Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, iscritta al n. 3062 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...], il 1° aprile 1989, c.f. Parte_1 Parte_2
, C.F._1
E
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_3 Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via F.lli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19 agosto 2006 a Stefan Cel Mare, in Romania (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte II, serie C,
n. 80).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
, a Piatra Neamt (Romania) il 31 marzo 2010, , a
[...] Persona_2
Viterbo il 18 maggio 2015, e , a Viterbo il 16 luglio 2023; che Persona_3
sono separati per effetto della sentenza n. 139/2024 emessa dal Tribunale di
Viterbo e pubblicata in data 19 giugno 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso l'abitazione materna con facoltà per il padre di vederli e tenerli quando vuole, compatibilmente con gli impegni ricreativi e scolastici degli stessi.
3. I genitori seguiranno il piano genitoriale allegato con cui sono dettagliate le modalità di visita, frequentazione e regolamentazione delle vacanze estive e scolastiche.
4. Disporre il contributo dell'obbligo al mantenimento in capo al Sig Parte_3
nella misura di euro 400,00 per i figli da versare alla Sig.r Parte_1
entro il 5 di ogni mese oltre ISTAT;
5. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie in mi- sura pari al 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo.
6. La Sig.r continuerà a vivere con i figli presso l'abitazione Parte_1
sita in Soriano nel Cimino (VT) Viale E. Monaci n. 263.
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7. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva, innanzi tutto, che i ricorrenti sono entrambi cittadini romeni e che hanno contratto matrimonio in Romania.
Ai sensi dell'art. 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022 applicabile ratione temporis al caso in esame – “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni”. Il regolamento n.
2010/1259/UE del Consiglio, a sua volta, dispone che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”, purché si tratti di una di quelle espressamente indicate (art. 5), e che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (art. 8).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno operato alcuna scelta della legge applicabile;
essi, tuttavia, sono residenti stabilmente in Italia, sicché, in applicazione della previsione dell'art. 8, lett. a), del regolamento n. 2010/1259/UE, può trovare applicazione la legge italiana.
3.- Ciò posto, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo sciogli-
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mento del matrimonio civile alla stregua della legge italiana, il collegio rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
ed alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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