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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1476/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 20/05/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “ rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti: • Pt_1 impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito negli scritti difensivi e nelle memorie istruttorie;
• discute la causa riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nel proprio atto di citazione, nelle memorie ex art. 183 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e, da ultimo, nelle note conclusive autorizzate depositate in data 18 aprile 2025; • insiste per l'accoglimento delle conclusioni come riportate in calce all'atto di citazione.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le CP_1 seguenti conclusioni: “L'avv. Margherita Quadrini, nella qualità di procuratore e difensore del richiama l'intera difesa sin qui svolta e ne chiede CP_1
l'integrale accoglimento. In particolare richiama le avanzate eccezioni di nullità/annullabilità di ogni rapporto contrattuale invocato tra il e le CP_1 cedenti soc. HE CO RL ed EL IA PA nonché l'inammissibilità della subordinata domanda ex art. 2041 c.c. in quanto estranea all'ambito della cessione del credito. Impugna e contesta la difesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 27/06/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 18 n. 1476/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1476/2022, avente ad oggetto: Altri
contratti atipici, in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20 maggio 2025,
promossa da:
(CF / p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
AT AU (CF: ), elettivamente domiciliata in n C.F._1
studio in Roma, Via Antonio Stoppani, 1, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF / p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1 P.IVA_2
DR AR (CF: ) , elettivamente domiciliata C.F._2
pagina 2 di 18 in C/O DI CENSO - VIA ORTONA DE MARSI, 408 00132 ROMA, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Tribunale per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, Parte_1
per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al CP_1
relativo pagamento in favore di o € 248.817,27 per sorte capitale, di Parte_1
cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal
Decr. Lgs. n. 192/2012 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
o € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 34 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
o € 1.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 [€
40,00 moltiplicato per n. 28 fatture indicate nei dettagli (v. doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (v. doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 6). • In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, pagina 3 di 18 accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
dell'Ente e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1
ritenuta dovuta a per: - sorte capitale, - interessi moratori maturati e Parte_1
maturandi sulla sorte capitale: o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
• In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il in CP_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di ogni Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
• In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario
nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca
da bollo ed eventuali successive occorrende”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue: pagina 4 di 18 - (nel prosieguo anche solo “ ) instaurava il presente giudizio al Parte_1
fine di ottenere la condanna del (Cod. Fisc. ), in CP_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro tempore, con sede in (03039) Sora (FR), Corso Volsci, 111
Parte (nel prosieguo anche solo “Ente”), al pagamento dei seguenti crediti dei quali era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato:
i. € 248.817,27 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società HE
CO S.p.A. ed EL IA S.p.A. riepilogate nell'elenco che si produce
(doc. n. 3);
ii. ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: -
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. n. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. - che ammontavano, alla data del 6 aprile 2022, ad € 309,94;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod.civ.:
- - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
pagina 5 di 18 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 cod.civ.,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n.
192/2012, recante in rubrica “Risarcimento dei costi di recupero”, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), Decr. Legsl. n. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, come interpretata dalla COissione Europea,
corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per n. 34 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- v. € 1.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 [€ 40,00 moltiplicato per n. 28 fatture indicate nei dettagli (doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (doc. n. 6)
- Come sopra rilevato, i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a oggetto del presente giudizio ammontavano ad € 248.817,27 erano portati dalle fatture,
riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3, emesse dalla società HE CO
S.p.A. ed EL IA S.p.A.;
- 3. Tali fatture: − erano state emesse a titolo di corrispettivo di somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente e − erano state cedute dalle predette Società all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti, Parte
pagina 6 di 18 redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente (doc.
n. 7);
- per mero scrupolo difensivo, si avanza, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041
cod. civ., domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 248.817,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Chiedeva quindi di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda.
A tal fine si rilevava, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per nullità e/o l'annullabilità di ogni rapporto contrattuale invocato tra il e le cedenti CP_1
soc. HE CO RL ed EL IA PA.
Premessa la circostanza di diritto che le nullità del rapporto contrattuale in cui era parte la P.A. erano sempre rilevabili ex officio in ogni fase e grado del processo, nella specie non solo mancava la deliberazione autorizzativa dell'organo collegiale dell'Ente e/o la determinazione dirigenziale di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, formativa dell'attività negoziale dello stesso (obbligatorio atto interno presupposto), ma manca addirittura il contratto (atto esterno) in cui si concretava la volontà contrattuale del
Sul punto si richiamavano: * l'art. 107 comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. CP_1
pagina 7 di 18 267 del 2000, che attribuisce espressamente ai dirigenti il potere di stipulare i contratti dell'amministrazione locale. * L'art. 192, del D.Lgs n. 267/2000, che prescriveva come la stipulazione dei contratti dovesse essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intendeva perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne erano alla base.
Le cessioni di credito stipulate con la cedente soc. HE CO RL ed EL IA PA,
non avevano acquisito efficacia nei confronti del Comune di atteso che non era CP_1
stata dallo stesso espressamente accettata.
Parimenti inammissibile era la domanda formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c. in quanto estranea all'ambito della cessione del credito, stante che il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. esulava dal contenuto negoziale degli atti di trasferimento dei crediti in cui non era in alcun modo previsto il trasferimento del diritto all'indennizzo ex art. 2041
c.c.-
§§§
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata.
Va premesso che la società bancaria ha agito nel presente giudizio al fine di vedere accertato il proprio diritto di credito, sorto in forza delle cessioni di credito intervenute pagina 8 di 18 con le società HE CO RL ed EL IA PA . a seguito di forniture predisposte in favore dello stesso convenuto. CP_2
Nello specifico, la cessionaria ha posto a fondamento della propria domanda dei contratti di cessione dei crediti redatti a mezzo di scrittura privata al Ministero notarile
Poste tali premesse, appare opportuno a questo punto compiere un breve excursus sulle norme che regolano la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione,
le quali hanno natura derogatoria e speciale rispetto alla normativa generale prescritta dagli articoli 1260 e ss. c.c. in materia di cessione del credito (cfr. Cass. Civ., 24
settembre 2008).
In primo luogo, giova rammentare che gli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del
18 novembre 1923 prevedono espressamente che le cessioni dei crediti vantati nei confronti dello Stato devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, all. E), della detta Legge 20
marzo 1865, n. 2248, la cessione resta inefficace in assenza del consenso dell'amministrazione ceduta.
La ratio di tale disciplina, che mira a garantire il coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione, risiede nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante l'esecuzione della stessa possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione statale e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
pagina 9 di 18 Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso della amministrazione statale, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione.
In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è
ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso (Cass. Civ. 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass. Civ.,
8 maggio 2008, n. 11475; Cass. Civ., primo febbraio 2007, n. 2209).
La predetta disciplina è stata poi integrata tramite le norme prescritte dall'articolo 106,
comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), oggi sostituito dal d.lgs. n. 36 del 2023, che relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuiva che “ai fini dell'opponibilità
alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere fatte mediante atto
pubblico o scrittura autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste
non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45
giorni dalla notifica della cessione”.
Tale norma, abrogata per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023,
individua la disciplina applicabile alle cessioni dei crediti derivanti da appalti,
concessioni e concorsi di progettazione, rispetto alle quali era stato introdotto un pagina 10 di 18 meccanismo di silenzio - assenso in forza del quale il contratto di cessione si considerava efficace nei confronti del debitore ceduto a condizione che quest'ultimo non avesse espressamente rifiutato la cessione entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data della notifica.
Ebbene, venendo al caso in esame, deve osservarsi che il debitore ceduto è un ente locale, pertanto, non soggiace al rispetto delle norme prescritte dagli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 dal momento che non appartiene alla categoria delle amministrazioni statali.
Per quanto concerne tale profilo, deve rammentarsi che la giurisprudenza, nel precisare che l'ambito di operatività della normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 è limitato alla sola amministrazione statale, ha avuto in plurime occasioni modo di chiarire che le citate disposizioni non si considerano suscettibili di essere applicate in via analogica in ragione del loro carattere eccezionale (ex multis,
Cass. Civ., n. 28390 del 2018; Cass. Civ., n. 20739 del 2015; Cass. Civ., n. 2760 del
2015).
Nello specifico, è stato osservato che la citata normativa speciale “fa esclusivo
riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere
eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad
amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare
un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa
amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente
pagina 11 di 18 assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato
potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 15382 del 2002)
In altri termini, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prescritta dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 può trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali, nei confronti dei quali restano applicabili le disposizioni prescritte dal c.d. Codice dei contratti pubblici.
Alla luce delle argomentazioni finora esposte, si ritiene quindi che nel caso di specie possa trovare applicazione la norma di cui all'abrogato art. 106, co. 13, d.lgs. n. 50 del
2016.
Ne discende che, non essendo stata dimostrata la tempestiva opposizione alla cessione da parte del debitore ceduto, devono ritenersi pienamente efficaci nei confronti del entrambe le cessioni oggetto di causa. CP_1
Va poi osservato che nel caso di specie manca per i crediti ceduti la prova degli stessi atteso che parte attrice ha prodotto in atti solo fatture.
Orbene, costituisce ius receptum - fondato sul dato testuale desumibile dall'articolo 16
del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 - che i contratti stipulati con la
Pubblica Amministrazione devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta, con la sottoscrizione ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente - munito dei poteri pagina 12 di 18 necessari per vincolare l'Amministrazione - e dell'altro contraente in unico documento,
contenente la specifica indicazione delle clausole disciplinanti il rapporto.
Una deroga a tale previsione normativa è prevista dal successivo articolo 17 del medesimo regio decreto per i soli contratti con le ditte commerciali, i quali possono essere conclusi anche a distanza, a mezzo corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, fermo restando che anche detti atti devono rivestire la forma scritta a pena di nullità e che non possono essere meri atti scritti indicativi di un accordo solo verbale
(in questi termini Cass. Civ., n. 16562 del 22 giugno 2018).
Tali regole formali rappresentano uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex multis Cass. Civ., n.
6555/2014).
Il descritto requisito formale - come è stato puntualmente evidenziato (cfr. Cass. Civ., n.
9428/2001; Cass. Civ., n. 14099/2004; Cass. Civ., n. 20340/2010) - viene considerato quindi espressione dei generali principi di buon andamento e di imparzialità della
Pubblica Amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
Per queste ragioni si spiega il principio in virtù del quale la nullità del contratto di cui sia parte la P.A. privo della forma ad substantiam è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ed pagina 13 di 18 è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in modo implicito da singoli atti (ex multis Cass.
Civ., n. 25631/2017; Cass. Civ., n. 1236/2015; Cass. Civ., n. 21477/2013).
Ne consegue, dunque, che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, che da un atto o più atti scritti risultino comportamenti meramente attutivi di un accordo verbale, atteso che - in forza delle norme sopra richiamate - detto accordo deve essersi necessariamente perfezionato mediante uno scambio di consensi resi in forma scritta.
Ebbene, sul piano probatorio, rileva che l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto,
che in quanto fatto costitutivo della domanda spiegata grava a carico dall'attore, non può
essere assolto a mezzo della prova testimoniale né a mezzo delle presunzioni, ma deve essere necessariamente assolto mediante la produzione in giudizio del contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
In ogni caso la natura dei crediti i crediti azionati dalla parte attrice si non escludono l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali.
Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio,
pagina 14 di 18 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato
l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione,
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo
interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione
sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
A tale proposito, è stato chiarito che: “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel
consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un
impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di
spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le
relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con
le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in
mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui
esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei
confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto
alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e
pagina 15 di 18 s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, co.3, conv.con mod. dalla L. 24
aprile 1989, n. 144, sost. dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, mod.
dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della
copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n.
15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam
per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere
edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di
consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina
in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente
l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in
mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole
affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del
tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto
dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione
esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (in questi termini, Cass. Civ., n, 5267 del 2022).
Ebbene, considerato che nel caso di specie il debitore è un ente locale, ai fini della validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, si rende necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000.
pagina 16 di 18 Con riguardo a tale punto non può accogliersi l'argomentazione di parte attrice secondo cui trattandosi di contratti ad esecuzione continuata non occorre l'impegno di spesa ma solo una prenotazione della spesa a bilancio. Invero la natura periodica della somministrazione e conseguentemente anche dei correlativi pagamenti non costituisce una ipotesi di esenzione dall'applicazione della norme in materia di impegno di spesa degli enti locali, nessuna espressa norma prevedendo tale asserita esenzione.
In definitiva quindi dal momento che non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione di un simile impegno di spesa contabile da parte del la domanda CP_1
di pagamento anche per tale ragione deve essere rigettata.
Va altresì rigetta la domanda ex art. 2041 c.c. atteso che parte attrice, di fronte alla contestazione specifica del rapporto da parte del per come formulata, non ha CP_1
fornito la prova dell'altrui arricchimento, della propria diminuzione patrimoniale ,
dell'assenza della giusta causa e del nesso di causalità, nessun mezzo istruttorio avendo articolato al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. n.
55 del 2014.
A tale importo vanno comunque aggiunte IVA e CPA, se documentate con fattura, quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. Civ., 8 novembre 2012, n. 19307) nonché il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91, co. 1, c.p.c. (v. Cass. Civ., 8 luglio 2010, n. 16153).
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi D'Angiolella, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 6.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA
ed IVA come per legge.
Cassino, 27-6-2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 20/05/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “ rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coggiatti: • Pt_1 impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito negli scritti difensivi e nelle memorie istruttorie;
• discute la causa riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nel proprio atto di citazione, nelle memorie ex art. 183 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e, da ultimo, nelle note conclusive autorizzate depositate in data 18 aprile 2025; • insiste per l'accoglimento delle conclusioni come riportate in calce all'atto di citazione.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le CP_1 seguenti conclusioni: “L'avv. Margherita Quadrini, nella qualità di procuratore e difensore del richiama l'intera difesa sin qui svolta e ne chiede CP_1
l'integrale accoglimento. In particolare richiama le avanzate eccezioni di nullità/annullabilità di ogni rapporto contrattuale invocato tra il e le CP_1 cedenti soc. HE CO RL ed EL IA PA nonché l'inammissibilità della subordinata domanda ex art. 2041 c.c. in quanto estranea all'ambito della cessione del credito. Impugna e contesta la difesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 27/06/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 18 n. 1476/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1476/2022, avente ad oggetto: Altri
contratti atipici, in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20 maggio 2025,
promossa da:
(CF / p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
AT AU (CF: ), elettivamente domiciliata in n C.F._1
studio in Roma, Via Antonio Stoppani, 1, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF / p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1 P.IVA_2
DR AR (CF: ) , elettivamente domiciliata C.F._2
pagina 2 di 18 in C/O DI CENSO - VIA ORTONA DE MARSI, 408 00132 ROMA, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Tribunale per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, Parte_1
per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al CP_1
relativo pagamento in favore di o € 248.817,27 per sorte capitale, di Parte_1
cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal
Decr. Lgs. n. 192/2012 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
o € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 34 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
o € 1.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 [€
40,00 moltiplicato per n. 28 fatture indicate nei dettagli (v. doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (v. doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 6). • In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, pagina 3 di 18 accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
dell'Ente e, per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1
ritenuta dovuta a per: - sorte capitale, - interessi moratori maturati e Parte_1
maturandi sulla sorte capitale: o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2
e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
• In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il in CP_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di ogni Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
• In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario
nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca
da bollo ed eventuali successive occorrende”.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue: pagina 4 di 18 - (nel prosieguo anche solo “ ) instaurava il presente giudizio al Parte_1
fine di ottenere la condanna del (Cod. Fisc. ), in CP_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro tempore, con sede in (03039) Sora (FR), Corso Volsci, 111
Parte (nel prosieguo anche solo “Ente”), al pagamento dei seguenti crediti dei quali era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato:
i. € 248.817,27 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società HE
CO S.p.A. ed EL IA S.p.A. riepilogate nell'elenco che si produce
(doc. n. 3);
ii. ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: -
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. n. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. - che ammontavano, alla data del 6 aprile 2022, ad € 309,94;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod.civ.:
- - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
pagina 5 di 18 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 cod.civ.,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 1.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n.
192/2012, recante in rubrica “Risarcimento dei costi di recupero”, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), Decr. Legsl. n. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, come interpretata dalla COissione Europea,
corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per n. 34 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- v. € 1.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 [€ 40,00 moltiplicato per n. 28 fatture indicate nei dettagli (doc. n. 4) allegati alle fatture che si producono], addebitato nelle fatture (doc. n. 5) riepilogate nell'elenco che si produce (doc. n. 6)
- Come sopra rilevato, i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a oggetto del presente giudizio ammontavano ad € 248.817,27 erano portati dalle fatture,
riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3, emesse dalla società HE CO
S.p.A. ed EL IA S.p.A.;
- 3. Tali fatture: − erano state emesse a titolo di corrispettivo di somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente e − erano state cedute dalle predette Società all'esponente mediante contratti di cessione dei crediti, Parte
pagina 6 di 18 redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente (doc.
n. 7);
- per mero scrupolo difensivo, si avanza, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041
cod. civ., domanda di condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 248.817,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Chiedeva quindi di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda.
A tal fine si rilevava, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per nullità e/o l'annullabilità di ogni rapporto contrattuale invocato tra il e le cedenti CP_1
soc. HE CO RL ed EL IA PA.
Premessa la circostanza di diritto che le nullità del rapporto contrattuale in cui era parte la P.A. erano sempre rilevabili ex officio in ogni fase e grado del processo, nella specie non solo mancava la deliberazione autorizzativa dell'organo collegiale dell'Ente e/o la determinazione dirigenziale di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, formativa dell'attività negoziale dello stesso (obbligatorio atto interno presupposto), ma manca addirittura il contratto (atto esterno) in cui si concretava la volontà contrattuale del
Sul punto si richiamavano: * l'art. 107 comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. CP_1
pagina 7 di 18 267 del 2000, che attribuisce espressamente ai dirigenti il potere di stipulare i contratti dell'amministrazione locale. * L'art. 192, del D.Lgs n. 267/2000, che prescriveva come la stipulazione dei contratti dovesse essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intendeva perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne erano alla base.
Le cessioni di credito stipulate con la cedente soc. HE CO RL ed EL IA PA,
non avevano acquisito efficacia nei confronti del Comune di atteso che non era CP_1
stata dallo stesso espressamente accettata.
Parimenti inammissibile era la domanda formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c. in quanto estranea all'ambito della cessione del credito, stante che il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. esulava dal contenuto negoziale degli atti di trasferimento dei crediti in cui non era in alcun modo previsto il trasferimento del diritto all'indennizzo ex art. 2041
c.c.-
§§§
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata.
Va premesso che la società bancaria ha agito nel presente giudizio al fine di vedere accertato il proprio diritto di credito, sorto in forza delle cessioni di credito intervenute pagina 8 di 18 con le società HE CO RL ed EL IA PA . a seguito di forniture predisposte in favore dello stesso convenuto. CP_2
Nello specifico, la cessionaria ha posto a fondamento della propria domanda dei contratti di cessione dei crediti redatti a mezzo di scrittura privata al Ministero notarile
Poste tali premesse, appare opportuno a questo punto compiere un breve excursus sulle norme che regolano la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione,
le quali hanno natura derogatoria e speciale rispetto alla normativa generale prescritta dagli articoli 1260 e ss. c.c. in materia di cessione del credito (cfr. Cass. Civ., 24
settembre 2008).
In primo luogo, giova rammentare che gli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del
18 novembre 1923 prevedono espressamente che le cessioni dei crediti vantati nei confronti dello Stato devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, all. E), della detta Legge 20
marzo 1865, n. 2248, la cessione resta inefficace in assenza del consenso dell'amministrazione ceduta.
La ratio di tale disciplina, che mira a garantire il coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione, risiede nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante l'esecuzione della stessa possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione statale e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
pagina 9 di 18 Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso della amministrazione statale, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione.
In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è
ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso (Cass. Civ. 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass. Civ.,
8 maggio 2008, n. 11475; Cass. Civ., primo febbraio 2007, n. 2209).
La predetta disciplina è stata poi integrata tramite le norme prescritte dall'articolo 106,
comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), oggi sostituito dal d.lgs. n. 36 del 2023, che relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuiva che “ai fini dell'opponibilità
alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere fatte mediante atto
pubblico o scrittura autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste
non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45
giorni dalla notifica della cessione”.
Tale norma, abrogata per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023,
individua la disciplina applicabile alle cessioni dei crediti derivanti da appalti,
concessioni e concorsi di progettazione, rispetto alle quali era stato introdotto un pagina 10 di 18 meccanismo di silenzio - assenso in forza del quale il contratto di cessione si considerava efficace nei confronti del debitore ceduto a condizione che quest'ultimo non avesse espressamente rifiutato la cessione entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data della notifica.
Ebbene, venendo al caso in esame, deve osservarsi che il debitore ceduto è un ente locale, pertanto, non soggiace al rispetto delle norme prescritte dagli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 dal momento che non appartiene alla categoria delle amministrazioni statali.
Per quanto concerne tale profilo, deve rammentarsi che la giurisprudenza, nel precisare che l'ambito di operatività della normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 è limitato alla sola amministrazione statale, ha avuto in plurime occasioni modo di chiarire che le citate disposizioni non si considerano suscettibili di essere applicate in via analogica in ragione del loro carattere eccezionale (ex multis,
Cass. Civ., n. 28390 del 2018; Cass. Civ., n. 20739 del 2015; Cass. Civ., n. 2760 del
2015).
Nello specifico, è stato osservato che la citata normativa speciale “fa esclusivo
riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere
eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad
amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare
un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa
amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente
pagina 11 di 18 assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato
potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 15382 del 2002)
In altri termini, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prescritta dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 può trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali, nei confronti dei quali restano applicabili le disposizioni prescritte dal c.d. Codice dei contratti pubblici.
Alla luce delle argomentazioni finora esposte, si ritiene quindi che nel caso di specie possa trovare applicazione la norma di cui all'abrogato art. 106, co. 13, d.lgs. n. 50 del
2016.
Ne discende che, non essendo stata dimostrata la tempestiva opposizione alla cessione da parte del debitore ceduto, devono ritenersi pienamente efficaci nei confronti del entrambe le cessioni oggetto di causa. CP_1
Va poi osservato che nel caso di specie manca per i crediti ceduti la prova degli stessi atteso che parte attrice ha prodotto in atti solo fatture.
Orbene, costituisce ius receptum - fondato sul dato testuale desumibile dall'articolo 16
del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 - che i contratti stipulati con la
Pubblica Amministrazione devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta, con la sottoscrizione ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente - munito dei poteri pagina 12 di 18 necessari per vincolare l'Amministrazione - e dell'altro contraente in unico documento,
contenente la specifica indicazione delle clausole disciplinanti il rapporto.
Una deroga a tale previsione normativa è prevista dal successivo articolo 17 del medesimo regio decreto per i soli contratti con le ditte commerciali, i quali possono essere conclusi anche a distanza, a mezzo corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, fermo restando che anche detti atti devono rivestire la forma scritta a pena di nullità e che non possono essere meri atti scritti indicativi di un accordo solo verbale
(in questi termini Cass. Civ., n. 16562 del 22 giugno 2018).
Tali regole formali rappresentano uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex multis Cass. Civ., n.
6555/2014).
Il descritto requisito formale - come è stato puntualmente evidenziato (cfr. Cass. Civ., n.
9428/2001; Cass. Civ., n. 14099/2004; Cass. Civ., n. 20340/2010) - viene considerato quindi espressione dei generali principi di buon andamento e di imparzialità della
Pubblica Amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
Per queste ragioni si spiega il principio in virtù del quale la nullità del contratto di cui sia parte la P.A. privo della forma ad substantiam è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ed pagina 13 di 18 è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in modo implicito da singoli atti (ex multis Cass.
Civ., n. 25631/2017; Cass. Civ., n. 1236/2015; Cass. Civ., n. 21477/2013).
Ne consegue, dunque, che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, che da un atto o più atti scritti risultino comportamenti meramente attutivi di un accordo verbale, atteso che - in forza delle norme sopra richiamate - detto accordo deve essersi necessariamente perfezionato mediante uno scambio di consensi resi in forma scritta.
Ebbene, sul piano probatorio, rileva che l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto,
che in quanto fatto costitutivo della domanda spiegata grava a carico dall'attore, non può
essere assolto a mezzo della prova testimoniale né a mezzo delle presunzioni, ma deve essere necessariamente assolto mediante la produzione in giudizio del contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
In ogni caso la natura dei crediti i crediti azionati dalla parte attrice si non escludono l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali.
Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio,
pagina 14 di 18 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato
l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione,
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo
interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione
sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
A tale proposito, è stato chiarito che: “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel
consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un
impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di
spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le
relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con
le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in
mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui
esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei
confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto
alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e
pagina 15 di 18 s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, co.3, conv.con mod. dalla L. 24
aprile 1989, n. 144, sost. dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, mod.
dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della
copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n.
15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam
per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere
edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di
consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina
in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente
l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in
mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole
affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del
tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto
dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione
esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (in questi termini, Cass. Civ., n, 5267 del 2022).
Ebbene, considerato che nel caso di specie il debitore è un ente locale, ai fini della validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, si rende necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000.
pagina 16 di 18 Con riguardo a tale punto non può accogliersi l'argomentazione di parte attrice secondo cui trattandosi di contratti ad esecuzione continuata non occorre l'impegno di spesa ma solo una prenotazione della spesa a bilancio. Invero la natura periodica della somministrazione e conseguentemente anche dei correlativi pagamenti non costituisce una ipotesi di esenzione dall'applicazione della norme in materia di impegno di spesa degli enti locali, nessuna espressa norma prevedendo tale asserita esenzione.
In definitiva quindi dal momento che non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione di un simile impegno di spesa contabile da parte del la domanda CP_1
di pagamento anche per tale ragione deve essere rigettata.
Va altresì rigetta la domanda ex art. 2041 c.c. atteso che parte attrice, di fronte alla contestazione specifica del rapporto da parte del per come formulata, non ha CP_1
fornito la prova dell'altrui arricchimento, della propria diminuzione patrimoniale ,
dell'assenza della giusta causa e del nesso di causalità, nessun mezzo istruttorio avendo articolato al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. n.
55 del 2014.
A tale importo vanno comunque aggiunte IVA e CPA, se documentate con fattura, quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. Civ., 8 novembre 2012, n. 19307) nonché il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91, co. 1, c.p.c. (v. Cass. Civ., 8 luglio 2010, n. 16153).
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi D'Angiolella, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 6.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA
ed IVA come per legge.
Cassino, 27-6-2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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