Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3044/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 6 dicembre 2024, da
1) Parte_1
Nato a MODICA il 16.7.1983 cittadino: - Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1 residente in [...], VIA CALDARA n. 7 con l'Avv. Federica Recalcati
e
2) Parte_3
Nata a MILANO il 23.11.1983 cittadina: - Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2 residente in [...], VIA DON GNOCCHI n. 43/3 con l'Avv. Federica Recalcati
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Modica (RG), in data 20.10.2007,
(anno 2007, atto n. 170, reg. atti di matrimonio 2007, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 28.9.2021, omologato con decreto n. 17779 del 29.10.2021 pubblicato il 5.11.2021 (RG 2671/2021 – Trib. Como)
- , nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_5 C.F._3
- , nato in [...] il [...] (C.F. Parte_6 C.F._4
- , nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_7 C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 6.12.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
NEL MERITO:
A) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
20.10.2007 dai Sigg.ri e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile Parte_3 Parte_1 del Comune di Modica, al Numero 170, Parte II^, Serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007;
B) ordinare al Comune di Modica di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi seguiteranno a vivere separati con reciproco rispetto.
2) La responsabilità genitoriale sui figli ed verrà esercitata da entrambi i Pt_5 Pt_6 Pt_7 coniugi mediante l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente di questi ultimi presso la madre;
i ricorrenti si impegnano, pertanto, ad adottare di comune accordo le decisioni più importanti riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, avendo a riferimento essenziale ed esclusivo l'interesse dei medesimi.
3) La casa coniugale sita in Arosio, Via Don Gnocchi n. 43/3, di piena ed esclusiva proprietà della
Sig.ra con gli arredi che la compongono, resta assegnata alla medesima, affinché Parte_3 possa seguitare ad abitarla con i figli, sino all'intervenuta indipendenza economica degli stessi.
4) I ricorrenti danno atto che il Sig. si è già trasferito altrove e che ha già asportato Parte_1 tutti i propri beni personali.
5) I minori staranno presso il papà secondo il seguente calendario (che tiene conto del fatto che il ricorrente lavora durante tutti i fine settimana), già da tempo applicato e ben apprezzato dai figli:
- tutti i lunedì (dall'uscita di scuola, compreso il pernotto) e tutti i martedì (dall'uscita di scuola sino a dopocena, quando il padre avrà cura di riaccompagnarli dalla madre);
- Durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino alla ripresa), il padre terrà i minori con sé, con facoltà di condurli in villeggiatura, oltre che nei suddetti giorni, anche per una settimana (7 giorni consecutivi), da concordare con la Sig.ra entro la fine di marzo di Pt_3 ciascun anno. Egli terrà inoltre i figli per ulteriori 6 giorni durante l'anno (frazionabili in due periodi separati di 3 giorni ciascuno), con facoltà di condurli altrove, da definire con la Sig.ra con almeno un mese di preavviso. Pt_3
Resta inteso che sarà facoltà della Sig.ra condurre i minori in villeggiatura per pari Pt_3 periodi e con gli stessi preavvisi.
- Vacanze natalizie e pasquali: i ricorrenti decideranno di anno in anno come ripartire la permanenza dei minori presso ciascun genitore, entro la fine di novembre relativamente alle vacanze natalizie ed almeno il mese prima per quanto concerne le vacanze pasquali.
- I ricorrenti precisano che per le giornate in cui i figli saranno sottoposti ad eventuali visite mediche, non si applicherà il calendario di cui ai precedenti punti, bensì avranno cura di accordarsi di volta in volta con congruo anticipo.
6) Le parti concordano che, sino all'indipendenza economica dei figli, il Sig. Parte_1 contribuisca mensilmente al mantenimento ordinario dei minori, mediante la corresponsione alla
Sig.ra dell'importo mensile di Euro 900,00 (novecento/00), a mezzo bonifico bancario Parte_3 da disporre (per 12 mensilità l'anno) entro il giorno 5 di ciascun mese;
tale importo sarà rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat.
Il Sig. , inoltre, concorrerà per il 50% al costo delle spese straordinarie dei minori, come da Pt_1 protocollo in vigore presso l'intestatario Tribunale di Como datato 25.04.2018.
7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni diritto e/o pretesa economica reciproca, ivi compreso il diritto all'assegno divorzile, così come dichiarano di avere con il presente atto definito ogni eventuale vicendevole pendenza.
8) Le parti concordano che gli importi corrispondenti al recupero fiscale annuale di cui beneficia il Sig.
in relazione alla ristrutturazione della casa coniugale (sostituzione persiane) Parte_1 vengano da quest'ultimo versati, di anno in anno, alla Sig.ra entro 30 giorni dalla Pt_3 presentazione della dichiarazione dei redditi.
9) L'assegno unico spetterà al Sig. . Parte_1
10) L'autovettura Peugeot 308 targata ET168JS, di proprietà della Sig.ra ma in uso al Sig. , Pt_3 Pt_1 resterà definitivamente assegnata a quest'ultimo.
11) L'autovettura Peugeot 2008 targata FF551HE, di proprietà ed in uso alla Sig.ra resterà Pt_3 definitivamente assegnata alla stessa.
12) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_3
in data 20.10.2007 in Modica (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_1 di Modica - anno 2007, atto n. 170, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao