Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 94/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 94/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BRACCI MARINELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Garlasco, Piazza Repubblica n. 22;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GONELLA SIMONA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Sannazzaro de' Burgondi, Via A. Saffi n. 38;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Caltanissetta, in data 29/12/2003, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta alla Parte I, n. 46, dell'anno 2003; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto, con reciproco impegno a comunicarsi con tempestività ogni cambiamento di domicilio e/o residenza.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio civile trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Caltanisetta, al n. 46, parte I, anno 2003).
pag. 1 di 6
3. L'immobile sito in Garlasco, Via Carducci n.22/6 - di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% e gravato da mutuo fondiario cointestato – verrà assegnato alla signora con tutto ciò che lo arreda e correda, eccezion fatta per i beni indicati CP_1
nella lista che i coniugi hanno concordemente stilato e sottoscritto (doc.n.6). In particolare, le parti danno atto che, quali arredi, alla sig.ra saranno assegnati CP_1
– unitamente alla casa coniugale – la cameretta completa delle figlie, la cucina completa di elettrodomestici (ad esempio forno, lavatrice, frigorifero, ecc.), la vetrina del salotto, il porta televisore ed il guardaroba a quattro ante ubicato nel corridoio.
La signora , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, dovrà CP_1
provvedere alla voltura a proprio nome di tutte le utenze della casa coniugale nonché a farsi carico del pagamento delle stesse. Nell'ipotesi in cui la sig.ra lasci, CP_1
unitamente alle figlie, la casa coniugale, la stessa provvederà alla chiusura delle utenze domestiche.
Il signor dalla data di sottoscrizione, provvederà a trasferirsi – asportando i Pt_1
propri effetti personali e i beni indicati nella lista sub.doc n.6 – nell'immobile condotto in locazione, sito in Garlasco, Vicolo Campestre n. 10.
4. La figlia minore (nata a [...] il [...], C.F. Per_1 C.F._3
verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre e con residenza eletta nell'immobile di Garlasco, Via
Carducci, n. 22/6 (già casa coniugale).
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare in modo da garantire la frequentazione padre / figlia come infra concordata che, di comune accordo, potrà essere modificata nell'interesse della minore e in considerazione dei turni di lavoro dei ricorrenti.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Infine, i genitori si obbligano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul reciproco rispetto dell'altrui figura genitoriale.
pag. 2 di 6 Il signor potrà frequentare a fine settimana alternati, dalle ore 20,00 Pt_1 Per_1
del venerdì sera alle ore 20,00 di domenica sera e potrà trascorrere con lei un periodo di vacanza estiva di 15 giorni (anche non consecutivi) secondo gli accordi assunti tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività, i compleanni e le ricorrenze si seguirà il principio dell'alternanza.
5. Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (posto che Pt_1
è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), la somma Persona_2 mensile complessiva pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 27 di ogni mese e contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie purché previamente concordate e debitamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia, fatta eccezione per le spese universitarie di e per Persona_2 quelle dentistiche di di cui al preventivo della Dott.ssa di € Per_1 Persona_3
4.800,00 per apparecchio fisso per la durata di circa 2 anni oltre € 100,00 per pulizia e rimozione: spese delle quali si farà carico, in via esclusiva, la madre. Le parti danno atto che il padre sta già provvedendo a pagare le spese dentistiche relative alle prestazioni odontoiatriche precedentemente eseguite a favore di (per gli acconti versati il Per_1
medico ha già emesso fattura nei confronti del sig. , che dunque rimarranno a Pt_1
carico del sig. Pt_1
Il marito verserà altresì alla moglie l'importo dell'assegno unico (ad oggi pari ad €
296,00) fintanto che la signora non deciderà di farne richiesta in via diretta CP_1
facendolo accreditare sul proprio conto corrente.
6. Il signor si farà carico, in via esclusiva, del pagamento dei finanziamenti in Pt_1
corso (eccezion fatta per il mutuo fondiario relativo alla casa coniugale) sino alla loro estinzione.
7. La Citroen Picasso tg. EY725AG, cointestata ai coniugi, passerà in proprietà esclusiva del marito che già l'ha in uso;
la moglie provvederà, sino alla sua estinzione, al pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto della vettura Peugeot 208 tg.
GV313YG, che è alla medesima intestata e che pertanto rimarrà di sua esclusiva proprietà.
8. I ricorrenti si impegnano ed obbligano a porre in vendita l'immobile, sito in Garlasco,
Via Carducci, n. 22/6, (già casa coniugale) gravato da mutuo fondiario n.
pag. 3 di 6 0513/045/000003835653 (acceso con BPM con durata sino al 2043, con residuo saldo passivo pari a circa € 93.341,98 odierni e con rata mensile attualmente pari ad € 509,77).
Le parti danno atto che la sig.ra ha già manifestato la volontà di lasciare la CP_1
casa coniugale anche prima della sua vendita, laddove trovi altro immobile idoneo alle proprie esigenze.
A far data dal corrente mese di ottobre e fintanto che non si addiverrà alla vendita, i ricorrenti si impegnano ed obbligano al pagamento della rata mensile di mutuo in ragione del 50% ciascuno: la signora provvederà a versare sul conto corrente CP_1 del marito l'importo pari ad € 254,89 di sua competenza entro e non oltre tre giorni anteriori alla scadenza di detta rata (coincidente con l'ultimo giorno del mese).
Le parti concordano che il ricavato della vendita venga destinato all'estinzione del mutuo fondiario e che l'eventuale eccedenza positiva venga divisa, in ragione del 50%, tra di loro.
9. I ricorrenti sin d'ora concordano che, qualora la sig.ra lasci la casa CP_1
coniugale per trasferirsi in altro immobile prima della vendita della casa coniugale, la stessa trattenga e porti con sé la cameretta completa delle figlie, la cucina completa di elettrodomestici (ad esempio forno, lavatrice, frigorifero, ecc.), la vetrina del salotto e il porta televisore. Con riferimento ai residui arredi, il sig. potrà vendere a terzi Pt_1
il divano e la camera da letto matrimoniale, trattenendo per sé per intero il relativo ricavato. A sua volta, la sig.ra potrà vendere a terzi il guardaroba a quattro CP_1
ante ubicato nel corridoio, trattenendo per sé per intero il relativo ricavato.
10. Le parti sin d'ora altresì concordano che, intervenuta la vendita della casa coniugale oppure lasciata la casa coniugale prima della suddetta vendita, la sig.ra non CP_1
richiederà al marito alcun contributo per provvedere al pagamento dei canoni di locazione di una nuova abitazione e/o delle rate di un eventuale mutuo fondiario.
11. I coniugi dichiarano che ognuno di loro è titolare di un conto corrente bancario, su cui vengono accreditati i rispettivi stipendi, accesi rispettivamente quanto al sig. Pt_1
presso Banco BPM Filiale di Garlasco e quanto alla sig.ra presso Unicredit – CP_1
Filiale di Garlasco. Ciascuno dei coniugi, dunque, manterrà la titolarità e proprietà esclusiva del conto già in uso e delle somme ivi accreditate alla data del presente accordo, senza che l'altro coniuge possa avanzare rivendicazioni di sorta.
pag. 4 di 6 12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
13. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenti di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
pag. 5 di 6 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Caltanissetta, in data Controparte_1
29/12/2003, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Caltanissetta alla Parte I, n. 46, dell'anno 2003;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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