CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO PA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Mario Porzio e LA VE del Foro di Napoli, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Romano Pomarici, alla via Crescenzio n. 103 in Roma;
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6144, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 9.12.2016, e pubblicata il 30.6.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto: Irpef 2010 - Cessione di quote societarie - Simulazione - AS di mantenimento coniugale - Oneri probatori. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1895 Anno 2025 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 27/01/2025 2 di 11 raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. LA VE, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a BO PA l’avviso di accertamento n. TF3011105859/2013 con il quale richiedeva maggiori tributi Irpef, addizionale comunale, accessori e sanzioni, con riferimento all’anno 2010. 1.1. L’odierna ricorrente aveva stipulato una cessione di proprie quote societarie della FE Sa in favore della FE Sa, partecipata dal coniuge separato della BO, DO NO, e controllante della IP RL. A garanzia del credito vantato dalla BO era stata costituita ipoteca, per l’importo di Euro 2.566.800,00, su un immobile di pregio sito in Napoli al corso Vittorio MA n. 130 di proprietà della IP RL. La società IP cedeva l’immobile ad un terzo, e la transazione era regolata, quanto all’importo di Euro 2.566.800,00, mediante cancellazione dell’ipoteca iscritta sul fabbricato. 1.2. L’Agenzia delle Entrate evidenziava però che dagli estratti conto della BO emergeva che, al luglio 2010, la contribuente aveva ricevuto (anche) pagamenti mensili di Euro 10.350,00, protrattisi con costanza dal gennaio 2003 al luglio 2010, con la conseguenza che il suo credito per la cessione delle quote si era ridotto ad Euro 1.108.950,00, sebbene la IP RL contabilizzasse un debito residuo di Euro 1.697.400. Inoltre, la BO “in data 7 dicembre 2010 ha ricevuto dalla società IP s.r.l. la somma di € 1.811.000,00 a mezzo assegni circolari ed ha prestato il proprio consenso per la cancellazione dell’ipoteca” (sent. CTR, p. 3). Alla 3 di 11 fine la BO aveva ricevuto l’importo complessivo di Euro 3.268.850,00, superiore di Euro 702.048,00 rispetto al corrispettivo pattuito per la cessione delle quote societarie. 1.3. L’Ufficio motivava l’incongruenza con un protocollo d’intesa del 18.10.2002 intercorso tra i coniugi, acquisito nel corso di indagine penale nei confronti del marito, ove si prevedeva che NO DO versasse alla moglie separata la somma di Euro 10.350,00 per venti anni ed otto mesi, e riportava pure l’impegno ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca. Riteneva l’Ente impositore, in conseguenza, che le somme corrisposte alla ricorrente fossero in parte riconducibili al versamento di un assegno di mantenimento in evasione d’imposta. In ogni caso, “la contribuente ha usufruito, per l’anno 2010, di un reddito assimilato al lavoro dipendente di € 1.893.110,00 non indicato in dichiarazione” (sent. CTR, p. 4), e pertanto da riprendersi a tassazione. 2. PA BO impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli contestando che l’Amministrazione finanziaria non aveva assicurato la prova della pretesa evasione fiscale. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Ente impositore spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale reputava invece fondate le tesi dell’impugnante Amministrazione finanziaria, e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice del gravame, PA BO, affidandosi a tre motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Stefano Visonà, 4 di 11 ed ha domandato il rigetto del ricorso, evidenziando anche profili di inammissibilità. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ., anche in relazione agli artt. 1362 e ss., 2727 e 2729 cod. civ., ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole della prova presuntiva, ritenendo accertata una simulazione negoziale rimasta invece contrastata e comunque indimostrata. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura l’omesso esame, da parte del giudice del gravame, di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli elementi forniti per contraddire la tesi della ricorrenza di un’ipotesi di simulazione negoziale. 3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente critica la pronuncia del giudice dell’appello, senza indicare le norme sostanziali e procedurali che ritiene essere state violate, per non aver tenuto conto delle sentenze passate in giudicato che hanno annullato “avvisi di accertamento (identici a quello oggetto di lite) per gli anni d’imposta 2004-2008)” (ric., p. 23). 4. I primi due motivi di ricorso proposti dalla contribuente attengono entrambi, in relazione ai profili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi, alla contestazione della decisione della CTR per aver ritenuto raggiunta la prova presuntiva dell’accordo simulatorio e della perpetrata evasione fiscale. Gli strumenti d’impugnazione presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5 di 11 4.1. Nel suo conciso controricorso l’Amministrazione finanziaria oppone profili di inammissibilità dell’impugnazione, perché volta a domandare un inammissibile riesame della vicenda di fatto come ricostruita dal giudice del merito, e commistiona in maniera inestricabile profili di critica tra loro incompatibili. Il ricorso evidenzia invero dei limiti nella sua formulazione tecnica, ma propone anche critiche specifiche, chiaramente comprensibili ed almeno parzialmente ammissibili. 4.2. Osserva la ricorrente che, nella tesi dell’Amministrazione finanziaria, la cessione delle quote societarie sarebbe stata utilizzata (anche) per “occultare la corresponsione (dal 2003 a luglio 2010) di un assegno periodico di mantenimento dell’importo di € 10.350,00 mensili” (ric., p. 8). La prospettazione pretende di trovare fondamento in uno scritto contenente un protocollo d’intesa circa le condizioni della separazione dei coniugi;
nel fatto che la IP RL continuasse ad indicare un debito con la BO per la cessione delle quote societarie maggiore del credito che la contribuente poteva vantare, in considerazione dei versamenti già ricevuti;
nonché nel fatto che i versamenti ricevuti mensilmente dalla BO avevano importo esattamente corrispondente (€ 10.350,00) a quanto previsto del predetto protocollo d’intesa. 4.3. A fronte di questi elementi la ricorrente oppone, innanzitutto, che il protocollo d’intesa era solo una bozza d’accordo, priva di sottoscrizione e sequestrata presso il legale del marito separato, e non vi è nessuna prova che il patto sia stato effettivamente stipulato. Inoltre, proprio nel protocollo si legge che la BO si sarebbe impegnata a cedere al marito separato il 40% della società FE ed il 50% della società FE. NO DO avrebbe corrisposto per la cessione la somma di Euro 2.600.00,00, in un’unica soluzione, ed inoltre si sarebbe impegnato a versare la somma di 10.350,00 mensili per venti anni e otto mesi. In realtà il pagamento delle quote della società FE è avvenuta con 6 di 11 pagamento di Euro 2.556.800, corrisposta a rate. Sulle plusvalenze conseguite la BO afferma di aver regolarmente versato l’imposta sostitutiva prevista dalla legge. La ricorrente sostiene quindi che la ricostruzione della vicenda è stata offerta anche documentalmente, assicurando validi indizi di senso contrario rispetto agli scarni elementi allegati dall’Ente impositore, mentre la CTR ha deciso sul fondamento di un unico atto contenente una mera ipotesi d’intesa, liddove l’accertato versamento mensile di Euro 10.350,00 è l’effetto di una “(casuale) coincidenza tra l’importo delle rate convenute per il pagamento del prezzo di cessione delle quote e l’importo” (ric., p. 15 s.) riportato nel protocollo d’intesa sulle condizioni di separazione dei coniugi. Rappresenta invece una mera congettura che il pagamento effettuato dalla IP RL (controllata da FE) per la cancellazione dell’ipoteca (Euro 1.811.000,00) in misura maggiore rispetto al debito residuo (Euro 1.108.950,00), possa costituire un’ulteriore riscontro che gli importi mensilmente versati dal 2003 al 2010 costituissero l’adempimento dei patti di separazione (assegno di mantenimento). Del resto, altra controprova è stata offerta depositando la vera regolazione dei diritti patrimoniali tra coniugi intervenuta in sede di separazione personale. Sostiene pertanto la ricorrente che la CTR ha errato nel non tener conto degli elementi offerti per contrastare gli indizi forniti dall’Ente impositore, e la sua decisione merita per questo di essere cassata. 4.4. Risulta incontestato che la IP è società riconducibile al coniuge separato della ricorrente, DO NO, così come che il credito vantato dalla BO e stato garantito mediante ipoteca sull’immobile successivamente venduto, in considerazione della vendita delle quote. Il giudice dell’appello rileva quindi che “le somme convenute sono state versate dalla FE” (sent. CTR, p. 3) ma, al luglio 2010, il credito vantato dall’odierna ricorrente a tale 7 di 11 titolo si era ridotto ad euro 1.108.950. Tuttavia la IP RL contabilizzava ancora un saldo debitorio al 31 dicembre 2009 di euro 1.697.400. “In data 7 dicembre 2010 BO PA ha ricevuto dalla società IP s.r.l. la somma di € 1.811.000,00 a mezzo di assegni circolari ed ha prestato il proprio consenso per la cancellazione dell’ipoteca” (ibidem). La contribuente ha ricevuto un pagamento a saldo molto superiore rispetto a quanto concordato, “nel lasso temporale 2003/2010” ha percepito “l’importo complessivo di € 3.268.850,00, € 702.058 in più rispetto al corrispettivo pattuito. E la ragione di ciò si ricava dal protocollo d’intesa” sulle condizioni di separazione dei coniugi, “proveniente dallo studio che assisteva gli allora separandi coniugi” (ibidem), che prevedeva pure la corresponsione di un assegno mensile di Euro 10.350,00 al mese per venti anni ed otto mesi, sostanzialmente un assegno di mantenimento, nonché l’iscrizione a garanzia di ipoteca sull’immobile di corso Vittorio MA n. 130. “La regolamentazione di interessi economici della coppia – vendita delle quote della FE e della FE e iscrizione di ipoteca a favore della BO sull’immobile di Corso Vittorio MA – è puntualmente avvenuta” (sent. CTR, p. 3 s.). In definitiva “la contribuente ha usufruito, per l’anno 2010, di un reddito assimilato al lavoro dipendente di € 1.893.110,00 non indicato in dichiarazione, e … corretto è l’operato dell’Ufficio. Dalle considerazioni esposte discende l’accoglimento del gravame” (sent. CTR, p. 4). 4.4.1. A fronte degli elementi indiziari stringenti offerti dall’Amministrazione finanziaria, tra i quali può certamente intendersi ricompresa la bozza di protocollo d’intesa contenente accordi per la separazione dei coniugi, nonché il pagamento di importo superiore al pattuito per centinaia di migliaia di Euro per la vendita di quote societarie, il giudice del gravame ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito adeguati elementi di segno 8 di 11 contrario rispetto alla ricostruzione dei fatti proposta dall’Amministrazione finanziaria. 4.5. Occorre allora premettere che la selezione e comparazione degli elementi di prova, e la valorizzazione di quelli che devono considerarsi decisivi, compete ai giudici del merito. In proposito si è condivisibilmente statuito che “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”, Cass. sez. III, 10.6.2016, n. 11892; e si è poi specificato che “in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali”, Cass. sez. III, 21.12.2022, n. 37382; e non si è mancato recentemente di 9 di 11 sintetizzare che “in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme”, Cass. sez. II, 23.4.2024, n. 10927. 4.6. Nel caso di specie la CTR non ha mancato di tener conto degli elementi proposti da entrambe le parti, ed ha ritenuto decisamente prevalenti, a livello presuntivo, gli indizi offerti dall’Amministrazione finanziaria, come la redazione di un protocollo d’intesa per la separazione dei coniugi che prevede versamenti proprio per l’ammontare e la periodicità che si è effettivamente registrata, e pure la percezione da parte della ricorrente per la cessione dei suoi titoli di partecipazione, proprio nell’anno 2010, di un importo superiore di svariate centinaia di migliaia di Euro a quanto le sarebbe spettato in base ai patti di vendita, in considerazione delle anticipazioni ricevute, che appaiono effettivamente in parte meglio riconducibili alla corresponsione di un assegno di mantenimento. La contribuente oppone la “casualità” della identità di importo e periodicità delle somme mensilmente corrisposte, e non è in grado di chiarire perché abbia ricevuto pagamenti ampiamente eccedenti quanto aveva pattuito per la cessione delle quote sociali. La ricorrente ripropone i propri argomenti, ma non si mostra in grado di contrastare le condivisibili valutazioni espresse dal giudice dell’appello. I primi due strumenti di impugnazione, nella parte in cui risultano ammissibili, risultano pertanto infondati, e devono perciò essere rigettati. 10 di 11 5. La ricorrente contesta poi, con il terzo motivo di ricorso, peraltro senza indicare le norme sostanziali e procedurali che ritiene essere state violate, la decisione del giudice dell’appello per non aver tenuto conto delle sentenze passate in giudicato che hanno annullato gli avvisi di accertamento, indicati come “identici a quello oggetto di lite” ed emessi nei suoi confronti in relazione agli anni d’imposta dal 2004 al 2008. 5.1. Il motivo di ricorso risulta mal proposto. La ricorrente, oltre a non chiarire la natura della propria critica, si limita a riportare alcuni passi di decisioni a lei favorevoli, emesse in relazione ad altri anni d’imposta da parte dei giudici del merito, che ritiene dovrebbero esercitare effetti vincolanti nel presente giudizio. Merita allora di essere evidenziato che questa Corte ha esaminato in data odierna la causa RGN n. 7617 del 2017, dipendente dall’impugnazione della pronuncia della CTR di Napoli che invece, con riferimento all’anno 2009, ha interamente respinto le pretese della BO. Le decisioni dei giudici di merito risultano pertanto aver avuto esiti diversi. Quel che più rileva, comunque, è che la ricorrente non dimostra, e comunque non emerge, un nesso di pregiudizialità delle decisioni invocate rispetto all’odierno giudizio, trattandosi di anni d’imposta diversi ed avendo le contestazioni ad oggetto debiti d’imposta aventi anche diversa fonte. Basti osservare che in relazione a questo giudizio è contestata l’evasione d’imposta in relazione alle somme ricevute dalla contribuente e non dichiarate, sia con riferimento al pagamento del saldo di una transazione commerciale sia di un assegno di mantenimento. 6. In definitiva il ricorso introdotto da PA BO, nella parte in cui le sue censure possono ritenersi ammissibili, risulta comunque infondato, e deve perciò essere respinto. 11 di 11 7. Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 7.1. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto da BO PA. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6144, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 9.12.2016, e pubblicata il 30.6.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto: Irpef 2010 - Cessione di quote societarie - Simulazione - AS di mantenimento coniugale - Oneri probatori. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1895 Anno 2025 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 27/01/2025 2 di 11 raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. LA VE, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a BO PA l’avviso di accertamento n. TF3011105859/2013 con il quale richiedeva maggiori tributi Irpef, addizionale comunale, accessori e sanzioni, con riferimento all’anno 2010. 1.1. L’odierna ricorrente aveva stipulato una cessione di proprie quote societarie della FE Sa in favore della FE Sa, partecipata dal coniuge separato della BO, DO NO, e controllante della IP RL. A garanzia del credito vantato dalla BO era stata costituita ipoteca, per l’importo di Euro 2.566.800,00, su un immobile di pregio sito in Napoli al corso Vittorio MA n. 130 di proprietà della IP RL. La società IP cedeva l’immobile ad un terzo, e la transazione era regolata, quanto all’importo di Euro 2.566.800,00, mediante cancellazione dell’ipoteca iscritta sul fabbricato. 1.2. L’Agenzia delle Entrate evidenziava però che dagli estratti conto della BO emergeva che, al luglio 2010, la contribuente aveva ricevuto (anche) pagamenti mensili di Euro 10.350,00, protrattisi con costanza dal gennaio 2003 al luglio 2010, con la conseguenza che il suo credito per la cessione delle quote si era ridotto ad Euro 1.108.950,00, sebbene la IP RL contabilizzasse un debito residuo di Euro 1.697.400. Inoltre, la BO “in data 7 dicembre 2010 ha ricevuto dalla società IP s.r.l. la somma di € 1.811.000,00 a mezzo assegni circolari ed ha prestato il proprio consenso per la cancellazione dell’ipoteca” (sent. CTR, p. 3). Alla 3 di 11 fine la BO aveva ricevuto l’importo complessivo di Euro 3.268.850,00, superiore di Euro 702.048,00 rispetto al corrispettivo pattuito per la cessione delle quote societarie. 1.3. L’Ufficio motivava l’incongruenza con un protocollo d’intesa del 18.10.2002 intercorso tra i coniugi, acquisito nel corso di indagine penale nei confronti del marito, ove si prevedeva che NO DO versasse alla moglie separata la somma di Euro 10.350,00 per venti anni ed otto mesi, e riportava pure l’impegno ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca. Riteneva l’Ente impositore, in conseguenza, che le somme corrisposte alla ricorrente fossero in parte riconducibili al versamento di un assegno di mantenimento in evasione d’imposta. In ogni caso, “la contribuente ha usufruito, per l’anno 2010, di un reddito assimilato al lavoro dipendente di € 1.893.110,00 non indicato in dichiarazione” (sent. CTR, p. 4), e pertanto da riprendersi a tassazione. 2. PA BO impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli contestando che l’Amministrazione finanziaria non aveva assicurato la prova della pretesa evasione fiscale. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Ente impositore spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale reputava invece fondate le tesi dell’impugnante Amministrazione finanziaria, e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice del gravame, PA BO, affidandosi a tre motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Stefano Visonà, 4 di 11 ed ha domandato il rigetto del ricorso, evidenziando anche profili di inammissibilità. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ., anche in relazione agli artt. 1362 e ss., 2727 e 2729 cod. civ., ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole della prova presuntiva, ritenendo accertata una simulazione negoziale rimasta invece contrastata e comunque indimostrata. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura l’omesso esame, da parte del giudice del gravame, di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli elementi forniti per contraddire la tesi della ricorrenza di un’ipotesi di simulazione negoziale. 3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente critica la pronuncia del giudice dell’appello, senza indicare le norme sostanziali e procedurali che ritiene essere state violate, per non aver tenuto conto delle sentenze passate in giudicato che hanno annullato “avvisi di accertamento (identici a quello oggetto di lite) per gli anni d’imposta 2004-2008)” (ric., p. 23). 4. I primi due motivi di ricorso proposti dalla contribuente attengono entrambi, in relazione ai profili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi, alla contestazione della decisione della CTR per aver ritenuto raggiunta la prova presuntiva dell’accordo simulatorio e della perpetrata evasione fiscale. Gli strumenti d’impugnazione presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5 di 11 4.1. Nel suo conciso controricorso l’Amministrazione finanziaria oppone profili di inammissibilità dell’impugnazione, perché volta a domandare un inammissibile riesame della vicenda di fatto come ricostruita dal giudice del merito, e commistiona in maniera inestricabile profili di critica tra loro incompatibili. Il ricorso evidenzia invero dei limiti nella sua formulazione tecnica, ma propone anche critiche specifiche, chiaramente comprensibili ed almeno parzialmente ammissibili. 4.2. Osserva la ricorrente che, nella tesi dell’Amministrazione finanziaria, la cessione delle quote societarie sarebbe stata utilizzata (anche) per “occultare la corresponsione (dal 2003 a luglio 2010) di un assegno periodico di mantenimento dell’importo di € 10.350,00 mensili” (ric., p. 8). La prospettazione pretende di trovare fondamento in uno scritto contenente un protocollo d’intesa circa le condizioni della separazione dei coniugi;
nel fatto che la IP RL continuasse ad indicare un debito con la BO per la cessione delle quote societarie maggiore del credito che la contribuente poteva vantare, in considerazione dei versamenti già ricevuti;
nonché nel fatto che i versamenti ricevuti mensilmente dalla BO avevano importo esattamente corrispondente (€ 10.350,00) a quanto previsto del predetto protocollo d’intesa. 4.3. A fronte di questi elementi la ricorrente oppone, innanzitutto, che il protocollo d’intesa era solo una bozza d’accordo, priva di sottoscrizione e sequestrata presso il legale del marito separato, e non vi è nessuna prova che il patto sia stato effettivamente stipulato. Inoltre, proprio nel protocollo si legge che la BO si sarebbe impegnata a cedere al marito separato il 40% della società FE ed il 50% della società FE. NO DO avrebbe corrisposto per la cessione la somma di Euro 2.600.00,00, in un’unica soluzione, ed inoltre si sarebbe impegnato a versare la somma di 10.350,00 mensili per venti anni e otto mesi. In realtà il pagamento delle quote della società FE è avvenuta con 6 di 11 pagamento di Euro 2.556.800, corrisposta a rate. Sulle plusvalenze conseguite la BO afferma di aver regolarmente versato l’imposta sostitutiva prevista dalla legge. La ricorrente sostiene quindi che la ricostruzione della vicenda è stata offerta anche documentalmente, assicurando validi indizi di senso contrario rispetto agli scarni elementi allegati dall’Ente impositore, mentre la CTR ha deciso sul fondamento di un unico atto contenente una mera ipotesi d’intesa, liddove l’accertato versamento mensile di Euro 10.350,00 è l’effetto di una “(casuale) coincidenza tra l’importo delle rate convenute per il pagamento del prezzo di cessione delle quote e l’importo” (ric., p. 15 s.) riportato nel protocollo d’intesa sulle condizioni di separazione dei coniugi. Rappresenta invece una mera congettura che il pagamento effettuato dalla IP RL (controllata da FE) per la cancellazione dell’ipoteca (Euro 1.811.000,00) in misura maggiore rispetto al debito residuo (Euro 1.108.950,00), possa costituire un’ulteriore riscontro che gli importi mensilmente versati dal 2003 al 2010 costituissero l’adempimento dei patti di separazione (assegno di mantenimento). Del resto, altra controprova è stata offerta depositando la vera regolazione dei diritti patrimoniali tra coniugi intervenuta in sede di separazione personale. Sostiene pertanto la ricorrente che la CTR ha errato nel non tener conto degli elementi offerti per contrastare gli indizi forniti dall’Ente impositore, e la sua decisione merita per questo di essere cassata. 4.4. Risulta incontestato che la IP è società riconducibile al coniuge separato della ricorrente, DO NO, così come che il credito vantato dalla BO e stato garantito mediante ipoteca sull’immobile successivamente venduto, in considerazione della vendita delle quote. Il giudice dell’appello rileva quindi che “le somme convenute sono state versate dalla FE” (sent. CTR, p. 3) ma, al luglio 2010, il credito vantato dall’odierna ricorrente a tale 7 di 11 titolo si era ridotto ad euro 1.108.950. Tuttavia la IP RL contabilizzava ancora un saldo debitorio al 31 dicembre 2009 di euro 1.697.400. “In data 7 dicembre 2010 BO PA ha ricevuto dalla società IP s.r.l. la somma di € 1.811.000,00 a mezzo di assegni circolari ed ha prestato il proprio consenso per la cancellazione dell’ipoteca” (ibidem). La contribuente ha ricevuto un pagamento a saldo molto superiore rispetto a quanto concordato, “nel lasso temporale 2003/2010” ha percepito “l’importo complessivo di € 3.268.850,00, € 702.058 in più rispetto al corrispettivo pattuito. E la ragione di ciò si ricava dal protocollo d’intesa” sulle condizioni di separazione dei coniugi, “proveniente dallo studio che assisteva gli allora separandi coniugi” (ibidem), che prevedeva pure la corresponsione di un assegno mensile di Euro 10.350,00 al mese per venti anni ed otto mesi, sostanzialmente un assegno di mantenimento, nonché l’iscrizione a garanzia di ipoteca sull’immobile di corso Vittorio MA n. 130. “La regolamentazione di interessi economici della coppia – vendita delle quote della FE e della FE e iscrizione di ipoteca a favore della BO sull’immobile di Corso Vittorio MA – è puntualmente avvenuta” (sent. CTR, p. 3 s.). In definitiva “la contribuente ha usufruito, per l’anno 2010, di un reddito assimilato al lavoro dipendente di € 1.893.110,00 non indicato in dichiarazione, e … corretto è l’operato dell’Ufficio. Dalle considerazioni esposte discende l’accoglimento del gravame” (sent. CTR, p. 4). 4.4.1. A fronte degli elementi indiziari stringenti offerti dall’Amministrazione finanziaria, tra i quali può certamente intendersi ricompresa la bozza di protocollo d’intesa contenente accordi per la separazione dei coniugi, nonché il pagamento di importo superiore al pattuito per centinaia di migliaia di Euro per la vendita di quote societarie, il giudice del gravame ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito adeguati elementi di segno 8 di 11 contrario rispetto alla ricostruzione dei fatti proposta dall’Amministrazione finanziaria. 4.5. Occorre allora premettere che la selezione e comparazione degli elementi di prova, e la valorizzazione di quelli che devono considerarsi decisivi, compete ai giudici del merito. In proposito si è condivisibilmente statuito che “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”, Cass. sez. III, 10.6.2016, n. 11892; e si è poi specificato che “in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali”, Cass. sez. III, 21.12.2022, n. 37382; e non si è mancato recentemente di 9 di 11 sintetizzare che “in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme”, Cass. sez. II, 23.4.2024, n. 10927. 4.6. Nel caso di specie la CTR non ha mancato di tener conto degli elementi proposti da entrambe le parti, ed ha ritenuto decisamente prevalenti, a livello presuntivo, gli indizi offerti dall’Amministrazione finanziaria, come la redazione di un protocollo d’intesa per la separazione dei coniugi che prevede versamenti proprio per l’ammontare e la periodicità che si è effettivamente registrata, e pure la percezione da parte della ricorrente per la cessione dei suoi titoli di partecipazione, proprio nell’anno 2010, di un importo superiore di svariate centinaia di migliaia di Euro a quanto le sarebbe spettato in base ai patti di vendita, in considerazione delle anticipazioni ricevute, che appaiono effettivamente in parte meglio riconducibili alla corresponsione di un assegno di mantenimento. La contribuente oppone la “casualità” della identità di importo e periodicità delle somme mensilmente corrisposte, e non è in grado di chiarire perché abbia ricevuto pagamenti ampiamente eccedenti quanto aveva pattuito per la cessione delle quote sociali. La ricorrente ripropone i propri argomenti, ma non si mostra in grado di contrastare le condivisibili valutazioni espresse dal giudice dell’appello. I primi due strumenti di impugnazione, nella parte in cui risultano ammissibili, risultano pertanto infondati, e devono perciò essere rigettati. 10 di 11 5. La ricorrente contesta poi, con il terzo motivo di ricorso, peraltro senza indicare le norme sostanziali e procedurali che ritiene essere state violate, la decisione del giudice dell’appello per non aver tenuto conto delle sentenze passate in giudicato che hanno annullato gli avvisi di accertamento, indicati come “identici a quello oggetto di lite” ed emessi nei suoi confronti in relazione agli anni d’imposta dal 2004 al 2008. 5.1. Il motivo di ricorso risulta mal proposto. La ricorrente, oltre a non chiarire la natura della propria critica, si limita a riportare alcuni passi di decisioni a lei favorevoli, emesse in relazione ad altri anni d’imposta da parte dei giudici del merito, che ritiene dovrebbero esercitare effetti vincolanti nel presente giudizio. Merita allora di essere evidenziato che questa Corte ha esaminato in data odierna la causa RGN n. 7617 del 2017, dipendente dall’impugnazione della pronuncia della CTR di Napoli che invece, con riferimento all’anno 2009, ha interamente respinto le pretese della BO. Le decisioni dei giudici di merito risultano pertanto aver avuto esiti diversi. Quel che più rileva, comunque, è che la ricorrente non dimostra, e comunque non emerge, un nesso di pregiudizialità delle decisioni invocate rispetto all’odierno giudizio, trattandosi di anni d’imposta diversi ed avendo le contestazioni ad oggetto debiti d’imposta aventi anche diversa fonte. Basti osservare che in relazione a questo giudizio è contestata l’evasione d’imposta in relazione alle somme ricevute dalla contribuente e non dichiarate, sia con riferimento al pagamento del saldo di una transazione commerciale sia di un assegno di mantenimento. 6. In definitiva il ricorso introdotto da PA BO, nella parte in cui le sue censure possono ritenersi ammissibili, risulta comunque infondato, e deve perciò essere respinto. 11 di 11 7. Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 7.1. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto da BO PA. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.