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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4869/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 4869 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
(c.f. ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rispettivamente rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Spolaore C.F._2
Sandra la prima e dall'avv. Luciana Salin il secondo come in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 01.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.07.2025 con cui le parti si sono richiamate alle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e dunque:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.6.2007 dai signori e in Venezia e trascritto nei registri degli atti Parte_1 Parte_2
1 di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, parte II, serie A n. 52, ordinando al competente Ufficio comunale l'annotazione dell'emananda sentenza;
- Disporsi l'affidamento condiviso della figlia e collocamento prevalente presso la Per_1 madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in narrativa (e dunque, i tempi di permanenza di presso le abitazioni dei genitori saranno così suddivisi: Per_1
- un pernotto infrasettimanale (mercoledì) in cui il padre andrà a prelevare la figlia all'uscita della scuola per riaccompagnarla a scuola il giovedì mattina.
- fine settimana lungo alternato a partire dal venerdì quando la minore esce da scuola e viene presa in consegna dal genitore cui spetta il week end che la tiene con sé fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
- vacanze natalizie: ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia per 7 o 8 giorni secondo il seguente schema: (anno 1) Il padre tiene con sé la figlia da fine scuola fino al 25 dicembre quando condurrà la figlia presso la madre intorno alle ore 10.00 che la terrà con sé fino al 2 gennaio per riportarla, nello stesso giorno, intorno alle ore 19.00/20.00 dal padre;
(anno 2) Il padre tiene con sé la figlia da fine scuola fino al 25 dicembre quando condurrà la figlia presso la madre intorno alle ore 10.00 che la terrà con sé fino al 1 gennaio per riportarla, nello stesso giorno, intorno alle ore 19.00/20.00 dal padre;
- vacanze estive: 4 settimane per genitore, non più di due consecutive. Il periodo delle vacanze sarà comunicato all'altro genitore entro il 1° aprile di ogni anno, ed inizia il venerdì pomeriggio per concludersi la domenica sera. Al di fuori di questi periodi la minore resterà con i genitori seguendo lo schema ordinario di frequentazione, cioè quello scolastico. Nel periodo estivo, durante la giornata infrasettimanale di mercoledì, di pertinenza del padre, questi potrà prelevare la figlia alle ore 16.00 e tenerla con sé fino alle ore 16.00 del giovedì quando la madre verrà a ritirarla, salvo diversi accordi genitoriali a seconda delle attività estive che svolge la figlia (es. centri estivi) o del luogo dove quest'ultima può trovarsi;
- Vacanze pasquali: alternativamente: i primi 3 giorni ad un genitore, gli altri 2 all'altro. Pasqua
2016 al padre;
Pasquetta 2016 alla madre.
- Carnevale: Le vacanze vengono divise a metà ed agganciate al week end del genitore.
- Compleanni di I festeggiamenti per i compleanni della minore saranno ripartiti di Per_1 anno in anno con un genitore o con l'altro.
Nel caso i genitori fossero impossibilitati per motivi vari ad occuparsi della figlia quando questa
è affidata a loro varrà il principio che prima di rivolgersi a figure “terze” (nonni, zii, ecc. ...) chiedano preventivamente la collaborazione e disponibilità dell'altro genitore. Tale regola non varrà per le vacanze programmate presso i nonni materni o paterni.
2 - Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun assegno divorzile
è reciprocamente dovuto, assegno a cui entrambi i coniugi rinunciano.
- Disporsi che il sig. versi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 750,00 mensili con Per_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025; per l'anno 2026 il padre corrisponderà a tale titolo € 770,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio;
per l'anno 2027 il padre corrisponderà € 820,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio;
per l'anno 2028 il padre corrisponderà € 850,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio.
- L'assegno mensile di € 850,00 verrà rivalutato annualmente su base Istat a decorrere dall'anno
2029 e prendendo a base il mese di febbraio dell'anno 2028.
- Disporsi che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, purché previamente concordate e documentate ed individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia del settembre 2019 da intendersi qui riprodotto, vengano divise al 50 % tra i genitori;
- L'assegno unico viene diviso al 50% tra i genitori;
- L'abitazione, già casa coniugale, rimane assegnata in via definitiva alla signora Pt_1
- Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero intervenuto: “Esprime parere favorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 04.12.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia in data 09/06/2007, matrimonio registrato al
Comune di Venezia [Atto n. 52, parte II, Serie A, anno 2007]; dall'unione coniugale in data
16.04.2008 è nata la figlia in seguito è tra loro intervenuta separazione personale Per_1 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento con note scritte in sostituzione dell'udienza 01.07.2025.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
3 separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale del
15.05.2013 nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza del Tribunale di
Venezia n. 758/2018 del 21.3.2018, pubblicata il 09.04.2018, passata in giudicato.
Le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
In ordine al mantenimento della figlia oggi diciasettenne, le parti hanno concordato Per_1 un aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre aggiornandolo in misura predeterminata per i prossimi quattro anni.
Le condizioni di esercizio del diritto di visita del padre corrispondono all'interesse della minore, in considerazione della età della minore, prossima al compimento della maggiore età.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è idonea a soddisfare le esigenze della prole, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 09/06/2007 con rito concordatario da e e trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 52, dell'anno 2007) del Comune di Venezia.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
4. Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Carlo Azzolini giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 4869 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
(c.f. ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rispettivamente rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Spolaore C.F._2
Sandra la prima e dall'avv. Luciana Salin il secondo come in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 01.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.07.2025 con cui le parti si sono richiamate alle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e dunque:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.6.2007 dai signori e in Venezia e trascritto nei registri degli atti Parte_1 Parte_2
1 di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, parte II, serie A n. 52, ordinando al competente Ufficio comunale l'annotazione dell'emananda sentenza;
- Disporsi l'affidamento condiviso della figlia e collocamento prevalente presso la Per_1 madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in narrativa (e dunque, i tempi di permanenza di presso le abitazioni dei genitori saranno così suddivisi: Per_1
- un pernotto infrasettimanale (mercoledì) in cui il padre andrà a prelevare la figlia all'uscita della scuola per riaccompagnarla a scuola il giovedì mattina.
- fine settimana lungo alternato a partire dal venerdì quando la minore esce da scuola e viene presa in consegna dal genitore cui spetta il week end che la tiene con sé fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
- vacanze natalizie: ad anni alterni il padre terrà con sé la figlia per 7 o 8 giorni secondo il seguente schema: (anno 1) Il padre tiene con sé la figlia da fine scuola fino al 25 dicembre quando condurrà la figlia presso la madre intorno alle ore 10.00 che la terrà con sé fino al 2 gennaio per riportarla, nello stesso giorno, intorno alle ore 19.00/20.00 dal padre;
(anno 2) Il padre tiene con sé la figlia da fine scuola fino al 25 dicembre quando condurrà la figlia presso la madre intorno alle ore 10.00 che la terrà con sé fino al 1 gennaio per riportarla, nello stesso giorno, intorno alle ore 19.00/20.00 dal padre;
- vacanze estive: 4 settimane per genitore, non più di due consecutive. Il periodo delle vacanze sarà comunicato all'altro genitore entro il 1° aprile di ogni anno, ed inizia il venerdì pomeriggio per concludersi la domenica sera. Al di fuori di questi periodi la minore resterà con i genitori seguendo lo schema ordinario di frequentazione, cioè quello scolastico. Nel periodo estivo, durante la giornata infrasettimanale di mercoledì, di pertinenza del padre, questi potrà prelevare la figlia alle ore 16.00 e tenerla con sé fino alle ore 16.00 del giovedì quando la madre verrà a ritirarla, salvo diversi accordi genitoriali a seconda delle attività estive che svolge la figlia (es. centri estivi) o del luogo dove quest'ultima può trovarsi;
- Vacanze pasquali: alternativamente: i primi 3 giorni ad un genitore, gli altri 2 all'altro. Pasqua
2016 al padre;
Pasquetta 2016 alla madre.
- Carnevale: Le vacanze vengono divise a metà ed agganciate al week end del genitore.
- Compleanni di I festeggiamenti per i compleanni della minore saranno ripartiti di Per_1 anno in anno con un genitore o con l'altro.
Nel caso i genitori fossero impossibilitati per motivi vari ad occuparsi della figlia quando questa
è affidata a loro varrà il principio che prima di rivolgersi a figure “terze” (nonni, zii, ecc. ...) chiedano preventivamente la collaborazione e disponibilità dell'altro genitore. Tale regola non varrà per le vacanze programmate presso i nonni materni o paterni.
2 - Darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nessun assegno divorzile
è reciprocamente dovuto, assegno a cui entrambi i coniugi rinunciano.
- Disporsi che il sig. versi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 750,00 mensili con Per_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025; per l'anno 2026 il padre corrisponderà a tale titolo € 770,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio;
per l'anno 2027 il padre corrisponderà € 820,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio;
per l'anno 2028 il padre corrisponderà € 850,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio.
- L'assegno mensile di € 850,00 verrà rivalutato annualmente su base Istat a decorrere dall'anno
2029 e prendendo a base il mese di febbraio dell'anno 2028.
- Disporsi che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, purché previamente concordate e documentate ed individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia del settembre 2019 da intendersi qui riprodotto, vengano divise al 50 % tra i genitori;
- L'assegno unico viene diviso al 50% tra i genitori;
- L'abitazione, già casa coniugale, rimane assegnata in via definitiva alla signora Pt_1
- Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero intervenuto: “Esprime parere favorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 04.12.2024 i ricorrenti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia in data 09/06/2007, matrimonio registrato al
Comune di Venezia [Atto n. 52, parte II, Serie A, anno 2007]; dall'unione coniugale in data
16.04.2008 è nata la figlia in seguito è tra loro intervenuta separazione personale Per_1 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento con note scritte in sostituzione dell'udienza 01.07.2025.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
3 separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale del
15.05.2013 nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza del Tribunale di
Venezia n. 758/2018 del 21.3.2018, pubblicata il 09.04.2018, passata in giudicato.
Le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
In ordine al mantenimento della figlia oggi diciasettenne, le parti hanno concordato Per_1 un aumento del contributo al mantenimento dovuto dal padre aggiornandolo in misura predeterminata per i prossimi quattro anni.
Le condizioni di esercizio del diritto di visita del padre corrispondono all'interesse della minore, in considerazione della età della minore, prossima al compimento della maggiore età.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è idonea a soddisfare le esigenze della prole, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 09/06/2007 con rito concordatario da e e trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 52, dell'anno 2007) del Comune di Venezia.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
4. Spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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