Ordinanza presidenziale 30 settembre 2019
Decreto decisorio 16 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 16/08/2021, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2021
N. 00446/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00145/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2008, proposto da
NI IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Cazzagon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Malo - (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Loggia, 37;
per l'annullamento
del parere della Commissione per i Beni Ambientali e l’Edilizia in composizione integrata del 28.3.2006 n. 1/932 di reg., comunicato con nota prot. n. 11071 dell’1.6.2006;
dei provvedimenti del Responsabile dei Servizi Tecnici prot. 22665 e 22659 del 30.10.2007; di diniego di parere e diniego di condono;
di ogni altro provvedimento connesso e conseguente tra cui la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di condono edilizio in data 16.2006 prot. n. 11071, notificata in data 7.6.2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Malo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale n. 688 /2019, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate;
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Così deciso in Venezia il giorno 16 agosto 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO