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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 697/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GAROFALO AGNESE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, CP_1 dall'avv. FOLINO CRISTINA NICOLETTA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di svolgere dal 1994 l'attività lavorativa di autista addetto al servizio pubblico locale alle dipendenze dell' ; di essere rimasto esposto a vibrazioni, microtraumi e posture Controparte_2 incongrue che, con l'andare del tempo, hanno causato l'insorgenza di ernie discali lombari, protrusioni e bulging discali lombari, ritenute derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l'istituto suddetto fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n. 38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda non può trovare accoglimento per difetto di allegazione e prova circa i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti emerge che il sig. è affetto Parte_1 da ernia discale lombare.
Trattasi, come rilevato dall' , di una patologia non tabellata, rispetto alle lavorazioni CP_1 assunte, a etiologia multifattoriale, rispetto alla quale grava sul prestatore assicurato l'onere di provare le caratteristiche morbigene della lavorazione a cui era addetto ed il rapporto eziologico tra quest'ultima e l'invocata malattia professionale, dovendosi, in sostanza, dimostrare l'esposizione al rischio specifico, nonché la durata e le modalità della stessa.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a dedurre lo svolgimento dell'attività lavorativa di autista e la sua data di assunzione, senza specificare attraverso quali modalità pratiche tale attività sia stata svolta;
non ha indicato, neppure approssimativamente, la tipologia di mezzi che assume di aver condotto e lo stato degli stessi;
lamenta di essersi occupato anche “del carico e scarico di merci, tra cui bagagli passeggeri, pacchi pesanti e non”, senza offrire alcuna indicazione in ordine alla frequenza di tali operazioni nonché alcuna specificazione in ordine all'effettivo peso di tali bagagli.
E' evidente come solo la conoscenza di tali concrete circostanze di fatto possa consentire al Tribunale - a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio - di valutare la specifica idoneità delle stesse a determinare l'insorgenza della patologia ritenuta di origine professionale.
Per le ragioni che precedono, la CTU medico-legale non può essere ammessa, risolvendosi la relativa istanza del ricorrente in una richiesta esplorativa e come tale inammissibile.
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e del relativo epilogo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Crotone, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Alessia Vilei