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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. TUCCITTO VINCENZO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CARONDA N.136 C/O AVV.SCARDAVILLA ANTONELLA CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CARPINTERI CARLO giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 8.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 4.6.2021 la società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa il Parte_1
fallimento al fine di sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma di Controparte_1
euro 453.631,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso al pagamento, erogata alla curatela dal Parte_2
Allegava l'attore a fondamento della domanda che:
1) in data 14.10.1986 (titolare della azienda successivamente conferita nella Parte_3 Pt_1
) si era aggiudicato i lavori per la costruzione del raccordo stradale nel porto di Augusta;
[...]
2) con atto pubblico in notar del 12/6/87, l'impresa e la dichiaravano di Per_1 Pt_3 CP_1 volersi costituire in ATI per l'esecuzione di lavori in Augusta, nominando capogruppo la . In Pt_3
seno al contratto, sottoscritto in data 19/11/1987, le parti avevano pattuito che i lavori sarebbero stati eseguiti al 50% da ciascuna impresa e che all'impresa sarebbe stato riconosciuto un Pt_3
compenso aggiuntivo pari al 3% sull'ammontare dell'appalto da trattenere dall'impresa mandataria in occasione del pagamento dell'ultimo SAL per lavori e revisione prezzi e salvo conguaglio;
3) le parti, il 10.12.1990, avevano sottoscritto altra scrittura con firme autenticate con la quale avevano stabilito che i restanti lavori sarebbero stati eseguiti per il 96,5% dall'impresa e per il 3,5%, Pt_3
dalla CP_1
4) in ottemperanza all'accordo i restanti lavori, prima della dichiarazione di fallimento della CP_1
venivano eseguiti dalla che aveva quindi incassato nel dicembre del 2014, quale Parte_4 capogruppo, €.696.779,70 per i lavori relativi al SAL n.9 del 5.10.92 e per revisione prezzi maturati dal
I al IX SAL;
5) il curatore, ritenendo simulato l'atto del 10.12.1990 e di aver diritto al 50% delle somme indicate nel
IX SAL, chiedeva la restituzione della metà di detto importo ed agiva in giudizio al fine di sentir dichiarare che il 50% delle somme corrisposte dal alla capogruppo appartenevano alla Parte_2
società mandante e, conseguentemente, sentir condannare gli aventi causa della impresa al Pt_3 pagamento della somma di €.348.389,85 in favore della curatela;
pagina 2 di 9 6) il Tribunale di Siracusa con sentenza n.726/2006 del 16.5.2006, confermata in appello con sentenza n.1119/2013, rigettava la domanda di simulazione;
7) la curatela del fallimento con altra citazione, conveniva in giudizio il CP_1 CP_2
per sentir dichiarare che a seguito del fallimento il contratto di mandato si era sciolto e che,
[...]
conseguentemente, il Ministero aveva mal pagato al mandatario, munito di procura irrevocabile. Nel giudizio si costituiva il che chiedeva di chiamare in causa gli aventi causa dell'impresa Parte_2
per essere da questi tenuto indenne in caso di condanna;
Pt_3
8) il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3574/2008 dichiarava sciolto il contratto di mandato e condannava il a versare alla curatela la somma di euro 348.389,85, condannando gli altri Parte_2
convenuti a tenere indenne il dagli effetti della condanna;
Parte_2
9) in esecuzione della sentenza, il versava la somma dovuta alla curatela e chiedeva alla Parte_2
la restituzione delle somme indebitamente pagate;
Pt_3
10) la sentenza di primo grado veniva confermata sia dalla Corte di appello di Catania che dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 34113/2019.
Alla luce di tali vicende, il ricorrente riteneva che le somme incassate dalla curatela fossero da considerarsi indebite, per avere la stessa percepito somme per lavori non eseguiti.
Precisava, invero, che la , in virtù della sentenza n.726/2006 del Tribunale di Siracusa aveva Pt_1
diritto a percepire: il 96,5% dell'importo del IX SAL (£.881.907.479 pari ad €.455.467,20); il 3% dell'intero importo contrattuale per le spese amministrative e di gestione pari ad £.283.331.926
(€.146.328,73);
£.168.000.000 (€.86.764,76) per lavori di riparazioni a seguito del sisma del 13.12.1990 effettuati dopo la modifica contrattuale;
e che, conseguentemente, le somme erogate dal non potevano essere incamerate dalla Parte_2
curatela in quanto di proprietà della . Pt_1
Pertanto, concludeva chiedendo riconoscersi che il 96,5% dei lavori portati dal IX SAL erano stati eseguito dalla che la stessa aveva pertanto diritto ad incassare il 96,5% dell'importo del IX Parte_1
Parte
il 3% delle spese amministrative e di gestione, nonché le ulteriori somme previste per i lavori di riparazione eseguiti a seguito del sisma del 13.12.1990, conseguentemente condannare la curatela alla restituzione della somma indebitamente percetta dal pari ad euro 453.631,00 oltre interessi e Parte_2
pagina 3 di 9 rivalutazione. In subordine, chiedeva disporsi la restituzione delle somme risultanti dovute all'esito della compensazione dei rispettivi debiti e crediti sorti ante fallimento.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento contestando in fatto ed in diritto le CP_1
pretese attoree di cui chiedeva il rigetto, eccependo in particolare:
a) l'inammissibilità della domanda di rivendica, per avere la domanda ad oggetto beni fungibili;
b) il difetto di legittimazione attiva sotto il profilo di mancanza di titolarità dell'azione, per non avere mai realmente la ricorrente sborsato le somme di cui chiedeva la restituzione;
c) la prescrizione del diritto, per essere lo stesso sorto con la sentenza del Tribunale di Catania del
4.8.2008 o, al più, con la richiesta di restituzione somme formulata dal il 16.9.2009; Parte_2
d) l'inesistenza della causa petendi, per non potersi ritenere il pagamento ricevuto dalla curatela come indebito, essendo stato eseguito a seguito di sentenza passata in giudicato;
e) l'insussistenza del giudicato sulle quote di spettanza dei corrispettivi dell'appalto, non avendo la sentenza n. 726/06 del Tribunale di Siracusa, poi confermata dalla sentenza d'appello n. 1119/13, accertato le quote di lavori eseguiti dalla ricorrente, ma solo escluso la simulazione dell'accordo;
f) la nullità dei contratti del 19.11.1987 e 10.12.1990 per difetto di forma, essendone normativamente prevista la forma minima della scrittura privata autenticata;
g) l'infondatezza ed erroneità dei conteggi di cui al ricorso per rivendica;
h) l'insussistenza del diritto ad ottenere interessi e rivalutazione;
i) il rango eventualmente solo chirografario dell'onere restitutorio, trattandosi di crediti sorti prima del fallimento.
Il Tribunale di Siracusa decideva la causa con la sentenza n.729/23, con la quale dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso la citata sentenza ha interposto gravame la società soccombente per chiedere la declaratoria di nullità della pronuncia di primo grado in quanto emessa da un giudice incompetente, nonché, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.
Si è costituita la curatela fallimentare per contestare la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza dell'8.1.2024, esaurita la discussione orale delle parti, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
La ha affidato l'impugnazione a cinque distinti motivi. Pt_1
pagina 4 di 9 Con il primo di essi ha lamentato la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da un giudice incompetente.
L'eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Premesso che il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di CP_1
Siracusa del 1993, ne consegue che le fasi di verifica dei crediti e di ammissione al passivo erano destinate ad essere disciplinate dalle norme contenute nel RD 267/1942 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D. L.vo 5/06. Con riferimento alle domande di rivendicazione l'art.103, c.1,
LF, nel testo vigente “ratione temporis”, così recitava: “le disposizioni degli artt.93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito”.
Pertanto, depositata una domanda di rivendicazione, il giudice delegato, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto di non poterla accogliere, doveva rigettarla ed, in caso di successiva opposizione da parte del ricorrente, procedere alla istruzione del giudizio e, quindi, fissare l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art.189 cpc.
Nel caso di specie, invece, il Giudice delegato, preso atto della costituzione del curatore che contestava la domanda, erroneamente dichiarava di non poter istruire la causa che veniva assegnata ad altro
Giudice, il quale, dopo aver concesso i termini di cui all'art 183 c.p.c. e rigettato le richieste istruttorie, la decideva con la sentenza monocratica oggetto del gravame che occupa.
La sentenza, pertanto, per come correttamente argomentato dall'appellante, deve ritenersi affetta da nullità perchè:
1) la causa è stata istruita da un giudice diverso da quello delegato cosi come previsto dagli artt. 101 e
103 della legge fallimentare vigente prima del decreto legislativo 5/2006;
2) la sentenza è stata emessa dal giudice monocratico e non dal collegio in violazione dell'art. 50 n.2
c.p.c..
La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, esclusa la rimessione al primo Giudice non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative previste dal codice di rito (v. artt.354 e 161 cpc), impone a questa Corte d'appello di trattenere la causa e deciderla nel merito (v., da ultimo, Cass. 30969/23).
Tanto chiarito e premesso, la domanda di rivendica avanzata dalla deve essere dichiarata Pt_1 inammissibile per assoluta carenza dei presupposti previsti dall'art.103 LF.
L'appellante, fornendo una lettura non corretta della sentenza n.1119/13 della Corte di Appello di
Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, ha sostenuto che con la stessa, oltre ad essere stata esclusa la natura simulata della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 10.12.1990,
pagina 5 di 9 sarebbe anche stata riconosciuta ed acclarata l'esecuzione dei lavori portati dal nella misura del CP_3
96,5% da parte della . A ben vedere, però, la citata sentenza nulla ha argomentato in merito a Pt_1
questo secondo aspetto, essendosi limitata a dichiarare la validità della scrittura privata del 10.12.1990.
A ciò si aggiunge la successiva sentenza n.3574/08 del Tribunale di Catania, confermata in appello ed in cassazione, che ha dichiarato sciolto il contratto di mandato e condannato il a versare alla Parte_2
curatela la somma di euro 348.389,85, condannando gli altri convenuti a tenere indenne il Parte_2
dagli effetti della condanna. In esecuzione della sentenza, il ha versato la somma dovuta alla Parte_2
curatela ed ha chiesto alla la restituzione delle somme indebitamente pagate (restituzione cui Pt_3
l'appellante ha proceduto).
L'appellante ha dedotto che le somme sono state versate dalla stazione appaltante, dopo la Parte dichiarazione di fallimento della alla non solo perché mandataria dell' ma perché CP_1 Pt_1
questa aveva eseguito i lavori indicati nel IX SAL ed aveva diritto ai corrispettivi. Ha aggiunto, inoltre, che la restituzione delle somme sarebbe possibile, oltre che dovuta, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 193/22).
Osserva questa Corte d'appello l'assoluta inammissibilità della domanda di rivendica. La Corte di cassazione, con le sentenze n.2935 e 2936 del 2021, se, per un verso, ha ritenuto ammissibile la domanda di rivendica ex art.103 LF di beni fungibili (tra cui rientra il denaro), ha, però, precisato che ciò impone che non si sia verificato alcun effetto confusorio tra il bene oggetto di rivendica ed il patrimonio del fallito. Nella parte motiva della sentenza n.2935 la Suprema Corte si è così espressa:
“L'equivoco di fondo in cui cade la tesi che propugna l'impossibilità di rivendicare beni fungibili sta nel ritenere che una simile domanda sia funzionale alla restituzione dei medesimi beni consegnati e già appartenenti al depositante, cosa che sarebbe incompatibile con la peculiare natura del bene. E tale impossibilità di distinzione del bene fungibile determinerebbe il suo passaggio nella proprietà di chi lo riceve, con obbligo di restituzione dell'equivalente. In questa prospettiva, come ha sottolineato a più riprese il ricorrente nella propria memoria conclusiva, la rivendica, dovendo essere funzionale "alla restituzione proprio di quei pezzi monetari originariamente consegnati", sarebbe inesperibile laddove non vi sia alcuna possibilità di ricevere le stesse, identiche banconote consegnate in entrata e dovrebbe essere esercitata domandando non una somma di denaro indicata per il suo importo numerico, ma precisando la pezzatura e fornendo ogni indicazione utile all'individuazione delle banconote reclamate. L'assunto non trova però conforto nel dato normativo dell'art. 1782 c.c. - secondo cui "se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario
pagina 6 di 9 di servirsene, questi ne acquista la proprietà....." - che espressamente fa discendere l'acquisto della proprietà del denaro o delle cose fungibili dall'attribuzione al depositario della possibilità di servirsene. Dunque, come giustamente già osservava Cass. 10031/1997, "il passaggio della proprietà dal depositante al depositario non costituisce una conseguenza indefettibile della fungibilità delle cose depositate, poichè tale effetto si realizza solo se al depositarlo è concessa (anche) la facoltà di servirsi di tali beni nel proprio interesse: in tal caso il deposito viene ad assolvere anche una funzione di credito nell'interesse del depositario e questo spiega perchè a tale contratto si applichino, in quanto compatibili, le norme sul mutuo (art. 1782 c.c., comma 2). E' perciò la conformazione concreta del titolo che regola la consegna del bene e non la natura fungibile dello stesso a determinare il passaggio di proprietà in capo al depositario. Ove non sia pattuita la facoltà d'uso (o non sia espressamente previsto dalla legge il passaggio della proprietà, come avviene nel caso dell'art. 1834 c.c.), il deposito del denaro o di altre cose fungibili non può che avere natura regolare e il depositario, impossibilitato
a servirsi della cosa depositata a mente dell'art. 1770 c.c., comma 1, non ne diventa proprietario, in mancanza della condizione necessaria perchè l'acquisto avvenga. La natura fungibile del bene non è di ostacolo poi alla restituzione, che deve avvenire - secondo l'art.1766 c.c. - "in natura", dizione che va intesa nel senso che il depositario non è tenuto a restituire proprio le stesse cose (idem corpus) ma cose dello stesso genere, qualità e quantità. Ciò in quanto le precipue caratteristiche della fungibilità rendono irrilevante riferire la proprietà individuale a cose determinate, dato che nel novero dei beni fungibili - che pondere, numero, mensura consistunt e si caratterizzano per poter essere sostituiti indifferentemente con altri di identica quantità e genere - non vi è un interesse ad averne proprio uno in particolare. Ed è proprio la mancanza di un qualsiasi tornaconto a ricevere in restituzione proprio
l'identico bene di genere consegnato che fa sì che allo scopo di descrivere - come previsto dalla L.
Fall., art. 93, comma 3, n.
2 - la res rivendicata nella sua specifica e precisa individualità sia sufficiente che la rivendica del bene fungibile rimasto nella proprietà dell'istante indichi il genere, la qualità e la consistenza delle cose consegnate a titolo di deposito regolare, non passate in proprietà del depositario e delle quali questi è tenuto alla restituzione "in natura". Il decreto impugnato accompagna "l'inquadramento del rapporto" (vagliato al paragrafo 2), in termini di inidoneità dello stesso all'acquisto della proprietà dei beni consegnati, all'esame, immediatamente successivo, della questione relativa "alla pretesa confusione che renderebbe impossibile la restituzione delle materialità" (affrontata al paragrafo 3). Lo sviluppo del processo argomentativo evidenzia chiaramente come, secondo il collegio di merito, nè il titolo che reggeva la consegna delle banconote,
pagina 7 di 9 nè il modo con cui le banconote erano state prese in consegna e conservate consentissero di ritenere che la proprietà dei denari fosse passata in capo al depositario (o, se si preferisce, come la mancanza della facoltà di disporre delle banconote non fosse stata poi superata e vanificata dalle modalità con cui le stesse erano state conservate, che erano state tali da impedire il passaggio di proprietà mantenendola in capo al depositante). Questo secondo corno del ragionamento non può che essere vagliato tenendo presente - e fermo, stante l'insindacabilità del giudizio in questa sede di legittimità -
l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale;
accertamento secondo cui la conservazione della proprietà dei beni prevista dal titolo trovava giustificazione nella mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario, in ragione della custodia dell'ammasso delle banconote dei clienti
"in modo netto e distinto dal patrimonio di X", all'interno di "ben determinati depositi" e con
l'accentramento finale in un unico caveau (venendosi così a formare quello che antica dottrina avrebbe definito come un "mucchio determinato"). Siffatte modalità di conservazione delle banconote consentivano la rivendica. La rivendica delle cose di genere è infatti senz'altro possibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4813/2011), ove, in assenza di un titolo comportante il trasferimento della loro proprietà, ci si trovi in presenza di un fatto idoneo a determinarne
l'individuazione e ad impedirne la confusione nel patrimonio del fallito: si viene così a creare un'entità di riferimento materialmente riconoscibile e perciò separabile dalla massa indistinta dei beni del medesimo genere secondo le modalità riconosciute dal nostro ordinamento. "Nè v'è ragione, per questo proposito, per trattare differentemente dalle altre (cose di genere) la "cosa" danaro"(Cass.
28097/2018)”.
Nel caso che occupa le somme versate dalla stazione appaltante sono state incassate dalla curatela fallimentare in forza della sentenza, passata in giudicato, che ha dichiarato sciolto il contratto di mandato e riconosciuto il diritto della mandante ad ottenere il 50% dei corrispettivi previsti nel contratto di appalto e liquidati sulla base dei SAL. L'incasso delle somme, del tutto legittimo e regolare, in quanto avvenuto in forza di un titolo giudiziale definitivo, ha inevitabilmente comportato il trasferimento della proprietà e la piena confusione con la massa attiva del fallimento.
Né – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – consente di pervenire a diverse conclusioni la sentenza n.1119/13 della Corte di Appello di Catania, che – giova ribadirlo - nulla ha detto in merito all'esecuzione dei lavori da parte dell'appellante nella misura da questa indicata (96,5%), essendosi limitata ad escludere la natura simulata della scrittura privata del 10.12.1990.
pagina 8 di 9 Ne consegue che, in ragione della accertata confusione tra la massa fallimentare e le somme corrisposte alla curatela fallimentare dalla stazione appaltante in esecuzione della sentenza n.3574/08 del Tribunale di Catania, confermata in appello ed in cassazione, la domanda di rivendica ex art.103 LF proposta dalla deve essere dichiarata inammissibile. Pt_1
La superiore declaratoria rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di nullità della sentenza n.729/23 del Tribunale di Siracusa, dichiara inammissibile la domanda di rivendica proposta ai sensi dell'art.103 LF dalla . Pt_1
Condanna la al pagamento delle spese processuali nei confronti della curatela fallimentare Pt_1 liquidate in €.15.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
15.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel.
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 760/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. TUCCITTO VINCENZO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CARONDA N.136 C/O AVV.SCARDAVILLA ANTONELLA CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. CARPINTERI CARLO giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 8.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 4.6.2021 la società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa il Parte_1
fallimento al fine di sentirlo condannare alla restituzione in suo favore della somma di Controparte_1
euro 453.631,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso al pagamento, erogata alla curatela dal Parte_2
Allegava l'attore a fondamento della domanda che:
1) in data 14.10.1986 (titolare della azienda successivamente conferita nella Parte_3 Pt_1
) si era aggiudicato i lavori per la costruzione del raccordo stradale nel porto di Augusta;
[...]
2) con atto pubblico in notar del 12/6/87, l'impresa e la dichiaravano di Per_1 Pt_3 CP_1 volersi costituire in ATI per l'esecuzione di lavori in Augusta, nominando capogruppo la . In Pt_3
seno al contratto, sottoscritto in data 19/11/1987, le parti avevano pattuito che i lavori sarebbero stati eseguiti al 50% da ciascuna impresa e che all'impresa sarebbe stato riconosciuto un Pt_3
compenso aggiuntivo pari al 3% sull'ammontare dell'appalto da trattenere dall'impresa mandataria in occasione del pagamento dell'ultimo SAL per lavori e revisione prezzi e salvo conguaglio;
3) le parti, il 10.12.1990, avevano sottoscritto altra scrittura con firme autenticate con la quale avevano stabilito che i restanti lavori sarebbero stati eseguiti per il 96,5% dall'impresa e per il 3,5%, Pt_3
dalla CP_1
4) in ottemperanza all'accordo i restanti lavori, prima della dichiarazione di fallimento della CP_1
venivano eseguiti dalla che aveva quindi incassato nel dicembre del 2014, quale Parte_4 capogruppo, €.696.779,70 per i lavori relativi al SAL n.9 del 5.10.92 e per revisione prezzi maturati dal
I al IX SAL;
5) il curatore, ritenendo simulato l'atto del 10.12.1990 e di aver diritto al 50% delle somme indicate nel
IX SAL, chiedeva la restituzione della metà di detto importo ed agiva in giudizio al fine di sentir dichiarare che il 50% delle somme corrisposte dal alla capogruppo appartenevano alla Parte_2
società mandante e, conseguentemente, sentir condannare gli aventi causa della impresa al Pt_3 pagamento della somma di €.348.389,85 in favore della curatela;
pagina 2 di 9 6) il Tribunale di Siracusa con sentenza n.726/2006 del 16.5.2006, confermata in appello con sentenza n.1119/2013, rigettava la domanda di simulazione;
7) la curatela del fallimento con altra citazione, conveniva in giudizio il CP_1 CP_2
per sentir dichiarare che a seguito del fallimento il contratto di mandato si era sciolto e che,
[...]
conseguentemente, il Ministero aveva mal pagato al mandatario, munito di procura irrevocabile. Nel giudizio si costituiva il che chiedeva di chiamare in causa gli aventi causa dell'impresa Parte_2
per essere da questi tenuto indenne in caso di condanna;
Pt_3
8) il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3574/2008 dichiarava sciolto il contratto di mandato e condannava il a versare alla curatela la somma di euro 348.389,85, condannando gli altri Parte_2
convenuti a tenere indenne il dagli effetti della condanna;
Parte_2
9) in esecuzione della sentenza, il versava la somma dovuta alla curatela e chiedeva alla Parte_2
la restituzione delle somme indebitamente pagate;
Pt_3
10) la sentenza di primo grado veniva confermata sia dalla Corte di appello di Catania che dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 34113/2019.
Alla luce di tali vicende, il ricorrente riteneva che le somme incassate dalla curatela fossero da considerarsi indebite, per avere la stessa percepito somme per lavori non eseguiti.
Precisava, invero, che la , in virtù della sentenza n.726/2006 del Tribunale di Siracusa aveva Pt_1
diritto a percepire: il 96,5% dell'importo del IX SAL (£.881.907.479 pari ad €.455.467,20); il 3% dell'intero importo contrattuale per le spese amministrative e di gestione pari ad £.283.331.926
(€.146.328,73);
£.168.000.000 (€.86.764,76) per lavori di riparazioni a seguito del sisma del 13.12.1990 effettuati dopo la modifica contrattuale;
e che, conseguentemente, le somme erogate dal non potevano essere incamerate dalla Parte_2
curatela in quanto di proprietà della . Pt_1
Pertanto, concludeva chiedendo riconoscersi che il 96,5% dei lavori portati dal IX SAL erano stati eseguito dalla che la stessa aveva pertanto diritto ad incassare il 96,5% dell'importo del IX Parte_1
Parte
il 3% delle spese amministrative e di gestione, nonché le ulteriori somme previste per i lavori di riparazione eseguiti a seguito del sisma del 13.12.1990, conseguentemente condannare la curatela alla restituzione della somma indebitamente percetta dal pari ad euro 453.631,00 oltre interessi e Parte_2
pagina 3 di 9 rivalutazione. In subordine, chiedeva disporsi la restituzione delle somme risultanti dovute all'esito della compensazione dei rispettivi debiti e crediti sorti ante fallimento.
Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento contestando in fatto ed in diritto le CP_1
pretese attoree di cui chiedeva il rigetto, eccependo in particolare:
a) l'inammissibilità della domanda di rivendica, per avere la domanda ad oggetto beni fungibili;
b) il difetto di legittimazione attiva sotto il profilo di mancanza di titolarità dell'azione, per non avere mai realmente la ricorrente sborsato le somme di cui chiedeva la restituzione;
c) la prescrizione del diritto, per essere lo stesso sorto con la sentenza del Tribunale di Catania del
4.8.2008 o, al più, con la richiesta di restituzione somme formulata dal il 16.9.2009; Parte_2
d) l'inesistenza della causa petendi, per non potersi ritenere il pagamento ricevuto dalla curatela come indebito, essendo stato eseguito a seguito di sentenza passata in giudicato;
e) l'insussistenza del giudicato sulle quote di spettanza dei corrispettivi dell'appalto, non avendo la sentenza n. 726/06 del Tribunale di Siracusa, poi confermata dalla sentenza d'appello n. 1119/13, accertato le quote di lavori eseguiti dalla ricorrente, ma solo escluso la simulazione dell'accordo;
f) la nullità dei contratti del 19.11.1987 e 10.12.1990 per difetto di forma, essendone normativamente prevista la forma minima della scrittura privata autenticata;
g) l'infondatezza ed erroneità dei conteggi di cui al ricorso per rivendica;
h) l'insussistenza del diritto ad ottenere interessi e rivalutazione;
i) il rango eventualmente solo chirografario dell'onere restitutorio, trattandosi di crediti sorti prima del fallimento.
Il Tribunale di Siracusa decideva la causa con la sentenza n.729/23, con la quale dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso la citata sentenza ha interposto gravame la società soccombente per chiedere la declaratoria di nullità della pronuncia di primo grado in quanto emessa da un giudice incompetente, nonché, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.
Si è costituita la curatela fallimentare per contestare la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza dell'8.1.2024, esaurita la discussione orale delle parti, la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
La ha affidato l'impugnazione a cinque distinti motivi. Pt_1
pagina 4 di 9 Con il primo di essi ha lamentato la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da un giudice incompetente.
L'eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Premesso che il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di CP_1
Siracusa del 1993, ne consegue che le fasi di verifica dei crediti e di ammissione al passivo erano destinate ad essere disciplinate dalle norme contenute nel RD 267/1942 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D. L.vo 5/06. Con riferimento alle domande di rivendicazione l'art.103, c.1,
LF, nel testo vigente “ratione temporis”, così recitava: “le disposizioni degli artt.93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito”.
Pertanto, depositata una domanda di rivendicazione, il giudice delegato, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto di non poterla accogliere, doveva rigettarla ed, in caso di successiva opposizione da parte del ricorrente, procedere alla istruzione del giudizio e, quindi, fissare l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art.189 cpc.
Nel caso di specie, invece, il Giudice delegato, preso atto della costituzione del curatore che contestava la domanda, erroneamente dichiarava di non poter istruire la causa che veniva assegnata ad altro
Giudice, il quale, dopo aver concesso i termini di cui all'art 183 c.p.c. e rigettato le richieste istruttorie, la decideva con la sentenza monocratica oggetto del gravame che occupa.
La sentenza, pertanto, per come correttamente argomentato dall'appellante, deve ritenersi affetta da nullità perchè:
1) la causa è stata istruita da un giudice diverso da quello delegato cosi come previsto dagli artt. 101 e
103 della legge fallimentare vigente prima del decreto legislativo 5/2006;
2) la sentenza è stata emessa dal giudice monocratico e non dal collegio in violazione dell'art. 50 n.2
c.p.c..
La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, esclusa la rimessione al primo Giudice non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative previste dal codice di rito (v. artt.354 e 161 cpc), impone a questa Corte d'appello di trattenere la causa e deciderla nel merito (v., da ultimo, Cass. 30969/23).
Tanto chiarito e premesso, la domanda di rivendica avanzata dalla deve essere dichiarata Pt_1 inammissibile per assoluta carenza dei presupposti previsti dall'art.103 LF.
L'appellante, fornendo una lettura non corretta della sentenza n.1119/13 della Corte di Appello di
Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, ha sostenuto che con la stessa, oltre ad essere stata esclusa la natura simulata della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 10.12.1990,
pagina 5 di 9 sarebbe anche stata riconosciuta ed acclarata l'esecuzione dei lavori portati dal nella misura del CP_3
96,5% da parte della . A ben vedere, però, la citata sentenza nulla ha argomentato in merito a Pt_1
questo secondo aspetto, essendosi limitata a dichiarare la validità della scrittura privata del 10.12.1990.
A ciò si aggiunge la successiva sentenza n.3574/08 del Tribunale di Catania, confermata in appello ed in cassazione, che ha dichiarato sciolto il contratto di mandato e condannato il a versare alla Parte_2
curatela la somma di euro 348.389,85, condannando gli altri convenuti a tenere indenne il Parte_2
dagli effetti della condanna. In esecuzione della sentenza, il ha versato la somma dovuta alla Parte_2
curatela ed ha chiesto alla la restituzione delle somme indebitamente pagate (restituzione cui Pt_3
l'appellante ha proceduto).
L'appellante ha dedotto che le somme sono state versate dalla stazione appaltante, dopo la Parte dichiarazione di fallimento della alla non solo perché mandataria dell' ma perché CP_1 Pt_1
questa aveva eseguito i lavori indicati nel IX SAL ed aveva diritto ai corrispettivi. Ha aggiunto, inoltre, che la restituzione delle somme sarebbe possibile, oltre che dovuta, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 193/22).
Osserva questa Corte d'appello l'assoluta inammissibilità della domanda di rivendica. La Corte di cassazione, con le sentenze n.2935 e 2936 del 2021, se, per un verso, ha ritenuto ammissibile la domanda di rivendica ex art.103 LF di beni fungibili (tra cui rientra il denaro), ha, però, precisato che ciò impone che non si sia verificato alcun effetto confusorio tra il bene oggetto di rivendica ed il patrimonio del fallito. Nella parte motiva della sentenza n.2935 la Suprema Corte si è così espressa:
“L'equivoco di fondo in cui cade la tesi che propugna l'impossibilità di rivendicare beni fungibili sta nel ritenere che una simile domanda sia funzionale alla restituzione dei medesimi beni consegnati e già appartenenti al depositante, cosa che sarebbe incompatibile con la peculiare natura del bene. E tale impossibilità di distinzione del bene fungibile determinerebbe il suo passaggio nella proprietà di chi lo riceve, con obbligo di restituzione dell'equivalente. In questa prospettiva, come ha sottolineato a più riprese il ricorrente nella propria memoria conclusiva, la rivendica, dovendo essere funzionale "alla restituzione proprio di quei pezzi monetari originariamente consegnati", sarebbe inesperibile laddove non vi sia alcuna possibilità di ricevere le stesse, identiche banconote consegnate in entrata e dovrebbe essere esercitata domandando non una somma di denaro indicata per il suo importo numerico, ma precisando la pezzatura e fornendo ogni indicazione utile all'individuazione delle banconote reclamate. L'assunto non trova però conforto nel dato normativo dell'art. 1782 c.c. - secondo cui "se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario
pagina 6 di 9 di servirsene, questi ne acquista la proprietà....." - che espressamente fa discendere l'acquisto della proprietà del denaro o delle cose fungibili dall'attribuzione al depositario della possibilità di servirsene. Dunque, come giustamente già osservava Cass. 10031/1997, "il passaggio della proprietà dal depositante al depositario non costituisce una conseguenza indefettibile della fungibilità delle cose depositate, poichè tale effetto si realizza solo se al depositarlo è concessa (anche) la facoltà di servirsi di tali beni nel proprio interesse: in tal caso il deposito viene ad assolvere anche una funzione di credito nell'interesse del depositario e questo spiega perchè a tale contratto si applichino, in quanto compatibili, le norme sul mutuo (art. 1782 c.c., comma 2). E' perciò la conformazione concreta del titolo che regola la consegna del bene e non la natura fungibile dello stesso a determinare il passaggio di proprietà in capo al depositario. Ove non sia pattuita la facoltà d'uso (o non sia espressamente previsto dalla legge il passaggio della proprietà, come avviene nel caso dell'art. 1834 c.c.), il deposito del denaro o di altre cose fungibili non può che avere natura regolare e il depositario, impossibilitato
a servirsi della cosa depositata a mente dell'art. 1770 c.c., comma 1, non ne diventa proprietario, in mancanza della condizione necessaria perchè l'acquisto avvenga. La natura fungibile del bene non è di ostacolo poi alla restituzione, che deve avvenire - secondo l'art.1766 c.c. - "in natura", dizione che va intesa nel senso che il depositario non è tenuto a restituire proprio le stesse cose (idem corpus) ma cose dello stesso genere, qualità e quantità. Ciò in quanto le precipue caratteristiche della fungibilità rendono irrilevante riferire la proprietà individuale a cose determinate, dato che nel novero dei beni fungibili - che pondere, numero, mensura consistunt e si caratterizzano per poter essere sostituiti indifferentemente con altri di identica quantità e genere - non vi è un interesse ad averne proprio uno in particolare. Ed è proprio la mancanza di un qualsiasi tornaconto a ricevere in restituzione proprio
l'identico bene di genere consegnato che fa sì che allo scopo di descrivere - come previsto dalla L.
Fall., art. 93, comma 3, n.
2 - la res rivendicata nella sua specifica e precisa individualità sia sufficiente che la rivendica del bene fungibile rimasto nella proprietà dell'istante indichi il genere, la qualità e la consistenza delle cose consegnate a titolo di deposito regolare, non passate in proprietà del depositario e delle quali questi è tenuto alla restituzione "in natura". Il decreto impugnato accompagna "l'inquadramento del rapporto" (vagliato al paragrafo 2), in termini di inidoneità dello stesso all'acquisto della proprietà dei beni consegnati, all'esame, immediatamente successivo, della questione relativa "alla pretesa confusione che renderebbe impossibile la restituzione delle materialità" (affrontata al paragrafo 3). Lo sviluppo del processo argomentativo evidenzia chiaramente come, secondo il collegio di merito, nè il titolo che reggeva la consegna delle banconote,
pagina 7 di 9 nè il modo con cui le banconote erano state prese in consegna e conservate consentissero di ritenere che la proprietà dei denari fosse passata in capo al depositario (o, se si preferisce, come la mancanza della facoltà di disporre delle banconote non fosse stata poi superata e vanificata dalle modalità con cui le stesse erano state conservate, che erano state tali da impedire il passaggio di proprietà mantenendola in capo al depositante). Questo secondo corno del ragionamento non può che essere vagliato tenendo presente - e fermo, stante l'insindacabilità del giudizio in questa sede di legittimità -
l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale;
accertamento secondo cui la conservazione della proprietà dei beni prevista dal titolo trovava giustificazione nella mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario, in ragione della custodia dell'ammasso delle banconote dei clienti
"in modo netto e distinto dal patrimonio di X", all'interno di "ben determinati depositi" e con
l'accentramento finale in un unico caveau (venendosi così a formare quello che antica dottrina avrebbe definito come un "mucchio determinato"). Siffatte modalità di conservazione delle banconote consentivano la rivendica. La rivendica delle cose di genere è infatti senz'altro possibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4813/2011), ove, in assenza di un titolo comportante il trasferimento della loro proprietà, ci si trovi in presenza di un fatto idoneo a determinarne
l'individuazione e ad impedirne la confusione nel patrimonio del fallito: si viene così a creare un'entità di riferimento materialmente riconoscibile e perciò separabile dalla massa indistinta dei beni del medesimo genere secondo le modalità riconosciute dal nostro ordinamento. "Nè v'è ragione, per questo proposito, per trattare differentemente dalle altre (cose di genere) la "cosa" danaro"(Cass.
28097/2018)”.
Nel caso che occupa le somme versate dalla stazione appaltante sono state incassate dalla curatela fallimentare in forza della sentenza, passata in giudicato, che ha dichiarato sciolto il contratto di mandato e riconosciuto il diritto della mandante ad ottenere il 50% dei corrispettivi previsti nel contratto di appalto e liquidati sulla base dei SAL. L'incasso delle somme, del tutto legittimo e regolare, in quanto avvenuto in forza di un titolo giudiziale definitivo, ha inevitabilmente comportato il trasferimento della proprietà e la piena confusione con la massa attiva del fallimento.
Né – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – consente di pervenire a diverse conclusioni la sentenza n.1119/13 della Corte di Appello di Catania, che – giova ribadirlo - nulla ha detto in merito all'esecuzione dei lavori da parte dell'appellante nella misura da questa indicata (96,5%), essendosi limitata ad escludere la natura simulata della scrittura privata del 10.12.1990.
pagina 8 di 9 Ne consegue che, in ragione della accertata confusione tra la massa fallimentare e le somme corrisposte alla curatela fallimentare dalla stazione appaltante in esecuzione della sentenza n.3574/08 del Tribunale di Catania, confermata in appello ed in cassazione, la domanda di rivendica ex art.103 LF proposta dalla deve essere dichiarata inammissibile. Pt_1
La superiore declaratoria rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di nullità della sentenza n.729/23 del Tribunale di Siracusa, dichiara inammissibile la domanda di rivendica proposta ai sensi dell'art.103 LF dalla . Pt_1
Condanna la al pagamento delle spese processuali nei confronti della curatela fallimentare Pt_1 liquidate in €.15.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
15.1.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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