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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 18/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/06/1979 rappresentata e difesa dall' avv. OLIARI LAURA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/03/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate all'udienza del 13/03/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con n Ceglie Messapica il 07 giugno 2000 (atto trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Ceglie Messapica al n.13, Serie A, Anno 2000), unione dalla quale sono nate le figlie LI (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
11/03/2001), e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 22/10/2015 omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 5380/2015 del 9/11/2015, pubblicato il
24/11/2015, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 13/03/2025, la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di avere sporadici contatti con il resistente in relazione alle figlie, entrambe maggiorenni. Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/04/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
cncordatario in Ceglie Messapica il 07 giugno 2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Ceglie Messapica al n.13, Serie A, Anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie LI (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
11/03/2001), entrambe maggiorenni.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 22/10/2015 omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 5380/2015 del 9/11/2015, pubblicato il 24/11/2015.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che il resistente, destinatario di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Come noto, infatti, la tutela di un diritto economico nella titolarità del coniuge e del figlio maggiorenne è dominata dall'iniziativa delle parti.
Pertanto, nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Ceglie Messapica il 07 giugno 2000 (atto trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Ceglie Messapica al n.13, Serie A, Anno 2000);
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite;
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Ceglie Messapica
(BR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 18/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/06/1979 rappresentata e difesa dall' avv. OLIARI LAURA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 20/03/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate all'udienza del 13/03/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con n Ceglie Messapica il 07 giugno 2000 (atto trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Ceglie Messapica al n.13, Serie A, Anno 2000), unione dalla quale sono nate le figlie LI (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
11/03/2001), e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 22/10/2015 omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 5380/2015 del 9/11/2015, pubblicato il
24/11/2015, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 13/03/2025, la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di avere sporadici contatti con il resistente in relazione alle figlie, entrambe maggiorenni. Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/04/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
cncordatario in Ceglie Messapica il 07 giugno 2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Ceglie Messapica al n.13, Serie A, Anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie LI (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1
11/03/2001), entrambe maggiorenni.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 22/10/2015 omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 5380/2015 del 9/11/2015, pubblicato il 24/11/2015.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che il resistente, destinatario di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Come noto, infatti, la tutela di un diritto economico nella titolarità del coniuge e del figlio maggiorenne è dominata dall'iniziativa delle parti.
Pertanto, nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Ceglie Messapica il 07 giugno 2000 (atto trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Ceglie Messapica al n.13, Serie A, Anno 2000);
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite;
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Ceglie Messapica
(BR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato