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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1154/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano Pt_1
contro con il patrocinio dell'avv. Pietro Roccasalva Controparte_1
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
premesso che
- l ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 127/2019 con cui questo Tribunale, su istanza di CP_1
ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.847,34 a titolo
[...]
di indennità di malattia marittimi, oltre accessori e spese legali;
- l , dedotto che il credito fatto valere in via monitoria corrisponde CP_2
ai sei giorni di malattia che non sono stati retribuiti al lavoratore
1 marittimo per assenza ingiustificata alla visita di controllo del
24.11.2017 (essendosi questi presentato solo il giorno 30 del mese), ha eccepito la non debenza della somma ingiunta, nonché l'erronea ingiunzione della rivalutazione monetaria e del contributo unificato nella misura di € 43,00 anziché in quella dimidiata di € 21,50;
- si è costituito in giudizio, adducendo, a Controparte_1
giustificazione dell'assenza alla visita programmata per il giorno 24, di essere sbarcato solo il successivo 28 novembre, date le avverse condizioni del mare;
rilevato che
- parte opposta ha allegato e dimostrato che l'assenza alla visita di controllo è dipesa da causa di forza maggiore e, quindi, tutt'altro che ingiustificata (cfr. all. 3 memoria di costituzione);
- solo l'assenza “ingiustificata” è sanzionata con la decadenza dal diritto al trattamento economico e “l'assenza può essere giustificata solo
dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche
urgenti o per cause di forza maggiore” (cfr. circolare n. 179/2013, Pt_1
punto 8.1);
- in difetto di ulteriori contestazioni nel merito e nel quantum, il credito oggetto d'ingiunzione deve dunque ritenersi spettante;
- fondate, invece, sono le censure relative alla rivalutazione monetaria - atteso il divieto di cumulo con gli interessi legali sancito dall'art. 22, co.
36, della Legge 724/1994 - ed al contributo unificato, in effetti dovuto nella misura dimidiata di € 21,50;
- per tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna dell' al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_2
[... [...]
della somma di € 1.847,34, maggiorata dei soli interessi sino
[...]
al saldo;
- si stima equo compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto,
da un lato, della spettanza del credito fatto valere in via monitoria e, dall'altro, della circostanza per cui - per quel che consta in atti - il marittimo ha rappresentato l'impedimento a sottoporsi a visita di controllo solo con la costituzione nel presente giudizio di opposizione,
sicché del tutto ragionevolmente l non ha liquidato la somma per Pt_1
cui è causa ed anzi ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l a pagare, in favore di la somma Pt_1 Controparte_1
di € 1.847,34, oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 24.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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