Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 89
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Estinzione per prescrizione e decadenza del diritto di credito

    Il giudice ha accolto il ricorso poiché né l'Ente impositore né il concessionario hanno dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico all'adozione della cartella, notificata quando la prescrizione del credito e/o l'azione di riscossione risultava già maturata e/o estinta. L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. Non è applicabile la normativa emergenziale di sospensione dei termini per la pandemia da covid, poiché si applica per esercizi di riscossione e/o accertativi scadenti nel 2020, cosa non sussistente nel caso di specie, stante la decadenza/prescrizione triennale del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 89
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 89
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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