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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
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Art. 29. (( (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)
(ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) )) ((1. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformita' del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtu' del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.
2. Il Ministero e l'Autorita' cooperano con le Autorita' degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:
a) garantire l'osservanza del comma 1;
b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.
3. Al fine di garantire la conformita' con il comma 1, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' chiedere al RSPG di prestare attivita' di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.))
(ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) )) ((1. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformita' del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtu' del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.
2. Il Ministero e l'Autorita' cooperano con le Autorita' degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:
a) garantire l'osservanza del comma 1;
b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.
3. Al fine di garantire la conformita' con il comma 1, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' chiedere al RSPG di prestare attivita' di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.))
Commentari • 58
- 1. Espulsione amministrativahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, …
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Giurisprudenza • 251
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 5795Provvedimento: […]Leggi di più...
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