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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2164/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DANIELE DANIELA con domicilio in VIA Parte_1
BRUGNOLI 7 40122 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARINELLI MASSIMO con domicilio in VIA Controparte_1 PIAVE 35 FORMIGINE e con l'Avv. Maria Giovanna Roncaglia dichiaratisi antistatari
APPELLATO
assunto in decisione all'udienza del 03.06.2025
Oggetto: appello avverso sentenza n° 1239/2021 Trib. Modena
CONCLUSIONI:
Appellante: “Si chiede la totale riforma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellata al
pagamento della somma di €. 2.600,00 (€. 1300:5x10 mesi), le somme che dovevano essere
accantonate dalla notifica del pignoramento alla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione,
ovvero alla somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio oltre alla condanna del
pagina 1 di 7 pagamento degli onorari di giudizio del primo e del secondo grado.”.
Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione e previe le opportune declaratorie così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
rigettare l'istanza inibitoria presentata da controparte ex art. 283 c.p.c. in quanto infondata in fatto
ed in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 c.p.c., 345 c.p.c. e 348 bis c.p.c., l'appello proposto
dal Sig. per tutte le ragioni indicate in atti. Parte_1
NEL MERITO ed in VIA PRINCIPALE,
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1239/2021 pronunciata dal Giudice Parte_1
del Tribunale di Modena, Dott.ssa Giulia Lucchi, in data 24.08.2021, e per l'effetto confermarla
integralmente.
Condannare, il Signor al risarcimento dei danni ex art. 96 c.c. secondo la Parte_1
liquidazione rimessa all'apprezzamento del Giudice, per aver agito senza la normale prudenza e con
fini contrari all'ordinamento
In ogni caso, Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e
C.p.a. per il doppio grado di giudizio, nonché per la fase inibitoria della sentenza impugnata da
distrarsi in favore degli scriventi procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado
Ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., la società ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
avanti il Tribunale di Modena per proporre opposizione avverso l'atto di precetto intimante il Pt_1
pagamento della somma di euro 5.697,97, oltre interessi e spese di notifica, come da ordinanza di pagina 2 di 7 assegnazione emessa da quel Tribunale al termine di un procedimento di espropriazione presso terzi nei confronti di , debitore del convenuto. Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha affermato la non conformità della somma indicata nel precetto alle disposizioni di assegnazione del credito di cui all'ordinanza, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere parametrata al quinto del trattamento di fine rapporto e non già della retribuzione, posto che il rapporto di lavoro intercorso tra la società e il sig. era cessato in epoca antecedente al CP_2
pignoramento e che di tale circostanza il convenuto opposto era stato informato.
Per tale motivo, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o Controparte_1
invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto, con condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e onorari di causa.
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande proposte dalla sua controparte perché prive di fondamento in fatto e in diritto: nello specifico,
in via di eccezione, l'opposto ha dedotto la scorrettezza della condotta processuale del terzo esecutato per l'assenza della dichiarazione del credito pignorato e, inoltre, per la mancata partecipazione alla successiva udienza di assegnazione ex art. 548 c.p.c.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Modena -dato riscontro documentale della cessazione del rapporto di lavoro- ha emesso la sentenza in questa sede impugnata che così statuiva: “Il Tribunale di Modena,
definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di €. 5.482,66 di
cui all'atto di precetto del 28.12.2020;
2. previa compensazione parziale nei limiti del 20%, condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite che si liquidano in €. 2.500,00, oltre 15% rimborso spese Controparte_1
generali, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.”.
pagina 3 di 7 Secondo Grado:
Con atto di citazione, tempestivamente proposto, ha appellato la sentenza di primo Parte_1
grado sulla base di un unico motivo:
1) Infondatezza dell'opposizione all'esecuzione perché il primo Giudice non ha considerato che l'art. 548 c.p.c. prevede che, in assenza della dichiarazione, il credito del terzo pignorato si considera non contestato ai fini del pignoramento e dell'esecuzione forzata fondata sulla relativa ordinanza di assegnazione del credito, con la conseguenza che -nel caso di specie- la somma come calcolata nell'atto di precetto avrebbe dovuto ritenersi corretta perché, a monte, il g.e. ha assegnato in pagamento la quota del quinto della retribuzione avendo accertato la costanza a quel tempo del rapporto di lavoro e perché, per questa ragione, risulta irrilevante la tardiva comunicazione della sua cessazione.
Regolarmente costituitasi, ha partecipato al presente giudizio anche la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza del
Tribunale di Modena.
Inoltre, ha proposto la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 03.06.2025, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini per le memorie difensive finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, in via preliminare, esaminate le eccezioni di rito sollevate dall'odierna appellata.
Anzitutto, quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sua avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto il relativo atto risulta privo dell'individuazione delle parti del provvedimento impugnate nonché dell'indicazione della diversa ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, del motivo per cui si assume violata la legge e in quanto difetta di un progetto alternativo di sentenza.
pagina 4 di 7 Ebbene, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso dell'ammissibilità
dell'atto di appello nel caso in cui il giudice di secondo grado sia comunque messo nella condizione di comprendere il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando perché sono censurabili. Sul punto, si veda SS.UU. n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
In secondo ordine, la parte appellata afferma altresì l'inammissibilità della richiesta avversaria per la novità della domanda: assume, infatti, che la sua controparte ha chiesto in primo grado rigettarsi l'opposizione mentre nel presente giudizio l'accoglimento dell'appello e la condanna al pagamento della somma di euro 2.600 (ovvero, di somme accantonate dalla notifica del pignoramento alla notifica dell'assegnazione del credito).
Orbene, sul punto, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata posto che, per come la domanda è stata formulata, si evince la volontà dell'appellante di subordinare la richiesta di condanna al pagamento della somma indicata a quella principale di accoglimento dell'appello (e, di conseguenza,
del rigetto dell'opposizione) quale rideterminazione della stessa.
Ciò premesso, passando all'esame del merito dell'impugnazione, l'unico motivo di gravame non è
meritevole di accoglimento.
Nello specifico, la questione portata all'attenzione della Corte, di natura strettamente giuridica, investe l'interpretazione dell'art. 548 c.p.c. nella parte in cui prevede che il credito di cui si chiede l'assegnazione, quando accertato in virtù dell'operare del meccanismo di c.d. non contestazione per pagina 5 di 7 assenza della dichiarazione del terzo, “si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.
E allora, la ricostruzione proposta non può essere condivisa perché la disposizione de qua espressamente prevede che la mancata dichiarazione vincola all'accertamento dell'esistenza e della stabilità del credito soltanto nell'ambito del procedimento esecutivo: se ne deduce, pertanto, che rimane aperta la possibilità per il terzo esecutato di introdurre un autonomo giudizio di cognizione - quale è,
appunto, il giudizio di opposizione all'esecuzione - ai fini della contestazione e dell'accertamento del credito pignorato.
Inoltre, a tale conclusione si può giungere anche muovendo dall'ultimo capoverso della disposizione stessa che, riconoscendo il potere del terzo di opporsi all'ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c.
nelle ipotesi ivi indicate, offre puntuale disciplina delle sole contestazioni relative alla regolarità
formale dell'ordinanza mentre nulla dispone riguardo a quelle attinenti all'azione esecutiva che si devono, di conseguenza, intendere liberamente proponibili.
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
Vista infine la richiesta dell'appellata, la Corte ritiene di non condannare la parte soccombente al pagamento della sanzione di cui all'art. 96 comma 3 perchè non se ne ravvisano i presupposti applicativi.
Secondo il principio di soccombenza, le spese di lite del secondo grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante e si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22, al secondo grado di giudizio
(complessità tra bassa e media, per le tre fasi di studio, introduttiva, e decisionale), in euro 2.500,00,
oltre spese generali, IVA e C.P.A., da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma pagina 6 di 7 dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso sentenza n° 1239/2021 Trib. Modena, così decide: CP_1
- Rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00, per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 21.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2164/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DANIELE DANIELA con domicilio in VIA Parte_1
BRUGNOLI 7 40122 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARINELLI MASSIMO con domicilio in VIA Controparte_1 PIAVE 35 FORMIGINE e con l'Avv. Maria Giovanna Roncaglia dichiaratisi antistatari
APPELLATO
assunto in decisione all'udienza del 03.06.2025
Oggetto: appello avverso sentenza n° 1239/2021 Trib. Modena
CONCLUSIONI:
Appellante: “Si chiede la totale riforma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellata al
pagamento della somma di €. 2.600,00 (€. 1300:5x10 mesi), le somme che dovevano essere
accantonate dalla notifica del pignoramento alla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione,
ovvero alla somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio oltre alla condanna del
pagina 1 di 7 pagamento degli onorari di giudizio del primo e del secondo grado.”.
Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione e previe le opportune declaratorie così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
rigettare l'istanza inibitoria presentata da controparte ex art. 283 c.p.c. in quanto infondata in fatto
ed in diritto e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 c.p.c., 345 c.p.c. e 348 bis c.p.c., l'appello proposto
dal Sig. per tutte le ragioni indicate in atti. Parte_1
NEL MERITO ed in VIA PRINCIPALE,
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1239/2021 pronunciata dal Giudice Parte_1
del Tribunale di Modena, Dott.ssa Giulia Lucchi, in data 24.08.2021, e per l'effetto confermarla
integralmente.
Condannare, il Signor al risarcimento dei danni ex art. 96 c.c. secondo la Parte_1
liquidazione rimessa all'apprezzamento del Giudice, per aver agito senza la normale prudenza e con
fini contrari all'ordinamento
In ogni caso, Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e
C.p.a. per il doppio grado di giudizio, nonché per la fase inibitoria della sentenza impugnata da
distrarsi in favore degli scriventi procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo Grado
Ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., la società ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
avanti il Tribunale di Modena per proporre opposizione avverso l'atto di precetto intimante il Pt_1
pagamento della somma di euro 5.697,97, oltre interessi e spese di notifica, come da ordinanza di pagina 2 di 7 assegnazione emessa da quel Tribunale al termine di un procedimento di espropriazione presso terzi nei confronti di , debitore del convenuto. Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha affermato la non conformità della somma indicata nel precetto alle disposizioni di assegnazione del credito di cui all'ordinanza, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere parametrata al quinto del trattamento di fine rapporto e non già della retribuzione, posto che il rapporto di lavoro intercorso tra la società e il sig. era cessato in epoca antecedente al CP_2
pignoramento e che di tale circostanza il convenuto opposto era stato informato.
Per tale motivo, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o Controparte_1
invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto, con condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e onorari di causa.
Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande proposte dalla sua controparte perché prive di fondamento in fatto e in diritto: nello specifico,
in via di eccezione, l'opposto ha dedotto la scorrettezza della condotta processuale del terzo esecutato per l'assenza della dichiarazione del credito pignorato e, inoltre, per la mancata partecipazione alla successiva udienza di assegnazione ex art. 548 c.p.c.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Modena -dato riscontro documentale della cessazione del rapporto di lavoro- ha emesso la sentenza in questa sede impugnata che così statuiva: “Il Tribunale di Modena,
definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di €. 5.482,66 di
cui all'atto di precetto del 28.12.2020;
2. previa compensazione parziale nei limiti del 20%, condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite che si liquidano in €. 2.500,00, oltre 15% rimborso spese Controparte_1
generali, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.”.
pagina 3 di 7 Secondo Grado:
Con atto di citazione, tempestivamente proposto, ha appellato la sentenza di primo Parte_1
grado sulla base di un unico motivo:
1) Infondatezza dell'opposizione all'esecuzione perché il primo Giudice non ha considerato che l'art. 548 c.p.c. prevede che, in assenza della dichiarazione, il credito del terzo pignorato si considera non contestato ai fini del pignoramento e dell'esecuzione forzata fondata sulla relativa ordinanza di assegnazione del credito, con la conseguenza che -nel caso di specie- la somma come calcolata nell'atto di precetto avrebbe dovuto ritenersi corretta perché, a monte, il g.e. ha assegnato in pagamento la quota del quinto della retribuzione avendo accertato la costanza a quel tempo del rapporto di lavoro e perché, per questa ragione, risulta irrilevante la tardiva comunicazione della sua cessazione.
Regolarmente costituitasi, ha partecipato al presente giudizio anche la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza del
Tribunale di Modena.
Inoltre, ha proposto la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 03.06.2025, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini per le memorie difensive finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno, in via preliminare, esaminate le eccezioni di rito sollevate dall'odierna appellata.
Anzitutto, quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sua avversaria per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto il relativo atto risulta privo dell'individuazione delle parti del provvedimento impugnate nonché dell'indicazione della diversa ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, del motivo per cui si assume violata la legge e in quanto difetta di un progetto alternativo di sentenza.
pagina 4 di 7 Ebbene, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso dell'ammissibilità
dell'atto di appello nel caso in cui il giudice di secondo grado sia comunque messo nella condizione di comprendere il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando perché sono censurabili. Sul punto, si veda SS.UU. n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
In secondo ordine, la parte appellata afferma altresì l'inammissibilità della richiesta avversaria per la novità della domanda: assume, infatti, che la sua controparte ha chiesto in primo grado rigettarsi l'opposizione mentre nel presente giudizio l'accoglimento dell'appello e la condanna al pagamento della somma di euro 2.600 (ovvero, di somme accantonate dalla notifica del pignoramento alla notifica dell'assegnazione del credito).
Orbene, sul punto, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata posto che, per come la domanda è stata formulata, si evince la volontà dell'appellante di subordinare la richiesta di condanna al pagamento della somma indicata a quella principale di accoglimento dell'appello (e, di conseguenza,
del rigetto dell'opposizione) quale rideterminazione della stessa.
Ciò premesso, passando all'esame del merito dell'impugnazione, l'unico motivo di gravame non è
meritevole di accoglimento.
Nello specifico, la questione portata all'attenzione della Corte, di natura strettamente giuridica, investe l'interpretazione dell'art. 548 c.p.c. nella parte in cui prevede che il credito di cui si chiede l'assegnazione, quando accertato in virtù dell'operare del meccanismo di c.d. non contestazione per pagina 5 di 7 assenza della dichiarazione del terzo, “si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.
E allora, la ricostruzione proposta non può essere condivisa perché la disposizione de qua espressamente prevede che la mancata dichiarazione vincola all'accertamento dell'esistenza e della stabilità del credito soltanto nell'ambito del procedimento esecutivo: se ne deduce, pertanto, che rimane aperta la possibilità per il terzo esecutato di introdurre un autonomo giudizio di cognizione - quale è,
appunto, il giudizio di opposizione all'esecuzione - ai fini della contestazione e dell'accertamento del credito pignorato.
Inoltre, a tale conclusione si può giungere anche muovendo dall'ultimo capoverso della disposizione stessa che, riconoscendo il potere del terzo di opporsi all'ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c.
nelle ipotesi ivi indicate, offre puntuale disciplina delle sole contestazioni relative alla regolarità
formale dell'ordinanza mentre nulla dispone riguardo a quelle attinenti all'azione esecutiva che si devono, di conseguenza, intendere liberamente proponibili.
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
Vista infine la richiesta dell'appellata, la Corte ritiene di non condannare la parte soccombente al pagamento della sanzione di cui all'art. 96 comma 3 perchè non se ne ravvisano i presupposti applicativi.
Secondo il principio di soccombenza, le spese di lite del secondo grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante e si liquidano, in applicazione del D.M. 147/22, al secondo grado di giudizio
(complessità tra bassa e media, per le tre fasi di studio, introduttiva, e decisionale), in euro 2.500,00,
oltre spese generali, IVA e C.P.A., da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma pagina 6 di 7 dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso sentenza n° 1239/2021 Trib. Modena, così decide: CP_1
- Rigetta l'appello e, conseguentemente, conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00, per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile il 21.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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