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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2653/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale - Loc. Germane 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006866333000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso, impugnava la cartella di pagamento n° 03020200006866333000, con la quale s'intimava al ricorrente il pagamento della somma di € 362,68 inerente al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica riferente all'annualità 2015.
Il ricorrente spiegava le difese in un unico motivo di impugnazione, ossia l'estinzione per prescrizione e decadenza del diritto di credito della Regione Calabria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossioni la quale chiedeva respingersi il ricorso e, per il concessionario, con l'ulteriore richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, posto che sia l'Ente impositore che il concessionario non hanno dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico all'adozione della cartella, notificata quest'ultima, tra l'altro, quando la prescrizione del credito e/o l'azione di riscossione risulta già maturata e/o estinta.
Si ricorda che l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021),
è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
Nel caso di specie tale onere grava anche sul concessionario e non è stato traguardato.
Parimenti, non è possibile sostenere neppure l'applicazione della normativa emergenziale di sospensione dei termini adottata in ragione della pandemia da covid, siccome opina la difesa dell'Ente impositore. E difatti la normativa emergenziale si applica per esercizi di riscossione e/o accertativi scadenti nel 2020, la qual cosa non sussiste nel caso di specie, stante la decadenza/prescrizione triennale del tributo.
Le spese seguono la soccombenza, stante la notifica della cartella, da parte dell'Agenzia di Riscossione, quanto la tassa era già perenta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che quantifica in euro 220,00 oltre accessori di legge e distrazione delle spese se richiesta.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2653/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale - Loc. Germane 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006866333000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso, impugnava la cartella di pagamento n° 03020200006866333000, con la quale s'intimava al ricorrente il pagamento della somma di € 362,68 inerente al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica riferente all'annualità 2015.
Il ricorrente spiegava le difese in un unico motivo di impugnazione, ossia l'estinzione per prescrizione e decadenza del diritto di credito della Regione Calabria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossioni la quale chiedeva respingersi il ricorso e, per il concessionario, con l'ulteriore richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, posto che sia l'Ente impositore che il concessionario non hanno dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico all'adozione della cartella, notificata quest'ultima, tra l'altro, quando la prescrizione del credito e/o l'azione di riscossione risulta già maturata e/o estinta.
Si ricorda che l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021),
è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario.
Nel caso di specie tale onere grava anche sul concessionario e non è stato traguardato.
Parimenti, non è possibile sostenere neppure l'applicazione della normativa emergenziale di sospensione dei termini adottata in ragione della pandemia da covid, siccome opina la difesa dell'Ente impositore. E difatti la normativa emergenziale si applica per esercizi di riscossione e/o accertativi scadenti nel 2020, la qual cosa non sussiste nel caso di specie, stante la decadenza/prescrizione triennale del tributo.
Le spese seguono la soccombenza, stante la notifica della cartella, da parte dell'Agenzia di Riscossione, quanto la tassa era già perenta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che quantifica in euro 220,00 oltre accessori di legge e distrazione delle spese se richiesta.