TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 104
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Carenza di lesività attuale del provvedimento impugnato

    La destinazione impressa alla particella di proprietà del ricorrente è, per la formulazione della disciplina di piano, allo stato inidonea a ledere gli interessi di parte ricorrente. La locuzione “attrezzature pubbliche” richiama potenzialmente un’ampia categoria di opere, non essendo possibile in questa fase determinarne il possibile impatto. La disciplina di piano, inoltre, si limita ad indicare una mera priorità nella valutazione delle aree individuate nella tavola PS.1, rimettendo al PRG - Parte operativa l’effettiva individuazione ed il dimensionamento delle aree da destinare concretamente ad attrezzature pubbliche. Tale conclusione è confermata dalle controdeduzioni alle osservazioni presentate dal ricorrente, in cui l'Amministrazione ha rimesso la riduzione dell'area e la localizzazione delle attrezzature alla successiva fase di redazione del Piano operativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 104
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 104
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo