Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2024, proposto dal sig. UN TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Mariani Marini e Izaura Puka, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Laura Mariani Marini in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;
contro
Comune di Bevagna, Regione Umbria, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale n. 2 del 13 marzo 2024 di approvazione del nuovo Piano regolatore generale - Parte strutturale, pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria in data 28 maggio 2024, nella parte in cui incide ed interessa la proprietà del ricorrente;
nonché di tutti gli atti e delibere del procedimento di formazione del PRG ad essa presupposti e connessi, inclusi, per quanto occorrer possa, la delibera del Consiglio comunale n. 29 del 19 luglio 2021, la delibera del Consiglio comunale n. 29 del 10 maggio 2023, l’Accordo definitivo del 15 gennaio 2024, la determinazione dirigenziale n. 519 del 17 gennaio 2024 della Regione Umbria - Servizio urbanistica e la determinazione dirigenziale n. 94 del 10 gennaio 2022 della Regione Umbria – Servizio valutazioni ambientali, richiamati nelle premesse della D.C.C. n. 2 del 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa NI RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Comune di Bevagna e alla Regione Umbria in data 28 giugno 2024, il sig. TI ha agito per l’annullamento della D.C.C. 13 marzo 2024 n. 2 di approvazione del nuovo Piano regolatore generale - Parte strutturale (pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria in data 28 maggio 2024), nella parte in cui incide ed interessa la proprietà del ricorrente.
2. Riferisce il sig. TI di essere è proprietario del terreno che costeggia il centro storico della cittadina di Bevagna, identificato catastalmente al foglio n. 37, p.lla 160 del catasto terreni e fabbricati del Comune di Bevagna, e dell’immobile contiguo, separato dalla via Gaita San Pietro, sito in via San Salvatore n. 2, identificato foglio 37, p.lla 166.
Nel Programma di fabbricazione del Comune di Bevagna, approvato con D.C.C. n. 136 del 30 dicembre 1974, il richiamato terreno di proprietà era incluso nella Zona “A3- Zone di Valore ambientale” – classificazione confermata nelle successive varianti – per la quale le relative N.T.A. prevedevano una specifica disciplina a tutela del “carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale” (art. 31 N.T.A.).
2.1. Con D.C.C. n. 29 del 19 luglio 2021 il Comune di Bevagna adottava il nuovo PRG in cui – preso atto della preesistente classificazione Zona “A3” di valore ambientale – il terreno del sig. TI veniva inserito tra le aree destinate alle “Attrezzature pubbliche non attuate del previgente Piano di Fabbricazione”.
In data 20 ottobre 2021 l’odierno ricorrente presentava osservazioni ex art. 28 l.r. n. 1 del 2015, evidenziando la valenza storica e paesaggistica dell’area, contestando la destinazione impressa all’area stessa ed indicando soluzioni alternative per la collocazione delle attrezzature pubbliche.
In sede di istruttoria le osservazioni di parte ricorrente venivano sintetizzate come segue: « Si evidenzia che il PRG parte strutturante prevede una destinazione a ZONA ATTREZZATURE PUBBLICHE previste dal previgente PdF da riconfermare che porterebbe l’espropriazione del terreno di proprietà dello scrivente. Tali aree, peraltro, nel previgente PdF erano classificate come zona A3 di valore ambientale. Si ritiene che tale destinazione non sia in linea con le previsioni di sviluppo e con il valore storico e paesaggistico dell’area. L’intervento previsto risulta infatti in contrasto con l’identità storica ed ambientale tutelata peraltro dal PPR art. 21 colla 1 delle NTA.
1. Si chiede di modificare la destinazione dell’area prevista dal Nuovo Piano in quanto risulterebbe inopportuna anche per le oggettive difficoltà di collegamento con il centro urbano (attraverso il Ponte Sant’Agostino le cui dimensioni non consentono il traffico alternato di veicoli).
2. Si suggerisce l’utilizzazione, per le destinazioni previste i terreni posti sull’altra sponda del fiume Timia, pianeggianti e con accesso diretto dalle strade, già utilizzati peraltro per fini pubblici in occasione del Mercato delle Gaite ».
L’Amministrazione esprimeva le seguenti valutazioni: « Si ricorda che l’individuazione delle Attrezzature pubbliche previste dal previgente Programma di Fabbricazione da riconfermare non ha valore conformativo. Ai fini del dimensionamento delle aree da destinare ad attrezzature pubbliche. Tali aree verranno valutate prioritariamente in sede di redazione del PRG parte operativa. Si ricorda che con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 18/05/2009 e N. 84 del 30/12/2009 è stato approvato in via definitiva il piano dei parcheggi centro storico del Comune di Bevagna.
1. In fase di Piano Operativo si suggerisce di prevedere una decisa riduzione dell’area indicata.
2. La proposta di utilizzare per le destinazioni previste l’area tra via Timia e via Sant’Antonio, sull’altra sponda del fiume Timia è invece ACCOGLIBILE. Questa Amministrazione ne sta già trattando l’acquisizione e se ne conferma la destinazione. Si segnala la problematica che verrà valutata nell’implementazione della successiva fase di redazione del Piano Operativo
Esito: 1. PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 2. ACCOGLIBILE ».
2.2. Parte ricorrente lamenta che, nonostante le valutazioni espresse dal Comune nelle controdeduzioni alle osservazioni, in sede di approvazione del PRG - Parte strutturale non siano state apportate le conseguenti modifiche, essendo stata confermata la classificazione del terreno di proprietà del sig. TI come area “per attrezzature pubbliche non attuate del previgente Programma di Fabbricazione”.
3. Avverso gli gravati, ritenuti lesivi dei propri interessi, il ricorrente articolato due motivi in diritto, deducendo vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, sotto un duplice
profilo, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
Il ricorrente ha lamentato che la previsione, formulata in termini estremamente generici, non abbia tenuto conto delle caratteristiche dell’area, sulla quale non erano previste dal precedente Piano di fabbricazione attrezzature pubbliche, né motivato in merito al mutamento di destinazione.
Inoltre, la nuova destinazione impressa dal PRG - Parte strutturale alla particella n. 160 risulterebbe in contrasto con i criteri di sviluppo del territorio stabiliti e perseguiti dallo stesso Piano, che prevedono la concentrazione dell’espansione urbana sul versante nord-est del territorio comunale.
La scelta del Comune non terrebbe conto, in particolare, del declino demografico ed economico della zona in cui si trova il terreno del ricorrente, delle oggettive difficoltà di collegamento dell’area in questione con la viabilità generale e delle possibili soluzioni alternative, pur essendo tali elementi pienamente noti all’Amministrazione.
4. Le Amministrazioni comunale e regionale non si sono costituite in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una lesività attuale del provvedimento gravato; indi, udito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso si presente inammissibile per carenza di interesse, come da rilievo officioso.
7. L’art. 11 delle N.T.A. del gravato PRG – Parte strutturale, rubricato “Attrezzature pubbliche previste dal previgente Programma di Fabbricazione da riconfermare”, prevede:
« 11.01 Le “Aree per attrezzature pubbliche non attuate del Previgente programma di Fabbricazione” sono individuate nella tavola PS.1
11.02. L’individuazione delle aree di cui al comma 11.01 non ha valore conformativo. Ai fini del dimensionamento delle aree da destinare ad attrezzature pubbliche in sede di redazione del PRG parte operativa, tali aree sono valutate prioritariamente e possono essere destinate ad attrezzature pubbliche anche diverse da quelle stabilite nel previgente PDF. Il PRG parte operativa può comunque individuare aree ulteriori da destinare ad attrezzature pubbliche ».
7.1. Dalla lettura della citata previsione delle N.T.A. risulta evidente che la destinazione impressa alla particella di proprietà del ricorrente è, per la formulazione della disciplina di piano, allo stato inidonea a ledere gli interessi di parte ricorrente.
Da un lato, infatti, la locuzione “attrezzature pubbliche” (che per espressa previsione potranno essere « anche diverse da quelle stabilite nel previgente PDF ») richiama potenzialmente un’ampissima categoria di opere, non essendo possibile in questa fase determinarne il possibile impatto sui valori ambientali, storici e paesaggistici richiamati dalla parte ricorrente.
La disciplina di piano, inoltre, si limita ad indicare una mera priorità nella valutazione delle aree individuate nella tavola PS.1, tra cui quella dell’odierno ricorrente, rimettendo al PRG - Parte operativa l’effettiva individuazione ed il dimensionamento delle aree da destinare concretamente ad attrezzature pubbliche, attrezzature che potranno essere comunque collocate anche in aree ulteriori e differenti da quelle di cui alla citata tavola PS.1.
7.2. Quanto precede è confermato dalle sopra richiamate controdeduzioni alle osservazioni presentate dal ricorrente.
Difatti l’Amministrazione, coerentemente con la ratio della previsione di piano, ha rimesso tanto la riduzione dell’area destinata ad attrezzature pubbliche incidente sulla proprietà del ricorrente (accoglimento parziale della prima osservazione), che la localizzazione delle attrezzature medesime sulla sponda opposta del fiume Timia alla successiva fase di redazione del Piano operativo.
8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Non si fa luogo alla statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NI RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RR | NC AR |
IL SEGRETARIO