Articolo 1 della Legge 8 ottobre 1974, n. 618
Articolo 2
Versione
19 dicembre 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1974