Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 222/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza del 28 febbraio 2024 e vertente:
TRA
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
corrente in Benevento alla Via Mainella, in persona dell'Amministratore p.t, dott.
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Fasulo e con questo Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla
Via S.Rosa n. 56 (p/o avv. M. Moccia), giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Mucci e dall'avv. Annamaria Oliviero e con questi elett.te dom.to in Benevento alla Via Croce Rossa n. 29, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1105/2019, pubblicata in data 13 giugno 2019, pronunciata dal Tribunale di Benevento, R.G. n. 4903/2018, ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa – note di trattazione - che si abbiano per integralmente trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30 ottobre 2018, CP_1
, nella qualità di condomino, impugnava la delibera del 26 giugno 2018,
[...]
adottata dal condominio “ ”, sito in Benevento alla Via R. Controparte_2
Mainella, in relazione alle parti in cui l'assemblea condominiale aveva: 1) approvato il bilancio consuntivo della gestione al 30 aprile 2018 ed il relativo stato di riparto;
2) confermato in carica l'amministratore p.t. dott. 3) Parte_2
approvato il bilancio preventivo di gestione per l'esercizio 2018/2019.
In particolare assumeva:
A- IN ORDINE AL PUNTO N.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO “APPROVAZIONE
CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 30.04.18 E RELATIVO PIANO DI RIPARTO” il nell'ambito dell'assemblea, ha contestato le voci di spesa di cui ai punti: CP_1
-n 5, relativa alle spese di “compilazione e invio certificazione unica 2017- mod
770/2017 – modelli F/24” pari ad € 469,46 che oltre ad essere esorbitanti, non sono ricomprese nell'onorario dell'amministratore. Il non solo ha CP_1
contestato ma ha anche chiesto la specifica delle singole spese che hanno comportato le predette somme. - nn 9 e 20 relativi a “manutenzione e spese diverse per proprietà e manutenzione e interventi diversi per gruppi di interesse” con una spesa, rispettivamente di € di 317,10 e € 3.205,47. Il on solo ha CP_1
contestato ma ha chiesto la specifica delle singole spese che hanno comportato le predette somme. IN ORDINE ALLA DIFFERENZE DA RISCUOTERE A
CONGUAGLIO il a chiesto l'esibizione delle prime raccomandate inviate CP_1
ai condomini morosi e i relativi decreti ingiuntivi. Nonostante le contestazioni si legge nel verbale che il consuntivo è stato approvato all'unanimità!!!!
B. IN ORDINE AL PUNTO N.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO “SCADENZA
INCARICO AMMINISTRATORE, NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE”, il ha chiesto all'Amministratore le ricevute di partecipazione ai corsi di CP_1
aggiornamento previsti per gli amministratori di condominio essendo gli stessi
OBBLIGATORI. Nulla è stato verbalizzato. Nonostante la contestazione, si legge nel verbale che l'assemblea ha deliberato la nomina dell'amministratore all'unanimità!!!!
C- IN ORDINE AL PUNTO N.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
“APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO
2018/2019 E RELATIVO PIANO DI RIPARTO” il a contestato le seguenti CP_1
voci di spesa di cui ai punti: -n2 relativo alla voce di spesa “premio assicurazione fabbricati” pari ad € 2.300,00. A seguito delle contestazioni del che ha CP_1
portato in visione altri preventivi di spesa, l'Amministratore, in assemblea ha rettificato (a penna sulla lettera di convocazione assembleare pervenuta al
l'importo del premio da € 2.300,00 ad € 1.780,00 come da spesa sostenuta CP_1
nell'esercizio precedente. Di tanto nulla è stato verbalizzato. -n4 relativo alla voce di spesa “compilazione e invio certificazione unica 2018 mod 770/2018 modelli F24” pari ad € 550,00 il come nel caso su esposto del consuntivo CP_1
di spesa, ha ribadito la sua contrarietà non solo per l'importo esorbitante ma anche e soprattutto perché trattandosi di un onere per l'Amministratore deve essere ricompreso nell'onorario del medesimo. Nulla è stato verbalizzato.
Nonostante la contestazione, si legge nel verbale che l'assemblea ha approvato il bilancio all'unanimità!!!!
Rassegnava le seguenti conclusioni:
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA DELIBERA
EMESSA IL 26.06.18.
1- ACCERTARE E DICHIARARE LE GRAVI IRREGOLARITA' COMMESSE
DALL'AMMINISTRATORE P.T. E NELLO SPECIFICO: a- LA MANCATA
INDICAZIONE DEL CONDOMINO DISSENZIENTE in riferimento a1) all'approvazione del bilancio e relativo piano di riparto;
a2) alla riconferma dell'amministratore, a3) all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
2- LA MANCATA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA
RICHIESTI DAL CONDOMINO MUCCI
3-ACCERTARE E DICHIARARE LA MANCATA INDICAZIONE DEL
COMPENSO RICHIESTO DALL'AMMINISTRATORE
3-ACCERTARE E DICHIARARE LA MANCANZA DEI REQUISITI DI
FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ, DI CUI ALL'ART. 71 bis disp att c.c. e
DM140/2014, DEL DR ROMEO ALL'ATTO DELLA RICONFERMA;
per
l'effetto DICHIARARE LA NULLITA' OVVERO L'ANNULLABILITA' DELLA
DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 26.06.2018 PERCHÉ' PRIVA DEGLI
ELEMENTI ESSENZIALI.
Con vittoria di spese e competenze professionali tutte, oltre rimborso forfettario
15%, I.V.A.
1.1Si costituiva il che, in via preliminare, Parte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'azione di nullità/annullabilità della delibera del 26 giugno 2018 per violazione dell'art. 1137, 2° comma c.c. in CP_3
considerazione della circostanza che ra presente all'assemblea. CP_1
Nel merito dei singoli motivi di impugnazione della delibera ne contestava specificatamente la fondatezza e così concludeva: In via preliminare rigettare integralmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 26.06.2018. Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda proposta dal sig. . Nel merito rigettare la domanda per CP_1
manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario come per legge.
1.2 In corso di causa non veniva espletata alcuna attività istruttoria. Con
l'ordinanza del 25.02.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi veniva assegnata a sentenza.
2. Con la sentenza n. 1105/2019 il Tribunale di Benevento così disponeva: accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
26/06/2018 del in Controparte_4
Benevento; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in euro 2.768,00 oltre iva, cassa avvocati, spese generali CP_1
al 15% e spese di contributo unificato.
Il Giudice di primo grado riteneva che: “… il verbale delle delibere assembleari deve indicare i nomi dei condomini assenti e dissenzienti e le rispettive quote, in quanto questo è indispensabile per la verifica dell'esistenza della maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c. e, per quanto qui interessa, per individuare sin da subito i soggetti titolari del potere di impugnativa, riservato ai condomini dissenzienti, nonché per verificare la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi (in tale senso v. Cass. 810 del 29.01.99)”. Rilevava quindi che nella delibera impugnata “manca l'indicazione del nome del condomino dissenziente e cioè dello stesso attore e rilevato altresì la CP_1
tempestività dell'impugnazione della delibera, la stessa va annullata.”.
2. Proponeva appello il con un unico Parte_1
articolato motivo, per violazione degli artt. 1137 e 2697 c.c., relativo alla circostanza che non aveva adempiuto all'onere, posto a suo carico, CP_1
di provare di aver espresso voto contrario in sede di assunzione della delibera assembleare.
Riproponeva poi le eccezioni preliminari già avanzate con la costituzione in giudizio e così concludeva: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza n.
1105/2019 del Tribunale di Benevento e, per l'effetto, disattendere e rigettare le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate.
Con condanna, altresì, dell'appello alla refusione delle spese e delle competenze professionali, oltre oneri accessori come per legge, del doppio grado di giudizio.”.
3.Si costituiva che nel confutare i motivi di gravame eccepiva CP_1
l'infondatezza dell'appello e così concludeva: “nel merito, - rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata. - in via subordinata, rigettare l'appello in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto anche relativamente alle altre doglianze poste
a base della impugnativa ritenute assorbite dalla sentenza del giudice di prime cure. - in ogni caso e comunque, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge. - in via ulteriormente gradata e nella malaugurata ipotesi in cui la corte dovesse ritenere l'appello fondato, si chiede l'integrale compensazione delle spese di giudizio.”.
4. Veniva acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado. All'udienza del 28.02.2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
5. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 13 giugno 2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato in data 10 gennaio 2010.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale.
6. E' possibile quindi passare all'esame dei motivi di appello.
7. Con un unico articolato motivo, oltre alla riproposizione delle eccezioni formulate in primo grado, la parte appellante ha sostenuto che la sentenza appellata è assolutamente errata ed illegittima nella parte in cui ha annullato la delibera, avendo accolto la domanda attorea sulla base dell'assunto secondo cui:
“nella detta delibera manca l'indicazione del nome del condomino dissenziente e cioè dello stesso attore (cfr Sentenza appellata, pag. 2), CP_1
disattendendo che la parte attrice non aveva affatto provato di aver espresso voto contrario nel verbale assembleare del 26 giugno 2018.
Ha aggiunto che “L'articolo 1137 c.c., nella sua attuale formulazione, al comma
II° prevede l'azione di annullamento delle deliberazioni assembleari, attribuendone la legittimazione ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto.”. Ha riportato copiosa giurisprudenza a conforto della tesi che il dissenso dell'impugnante, nei confronti della delibera assembleare, deve essere allegato e provato, incombendo sul detto condomino l'onere della relativa prova.
Il motivo di appello è fondato per quanto di seguito verrà argomentato.
-Dalla lettura del verbale di assemblea emerge che, nel caso di specie, ha assunto la presidenza , con nomina a segretario nella persona di CP_5 Per_1 Annamaria, presente L'amministratore, anche condomino, ha CP_1
partecipato per illustrare la relazione sul bilancio, approvato all'unanimità “dopo ampia discussione” con allegazione del prospetto già inviato ai condomini con la lettera di convocazione per l'assemblea. Risulta altresì verbalizzato che CP_1
“chiede di avere la specifica delle singole voci di spese di Bilancio”. (punto
[...]
1 OdG). Il secondo ed il terzo punto OdG risultano approvati all'unanimità. Il quarto punto OdG porta la verbalizzazione del voto contrario di CP_1
Il quinto punto OdG, dopo ampia discussione e relazione tecnica di , CP_1
viene deliberato all'unanimità.
Ciò posto dalla lettura del verbale di assemblea in data 26 giugno 2018 è emerso che ha provveduto a far verbalizzare il proprio voto contrario per il CP_1
punto quarto all'ordine del giorno ed ha relazionato per il punto cinque. Per gli altri punti all'ordine del giorno, per i quali ha lamentato la mancata indicazione del condomino dissenziente, avrebbe dovuto fornire la prova di quanto contestato.
In effetti tale prova non è stata fornita, anzi è emerso che negli altri punti trattati
è stato verbalizzato quanto dal ichiesto. CP_1
La parte appellata ritiene di aver fornito la prova con le pec depositate in atti.
Con la pec in atti inviata all'amministratore in data 11 luglio 2018 (relativa ad una delibera assembleare del 27 giugno 2018 e non 26 giugno) i legali di CP_1
hanno contestato in modo specifico il contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea del 26 giugno ed hanno chiesto:
A tale nota l'amministratore, in data 12 luglio 2018, ha inviato una pec di riscontro nella quale ha affermato quanto di seguito riportato: “nel riscontrare la Vostra nota del 11 luglio 2018, rappresento quanto segue. Innanzitutto, evidenzio che le voci di spesa di cui al consuntivo di gestione al 30.4.18 sono state dal sottoscritto dettagliate nel corso dell'assemblea del 26 giugno ultimo scorso e quelle del punto 20 sono elencate e dettagliate da pagina 12 a pagina 15 del bilancio sotto le voci “prospetto relativo alla suddivisione delle voci di spesa per gruppi di interesse”. Peraltro, la relativa documentazione era, nel corso della medesima assemblea, a disposizione di ogni condomino interessato a prenderne visione e/o
a consultarla. Con l'occasione, inoltre, rammento che, come noto a tutti i condomini, tutta la documentazione inerente la gestione condominiale è custodita presso lo studio dello scrivente Amministratore ed è sempre stata, e lo è tutt'ora, a disposizione, ovviamente previo appuntamento da concordarsi con congruo preavviso, dei condomini stessi che hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne, a proprie spese, copia. Quanto, poi, al punto n.2 della Vostra pregiatissima missiva, evidenzio che ai sensi dell'art. 71 bis delle disposizioni attuative del codice civile – che le SS.LL. di sicuro ben conoscono– la formazione periodica non è richiesta nel caso in cui l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Con riferimento alla Vostra richiesta, pertanto, non sono tenuto a trasmettere “la copia delle ricevute di partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti per gli amministratori”. Occorre, infine, smentire in maniera secca quanto asserito al punto C n. 2 della Vostra nota, circa la presunta
“rettifica” che sarebbe stata compiuta in corso di assemblea. Ciò premesso, potendo esaudire parzialmente i Vostri desiderata, comunico che la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 è in corso di copiatura. Sarà, pertanto, mia cura comunicarVi, quanto prima possibile, i relativi costi da rimborsare e la data in cui sarà possibile curarne il ritiro presso lo studio del sottoscritto.
L'occasione è gradita per porgere i miei migliori saluti Dott. ”. Parte_2
Tali note non forniscono alcuna prova che abbia espresso il proprio CP_1
dissenso nella votazione relativa ai primi tre punti all'ordine del giorno della richiamata delibera assembleare, tenuto conto che per il punto quattro risulta regolarmente annotato il dissenso espresso dal citato Parte_1
Invero l'impugnativa di una delibera ex art. 1137 c.c. non è finalizzata a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dalla delibera, ma serve soltanto a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea, pertanto “In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo.” (per tutte Cassazione civile ordinanza n. 5611/2019).
L'originaria parte attrice non ha articolato mezzi istruttori per provare il proprio assunto (anche a mezzo testi presenti all'assemblea).
Per completezza poi si osserva che risulta a carico del singolo condomino provvedere ad estrarre copia della documentazione per la quale ha interesse e ha inoltrato la richiesta di copie della documentazione indicata nella CP_1
pec successivamente alla partecipazione all'assemblea, così da far ritenere presuntivamente che durante la partecipazione medesima non avesse argomenti di dissenso da far emergere (argomenti fra l'altro non formulati nemmeno successivamente in relazione alle voci di bilancio).
Ogni altra eccezione formulata dalla parte appellante resta assorbita dall'accoglimento dell'appello.
8. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio e le spese del doppio grado seguono allora l'integrale soccombenza dell'appellato, non rinvenendosi “giusti motivi” per disporne la compensazione a norma dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, ratione temporis applicabile alla fattispecie in oggetto.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018), negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c. già a partire dalla legge n.
263/2005 è rintracciabile l'intento del legislatore di restringere sempre di più il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, lasciando, invece, alla più ampia estensione possibile l'applicazione della regola generale della soccombenza.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione basso per la semplicità delle questioni controverse, quindi scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi, non essendo stata svolta attività istruttoria), con riduzione dei valori medi dello scaglione su indicato in ragione della rilevanza degli interessi in gioco.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da , in Parte_1
Benevento alla via Mainella, in persona dell'amministratore p.t., contro la sentenza n. 1105/2019 pronunciata dal Tribunale di Benevento, così definitivamente provvede:
-1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza rigetta la domanda di di impugnazione della delibera assembleare del CP_1
26.6.2018;
-2) Condanna al pagamento, in favore del delle spese di CP_1 Parte_1
lite del doppio grado di giudizio che liquida: per il primo grado in € 1900,00, per competenze professionali;
per il secondo grado € 777,00 per spese ed € 2200,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Napoli in data 13 novembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Chiara Memoli dott.ssa Alessandra Piscitiello
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1 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 Parte_1 CP_1
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2 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: lotto contro Parte_1 CP_1
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3 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: lotto contro Parte_1 CP_1
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4 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 CP_1
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5 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: II° lotto contro Parte_1 CP_1
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6 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: II° lotto contro Parte_1 CP_1
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7 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 CP_1
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8 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 CP_1
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9 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: Parte_3 CP_1
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10 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: contro Parte_1 CP_1
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11 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: lotto contro Parte_1 CP_1
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12 Corte di Appello di Napoli 2^ sezione civile: Parte_3 CP_1
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