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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7173/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. ARDIZZONE FABRIZIO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è presente per CP_1
l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7173 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ARDIZZONE FABRIZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, Controparte_1
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202300048274000 limitatamente alle somme contenute negli avvisi d'addebito n.
59620160002578737000 e n. 59620170004339046000 dedotti in giudizio, declinando la giurisdizione per i tioli esecutivi di natura tributaria e la competenza funzionale per le cartelle esattoriali di competenza del Giudice di Pace per gli altri titoli contenuti nell'atto impugnato;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_3
opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
29680202300048274000, notificato il 3.4.2024, deducendone essi l'illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme in esso contenute (avvisi d'addebito n. 59620160002578737000 e n.
59620170004339046000) e omessa notifica degli avvisi d'addebito stessi;
nonché contestando la fondatezza nel merito degli avvisi sottesi all'atto impugnato
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto
, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto. CP_2
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'agente della riscossione, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto rilevato che l'avviso d'addebito n. 59620160002578737000, risulta il tentativo di consegna a mezzo posta il 27.12.2017, ritornato al mittente per compiuta giacenza, con perfezionamento della notifica quindi il 27.1.2018, e non opposto.
L'avviso d'addebito n. 59620170004339046000, risulta ritualmente consegnato a mezzo posta il 28.6.2016, e non opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato
(cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017). Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Per tali titoli esecutivi, a causa della mancata costituzione in giudizio della convenuta non è versato in atti alcun atto interruttivo intermedio tra la CP_4
consegna degli stessi e la notifica dell'atto di preavviso impugnato.
Va quindi dichiarata la prescrizione del diritto all'esazione dei titoli sottesi al preavviso di fermo impugnato, maturatasi medio tempore.
Il ricorso va pertanto accolto e il preavviso di fermo annullato.
In ragione del parziale annullamento dell'atto impugnato, appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7173/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. ARDIZZONE FABRIZIO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è presente per CP_1
l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7173 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ARDIZZONE FABRIZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, Controparte_1
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29680202300048274000 limitatamente alle somme contenute negli avvisi d'addebito n.
59620160002578737000 e n. 59620170004339046000 dedotti in giudizio, declinando la giurisdizione per i tioli esecutivi di natura tributaria e la competenza funzionale per le cartelle esattoriali di competenza del Giudice di Pace per gli altri titoli contenuti nell'atto impugnato;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_3
opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
29680202300048274000, notificato il 3.4.2024, deducendone essi l'illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme in esso contenute (avvisi d'addebito n. 59620160002578737000 e n.
59620170004339046000) e omessa notifica degli avvisi d'addebito stessi;
nonché contestando la fondatezza nel merito degli avvisi sottesi all'atto impugnato
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto
, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto. CP_2
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l'agente della riscossione, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto rilevato che l'avviso d'addebito n. 59620160002578737000, risulta il tentativo di consegna a mezzo posta il 27.12.2017, ritornato al mittente per compiuta giacenza, con perfezionamento della notifica quindi il 27.1.2018, e non opposto.
L'avviso d'addebito n. 59620170004339046000, risulta ritualmente consegnato a mezzo posta il 28.6.2016, e non opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato
(cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017). Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Per tali titoli esecutivi, a causa della mancata costituzione in giudizio della convenuta non è versato in atti alcun atto interruttivo intermedio tra la CP_4
consegna degli stessi e la notifica dell'atto di preavviso impugnato.
Va quindi dichiarata la prescrizione del diritto all'esazione dei titoli sottesi al preavviso di fermo impugnato, maturatasi medio tempore.
Il ricorso va pertanto accolto e il preavviso di fermo annullato.
In ragione del parziale annullamento dell'atto impugnato, appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini