Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 28.3.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 8077 /2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Delli Bovi come da procura in atti;
Opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Sica come da procura in atti: P.IVA_2
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2021 la soc. chiedeva al CP_1 CP_1
Tribunale di Salerno di ingiungere alla la consegna seguenti beni: tavole zincate pz. Parte_1
120; cavalletti ponteggio pz. 236; tiranti lunghi pz. 130; tiranti corti pz. 380; salvapiede zincato pz. 130; cancelletti per impalcatura pz. 10; scale pz. 2; piedini girevoli pz. 12; morsetti fissi pz
10; spinotti di giunzione per tubi innocenti pz 10; mezzo cavalletto di ponteggio pz. 1; puntelle in ferro mt. 5 pz 31; passamani pz. 3; pedane ricovero impalcatura pz. 6; pedane ricovero tavole zincate pz. 2; tubi innocenti da mt. 1,5 pz. 15; tubi innocenti da mt. 2 pz. 20; tubi innocenti da
5.40 pz 7; tubi innocenti da mt. 6 pz 16; il tutto oltre spese di monitorio;
A sostegno della domanda la ricorrente allegava la mancata restituzione dei suddetti beni concessi in comodato gratuito alla Parte_1
Con decreto n. 1798, reso in data 28.7.2021, depositato in data 29.07.2021, l'adito Tribunale ingiungeva alla la consegna, in favore della Parte_1 Parte_2
dei suddetti beni oltre spese di monitorio;
Con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva opposizione avverso Parte_1
detto decreto eccependo preliminarmente la incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, chiedendone la revoca e/o l'annullamento attesa l'insussistenza e/o totale infondatezza della pretesa creditoria azionata, per le causali in narrativa;
Si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Espletata la prova testimoniale il Difensore di parte opponente, con note depositate in data
27.2.2025, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale della controversia;
parimenti, con note in sostituzione di udienza depositate in data 28.2.2025, il Difensore di parte opposta rinunziava alla richiesta di ammissione di CTU e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, facendo presente che le parti avevano raggiunto un accordo bonario che regolamentava fra loro anche le spese di lite.
Con ordinanza del 3.3.2025 il giudice rinviava la causa all'odierna udienza per la discussione orale;
I Difensori delle parti, all'odierna udienza, ribadivano l'intervenuta transazione della lite e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese tra le parti medesime.
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema
Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno transatto la lite come formalizzato in atti dai rispettivi
Difensori.
Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere e l'opposto decreto deve essere revocato.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti le spese così come da richiesta delle stesse in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunziando ed ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1798 emesso dal Tribunale di Salerno in data 28.7.2021 e depositato il 29.7.2021;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 28.3.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi