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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/07/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1686 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BUONTEMPI SIMONETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
IANNUCCELLI BARBARA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione (art. 473-bis. 29 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza del 09/07/2025 e quindi come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. I coniugi parti in causa si sono separati consensualmente con sentenza di questo Tribunale n.
43/2025, pubblicata il 13/01/2025.
2. Con ricorso in data 08/04/2025, ha domandato numerose modifiche dell'assetto Parte_1 concordato - tra cui l'assegnazione della casa familiare, la collocazione di entrambi i figli minori PE ( nato il giorno 16/03/2009 e nata il giorno 11/05/2011) presso di sé, un contributo per PE1 il loro mantenimento - adducendo circostanze sopravvenute, tra cui la perdita del lavoro.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito chiedendo respingersi le pretese Controparte_1 avversarie, ritenute infondate.
4. All'esito dell'udienza del 09/07/2025, dopo discussione dei Difensori delle parti, la causa, di natura documentale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Il ricorso di è inammissibile. Parte_1
Per ottenere modifica di provvedimento in materia familiare ai sensi dell'art. 473-bis. 29 c.p.c. è necessario innanzi tutto, che lo stesso sia passato in giudicato, come nella fattispecie non è.
Non risulta, infatti, già solo a livello di allegazioni (e, quindi, tanto meno di prove) che le parti abbiano prestato acquiescenza alla sentenza n. 43/2025, pubblicata il 13/01/2025, né che la stessa sia stata notificata da un coniuge all'altro al fine di far decorrere il termine di 30 giorni di cui agli articoli 325
e 326 c.p.c.
Il termine semestrale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., poi, era ben lungi dall'aver terminato il suo decorso al momento del deposito del ricorso introduttivo (08/04/2025), irrilevante essendo la sua eventuale sopravvenienza in corso di causa, trattandosi di requisito di ammissibilità della domanda che deve imprescindibilmente sussistere al momento della sua proposizione.
Ancora irrilevante, infine, che la sentenza di cui trattasi sia stata pronunciata all'esito di procedimento congiunto, trattandosi naturalmente di sentenza a tutti gli effetti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara inammissibile il ricorso di Parte_1
2. condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate in euro 1.500,00 per
2 compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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