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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 3670/2022
Alla udienza tenuta il 11/04/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 3670/2022 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attrice opponente compare l'Avv. BELLI anche in sostituzione degli Avv. MINUTOLO e COFANO;
per la convenuta opposta compare l'Avv. DA MOMMIO SANTE. E' presente il legale rappresentante . CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA
- 1 - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3670 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
AVV. BONAVENTURA MINUTOLO, AVV. ALBERTO BELLI, AVV. TERESA
[...]
COFANO
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
AS Controparte_2
DIFENSORE: AVV. SANTE DA MOMMIO
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Agenzia
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così giudicare:
1) Dichiarare nullo, invalido e, comunque, inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1090/2022, emesso dal Tribunale di Lucca, per i motivi di cui in narrativa, e, conseguentemente, revocarlo.
2) Nel merito: respingere la domanda avversaria, non sussistendo alcun credito della Controparte_3 nei confronti di ad alcun titolo.
[...] Parte_1
3) In ogni caso, con vittoria di spese (comprese quelle di CTU), competenze e onorari di giudizio, oltre accessori (IVA e CPA) e spese documentali”.
➢ Parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria rimettere la causa sul ruolo per il rinnovo del supplemento di CTU onde permettere al CTP di parte opposta il deposito delle sue osservazioni;
nel merito respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto confermando il decreto
- 2 - ingiuntivo opposto in ogni sua parte e conseguentemente condannare parte opponente al pagamento di quanto portata dal decreto ingiuntivo €40.880,35 per capitale, interessi moratori dal mancato pagamento al saldo,,€286,00 per spese, €2.000,00 per competenze professionali oltre CAP ed IVA come di legge e spese successive occorrende. Con vittoria di spese, compenso professionale e spese generali oltre CAP ed IVA come di legge della presente causa di opposizione”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
ha proposto opposizione, chiedendone la revoca, avverso il decreto n.
[...]
1090/2022, con il quale il Tribunale di Lucca, ad istanza di Controparte_3
(di seguito anche soltanto ovvero
[...] Controparte_3
“l'opposta”), le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 40.880,35, oltre interessi e spese del procedimento, quale somma residua ancora dovuta a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, venuto meno per dimissioni dell'agente in data 28.12.2020, assumendo che, estinto il rapporto, l'opponente aveva proceduto al calcolo dell'indennità in base all'Accordo Nazionale Agenti del
2003 (d'ora in avanti, breviter, “l'Accordo” o, più semplicemente, “A.N.A. 2003”), artt. 25 – 33, per un totale di euro 88.178,80, dal quale era stata scomputata la ritenuta d'acconto del 20% per un totale di euro 17.635,76; che, previa compensazione con un controcredito di euro 40.880,35, l'opponente liquidava quindi la somma di euro 29.662,19; che, in particolare, la regolazione delle reciproche partite a debito e a credito in sede di liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto era prevista dall'art. 34, 3° comma, A.N.A. e, in ogni caso, attuava i principi costantemente elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di compensazione c.d. impropria, riguardante cioè crediti e debiti reciproci scaturenti da un unico rapporto;
che, segnatamente, il controcredito di Pt_1
derivava dal diritto alla rivalsa per le somme corrisposte all'agente cui Versilia
- 3 - Assicurazioni era subentrata;
che il credito era pervenuto ad in forza di Pt_1
cessione di ramo di azienda stipulato con che il diritto di credito oggetto CP_4
della vicenda traslativa risultava quantificato in apposito piano di ammortamento dalla primitiva preponente e, successivamente, da Controparte_5
che l'istituto della rivalsa era previsto dall'art. 37 A.N.A. 2003, in CP_4
relazione alle somme corrisposte all'agente cessato a norma degli artt. 24 ss. del medesimo Accordo, atteso che le stesse costituivano il corrispettivo per l'avviamento di cui l'agente subentrante beneficiava.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
deducendo che il piano di ammortamento, contestato sin dal CP_3
17.12.2007, non era mai stato sottoscritto e, invero, neppure risultava integralmente sottoscritto il mandato di agenzia del 31.10.2007 con che, a Controparte_5
norma dell'art. 37 A.N.A., in caso di dimissioni dell'agente lo stesso non era più tenuto a pagare i ratei residui del credito dell'assicuratore a titolo di rivalsa, gravando questi ultimi sul nuovo agente che subentrava all'agente dimissionario;
che, prima di adire la tutela monitoria, l'odierna opposta aveva richiesto la restituzione dell'intero importo dell'indennità di cessazione del rapporto, senza alcun conteggio della rivalsa, viceversa illegittimamente portata in compensazione dall'odierna opponente prima di liquidare il dovuto all'agente.
§1.2 – Istruita tramite C.T.U. contabile, la causa è stata spedita in decisione e, precisate le conclusioni, all'udienza del 11.4.2025 si è svolta la discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è infondata e va respinta.
§3. – Anzitutto, mette conto rilevare che a norma dell'art. 1742, 2° comma,
c.c., il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto.
La forma scritta non è dunque prevista a pena di nullità del contratto, ma soltanto ai fini della prova del medesimo.
- 4 - Non di meno, il tema della prova di un fatto viene in rilievo soltanto ove sull'esistenza del fatto medesimo sorga controversia.
Laddove il fatto non sia contestato, a beneficio della parte onerata della prova, secondo i generali criteri di riparto impartiti dall'art. 2697 c.c., soccorre la relevatio ab onere probandi che integra l'effetto caratterizzante del principio di non contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c., tale che il giudice può porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla controparte costituita, senza bisogno di prova.
Ora, per quanto l'opposta lamenti l'assenza di un contratto scritto di agenzia stipulato con non ne ha affatto contestato l'esistenza e, al contrario, Parte_1
l'ha posto a fondamento dell'intimazione del recesso dal medesimo (doc. 1 fasc. opponente) e della pretesa all'indennità di cessazione del rapporto nella maggior misura dalla medesima indicata.
Come non risulta specificamente contestata l'esistenza del contratto di agenzia con , così non è stato neppure revocato in dubbio il diritto a Pt_1
subentrare nella titolarità, dal lato attivo, del credito derivante dal diritto rivalsa in origine in capo a poi a e, per effetto di cessione di Controparte_5 CP_4
ramo di azienda (doc. 11 fasc. opponente), in capo alla cessionaria odierna opponente, a norma dell'art. 2559 c.c. Ad essere controversa è invece la spettanza, in astratto, dello stesso controcredito, che nel diritto di rivalsa per le somme pagate all'agente cessato ha la propria fonte genetica.
§4. – Un ulteriore aspetto sul quale occorre indugiare è l'applicabilità al caso di specie dell'Accordo Nazionale Agenti.
In linea generale, gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia, alla stessa stregua dei contratti collettivi in tema di rapporto di lavoro subordinato, hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa eccepire
- 5 - la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce (Cass. sent. n. 368 del 1999).
Invero, non consta dagli atti se gli odierni litiganti fossero iscritti alle associazioni sindacali stipulanti l'A.N.A. del 2003, applicabile ratione temporis al rapporto per cui è causa.
E' non di meno fatto palese, tuttavia, che entrambi vi abbiano prestato (quanto meno implicita) adesione, sol che si consideri che lo stesso C.T.U. ha dato conto nel proprio elaborato (cfr., in particolare, C.T.U. depositata il 11.10.2023, pagg. 7 ss.) della corrispondenza scambiata tra le parti e versata in atti con la quale l'odierna opposta ha reiteratamente contestato la quantificazione della rivalsa, non già, in astratto, il diritto di di rivalersi sull'agente subentrante per le indennità di cui Pt_1
agli artt. 24 ss. A.N.A. 2003, pagate all'agente cessato dalla prima assicurazione dante causa A ciò si aggiunga che il piano di ammortamento Controparte_5
rateale dell'importo dovuto è stato regolarmente onorato da Controparte_3
il che non può non implicare adesione alle previsioni che qui interessano dell'Accordo e, segnatamente, a quanto sancito dall'art. 37 che di qui ad un momento verrà scrutinato e che del diritto alla rivalsa integra il fatto costitutivo di matrice negoziale.
§5. – Peraltro, se vi è stata innegabilmente adesione all'Accordo, non può simmetricamente teorizzarsi sia parimenti intervenuta adesione al piano di ammortamento (doc. 13 fasc. opponente) della somma complessivamente dovuta a titolo di rivalsa, il quale estrinseca soltanto un metodo di quantificazione delle singole rate in cui la restituzione della somma dovuta si dipana nel tempo per effetto della dilazione di pagamento accordata dall'assicuratore.
Atteso che, per quanto si dirà qui appresso, il piano di ammortamento prodotto dall'odierna opponente reca un piano di rimborso rateale difforme da quanto stabilito dall'art. 37 A.N.A. – applicabile al rapporto – onde integrare un patto modificativo successivo in deroga alle clausole negoziali collettive, quello stesso piano avrebbe dovuto formare di oggetto di accordo tra le parti.
- 6 - Tale accordo non può però dirsi perfezionato.
Il fatto che sia intervenuto medio tempore il pagamento delle rate collide infatti frontalmente con le evidenze di segno contrario, suffragate dalle reiterate contestazioni in ordine al quantum ed agli interessi conteggiati che
[...]
ha nel tempo indirizzato ad . Sicché, alla stregua di tali CP_3 Pt_1
discordanti risultanze, non è dato inferire la tacita adesione dell'opposta alle modifiche recate nel piano di ammortamento.
§6. – A tal proposito, corre l'obbligo di considerare che, come evidenziato dal
C.T.U. (relazione depositata il 11.10.2023, pagg. 20 ss.), sulla scorta di quanto assunto da avrebbe versato un importo inferiore al Controparte_3 Pt_1
dovuto a titolo di indennità di cessazione del rapporto, atteso che avrebbe dapprima quantificato l'indennità, a norma degli artt. 25 – 33 A.N.A. 2003, in euro
88.178,80; vi avrebbe sottratto il 20% a titolo di ritenuta d'acconto, calcolando il residuo in euro 70.543,04; da tale importo avrebbe poi detratto la somma di Pt_1
euro 40.880,85, per la regolazione contabile delle partite debitorie e creditorie a norma dell'art. 34, 3° comma, A.N.A. 2003, erogando quindi all'agente l'importo finale di euro 29.662,19 (70.543,04 – 40.880,85).
§6.1 – Alla composizione della partita creditoria dell'assicuratore, ha stabilito il C.T.U. (cfr. depositata il 11.10.2023, spec. pagg. 23-24), concorrerebbe in misura preponderante l'applicazione del piano di ammortamento articolato in 12 rate mensili anticipate di pari importo, per la durata di 16 anni, al tasso di interesse del
3,750% annuale. In attuazione di tale piano, ha conteggiato il capitale Pt_1
rimborsato fino alla scioglimento del rapporto, pari ad euro 199.177,17 ed ha ricalcolato la rivalsa del capitale, pari ad euro 238.636,12, in attuazione del piano come stabilito dall'art. 37 A.N.A. 2003, cioè a dirsi con un tasso di interesse al 3% annuo e distribuendo la rateazione attraverso un piano di 12 rate annuali di pari importo con decorrenza 1° febbraio 2007 sino al 1° febbraio 2018, secondo quanto sancito dall'art. 37, 2° comma, A.N.A. 2003, ove è appunto previsto che il versamento dell'importo della rivalsa avvenga in rate annuali uguali e anticipate
- 7 - comprensive dell'interesse del annuo del 3%, con una rateazione in 12 annualità per via della durata del rapporto di agenzia superiore a 16 anni, con esonero, ai sensi del
3° comma, dal pagamento delle rate non ancora scadute al momento della cessazione del rapporto. La differenza tra euro 238.636,12 ed euro 199.177,17, pari ad euro 39.458,95, rappresenterebbe il conguaglio in linea capitale conteggiato in compensazione a norma dell'art. 34, 3° comma, A.N.A. del 2003.
§6.2 – Sennonché, tale metodologia di calcolo del capitale versato appare macroscopicamente errata, atteso che, sin dall'origine, avrebbe dovuto trovare applicazione il piano di ammortamento configurato dall'art. 37, 2° comma, A.N.A.
2003, cioè a dirsi un piano sviluppato su 12 annualità con rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell'interesse annuo al 3%, secondo quanto recitato dalla disposizione richiamata, che appunto prescrive che “il versamento dell'importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell'interesse annuo al
3%. La rateazione è di 6 annualità se l'agente predecessore abbia gestito l'agenzia per non più di
8 anni;
di 9 annualità se l'agente predecessore abbia gestito l'agenzia per più di 8 anni ma non più di 16 ed infine di 12 annualità se l'agente predecessore abbia gestito l'agenzia per più di 16 anni”.
In base a quanto stabilito dall'Accordo, occorre che siano dunque uguali le rate annuali di capitale. Un piano di ammortamento alla francese, a rata costante, ma con quote di capitale rimborsato crescente nel tempo, diverge dalla regola cristallizzata nell'Accordo, da cui peraltro è dato arguire l'obbligo di calcolo dell'interesse annuo sulla singola rata costante annua e non già sull'intero capitale residuo.
Il piano conforme all'art. 37, 2° comma, A.N.A. 2003 trova quindi rispondenza e concreta attuazione nell'ipotesi sviluppata dal C.T.U. nell'integrazione depositata il 7.2.2024 come ipotesi n. 2, con conteggio degli interessi sulle sole quote costanti di capitale.
Conformemente allo sviluppo di tale piano, avrebbe Controparte_3
dovuto versare euro 238.636,12 a titolo di capitale ed euro 7.159,08 a titolo di
- 8 - interessi, per un totale di euro 245.795,20, con un maggior versamento di euro
28.443,85, che incrementa la somma da corrispondere all'agente sino a concorrenza di euro 97.564,99. Tenuto conto di quanto già versato da , il credito residuo Pt_1
di è pari ad euro 67.902,80 (relazione depositata il 7.2.2024, Controparte_3
pagg. 5, 6, 10).
L'importo ingiunto è inferiore a quello sopra indicato, di tal che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
§8. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza.
Avuto riguardo all'importo medio dei parametri applicabili, si liquidano euro
7.600,00 per compenso professionale con riguardo al giudizio di merito ed euro
1.520,00 con riguardo alla fase di mediazione.
Non spetta il rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P. in quanto non documentate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 7.600,00 per compenso professionale per il giudizio di merito, euro 1.520,00 per la fase di mediazione, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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