Articolo 264 del Codice civile
Articolo 262Articolo 263
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 264.

((Impugnazione da parte del figlio minore)) ((L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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