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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2929/2025 R.G.
Il Tribunale di Bari - Sezione lavoro - riunito in camera di consiglio in funzione di giudice del lavoro nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA Presidente dott. Vincenzo Maria TEDESCO Giudice rel. dott.ssa Claudia Tanzarella Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 2929 del Ruolo generale del lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Leonardo Trento,
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Antonella Depunzio,
Reclamata
Avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del 17.2.2025, R.G. 13949/2024, del Tribunale di Bari, Sezione lavoro.
Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 4.4.2025, si osserva quanto segue.
Con istanza ex art. 700 c.p.c., promossa unitamente a ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale), l'odierno reclamante ha domandato l'emissione di provvedimento d'urgenza per il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso con conseguente costituzione di CP_1
un rapporto di lavoro in base alla clausola sociale prevista per il cambio appalto.
La società convenuta si è costituita in giudizio e, all'esito dell'udienza del
27.1.2025, il Tribunale di Bari ha rigettato la predetta istanza cautelare, per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo, sostenendo la Parte_1
sussistenza del diritto vantato e contestando le argomentazioni con cui era stata negata la tutela cautelare.
Ha rimarcato di aver prestato attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero di
Rossano, ricoprendo il ruolo di “capo gruppo mensa” e seguendo le direttive del responsabile della datrice di lavoro, con inquadramento nel 4° livello CCNL
Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Servizi Ristorazione.
Ha ribadito che, avviata la procedura per l'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai degenti dei Presidi Ospedalieri e delle strutture sanitarie dell'ASP di Cosenza, il Capitolato Speciale d'Appalto imponeva espressamente l'obbligo alla ditta/ATI aggiudicataria di procedere al passaggio diretto ed immediato del personale ricompreso nell'elenco allegato, nel quale rientrava il proprio nominativo.
Il lavoratore reclamante ha, in particolare, posto in evidenza l'impossibilità per la società di avvalersi della facoltà di non riassorbimento prevista dall'art. 226 CP_1
del CCNL applicato, essendo essa esclusivamente riferibile al personale – già impiegato nell'appalto – inquadrato nel 2° e 3° livello della classificazione prevista dalla medesima contrattazione collettiva.
Ha parallelamente argomentato nel senso che, quand'anche avesse svolto, di fatto, mansioni diverse da quelle risultanti dal livello di inquadramento, esse avrebbero dovuto considerarsi prive di rilevanza giuridica, dovendo piuttosto prevalere, ai fini dell'attuazione della clausola sociale, i dati meramente formali, come risultanti dai libri e documenti di lavoro.
Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, parte reclamante ha inoltre sostenuto la non pertinenza della circostanza che egli avesse accettato di lavorare per la controparte in un altro appalto, senza impugnare il successivo licenziamento.
Sul punto, ha infatti sottolineato il proprio interesse a continuare a prestare attività lavorativa nel servizio mensa del Presidio Ospedaliero di Rossano, come reiteratamente segnalato alla società prima dell'instaurazione della lite CP_1
(senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta al riguardo).
In ordine, poi al periculum in mora, il lavoratore ha dedotto di non percepire più la
NASpI da agosto 2024, con difficoltà di reperire altra occupazione (anche per l'età avanzata) e senza possibilità di accedere a trattamento pensionistico per difetto del requisito contributivo.
Nell'atto di gravame cautelare ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, accogliere il reclamo proposto, con la consequenziale revoca della reclamata ordinanza depositata il 17/02/2025, e, per l'effetto, dichiarare sussistente il fumus boni iuris della domanda del ricorrente diretta all'accertamento del suo diritto ad essere assunto da con la qualifica di CP_1
impiegato 4° livello CCNL aziende pubblici esercizi, ristorazione collettiva, nel servizio ristorazione – mensa appaltato da presso il P.O. Rossano, con CP_2
decorrenza giuridica ed economica a far data dal 09/05/2023, con consequenziale ordine alla resistente di procedere alla sua assunzione/reintegra con le modalità di cui sopra e con condanna della stessa resistente al risarcimento dei danni, in suo favore, in misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del
09/05/2023 fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre al versamento dei relativi oneri contributivi ed assicurativi, o in quell'altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitasi nel presente grado di giudizio con memoria depositata il 31.3.2025, la società reclamata ha preso posizione rispetto alle avverse difese, concludendo per la conferma dell'ordinanza cautelare di rigetto emessa dal primo giudice.
All'udienza di discussione sono comparse entrambe le parti e, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, il Collegio si è riservato di decidere.
In diritto:
Sul versante del fumus boni iuris, è bene ricordare che, in linea generale, il fenomeno della successione nella esecuzione di un contratto di appalto è preso in considerazione, sia dalla contrattazione collettiva che dalla legge, nel tentativo di garantire la conservazione del posto di lavoro dei dipendenti dell'impresa uscente, nella maggior parte dei casi imponendone, in tutto o in parte, l'assunzione all'operatore economico subentrante. In disparte ogni riflessione circa i criteri di distinzione con la contigua figura del trasferimento d'azienda (rispetto alla quale, nella presente controversia, è pacifica l'insussistenza dei relativi presupposti), non è neppure superfluo ricordare che, secondo i principi consolidati, l'applicazione della clausola sociale (rectius delle clausole sociali) non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario e la disponibilità, nel proprio organigramma, del personale necessario per l'espletamento del servizio.
Il riassorbimento del personale è, dunque, esigibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore.
Vale, pertanto, la regola per cui la clausola sociale è conforme alla Costituzione ed al diritto dell'Unione Europea solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, in violazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
La clausola sociale, in effetti, deve pur sempre consentire “una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore” (Cons. di Stato, Sez.
III, 08/06/2018, n. 3471).
Tale principio generale, peraltro, trova sovente una sua declinazione nelle previsioni della contrattazione collettiva, proprio come accaduto nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio.
Come correttamente rimarcato dal primo giudice, infatti, l'art. 226 del CCNL applicato (sia dalla impresa uscente che dalla impresa nuova aggiudicataria), dopo aver previsto, in capo alla gestione subentrante, la regola di assunzione di tutto il personale addetto (in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL), parallelamente ha contemplato una possibilità di deroga, insita nella facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei Pt_2
confronti di altri dipendenti. La ratio di tale previsione è, evidentemente, quella di lasciare alla nuova aggiudicataria dell'appalto margini di scelta circa le figure destinate a ricoprire ruoli chiave nella gestione delle attività aggiudicate.
Trattasi, dunque, di personale che, per le sue specifiche mansioni, implicanti un particolare rapporto fiduciario, la gestione subentrante è libera di assumere o meno
(Cass. civ., Sez. lav., 30 maggio 1991, n. 6102; Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio 2008,
n. 18385; Cass. civ., Sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17528), con l'ulteriore precisazione che l'accertamento delle attività di fatto esercitate dal lavoratore e la comparazione di esse con le astratte previsioni della disciplina collettiva in tema di inquadramento e qualifiche sono riservate, anche in questo ambito, al giudice del merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità (nuovamente, Cass. civ.,
Sez. lav., 30 maggio 1991, n. 6102).
Per tutelare la sfera giuridica dei lavoratori non assorbiti per effetto della predetta facoltà, poi, la stessa contrattazione collettiva ha stabilito (art. 228) che la gestione subentrante e quella uscente, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, dovessero, in ogni caso, ricercare ogni possibilità di reimpiego, previa verifica di sussistenza delle specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Ciò posto, la società ha dedotto, sin dal primo grado di giudizio cautelare, CP_1
che il lavoratore reclamante era investito di funzioni di controllo e coordinamento degli impianti, in qualità di “capo impianto mensa”, figura professionale per la quale l'art. 226 CCNL cit. effettivamente riconosceva la facoltà di escludere la riassunzione.
Più precisamente, il mancato assorbimento di si è basato sul Parte_1
rilievo che lo stesso organizzava i turni dei dipendenti addetti, verificava ed era responsabile del buon andamento del servizio e aveva anche poteri di spesa.
In particolare, egli rientrava nel novero di Responsabili Operativi di Presidio, intendendosi tali coloro che hanno la diretta responsabilità, a livello di presidio, del coordinamento e dell'organizzazione operativa di tutti i servizi oggetto dell'appalto, assicurandone la perfetta esecuzione (art. 15 del Capitolato d'appalto: all.to 6 produzione di nel fascicolo di reclamo). CP_1
Si tratta, in effetti, di mansioni riconducili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello posseduto dal reclamante, non potendosi discorrere di compiti di natura amministrativa e tecnico-pratica (previsti per il 4° livello, comprensivo della figura del capo gruppo mensa) ma, piuttosto, di funzioni di coordinamento e controllo dell'impianto (previste per il 2° livello di inquadramento) o, comunque, di responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori (previste per il 3° livello di inquadramento).
Tali allegazioni della società reclamata, per quel che maggiormente interessa ai fini del fumus boni iuris, sono state adeguatamente asseverate in via documentale, innanzitutto per il tramite della produzione (anche in sede di reclamo: all.to 9 prod.
delle buste paga che la gestione uscente ha consegnato alla CP_1
subentrante al momento del cambio di appalto.
Dai predetti prospetti paga (relativi ai sei mesi precedenti, ossia da ottobre 2021 a marzo 2022), infatti, si ricava che, per il tramite della costante e ripetuta corresponsione di un superminimo, abbia percepito un trattamento Parte_1
economico superiore a quello conseguibile in relazione al 4° livello di inquadramento, sostanzialmente idoneo ad equiparare la sua posizione retributiva a quella spettante ai lavoratori inquadrati nel 2° livello.
Inoltre, le medesime risultanze documentali hanno fatto emergere la percezione, da parte del reclamante, di un'indennità chilometrica parimenti riconducibile ad un ruolo gestorio consistente in frequenti spostamenti nell'ambito di attività di coordinamento e supervisione.
Compiti, quindi, in relazione ai quali ha legittimamente preferito non CP_1 procedere all'assorbimento nell'ambito del cambio appalto presso il Presidio
Ospedaliero di Rossano.
Del resto, diversamente rispetto a quanto si legge nell'atto di reclamo, neppure è superfluo osservare che lo stesso fosse contemporaneamente Parte_1
direttore e responsabile, anche tecnico, di servizi di ristorazione scolastica parimenti gestiti dalla ditta uscente. E' quanto, infatti, si evince dagli allegati 11, 12
e 13 della produzione documentale della società reclamata, recanti comunicazioni indirizzate anche al lavoratore odierno istante, proprio nella sua qualità di gestore e coordinatore delle attività in oggetto.
Rispetto a tali elementi istruttori, parte reclamante, pur a fronte delle considerazioni espresse dal primo giudice, non risulta aver offerto convincenti evidenze probatorie di segno differente, sicchè l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure espresse nell'atto di gravame. Né può condividersi la tesi difensiva del lavoratore, in base alla quale, ai fini della verifica della sussistenza o meno della facoltà di mancato riassorbimento in capo all'azienda subentrante, occorreva prestare esclusiva attenzione al dato formale dell'inquadramento dei lavoratori addetti all'appalto.
Tale soluzione, innanzitutto, non risulta confortata dalle previsioni di contrattazione collettiva, poiché l'art. 226 del CCNL applicato, senza affatto menzionare le declaratorie o le classificazioni del personale, risulta piuttosto riferirsi al ruolo concretamente ricoperto nella organizzazione dei servizi appaltati, ossia alle funzioni svolte ed alle responsabilità assunte dai dipendenti coinvolti nel cambio di appalto.
Inoltre, posto che, come da giurisprudenza costante (Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio
2008, n. 18385), l'interpretazione dei contratti collettivi deve essere conforme ai criteri di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., quanto sostenuto dalla difesa neppure è condivisibile, nella misura in cui la prevalenza Parte_1
dei dati soltanto formali espone l'impresa subentrante a subire gli effetti negativi di accordi tra i lavoratori e le imprese uscenti, con possibile pregiudizio rispetto alle prerogative di efficiente allocazione delle risorse disponibili.
Per quel che riguarda, poi, l'iniziale indicazione del ricorrente (si badi, menzione che avveniva quale “capo impianto mensa”: all.to 8 prod. reclamante) nel novero dei soggetti da prendere in considerazione ai fini della clausola sociale, si tratta di un profilo non decisivo per ravvisare la sussistenza del fumus boni iuris.
Tale elenco (non nominativo), infatti, non precludeva ma, anzi, presupponeva la successiva presentazione, ad opera delle imprese partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, come poi effettivamente accaduto, in conformità a quanto espressamente previsto negli atti di gara ed, in primo luogo, nello stesso capitolato d'appalto.
Per inciso, tutte le vicende relative all'aggiudicazione del servizio mensa presso l'A.S.P. di Cosenza sono state ampiamente scrutinate dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la sentenza del Consiglio di Stato versata in atti dalla e nessuna illegittimità o irregolarità è stata giudizialmente ravvisata CP_1
rispetto all'operato dell'odierna reclamata, anche rispetto agli adempimenti relativi all'assorbimento del personale. Dunque, come già ritenuto dal primo giudice, le determinazioni di mancata assunzione di nell'appalto presso il Presidio Ospedaliero di Parte_1
Rossano sono immuni di censura ed il parallelo reclutamento dello stesso lavoratore presso altro segmento produttivo della (rapporto poi CP_1
conclusosi per mancato superamento del periodo di prova) va semplicemente valutato come attuazione dell'obbligo, sempre previsto dal CCNL di riferimento
(art. 228 precedentemente citato), di ricerca di possibilità di reimpiego dei soggetti non assistiti dalla garanzia del mantenimento del posto di lavoro nell'appalto coinvolto dal subentro.
Ciò chiarito, oltre alle considerazioni sinora svolte l'ordinanza reclamata va confermata anche nella parte in cui ha ravvisato la insussistenza del periculum in mora.
Quest'ultimo, come noto, costituisce l'in sè dell'azione cautelare, nel senso che connota l'urgenza e, perciò, si pone come necessario antecedente logico in mancanza del quale viene meno l'urgenza tipica dell'azione intrapresa.
Invero, solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.
Diversamente si addiverrebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti;
ciò con conseguente ”normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano
(e sono) abbisognevoli di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
In proposito, infatti, va ribadito che l'opzione legislativa sottostante il corpus di norme che regolano i procedimenti cautelari, è stata quella di creare una sorta di corsia preferenziale per la tutela dei diritti, laddove chi si assume titolare della situazione giuridica sostanziale lamenti un concreto ed irreparabile pregiudizio dal ritardo nel conseguimento dello stesso.
In quest'ottica, una particolare cautela s'impone nell'utilizzo di tale “corsia preferenziale”, determinandosi, altrimenti, il rischio che anch'essa segua le sorti del procedimento ordinario, con la conseguente, inevitabile frustrazione degli scopi che il legislatore si era prefissato.
Sotto altro profilo, va rimarcato che un accertamento in ordine alla fondatezza della domanda, compiuto in sede cautelare, è fisiologicamente soggetto ad un margine di errore ben maggiore rispetto all'esito di un ordinario giudizio di merito.
Ciò impone un particolare rigore nella valutazione circa l'effettiva esistenza del periculum in mora, atteso che l'eventualità di una decisione successivamente, a distanza di molto tempo, riformata nel merito, è non di rado suscettibile di arrecare altrettanti se non più gravi pregiudizi, rispetto all'eventualità di un differimento della decisione, ad un momento in cui essa appaia supportata da un ben più compiuto iter istruttorio e logico-giuridico.
È noto, a ben vedere, che l'irreparabilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento; laddove siano, invece, in discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell'integrità dei predetti valori primari.
Occorre, pertanto, adottare una valutazione caso per caso del periculum che, conformemente all'opinione della migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui la situazione giuridica soggettiva non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
In realtà, non qualsiasi violazione di diritti del lavoratore legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, dovendosi altrimenti ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 c.p.c. come forma alternativa di tutela giurisdizionale. La tutela cautelare, infatti, se può trovare ingresso in presenza di vicende del rapporto di lavoro idonee a ripercuotere i loro effetti in maniera dirompente su diversi aspetti della vita delle persone che ne siano parte (tale è il caso, ad esempio, dei licenziamenti, dei trasferimenti, dei demansionamenti, delle procedure concorsuali, per la parte riservata alla giurisdizione del giudice ordinario), non può viceversa essere accordata in maniera indiscriminata sulla base della mera ed astratta valutazione dell'urgenza e dell'indifferibilità di determinate vicende.
È dunque indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro: di talchè chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, cui occorra ovviare con un immediato intervento giudiziario.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di cui si discorre, occorre evidenziare che il reclamante, anche nel presente grado di giudizio, non ha indicato in maniera specifica e puntuale il pregiudizio temuto e le ragioni della sua irreparabilità e gravità.
Le rilevanti e comprensibili problematiche inerenti, da un lato, le scarse possibilità di ricollocazione lavorativa e, dall'altro lato, il difetto del requisito contributivo per accedere a trattamento pensionistico, sono state, infatti, dedotte in una prospettiva soltanto patrimoniale e, più specificamente, reddituale.
In tale chiave, tuttavia, non vi sono agli atti elementi utili per poter assumere che il reclamante versi in una situazione tale da non poter provvedere al proprio sostentamento nelle more della celebrazione del giudizio a cognizione piena.
Ragion per cui, parimenti sotto tale profilo, l'ordinanza del primo giudice va confermata, affidando alla trattazione del merito anche la regolamentazione delle spese processuali del presente grado cautelare.
Da ultimo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 115/2002 (per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo;
2) spese al merito;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bari, 8.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Il Tribunale di Bari - Sezione lavoro - riunito in camera di consiglio in funzione di giudice del lavoro nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA Presidente dott. Vincenzo Maria TEDESCO Giudice rel. dott.ssa Claudia Tanzarella Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 2929 del Ruolo generale del lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Leonardo Trento,
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Antonella Depunzio,
Reclamata
Avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del 17.2.2025, R.G. 13949/2024, del Tribunale di Bari, Sezione lavoro.
Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 4.4.2025, si osserva quanto segue.
Con istanza ex art. 700 c.p.c., promossa unitamente a ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale), l'odierno reclamante ha domandato l'emissione di provvedimento d'urgenza per il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso con conseguente costituzione di CP_1
un rapporto di lavoro in base alla clausola sociale prevista per il cambio appalto.
La società convenuta si è costituita in giudizio e, all'esito dell'udienza del
27.1.2025, il Tribunale di Bari ha rigettato la predetta istanza cautelare, per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo, sostenendo la Parte_1
sussistenza del diritto vantato e contestando le argomentazioni con cui era stata negata la tutela cautelare.
Ha rimarcato di aver prestato attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero di
Rossano, ricoprendo il ruolo di “capo gruppo mensa” e seguendo le direttive del responsabile della datrice di lavoro, con inquadramento nel 4° livello CCNL
Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Servizi Ristorazione.
Ha ribadito che, avviata la procedura per l'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai degenti dei Presidi Ospedalieri e delle strutture sanitarie dell'ASP di Cosenza, il Capitolato Speciale d'Appalto imponeva espressamente l'obbligo alla ditta/ATI aggiudicataria di procedere al passaggio diretto ed immediato del personale ricompreso nell'elenco allegato, nel quale rientrava il proprio nominativo.
Il lavoratore reclamante ha, in particolare, posto in evidenza l'impossibilità per la società di avvalersi della facoltà di non riassorbimento prevista dall'art. 226 CP_1
del CCNL applicato, essendo essa esclusivamente riferibile al personale – già impiegato nell'appalto – inquadrato nel 2° e 3° livello della classificazione prevista dalla medesima contrattazione collettiva.
Ha parallelamente argomentato nel senso che, quand'anche avesse svolto, di fatto, mansioni diverse da quelle risultanti dal livello di inquadramento, esse avrebbero dovuto considerarsi prive di rilevanza giuridica, dovendo piuttosto prevalere, ai fini dell'attuazione della clausola sociale, i dati meramente formali, come risultanti dai libri e documenti di lavoro.
Contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, parte reclamante ha inoltre sostenuto la non pertinenza della circostanza che egli avesse accettato di lavorare per la controparte in un altro appalto, senza impugnare il successivo licenziamento.
Sul punto, ha infatti sottolineato il proprio interesse a continuare a prestare attività lavorativa nel servizio mensa del Presidio Ospedaliero di Rossano, come reiteratamente segnalato alla società prima dell'instaurazione della lite CP_1
(senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta al riguardo).
In ordine, poi al periculum in mora, il lavoratore ha dedotto di non percepire più la
NASpI da agosto 2024, con difficoltà di reperire altra occupazione (anche per l'età avanzata) e senza possibilità di accedere a trattamento pensionistico per difetto del requisito contributivo.
Nell'atto di gravame cautelare ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, accogliere il reclamo proposto, con la consequenziale revoca della reclamata ordinanza depositata il 17/02/2025, e, per l'effetto, dichiarare sussistente il fumus boni iuris della domanda del ricorrente diretta all'accertamento del suo diritto ad essere assunto da con la qualifica di CP_1
impiegato 4° livello CCNL aziende pubblici esercizi, ristorazione collettiva, nel servizio ristorazione – mensa appaltato da presso il P.O. Rossano, con CP_2
decorrenza giuridica ed economica a far data dal 09/05/2023, con consequenziale ordine alla resistente di procedere alla sua assunzione/reintegra con le modalità di cui sopra e con condanna della stessa resistente al risarcimento dei danni, in suo favore, in misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del
09/05/2023 fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre al versamento dei relativi oneri contributivi ed assicurativi, o in quell'altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitasi nel presente grado di giudizio con memoria depositata il 31.3.2025, la società reclamata ha preso posizione rispetto alle avverse difese, concludendo per la conferma dell'ordinanza cautelare di rigetto emessa dal primo giudice.
All'udienza di discussione sono comparse entrambe le parti e, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, il Collegio si è riservato di decidere.
In diritto:
Sul versante del fumus boni iuris, è bene ricordare che, in linea generale, il fenomeno della successione nella esecuzione di un contratto di appalto è preso in considerazione, sia dalla contrattazione collettiva che dalla legge, nel tentativo di garantire la conservazione del posto di lavoro dei dipendenti dell'impresa uscente, nella maggior parte dei casi imponendone, in tutto o in parte, l'assunzione all'operatore economico subentrante. In disparte ogni riflessione circa i criteri di distinzione con la contigua figura del trasferimento d'azienda (rispetto alla quale, nella presente controversia, è pacifica l'insussistenza dei relativi presupposti), non è neppure superfluo ricordare che, secondo i principi consolidati, l'applicazione della clausola sociale (rectius delle clausole sociali) non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario e la disponibilità, nel proprio organigramma, del personale necessario per l'espletamento del servizio.
Il riassorbimento del personale è, dunque, esigibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore.
Vale, pertanto, la regola per cui la clausola sociale è conforme alla Costituzione ed al diritto dell'Unione Europea solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, in violazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
La clausola sociale, in effetti, deve pur sempre consentire “una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore” (Cons. di Stato, Sez.
III, 08/06/2018, n. 3471).
Tale principio generale, peraltro, trova sovente una sua declinazione nelle previsioni della contrattazione collettiva, proprio come accaduto nella fattispecie oggetto di odierno scrutinio.
Come correttamente rimarcato dal primo giudice, infatti, l'art. 226 del CCNL applicato (sia dalla impresa uscente che dalla impresa nuova aggiudicataria), dopo aver previsto, in capo alla gestione subentrante, la regola di assunzione di tutto il personale addetto (in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL), parallelamente ha contemplato una possibilità di deroga, insita nella facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei Pt_2
confronti di altri dipendenti. La ratio di tale previsione è, evidentemente, quella di lasciare alla nuova aggiudicataria dell'appalto margini di scelta circa le figure destinate a ricoprire ruoli chiave nella gestione delle attività aggiudicate.
Trattasi, dunque, di personale che, per le sue specifiche mansioni, implicanti un particolare rapporto fiduciario, la gestione subentrante è libera di assumere o meno
(Cass. civ., Sez. lav., 30 maggio 1991, n. 6102; Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio 2008,
n. 18385; Cass. civ., Sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17528), con l'ulteriore precisazione che l'accertamento delle attività di fatto esercitate dal lavoratore e la comparazione di esse con le astratte previsioni della disciplina collettiva in tema di inquadramento e qualifiche sono riservate, anche in questo ambito, al giudice del merito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità (nuovamente, Cass. civ.,
Sez. lav., 30 maggio 1991, n. 6102).
Per tutelare la sfera giuridica dei lavoratori non assorbiti per effetto della predetta facoltà, poi, la stessa contrattazione collettiva ha stabilito (art. 228) che la gestione subentrante e quella uscente, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, dovessero, in ogni caso, ricercare ogni possibilità di reimpiego, previa verifica di sussistenza delle specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Ciò posto, la società ha dedotto, sin dal primo grado di giudizio cautelare, CP_1
che il lavoratore reclamante era investito di funzioni di controllo e coordinamento degli impianti, in qualità di “capo impianto mensa”, figura professionale per la quale l'art. 226 CCNL cit. effettivamente riconosceva la facoltà di escludere la riassunzione.
Più precisamente, il mancato assorbimento di si è basato sul Parte_1
rilievo che lo stesso organizzava i turni dei dipendenti addetti, verificava ed era responsabile del buon andamento del servizio e aveva anche poteri di spesa.
In particolare, egli rientrava nel novero di Responsabili Operativi di Presidio, intendendosi tali coloro che hanno la diretta responsabilità, a livello di presidio, del coordinamento e dell'organizzazione operativa di tutti i servizi oggetto dell'appalto, assicurandone la perfetta esecuzione (art. 15 del Capitolato d'appalto: all.to 6 produzione di nel fascicolo di reclamo). CP_1
Si tratta, in effetti, di mansioni riconducili ad un livello di inquadramento superiore rispetto a quello posseduto dal reclamante, non potendosi discorrere di compiti di natura amministrativa e tecnico-pratica (previsti per il 4° livello, comprensivo della figura del capo gruppo mensa) ma, piuttosto, di funzioni di coordinamento e controllo dell'impianto (previste per il 2° livello di inquadramento) o, comunque, di responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori (previste per il 3° livello di inquadramento).
Tali allegazioni della società reclamata, per quel che maggiormente interessa ai fini del fumus boni iuris, sono state adeguatamente asseverate in via documentale, innanzitutto per il tramite della produzione (anche in sede di reclamo: all.to 9 prod.
delle buste paga che la gestione uscente ha consegnato alla CP_1
subentrante al momento del cambio di appalto.
Dai predetti prospetti paga (relativi ai sei mesi precedenti, ossia da ottobre 2021 a marzo 2022), infatti, si ricava che, per il tramite della costante e ripetuta corresponsione di un superminimo, abbia percepito un trattamento Parte_1
economico superiore a quello conseguibile in relazione al 4° livello di inquadramento, sostanzialmente idoneo ad equiparare la sua posizione retributiva a quella spettante ai lavoratori inquadrati nel 2° livello.
Inoltre, le medesime risultanze documentali hanno fatto emergere la percezione, da parte del reclamante, di un'indennità chilometrica parimenti riconducibile ad un ruolo gestorio consistente in frequenti spostamenti nell'ambito di attività di coordinamento e supervisione.
Compiti, quindi, in relazione ai quali ha legittimamente preferito non CP_1 procedere all'assorbimento nell'ambito del cambio appalto presso il Presidio
Ospedaliero di Rossano.
Del resto, diversamente rispetto a quanto si legge nell'atto di reclamo, neppure è superfluo osservare che lo stesso fosse contemporaneamente Parte_1
direttore e responsabile, anche tecnico, di servizi di ristorazione scolastica parimenti gestiti dalla ditta uscente. E' quanto, infatti, si evince dagli allegati 11, 12
e 13 della produzione documentale della società reclamata, recanti comunicazioni indirizzate anche al lavoratore odierno istante, proprio nella sua qualità di gestore e coordinatore delle attività in oggetto.
Rispetto a tali elementi istruttori, parte reclamante, pur a fronte delle considerazioni espresse dal primo giudice, non risulta aver offerto convincenti evidenze probatorie di segno differente, sicchè l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure espresse nell'atto di gravame. Né può condividersi la tesi difensiva del lavoratore, in base alla quale, ai fini della verifica della sussistenza o meno della facoltà di mancato riassorbimento in capo all'azienda subentrante, occorreva prestare esclusiva attenzione al dato formale dell'inquadramento dei lavoratori addetti all'appalto.
Tale soluzione, innanzitutto, non risulta confortata dalle previsioni di contrattazione collettiva, poiché l'art. 226 del CCNL applicato, senza affatto menzionare le declaratorie o le classificazioni del personale, risulta piuttosto riferirsi al ruolo concretamente ricoperto nella organizzazione dei servizi appaltati, ossia alle funzioni svolte ed alle responsabilità assunte dai dipendenti coinvolti nel cambio di appalto.
Inoltre, posto che, come da giurisprudenza costante (Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio
2008, n. 18385), l'interpretazione dei contratti collettivi deve essere conforme ai criteri di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., quanto sostenuto dalla difesa neppure è condivisibile, nella misura in cui la prevalenza Parte_1
dei dati soltanto formali espone l'impresa subentrante a subire gli effetti negativi di accordi tra i lavoratori e le imprese uscenti, con possibile pregiudizio rispetto alle prerogative di efficiente allocazione delle risorse disponibili.
Per quel che riguarda, poi, l'iniziale indicazione del ricorrente (si badi, menzione che avveniva quale “capo impianto mensa”: all.to 8 prod. reclamante) nel novero dei soggetti da prendere in considerazione ai fini della clausola sociale, si tratta di un profilo non decisivo per ravvisare la sussistenza del fumus boni iuris.
Tale elenco (non nominativo), infatti, non precludeva ma, anzi, presupponeva la successiva presentazione, ad opera delle imprese partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, come poi effettivamente accaduto, in conformità a quanto espressamente previsto negli atti di gara ed, in primo luogo, nello stesso capitolato d'appalto.
Per inciso, tutte le vicende relative all'aggiudicazione del servizio mensa presso l'A.S.P. di Cosenza sono state ampiamente scrutinate dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la sentenza del Consiglio di Stato versata in atti dalla e nessuna illegittimità o irregolarità è stata giudizialmente ravvisata CP_1
rispetto all'operato dell'odierna reclamata, anche rispetto agli adempimenti relativi all'assorbimento del personale. Dunque, come già ritenuto dal primo giudice, le determinazioni di mancata assunzione di nell'appalto presso il Presidio Ospedaliero di Parte_1
Rossano sono immuni di censura ed il parallelo reclutamento dello stesso lavoratore presso altro segmento produttivo della (rapporto poi CP_1
conclusosi per mancato superamento del periodo di prova) va semplicemente valutato come attuazione dell'obbligo, sempre previsto dal CCNL di riferimento
(art. 228 precedentemente citato), di ricerca di possibilità di reimpiego dei soggetti non assistiti dalla garanzia del mantenimento del posto di lavoro nell'appalto coinvolto dal subentro.
Ciò chiarito, oltre alle considerazioni sinora svolte l'ordinanza reclamata va confermata anche nella parte in cui ha ravvisato la insussistenza del periculum in mora.
Quest'ultimo, come noto, costituisce l'in sè dell'azione cautelare, nel senso che connota l'urgenza e, perciò, si pone come necessario antecedente logico in mancanza del quale viene meno l'urgenza tipica dell'azione intrapresa.
Invero, solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.
Diversamente si addiverrebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti;
ciò con conseguente ”normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano
(e sono) abbisognevoli di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
In proposito, infatti, va ribadito che l'opzione legislativa sottostante il corpus di norme che regolano i procedimenti cautelari, è stata quella di creare una sorta di corsia preferenziale per la tutela dei diritti, laddove chi si assume titolare della situazione giuridica sostanziale lamenti un concreto ed irreparabile pregiudizio dal ritardo nel conseguimento dello stesso.
In quest'ottica, una particolare cautela s'impone nell'utilizzo di tale “corsia preferenziale”, determinandosi, altrimenti, il rischio che anch'essa segua le sorti del procedimento ordinario, con la conseguente, inevitabile frustrazione degli scopi che il legislatore si era prefissato.
Sotto altro profilo, va rimarcato che un accertamento in ordine alla fondatezza della domanda, compiuto in sede cautelare, è fisiologicamente soggetto ad un margine di errore ben maggiore rispetto all'esito di un ordinario giudizio di merito.
Ciò impone un particolare rigore nella valutazione circa l'effettiva esistenza del periculum in mora, atteso che l'eventualità di una decisione successivamente, a distanza di molto tempo, riformata nel merito, è non di rado suscettibile di arrecare altrettanti se non più gravi pregiudizi, rispetto all'eventualità di un differimento della decisione, ad un momento in cui essa appaia supportata da un ben più compiuto iter istruttorio e logico-giuridico.
È noto, a ben vedere, che l'irreparabilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento; laddove siano, invece, in discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell'integrità dei predetti valori primari.
Occorre, pertanto, adottare una valutazione caso per caso del periculum che, conformemente all'opinione della migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui la situazione giuridica soggettiva non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
In realtà, non qualsiasi violazione di diritti del lavoratore legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, dovendosi altrimenti ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 c.p.c. come forma alternativa di tutela giurisdizionale. La tutela cautelare, infatti, se può trovare ingresso in presenza di vicende del rapporto di lavoro idonee a ripercuotere i loro effetti in maniera dirompente su diversi aspetti della vita delle persone che ne siano parte (tale è il caso, ad esempio, dei licenziamenti, dei trasferimenti, dei demansionamenti, delle procedure concorsuali, per la parte riservata alla giurisdizione del giudice ordinario), non può viceversa essere accordata in maniera indiscriminata sulla base della mera ed astratta valutazione dell'urgenza e dell'indifferibilità di determinate vicende.
È dunque indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro: di talchè chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, cui occorra ovviare con un immediato intervento giudiziario.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di cui si discorre, occorre evidenziare che il reclamante, anche nel presente grado di giudizio, non ha indicato in maniera specifica e puntuale il pregiudizio temuto e le ragioni della sua irreparabilità e gravità.
Le rilevanti e comprensibili problematiche inerenti, da un lato, le scarse possibilità di ricollocazione lavorativa e, dall'altro lato, il difetto del requisito contributivo per accedere a trattamento pensionistico, sono state, infatti, dedotte in una prospettiva soltanto patrimoniale e, più specificamente, reddituale.
In tale chiave, tuttavia, non vi sono agli atti elementi utili per poter assumere che il reclamante versi in una situazione tale da non poter provvedere al proprio sostentamento nelle more della celebrazione del giudizio a cognizione piena.
Ragion per cui, parimenti sotto tale profilo, l'ordinanza del primo giudice va confermata, affidando alla trattazione del merito anche la regolamentazione delle spese processuali del presente grado cautelare.
Da ultimo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 115/2002 (per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo;
2) spese al merito;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bari, 8.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente