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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1002/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]7
e
, C.F. nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]9,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Chiara Canepa (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 figli minori (C.F. ) nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4
(C.F. , nato a [...] il [...], avuti nel corso Persona_2 C.F._5 della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt.337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I signori e condivideranno l'affidamento dei figli minori e Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2
– che verrà attuato con le modalità di cui al successivo punto 2) – di tal che la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita e l'educazione degli stessi, mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la loro potestà; in particolare ciascun genitore sarà esclusivamente responsabile dei figli minori nei periodi che gli stessi trascorreranno con loro;
2) in funzione dell'effettivo esercizio dell'affido condiviso di e , il padre potrà Per_1 Per_3
vedere e tenere con sé i figli come meglio specificato nel piano genitoriale allegato, vale a dire a week end alternati (dal venerdì sera dalle ore 17:30 al lunedì mattina
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 accompagnandoli a scuola) e un giorno infrasettimanale dalle ore 17:30 con pernotto ed accompagnamento a scuola la mattina successiva, festività civili e religiose, nonchè vacanze estive e invernali secondo il criterio dell'alternanza: da concordare quelle estive entro il 30 maggio di ciascun anno e quelle invernali entro il 15 novembre di ciascun anno;
durante i fine settimana ed i periodi che i figli trascorreranno con loro, i genitori avranno piena autonomia decisionale riguardo alle attività da svolgere insieme, incluse eventuali uscite o spostamenti;
tale diritto non potrà essere limitato, salvo casi di comprovata necessità o emergenza, ed ogni decisione sarà assunta in via autonoma dai sigg.ri Pt_1
e nell'esclusivo interesse dei figli, in modo responsabile e conforme al loro Pt_2 benessere;
3) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori il sig. si impegna a Parte_2 versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario la somma complessiva di Euro 300,00 mensili (Euro trecento/00), soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, per l'individuazione delle quali e dei relativi impegni di spesa i genitori fanno riferimento al protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova di cui al verbale del 15.09.2016;
4) le detrazioni fiscali per i figli minori vengono riconosciute in misura pari al 100% a favore della sig.ra così come l'assegno unico (o misura equipollente); Parte_1
5) i ricorrenti dichiarano di essere titolari dei seguenti beni:
− beni mobili registrati (v. docc. 4 e 5):
• automobile Opel AM DP 838 BB intestata Parte_1
• ciclomotore Honda Forza 250 tg. DL49393 intestato;
Parte_2
− beni immobili (v. doc. 6):
• immobile sito in Genova Via Aurelio Robino n. 85/7 Scala D di proprietà esclusiva della sig.ra censito al NCEU del Comune di Genova al Foglio GED/34, Parte_1 particella 546, sub 2, zona 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita Euro
781,14;
6) i sigg.ri e danno atto di aver disciplinato con il presente accordo i loro Pt_1 Pt_2 rapporti e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto previsto supra;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 7) i ricorrenti si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]7
e
, C.F. nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...]9,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Chiara Canepa (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 figli minori (C.F. ) nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4
(C.F. , nato a [...] il [...], avuti nel corso Persona_2 C.F._5 della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt.337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I signori e condivideranno l'affidamento dei figli minori e Pt_1 Pt_2 Per_1 Per_2
– che verrà attuato con le modalità di cui al successivo punto 2) – di tal che la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita e l'educazione degli stessi, mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la loro potestà; in particolare ciascun genitore sarà esclusivamente responsabile dei figli minori nei periodi che gli stessi trascorreranno con loro;
2) in funzione dell'effettivo esercizio dell'affido condiviso di e , il padre potrà Per_1 Per_3
vedere e tenere con sé i figli come meglio specificato nel piano genitoriale allegato, vale a dire a week end alternati (dal venerdì sera dalle ore 17:30 al lunedì mattina
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 accompagnandoli a scuola) e un giorno infrasettimanale dalle ore 17:30 con pernotto ed accompagnamento a scuola la mattina successiva, festività civili e religiose, nonchè vacanze estive e invernali secondo il criterio dell'alternanza: da concordare quelle estive entro il 30 maggio di ciascun anno e quelle invernali entro il 15 novembre di ciascun anno;
durante i fine settimana ed i periodi che i figli trascorreranno con loro, i genitori avranno piena autonomia decisionale riguardo alle attività da svolgere insieme, incluse eventuali uscite o spostamenti;
tale diritto non potrà essere limitato, salvo casi di comprovata necessità o emergenza, ed ogni decisione sarà assunta in via autonoma dai sigg.ri Pt_1
e nell'esclusivo interesse dei figli, in modo responsabile e conforme al loro Pt_2 benessere;
3) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori il sig. si impegna a Parte_2 versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario la somma complessiva di Euro 300,00 mensili (Euro trecento/00), soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, per l'individuazione delle quali e dei relativi impegni di spesa i genitori fanno riferimento al protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova di cui al verbale del 15.09.2016;
4) le detrazioni fiscali per i figli minori vengono riconosciute in misura pari al 100% a favore della sig.ra così come l'assegno unico (o misura equipollente); Parte_1
5) i ricorrenti dichiarano di essere titolari dei seguenti beni:
− beni mobili registrati (v. docc. 4 e 5):
• automobile Opel AM DP 838 BB intestata Parte_1
• ciclomotore Honda Forza 250 tg. DL49393 intestato;
Parte_2
− beni immobili (v. doc. 6):
• immobile sito in Genova Via Aurelio Robino n. 85/7 Scala D di proprietà esclusiva della sig.ra censito al NCEU del Comune di Genova al Foglio GED/34, Parte_1 particella 546, sub 2, zona 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita Euro
781,14;
6) i sigg.ri e danno atto di aver disciplinato con il presente accordo i loro Pt_1 Pt_2 rapporti e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto previsto supra;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 7) i ricorrenti si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4