Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 740/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Achille ORDINE (C.F. ) C.F._2
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Fabio MASIELLO (C.F. ) C.F._4
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 147/2020 del 5.5.2020, depositata il 15.5.2020 (proc. n. 124/2015
RGAC), il Giudice di Pace di Paola – dopo avere accertato i danni subiti nell'appartamento dell'attore ( , sito a Belvedere Marittimo Parte_1
1
pagamento, in favore di di € 333,33 (oltre IVA), pari ad un Parte_1
terzo delle spese di ripristino dell'immobile danneggiato, e, in accoglimento della domanda riconvenzione, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di € 1.666,66, pari a due terzi delle spese sostenute per lavori di CP_1
manutenzione sul terrazzo.
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1 chiedendo di condannare all'integrale risarcimento dei danni subiti, Controparte_1
pari € 1.000,00 oltre IVA e di rigettare la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo.
In particolare, ha eccepito:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 cod. e 1126 cod. civ. ed il vizio di motivazione per carenza, insufficienza ed illogicità della sentenza di primo grado in ordine alla domanda proposta da per Parte_1
lìinapplicabilità del criterio di ripartizione previsto dall'art. 1126 cod. civ. nel caso, come quello in esame, di terrazzo che sovrasta solo un piano terraneo di proprietà esclusiva per difetto della funzione di copertura e protezione dell'edificio, sicché sussiste esclusivamente la responsabilità del ex art. CP_1
2051 o 2043 cod. civ.;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1125, 1126, 1134 e 2697 cod. civ. e
115 e 116 cod. proc. civ., error in iudicando, vizio di motivazione per carenza, insufficienza ed illogicità della sentenza in ordine al capo relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
, atteso che: a) l'attore aveva contestato (alla prima udienza del CP_1
7.4.2015 e con la memoria ex art. 320, 4° comma, cod. proc. civ. allegata al verbale del 18.12.2015) l'esecuzione dei lavori di manutenzione ed il quantum di spesa dedotto dal convenuto, il quale non aveva assolto al suo onere probatorio (essendosi limitato a provare quattro bonifici, con causale generica,
2 per un totale di € 1.850,00; b) l'inapplicabilità dell'art. 1226 cod. civ. per difetto di prova della natura condominiale del terrazzo, che, invece, è di proprietà esclusiva del;
c) nell'ipotesi di natura condominiale del terrazzo, CP_1 violazione dell'art. 1134 cod. civ. per l'esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione assembleare e di caratteri di indifferibilità ed urgenza dei lavori;
d) in subordine, l'applicazione del criterio di ripartizione paritaria delle spese ex art. 1125 cod. civ. in quanto il terrazzo del sovrasta esclusivamente CP_1
l'appartamento del . Parte_1
1.3. – Si è costituito il quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, nel merito, la sua infondatezza, evidenziando:
1) con riferimento alla domanda dell'attore, la corretta applicazione dell'art 1126 cod. civ. sul presupposto della funzione del terrazzo di copertura dell'appartamento sottostante del e non già della natura Parte_1
condominiale del terrazzo;
2) con riferimento alla domanda riconvenzionale: a) la corretta quantificazione delle spese per i lavori di manutenzione del terrazzo per la specificità delle causali dei bonifici e comunque per la congruità della incontestata stima del
CTP; b) la corretta applicazione del criterio di cui all'art. 1226 cod. civ. per la predetta funzione di copertura oggettivamente svolta dal terrazzo del
. Parte_1
2. – Ciò posto, l'appello supera il doppio filtro di ammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. ed è fondato.
2.1. – Il primo motivo è, infatti, fondato.
Invero, le SS.UU. (Sentenza n. 9449 del 10/5/2016) hanno effettivamente affermato che
“in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva
3 la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_2
Tuttavia, la Suprema Corte – argomentando anche dalla predetta sentenza delle Sezioni
Unite – ha precisato che “secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, la responsabilità concorrente del con il proprietario o usuario esclusivo di un CP_2
lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza - indipendentemente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo -, per i suoi connotati strutturali e funzionali, svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (arg. da
Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449). L'obbligo del
di concorrere al risarcimento dei danni da infiltrazioni cagionate dal CP_2
lastrico solare o dalla terrazza a livello che non sia comune, ex art. 1117 c.c., a tutti i condomini, è quindi correlato all'accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell'intero edificio, o della parte di esso cui il bene «serve», in quanto superficie terminale del fabbricato. Se, come accertato nel caso in esame, la terrazza a livello sovrasta soltanto un piano terraneo di proprietà esclusiva, costituendo un autonomo corpo di fabbrica rispetto all'edificio […], l'inconfigurabilità di una CP_3
responsabilità risarcitoria concorrente del , da quantificare secondo il CP_2
criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., discende dal difetto della funzione di copertura e protezione dell'edificio, che costituisce la ratio di tale disposizione (Sez. 2,
Ordinanza n. 16625 del 20.6.2019).
Nel caso in esame è pacifico – in quanto espressamente affermato negli scritti di entrambi le parti, oltre che nella CTP dell'Ing. e nella CTU dell'Ing. Per_1
– che il terrazzo a livello non è soltanto di uso esclusivo del , Per_2 CP_1
ma di sua proprietà: non rientra, quindi, tra le parti comuni degli appartamenti che compongono il Controparte_4
È, poi, altrettanto pacifico che il medesimo terrazzo non svolge la funzione di copertura, non già del fabbricato, ossia di più unità immobiliari, ma esclusivamente dell'appartamento del . Parte_1
4 Pertanto, alla luce del chiarimento reso da Cass. 16625/2019, non si applica il principio delle SS.UU. 9449/2016 e, quindi, l'art. 1126 cod. civ.
Né il né il avevano doveri di custodia o di manutenzione CP_2 Parte_1
sul terrazzo del né esercitavano su di esso poteri di alcun tipo. CP_1
I danni subiti dall'appartamento del in conseguenza delle infiltrazioni CP_1
provenienti dal soprastante terrazzo nella proprietà esclusiva, nell'uso esclusivo e, quindi, nella custodia esclusiva del sono, quindi, imputabili soltanto a Parte_1
quest'ultimo ex art. 2051 cod. civ.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, occorre condannare il al CP_1
pagamento, in favore del , di € 1.000,00, oltre IVA, pari alla Parte_1
incontestata stima, resa dal CTU, dei costi di ripristino dell'appartamento dell'attore, odierno appellante, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo,
2.2. – È fondato anche il secondo motivo di appello.
Per quanto già detto, l'obbligo di manutenzione del terrazzo a livello del grava CP_1
esclusivamente in capo a quest'ultimo, sicché non vi è alcuna ragione per riversare sul proprietario dell'immobile sottostante parte dei costi relativi alla manutenzione del medesimo terrazzo.
In particolare, tale ragione, come evidenziato nel paragrafo precedente, non può essere ravvisata nell'art. 1126 cod. civ., erroneamente applicato dal primo giudice.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, occorre rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, odierno appellato.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 2.966,00 per compenso ed € 299,00 per effettivi esborsi, oltre accessori di legge, come segue:
- € 1.265,00 a titolo di compenso per il primo grado (pari alla sommatoria dei valori medi previsti per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione appartenenti al secondo scaglione di valore) ed € 125,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), IVA e CPA (come per legge);
- € 1.701,00 a titolo di compenso per il secondo grado (pari alla sommatoria dei valori medi previsti per le fasi studio, introduttiva e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione appartenenti al secondo scaglione di valore) ed € 174,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), IVA e CPA (come per legge).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in riforma della sentenza n. 147/2020 del Giudice di Pace di
Paola, appellata da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede definitivamente:
a) condanna al pagamento di € 1.000,00, oltre IVA ed interessi Controparte_1
legali dalla domanda al soddisfo, in favore di Parte_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio, liquidate complessivamente in € 2.966,00 per compenso ed € 299,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA
e CPA (come per legge), in favore di con Parte_1
distrazione al suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 2 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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