Art. 45.
Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono costruite le baracche, che debbono essere concesse ai termini dell' art. 9 dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 , possono essere protratte, di anno in anno, fino al termine di anni sei, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Si intenderanno protratte per l'anno successivo quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima della fine dell'anno in corso.
Qualora occorra renderle definitive, si procedera' secondo le norme contenute negli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono costruite le baracche, che debbono essere concesse ai termini dell' art. 9 dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 , possono essere protratte, di anno in anno, fino al termine di anni sei, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Si intenderanno protratte per l'anno successivo quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima della fine dell'anno in corso.
Qualora occorra renderle definitive, si procedera' secondo le norme contenute negli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .