Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. R.G. 5225/2021 AC, riservato in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 19.12.2024, vertente t r a
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Malizia e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Benedetto Croce n. 97, per procura in atti appellante e
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Maria Rita Catarinelli e Rossana Martignoni e presso queste ultime elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 44, per procura allegata alla comparsa di costituzione appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3042/2021 del Tribunale di Roma del
19.2.2021
Conclusioni
1
[...]
all'assegno di mantenimento di euro 2000,00 per le ragioni spiegate in Parte_2
narrativa e, per l'effetto, - condannare il Sig. al pagamento in Controparte_1
favore della Sig.ra dell'importo di euro 2000,00 mensili a titolo di Parte_2
mantenimento, oltre rivalutazione Istat, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
- accertare e dichiarare a carico del
Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_2
un assegno per il mantenimento della figlia pari almeno ad euro 3.000,00 mensili;
- condannare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Pt_2
un assegno per il mantenimento della figlia pari almeno ad euro 3.000,00 mensili;
[...]
o quello maggiore o minore che dovesse risultare adeguato nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, - con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio . In via Istruttoria si chiede di ordinare al sig. la CP_1
produzione dei documenti patrimoniali, contabili, finanziari e bancari della Fondazione
MINOU”
Parte appellata: “Piaccia alla Corte adita, contrariis reiectis, a) rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
b) condannare l'appellante alle spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio.”
Premesso che con ricorso depositato in data 7.4.2016 adiva il Tribunale di Controparte_1
Roma per chiedere la pronuncia di separazione dalla coniuge, , con la Parte_2
quale aveva contratto matrimonio il 30.4.2007 e dall'unione con la quale era nata la figlia nel 2009, avanzando altresì domande di affidamento condiviso della figlia, con Per_1
collocamento presso la madre e regolamentazione della permanenza presso di sè, assegnazione della casa familiare alla , e la fissazione di un contributo paterno per Pt_2
2 il mantenimento ordinario della figlia quantificato nell'importo mensile di 800,00 euro, oltre il 50 % delle spese straordinarie per la figlia.
Costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Parte_2
ma chiedeva, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al CP_1
l'affidamento esclusivo della figlia, con regolamentazione della frequentazione con l'altro genitore alla sua presenza o di persona di sua fiducia. Chiedeva, inoltre che venisse imposto al marito l'obbligo di versarle mensilmente una somma complessiva di 5.000,00 euro per il mantenimento suo e della figlia (in particolare 3.000,00 per la figlia e 2.000,00 per sé).
All'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimento del 22.11.2016, il
Presidente collocava la minore presso la madre stabilendo che il padre potesse incontrarla alla presenza di una persona di fiducia. Quantificava la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la figlia nell'importo mensile di 800,00 euro, oltre il
50 % delle spese straordinarie;
in ordine alla scelta del regime di affidamento e di collocamento della figlia riteneva opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio; all'esito di detta consulenza, il Presidente con ordinanza del 10.5.2017 autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia in via esclusiva alla madre, alla quale assegnava la casa familiare in Roma, via Capo dell'Argentiera n. 46, regolamentava la frequentazione padre- figlia, facendo obbligo al di versare alla coniuge l'assegno mensile di 600,00 CP_1
euro a titolo di concorso al mantenimento della figlia, onerandolo altresì in via prevalente
(70%) delle spese straordinarie.
All'esito della fase istruttoria, il Tribunale, che si era già pronunciato sullo status con sentenza del 12.2.2020, con la sentenza oggi impugnata così decideva le domande connesse a quella di status: “1) dichiara la separazione personale già pronunciata addebitabile al 2) rigetta la domanda della di ottenere un assegno CP_1 Pt_2
di mantenimento;
3) conferma l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con la Per_1
quale coabita, riconoscendo il diritto del padre di essere informato sulle scelte più rilevanti per la vita della figlia al fine di vigilare sul suo mantenimento e educazione, costui potrà vedere la minore due pomeriggi la settimana, liberamente, coordinandosi con il servizio sociale competente per luogo di residenza della stessa che vigilerà sull'andamento dei rapporti tra padre e figlia, e provvederà, con prontezza, a segnalare alla Procura preso il
3 Tribunale per i minorenni condotte dei genitori non conformi al compiuto esercizio della responsabilità genitoriale ed idonee a cagionare i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., suggerirà inoltre ai genitori, che dovranno adeguarsi a tali indicazioni, modalità diverse di frequentazione tra il padre e la figlia anche in vista di futuri pernottamenti della stessa nella casa paterna, il verserà alla a titolo di contributo per il CP_1 Pt_2
mantenimento della figlia, la somma di euro 750,00 mensili da corrispondersi a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente pronuncia e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 70 % delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette scolastiche e universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive decise dalla medesi a ed al prontamente comunicate ed alle quali egli potrà CP_1
opporsi in maniera esplicita e motivata e secondo le previsioni del protocollo vigente. 4) compensa le spese di lite e pone in via definitiva quelle della ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna”.
ha proposto appello con ricorso depositato il 20.9.2021 contestando Parte_2
come erronea la valutazione operata dal Tribunale sui redditi dell'appellato, in quanto non avrebbe tenuto conto, nonostante le reiterate istanze istruttorie sul punto, della omessa produzione da parte sua di tutta la documentazione fiscale e bancaria attestante la sua effettiva posizione patrimoniale. In particolare, quella relativa alla fondazione MINOU, di cui l'appellato sarebbe titolare esclusivo, le dichiarazioni dei redditi di tutti gli anni e la documentazione relativa al capitale versato su un fondo pensionistico;
ha pertanto chiesto, che venisse ordinato al di esibire detta documentazione e, nel merito, CP_1
l'attribuzione in proprio favore di un assegno mensile di mantenimento quantificato nella misura di 3.000,00 euro e l'aumento del contributo da lui dovuto per il mantenimento ordinario della figlia nell'importo di 2.000,00 euro;
ha chiesto, infine, la condanna Per_1
dell'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 22.3.2022, il ha CP_1
contestato il fondamento del ricorso nel merito e ne ha chiesto il rigetto.
4 Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive.
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza.
Con ordinanza del 18.4.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, invitando CP_1
a produrre entro il 30.10. 2024 tutta la documentazione (con traduzione
[...]
giurata in lingua italiana), idonea ad attestare “il capitale versato sul fondo pensionistico, così come il patrimonio della fondazione ed il suo atto costitutivo”, al fine di valutarne esattamente la posizione patrimoniale.” ed ha rinviato l'udienza al 19.12.2024.
L'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
E' infondato il motivo d'appello con il quale la ha lamentato la mancata Pt_2
concessione in proprio favore da parte del tribunale di un assegno di mantenimento.
Infatti, “il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”.
(Cass. n. 234 del 07/01/2025, Rv. 673633 – 01).
Nel caso di specie risulta che la , che non sostiene spese abitative vivendo in una Pt_2
casa di sua proprietà, ha una piena capacità professionale, lavorando quale dipendente della “Caaf 50 & più” in regime di part-time verticale semestrale, percependo un reddito netto annuo di circa 9.800 euro. Quanto al suo patrimonio immobiliare risulta che ella in
5 è titolare del 25% della nuda proprietà dell'appartamento abitato dalla madre, del Pt_3
50% della nuda proprietà di un bilocale di 50 mq. e di un monolocale di 17mq., oltre che della piena proprietà dell'appartamento in cui vive. E' titolare, inoltre, del 25% della proprietà di un locale commerciale sito in Roma, in viale Libia di 35 mq. che produce un reddito mensile lordo di euro 670,00. I saldi trimestrali degli ultimi tre anni del suo conto corrente non appaiono significativi, non superando mai i 10.000 euro circa.
Da quanto sopra si evince chiaramente come la sia perfettamente in grado di Pt_2
mantenersi da sola, avendo una piena capacità professionale che le consentirebbe anche di estendere la sua attività lavorativa a tempo pieno, ed un patrimonio che le consente di vivere dignitosamente, senza che sia stato neppure dedotto un tenore di vita particolarmente alto nel corso della vita coniugale e tale da giustificare la corresponsione in suo favore di una assegno di mantenimento che le consenta di mantenere il medesimo tenore di vita antecedente alla separazione .
Deve, invece essere accolta la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, sia pure in misura inferiore a quanto richiesto dall'appellante. Infatti, il tribunale ha quantificato il contributo al mantenimento della minore da parte del padre prendendo in considerazione esclusivamente “i proventi di un fondo pensionistico volontario e “rimesse variabili provenienti dalla Fondazione della famiglia tedesca Minou”, come risultanti dalle denunce dei redditi che registravano, mediamente, entrate mensili pari a circa 2000 euro, dando atto che “le disponibilità patrimoniali in Germania” del
“erano idonee ad incrementarle”. CP_1
All'esito della produzione documentale effettuata dall'appellato su richiesta della Corte, è stato possibile, tuttavia, meglio valutare la sua situazione economico-patrimoniale. E' emerso, infatti, che il patrimonio della Fondazione Minou, che, come dallo stesso affermato, gestisce i proventi ricavati della vendita dell'azienda di famiglia, CP_1
ammonta ad euro 1.130.006,28. Mentre il capitale versato sul fondo pensionistico ammonta ad euro 291.372. L'appellato ha dichiarato, inoltre, la titolarità di un deposito
6 azioni /fondi presso la Commercebank, per un controvalore pari ad euro 147.088,95 e di un altro presso la medesima banca pari ad euro 12.177,60. A tali somme deve aggiungersi il suo patrimonio immobiliare costituito, come da lui stesso dichiarato nell'atto notorio depositato nel presente giudizio, da un immobile a Roma, di 65 mq. con box e posto auto esterno, costituente la propria abitazione in Italia, da un appartamento di 120 mq. in
Germania, ove abita quando ivi risiede e da un locale sottostante al predetto appartamento di 300 mq, da una villetta di circa 100 mq con un ettaro di giardino. Inoltre, è comproprietario nella misura di 1/3 di un immobile demolito a seguito di un terremoto sito a Modena o di 300 mq. Pur considerato l'uso quale propria abitazione dei due appartamenti a Roma ed in Germania, è difficile credere che tale compendio immobiliare non sia produttivo di alcun reddito, trattandosi, in ogni caso, di cespiti immobiliari che contribuiscono a definire, la posizione economico- patrimoniale della parte.
Alla luce di tali emergenze istruttorie e tenuto conto anche dei maggiori tempi di permanenza della figlia minore presso la madre, appare congruo aumentare ad euro Per_1
1.000 mensili la misura del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della ragazza,
a decorrere dalla sentenza di primo grado.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate al 50% tra le parti, mentre deve essere confermata la ripartizione delle spese della c.t.u. svoltasi in primo grado al 50 % tra le parti, trattandosi di attività istruttoria espletata nell'interesse della minore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del tribunale di Roma n. 3042/2021, ridetermina la misura del contributo dovuto da CP_1
a per il mantenimento della figlia minore nella
[...] Parte_2 Per_1
misura di euro 1.000,00 mensili, con la rivalutazione annuale secondo gli indici istat, a decorrere dalla sentenza di primo grado, fermo il resto.
Compensa al 50% le spese di lite del primo e del secondo grado e per l'effetto condanna il al pagamento in favore di della somma di euro 2.200,00 CP_1 Parte_2
7 per il primo grado e di euro 1800,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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