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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g.a.c. 1807 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1807/2022 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 3.4.2025 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvana MARINO e dall'avv. Patrizia Antonella RAVENDA opponente
contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine SALVATO e
[...] P.IVA_1 dall'avv. Andrea PIACENTINI opposto oggetto: adempimento obbligazioni contrattuali conclusioni: come da verbale di udienza del 3.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria l'
[...]
(d'ora in avanti, per comodità, solo ) ha Parte_2 Parte_3 chiesto l'emissione nei confronti di di un'ingiunzione di pagamento Parte_1 relativamente alle 'rette annuali' non pagate per i corsi di studi universitari anni accademici dal 2016/2017 sino al 2020/2021, pari ad € 9.750,00 oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Nel predetto ricorso, l' ha esposto che il aveva presentato Parte_3 Pt_1 domanda di iscrizione agli studi universitari per l'anno accademico 2011/2012 (domanda del 29.9.2011) e che - nonostante la sottoscrizione del contratto con lo studente e la conoscenza del regolamento di ateneo, i quali prevedono il rinnovo automatico (salvo disdetta da esercitarsi in un arco temporale ben preciso) delle iscrizioni per gli anni successivi – non aveva versato il pagamento per le rette universitarie per gli anni dal 2016/2017 al 2020/2021.
1 2.Emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il decreto ingiuntivo n. 229/2022, ha formulato tempestiva opposizione deducendo che le clausole Parte_1 relative alla rinnovazione tacita del contratto universitario sono vessatorie e quindi nulle in quanto comportanti un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra professionista e consumatore. In particolare, ha eccepito che l'art. 5 del contratto dello studente e l'art. 4 del regolamento dell'ateneo sono state predisposte, con la tecnica del contratto per adesione, ad esclusivo vantaggio del professionista, che le stesse sono eccessivamente onerose per il consumatore contrastando, così, con il disposto degli artt. 33 comma 2 lett. f) e 36 comma 2 lett. c) del codice del consumo. Ha aggiunto di essersi iscritto ad un corso di laurea triennale per l'anno accademico 2011/2012, avente dunque termine nell'anno accademico 2015/2016, e che nel corso dell'anno 2013/2014 aveva formalizzato rinuncia a proseguire gli studi comunicandolo direttamente all'allora responsabile per la “sede” di Reggio Calabria e inviando lettera raccomandata - per come previsto dal regolamento - all'
[...]
, non disponendo di relativa copia stante il lungo decorso del tempo CP_1
(oltre otto anni). Quindi, ha eccepito l'omessa dimostrazione da parte dell'opposta di aver adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti in relazione agli anni accademici per i quali ha avanzato richiesta di pagamento, evidenziando, peraltro, che i servizi resi dall'opposta erano stati inadeguati ed insoddisfacenti, comunque non rispondenti all'esatto adempimento. Ha concluso chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse revocato, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3.Costituendosi in giudizio l ha contestato l'applicabilità al caso di Parte_3 specie del codice del consumo in quanto avente natura di università pubblica non statale, ente pubblico non economico senza scopo di lucro, istituita con d.m. CP_2 del 10.5.2006, pubblicato in G.U. n. 140, supplemento n. 151 del 19.6.2006, soggetta quindi a periodici controlli da parte del competente i cui esiti, anche in ordine CP_2 all'espletamento dell'attività formativa e, quindi, all'assolvimento degli obblighi contrattualmente assunti, vengono periodicamente pubblicati sul sito del predetto
. CP_3
Ha esposto che l'iscrizione all'intero ciclo del corso di studi non solo è stata specificamente approvata dallo studente ma rappresenta in effetti una condizione di vantaggio per lo stesso: infatti, quest'ultimo ha la certezza che la retta annuale non subirà modificazione alcuna per l'intero ciclo di studi con conseguente rinuncia dell'università ad ogni modifica in aumento anche collegata al valore dell'inflazione. Ha aggiunto che lo studente ha sempre la possibilità di formalizzare la rinuncia agli studi che, nel caso di specie, sarebbe avvenuta con una raccomandata della quale, tuttavia, non fornisce prova alcuna.
Ha contestato, poi, la fondatezza dell'eccezione di inesatto adempimento rimarcando la qualità dei corsi e degli insegnamenti forniti. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con la condanna dell'opponente per lite temeraria. 4.Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, designato
2 altro giudicante per trasferimento ad altra sede del precedente titolare del ruolo, la causa è stata differita all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni. Quindi, ordinata la discussione orale, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5.Applicabilità al contratto stipulato tra le parti delle disposizioni del codice del consumo Appare utile richiamare sul punto la sentenza n. 2906/2024, pubblicata il
27.3.2024, con la quale il Consiglio di Stato, sesta sezione, ha rigettato il ricorso in revocazione presentato dall' Controparte_1 avverso il provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con il quale l'odierna opposta è stata condannata al pagamento di € 250.000,00 in ragione della violazione degli artt. 24, 25 e 66-bis del medesimo d.lgs. n. 206 del 2005. Risulta, quindi, già affermata con forza di giudicato, proveniente dal Supremo organo giurisdizionale amministrativo, la natura di 'professionista' dell'odierna opposta e la conseguente applicabilità, relativamente ai contratti dalla stessa stipulati con gli studenti, della disciplina di cui al cd. codice del consumo. Del resto, in termini ancora più chiari, con la sentenza n. 4498/2023 il
Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell'art. 18, lett. b) del codice del consumo, la nozione di professionista deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio.
Ne consegue che per professionista autore (o coautore) della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima, richiedendosi ai fini dell'assunzione di tale qualificazione soggettiva che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera.
5.1.Ritiene il giudicante che, condivise le interpretazioni sopra esposte, la qualifica di professionista, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del d.lgs. n. 206/2005, debba essere riconosciuta in capo all'odierna opposta che ha natura di persona giuridica ed agisce nell'esercizio di un'attività professionale fornendo servizi di insegnamento ed utilizzando, peraltro, schemi contrattuali riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
La Suprema Corte (Cass. n. 8268/2020) ha chiarito che, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza di una clausola riconducibile ai casi di cui all'art. 1341 comma 2 c.c., assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto, si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34 comma 4 d.lgs. n. 206/2005.
In altre parole, la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal codice dei consumatori si aggiunge a quella prescritta dall'art. 1341 comma 2 c.c., non venendo sostituita ed assorbita dalla mera specifica approvazione per iscritto prevista da quest'ultima disposizione.
6.Verifica della conformità delle clausole contrattuali predisposte alle
3 disposizioni di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 Il credito fatto valere dall'odierna opposta nasce dalle seguenti disposizioni:
art. 4 comma 2 del regolamento di Ateneo a tenor del quale 'l'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto e si intende riferita all'intero corso di studi o meglio all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tra il primo luglio ed il trenta agosto';
art. 5 del contratto con lo studente a tenor del quale 'lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del regolamento universitario
Dette clausole sono state oggetto di separata sottoscrizione da parte dell'odierno opponente con l'apposizione della firma al modulo costituente l'allegato 3 al contratto dello studente. 6.1.Le predette clausole, tuttavia, sono vessatorie ai sensi del d.lgs. n.
206/2005 e devono essere dichiarate nulle determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Anche sul punto, appare utile richiamare alcuni passaggi motivazionali della sentenza n. 4498/2023 del Consiglio di Stato nella quale si legge: 'pertanto il professionista ha sfruttato la posizione di potere rispetto ai consumatori per condizionarli indebitamente a proseguire il rapporto e a versare le rette annuali. E gli ostacoli evidenziati rispetto al diritto di recesso sono riconducibili all'ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto
e le sue conseguenze, il che si traduce in un ostacolo all'esercizio del medesimo diritto…' Nel caso di specie, attraverso l'iscrizione all' lo studente ha assunto Parte_3 un'obbligazione di pagamento che, potenzialmente, è a tempo indeterminato giacché lo stesso non si è obbligato solo al pagamento delle tasse universitarie per il corso di studi, ossia, nel caso di specie, per i tre anni ordinari previsti per il conseguimento del titolo di studio (laurea triennale) bensì sino '…all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi…'. In altre parole, lo studente che non consegue il titolo di studio nei tempi ordinari è obbligato – sin da principio - al pagamento di tutte le rette universitarie previste per gli anni ulteriori al triennio (quindi, anche in caso di abbandono 'di fatto' degli studi, fenomeno notoriamente assai frequente), fatta salva la possibilità di manifestare il recesso in una ristretta fascia temporale, ossia tra il primo luglio ed il trenta agosto. Dette previsioni contrattuali, in sostanza, determinano un vincolo immediato per il consumatore per un tempo indefinito tanto più ove si consideri che il raggiungimento del titolo di studio non si configura di certo come una 'scelta programmata di consumo' bensì l'esito di un percorso di studi che deve necessariamente confrontarsi con le concrete attitudini dello studente e con le variabili di vita personale, difficilmente prevedibili al momento dell'iscrizione.
4 In questo contesto, la previsione di una clausola di rinnovo automatico dell'iscrizione, per gli anni successivi al triennio ordinario in caso di laurea triennale, non risponde ad alcun interesse concreto dello studente e, viceversa, è frutto di un'abusiva pratica commerciale dell (peraltro sanzionata dall'AGCM) Parte_3 grazie alla quale quest'ultima a) ottiene, per effetto dell'iscrizione, un vincolo dello studente per un tempo indeterminato;
b) limita la facoltà di recesso alla comunicazione tramite raccomandata a/r solo per una determinata ed assai ristretta finestra temporale;
c) limita l'efficacia del diritto di recesso al pagamento delle rate pregresse sicché un soggetto in mora, pur avendo manifestato il diritto di recesso, si troverà costretto a pagare anche le rate per gli anni successivi, aumentando in maniera esponenziale la sua esposizione debitoria.
Con ancora maggior sforzo argomentativo, tenuto conto del servizio oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e di tutte le altre clausole contrattuali, il vincolo di pagamento - con rinnovo automatico dello stesso anche per gli anni successivi al triennio – di un corso universitario (servizio che ha evidenti peculiarità rispetto ad altri) impone un significativo squilibrio degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto. 6.2.Del resto, la tesi dell'opposta per la quale la clausola di rinnovo automatico
– peraltro, lo si ribadisce, anche per gli anni successivi alla normale durata del corso di studi – sarebbe stata prevista in favore dello studente è palesemente infondata tanto più che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di Ateneo, è comunque previsto l'incremento della retta per adeguamento agli indici ISTAT sicché, a fronte di un vincolo contrattuale della durata indeterminata a carico dello studente (costituente, all'evidenza, un obbligo a carico di quest'ultimo assai rilevante), si rinviene, in assenza di plausibili ragioni, un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.
Deve escludersi, poi, per il sol fatto che siano state specificamente approvate per iscritto le relative clausole, che le stesse siano state oggetto di trattativa individuale. Sul punto, non è stata fornita alcuna prova da parte dell' ed è Parte_3 evidente che, tanto più in un caso nel quale si prospetta (da parte opposta) che la clausola di rinnovo automatico sarebbe stata prevista a favore dello studente, laddove vi fosse stata una reale trattativa sul punto (e non rispondesse, invece, detta clausola ad una pratica commerciale scorretta) sarebbe stato sottoposto alla firma dello studente un modulo nel quale sarebbe stata concessa la possibilità di scegliere tra una clausola di rinnovo automatico ed una clausola che imponesse allo studente di attivarsi anno per anno, specie per gli anni successivi a quelli previsti per il corso ordinario di studi (cd. studenti 'fuori corso'), per decidere se rinnovare o meno il vincolo contrattuale. 6.3.Nel caso di specie, l'obbligazione di pagamento delle rette universitarie per le quali l' ha agito nei confronti di sono tutte relative alle Parte_3 Parte_1 rette successive al triennio, ossia derivano da una clausola vessatoria contenuta nel contratto con lo studente e nel regolamento di Ateneo, quindi nulla. 6.4.E' appena il caso di rilevare che il d.m. del 10.5.2006 prevede sì il regolamento didattico ma non disciplina il contratto di servizio con gli studenti che,
5 per l'appunto, è rimesso all'Università ex art. 23; il predetto d.m., poi, non ha alcuna valenza, ove mai fosse possibile, di ratifica preventiva di qualsiasi clausola inserita nel contratto con lo studente. 7.Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 229/2022 deve essere revocato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014 (in ragione della assai limitata attività difensiva svolta in sede di fase istruttoria e decisoria), in relazione al valore della controversia.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 229/2022 presentata da nei Parte_1 confronti della , ogni diversa Controparte_1 domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 229/2022;
-condanna la alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite sostenute da liquidate in € 3.808,5 per compensi, Parte_1 oltre spese documentate ed accessori di legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei legali dichiaratisi distrattari.
Così deciso in Reggio Calabria il 3.4.2025 Il Giudice dott. Dionisio Pantano
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1807/2022 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 3.4.2025 vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvana MARINO e dall'avv. Patrizia Antonella RAVENDA opponente
contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine SALVATO e
[...] P.IVA_1 dall'avv. Andrea PIACENTINI opposto oggetto: adempimento obbligazioni contrattuali conclusioni: come da verbale di udienza del 3.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria l'
[...]
(d'ora in avanti, per comodità, solo ) ha Parte_2 Parte_3 chiesto l'emissione nei confronti di di un'ingiunzione di pagamento Parte_1 relativamente alle 'rette annuali' non pagate per i corsi di studi universitari anni accademici dal 2016/2017 sino al 2020/2021, pari ad € 9.750,00 oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Nel predetto ricorso, l' ha esposto che il aveva presentato Parte_3 Pt_1 domanda di iscrizione agli studi universitari per l'anno accademico 2011/2012 (domanda del 29.9.2011) e che - nonostante la sottoscrizione del contratto con lo studente e la conoscenza del regolamento di ateneo, i quali prevedono il rinnovo automatico (salvo disdetta da esercitarsi in un arco temporale ben preciso) delle iscrizioni per gli anni successivi – non aveva versato il pagamento per le rette universitarie per gli anni dal 2016/2017 al 2020/2021.
1 2.Emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il decreto ingiuntivo n. 229/2022, ha formulato tempestiva opposizione deducendo che le clausole Parte_1 relative alla rinnovazione tacita del contratto universitario sono vessatorie e quindi nulle in quanto comportanti un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra professionista e consumatore. In particolare, ha eccepito che l'art. 5 del contratto dello studente e l'art. 4 del regolamento dell'ateneo sono state predisposte, con la tecnica del contratto per adesione, ad esclusivo vantaggio del professionista, che le stesse sono eccessivamente onerose per il consumatore contrastando, così, con il disposto degli artt. 33 comma 2 lett. f) e 36 comma 2 lett. c) del codice del consumo. Ha aggiunto di essersi iscritto ad un corso di laurea triennale per l'anno accademico 2011/2012, avente dunque termine nell'anno accademico 2015/2016, e che nel corso dell'anno 2013/2014 aveva formalizzato rinuncia a proseguire gli studi comunicandolo direttamente all'allora responsabile per la “sede” di Reggio Calabria e inviando lettera raccomandata - per come previsto dal regolamento - all'
[...]
, non disponendo di relativa copia stante il lungo decorso del tempo CP_1
(oltre otto anni). Quindi, ha eccepito l'omessa dimostrazione da parte dell'opposta di aver adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti in relazione agli anni accademici per i quali ha avanzato richiesta di pagamento, evidenziando, peraltro, che i servizi resi dall'opposta erano stati inadeguati ed insoddisfacenti, comunque non rispondenti all'esatto adempimento. Ha concluso chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse revocato, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3.Costituendosi in giudizio l ha contestato l'applicabilità al caso di Parte_3 specie del codice del consumo in quanto avente natura di università pubblica non statale, ente pubblico non economico senza scopo di lucro, istituita con d.m. CP_2 del 10.5.2006, pubblicato in G.U. n. 140, supplemento n. 151 del 19.6.2006, soggetta quindi a periodici controlli da parte del competente i cui esiti, anche in ordine CP_2 all'espletamento dell'attività formativa e, quindi, all'assolvimento degli obblighi contrattualmente assunti, vengono periodicamente pubblicati sul sito del predetto
. CP_3
Ha esposto che l'iscrizione all'intero ciclo del corso di studi non solo è stata specificamente approvata dallo studente ma rappresenta in effetti una condizione di vantaggio per lo stesso: infatti, quest'ultimo ha la certezza che la retta annuale non subirà modificazione alcuna per l'intero ciclo di studi con conseguente rinuncia dell'università ad ogni modifica in aumento anche collegata al valore dell'inflazione. Ha aggiunto che lo studente ha sempre la possibilità di formalizzare la rinuncia agli studi che, nel caso di specie, sarebbe avvenuta con una raccomandata della quale, tuttavia, non fornisce prova alcuna.
Ha contestato, poi, la fondatezza dell'eccezione di inesatto adempimento rimarcando la qualità dei corsi e degli insegnamenti forniti. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con la condanna dell'opponente per lite temeraria. 4.Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, designato
2 altro giudicante per trasferimento ad altra sede del precedente titolare del ruolo, la causa è stata differita all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni. Quindi, ordinata la discussione orale, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
5.Applicabilità al contratto stipulato tra le parti delle disposizioni del codice del consumo Appare utile richiamare sul punto la sentenza n. 2906/2024, pubblicata il
27.3.2024, con la quale il Consiglio di Stato, sesta sezione, ha rigettato il ricorso in revocazione presentato dall' Controparte_1 avverso il provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con il quale l'odierna opposta è stata condannata al pagamento di € 250.000,00 in ragione della violazione degli artt. 24, 25 e 66-bis del medesimo d.lgs. n. 206 del 2005. Risulta, quindi, già affermata con forza di giudicato, proveniente dal Supremo organo giurisdizionale amministrativo, la natura di 'professionista' dell'odierna opposta e la conseguente applicabilità, relativamente ai contratti dalla stessa stipulati con gli studenti, della disciplina di cui al cd. codice del consumo. Del resto, in termini ancora più chiari, con la sentenza n. 4498/2023 il
Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell'art. 18, lett. b) del codice del consumo, la nozione di professionista deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio.
Ne consegue che per professionista autore (o coautore) della pratica commerciale deve intendersi chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima, richiedendosi ai fini dell'assunzione di tale qualificazione soggettiva che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera.
5.1.Ritiene il giudicante che, condivise le interpretazioni sopra esposte, la qualifica di professionista, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del d.lgs. n. 206/2005, debba essere riconosciuta in capo all'odierna opposta che ha natura di persona giuridica ed agisce nell'esercizio di un'attività professionale fornendo servizi di insegnamento ed utilizzando, peraltro, schemi contrattuali riconducibili alla fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
La Suprema Corte (Cass. n. 8268/2020) ha chiarito che, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza di una clausola riconducibile ai casi di cui all'art. 1341 comma 2 c.c., assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto, si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall'art. 34 comma 4 d.lgs. n. 206/2005.
In altre parole, la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal codice dei consumatori si aggiunge a quella prescritta dall'art. 1341 comma 2 c.c., non venendo sostituita ed assorbita dalla mera specifica approvazione per iscritto prevista da quest'ultima disposizione.
6.Verifica della conformità delle clausole contrattuali predisposte alle
3 disposizioni di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206/2005 Il credito fatto valere dall'odierna opposta nasce dalle seguenti disposizioni:
art. 4 comma 2 del regolamento di Ateneo a tenor del quale 'l'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto e si intende riferita all'intero corso di studi o meglio all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tra il primo luglio ed il trenta agosto';
art. 5 del contratto con lo studente a tenor del quale 'lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del regolamento universitario
Dette clausole sono state oggetto di separata sottoscrizione da parte dell'odierno opponente con l'apposizione della firma al modulo costituente l'allegato 3 al contratto dello studente. 6.1.Le predette clausole, tuttavia, sono vessatorie ai sensi del d.lgs. n.
206/2005 e devono essere dichiarate nulle determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Anche sul punto, appare utile richiamare alcuni passaggi motivazionali della sentenza n. 4498/2023 del Consiglio di Stato nella quale si legge: 'pertanto il professionista ha sfruttato la posizione di potere rispetto ai consumatori per condizionarli indebitamente a proseguire il rapporto e a versare le rette annuali. E gli ostacoli evidenziati rispetto al diritto di recesso sono riconducibili all'ambigua disciplina contrattuale che non chiarisce le concrete modalità di esercizio del diritto
e le sue conseguenze, il che si traduce in un ostacolo all'esercizio del medesimo diritto…' Nel caso di specie, attraverso l'iscrizione all' lo studente ha assunto Parte_3 un'obbligazione di pagamento che, potenzialmente, è a tempo indeterminato giacché lo stesso non si è obbligato solo al pagamento delle tasse universitarie per il corso di studi, ossia, nel caso di specie, per i tre anni ordinari previsti per il conseguimento del titolo di studio (laurea triennale) bensì sino '…all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi…'. In altre parole, lo studente che non consegue il titolo di studio nei tempi ordinari è obbligato – sin da principio - al pagamento di tutte le rette universitarie previste per gli anni ulteriori al triennio (quindi, anche in caso di abbandono 'di fatto' degli studi, fenomeno notoriamente assai frequente), fatta salva la possibilità di manifestare il recesso in una ristretta fascia temporale, ossia tra il primo luglio ed il trenta agosto. Dette previsioni contrattuali, in sostanza, determinano un vincolo immediato per il consumatore per un tempo indefinito tanto più ove si consideri che il raggiungimento del titolo di studio non si configura di certo come una 'scelta programmata di consumo' bensì l'esito di un percorso di studi che deve necessariamente confrontarsi con le concrete attitudini dello studente e con le variabili di vita personale, difficilmente prevedibili al momento dell'iscrizione.
4 In questo contesto, la previsione di una clausola di rinnovo automatico dell'iscrizione, per gli anni successivi al triennio ordinario in caso di laurea triennale, non risponde ad alcun interesse concreto dello studente e, viceversa, è frutto di un'abusiva pratica commerciale dell (peraltro sanzionata dall'AGCM) Parte_3 grazie alla quale quest'ultima a) ottiene, per effetto dell'iscrizione, un vincolo dello studente per un tempo indeterminato;
b) limita la facoltà di recesso alla comunicazione tramite raccomandata a/r solo per una determinata ed assai ristretta finestra temporale;
c) limita l'efficacia del diritto di recesso al pagamento delle rate pregresse sicché un soggetto in mora, pur avendo manifestato il diritto di recesso, si troverà costretto a pagare anche le rate per gli anni successivi, aumentando in maniera esponenziale la sua esposizione debitoria.
Con ancora maggior sforzo argomentativo, tenuto conto del servizio oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e di tutte le altre clausole contrattuali, il vincolo di pagamento - con rinnovo automatico dello stesso anche per gli anni successivi al triennio – di un corso universitario (servizio che ha evidenti peculiarità rispetto ad altri) impone un significativo squilibrio degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto. 6.2.Del resto, la tesi dell'opposta per la quale la clausola di rinnovo automatico
– peraltro, lo si ribadisce, anche per gli anni successivi alla normale durata del corso di studi – sarebbe stata prevista in favore dello studente è palesemente infondata tanto più che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di Ateneo, è comunque previsto l'incremento della retta per adeguamento agli indici ISTAT sicché, a fronte di un vincolo contrattuale della durata indeterminata a carico dello studente (costituente, all'evidenza, un obbligo a carico di quest'ultimo assai rilevante), si rinviene, in assenza di plausibili ragioni, un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.
Deve escludersi, poi, per il sol fatto che siano state specificamente approvate per iscritto le relative clausole, che le stesse siano state oggetto di trattativa individuale. Sul punto, non è stata fornita alcuna prova da parte dell' ed è Parte_3 evidente che, tanto più in un caso nel quale si prospetta (da parte opposta) che la clausola di rinnovo automatico sarebbe stata prevista a favore dello studente, laddove vi fosse stata una reale trattativa sul punto (e non rispondesse, invece, detta clausola ad una pratica commerciale scorretta) sarebbe stato sottoposto alla firma dello studente un modulo nel quale sarebbe stata concessa la possibilità di scegliere tra una clausola di rinnovo automatico ed una clausola che imponesse allo studente di attivarsi anno per anno, specie per gli anni successivi a quelli previsti per il corso ordinario di studi (cd. studenti 'fuori corso'), per decidere se rinnovare o meno il vincolo contrattuale. 6.3.Nel caso di specie, l'obbligazione di pagamento delle rette universitarie per le quali l' ha agito nei confronti di sono tutte relative alle Parte_3 Parte_1 rette successive al triennio, ossia derivano da una clausola vessatoria contenuta nel contratto con lo studente e nel regolamento di Ateneo, quindi nulla. 6.4.E' appena il caso di rilevare che il d.m. del 10.5.2006 prevede sì il regolamento didattico ma non disciplina il contratto di servizio con gli studenti che,
5 per l'appunto, è rimesso all'Università ex art. 23; il predetto d.m., poi, non ha alcuna valenza, ove mai fosse possibile, di ratifica preventiva di qualsiasi clausola inserita nel contratto con lo studente. 7.Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 229/2022 deve essere revocato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014 (in ragione della assai limitata attività difensiva svolta in sede di fase istruttoria e decisoria), in relazione al valore della controversia.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 229/2022 presentata da nei Parte_1 confronti della , ogni diversa Controparte_1 domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 229/2022;
-condanna la alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite sostenute da liquidate in € 3.808,5 per compensi, Parte_1 oltre spese documentate ed accessori di legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei legali dichiaratisi distrattari.
Così deciso in Reggio Calabria il 3.4.2025 Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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