Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 537 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1559/2020(RG 8081/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di pensione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. M.A. GIGANTE
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr.e difeso dall'avv. M.M. BERLOCO e A. ANDRIULLI
-Appellata-
OGGETTO: "Ricostituzione di pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso in appello depositato in data 31/12/2020 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di ricostituzione di pensione mediante neutralizzazione delle ultime settimane di lavoro in cui era stato in mobilità. Il Tribunale
infatti avrebbe errato non leggendo le conclusioni a cui era pervenuto il ctu nominato all'esito delle obiezioni di parte, in cui, mutando le conclusioni assunte in sede di bozza, aveva aderito alla prospettazione del ricorrente concludendo per la neutralizzazione delle settimane di mobilità e ricalcolo della rata di pensione. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rideterminazione della rata pensionistica goduta sin dal conseguimento.
L'appello è fondato per quanto di ragione. La questione oggetto del giudizio di primo grado riguardava la neutralizzabilità delle 13 settimane di mobilità godute nel 2010, subito prima di andare in pensione (dall'1/4/2010). Nella originaria bozza inviata alle parti il ctu negava tale diritto ritenendo che sarebbe venuto meno il requisito minimo per accedere al pensionamento, scendendosi sotto le 2080 settimane. Invece, dopo avere correttamente rivalutato il periodo di lavoro per esposizione ad amianto, si è resa conto che le settimane complessive al 31/3/2010 erano 2094, ragion per cui anche escludendo le 13 settimane di mobilità, ugualmente permaneva il requisito minimo per accedere al pensionamento di anzianità. Così il ctu ha rifatto il calcolo della pensione, escludendo appunto la minore retribuzione riferita alle settimane di mobilità, pervenendo ad un CP rateo superiore a quello riconosciuto dall'
Tuttavia il Tribunale non si è avveduto della integrazione di consulenza e ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
La sentenza deve allora essere riformata in appello, alla luce delle reali conclusioni della consulenza svolta in primo grado, con delle precisazioni. In particolare, questa Corte ritiene, in ossequio all'orientamento espresso dalla Cassazione, operante la neutralizzazione solo per le settimane ricadenti nel periodo antecedente al 31/12/92, ossia nella cd quota A di pensione soggetta interamente alla vecchia disciplina. Difatti alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L
503/1992 di riforma del sistema pensionistico, applicabile al caso di specie, come interpretata nella sentenza della Cassazione n. 28025/2018, per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1993,
l'importo della pensione è determinato dalla somma: “a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992"; la predetta sentenza precisa che la quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, continua a beneficiare della neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione. Non anche la quota B che si calcola secondo la nuova disciplina. Pertanto applicando la neutralizzazione nel calcolo della quota A di pensione, il ctu ha determinato un rateo di pensione mensile all'origine di
€ 2068, 05 a fronte di € 2058,84 percepiti, con una differenza di € 9,21.
In ordine, poi, alle differenze maturate a tale titolo, deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto il 2/10/2018, rispetto ad una pensione del 4/2010, per cui senz'altro il ricorrente è incorso nella decadenza triennale dei ratei maturati prima del 2/10/2015. È pacifico che la disciplina del 2011(art
38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale"¹.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale "2. Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121-01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 2/10/2018.
Pertanto la domanda può essere accolta per quanto di ragione e così rideterminata la misura della pensione. L'istituto dunque deve versare la pensione mensile nel maggiore importo così rideterminato e deve versare le differenze sui ratei già versati fino alla data odierna, ottenute dal confronto tra il rateo dovuto come accertato e quello corrisposto, oltre accessori di legge, relativamente al periodo successivo al 2/10/2015.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, ivi comprese le spese di ctu liquidate in primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione di pensione, con rideterminazione del primo rateo alla data dell'1/4/2010 di € CP 2068,05; per l'effetto condanna l' a versare le differenze pensionistiche maturate dalla data del
2/10/2015(nei limiti della decadenza triennale), in misura pari alla differenza tra il suddetto importo, come rivalutato, e l'importo erogato mensilmente dall'Istituto, oltre accessori di legge.
Condanna l' CP_3 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 43,00 a titolo di rimborso spese ed € 1300,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, nonché per il secondo grado in € 64,50 a titolo di rimborso spese ed € 1800,00 per compensi professionali distrazione in favore del procuratore anticipante. Pone le spese di ctu a CP carico dell'
Taranto, 28/5/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
2 Cass. Sez. L-, Sentenza n. 17430 del 17/06/2021