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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 672 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2025, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Donatella Chiesa (C.F. CodiceFiscale_2
) e dall'avv. Giacomo Vanzan (C.F. ed elettivamente C.F._3 CodiceFiscale_4 domiciliate presso il loro studio in Padova, via San Martino e Solferino, 30, giusta procura allegata telematicamente alla citazione
- attrici - contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._5 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Vilona (C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in IC, via del Mercato C.F._7
Nuovo, 71 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c. parte attrice così precisava le conclusioni:
“Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare la qualità di eredi legittimarie di della moglie Persona_1 Pt_1
e della figlia;
[...] Parte_2
- accertato che le disposizioni contenute nel testamento olografo di in data 10 Persona_1 novembre 2021, pubblicato in data 9 febbraio 2023 Rep. N. 6964 Notaio Dott.ssa , Persona_2
pagina 1 di 52 hanno leso le quote riservate alle attrici ex art. 542 primo co. c.c., dichiarare che e Parte_1
hanno diritto ad essere reintegrate nelle quote di un terzo ciascuna Pt_2 Parte_2 dell'eredità di loro riservate, da determinarsi ai sensi degli artt. 556 e segg. Persona_1
c.c., da parte degli eredi testamentari nata a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], e nato a [...]_2
AL (VI) in data 23 febbraio 1969, c.f. , residente in [...]
A. De Gasperi, 36.
In via subordinata
- accertata, ex artt. 1414 e 1415 secondo co. c.c., la simulazione relativa del contratto di cessione della quota di partecipazione nella società “ Peserico S.n.c. ” Parte_3 Parte_4 stipulato con scrittura privata autenticata in data 24 novembre 2021, registrata a IC in data 29 novembre 2021 al n. 41942 Serie 1T ed iscritta al Registro delle Imprese di IC in data 3 dicembre
2021 (prot. n. 133962 dd. 29 novembre 2021), dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia del medesimo atto nei confronti delle attrici e ridurre, ex art. 555 c.c., l'eventuale donazione dissimulata lesiva mediante declaratoria di inefficacia nei confronti delle attrici fino alla quota disponibile e nei limiti necessari a reintegrare le quote di riserva.
In via ulteriormente subordinata
- Nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda di simulazione, previa declaratoria, anche con sentenza non definitiva, della qualità di eredi necessarie delle attrici, ed accertato il mancato versamento del prezzo di cessione entro i termini contrattualmente stabiliti da parte di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione della CP_2 quota di partecipazione nella società “ ” Controparte_3 stipulato con scrittura privata autenticata in data 24 novembre 2021, registrata a IC in data 29 novembre 2021 al n. 41942 Serie 1T ed iscritta al Registro delle Imprese di IC in data 3 dicembre
2021 (prot. n. 133962 dd. 29 novembre 2021), per fatto e colpa di ai sensi dell'art. 1453 CP_2
c.c. con condanna alla restituzione della prestazione ricevuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c.
o, laddove impossibile, per equivalente, con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli interessi maturati e maturandi ed al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
In ogni caso
- Ridurre, ex artt. 554 e 555 c.c., mediante declaratoria di inefficacia nei confronti delle attrici, le disposizioni testamentarie e le eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate compiute in vita dal de cuius in favore dei convenuti ed eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre fino alla quota disponibile e nei limiti necessari a reintegrare le quote di riserva. pagina 2 di 52 - Ricostruita la massa ereditaria come per legge e previa eventuale divisione, condannare i convenuti, unici eredi istituiti con il testamento, in favore delle attrici alla reintegrazione e/o restituzione delle quote di legittima loro spettanti e pari ad un terzo ciascuna oltre ai frutti (canoni di locazione e/o indennità di occupazione) ed agli interessi di legge maturati e maturandi.
- In ipotesi di accertata l'indivisibilità degli immobili relitti o di non comoda o antieconomica divisibilità e di assegnazione ai convenuti, condannare i convenuti in favore delle attrici al pagamento dell'equivalente in denaro delle quote di riserva loro spettanti e/o nella misura accertata in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
- In ipotesi di mancata assegnazione ad alcuno dei convenuti e/o di loro eventuale opposizione, disporre la vendita all'incanto degli immobili ex art. 720 c.c.;
- Dichiarare inefficace la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario di CP_1
e in data 14 dicembre 2023 Rep. n. 7403 Racc. n. 3761 Notaio Dott.
[...] CP_2 Per_3 trascritta in data 15 dicembre 2023 ai n.ri 28010 RG/20546 RP e l'inventario di eredità Rep. n. 7555
Racc. n. 3847 Notaio Dott. in data 7 marzo 2024 per i motivi esposti nella memoria ex art. Per_3
171 ter n. 1 c.p.c.;
- Rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dai convenuti e CP_1 CP_2 anche di improcedibilità e di nullità della citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nelle memorie ex art. 171 ter n.ri 1, 2 e 3 c.p.c.;
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia del Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza.
- Spese, compensi ed accessori nella misura vigente all'atto del saldo interamente rifusi anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 bis, D. lgs. n. 28/10, vecchio testo, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria n. 674/2023 promossa dalle attrici presso
Resolutia S.r.l. sede di IC.
In via istruttoria
Istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a:
1) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Controparte_4
Piazza San Carlo, 156, e/o a e l'esibizione, ai fini della acquisizione in CP_2 CP_1 giudizio, degli estratti conto relativi ai dieci anni anteriori alla data del decesso del de cuius avvenuto in data 31 gennaio 2023 o, se di durata inferiore, dall'origine ad estinzione, dei rapporti di conto corrente cointestati a e e/o e/o Persona_1 CP_2 CP_1 Controparte_5
e/o e o a questi intestati di cui il de cuius Controparte_3 Parte_4 CP_2
pagina 3 di 52 abbia comunque avuto delega ad operare con la relativa documentazione attestante beneficiari e destinatari delle operazioni.
2) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Controparte_4
Piazza San Carlo, 156, e/o a e l'esibizione, ai fini della acquisizione in CP_2 CP_1 giudizio, di tutta la documentazione afferente i contratti e/o rapporti di conto corrente, carte di credito
e debito, depositi bancari, deposito/custodia e amministrazione titoli/valori mobiliari/fondi e/o rapporti assicurativi cointestati a e e/o e/o Persona_1 CP_2 CP_1
, con la relativa Controparte_6 Parte_4 CP_2 documentazione attestante beneficiari e destinatari delle operazioni nonché tutta la documentazione attestante la sottoscrizione da parte di di polizze con indicazione dei relativi Persona_1 beneficiari.
3) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Parte_5 CP_2 legale in Monteviale (VI), Via Alcide De Gasperi, 40, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IC , R.E.A. n. VI-276008, già P.IVA_1 [...]
ed al consulente Dott. , Controparte_3 Parte_6
c.f. , con studio professionale in AL (VI), Via Lungo Agno Manzoni, 12, CodiceFiscale_10
l'esibizione, ai fini della acquisizione in giudizio, delle scritture contabili delle società
[...]
nonché di tutta l'ulteriore Parte_7 documentazione non rinvenibile in pubblici registri ed altresì degli estratti dei rapporti di conto corrente e la documentazione di ogni rapporto bancario afferenti le indicate società relativi ai dieci anni anteriori alla data del decesso del de cuius avvenuto in data 31 gennaio 2023.
Istanza di consulenza tecnica d'Ufficio.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a:
a) stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili -quelli già individuati e quant'altri risulteranno accertati in corso di causa- costituenti il relictum e il donatum;
b) accertare il valore della quota societaria ceduta mediante la scrittura privata dd. 24 novembre 2021 al momento della cessione e dell'apertura della successione;
c) procedere alla riunione fittizia secondo le modalità previste dall'art. 556 c.c. di tutti i beni costituenti l'asse ereditario di e delle eventuali donazioni dirette, indirette o Persona_1 dissimulate, anche in denaro, compiute in vita dal de cuius nei confronti dei convenuti anche attraverso operazioni bancarie ed operazioni sociali della “ Controparte_3
e ” ed alla successiva determinazione della quota disponibile e della quota CP_2 indisponibile;
pagina 4 di 52 d) accertare il valore dei frutti maturati e maturandi (indennità di occupazione e/o canoni di locazione ed interessi di legge) relativamente agli immobili relitti in ragione e nei limiti delle singole quote di pertinenza di e;
Parte_1 Parte_2
e) in ipotesi di accertata l'indivisibilità degli immobili relitti o di non comoda o antieconomica divisibilità e di loro assegnazione ai convenuti, determinare l'equivalente in denaro delle quote spettanti alle attrici oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come per legge.
Istanza di ammissione di prova per testi
Ammettere ed assumere la prova diretta per testi mediante rogatoria internazionale ai sensi dell'art.
204 c.p.c. sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 15 agosto 2003, nell'appartamento della sig.ra in Lipovljani Testimone_1
Ante Starcevica 8, era stato organizzato un pranzo per festeggiare il compleanno di Persona_1
alla presenza del padre della sig.ra delle sorelle
[...] Parte_1 Persona_4 Tes_1
, e e dei sigg.ri e (si rammostra al teste
[...] Persona_5 Per_6 Tes_2 Tes_3
la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la Testimone_1 Persona_5 dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione prodotta come Per_6 documento sub 21, al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 22 ed al teste Tes_2
la dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno di confermarne il Tes_3 contenuto);
2) Vero che in quella occasione il padre della sig.ra sig. , consegnò nelle Parte_1 Persona_4 mani del sig. l'importo in contanti di euro 200.000,00 (duecentomila/00)” (si Persona_1 rammostra al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste Testimone_1 [...]
la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione Per_5 Per_6 prodotta come documento sub 21, al teste la dichiarazione prodotta come documento Tes_2 sub 22 ed al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno Tes_3 di confermarne il contenuto);
3) Vero che il sig. disse al sig. che gli consegnava la somma di Persona_4 Persona_1 euro 200.000,00 (duecentomila/00) per acquistare una casa a AL che doveva essere intestata e di esclusiva proprietà della figlia (si rammostra al teste la Parte_1 Testimone_1 dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione prodotta come Persona_5 documento sub 20, al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 21, al teste Per_6 la dichiarazione prodotta come documento sub 22 ed al teste la Tes_2 Tes_3 dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno di confermarne il contenuto);
pagina 5 di 52 4) “Vero che il sig. ricevette i soldi e disse al suocero sig. alla Persona_1 Persona_4 presenza di tutti gli altri invitati che avrebbe utilizzato quei denari per acquistare una abitazione a
AL e che quella casa sarebbe stata intestata e di proprietà esclusiva di (si Parte_1 rammostra al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste Testimone_1 [...]
la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione Per_5 Per_6 prodotta come documento sub 21, al teste la dichiarazione prodotta come documento Tes_2 sub 22 ed al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno Tes_3 di confermarne il contenuto).
Si indicano a testi sui capitoli a prova diretta formulati subb 1-4 i sigg.ri:
- , nata a [...], Bosnia Erzegovina, in data 14 settembre 1959 e residente in [...]
Croazia, in Lipovljani, Ante Starcevica, 8;
- , nata a [...], Bosnia Erzegovina, in data 15 maggio 1971 e residente in [...], in Persona_5
Lipovljani, Kutinska ulica, 15;
- , nata a [...], Bosnia Erzegovina, in data 3 settembre 1974 e residente in [...], in Per_6
Lipovljani, Odvojak Ante Starcevica, 2 A;
- nata a [...], Prijedor, Bosnia Erzegovina, in data 1 gennaio 1950 e residente Tes_2
Croazia, in Kutina, Kralja Petra ES IV, 19/4;
- , nato a [...], Gorazde, Bosnia Erzegovina, in data 15 febbraio 1952 e residente in [...]
Croazia, in Kutina, Kralja Petra ES IV, 19/4.
Istanze istruttorie a prova contraria in seguito al disconoscimento delle scritture sub doc. 23, sub doc.
24 e sub doc. 28 attorei ex adverso formulato nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in data 18 giugno 2024.
Istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
All'esito dell'intervenuto disconoscimento di parte convenuta, e Parte_1 Parte_2 confermano che intendono valersi delle scritture disconosciute prodotte sub doc. 23, sub doc.
[...]
24 e sub doc. 28 e chiedono procedersi alla verificazione ai sensi dell'art. 216 e ss. c.p.c..
Al fine di dar corso all'istanza di verificazione, autorizzare il deposito in Cancelleria degli originali analogici della dichiarazione dd. 15 luglio 2020 prodotta sub doc. 23, della dichiarazione dd. 15 luglio
2020 prodotta sub doc. 24 e della dichiarazione dd. 24 dicembre 2021 prodotta sub doc. 28 corrispondenti alle scritture disconosciute dai convenuti disponendo altresì le cautele ritenute opportune per la custodia dei documenti.
Le attrici indicano quali scritture di comparazione:
pagina 6 di 52 - n. 2 originali analogici di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte sottoscritti da in data 5 ottobre 2009 prodotte in copia informatica sub doc. 33 e sub doc. Persona_1
34;
- originale analogico di ricevuta sottoscritta da in data 25 ottobre 2005 qui Persona_1 prodotta in copia informatica sub doc. 35;
- originale analogico di comunicazione al qui prodotta in copia informatica sub Controparte_7 doc. 36.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 217 c.p.c., previa ammissione degli atti sopra descritti quali scritture di comparazione, assegnare un termine per il deposito in Cancelleria degli originali analogici di tutte le indicate scritture di comparazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti istruttori previsti nella norma, di cui si chiede l'ammissione, e dell'eventuale disamina dei documenti nel contraddittorio delle parti nell'apposita udienza che il Giudice vorrà fissare, disponendo altresì le cautele ritenute opportune per la custodia dei documenti analogici.
Le attrici indicano quali ulteriori scritture di comparazione:
- originale del testamento olografo di dd. 10 novembre 2021 allegato B all'atto Persona_1 di pubblicazione di testamento olografo Rep. n. 6964 Racc. n. 3530 Notaio Dott.ssa Persona_2 dd. 9 febbraio 2023, già prodotto in copia informatica sub doc. 5;
- originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo con firme autenticate Rep. n. 6135 Racc. n. 3152 Notaio Dott.ssa dd. 24 novembre 2021, già Persona_2 prodotta in copia informatica sub doc. 9.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 218 c.p.c., disporre, previa ammissione degli atti sopra descritti quali scritture di comparazione, il deposito in Cancelleria da parte del Notaio Dott. , Persona_2 [...]
, con studio professionale in AL (VI), Viale C. Colombo, 1, dell'originale del C.F._11 testamento olografo di dd. 10 novembre 2021 allegato B all'atto di Persona_1 pubblicazione di testamento olografo di propri Rep. n. 6964 e Racc. n. 3530 in data 9 febbraio 2023 e dell'originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo con firme autenticate di propri Rep. n. 6135 Racc. n. 3152 in data 24 novembre 2021, nel termine che sarà fissato ex art. 218 primo co. c.p.c. o, diversamente, disporre ex art. 218 secondo co. c.p.c..
Istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al convenuto l'esibizione, ai fini della acquisizione CP_2 in giudizio e dell'espletamento delle indagini grafologiche ex art. 216 e art. 217 c.p.c., quale scrittura di comparazione, dell'originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo
pagina 7 di 52 con firme autenticate Rep. n. 6135 Racc. n. 3152 Notaio Dott.ssa in data 24 Persona_2 novembre 2021.
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare a in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore con sede legale in Monteviale (VI), Via Alcide De Gasperi, 40, partita CP_2
I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IC , R.E.A. P.IVA_1
n. VI-276008, già e ed al consulente Dott. Controparte_3 Persona_1 CP_2
, c.f. , con studio professionale in AL (VI), Parte_6 CodiceFiscale_10
Via Lungo Agno Manzoni, 12, l'esibizione, ai fini della acquisizione in giudizio e dell'espletamento delle indagini grafologiche ex art. 216 e art. 217 c.p.c., quale scrittura di comparazione, dell'originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo con firme autenticate Rep. n.
6135 Racc. n. 3152 Notaio Dott.ssa in data 24 novembre 2021. Persona_2
Istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica.
Ammettere ed espletare Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica al fine di accertare e dichiarare, anche mediante indagini grafologiche sulle scritture di comparazione, la riferibilità e la paternità al de cuius delle sottoscrizioni apposte sulla dichiarazione dd. 15 luglio 2020 Persona_1 prodotta sub doc. 23, sulla dichiarazione dd. 15 luglio 2020 prodotta sub doc. 24 e sulla dichiarazione dd. 24 dicembre 2021 prodotta sub doc. 28.
Istanze istruttorie avversarie.
Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dai convenuti in quanto inammissibili per i motivi dedotti nelle memorie ex art. 171 ter n.ri 1, 2 e 3 c.p.c.”
Nelle note ex art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c. parte convenuta così precisava le conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente,
In via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda delle attrici stante il mancato e/o invalido e/o irrituale esperimento della procedura di mediazione, ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, obbligatoria per le controversie vertenti su cause successorie, per i motivi tutti rassegnati ed eccepiti nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti del giudizio ed in particolare nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
In punto di rito:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione proposto, ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c., per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e/o della domanda, per i motivi tutti rassegnati ed eccepiti nella parte motiva della comparsa di costituzione risposta;
pagina 8 di 52 -accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di cessione di quota sociale, per inadempimento del cessionario, proposta da parte attrice in via di ulteriore subordine, nonché della domanda di divisione dell'asse ereditario, per difetto di legittimazione attiva delle attrici, come meglio esposto nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta e, nel merito, comunque, rigettarle perché infondate in fatto e diritto.
Nel merito
- per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, procedendosi alla ricostruzione della massa ereditaria del defunto , si dovrà tener conto, secondo Persona_1 quanto previsto dall'art. 556 c.c., delle donazioni indirette fatte in vita dal de cuius alle attrici e, pertanto, dovrà accertarsi e dichiararsi - anche in via riconvenzionale – l'avvenuta donazione indiretta da parte del defunto in favore del moglie dell'immobile sito in Persona_1 Parte_1
AL ed ubicato nella via AL MO, n. 11, donazione indirettamente attuata con l'acquisto dell'immobile da parte di con denaro del marito . Parte_1 Persona_1
Per l'effetto, ritenere e dichiarare ed - in conseguenza della successiva donazione del Parte_1 predetto bene immobile da parte di quest'ultima alla figlia, che pure, quindi, ne ha beneficiato per la nuda proprietà - , non dispensate dalla riunione fittizia e tenute a rendere alla Parte_2 massa ereditaria l'immobile in questione, sito in AL, via AL MO, n. 11, in natura oppure ad imputarne il valore alle loro proprie porzioni, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile al tempo dell'aperta successione, con rivalutazione delle somme ed interessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
- in via subordinata, dichiarare e, per effetto della successiva donazione del predetto Parte_1 bene immobile da parte di quest'ultima alla figlia , anche quest'ultima, non Parte_2 dispensate dalla riunione fittizia e, quindi, tenute a rendere alla massa ereditaria la donazione diretta del denaro elargito dal de cuius alla , che ammonta ad € 260.000,00, oltre interessi Parte_1 dalla maturazione al soddisfo, somma utilizzata nell'acquisto dell'immobile sito in AL, via A.
MO, 11, di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta;
-condannare le attrici a rendere il conto della gestione dell'immobile sito in AL, via AL MO,
n.11, dalle medesime posseduto, goduto e fruito, acquistato interamente con denaro del de cuius, ed a corrispondere al de cuius ed oggi ai suoi eredi-convenuti i frutti maturati e maturandi.
Pertanto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto dei debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 747 e 750 c.c. ed accertata la mancanza della lesione
pagina 9 di 52 della quota di eredità riservata alle attrici, rigettare le domande delle medesime perché assolutamente infondate in fatto e diritto.
-In ogni caso, condannare le attrici alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) in favore dei comparenti.
In via istruttoria
1) ammettersi prova per testimoni sul seguente capitolo:
“Vero è che il mutuo n. 08/61619555 del 18/11/2003, stipulato tra mutuante, e Controparte_8
, mutuataria, sulla base delle risultanze amministravo-contabili della Parte_1 CP_8
è stato estinto mediante pagamenti, mensili, effettuati dal fideiussore ”.
[...] Persona_1
Si indica a testimone: il Direttore pro-tempore della Filiale n. 50286 di CP_8 Controparte_4 con sede in 36078, AL (VI), Piazza del Comune, n. 9.
2) Si chiede disporre opportuna CTU al fine della determinazione dell'intero asse ereditario [relictum
–debiti donatum] e, pertanto, delle quote tutte con ogni opportuna riserva di mezzi istruttori, nonché di ulteriormente dedurre e produrre.
Sempre in via istruttoria si richiede che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla AN Intesa
San Paolo s.p.a. agenzia di AL, Piazza del Comune, n. 9, a cui è stata formulata, prima d'ora, apposita istanza ex art. 119 TUB, rimasta parzialmente inevasa [doc. 14], l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari n. 6153/10510031, filiale n. 50286, successivamente trasformato CP_8 nel n. 1000/00000004897, già intestato a , e c/c n. 0124-2450274 Persona_1 successivamente trasformato nel c/c n. 1000-00000003295 cointestato al medesimo ove Parte_8 risultano registrate le operazioni ed i pagamenti delle rate del mutuo ipotecario n. 08/61619555 del
18/11/2003, mensilmente effettuati dal fideiussore , per circa € 1.100,00 per Persona_1 singola mensilità, dal mese di Dicembre 2003 all'estinzione del citato mutuo;
ciò al fine di provare i pagamenti effettuati dal de cuius per l'estinzione del mutuo n. 08/61619555 del 18/11/2003, concesso da alla debitrice/mutuataria Controparte_8 Parte_1
***
I convenuti insistono nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate in Comparsa di costituzione e risposta, nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., nonché nei successivi atti del giudizio e non accolte.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici deducevano che:
- il 31.1.2023 decedeva a IC , rispettivamente marito e padre della e Persona_1 Pt_1
pagina 10 di 52 della;
Parte_2
- il de cuius, con testamento olografo in data 10.11.2021, pubblicato il 9.2.2023 dal Notaio Dott.ssa con atto rep. 6964 aveva disposto di tutti i suoi beni, nominando eredi universali i nipoti e attuali Per_2 convenuti, e escludendo totalmente la moglie e la figlia;
CP_1 CP_2
- le attrici deducevano che, per quanto avevano potuto appurare, i beni relitti erano costituiti:
(a) quanto agli immobili:
(i) di alcune unità site in AL (Vi) in piena proprietà per l'intero del de cuius, nel possesso dei convenuti, così censite al C.F. di detto Comune: fg. 5, m. n. 876, sub 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 piano T, R.C. euro 453,19, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 2, Cat. C/2, cl. 4, mq. 154, piano T, R.C. euro 342,00, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 3, Cat. C/2, cl. 4, piano S1, mq. 140, R.C. euro 310,91, Contrada Mari, 1/A;
(ii) dell'1/15 della proprietà un'altra unità pure sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 788, sub 5, Cat. D/7, piano ST-2, R.C. euro 294,38, Contrada Mari, 7;
(iii) dell'1/3 della proprietà di altra unità, sempre sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 823, sub 2, Cat. C/6, cl. 3, piano ST-1, mq. 23, R.C. euro 55,83, Contrada Mari, 1;
(iv) dei 4/60 della proprietà del terreno sito in AL, così censito al CT: fg. 5, m. n. 433, bosco ceduo di classe 2, mq. 6936, R.D. euro 10,75, R.A. euro 1,79;
(b) quanto ai valori mobiliari esponevano che:
(i) il de cuius fosse titolare di alcuni rapporti bancari presso AN MP (dapprima presso la filiale di
AL, quindi presso quelle di Maglio di Sopra e di Oltre Agno) e (presso la Controparte_4
Filiale di AL). Osservavano che MP avesse riscontrato le richieste di informazioni delle attrici chiarendo che il de cuius, alla morte, era titolare di un c./c con giacenza di ca. € 120,00/150,00; CP_4 avrebbe rifiutato di ostendere gli e/c del conto, trasmettendo una mera dichiarazione di consistenza;
(ii) ferme le ulteriori domande di cui si dirà, nell'asse dovesse intendersi compreso il credito pro quota derivante dalla cessione, conclusa giusta scrittura privata autenticata il 24.11.2021, registrata il
29.11.2021, con cui il de cuius aveva venduto a l'intera sua quota di partecipazione nella CP_2 società “ ” (ora pari al Controparte_3 Parte_5
50% del capitale sociale, del valore nominale di originarie Lire 10.000.000 pari ad € 5.164,57, per il corrispettivo di € 50.000,00, che le parti avrebbero convenuto di corrispondere, quanto ad € 1.900,00, con assegno bancario n. 4918737286-08 non trasferibile di pari importo tratto in data 24 novembre
2021 ed intestato al cedente;
per la rimanente somma di € 48.100,00 in 37 rate mensili di € 1.300,00 ciascuna, da saldarsi il 15 di ogni mese dal dicembre 2021 – e fino al dicembre 2024 – su uno dei tre c.c intestati al de cuius, menzionati nell'atto; pagina 11 di 52 - deducevano che la si sarebbe fatta carico integralmente delle spese funebri, per € 4.960,01, di Pt_1 cui € 4.410,00 per onoranze funebri, € 550,01 per composizioni floreali;
nel 2021 avrebbe pure acquistato mobili e arredi per l'immobile già di proprietà esclusiva del de cuius, caduto in successione e nel possesso dei convenuti, per € 3.051,36;
- avrebbero proposto mediazione con domanda in data 14.11.2023, ma al primo incontro il mediatore avrebbe rilevato che i convenuti erano stati intimati e che avrebbero dichiarato di non aderire all'incontro, pronunciando l'esito negativo del procedimento.
Ciò premesso in fatto, deducevano che il de cuius, con il testamento, le avrebbe totalmente pretermesse: agivano pertanto in riduzione contro la disposizione di ultima volontà, osservando, quanto alla misura della lesione, che la stessa coincidesse necessariamente con la misura della riserva da tutelare ex lege, ossia 1/3 per ciascuna attrice legittimaria;
assumevano comunque che, in quanto legittimarie totalmente pretermesse, avessero potuto individuare unicamente i predetti beni/crediti relitti e le spese su indicate;
chiedevano disporsi CTU al fine di ricostruire tutti i beni costituenti la massa ereditaria e le “eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate”.
Quanto alla cessione di quota societaria del 24.11.2021 articolavano delle domande qualificate in citazione come “subordinate”, deducendo che, nonostante la cessione fosse stata conclusa per il corrispettivo di € 50.000,00, si sarebbe reso inadempiente all'obbligo di versamento del CP_2 prezzo, versando ad ogni scadenza € 1.000,00 in luogo dei 1.300,00 concordati, già a partire dalla prima rata del 15.12.2021, senza che il de cuius opponesse alcuna reazione. Ciò premesso, chiedevano
“in via subordinata” dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di cessione, a loro avviso celante una donazione, assumendo la sussistenza di vari elementi sintomatici della simulazione ossia (i) la distanza di pochi giorni tra conclusione della cessione e redazione del testamento olografo;
(ii)
l'inadempimento di alla propria obbligazione di versamento del prezzo e la mancata attivazione CP_2 del de cuius per richiedere il saldo integrale;
(iii) le stesse modalità di versamento del prezzo, risultando anomala, nella prassi commerciale, il pagamento del prezzo di cessione in 37 rate mensili.
Esponevano altresì che “l'operazione sopra descritta fa sì che non si possa escludere che fra le medesime parti, già soci nella misura del 50% ciascuno della Controparte_3
fino all'atto di cessione, siano stati posti in essere altri atti o negozi
[...] CP_2 nell'esercizio dell'attività sociale, anche attraverso operazioni bancarie, la cui combinazione ha prodotto l'effetto di altre attribuzioni patrimoniali gratuite in favore quantomeno del convenuto
[...]
e che dovranno essere accertate al fine di ricostruire la massa ereditaria del de cuius.” (pag. CP_2
11) articolando istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della . Controparte_3
In via di ulteriore subordine, assumevano che il reiterato inadempimento di al versamento del CP_2
pagina 12 di 52 prezzo costituisse presupposto per la declaratoria di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di cessione “[…] che le attrici propongono in via di ulteriore subordine non appena ottenuta la legittimazione attiva quale conseguirà in effetto del richiesto riconoscimento e della declaratoria, anche con sentenza non definitiva che il Tribunale ritenesse di pronunciare, della loro qualità di eredi necessarie e di successori” del de cuius (pag. 12).
Le attrici chiedevano la reintegrazione delle quote di legittima “previa eventuale divisione della massa
[…] oltre ai frutti, siano essi canoni di locazione e/o indennità di occupazione, ed agli interessi di legge maturati e maturandi in ragione delle singole quote loro spettanti nei confronti dei convenuti
[…]” chiedendo, per il caso di accertata indivisibilità degli immobili relitti o di non comoda o antieconomica divisibilità la corresponsione dell'equivalente in denaro delle quote, con rivalutazione monetaria e interessi.
Concludevano, nel merito, come in epigrafe (salvo la richiesta di declaratoria di inefficacia dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario/dell'inventario stesso e di rigetto delle domande e eccezioni dei convenuti, consequenziale, come si dirà, alle difese degli . CP_2
2. Si costituivano tempestivamente i convenuti, con comparsa del 26.4.2024, premettendo di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, giusto atto a rogito Notaio in data 15.12.2023 e di Per_2 non esser mai stati nel possesso dei bei ereditari;
sul punto specificavano che l'inventario dei beni relitti sarebbe stato redatto dal medesimo Notaio in data 7.3.2024; i mobili inventariati sarebbero stati affidati in custodia a prima moglie divorziata del de cuius, che avrebbe anche dichiarato di Persona_7 essere nel possesso fiduciario delle chiavi degli immobili, consegnatele dal de cuius.
Preliminarmente eccepivano:
(i) l'improcedibilità della domanda per “l'omessa rituale instaurazione” della mediazione, censurando la procedura svolta ante causam sotto vari profili;
(ii) la nullità della citazione, ex art. 164, co. 4 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e/o della domanda, “nella parte in cui (pag. 17 dell'atto di citazione) viene chiesto “In ogni caso, ridurre, ex artt. 554 e 555 c.c., mediante declaratoria di inefficacia nei confronti delle attrici, le disposizioni testamentarie e le eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate compiute in vita dal de cuius in favore dei convenuti ed eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre fino alla quota disponibile
e nei limiti necessari a reintegrare le quote di riserva”, con ogni conseguente richiesta circa le modalità di attuazione e di divisione della massa ereditaria (pag. 18 dell'atto di citazione)” (pag. 8).
Nel merito contestavano la ricostruzione del patrimonio del de cuius, osservando che le attrici avrebbero ricostruito parzialmente il relictum, omettendo di considerare il donatum e in particolare le liberalità eseguite in vita in loro favore dal de cuius. pagina 13 di 52 I convenuti deducevano che, in base all'inventario, l'asse ereditario alla morte di Persona_1
sarebbe stato composto:
[...]
(a) quanto agli immobili, delle medesime unità indicate in citazione, di proprietà esclusiva o pro quota del de cuius;
(b) quanto alle disponibilità mobiliari osservava che in realtà alla morte il de cuius fosse:
(i) contitolare con la del c/c n. 1000/00000003295 presso Intesa San Paolo s.p.a., filiale n. 50286 Pt_1
- Piazza del Comune AL, con un saldo debitorio di € 2.626,34, di cui € 1.313,17 di competenza del de cuius;
(ii) titolare del c/c n. 1000/00000004897 presso Intesa San Paolo s.p.a., filiale n. 50286 - Piazza del
Comune AL, con un saldo debitorio di € 431,98;
(iii) titolare del rapporto titoli n. 1200/00000000050 presso Intesa San Paolo s.p.a., filiale n. 50286 -
Piazza del Comune AL, con saldo creditore alla morte di € 15,80;
(iv) vantasse un credito per residui € 29.800,00 verso quale corrispettivo residuo per la CP_2 cessione di quote menzionata dagli attori, per cui il convenuto alla morte del de cuius aveva corrisposto
€ 18.300,00;
(v) un credito per rimborso IMU di euro 390,00, come da istanza al Comune di AL in data 19 dicembre 2022;
(vi) fosse debitore di di € 2.000,00, derivante da prestito effettuato in data 10 gennaio 2022, CP_2 come risulta dalla contabile di bonifico eseguito presso Intesa San Paolo S.p.A. in data 10 gennaio
2022, TRN n. 0306933592735106486034063580IT;
(c) assumevano che il de cuius fosse poi proprietario dei mobili presenti nella sua ultima residenza, in
AL, Contrada Mari, 1/A (lettera C dell'inventario).
(d) deducevano che sussistessero ulteriori debiti ereditari, ossia € 6.900,00 sborsate da per le CP_2 spese dell'inventario e gli atti dipendenti dall'accettazione con beneficio (pubblicazione testament, registrazione e trascrizioni).
Deducevano che le attrici fossero state destinatarie, in vita, di donazioni indirette dal de cuius, da conferire alla massa e imputare alle quote.
Osservavano infatti che la al tempo priva di reddito, avrebbe acquistato con denaro del de cuius Pt_1 la piena proprietà dell'immobile (fabbricato e terreno) sito in AL (Vi), via A. MO, 11.
Deducevano nello specifico che la aveva comprato l'immobile giusto atto del 18.11.2003, per il Pt_1 prezzo di € 132.500,00 stipulato contestualmente all'atto di mutuo fondiario n. 08/61619555 per €
220.000,00, concluso dalla con e garantito da ipoteca iscritta sull'immobile stesso, fino Pt_1 CP_4 all'importo di € 330.000,00 e da fideiussione rilasciata dal de cuius. La somma mutuata sarebbe stata pagina 14 di 52 versata dalla mutuante sul c/c n. 6250041820/74, intestato alla mutuataria, con operazione anomala, giacché la somma di € 220.000,00 sarebbe stata concessa in rapporto al valore dei beni da ipotecare
(pure di importo dichiarato di € 132.500,00) sicché l'operazione commerciale sarebbe stata possibile solo per l'intervento diretto del de cuius, che non solo avrebbe prestato fideiussione, ma che avrebbe anche proceduto a saldare per intero le rate del mutuo, versando nel corso degli anni a la somma CP_4 di € 260.000,00, come emergente dagli e/c dei c/c n. 6153-10510031 e 1000-00000004897 – intestati al solo de cuius – e n. 0124-2450274, poi trasformato nel c/c n. 1000-00000003295, cointestato a de cuius
e alla Pt_1
Rappresentavano altresì che con atto del 23.3.2018 la avrebbe donato alla la Pt_1 Parte_2 nuda proprietà dell'immobile, riservandosi l'usufrutto.
Così ricostruita l'operazione posta in essere dal de cuius, i convenuti assumevano che la stessa integrasse una donazione indiretta, integrandosi per effetto dell'operazione una intestazione di beni in nome altrui “riscontrabile in tutti i casi in cui una parte fornisce il denaro necessario (in tutto o in parte) per l'acquisto di un immobile” (cfr. pagg. 12-13); richiamati alcuni precedenti di legittimità, assumeva che oggetto della donazione indiretta del in favore della da collazionare ex Per_1 Pt_1 art. 724 e 746 c.c. fosse proprio l'immobile e che anche la divenuta nuda Parte_2 proprietaria del bene a seguito della donazione della madre, dovesse ritenersi “del pari beneficiaria della donazione indiretta del de cuius in quanto, oggi, quest'ultima non ha sostenuto alcun onere economico per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile suddetto […]” (pag. 14).
Ciò premesso, assumevano che nel vagliare la fondatezza dell'azione di riduzione proposta le attrici avrebbero dovuto imputare alla loro quota il valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione (stimato in € 295.000,00) o comunque la somma di € 260.000,00, versata dal de cuius con il pagamento di tutte le rate del mutuo ipotecario, con interessi dai singoli pagamenti, con conseguente rigetto della domanda di riduzione.
In via gradata, deducevano l'infondatezza della domanda di simulazione della cessione di quote, assumendo che il prezzo fosse congruo, il rapporto di parentela tra de cuius e nipote non fosse significativo e che il prezzo sarebbe stato pagato, avendo saldato tutte le rate fino alla morte del CP_2 de cuius; da tale data il restante importo sarebbe risultato inesigibile ex art. 48, co. 3 d.lgs. 346/1990, non essendo stata presentata la dichiarazione di successione del de cuius.
Deducevano l'inammissibilità della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., per difetto di legittimazione attiva delle attrici per non essere, in quanto legittimarie pretermesse, eredi del Per_1
e, in ogni caso, l'inammissibilità e infondatezza della domanda di divisione, per non sussistere una comunione da dividere e perché le attrici assumerebbero la qualità di eredi solo in caso di positivo pagina 15 di 52 esercizio dell'azione di riduzione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7.5.2024, rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo non pareva fondata, rilevato di dover invitare le parti a trattare la questione del rituale esperimento della mediazione, sollevata dai convenuti, la prima udienza veniva confermata per il 9.7.2024.
In prima memoria 171ter c.p.c. le attrici prendevano posizione sull'eccezione di improcedibilità e di nullità dell'atto introduttivo, contestandole. Assumevano – nel confutare l'eccezione di improcedibilità
– che in realtà gi dovessero considerarsi eredi già alla proposizione della mediazione, per CP_2 essersi qualificati tali agli istituti di credito, circostanza emergente dalla dichiarazione di sussistenza di debito in data 23.5.2023 emessa e inviata ai convenuti che ne avevano fatto richiesta come eredi.
Deducevano pertanto che l'accettazione con beneficio dovesse ritenersi improduttiva di effetto e che pure la dichiarazione resa da circa l'assenza di altri beni da inventariare dovesse CP_2 considerarsi priva di efficacia probatoria (pag. 11) dovendo inserirsi tra i debiti ereditari le spese sostenute dalla per il funerarl e per il menzionato acquisto degli arredi e chiedevano dichiararsi Pt_1 inefficace l'accettazione beneficiata e l'inventario.
Quanto alla dedotta donazione indiretta, contestavano la ricostruzione in fatto dei convenuti: in particolare assumevano che, diversamente da quanto dedotto dagli per l'acquisto CP_2 dell'appartamento la avrebbe versato la complessiva somma di € 215.000,00, risultante dalle Pt_1 matrici di quattro assegni circolari emessi il 16.10.2003 e 18.11.2003 in favore dei venditori;
quanto alla provvista di detti assegni (n. 4040616970-00, 4011454675, 4080070435-12 e 4080363161-04), si sarebbe servita dei denari che il padre, le avrebbe donato il 15.8.2003 per farle Persona_4 acquistare un appartamento in Italia.
La donazione sarebbe da contestualizzarsi nella situazione politica ed economica del paese di provenienza della famiglia della bosniaca;
in particolare, il denaro sarebbe stato consegnato in Pt_1 un pranzo di famiglia da nelle mani del de cuius alla presenza delle sorelle della Per_8 Pt_1
( , e e di due conoscenti, e – Testimone_1 Persona_5 Per_6 Tes_2 Tes_3 docc. 20-22), come da questi dichiarato per iscritto e confermato dal de cuius pure in una dichiarazione sottoscritta del 15.7.2020 – doc. 23.- che in pari data avrebbe, con distinta dichiarazione, riconosciuto di aver ricevuto dalla moglie l'ulteriore importo di € 43.000,00, frutto della vendita di un appartamento di proprietà di quest'ultima sito in Kutina, avvenuta nel 2004, somma usata per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato dalla Pt_1
Quale provvista a base degli ulteriori assegni consegnati ai venditori dell'immobile di via MO (n.
4080070435-12 dell'importo di €100.000,00 e n. 4080363161-04 dell'importo di € 93.000,00) l'attrice avrebbe usato la somma mutuatale dalla banca. pagina 16 di 52 Contestavano la tesi attorea per cui le rate di mutuo sarebbero state saldate via via dal de cuius, osservando la non utilità in tal senso degli e/c prodotti dal convenuto, perché relativi agli anni dal 2013 al 2023, mentre il mutuo veniva erogato dieci anni prima, nel 2003 (pag. 13); deducevano, di contro, che sarebbe stata la a fornire la provvista usata via via da Sante per saldare il mutuo, servendosi a Pt_1 tal fine della somma donatale dal padre, fatta confluire da essa attrice mediante singoli versamenti in contanti effettuati volta per volta sul conto cointestato o sul conto personale del de cuius, versamenti in quest'ultimo caso eseguiti direttamente dal . Il pagamento delle rate di mutuo con i soldi Per_1 donatole dal padre sarebbe stato confermato dal de cuius con dichiarazione sottoscritta in data
24.12.2021 (doc. 28).
Osservava peraltro di aver estinto il mutuo anticipatamente in data 25.5.2022, versando € 22.809,68, provvista fornitale dalla figlia.
Deduceva che tale ricostruzione sarebbe comprovata dalle contabili e dagli e/c da cui si ricavano versamenti per danaro o dalla figlia per complessivi € 135.338,69, fermo che graverebbe a carico dei convenuti provare il pagamento elle singole rate e che comunque “[…] laddove alcune rate fossero state versate dal mediante il conto personale, avrebbe pagato in quanto fideiussore Per_1 Per_1 in adempimento di un obbligo di pagamento proprio […]” (pag. 15).
Contestavano pertanto la sussistenza di una donazione indiretta e prendevano, per il resto, posizione sulle difese dei convenuti.
In seconda memoria i convenuti eccepivano l'inammissibilità della domanda diretta alla declaratoria di dichiarazione di inefficacia dell'accettazione dell'inventario/dell'inventario, anche per difetto di interesse dei convenuti ex art. 100 c.p.c. e reiteravano le eccezioni preliminari;
contestavano comunque che dalle comunicazioni con emergesse che essi convenuti si fossero qualificati come CP_8 eredi. Contestavano quindi tutta la ricostruzione attorea circa l'acquisizione della provvista per l'acquisto dell'immobile di via A. MO, 11. evidenziandone l'implausibilità/inattendibilità. In particolare, dichiaravano di non conoscere le scritture e sottoscrizioni del de cuius in riferimento alle dichiarazioni in data 15.7.2020 e 14.12.2021 (docc. 23, 24, 28 attorei). I convenuti producevano altresì documentazione attestante il pagamento, da parte di , verso , dei residui € 22.100,00 a saldo CP_2 CP_1 del prezzo della cessione delle quote (docc. 23).
Nella terza memoria 171ter c.p.c. le attrici formulavano, tra l'altro, istanza di verificazione delle scritture disconosciute.
Alla prima udienza del 9.7.2024 il difensore di parte convenuta osservava che il doc. 28, per il tenore della parte finale, potrebbe essere qualificato come testamento olografo, con conseguente cessazione della materia del contendere;
i difensori attorei chiarivano che in realtà di detto documento (come degli pagina 17 di 52 altri) sarebbe riferibile al de cuius la sola sottoscrizione. Con provvedimento reso alla stessa udienza il
Giudice, osservato che la mediazione svolta ante causam non potesse dirsi ritualmente esperita, assegnava a parte attrice termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa per consentire l'esperimento al 22.10.2024. In vista dell'udienza i difensori attorei producevano copia del verbale di mediazione, con esito negativo, attesa la mancata partecipazione dei convenuti. All'udienza del 22.10.2024 il difensore convenuto eccepiva l'improcedibilità, deducendo che anche la mediazione disposta dal Giudice non sarebbe risultata ritualmente esperita, per varie ragioni. I difensori attorei prendevano posizione sui rilievi e il Giudice si riservava.
Con provvedimento dell'11.11.2024, rilevato di poter valutare la questione di improcedibilità unitamente al merito, veniva rigettata la richiesta di prove orali attoree, ammessa e disposta la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. limitatamente agli estratti conto integrali dei conti correnti intestati/cointestati al de cuius per come risultanti dalla documentazione Persona_1 prodotta dalle parti, ossia i c/c n. 6153/10510031, c/c n. 1000-00000004897, c/c n. 0124-2450274, c/c n. 1000-00000003295 dal 31.1.2023 a ritroso, ammessa la richiesta di interrogatorio formale dell'attrice e di prova orale articolata dai convenuti, con riserva di provvedere sulle istanze di Pt_1
CTU/di verificazione, invitandosi parte attrice a meglio chiarire, anche sui documenti 23 e 24, se solo la sottoscrizione fosse riferibile al de cuius (come già chiarito quanto al doc. 28) o tutti i documenti.
Veniva assegnato a termine fino al 10.1.2025 per ottemperare all'ordine di esibizione, CP_8 rinviandosi la causa per interrogatorio formale della Matric e escussione dei testi all'udienza del
29.1.2025. A detta udienza i difensori attorei chiarivano che anche per i documenti 23/24 la sola sottoscrizione sarebbe riferibile al de cuius. Veniva quindi interrogata la e venivano ecussi i testi Pt_1
- autorizzato ad astenersi su una domanda - , Parte_6 Testimone_4 [...]
All'esito, rilevato che la non aveva ottemperato all'ordine di esibizione, i difensori Tes_5 CP_8 insistevano per reiterarsi lo stesso, ordine adottato a verbale, con termine all'Istituto fino al 7.3.2025 per trasmettere i documenti. La causa veniva rinviata al 16.3.2025; nelle more, la trasmetteva, il CP_8
14.3.2025, la documentazione. All'udienza del 26.3.2025 il difensore convenuto dava atto di aver proposto un procedimento di mediazione avendo interesse a impugnare, in separato giudizio, la scrittura sub. doc. 28 attorea;
il difensore dava tra l'altro atto che avesse trasmesso la CP_4 documentazione del decennio, chiedendo se del caso estendersi l'ordine al periodo pregresso. Con provvedimento del 30.4.2025, ritenuta l'istanza di verificazione inammissibile, perché irrilevante, alla luce di quanto emerso in corso di causa, osservato che pure non fosse necessario integrare l'ordine di esibizione, giacchè nel trasmettere la documentazione la aveva chiarito “A titolo informativo, in CP_8 via generale, segnaliamo che per quanto attiene a periodo ultradecennale, risultano decorsi i termini pagina 18 di 52 di conservazione documentazione previsti dalla legge (art 2220 c.c. e art.119 TUB);Vi preghiamo pertanto di prendere visione degli allegati inviati”.
La causa veniva rinviata per rimessione in decisione all'udienza del 5.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima di legge, depositati da entrambe le parti. A quest'ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Anche per prendere posizione sulle eccezioni preliminari dei convenuti (reiterate da ultimo negli scritti conclusivi: conclusionale: cfr. pag. 12 ove menzionano la nullità della citazione;
memoria di replica, pag. 1, quanto all'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
alle eccezioni già svolte in sede di costituzione, se ne è aggiunta un'altra di inammissibilità, come meglio si vedrà), è opportuno svolgere dei chiarimenti sull'onere probatorio in materia di azione di riduzione.
Tradizionalmente, è stato osservato che “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile
e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (Cass. Sez. II, sent. n. 1357 del 19/1/2017, tra le varie).
Come eccepito anche dagli attori (da ultimo memoria di replica, pag. 4), tale principio è stato tuttavia temperato dalla S.C., laddove ad agire in riduzione sia un soggetto totalmente pretermesso.
Ad esempio Cass. Sez. II, sent. n. 20535 del 30/7/2019 ha chiarito che il principio per cui il legittimario che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi per stabilire se e in che misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva “non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori né con atto inter vivos né a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum […]” (cfr.
Cass. 20535/2019, in parte motiva).
Ancora la S.C. ha chiarito che “La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la pagina 19 di 52 riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e
l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione;
ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.” (Cass. Sez. II, sent. n. 17926 del 26/8/2020). Va poi evidenziato che, in generale, la più recente giurisprudenza di legittimità non impone un'applicazione “formalistica” dell'onere probatorio a carico dell'attore in riduzione, essendo stato chiarito che “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione.” (Cass. Sez.
II, sent. n. 18199 del 2/9/2020; cfr. in tal senso, Cass. Sez. I, ord. n. 348 del 10/1/2023).
È pur sempre necessario che emergano delle vere e proprie donazioni o atti di liberalità, nel senso che laddove la parte intenda aggredire o chiedere imputarsi ex art. 564 c.c. un determinato atto, lo stesso deve essere formalmente qualificato come donazione, non essendo gli atti a titolo oneroso soggetti ad azione di riduzione o ad imputazione ex art. 564 c.c.: laddove l'attore in riduzione voglia, in sede di riunione fittizia, includere un dato atto qualificandolo come donazione e lo stesso invece formalmente sia un atto oneroso, è pur sempre necessario l'accertamento della natura simulata del relativo atto (il che presuppone la proposizione della domanda di simulazione), onere mitigato per il soggetto che resiste all'azione di riduzione, poiché “In tema di azione di riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuius" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto
a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.” (Cass. Sez. pagina 20 di 52 II, ord. n. 9813 del 13/4/2023).
4. Ciò chiarito, l'eccezione di nullità della citazione per genericità dell'oggetto/della causa petendi o per il mancato rispetto degli oneri di allegazione a carico dei legittimari pretermessi è infondata.
Le attrici, come meglio si dirà, sono eredi totalmente pretermessi di , avendo il Persona_1 de cuius nominato nel testamento come eredi universali unicamente i nipoti/convenuti (doc. 5), per cui l'onere di allegazione attoreo sarebbe comunque attenuato.
Ad ogni modo, l'onere di allegazione è stato rispettato, avendo le attrici anzitutto chiarito quale sarebbe stato il patrimonio relitto del de cuius, articolando anche delle istanze istruttorie al fine di provarne la più esatta consistenza. Le attrici hanno poi allegato che la cessione di quote dissimulerebbe una donazione (in via principale) o che comunque dovrebbe essere risolta, rientrando le quote per l'effetto nell'asse ereditario (in via subordinata), oltre a chiedere la riunione fittizia, con una formula di stile,
“delle eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate, anche in denaro, compiute in vita dal de cuius” (cfr. citazione, pag. 15).
Le attrici hanno in effetti impropriamente qualificato come domande “subordinate” quelle concernenti la cessione;
la prima domanda non è affatto subordinata, perché tesa a individuare o una componente del donatum. Sulla seconda si tornerà.
Al di là di tale errore terminologico, le attrici hanno quindi specificamente indicato detti atti al fine della loro inclusione nel donatum/relictum. Quanto alla domanda articolata con la formula di stile, di cui si è detto, essa non è causa di nullità dell'atto introduttivo;
al più la questione si sposta sotto il profilo di determinazione dell'asse, nel senso che laddove, dalle ulteriori risultanze istruttorie, non dovessero emergere ulteriori donazioni tipiche, verrà circoscritto il donatum da esaminare ai fini del vaglio dell'azione di riduzione.
5. Seguendo l'ordine logico, in memoria di replica i convenuti hanno reiterato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si è detto che in corso di causa è stato disposto il nuovo esperimento della mediazione, alla luce delle censure dei convenuti circa la mediazione svolta ante causam: i rilievi sul punto sono quindi superati, dovendosi esaminare unicamente le censure circa la mediazione esperita in corso di causa, reiterate in memoria di replica (pag. 2, ove i convenuti si riportano ai rilievi svolti dal difensore all'udienza del
22.10.2024).
A detta udienza il difensore aveva eccepito il non rituale svolgimento della mediazione (cui i suoi assistiti non hanno partecipato) in quanto la “i) la domanda di mediazione risulta dalla comunicazione presentata in forma cartacea recante firma analogica delle parti e priva di sottoscrizione da parte del difensore delle attrici, nonostante le attrici abbiano chiesto che la mediazione venisse svolta con pagina 21 di 52 collegamento con modalità telematica dichiarando di essere in possesso della firma digitale alla data del primo incontro. Ne risulta violato l'art. 8 bis del d.lgs. 28/2010 come novellato, per cui i documenti anche la domanda di mediazione devono essere firmati digitalmente e che la richiesta di svolgimento in maniera telematica è stata vincolativamente richiesta dalle parti. (ii) la domanda di mediazione non risulta sottoscritta dagli avvocati dell'attrice, nonostante l'art. 5 quater preveda l'obbligatorietà dell'assistenza degli avvocati anche in sede di mediazione;
(iii) manca l'indicazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni della pretesa, neppure esplicitati in forma sintetica avendo le parti fatto riferimento per relationem all'atto di citazione e alla prima memoria ex art. 171ter c.p.c. che si dichiara allegata alla mediazione allegati che non sono stati trasmessi alle parti invitate alla mediazione con la pec allegata alle note stralciate di cui si chiede l'acquisizione, pec con cui è stata inviata solo l'istanza di mediazione senza allegati, senza la procura alle liti e senza l'allegato provvedimento del Giudice che ha la disposto la mediazione, sicché ha violato gli obblighi informativi connessi alla mediazione impedendo a parte convenuta di comprendere quale fosse l'oggetto della mediazione e di verificare la simmetria tra domanda di mediazione e domanda processuale, in quanto la mediazione potrebbe far riferimento a una qualsiasi citazione o a qualsiasi memoria.” a cui si aggiunge l'ulteriore considerazione iv) per cui emergerebbe una ulteriore “irregolarità e violazione dal deposito del verbale con esito negativo della mediazione prodotto da parte attrice il 18.10.2024: osserva che la partecipazione delle parti è obbligatoria in mediazione, ma si dà atto che
[...]
non ha partecipato allegandosi un certificato medico, ma in tal caso l'organismo di Pt_2 mediazione avrebbe dovuto rifissare un'altra data e non chiudere la mediazione. In subordine laddove il procedimento non venisse dichiarato improcedibile insiste sulle istanze istruttorie e su quanto dedotto in atti”.
I rilievi, ispirati a un esasperato formalismo, ben lontano dalla finalità deflattiva che ispira le disposizioni in punto mediazione e quindi da considerare dell'interpretazione della relativa normativa
(come desumibile dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata, seppur sotto diversi profili, della mediazione, cfr. Cass. SU, sent. n. 3452 del 7/2/2024), sono infondati.
Le censure sub. i e ii) afferiscono a problematiche formali, non sanzionate dalle disposizioni in materia di mediazione da alcuna sanzione procedimentale (nullità etc) e non inficianti dunque la regolare instaurazione della procedura.
Come chiarito dai difensori attorei in udienza, peraltro, la domanda di mediazione risulta trasmessa con pec dal difensore delle attrici, previa sottoscrizione digitale della domanda, degli allegati obbligatori, delle procure autenticate e sottoscritte digitalmente unitamente all'atto di citazione e alla prima memoria 171 ter c.p.c. e al provvedimento con cui il Giudice aveva disposto la mediazione, come pagina 22 di 52 confermato dagli allegati eml allegati alla nota di deposita attorea del 21.10.2024, sicché le censure – comunque attinenti a profili irrilevanti, stante la mancata previsione a livello normativo, di vizi consequenziali a dette irregolarità – sono infondate.
La censura sub. iii) è infondata, posto che, per stessa ammissione del difensore convenuto, all'epoca tra le parti non pendevano altri giudizi, sicché mediante il richiamo nell'istanza al provvedimento dello
Scrivente con cui era stato delegato l'esperimento della mediazione, pure allegato all'istanza, le parti – peraltro anche presenti, per essersi collegate a distanza con il difensore, all'udienza del 9.7.2024 in cui fu emessa l'ordinanza con cui si disponeva nuova mediazione - ben potevano comprendere l'oggetto della mediazione.
Il rilievo sub. iv) è pure inconsistente, in quanto il mediatore ha chiuso la procedura sul rilievo per cui i convenuti “regolarmente convocati per il primo incontro di mediazione, da tenersi in data odierna alle ore 10:30, non hanno partecipato al procedimento di mediazione promosso da e Parte_1
e non hanno dato alcuna comunicazione in merito” (cfr. verbale Parte_2 mediazione, doc. 38 allegato a nota del 18.10.2024), sicché la mancata partecipazione dell'attrice
, per motivi di salute non contestati, sarebbe irrilevante, essendo stata la procedura Parte_9 chiusa con esito negativo stante la mancata adesione dei convenuti.
L'eccezione di improcedibilità è dunque infondata.
6. In conclusionale (pagg. 10-11), per la prima volta, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione di riduzione per due ragioni i) perché le attrici non avrebbero accettato l'eredità con beneficio d'inventario ex art. 564 c.c., a quanto è dato comprendere poiché esse non potrebbero essere qualificate come eredi totalmente pretermesse, perché, nella prospettazione degli sarebbero CP_2 risultate destinatarie di donazioni da parte del de cuius (cfr. conclusionale, pagg. 13-14); ii) per non aver le attrici soddisfatto gli oneri di allegazione e probatori, in particolare omettendo di menzionare le donazioni ricevute in vita.
Le eccezioni – ammissibili, nonostante la tardività, concernendo la sussistenza di due condizioni dell'azione – sono infondate.
Anzitutto, deve osservarsi che un legittimario può dirsi totalmente pretermesso laddove il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario (ipotesi cui la giurisprudenza assimila, nel caso di successione regolata ab intestato, anche il caso in cui il de cuis abbia disposto di tutti i propri beni, in vita, mediante donazioni: cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. 19527 del
7/10/2005; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 2914 del 7/2/2020), essendo irrilevante, nella qualificazione come legittimario totalmente pretermesso, la circostanza che il de cuius abbia eseguito nei suoi confronti delle donazioni (non rilevando le stesse nella chiamata all'eredità di un pagina 23 di 52 soggetto, pur dovendo essere imputate alla quota del legittimario che agisca in riduzione).
Nel caso di specie le attrici devono essere senz'altro qualificate come legittimarie totalmente pretermesse, trattandosi di moglie e figlia del de cuius, il quale, con il testamento olografo, ha nominato suoi eredi universali unicamente gli eredi/convenuti. L'eventuale accertamento di donazioni in favore delle attrici è dunque in sé insignificante nel qualificarle come legittimari totalmente pretermessi, potendo al più rilevare nel vagliare la fondatezza dell'azione di riduzione o la misura in cui operare la riduzione stessa.
Ciò chiarito, l'eccezione sub. i) è infondata, anzitutto in quanto la condizione prevista dall'art. 564, co.
1 c.c. per l'esperimento dell'azione di riduzione non vale per i legittimari totalmente pretermessi, quali le attrici (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. 28632 del 23/12/2011; Cass. Sez. II, sent. n.
30079 del 19/11/2019); anche a voler prescindere da tale considerazione, l'eccezione non sarebbe comunque fondata, in quanto l'accettazione con beneficio d'inventario è condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, ex art. 564, co. 1 c.c., solamente quanto oggetto dell'azione di riduzione siano i legati o la donazione;
nel caso di specie le attrici hanno invece chiesto la riduzione delle sole disposizioni lesive contenute nel testamento.
L'eccezione sub. ii) è infondata, perché quelle indicate dai convenuti come donazioni devono essere anzitutto qualificate come tali, sicché le attrici non erano tenuti ad imputare ex art. 564 c.c., ferma la possibilità di valutarne l'esatta natura, sempre ai fini dell'imputazione, stante le eccezioni degli
CP_2
7. Sempre in via preliminare, in seconda memoria 171ter c.p.c. i convenuti hanno dedotto l'inammissibilità delle domande con cui gli attori hanno chiesto di “Dichiarare inefficace la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario di e CP_1 CP_2 in data 14 dicembre 2023 Rep. n. 7403 Racc. n. 3761 Notaio Dott. trascritta in data 15 Per_3 dicembre 2023 ai n.ri 28010 RG/20546 RP e l'inventario di eredità Rep. n. 7555 Racc. n. 3847 Notaio
Dott. in data 7 marzo 2024 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto”, perché Per_3 proposte ad avviso dei convenuti tardivamente e comunque per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
7.1. È infondata l'eccezione di inammissibilità per tardività, in quanto dette domande conseguono, la prima alla formulazione dell'eccezione di improcedibilità per irrituale esperimento della mediazione ante causam, articolata in comparsa di risposta, la seconda (perché consequenziale alla produzione, sempre con comparsa, dell'inventario, da parte dei convenuti.
7.2. Quanto alla domanda tesa alla declaratoria di inefficacia dell'accettazione con beneficio, difetta in effetti l'interesse degli attori alla sua proposizione: l'eccezione era stata infatti svolta a seguito dell'eccezione di improcedibilità svolta dai convenuti in comparsa, anche sull'assunto che la pagina 24 di 52 mediazione ante causam fosse stata proposta nei loro confronti quando (asseritamente) non ancora eredi. Essendo stata detta eccezione superata dall'ordine del Giudice di eseguire nuova mediazione, le attrici non hanno più alcun interesse all'accoglimento della domanda (né lo hanno meglio delineato).
7.3. Difetta l'interesse anche con riferimento all'ulteriore domanda.
Si rammenta infatti che “Il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare.” (Cass. Sez. II, ord. n. 9063 del
5/4/2024; cfr. in tal senso, Cass. Sez. II sent. n. 6551 del 16/3/2018)
Dall'esame per esteso dei precedenti, emerge tuttavia che detti principi sono stati resi in ipotesi in cui un soggetto intendesse contestare l'inclusione di determinati beni nell'inventario
Dalla lettura della prima memoria attorea (cfr. pag. 11) emerge che le attrici abbiano inteso censurare l'inventario circa l'asserita non veridicità della dichiarazione, resa al notaio dal convenuto
[...]
circa l'assenza di altri beni da inventariare, e per la mancata inclusione degli asseriti debiti CP_2 ereditari, esposti in citazione (spese per onoranze funebri per mobilio).
Tuttavia, come chiarito dai predetti precedenti, è ammissibile la prova contraria, nel senso che nella ricostruzione dell'asse (relictum e debiti) propedeutica all'esame dell'azione di riduzione chi agisce in riduzione ben può fornire la prova dell'esistenza di beni relitti o debiti non inventariati. In sé per sé, dunque, gli attori non hanno alcun interesse alla declaratoria di inefficacia dell'inventario, ben potendo fornire, anche in assenza di siffatta declaratoria, la prova dell'esistenza di ulteriori beni relitti/debiti.
8. Sempre in via preliminare, deve essere confermato il rigetto delle istanze istruttorie delle parti disattese in corso di causa, per le ragioni meglio espresse nei provvedimenti istruttori emessi nel corso del procedimento e che verranno meglio indicate nell'esaminare le domande/difese cui le varie istanze erano propedeutiche.
Deve infine chiarirsi, quanto al cap. reiterato sub. 1 dai convenuti nelle conclusioni da riportate in epigrafe, originariamente articolato sub. b) in comparsa di risposta (pag. 23) che nell'ordinanza istruttoria dell'11.11.2024 si dichiarava non ammissibile, per un refuso materiale, “la richiesta sui cap.
a della comparsa di risposta (documentale/da provarsi per documenti)”; in realtà, il riferimento era al cap. b, riportato a p.c. sub. 1, inammissibile per le predette ragioni.
9. Si può dunque esaminare il merito, premettendo ex art. 456 c.c. la dichiarazione di apertura della successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in AL Persona_1
pagina 25 di 52 (Vi) il 31 gennaio 2023. Può altresì accertarsi la qualità di legittimarie, aventi diritto alla quota di riserva, ex art. 542, co. 1 c.c., di 1/3 del patrimonio ereditario di e Parte_1 Parte_2
[...]
10. La risoluzione della controversia presuppone, in primo luogo, l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui le attrici lamentano la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e poi fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione beni che vanno quindi anzitutto individuati, per poi procedere alla stima del loro valore, al momento della morte del de cuius.
11. In ordine al relictum, può osservarsi quanto segue.
11.1. Quanto agli immobili, i convenuti non hanno contestato la ricostruzione attorea suriportata, che trova anche supporto nel verbale di inventario (doc. 3) sicché deve accertarsi che il de cuius era titolare:
(i) di alcune unità site in AL (Vi) in piena proprietà per l'intero del de cuius, così censite al C.F. di detto Comune: fg. 5, m. n. 876, sub 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 piano T, R.C. euro 453,19, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 2, Cat. C/2, cl. 4, mq. 154, piano T, R.C. euro 342,00, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 3, Cat. C/2, cl. 4, piano S1, mq. 140, R.C. euro 310,91, Contrada Mari, 1/A;
(ii) dell'1/15 della proprietà un'altra unità pure sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 788, sub 5, Cat. D/7, piano ST-2, R.C. euro 294,38, Contrada Mari, 7;
(iii) dell'1/3 della proprietà di altra unità, sempre sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 823, sub 2, Cat. C/6, cl. 3, piano ST-1, mq. 23, R.C. euro 55,83, Contrada Mari, 1;
(iv) dei 4/60 della proprietà del terreno sito in AL, così censito al CT: fg. 5, m. n. 433, bosco ceduo di classe 2, mq. 6936, R.D. euro 10,75, R.A. euro 1,79;
11.2. Dalle risultanze istruttorie può poi dirsi dimostrato che il de cuius fosse anzitutto titolare di alcuni conti correnti presso . CP_8
11.2.1. Le attrici nell'introdurre il giudizio hanno menzionato l'esistenza degli stessi, riferendo che ante causam non avesse ottemperato alla richiesta di ostensione dei medesimi. Nel costituirsi i CP_8 convenuti avevano dedotto (in questo, rinviando all'inventario, formato tuttavia sulla base delle dichiarazioni dei comparenti (doc. 3, pag. 3) - ossia e CP_2 Persona_7 [...]
, commercialista del de cuius – trattarsi del c/c n. 1000/00000003295 cointestato a Parte_6 de cuius e alla con un saldo debitorio di € 2.626,34 alla morte del , di cui dunque € Pt_1 Per_1
1.313,17 di competenza del de cuius, del c/c n. 1000/00000004897, sempre presso CP_8 intestato al solo de cuius, con un saldo negativo, alla morte del de cuius, di € 431,98; del rapporto titoli pagina 26 di 52 n. 1200/00000000050, sempre presso , del valore di € 15,80 alla morte del de cuius. CP_8
In corso di causa, a fronte delle censure degli attori circa l'asserita incompletezza dell'inventario, è stato emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. verso , circoscrivendo l'ordine1 rispetto CP_8 alla formula ancora più ampia utilizzata dalle attrici (cfr. ordinanze dell'11.11.2024 e a verbale del
29.1.2025).
Deve infatti ribadirsi il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione (reiterata dalle attrici nelle conclusioni da ultimo reiterate: n. 1 e 2 dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riportata in epigrafe) avente ad oggetto altri ipotetici conti correnti del de cuius, cointestati tra questi e i convenuti o la
[...]
eventualmente intestate al de cuius, non avendo parte attrice fornito alcun elemento Controparte_9
a sostegno della possibile esistenza di detti conti cointestati/polizze /ne essendo la stessa emersa dai conti correnti poi acquisiti in corso di causa)/di essersi attivate nei confronti dell'Istituto di credito per richiedere le predette informazioni.
Quanto invece alla richiesta di esibizione dei conti intestati alla o della Parte_5 documentazione di detta società, deve essere ribadito il rigetto della richiesta, trattandosi di istanza non connessa ad alcune delle domande svolte nella presente sede, anche in ragione del mancato accoglimento delle domande connesse alla cessione della quota, di cui si dirà.
Deve peraltro osservarsi che, a seguito della ricezione dell'ordine, ha trasmesso “[…] la CP_8 seguente documentazione: prospetto dei rapporti riconducibili al nominativo richiesto emersi dalle verifiche effettuate tramite gli strumenti informatici a disposizione dello scrivente Ufficio per il periodo di Vostro interesse
01/12/2014 - 31/01/2023; estratti dei predetti rapporti per il periodo di cui sopra e/o per il periodo di esistenza in vita degli stessi.
A titolo informativo, in via generale, segnaliamo che per quanto attiene a periodo ultradecennale, risultano decorsi i termini di conservazione documentazione previsti dalla legge (art 2220 c.c. e art.119 TUB); Vi preghiamo pertanto di prendere visione degli allegati inviati.” (cfr. nota del
12.12.2024, versata nel fascicolo di causa con il predetto prospetto e l'ulteriore documentazione menzionata nella nota il 14.3.2025).
Dal tenore della nota, emerge che non ha circoscritto la produzione ai soli conti correnti CP_8 richiesti nelle ordinanze emesse dallo scrivente ma a tutti i “rapporti riconducibili al nominativo” ossia 1 Questo il contenuto dell'ordine ex art. 210 c.p.c. emesso in corso di causa (cfr. ord. 11.11.2024): “[…] limitatamente agli estratti conto integrali dei conti correnti intestati/cointestati al de cuius per come risultanti dalla Persona_1 documentazione prodotta dalle parti, ossia i c/c n. 6153/10510031, c/c n. 1000-00000004897, c/c n. 0124-2450274, c/c n. 1000-00000003295 dal 31.1.2023 a ritroso, nei limiti di quanto sia stato conservato in ottemperanza agli obblighi legali di conservazione”. pagina 27 di 52 il de cuius. Deve dunque ritenersi, in base all'inciso conclusivo della nota, che la abbia CP_8 trasmesso tutta la documentazione nella sua disponibilità.
Tanto chiarito, dalla documentazione prodotta dalla AN emerge che, alla morte, il de cuius era unico intestatario del conto corrente n. 1000/4897 (riveniente da 0 c c 01839 Controparte_10
6 153 1 0510031 e 06225-CASSA c c 00922 6153 1 0510031) e co- Controparte_11 intestatario, con la del conto 1000/3295 (rapporto riveniente da 6225 Pt_1 Controparte_12
(risVN) cc 00922/0124/02450274I (cfr. prospetto versato il 14.3.2025, sub. doc. 1).
[...]
La ha poi versato gli e/c integrali di detti conti (e dei conti correnti precedentemente accesi CP_8 presso , poi confluiti nei conti intesa) nei limiti di quanto rinvenuto nel Controparte_12 rispetto degli obblighi di conservazione (e, dunque, considerata la ricezione dell'ordinanza contenente il provvedimento ex art. 210 c.p.c., dall'1.10.2014 in poi).
Trattasi di documenti in massima parte coincidente con la documentazione già prodotta dai convenuti, sub. doc. 13; i convenuti hanno tuttavia prodotto anche gli estratti dall'1.1.2013, compreso.
I documenti informatici contenenti gli e/c sono stati versati dalla senza un ordine. Per una più CP_8 rapida consultazione dei documenti, si può osservare che l'ordine cronologico degli e/c è il seguente: gli e/c del conto cointestato coincidono con i docc. 4, 5, 2, 3 – di cui il 4 contiene gli e/c più risalenti, a partire dall'1.10.2014; seguono nell'ordine riportato le annualità in ordine cronologico;
quelli del conto intestato al solo de cuius con i docc. 9, 6, 7, 8 - di cui il 9 contiene gli e/c più risalenti, a partire dall'1.10.2014; seguono nell'ordine riportato le annualità in ordine cronologico.
Per il 2013 e per i primi 9 mesi del 2014 può farsi riferimento ai documenti prodotti dai convenuti
(docc. 13.1, 13.2, 13.11 e 13.12).
Per quanto qui rileva, alla morte del de cuius (31.1.2023) il c/c 1000/00000003295 riportava un saldo negativo di € 2.581,52 (inferiore di circa 45 € rispetto a quanto riferito, in sede di inventario, dai comparenti – cfr. estratto, doc. 3 versato il 14.3.2025, pag. 76 del file).
Si ricorda che “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art.
1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in pagina 28 di 52 relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. II, sent. n.
77 del 4/1/2018; Cass. Sez. II, ord. n. 29324 del 21/10/2021).
È comunque onere del cointestatario (o del suo erede) superare la presunzione legale “juris tantum” introdotta dall'art. 1298, co. 2 c.c. che dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti e che, per essere vinta, implicante la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che essa abbia avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 27069 del 14/9/2022).
Tanto premesso, nel costituirsi i convenuti non hanno contestato che il saldo del c/c fosse riferibile a entrambi i cointestatari (assumendo che la metà del saldo, negativo fosse riferibile al de cuius). Anche le attrici non hanno fornito elementi utili a superare la presunzione.
Può pertanto accertarsi che metà del saldo (negativo) del conto, per € 1.290,21 (2.581,82/2) fosse riferibile al de cuius. Trattandosi di un saldo negativo e, dunque, di un debito, la relativa voce, ai fini della riunione fittizia, non va in evidenza inserita nel relictum, ma tra i debiti.
11.2.2. Alla morte del de cuius il c/c 1000/4897 riportava un saldo negativo di € 431,98 (tanto emerge sommando al saldo al 31.12.2022 accreditti e decurtando addebiti del mese di gennaio 2023 – cfr. estratto, doc. 8 versato il 14.3.2025, pag. 2 del file), con conferma, in questo caso, di quanto riportato nell'inventario.
Trattandosi di un saldo negativo e, dunque, di un debito, la relativa voce, ai fini della riunione fittizia, va inserita non nel relictum, ma tra i debiti.
11.2.3. In citazione le attrici deducevano che il de cuius sarebbe risultato titolare di alcuni conti correnti accesi presso AN Monte Paschi di Siena;
detto istituto avrebbe dato atto che alla data dell'apertura della successione sarebbe risultato esistente, all'apertura della successione, un rapporto intestato al de cuius con giacenza di € 120,00/150,00. Le attrici non hanno tuttavia prodotto copia di detta asserita dichiarazione, né hanno articolato istanze tese all'acquisizione di detti e/c. In assenza di elementi sul punto, i saldi degli stessi non possono essere inseriti nel relictum.
11.2.4. Le attrici non hanno contestato specificamente una ulteriore indicazione riportata nell'inventario, ossia che il de cuius fosse titolare del rapporto titoli n. 1200/00000000050 presso Intesa
San Paolo s.p.a., con saldo creditore alla morte di € 15,80. Pur non avendo la dato atto di detto CP_8 rapporto, nell'evadere l'ordine di esibizione, per effetto della mancata contestazione può in effetti darsi atto che gli stessi fossero nella titolarità del de cuius, e gli stessi vanno pertanto inclusi nel relictum.
11.2.5. Pure non contestata un'altra dichiarazione riportata nell'inventario, ossia che Persona_1
fosse creditore verso il di un credito per rimborso IMU di euro 390,00.
[...] Controparte_7
pagina 29 di 52 11.2.6. Le attrici non hanno contestato che il de cuius fosse titolare dei vari mobili presenti nella sua ultima residenza, sita in AL, Contrada Mari, 1/A (immobile di proprietà esclusiva del de cuius) e meglio elencati nell'inventario (doc. 3 convenuto, lettera C); anzi, come accennato le attrici hanno assunto che detti mobili sarebbero stati acquistati con provviste della da includersi pertanto tra i Pt_1 debiti;
su quest'ultima prospettazione, si tornerà nel ricostruire i debiti.
11.3. Nell'esaminare la composizione del relictum possono essere quindi essere esaminate le domande concernenti la cessione delle quote, impropriamente indicate dalle attrici come proposte “in via subordinata” e in “via ulteriormente subordinata” perché in realtà tese a ricomprendere la prima le quote come componente del donatum, la seconda, quale conseguenza della risoluzione, le stesse nel relictum, anche se al solo fine di ottenerne la divisione, come meglio si dirà.
11.3.1. Si procede anzitutto all'esame della prima domanda, tesoaall'accertamento della natura simulata della cessione di quote del 24.11.2021, che le attrici assumono essere relativamente simulata, nel senso che l'atto dissimulerebbe una donazione.
Anzitutto – giacché in conclusionale i convenuti hanno dedotto (anche) la carenza di interesse/di legittimazione delle attrici – deve precisarsi che sussiste la legittimazione delle attrici a proporre detta domanda, trattandosi di eredi totalmente pretermesse e di azione promossa a tutela del proprio diritto alla reintegra della legittima (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 20971 del 22/8/2018;
Cass. Sez. II, sent. n. 4400 del 23/2/2011); si è del resto detto che è inconsistente la tesi dei convenuti, per cui le attrici non potrebbero essere qualificate come legittimarie totalmente pretermesse, per avere in ipotesi ricevuto delle donazioni dal de cuius, rilevando, al fine della predetta qualificazione, unicamente la circostanza che le abbia effettivamente totalmente pretermesse, Persona_1 nominando suoi eredi universali gli odierni convenuti.
Quanto all'onere probatorio gravante sulle attrici, si rammenta che lo stesso è sostanzialmente quello che graverebbe su un terzo, perché il legittimario attore in riduzione agisce a tutela di un suo diritto personale, la riserva, potendo quindi provare la simulazione con ogni mezzo, ivi inclusi testimoni o presunzioni (cfr. tra le innumerevoli Cass. Sez. II, sent. n. 41132 del 21/12/2021).
Ciò premesso, con l'atto impugnato (doc. 9 attoreo) il de cuius ha ceduto le quote di cui era titolare della , di Lire 10.000.000 pari al 50% del Controparte_3 CP_2 capitale sociale al nipote e socio, , per il corrispettivo di € 50.000,00 (corrisposta, quanto ad € CP_2
1.900,00 con assegno bancario non trasferibile, tratto la stessa data della cessione;
quanto ai residui €
48.100,00 in 37 rate dell'importo di € 1.300,00 ciascuna, con scadenza il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal dicembre 2021).
A sostegno della natura simulata dell'atto in citazione (pag. 10) e da ultimo in conclusionale (pagg. 20- pagina 30 di 52 21) le attrici allegavano alcuni asseriti elementi sintomatici (i) il fatto che la cessione, formalizzata il
24.11.2021, seguirebbe di pochi giorni il testamento, datato 10.11.2021, con cui Persona_1 avrebbe pretermesso moglie e figlia, a conferma che anche con la cessione il de cuius avrebbe inteso beneficiare l' CP_2
(ii) la circostanza che, sin dal primo rateo, si sarebbe reso (parzialmente) inadempiente, CP_2 versando mese per mese, in luogo dei 1.300,00 € concordati, la minor somma di € 1.000,00, senza che il dante causa si attivasse per recuperare la differenza, inerzia da cui dovrebbe desumersi “[…]
l'attribuzione patrimoniale gratuita a favore dell'obbligato nella misura corrispondente alla differenza del prezzo non versata […]” sintomo dell'intento liberale del de cuius; (iii) le stesse modalità concordate di versamento del prezzo, risultando anomala, nella prassi commerciale, la concessione di una così ampia rateizzazione.
Nel costituirsi, i convenuti hanno contestato la domanda pur dando atto che, alla morte del de cuius,
avesse pagato 14 rate per complessivi € 18.300,00, producendo sub. doc. 7 le contabili bancarie, CP_2 risultando non pagati residui € 29.800,00 (cfr. comparsa, pag. 9), assumendo i convenuti che CP_2 avrebbe saldato tutte le rate, fino alla morte di , cessando di farlo solamente dopo il decesso di Per_1 quest'ultimo, in ipotesi perché non sarebbe stato in grado di individuare i soggetti legittimati a ricevere il pagamento/perché lo stesso sarebbe risultato inesigibile, per non esser stata presentata la dichiarazione di successione (pag. 16).
In corso di causa i convenuti hanno poi prodotti un documento (23) denominato “distinta di pagamento integrale dei ratei del prezzo, da Febbraio 2023 a Giugno 2024, per la cessione della quota della
effettuati da in favore della coerede ”, Controparte_3 CP_2 CP_1 asseritamente attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo residuo (deve tuttavia evidenziarsi che il doc. 23 costituisce una mera ricevuta di bonifico, per la minor somma di € 22.100,00, diversa dalla parte del corrispettivo ancora non corrisposta, nella stessa prospettazione dei convenuti o, in ipotesi, dalla quota riferibile al solo . CP_2
Dall'esame degli e/c emerge che ha corrisposto, sul c/c cointestato tra de cuius e la CP_2 Pt_1
(n. 1000/00000003295) € 1.000,00 il 15.12.2021 (altri € 400,00, per come emerge dalle contabili prodotte dai convenuti, non specificamente contestate dalle attrici, risultano corrisposti sul conto MP, in pari data, cfr. doc. 7 convenuto, pag. 3 del file); € 1.000,00 il 14.1.2022 sul conto intestato esclusivamente al de cuius (1000/4897), altri € 300,00 in pari data, sul conto MP (doc. 7 convenuto, pag. 5); € 1.000,00 sul conto cointestato, in data 14/15.2.2022, altri € 300,00 in pari data sul conto
MP; € 1.000, sul conto cointestato, il 15.3.2022 e altri € 300,00, il 14.3.2022, sul conto MP (doc. 7, pag. 10), € 1.000,00 sul conto cointestato, il 15.4.2022 e altri 300, il 14.4.2022, sul conto MP (doc. 7, pagina 31 di 52 pag. 14); € 1.000 sul conto cointestato, il 13.5.2022 e 300 il 16.5.2022 sul conto MP (doc. 7, pag.18);
€ 1.000 sul c/c cointestato, il 15.6.2022 e € 300 su MP in pari data;
€ 1.300,00 sul c/c intesa intestato al solo de cuius (1000/4897) l'8.7.2022; da tale data seguono bonifici solo su detto conto: l'8.8.2022, per altri € 1.300,00, l'8.9.2022, per altri € 1.300,00, il 7.10.2022, per altri 1.300,00, l'8.11.2022, per altri 1.300,00, l'8.12.2022 per altri 1.300,00, infine € 1.300,00, l'11.1.2023. Interviene quindi la morte di e cessano i pagamenti rateali. Persona_1
Risulta quindi dimostrato che, prima della morte del de cuius, avesse saldato tutte le rate CP_2 concordate nei termini previsti nel contratto, per € 18.300,00, cui si aggiungono gli € 1.900,00, corrisposti tramite assegno in concomitanza della stipula della cessione, avendo quindi saldato €
20.200,00 del complessivo prezzo prima della morte del de cuius.
Tanto chiarito sulle risultanze istruttorie, le attrici non hanno provato l'allegata simulazione.
Anzitutto, non sussistono gli elementi sintomatici prospettati dalle attrici. Seguendo l'ordine prospettato dalle attrici, la circostanza che la cessione sia intervenuta a breve distanza dal testamento olografo in sé non è dimostrativa dell'intento liberale, non avendo le attrici meglio provato l'asserito disegno del de cuius (; non è affatto vero che si sia reso inadempiente, avendo saldato CP_2 integralmente quanto concordato.
Le modalità di pagamento rateali concordate pure in sé per sé non dimostrano la natura liberale dell'operazione, potendo essere giustificate anche dal rapporto parentela tra de cuius e il suo già socio,
CP_2
Sussistono poi vari elementi a dimostrazione della natura genuina della cessione ossia (a) l'effettiva previsione del prezzo e la sua corresponsione (le attrici non hanno peraltro contestato, se non genericamente, la congruità del prezzo;
è appena il caso di osservare che una contestazione sulla congruità del prezzo avrebbe al più potuto rilevare nell'accertamento della sussistenza di un negotium mixtum cum donatione, neanche delineato dalle parti) e (b) la circostanza che, mentre fino alla cessione sul c.c. 1000/4897 risultavano accrediti in favore del de cuius dalla (coerenti con la Controparte_3 sua qualità di socio) questi si interrompono dopo la cessione, a conferma del venir meno di ogni diritto derivante dalla titolarità delle quote in capo al de cuius.
La domanda proposta in via subordinata, diretta ad accertare la simulazione relativa della cessione, dovrà pertanto essere rigettata.
11.3.2. Le attrici hanno chiesto dichiararsi “in via ulteriormente subordinata” la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., per inadempimento di CP_2
Deve evidenziarsi che, dal complesso delle difese attoree, le attrici non hanno proposto detta domanda alla fine della ricostruzione del relictum (e, quindi, in ottica comunque propedeutica all'azione di pagina 32 di 52 riduzione, nel senso che per effetto dell'azione dovrebbe ritenersi ricomprese nel relictum ai fini della riunione fittizia le quote, non il corrispettivo non saldato), ma al fine di ottenere, una volta esperita con successo l'azione di riduzione, per effetto della risoluzione e nell'ambito di questo stesso giudizio, la ricomprensione nella massa da dividere anche di dette quote. Tanto emerge dalla citazione, ove le attrici affermano “Laddove il Tribunale non ritenesse integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione, rimane che il reiterato inadempimento di rappresenta CP_2
l'elemento fattuale per la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. che le attrici propongono in via di ulteriore subordine non appena ottenuta la legittimazione attiva quale conseguirà in effetto del richiesto riconoscimento e della declaratoria, anche con sentenza non definitiva che il Tribunale ritenesse di pronunciare, della loro qualità di eredi necessarie e di successori di .” (cfr. citazione, pag. 12). Persona_1
I convenuti hanno dedotto (comparsa di risposta, pag. 17) l'inammissibilità della domanda, per carenza di legittimazione attiva delle attrici, trattandosi non di eredi, ma di legittimarie totalmente pretermesse, al che le attrici hanno dedotto (da ultimo conclusionale, pag. 21) che in realtà potrebbero acquistare la carenza di eredi necessarie e la loro conseguente legittimazione attiva per effetto di una sentenza, anche non definitiva, sicché hanno insistito sulla domanda.
I rilievi dei convenuti sono condivisibili, nel senso che segue.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legittimario totalmente pretermesso acquista la qualità di chiamato (rectius, delato) all'eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili (cfr., in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 27556 del 20/11/2008; Cass. Sez. II, sent. n. 368 del 13/1/2010; Cass. Sez.
VI, ord. n. 25441 del 26/10/2017). Ed invero, il legittimario completamente pretermesso, pur essendo chiamato ex lege all'eredità, non si può considerare, a differenza del legittimario solamente leso, delato, non potendovi essere due delazioni diverse ed incompatibili in ordine agli stessi beni. È per questa ragione che in questo caso la devoluzione dell'eredità è subordinata al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
In base a questo principio (espresso più volte, anche in relazione al rapporto tra azione di riduzione e di divisione, con riferimento al quale la S.C. ha affermato che “In materia di successione ereditaria,
l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione;
ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono
l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.” - Cass. Sez. II, sent. pagina 33 di 52 n. 368 del 13/1/2010) taluni interpreti hanno avuto modo di affermare che, laddove venga proposta un'azione di riduzione da un erede totalmente pretermesso, in caso di accoglimento della stessa non sarebbe comunque possibile procedere con l'esame dell'azione di riduzione posto che per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione il pretermesso, mero delato, dovrebbe comunque accettare formalmente accertare l'eredità, frutto del positivo esperimento dell'azione di riduzione (il che presupporrebbe comunque il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione), potendo al più agire per la divisione in separata sede.
A detto orientamento se ne contrappone un altro, per cui, anche nel caso di totale pretermissione, sarebbe possibile proporre, nell'ambito dello stesso giudizio, azione di riduzione e divisione, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, di natura pregiudiziale (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. 31125 dell'8/11/2023, che richiama, in parte motiva, le più risalenti Cass.
n. 1206/1962; Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 160/1970; Cass. n. 2367/1970).
Ciò premesso, la domanda attorea è inammissibile, non solo perché – allo stato – difetta la legittimazione attiva delle attrici (per ora mere legittimarie, ma non ancora eredi, non pronunciandosi il presente provvedimento, ancora, sulla domanda di riduzione), difetto che potrebbe in ipotesi venir meno nel corso del giudizio, una volta definita la domanda di riduzione, ma perché le attrici, proprio in ragione dell'accertamento in itinere circa la loro qualità e circa il momento in cui potrebbero far valere la riduzione, hanno omesso di delineare in alcun modo la consistenza e le caratteristiche dell'inadempimento (insussistente al momento della morte del de cuius; quanto al periodo successivo, le attrici non hanno meglio chiarito in che misura e a chi l' avrebbe dovuto corrispondere il CP_2 saldo del corrispettivo, pendendo una controversia su chi siano gli eredi), omissione che in alcun modo potrebbe essere sanata, nel corso del giudizio.
11.4. Al fine, tuttavia, dell'esame della domanda di riduzione, deve accertarsi che, alla morte del
, quest'ultimo era ancora creditore di dell'importo di € 29.800,00 (50.000- Per_1 CP_2
20.200).
È infatti irrilevante – ai fini dell'azione di riduzione – che in un secondo momento abbia CP_2 saldato parte del corrispettivo ancora dovuto all'altra convenuta.
12. Così ricostruito il relictum, si procede all'accertamento dei debiti.
12.1. Si è detto che dall'istruttoria svolta era debitore di € 1.290,21, verso Persona_1
, quale quota del saldo negativo del c/c 1000/00000003295 cointestato con la e, CP_8 Pt_1 sempre verso , di € 431,98, quale saldo negativo del c/c 1000/4897. CP_4
12.2. La ha allegato e documentato di aver sostenuto le spese funebri, per complessivi € 4.960,01 Pt_1
(4.410,00 per onoranze funebri ed € 550,01 per composizioni floreali, docc. 10 e 11 attorei). L'esborso pagina 34 di 52 non è stato contestato dai convenuti ed è occasionato dalla morte del de cuius, sicché, oltre a poter eventualmente rilevare in sede divisionale, integra un debito del de cuius sicché va considerato ex art. 556 c.c.
12.3. La ha poi indicato un altro debito – del de cuius nei propri confronti – per aver l'attrice Pt_1 acquistato arredi e mobili poi posti nell'abitazione di esclusiva proprietà del de cuius, producendo una proposta d'acquisto e una fattura per complessivi € 3.051,36 (doc. 12 attoreo).
I convenuti hanno contestato “proposta di acquisto e fattura n. 871594 del 20.4.2021 perché non dimostra la proprietà delle attrici sui beni mobili staggiti nell'ultima residenza del de cuius ed inventariati dal Notaio in data 7.3.2024. La fattura, infatti, è un mero documento contabile e Per_3 non costituisce atto scritto avente natura contrattuale, dalla quale non risulta l'oggetto dell'acquisto, né il contenuto del diritto trasferito.” (comparsa, pag. 20).
I rilievi non sono del tutto centrati, posto che con detta documentazione l'attrice non ha inteso rivendicare la proprietà dei beni, ma ha piuttosto inteso dimostrare di aver pagato i beni per conto del marito, verso cui vanterebbe un credito.
Ad ogni modo, a fronte delle difese dei convenuti, l'attrice non ha formulato istanze istruttorie tese a dimostrare che i beni descritti nella documentazione siano in effetti stati utilizzati per arredare l'immobile di proprietà esclusiva del de cuius (né l'inventario è d'ausilio a dimostrare tale possibile coincidenza), né di aver effettivamente sostenuto l'esborso. Le spese non possono quindi essere incluse tra i debiti.
12.4. Nel costituirsi ha allegato e documentato di aver sostenuto le spese per la CP_2 pubblicazione del testamento, per la redazione dell'inventario e per l'accettazione dell'eredità (doc. 9 convenuto) per complessivi € 6.900,00.
Gli esborsi non sono stati contestati e dette spese (oltre a poter eventualmente rilevare in sede divisionale) integrano anche dei debiti del de cuius (Cass. Sez. II, sent. n. 2023 del 23/7/1966).
12.5. Sempre nel costituirsi ha allegato di esser creditore verso il de cuius per avergli CP_2 prestato € 2.000,00 il 10.1.2022, versati sul conto cointestato con la Dall'e/c risulta in CP_4 Pt_1 effetti il versamento della somma con causale “prestito” e l'operazione non è stata specificamente contestata dalle attrici. Anche in questo caso il debito (oltre a poter eventualmente rilevare in sede divisionale) integra anche un debito del de cuius, da considerare ai fini della riduzione.
13. I convenuti hanno poi dedotto che il de cuius avrebbe beneficiato la costituendosi Pt_1 fideiussore in occasione dell'acquisto, da parte dell'attrice, dell'abitazione sita in AL, via MO,
11 e provvedendo, in vita, a saldare per intero le rate del mutuo ipotecario contratto dalla Pt_1 nell'occasione con . CP_8
pagina 35 di 52 Hanno quindi dedotto che con detta complessa operazione avrebbe donato Persona_1 indirettamente l'immobile alla sicché lo stesso, secondo il valore all'epoca dell'apertura della Pt_1 successione, dovrebbe essere imputato alla quota dell'attrice (e della figlia, cui l'attrice nel 2018 avrebbe poi donato il bene) o sottoposto a collazione in sede di divisione;
in subordine, hanno dedotto che oggetto di donazione sarebbe il “denaro elargito dal de cuius alla , che ammonta ad Parte_1
€ 260.000,00” (così le conclusioni), o, più esattamente, la somma versata dal de cuius alla in CP_8 adempimento del mutuo contratto dalla (pari ad € 260.000,00). Pt_1
Le attrici hanno quindi contrapposto la loro versione su come la si sarebbe dotata della provvista. Pt_1
Come su chiarito le attrici, in prima memoria 171ter c.p.c., hanno dedotto che la avrebbe versato Pt_1 la complessiva somma di € 215.000,00, risultante dalle matrici di quattro assegni circolari emessi il
16.10.2003 e 18.11.2003 in favore dei venditori;
quanto alla provvista di detti assegni (n. 4040616970-
00, 4011454675, 4080070435-12 e 4080363161-04), si sarebbe servita del danaro che il padre, Per_4
le avrebbe donato il 15.8.2003 per farle acquistare un appartamento in Italia.
[...]
Il denaro sarebbe stato consegnato in un pranzo di famiglia da nelle mani del de cuius alla Per_8 presenza delle sorelle della ( , e e di due conoscenti, Pt_1 Testimone_1 Persona_5 Per_6
e ), come da questi dichiarato per iscritto e confermato dal de cuius pure in Tes_2 Tes_3 una dichiarazione sottoscritta del 15.7.2020 che in pari data avrebbe, con distinta dichiarazione, riconosciuto di aver ricevuto dalla moglie l'importo di € 43.000,00, frutto della vendita di un appartamento di proprietà di quest'ultima sito in Kutina, avvenuta nel 2004, somma usata per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato dalla Pt_1
Quale provvista a base degli ulteriori assegni consegnati ai venditori dell'immobile di via MO (n.
4080070435-12 dell'importo di €100.000,00 e n. 4080363161-04 dell'importo di € 93.000,00) l'attrice avrebbe usato la somma mutuatale contestualmente dalla banca.
Nel corso degli anni, la avrebbe via via fornito la provvista a per saldare il mutuo, facendo Pt_1 Per_1 confluire la somma donatale dal padre, mediante singoli versamenti in contanti effettuati volta per volta sul conto cointestato o sul conto personale del de cuius, versamenti in quest'ultimo caso eseguiti direttamente dal . Il pagamento delle rate di mutuo con i soldi donatole dal padre sarebbe stato Per_1 confermato dal de cuius con dichiarazione sottoscritta in data 24.12.2021.
La allegava di aver quindi estinto il mutuo anticipatamente in data 25.5.2022, versando € Pt_1
22.809,68, provvista fornitale dalla figlia
In sede di interrogatorio libero (cfr. udienza del 29.1.2025) la ha dettagliato ulteriormente la Pt_1 propria ricostruzione: “Quanto ai soldi che mio papà diede a mio marito, mio marito dalla Croazia li portò in contanti con lo zaino. I soldi erano già in euro quando mio papà li diede a mio marito, perché pagina 36 di 52 in Jugoslavia c'era l'usanza, durante il comunismo, di cambiare i soldi in marchi tedeschi quindi mio padre ad un certo punto aveva una consistente somma in marchi;
poi caduto il comunismo, dopo la guerra, mio padre che prima viveva in Bosnia tornò in Croazia, poi via via li cambiò in euro e li mise da parte e poi li diede a mio marito;
non so come li cambiò o quando, so che lo fece in Bosnia dove ritornò nuovamente dopo la fine della guerra… lo fece dopo il 2001 ma non so concretamente come.
Mio marito quando siamo tornati in dopo che papà gli diede i soli, li mise in cassaforte da sua CP_11 madre, perché non avevamo una cassaforte, poi piano piano ci ha pagato il mutuo della casa Adr: non so come facesse, forse andava a ritirare via via i soldi e andava in banca pagando le rate in contanti oppure lui metteva sul conto. Io mi limitavo a chiedere se lui avesse pagato la rata con i soldi di mio padre e lui mi diceva di sì, e lui a volte mi dava anche le ricevute.”
Al di là dei dettagli circa la donazione sul danaro, la prospettazione della è parzialmente diversa Pt_1 da quella riportata in prima memoria: in tale sede, l'attrice aveva rappresentato che, una volta portati i soldi in contanti in Italia “[…]al pagamento delle rate di mutuo ha provveduto Parte_1 utilizzando i denari donati dal padre in data 15 agosto 2003 mediante singoli versamenti in contanti che erano effettuati volta per volta sul conto cointestato o sul conto personale del de cuius (in questo caso) direttamente dal ” (pagg. 13-14), mentre in sede di interrogatorio la ha allegato Per_1 Pt_1 che fosse sempre il , che custodiva materialmente il denaro, a farlo confluire, in qualche modo, Per_1 sui conti correnti.
Così ricostruita la prospettazione delle parti, i convenuti deducono che il de cuius avrebbe posto in essere una donazione indiretta, o dell'abitazione di via MO, o comunque del denaro via via versato per saldare il conto.
Stante la qualificazione operata dai convenuti, deve ricordarsi che per donazione “diretta” più correttamente deve intendersi la donazione “tipica” disciplinata ex art. 769 c.c. ss. c.c. Per donazione indiretta si intende invece ogni negozio (anche oneroso) che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (cfr. Cass.
Sez. II, ord. n. 9379 del 21/5/2020): in questa figura viene anche ricondotta l'ipotesi in cui il donante fornisca al soggetto che intende beneficiare la provvista in denaro per consentirgli l'acquisto di un dato bene (immobile o altro) che costituisce quindi l'effettivo oggetto della donazione.
Alla donazione indiretta non sono applicabili i limiti alla prova testimoniale che varrebbero normalmente per il negozio tipico utilizzato allo scopo (sicché la donazione indiretta può anche essere dimostrata tramite presunzioni: cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 19400 del 18/7/2019): dovrà comunque essere allegato e provato l'intento liberale, nel senso che dovrà essere dimostrato che la dazione del denaro sia finalizzata allo specifico acquisto del bene, dovendosi diversamente ravvisare pagina 37 di 52 una donazione diretta (o tipica) del denaro (Cass. Sez. VI, sent. n. 18541 del 2/9/2014; cfr. in tal senso, con riferimento all'ipotesi di pagamento di parte del prezzo, Cass. Sez. II, ord. n. 10759 del 17/4/2019, in parte motiva, laddove chiarisce che deve comunque esser pur sempre dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme).
Ulteriore, distinta, ipotesi è quella del pagamento di debito con rinuncia all'azione di regresso, fattispecie questa che pure può essere qualificata come donazione indiretta (Cass. Sez. II, ord. n. 23260 del 18/9/2019, per cui “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento”.
13.1. Tanto premesso, pare opportuno riassumere il contenuto delle risultanze istruttorie, partendo da quelle documentali.
13.1.1. È provato che la acquistò l'immobile di Via MO con atto del 18.11.2003, da Pt_1 Tes_6
e (doc. 10 convenuto) per il prezzo di € 132.500,00 “somma che la parte
[...] Persona_9 venditrice dichiara di avere già ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale” (doc. 10, art. 2).
Pure è documentale che lo stesso giorno la contrasse un mutuo con (doc. 11 convenuti), Pt_1 CP_13 ricevendo, su conto aperto dalla banca, la somma di € 220.000,00 (doc. 11, art. 1), mutuo ventennale
(docc. 11, art. 4), a tasso variabile garantito da ipoteca fino all'importo di € 330.000 (art. 7); per le obbligazioni discendenti in capo alla dal mutuo, il de cuius rilasciò fideiussione (doc. 12 Pt_1 convenuti).
13.1.2. Sempre da un punto di vista documentale, in base agli e/c prodotti dai convenuti, confermati dall'ostensione degli e/c da parte di , è stato possibile ricostruire (almeno in parte, per il periodo CP_4 successivo all'1.1.2013) che le rate di mutuo furono saldate con bonifici provenienti dai due c/c originariamente accesi presso , quindi da intestati e Controparte_12 CP_8 cointestati al de cuius.
In particolare, la parte più consistente delle rate risulta saldata mediante bonifici in uscita dal c/c intestato unicamente al de cuius (n. 1000/4897 e precedente c/c ). Controparte_12
Dall'1.1.2013 da questo conto risultano bonifici in uscita con cadenza pressoché mensile, in favore di
, per una prima fase (sino al 28.2.2013), quindi con causale “MANDATO: - CP_4 C.F._12
NOME: INTESA ”. Che si tratti di bonifici con cui veniva rimborsata le rate del mutuo lo si CP_4 comprende, oltre che dalla cadenza, costanza e dal graduale incremento del corrispettivo via via pagina 38 di 52 bonificato – in linea con la natura variabile del mutuo – anche dal predetto codice numerico
Che questa causale coincida con mutuo lo si può dire perché il numero finale del codice, coincide, nelle cifre finali, con il numero di pratica del piano di ammortamento allegato al mutuo (doc. 11 convenuto, pag. 12 del file); la causale si ripete fino al bonifico del 30.11.2018, da lì viene inserita un'altra causale, il più delle volte “Pagamento Rata Mutuo domiciliato 08/61619555” – trattasi del numero del CP_14 contratto di mutuo contratto per l'acquisto di via MO;
al di là di ciò, la circostanza che si tratta del mutuo per cui è causa è confermato dalla circostanza che, come si vedrà, l'ultimo pagamento per estinguere il mutuo fu eseguito dalla usando provviste fornitele dalla figlia: nell'eseguire Pt_1
l'ultimo pagamento, dal conto cointestato, la ha inserito la medesima causale. Pt_1
A) Seguendo l'ordine cronologico, e ricapitolando le somme versate anno per anno per chiarezza emerge che dai c/c intestati unicamente al de cuius furono disposti i seguenti bonifici, per saldare le rate del mutuo (cfr. per le annate 2013-2014, docc. 13.1 e 13.2 convenuti e per quelle successive 2014-
2016, il doc. 9 della produzione del 14.3.2025; per il 2017 fino al 30.6.2018 il doc. 10; per il CP_4 periodo dall'1.7.2018 al 31.12.2020, doc. 6; per il periodo successivo, doc. 7)
2013: 4.1.2013, per € 1.129,14; 31.1.2013, per € 1.059,17; 28.2.2013, per € 1.060,27; 2.4.2013, per €
1.061,38; 15.5.2013, per € 1.062,49; 31.5.2013, per € 1.063,61; 1.7.2013, per € 1.064,72; 31.7.2013, per € 1.068,03; 2.9.2013, per € 1.069,13; 30.9.2013, per € 1.070,25; 31.10.2013, per € 1.071,36;
2.12.2013, per € 1.072,48
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2013; € 12.852,03;
2014: 11.2.2014, per € 1.078,92; 28.2.2014 per € 1.080,01; 10.4.2014, per € 1.081,11; 12.5.2014, per €
1.082,21; 2.6.2014, per € 1.083,32; 2.7.2014, per € 1,084,42; 7.8.2014, per € 1.077,49; 5.9.2014, per €
1.078,67; 1.10.2014, per € 1.079,84; 31.10.2014, per € 1.081,02; 2.12.2014, per € 1.082,20;
31.12.2014, per € 1.083,38.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2014: € 12.972,59;
2015: 2.2.2015, per € 1.071,16; 2.3.2015, per € 1.072,46; 31.3.2015, per € 1.073,76; 30.4.2015, per €
1.075,07; 1.6.2015, per € 1.076,38; 30.6.2015, per € 1.077,70; 31.7.2015, per € 1.068,08; 31.8.2015, per € 1.069,49; 30.9.2015, per € 1.070,91; 2.11.2015, per € 1.072,34; 30.11.2015, per € 1.073,77;
31.12.2015, per € 1.075,19.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2015: € 12.876,31.
2016: 1.2.2016, per € 1.067,99; 29.2.2016, per € 1.069,51; 31.3.2016, per € 1.071,03; 2.5.2016 per €
1.072,56; 31.5.2016, per € 1.074,09; 30.6.2016, per € 1.075,62; 1.8.2016, per € 1.067,38; 31.8.2016, per € 1.069,01; 30.9.2016, per € 1.070,66; 31.10.2016, per € 1.072,31; 30.11. 2016 per € 1.073,96;
30.12.2016 per € 1.075,62. pagina 39 di 52 Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2016: € 12.859,74
2017: 1.2.2017, per € 1.072,68; 1.3.2017per € 1.074,40; 3.4.2017, per € 1.076,11; 2.5.2017, per €
1.077,84; 1.6.2017 per € 1.079,57; 3.7.2017 per € 1.081,31; 1.8.2017per € 1.080,18; 1.9.2017 per €
1.081,95; 2.10.2017, per € 1.083,73; 2.11.2017, per € 1.085,51; 1.12.2017, per € 1.087,31; 29.12.2017, per € 1.089,09.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2017: € 12.969,68
2018: 1.2.2018, per € 1.090,89; 1.3.2018, per € 1.092,69; 3.4.2018, per € 1.094,51; 2.5.2018, per €
1.096,32; 1.6.2018, per € 1.098,13; 2.7.2018, per € 1.099,95; 1.8.2018, per € 1.101,77; 3.9.2018, per €
1.103,60; 1.10.2018, per € 1.105,44; 2.11.2018, per € 1.107,28, 30.11.2018 per € 1.109,12; 31.12.2018 per € 1.110,98
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2018: € 13.210,68
2019: 31.1.2019, per € 1.115,08; 28.2.2019, per € 1.116,90; 1.4.2019 per € 1.118,73; 30.4.2019, per €
1.120,56; 31.5.2019, per €1.122,40; 1.7.2019, per € 1.124,24; 31.7.2019, per € 1.122,03; 2.9.2019 per €
1.123,95; 30.9.2019 per € 1.125,89; 31.10.2019 per € 1.127,81; 2.12.2019 per €1.129,76; 31.12.2019, per €1.131,70
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2019: € 13.479,05
2020: 31.1.2020 per € 1.132,74; 2.3.2020 per € 1.134,71; 31.3.2020, per € 1.136,69; 30.4.2020 per €
1.138,68; 29.5.2020 per € 1.140,66; 31.7.2020 per € 1.147,05; 31.8.2020 per € 1.148,99; 30.9.2020 per
€ 1.150.95; 2.11.2020 per € 1.152,90; 30.11.2020 per €1.154,86; 31.12.2020 per € 1.156,83.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2020: € 12.595,06
2021: 1.2.2021 per € 1.149,88; 1.3.2021, per € 1.152,11; 31.3.2021, per € 1.154,33; 30.4.3021, per €
1.156,56; 31.5.2021, per € 1.158,80; 30.6.2021 per € 1.161,05; 2.8.2021per €1.163,30; 31.8.2021 per €
1.165,56; 30.9.2021per € 1.167,82; 2.11.2021 per € 1.170,09: 30.11.2021per € 1.172,36.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2021: € 12.771,86
Con il bonifico del 30.11.2021 cessano i bonifici destinati al pagamento del mutuo, dal c/c intestato esclusivamente al de cuius. Ciò perché, come si vedrà a breve, da allora i bonifici per pagare il mutuo venivano eseguiti solo dal c/c cointestato tra de cuius e la Pt_1
In totale quindi, per le annualità che è stato possibile acquisire in corso di causa, risulta che dai c/c intestati unicamente al de cuius furono eseguiti complessivamente bonifici, a saldo delle rate di mutuo per € 116.587 (12.852,03 nel 2013; 12.972,59 nel 2014; € 12.876,31 nel 2015; 12.859,74 nel 2016;
12.969,68 nel 2017; € 13.210,68 nel 2018; 13.479,05 nel 2019; € 12.595,06 nel 2020; €12.771,86 nel
2021);
B) venendo al c/c cointestato tra de cuius e la per il periodo dall'1.1.2013 fino alla fine del 2021 Pt_1
pagina 40 di 52 non emergono bonifici a saldo del mutuo (cfr. doc. convenuti, e documenti prodotti da , CP_15 CP_4 doc. da 4, 5, 2, 3).
Il primo bonifico diretto a (nella cui causale si fa riferimento al mutuo) è del 31.12.2021 (cfr. CP_4 doc. 3, pag. 37 del file), da € 1.174,65.
Nel 2022 risultano i seguenti bonifici: 31.1.2022, per € 1.176,47; 28.2.2022, per € 1.178,78; 31.3.2022, per € 1.181,10; 2.5.2022, per € 1.183,42
Il 16.5.2022 risulta un accredito per € 22.850,00 derivante da bonifico eseguito da Parte_2 con la seguente causale “Estinzione mutuo numero 61619555” indicandosi come beneficiaria
[...] la sola Pt_1
Segue quindi un bonifico in uscita, da € 22.809,69, con causale “Rimborso anticipato finanziamento rateale”.
I bonifici eseguiti per saldare le rate di mutuo dal c/c cointestato sono pari a complessivi € 5.894,42 (di cui € 1.174,65 per il 2021, il residuo 4.719,77 per il 2022), cui si aggiungono i 22.809,69 per l'estinzione del mutuo.
Giacché la aveva (almeno inizialmente) dedotto che la provvista per il versamento delle rate di Pt_1 mutuo sarebbe derivata dalle somme donatele dal padre, via via versate in contati sui predetti conti, dall'esame degli stessi emerge che:
C) quanto al c/c intestato solo al de cuius emergono i seguenti versamenti di contanti:
Per il 2014: 10.12.2014, per € 1.050,00.
Per il 2015: 27.11.2015, per € 3.000,00.
Per il 2016, non risulta alcun versamento in contante.
Per il 2017, 12.6.2017 per € 600, 2.10.2017per € 200, per complessivi € 800.
Per il 2018 e a seguire non risultano versamenti in contanti che quindi ammontano a complessivi €
5.050,00, considerando tutte le annualità.
D) quanto al c/c cointestato emergono i seguenti versamenti di contanti:
2013: 20.11.2013, per € 450,00, 23.12.2013, per € 1.600,00.
Totale versamenti contanti nel 2013: 2.050,00
2014: 16.10.2014, per € 8,00; € 23.12.2014, per € 2.000.
Totale versamenti contanti nel 2014: 2.008,00;
2015: 8.1.2015, per € 200,00; 3.6.2015, per € 750,00; 29.10.2015 per € 1.350,00; 18.11.2015 per €
1.000
Totale versamenti contanti nel 2015: € 3.300,00
2016: 7.3.2016 per € 2.805,00; 14.4.2016, per € 1.061,00; 7.10.2016, per € 400,00; 20.12.2016 per € pagina 41 di 52 500,00
Totale versamenti contanti nel 2016: € 4.766,00
Nel 2017 non risultano versamenti di contanti,
Nel 2018 unicamente il 5.7.2018, per € 600,00
Non risulta alcun versamento di contanti anche nel 2019, 2020 e 2021.
Nel complesso, per le annualità di riferimento risultano versamenti in contanti per complessivi €
12.724,00.
Può osservarsi che la maggior parte degli accrediti sia sul conto cointestato, sia sul conto intestato al de cuius è riferibile a bonifici dalla (fino alla cessione delle quote) a pensioni o altre Controparte_3 fonti tracciabili, tra cui anche alcuni versamenti di assegni.
Sempre a livello documentale, può osservarsi che anche se in corso di causa i convenuti hanno dedotto che la non lavorasse, tale prospettazione è stata contrasta dalle attrici che hanno dedotto che la
Pt_1 lavorasse come impiegata;
gli stessi convenuti hanno in effetti prodotto una busta paga del 2006,
Pt_1 il CUD (docc. 24-25) della e le sue dimissioni risalenti al 2020 (doc. 26) da cui emerge che la
Pt_1 ritraeva dalla uno stipendio annuale di ca. € 10.500,00 (doc. 25) e ciò, si deve
Pt_1 Controparte_3 ritenere, fino al 2020.
13.3. Sempre con riferimento alle risultanze documentali, le attrici hanno prodotto alcuni documenti a sostegno della loro ricostruzione.
Sub. doc. 27, hanno prodotto delle contabili che attesterebbero del versamento di denaro contante sul conto cointestato e sul conto personale del de cuius; dette contabili non sono tuttavia utili a confortare la prospettazione attorea, perché non dimostrano di per sé da dove il contante provenisse e, in assenza degli estratti conti, non dimostrano che il versamento avvenisse in corrispondenza/a copertura di un bonifico a saldo delle rate di mutuo, specialmente considerando che dagli e/c acquisiti in corso di causa e riferibili al periodo successivo all'1.1.2013 non emerge che i (ridotti) versamenti in contanti furono eseguiti per garantire la provvista per il mutuo, essendo destinati principalmente al c/c cointestato da cui, per la maggior parte del tempo, non furono eseguiti bonifici, venendo la provvista del c/c esclusivo del de cuius (da cui provenivano i bonifici a saldo del mutuo) per lo più da fonti tracciabili, come detto.
Le attrici hanno poi prodotto le matrici degli assegni, asseritamente utilizzati per saldare i venditori
(doc. 19)
Trattasi di 4 assegni, due da € 4.750,00 e 37.500,00, emessi il 13.10.2003 (nella prospettazione dell'attrice, emessi utilizzando la provvista fornita dal padre al marito, cfr. prima 171ter, pag. 12), gli altri due da 100.000,00 € e 93.000,00 € emessi il 18.11.2003 (nella prospettazione della Pt_1 utilizzati con parte della somma mutuata). pagina 42 di 52 Detti documenti non sono tuttavia utili a dimostrare la prospettazione dell'attrice, ossia che il denaro asseritamente donatole dal padre sarebbe in parte stato utilizzato per l'emissione degli assegni e anche che gli stessi furono effettivamente utilizzati per saldare il prezzo. Quanto al primo profilo, con riferimento ai primi due assegni l'attrice non ha fornito prova che l'asserita somma donatale sarebbe stata versata sui c/c da cui furono tratti gli assegni (le contabili sub. doc. 27 si riferirebbero a un periodo successivo eppure, per i primi due assegni, dovrebbe risultare un versamento di contanti, prima del 2003, corrispondente;
unico elemento da cui l'attrice vorrebbe trarre la prova sono le dichiarazioni del de cuius, su cui si tornerà).
In secondo luogo, come pure dedotto dai convenuti (seconda 171ter, pag. 12) la matrice dell'assegno in sé non è idonea a provare il versamento, costituendo una mera annotazione da parte del potenziale emittente (nel caso di specie, il de cuius - cfr. in tal senso, Cass. Sez. VI, ord.n. 15709 del 4 giugno
2021). Al di là di tale considerazione, di carattere generale, può evidenziarsi che nel caso di specie gli assegni non sono idonei a provare il pagamento, perché recanti un importo complessivo di €
235.250,00 (addirittura superiore al pagamento del prezzo: se effettivamente il prezzo fosse stato saldato con le modalità descritte dalla nell'atto di acquisto si sarebbe dovuto verosimilmente Pt_1 indicare che il prezzo era stato in parte saldato prima dell'acquisto, in parte con assegni consegnati contestualmente al rogito).
13.4. Le attrici hanno poi prodotto, a sostegno della prospettazione delle delle dichiarazioni Pt_1 scritte di , e (sorelle della e di e Testimone_1 Persona_5 Per_6 Pt_1 Tes_2 [...]
(amici di famiglia, cfr. docc. 20-22) dal contenuto sostanzialmente identico: con le stesse i Tes_3 predetti hanno dichiarato che erano presenti il 15.8.2003 a un pranzo organizzato dal padre della Pt_1 nella casa di in Croazia, per festeggiare il compleanno della , occasione in cui il padre Tes_1 Per_1 avrebbe “dato-regalato” alla € 200.000,00 in contanti come donazione ereditaria, avendo già Pt_1 donato altri beni agli altri figli, da destinare all'acquisto di un immobile in AL;
nelle dichiarazioni si riferisce che il padre avrebbe consegnato il danaro nelle mani del de cuius, insistendo che l'immobile da acquistare rimanesse nella disponibilità della cosa cui il avrebbe Pt_1 Per_1 acconsentito.
Le attrici hanno chiesto chiamarsi a confermare dette dichiarazioni i medesimi soggetti, articolando l'istanza di prova testimoniale su riportata e rigettata in corso di causa.
Le attrici hanno poi prodotto tre dichiarazioni – che in corso di causa, la ha dichiarato essere Pt_1 state da essa vergate e solo sottoscritte dal marito: nella prima, apparentemente resa il 15.7.2020 in
AL (doc. 23) il de cuius dichiara “che ho ricevuto da mio suocero la somma CP_16
200.000.00 € (duecentomila euro) in data 15.8.2003. ER presenti come testimoni e Tes_2
pagina 43 di 52 e le mie tre cognate e . I soldi mi sono stati Tes_3 Per_6 Persona_5 Testimone_1 dati per acquistare di un appartamento a AL da intestare a mia moglie ”; nella Parte_1 seconda (doc. 24) resa in pari data, il de cuius dichiara “che ho ricevuto da mia moglie Parte_1 la somma 43.000,00 € (quarantatremilla euro) ricavati dalla vendita del suo appartamento comune di
Kutina, via K.P. Krestimira Centar 1 n. 11 in Croatia. La vendita è stata effettuata 19.6.2004 e soldi io utilizzato per completare ristrutturazione e arredamento dell'appartamento acquistato in Valdagna via
AL MO 11 intestato a mia moglie . Parte_1
La terza (doc. 28) apparentemente resa in AL dal de cuius il 24.12.2021 così recita “[…] confermo che pago le rate del mutuo in banca Intesa AL l'appartamento di mia moglie
[...]
, nata […] esclusivamente con i soldi ricevuti da mio suocero in data 15.8.2003 Pt_1 Persona_4 pari all'importo 200.000,00 € (duecentomila euro). Ho ricevuto personalmente l'importo indicato in
Lipovlijani, via Ante Starcevic 8 (Croazia) alla presenza dei testimoni , Tes_2 Testimone_3
, e Testimone_1 Persona_5 Per_6
Confermo che citato appartamento dove abita mia moglie in via AL MO 11, AL, deve rimanere di sua proprietà, perché le rate di mutuo pago con il soldi ricevuti da suo padre
[...]
e per questo l'appartamento e esclusivamente intestato a perché così ha CP_16 Parte_1 richiesto mio suocero al momento della consegna dei soldi, anche pagare le rate regolare.
Io sottoscritto nel pieno posseso e capacità voglio-desidero che tutti i miei beni Persona_1 presenti e futuri rimane a mia legittima moglie e mia figlia , nata 8-03- Parte_1 Parte_2
1986 […]”.
All'udienza del 29.1.2025 la ha chiarito che il marito avrebbe sottoscritto i documenti, redatti a Pt_1 mano da essa attrice: i primi due in totale autonomia, quello del 24.12.2021, fino alle parole “rate regolare” in autonomia dalla per le ultime righe sotto dettatura del marito. Pt_1
I convenuti hanno disconosciuto integralmente detti documenti e le attrici hanno richiesto la verificazione;
all'udienza del 26.3.2025 i convenuti hanno anticipato di stare valutando di impugnare in separata sede il documento datato 24.12.2021 per privarlo “del possibile contenuto di testamento ed anche per accertare la non veridicità e anche laddove possa essere qualificato come testamento per accertare l'indegnità a succedere dell'attrice” (sul punto, può osservarsi che nella presente sede le attrici non hanno tuttavia inteso far valere come testamento detto scritto, che per inciso si osserva difetterebbe in ogni caso delle caratteristiche per valere come olografo, ex art. 602 co. 1 c.c., non essendo, per stessa ammissione della stato redatto “per intero” dal de cuius.). Pt_1
13.5. I convenuti, di contro, hanno chiesto sentirsi alcuni testi. , che si è descritto come Testimone_4 amico di vecchia data del de cuius – pur non ricordando quando sarebbe morto e pur avendo ammesso pagina 44 di 52 di non averlo visto dal 2007 al 2011 e di aver avuto una frequentazione sporadica col dopo tal Per_1 data - in risposta al cap. 2 articolato in terza 171ter2 ha dichiarato “Sì confermo, me lo disse verso fine novembre o dicembre proprio del 2003, perché eravamo ancora in buoni rapporti. Mi ha detto che aveva fatto un mutuo per acquistare la casa e lo pagava lui, non so se il conto era suo o di sua moglie
o di tutti e due. Adr: intendo eravamo ancora in buone rapporti, ma non abbiamo mai litigato, dopo che si sposò con la me la presentò siamo anche andati a cena un paio di volte tutte insieme, son Pt_1 venuti a casa mia ma da quando si sono sposati lui non vedeva più i vecchi amici, io non so perché. Poi Per_ una volta la c'era anche a casa loro che aveva piacere che io non vedessi più , mi Pt_1 Per_10 girai verso , gli chiesi se era d'accordo e lui rimase in silenzio e quindi per non guastare la Per_10 famiglia non discussi e smisi frequentarlo al di là delle singole occasioni in cui ci incrociavamo.”
È stato poi escusso ex-collega del , con cui tuttavia ha dichiarato di aver Testimone_5 Per_1 avuto una frequentazione unicamente lavorativa “[…] nel tempo libero non ci si vedeva. Siamo stati colleghi di lavoro da almeno metà anni '70 e ho smesso di lavorare nel 2013, dal 2013 con ci Per_1 sentivamo telefonicamente, lui ha continuato a lavorare, occasionalmente ci si incrociava a AL, il paese è piccolo;
poi quando smise di lavorare lo chiamai al telefono e gli dissi “finalmente hai smesso, andiamo a far colazione insieme […]”.
Sentito sul menzionato cap. 2 il teste ha dichiarato “Era implicito, nel senso che la moglie non ha mai lavorato, lui mi aveva raccontato di aver contratto un mutuo per questa casa, ero convinto che fosse sua poi non gli ho mai chiesto chi ci mettesse i soldi, immaginavo che fosse lui perché era l'unico che lavorava e immaginavo che la casa fosse intestata a lui”.
14. Così riassunte le risultanze istruttorie, gravava sui convenuti - che hanno sostenuto che il de cuius avrebbe donato indirettamente l'immobile di via MO, 11 alla perché sin dal 2003 avrebbe Pt_1 inteso coprire integralmente il rimborso del mutuo o che comunque avrebbe saldato via via il mutuo, sicché oggetto della donazione sarebbero le somme via via versate - l'onere di provare la donazione indiretta e l'intento liberale del . Per_1
14.1. Per come è formulata la prima prospettazione dei convenuti (ossia che il de cuius sin dall'acquisto dell'immobile e dalla stipula del mutuo da parte della moglie avrebbe inteso via via rimborsarlo) gli avrebbero dovuto provare la sussistenza dell'intento liberale già nel 2003. CP_2
Tale prova non è però stata fornita. La documentazione acquisita in corso di causa consente di dimostrare che in effetti dal gennaio 2013 e fino al novembre 2021 le rate del mutuo furono saldate con bonifici provenienti dal conto corrente di titolarità esclusiva del de cuius sicché, posto che de cuius e 2“ Vero è che mi aveva comunicato di aver contratto, nell'anno 2003, un mutuo bancario per Persona_1 consentire alla moglie l'acquisto di un immobile in AL, via A. MO, 11 e che provvedeva al pagamento, con proprie disponibilità finanziarie, delle rate di mutuo mensili?” pagina 45 di 52 erano sposati in regime di separazione dei beni, provenendo i pagamenti unicamente dal conto Pt_1 del de cuius, per i principi su richiamati e non essendo stato provato – come già accennato e meglio si dirà – che tale conto sia stato alimentato da provviste della può effettivamente ritenersi provato Pt_1 che per tale periodo abbia via via pagato il debito verso la banca dell'attrice. Per_1
Dalla fine di novembre 2021 e fino al 2022 il pagamento proveniva dal conto cointestato, sicché per tale periodo al più può ritenersi (salvo il pagamento finale ad estinzione del mutuo, eseguito con fondi forniti alla madre dalla figlia) che abbia estinto il debito della moglie per la metà (non avendo Per_1
i convenuti articolato istanze dirette a superare la presunzione derivante dalla cointestazione).
Non sono sufficienti a fornire la prova che già dal 2003 il de cuius intendesse rimborsare integralmente le rate del mutuo le dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, perché poco attendibili in ragione dei rapporti rarefatti con il de cuius e perché i testi non hanno meglio ricostruito il complessivo disegno del (entrambi i testi hanno dichiarato che il de cuius avrebbe contratto un mutuo, mentre lo Per_1 stesso era stato pacificamente contratto dall'attrice); le dichiarazioni del integrano poi una Tes_5 mera deduzione del teste, basata sul fatto che la non lavorasse: eppure è stato dimostrato che la Pt_1 in effetti percepiva uno stipendio dalla , pur modesto, dal 2006 al 2020 in Pt_1 Controparte_3 ipotesi comunque idoneo a coprire (almeno in parte) le rate di mutuo.
Non essendo dimostrata la prima prospettazione dei convenuti (originario intento liberale del de cuius, già all'acquisto nel 2003 e alla stipula del mutuo e specificamente avente ad oggetto la donazione indiretta dell'immobile), in sé per sé perde di rilevanza la ricostruzione alternativa delle attrici e in particolare il fatto che la provvista per acquistare l'immobile sarebbe stata fornita, in contanti, dal padre della Pt_1
Può osservarsi che tale prospettazione è già in parte contrastata dai documenti acquisiti, posto che per il periodo dal 2013 al 2022 l'originaria ricostruzione dell'attrice (svolta in seconda memoria 171ter
c.p.c.) per cui il danaro donatole dal padre sarebbe stato via via versato sul conto cointestato a sé e al o sul conto di quest'ultimo, da cui venivano saldate le rate di mutuo trova una netta smentita Per_1 negli e/c acquisiti ex art. 210 c.p.c. da cui emergono per tale periodo sporadici versamenti in contanti, peraltro per lo più sul conto cointestato (da cui solo per gli ultimi mesi di contratto furono eseguiti i bonifici a saldo delle rate) dunque non correlati al saldo del bonifico, eseguito fino al novembre 2021 con bonifici dall'altro conto.
In altri termini, nella prospettazione attorea viene rappresentato che il defunto padre avrebbe donato detti contanti alla figlia (consegnandoli però, non è dato comprendere il perché, al ) al fine di Per_1 acquistare l'abitazione in AL: anche a voler ritenere che ciò sia avvenuto e che questo fosse il programma di non vi è comunque prova che lo stesso sia stato poi effettivamente Persona_4
pagina 46 di 52 seguito dai contrastando la ricostruzione attorea con la documentazione acquisita, con CP_17 riferimento al periodo 2013-2022 e non essendo utile a supportare la ricostruzione la documentazione già prodotta dalla (le contabili, gli assegni), per le ragioni di cui si è detto, per il periodo Pt_1 precedente.
Per tali ragioni – ossia perché la prospettazione della era già contraddetta dai documenti – non è Pt_1 stata ammessa la richiesta di prova orale attorea (con cui si sarebbero volute confermare le dichiarazioni scritte dei terzi, in riferimento alla consegna di denaro da ). Per_8
Non sono utili a supportare la ricostruzione dell'attrice le dichiarazioni asseritamente sottoscritte dal marito. Al di là dell'effettiva veridicità della sottoscrizione del de cuius, si osserva che tali dichiarazioni sarebbero state formate ex post dal de cuius, nel senso che questi avrebbe svolto una ricognizione, confermando che il denaro donato dal padre della sarebbe stato utilizzato per Pt_1
l'acquisto dell'immobile di via MO o meglio (doc. 28) per pagare le rate di mutuo, solo a distanza di circa 17/18 anni dal fatto.
Anche a voler ammettere la veridicità della sottoscrizione dei docc. 23,24, 28 attorei, le dichiarazioni sarebbero comunque liberamente valutabili dal giudice perché rese non prima dell'esecuzione dell'operazione (versamento del denaro sui conti, a saldo del mutuo) ma dopo oltre 17/18 anni, nell'ambito di una mera ricognizione: nel caso di specie le stesse, pur se in ipotesi rese dal de cuius, dovrebbero comunque dirsi non veritiere perché dall'esame degli e/c per il periodo 2013/2022 e dal raffronto tra somme in uscita (per il pagamento delle rate di mutuo) e versamenti in contanti non emerge affatto che il de cuius si sia avvalso di denaro contante per dotarsi della provvista per il saldo del mutuo, provenendo la stessa per la quasi totalità da fonti tracciabili: si è detto che dal 2013 al novembre 2021 emerge che dal c/c intestato al solo de cuius furono eseguiti bonifici a saldo del mutuo per € 116.587,00, a fronte di versamenti in contanti per € 5.050,00.
Dal conto cointestato, dalla fine del 2021 al 2022 (senza considerare la disposizione a estinzione del mutuo), bonifici per € 5.894,42 a fronte di versamenti per € 12.724,00.
Trovando comunque smentita le dichiarazioni asseritamente rese per iscritto dal de cuius dalla documentazione acquisita, è dunque irrilevante comprendere se le stesse siano effettivamente riconducibili al . Per tale ragione, deve ribadirsi il rigetto della richiesta di verificazione e delle Per_1 connesse istanze istruttorie.
Ad ogni modo, come detto, dalle risultanze acquisite non è stata dimostrata la prima prospettazione dei convenuti (originario intento liberale, già all'acquisto nel 2003 e alla conclusione del mutuo, del de cuius, avente ad oggetto la donazione indiretta dell'immobile), sicché la richiesta di includere nel donatum l'immobile di via MO deve essere disattesa. pagina 47 di 52 14.2. I convenuti hanno dedotto, in subordine, che oggetto di donazione dovrebbero considerarsi i vari pagamenti ad estinzione del mutuo, eseguiti dal de cuius, quantificati in complessivi € 260.000,00 (i convenuti considerano tutto il periodo, a decorrere dal 2003).
Non è stata tuttavia fornita prova del fatto che il de cuius saldò con provviste proprie il mutuo per il periodo fino al gennaio 2013, non essendo stato possibile acquisire documentazione per il periodo pregresso.
Né tale prova può essere desunta dal fatto che, invece, il grosso delle rate per il periodo successivo furono estinte dal de cuius: e ciò sia perché, per il periodo successivo all'1.1.2013, seppur in parte minima, parte del mutuo fu saldato dal conto cointestato (sicché non può escludersi che parte dei pagamenti precedenti potessero provenire anche da detto conto corrente, riferibile a de cuius e , Pt_1 sia perché la (al di là dell'asserita esistenza della somma in contanti di cui si è detto) godeva Pt_1 comunque di redditi propri che le avrebbero potuto consentire di contribuire al versamento.
Per il periodo successivo, è invece dimostrato che il de cuius provvide a saldare le rate del mutuo, per €
116.587,00 (bonificati dal conto intestato al solo de cuius) ed € 5.894,42 (dal conto cointestato, dovendosi escludere i 22.809,69 per l'estinzione, documentalmente forniti dalla figlia alla madre): non essendo superata la presunzione di contitolarità delle somme versate su detto conto, la metà, per €
2.947,21 deve ritenersi saldata dal de cuius, che ha quindi pagato debiti della moglie per complessivi €
119.534,21 (116.587,00 + 2.947,21).
Avendo con detti pagamenti il de cuius contribuito all'estinzione del debito della gli stessi Pt_1 possono essere qualificati come donazione indirette, potendosi ritenere provato l'intento liberale dal mancato regresso/surroga del (cfr. la menzionata Cass. Sez. II, ord. n. 23260 del 18/9/2019). Per_1
Le attrici hanno contestato i rilievi dei convenuti tesi ad accertare la donazione indiretta del danaro osservando (i) che comunque dovrebbe escludersi l'intento liberale del , perché questi avrebbe Per_1 pagato comunque come fideiussore (prima 171ter c.p.c., pag. 15) e (ii) per la prima volta, in memoria di replica (pagg. 4-5), che comunque i pagamenti non potrebbero costituire donazione indiretta, perché integranti un adempimento dell'obbligo di contribuire alle esigenze familiari ex art. 143 c.c. sicché i
“pagamenti eseguiti da un coniuge in favore dell'altro, quindi, non possono mai costituire donazione ovvero essere fonte di credito” (sul punto, le attrici hanno menzionato Cass. 864/2023).
Il primo rilievo non è condivisibile perché “[…] allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l'attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile. A nulla rileva l'esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all'adempimento, sia perché il requisito di liberalità dell'atto presuppone un posterius rispetto al solo pagamento, sia in quanto il carattere indiretto della donazione pagina 48 di 52 postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti […]” (la menzionata Cass. 23260/2019, in parte motiva).
Nel caso di specie, il fatto che sarebbe comunque stato interessato a saldare, in quanto Per_1 fideiussore, è irrilevante, giacché dopo l'estinzione del mutuo, comunque, il de cuius non ha proceduto a ripetere le somme versate per conto della di talché deve ritenersi che il versamento delle Pt_1 singole rate costituisse una liberalità;
(ii) il secondo rilievo, oltre che tardivo, è infondato.
Non può dirsi sic et simpliciter che tra i coniugi non possano sussistere donazioni, perché ogni pagamento costituirebbe obbligo del dover3 prescritto dall'art. 143, co. 2 c.c. Il precedente menzionato dagli attori si è limitato a esporre il principio per cui “[…] i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale […] (Cass. 864/2023, in parte motiva).
Ciò non vuol dire affatto che non possano sussistere donazioni tra coniugi ma che, tenuto conto delle rispettive disponibilità patrimoniali/reddituali, anche determinati esborsi, pur rilevanti nell'ammontare
(nel caso sottoposto all'attenzione della S.C., l'estinzione di un mutuo contratto con riferimento alla casa familiare di due coniugi sposati in regime di comunioni dei beni, per € 50.000,00) non necessariamente devono essere ricondotti a donazioni.
Deve comunque tenersi conto delle condizioni patrimoniali dei coniugi e dell'oggetto dell'esborso: non a caso, la S.C. ha osservato, ad esempio, che l'attività con cui il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile ad una donazione indiretta
(Cass. Sez. III, ord. n. 24160 del 4/10/2018).
Nel caso di specie, le attrici non hanno fornito prova che le condizioni della o del (nel Pt_1 Per_1 periodo in cui il marito pagò le rate del mutuo, 2013-2021) fossero tali da ritenere il pagamento di €
119.534,21 potesse integrare adempimento dei doveri ex art. 143, co. 2 c.c. Non vi è poi prova dell'asserzione della per cui quella di via AL MO fosse la casa familiare. Pt_1
Deve dunque accertarsi e dichiararsi che il de cuius donò indirettamente, saldando le rate di mutuo per il periodo tra gennaio 2013 -maggio 2022 - € 119.534,21 alla importo che deve pertanto Pt_1 includersi nel donatum (dovendosi far riferimento al valore nominale, ex art. 751 c.c.) e che la Pt_1 deve imputare alla sua porzione, ex art. 564 co. 2 c.c. pagina 49 di 52 14.3. Non sono fondate le difese dei convenuti, tesi ad accertare la sussistenza di donazioni in favore dell'altra attrice, . Parte_2
Inconsistente è il rilievo per cui anch'essa sarebbe destinataria della donazione indiretta dell'immobile di via MO;
anzitutto perché, come chiarito, deve escludersi che il de cuius abbia indirettamente donato l'immobile. A parte ciò, beneficiaria di detta non dimostrata donazione sarebbe solo la Pt_1
(l'immobile è poi stato donato da quest'ultima alla figlia nel 2018, cfr. doc. 16, ma ciò è irrilevante nel ricostruire il donatum di ). Persona_1
14.4. In seconda 171ter c.p.c. i convenuti hanno dedotto che dall'esame dell'e/c personale del de cuius
e del conto cointestato emergerebbero bonifici in uscita per € 13.750,00 in favore di Parte_2
(pag. 13). L'inciso è del tutto generico;
si osserva che in effetti, nel corso degli anni, risultano taluni bonifici per importi ridotti (per lo più inferiori ad € 1.000,00). In assenza di specifiche allegazioni dei convenuti, stante l'ammontare ridotto dei bonifici e la loro cadenza isolata non può dirsi provato l'intento liberale.
15. Così identificate le componenti di relictum, debiti e donatum, la causa dovrà dunque essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine dell'esatta quantificazione del valore di relictum, debiti e donatum al momento dell'apertura della successione (ex art. 556, ult. parte, c.c. giusto il rinvio ai criteri di valutazione stabiliti dagli artt. 747 e 750 c.c.), necessaria per l'esame della domanda di riduzione.
16. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di IC, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari di e CP_1 CP_2
2) dichiara inammissibili, per carenza di interesse, le domande con cui gli attori hanno chiesto di
“Dichiarare inefficace la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario di CP_1
e in data 14 dicembre 2023 Rep. n. 7403 Racc. n. 3761 Notaio Dott.
[...] CP_2 Per_3 trascritta in data 15 dicembre 2023 ai n.ri 28010 RG/20546 RP e l'inventario di eredità Rep. n. 7555
Racc. n. 3847 Notaio Dott. in data 7 marzo 2024”; Per_3
3) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in AL(Vi) il 31 gennaio 2023;
4) accerta la qualità di legittimarie di e , aventi diritto alla Parte_1 Parte_2 quota di riserva, ex art. 542, comma 1, c.c., di 1/3 del patrimonio ereditario;
5) in parziale accoglimento delle eccezioni dei convenuti, dichiara che ha Persona_1 donato indirettamente a l'importo di € 119.534,21, pagando tra l'1.1.2013 e il maggio Parte_1
pagina 50 di 52 2022 il debito della verso per il rimborso del mutuo da questa contratto nel 2003; Pt_1 CP_4
6) rigetta per il resto le domande di attori e convenuti dirette ad accertare la sussistenza di donazioni o altre liberalità, eseguite in vita da in favore di e Persona_1 Parte_1 Parte_2
o dei convenuti;
[...]
7) rigetta la domanda articolata “in via subordinata” dalle attrici, diretta ad accertare la simulazione relativa del contratto di cessione della quota;
8) dichiara inammissibile la domanda articolata “in via ulteriormente subordinata” dalle attrici, diretta alla risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di cessione della quota;
9) accerta e dichiara che: i) il relictum di alla sua morte era costituito A) dai Persona_1 seguenti beni immobili, tutti siti nel Comune di AL (Vi):
a) per la piena proprietà, così censiti al C.F. di detto Comune: fg. 5, m. n. 876, sub 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 piano T, R.C. euro 453,19, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 2, Cat. C/2, cl. 4, mq. 154, piano T, R.C. euro 342,00, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 3, Cat. C/2, cl. 4, piano S1, mq. 140, R.C. euro 310,91, Contrada Mari, 1/A;
b) dell'1/15 della proprietà dell'immobile così censito al CF: fg. 5, m. n. 788, sub 5, Cat. D/7, piano ST-2, R.C. euro 294,38, Contrada Mari, 7;
c) dell'1/3 della proprietà del seguente immobile, così censita al CF: fg. 5, m. n. 823, sub 2, Cat. C/6, cl. 3, piano ST-1, mq. 23, R.C. euro 55,83, Contrada Mari, 1;
d) dei 4/60 della proprietà del terreno censito al CT: fg. 5, m. n. 433, bosco ceduo di classe 2, mq. 6936, R.D. euro 10,75, R.A. euro 1,79;
B) dai seguenti beni mobili/crediti:
a) i titoli di cui al rapporto n. 1200/00000000050 presso Intesa San Paolo s.p.a.;
b) il credito verso il per il rimborso dell'IMU, per € 390,00; Controparte_7
c) i beni mobili siti nell'immobile di AL, Contrada Mari, 1/A e meglio indicati nell'inventario sub. doc. 3 dei convenuti, alla lettera C);
d) dal credito residuo nei confronti di per il corrispettivo per la cessione delle quote di CP_2
, pari ad € 29.800,00; Controparte_3
ii) i debiti erano così costituiti:
a) € 1.290,21, dovuti a , quale quota di competenza del de cuius del saldo negativo del c/c CP_8
1000/00000003295 cointestato con la Pt_1
b) € 431,98, dovuti a , quale saldo negativo del c/c 1000/4897; CP_8
c) € 4.960,01 per spese funebri, sostenute dalla Pt_1
d) € 6.900,00 per spese per pubblicazione testamento, accettazione beneficiata ed inventario, sostenute pagina 51 di 52 da CP_2
e) € 2.000,00 dovuti a in restituzione del prestito in data 10.1.2022; CP_2
iii) il donatum era costituito dalle somme indirettamente donate a meglio indicate al Parte_1 precedente punto 5), per € 119.534,21;
10) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza, riservando la pronuncia delle spese di giudizio alla sentenza definitiva.
IC, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 52 di 52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 672 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2025, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli Avv.ti Donatella Chiesa (C.F. CodiceFiscale_2
) e dall'avv. Giacomo Vanzan (C.F. ed elettivamente C.F._3 CodiceFiscale_4 domiciliate presso il loro studio in Padova, via San Martino e Solferino, 30, giusta procura allegata telematicamente alla citazione
- attrici - contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._5 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Vilona (C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in IC, via del Mercato C.F._7
Nuovo, 71 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c. parte attrice così precisava le conclusioni:
“Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare la qualità di eredi legittimarie di della moglie Persona_1 Pt_1
e della figlia;
[...] Parte_2
- accertato che le disposizioni contenute nel testamento olografo di in data 10 Persona_1 novembre 2021, pubblicato in data 9 febbraio 2023 Rep. N. 6964 Notaio Dott.ssa , Persona_2
pagina 1 di 52 hanno leso le quote riservate alle attrici ex art. 542 primo co. c.c., dichiarare che e Parte_1
hanno diritto ad essere reintegrate nelle quote di un terzo ciascuna Pt_2 Parte_2 dell'eredità di loro riservate, da determinarsi ai sensi degli artt. 556 e segg. Persona_1
c.c., da parte degli eredi testamentari nata a [...] in data [...], c.f. CP_1
, residente in [...], e nato a [...]_2
AL (VI) in data 23 febbraio 1969, c.f. , residente in [...]
A. De Gasperi, 36.
In via subordinata
- accertata, ex artt. 1414 e 1415 secondo co. c.c., la simulazione relativa del contratto di cessione della quota di partecipazione nella società “ Peserico S.n.c. ” Parte_3 Parte_4 stipulato con scrittura privata autenticata in data 24 novembre 2021, registrata a IC in data 29 novembre 2021 al n. 41942 Serie 1T ed iscritta al Registro delle Imprese di IC in data 3 dicembre
2021 (prot. n. 133962 dd. 29 novembre 2021), dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia del medesimo atto nei confronti delle attrici e ridurre, ex art. 555 c.c., l'eventuale donazione dissimulata lesiva mediante declaratoria di inefficacia nei confronti delle attrici fino alla quota disponibile e nei limiti necessari a reintegrare le quote di riserva.
In via ulteriormente subordinata
- Nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda di simulazione, previa declaratoria, anche con sentenza non definitiva, della qualità di eredi necessarie delle attrici, ed accertato il mancato versamento del prezzo di cessione entro i termini contrattualmente stabiliti da parte di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione della CP_2 quota di partecipazione nella società “ ” Controparte_3 stipulato con scrittura privata autenticata in data 24 novembre 2021, registrata a IC in data 29 novembre 2021 al n. 41942 Serie 1T ed iscritta al Registro delle Imprese di IC in data 3 dicembre
2021 (prot. n. 133962 dd. 29 novembre 2021), per fatto e colpa di ai sensi dell'art. 1453 CP_2
c.c. con condanna alla restituzione della prestazione ricevuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c.
o, laddove impossibile, per equivalente, con ogni conseguenza di legge anche in ordine agli interessi maturati e maturandi ed al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
In ogni caso
- Ridurre, ex artt. 554 e 555 c.c., mediante declaratoria di inefficacia nei confronti delle attrici, le disposizioni testamentarie e le eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate compiute in vita dal de cuius in favore dei convenuti ed eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre fino alla quota disponibile e nei limiti necessari a reintegrare le quote di riserva. pagina 2 di 52 - Ricostruita la massa ereditaria come per legge e previa eventuale divisione, condannare i convenuti, unici eredi istituiti con il testamento, in favore delle attrici alla reintegrazione e/o restituzione delle quote di legittima loro spettanti e pari ad un terzo ciascuna oltre ai frutti (canoni di locazione e/o indennità di occupazione) ed agli interessi di legge maturati e maturandi.
- In ipotesi di accertata l'indivisibilità degli immobili relitti o di non comoda o antieconomica divisibilità e di assegnazione ai convenuti, condannare i convenuti in favore delle attrici al pagamento dell'equivalente in denaro delle quote di riserva loro spettanti e/o nella misura accertata in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
- In ipotesi di mancata assegnazione ad alcuno dei convenuti e/o di loro eventuale opposizione, disporre la vendita all'incanto degli immobili ex art. 720 c.c.;
- Dichiarare inefficace la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario di CP_1
e in data 14 dicembre 2023 Rep. n. 7403 Racc. n. 3761 Notaio Dott.
[...] CP_2 Per_3 trascritta in data 15 dicembre 2023 ai n.ri 28010 RG/20546 RP e l'inventario di eredità Rep. n. 7555
Racc. n. 3847 Notaio Dott. in data 7 marzo 2024 per i motivi esposti nella memoria ex art. Per_3
171 ter n. 1 c.p.c.;
- Rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dai convenuti e CP_1 CP_2 anche di improcedibilità e di nullità della citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nelle memorie ex art. 171 ter n.ri 1, 2 e 3 c.p.c.;
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia del Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza.
- Spese, compensi ed accessori nella misura vigente all'atto del saldo interamente rifusi anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 bis, D. lgs. n. 28/10, vecchio testo, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria n. 674/2023 promossa dalle attrici presso
Resolutia S.r.l. sede di IC.
In via istruttoria
Istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a:
1) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Controparte_4
Piazza San Carlo, 156, e/o a e l'esibizione, ai fini della acquisizione in CP_2 CP_1 giudizio, degli estratti conto relativi ai dieci anni anteriori alla data del decesso del de cuius avvenuto in data 31 gennaio 2023 o, se di durata inferiore, dall'origine ad estinzione, dei rapporti di conto corrente cointestati a e e/o e/o Persona_1 CP_2 CP_1 Controparte_5
e/o e o a questi intestati di cui il de cuius Controparte_3 Parte_4 CP_2
pagina 3 di 52 abbia comunque avuto delega ad operare con la relativa documentazione attestante beneficiari e destinatari delle operazioni.
2) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Controparte_4
Piazza San Carlo, 156, e/o a e l'esibizione, ai fini della acquisizione in CP_2 CP_1 giudizio, di tutta la documentazione afferente i contratti e/o rapporti di conto corrente, carte di credito
e debito, depositi bancari, deposito/custodia e amministrazione titoli/valori mobiliari/fondi e/o rapporti assicurativi cointestati a e e/o e/o Persona_1 CP_2 CP_1
, con la relativa Controparte_6 Parte_4 CP_2 documentazione attestante beneficiari e destinatari delle operazioni nonché tutta la documentazione attestante la sottoscrizione da parte di di polizze con indicazione dei relativi Persona_1 beneficiari.
3) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Parte_5 CP_2 legale in Monteviale (VI), Via Alcide De Gasperi, 40, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IC , R.E.A. n. VI-276008, già P.IVA_1 [...]
ed al consulente Dott. , Controparte_3 Parte_6
c.f. , con studio professionale in AL (VI), Via Lungo Agno Manzoni, 12, CodiceFiscale_10
l'esibizione, ai fini della acquisizione in giudizio, delle scritture contabili delle società
[...]
nonché di tutta l'ulteriore Parte_7 documentazione non rinvenibile in pubblici registri ed altresì degli estratti dei rapporti di conto corrente e la documentazione di ogni rapporto bancario afferenti le indicate società relativi ai dieci anni anteriori alla data del decesso del de cuius avvenuto in data 31 gennaio 2023.
Istanza di consulenza tecnica d'Ufficio.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a:
a) stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili -quelli già individuati e quant'altri risulteranno accertati in corso di causa- costituenti il relictum e il donatum;
b) accertare il valore della quota societaria ceduta mediante la scrittura privata dd. 24 novembre 2021 al momento della cessione e dell'apertura della successione;
c) procedere alla riunione fittizia secondo le modalità previste dall'art. 556 c.c. di tutti i beni costituenti l'asse ereditario di e delle eventuali donazioni dirette, indirette o Persona_1 dissimulate, anche in denaro, compiute in vita dal de cuius nei confronti dei convenuti anche attraverso operazioni bancarie ed operazioni sociali della “ Controparte_3
e ” ed alla successiva determinazione della quota disponibile e della quota CP_2 indisponibile;
pagina 4 di 52 d) accertare il valore dei frutti maturati e maturandi (indennità di occupazione e/o canoni di locazione ed interessi di legge) relativamente agli immobili relitti in ragione e nei limiti delle singole quote di pertinenza di e;
Parte_1 Parte_2
e) in ipotesi di accertata l'indivisibilità degli immobili relitti o di non comoda o antieconomica divisibilità e di loro assegnazione ai convenuti, determinare l'equivalente in denaro delle quote spettanti alle attrici oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come per legge.
Istanza di ammissione di prova per testi
Ammettere ed assumere la prova diretta per testi mediante rogatoria internazionale ai sensi dell'art.
204 c.p.c. sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 15 agosto 2003, nell'appartamento della sig.ra in Lipovljani Testimone_1
Ante Starcevica 8, era stato organizzato un pranzo per festeggiare il compleanno di Persona_1
alla presenza del padre della sig.ra delle sorelle
[...] Parte_1 Persona_4 Tes_1
, e e dei sigg.ri e (si rammostra al teste
[...] Persona_5 Per_6 Tes_2 Tes_3
la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la Testimone_1 Persona_5 dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione prodotta come Per_6 documento sub 21, al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 22 ed al teste Tes_2
la dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno di confermarne il Tes_3 contenuto);
2) Vero che in quella occasione il padre della sig.ra sig. , consegnò nelle Parte_1 Persona_4 mani del sig. l'importo in contanti di euro 200.000,00 (duecentomila/00)” (si Persona_1 rammostra al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste Testimone_1 [...]
la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione Per_5 Per_6 prodotta come documento sub 21, al teste la dichiarazione prodotta come documento Tes_2 sub 22 ed al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno Tes_3 di confermarne il contenuto);
3) Vero che il sig. disse al sig. che gli consegnava la somma di Persona_4 Persona_1 euro 200.000,00 (duecentomila/00) per acquistare una casa a AL che doveva essere intestata e di esclusiva proprietà della figlia (si rammostra al teste la Parte_1 Testimone_1 dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione prodotta come Persona_5 documento sub 20, al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 21, al teste Per_6 la dichiarazione prodotta come documento sub 22 ed al teste la Tes_2 Tes_3 dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno di confermarne il contenuto);
pagina 5 di 52 4) “Vero che il sig. ricevette i soldi e disse al suocero sig. alla Persona_1 Persona_4 presenza di tutti gli altri invitati che avrebbe utilizzato quei denari per acquistare una abitazione a
AL e che quella casa sarebbe stata intestata e di proprietà esclusiva di (si Parte_1 rammostra al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste Testimone_1 [...]
la dichiarazione prodotta come documento sub 20, al teste la dichiarazione Per_5 Per_6 prodotta come documento sub 21, al teste la dichiarazione prodotta come documento Tes_2 sub 22 ed al teste la dichiarazione prodotta come documento sub 22 e si chiede a ciascuno Tes_3 di confermarne il contenuto).
Si indicano a testi sui capitoli a prova diretta formulati subb 1-4 i sigg.ri:
- , nata a [...], Bosnia Erzegovina, in data 14 settembre 1959 e residente in [...]
Croazia, in Lipovljani, Ante Starcevica, 8;
- , nata a [...], Bosnia Erzegovina, in data 15 maggio 1971 e residente in [...], in Persona_5
Lipovljani, Kutinska ulica, 15;
- , nata a [...], Bosnia Erzegovina, in data 3 settembre 1974 e residente in [...], in Per_6
Lipovljani, Odvojak Ante Starcevica, 2 A;
- nata a [...], Prijedor, Bosnia Erzegovina, in data 1 gennaio 1950 e residente Tes_2
Croazia, in Kutina, Kralja Petra ES IV, 19/4;
- , nato a [...], Gorazde, Bosnia Erzegovina, in data 15 febbraio 1952 e residente in [...]
Croazia, in Kutina, Kralja Petra ES IV, 19/4.
Istanze istruttorie a prova contraria in seguito al disconoscimento delle scritture sub doc. 23, sub doc.
24 e sub doc. 28 attorei ex adverso formulato nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in data 18 giugno 2024.
Istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
All'esito dell'intervenuto disconoscimento di parte convenuta, e Parte_1 Parte_2 confermano che intendono valersi delle scritture disconosciute prodotte sub doc. 23, sub doc.
[...]
24 e sub doc. 28 e chiedono procedersi alla verificazione ai sensi dell'art. 216 e ss. c.p.c..
Al fine di dar corso all'istanza di verificazione, autorizzare il deposito in Cancelleria degli originali analogici della dichiarazione dd. 15 luglio 2020 prodotta sub doc. 23, della dichiarazione dd. 15 luglio
2020 prodotta sub doc. 24 e della dichiarazione dd. 24 dicembre 2021 prodotta sub doc. 28 corrispondenti alle scritture disconosciute dai convenuti disponendo altresì le cautele ritenute opportune per la custodia dei documenti.
Le attrici indicano quali scritture di comparazione:
pagina 6 di 52 - n. 2 originali analogici di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte sottoscritti da in data 5 ottobre 2009 prodotte in copia informatica sub doc. 33 e sub doc. Persona_1
34;
- originale analogico di ricevuta sottoscritta da in data 25 ottobre 2005 qui Persona_1 prodotta in copia informatica sub doc. 35;
- originale analogico di comunicazione al qui prodotta in copia informatica sub Controparte_7 doc. 36.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 217 c.p.c., previa ammissione degli atti sopra descritti quali scritture di comparazione, assegnare un termine per il deposito in Cancelleria degli originali analogici di tutte le indicate scritture di comparazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti istruttori previsti nella norma, di cui si chiede l'ammissione, e dell'eventuale disamina dei documenti nel contraddittorio delle parti nell'apposita udienza che il Giudice vorrà fissare, disponendo altresì le cautele ritenute opportune per la custodia dei documenti analogici.
Le attrici indicano quali ulteriori scritture di comparazione:
- originale del testamento olografo di dd. 10 novembre 2021 allegato B all'atto Persona_1 di pubblicazione di testamento olografo Rep. n. 6964 Racc. n. 3530 Notaio Dott.ssa Persona_2 dd. 9 febbraio 2023, già prodotto in copia informatica sub doc. 5;
- originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo con firme autenticate Rep. n. 6135 Racc. n. 3152 Notaio Dott.ssa dd. 24 novembre 2021, già Persona_2 prodotta in copia informatica sub doc. 9.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 218 c.p.c., disporre, previa ammissione degli atti sopra descritti quali scritture di comparazione, il deposito in Cancelleria da parte del Notaio Dott. , Persona_2 [...]
, con studio professionale in AL (VI), Viale C. Colombo, 1, dell'originale del C.F._11 testamento olografo di dd. 10 novembre 2021 allegato B all'atto di Persona_1 pubblicazione di testamento olografo di propri Rep. n. 6964 e Racc. n. 3530 in data 9 febbraio 2023 e dell'originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo con firme autenticate di propri Rep. n. 6135 Racc. n. 3152 in data 24 novembre 2021, nel termine che sarà fissato ex art. 218 primo co. c.p.c. o, diversamente, disporre ex art. 218 secondo co. c.p.c..
Istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare al convenuto l'esibizione, ai fini della acquisizione CP_2 in giudizio e dell'espletamento delle indagini grafologiche ex art. 216 e art. 217 c.p.c., quale scrittura di comparazione, dell'originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo
pagina 7 di 52 con firme autenticate Rep. n. 6135 Racc. n. 3152 Notaio Dott.ssa in data 24 Persona_2 novembre 2021.
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare a in persona del legale rappresentante Parte_5 pro tempore con sede legale in Monteviale (VI), Via Alcide De Gasperi, 40, partita CP_2
I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IC , R.E.A. P.IVA_1
n. VI-276008, già e ed al consulente Dott. Controparte_3 Persona_1 CP_2
, c.f. , con studio professionale in AL (VI), Parte_6 CodiceFiscale_10
Via Lungo Agno Manzoni, 12, l'esibizione, ai fini della acquisizione in giudizio e dell'espletamento delle indagini grafologiche ex art. 216 e art. 217 c.p.c., quale scrittura di comparazione, dell'originale della scrittura privata di cessione di quota di società in nome collettivo con firme autenticate Rep. n.
6135 Racc. n. 3152 Notaio Dott.ssa in data 24 novembre 2021. Persona_2
Istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica.
Ammettere ed espletare Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica al fine di accertare e dichiarare, anche mediante indagini grafologiche sulle scritture di comparazione, la riferibilità e la paternità al de cuius delle sottoscrizioni apposte sulla dichiarazione dd. 15 luglio 2020 Persona_1 prodotta sub doc. 23, sulla dichiarazione dd. 15 luglio 2020 prodotta sub doc. 24 e sulla dichiarazione dd. 24 dicembre 2021 prodotta sub doc. 28.
Istanze istruttorie avversarie.
Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dai convenuti in quanto inammissibili per i motivi dedotti nelle memorie ex art. 171 ter n.ri 1, 2 e 3 c.p.c.”
Nelle note ex art. 189, co. 1, n. 1 c.p.c. parte convenuta così precisava le conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa
l'istruttoria occorrente,
In via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità della domanda delle attrici stante il mancato e/o invalido e/o irrituale esperimento della procedura di mediazione, ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, obbligatoria per le controversie vertenti su cause successorie, per i motivi tutti rassegnati ed eccepiti nella parte motiva della comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti del giudizio ed in particolare nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.
In punto di rito:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione proposto, ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c., per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e/o della domanda, per i motivi tutti rassegnati ed eccepiti nella parte motiva della comparsa di costituzione risposta;
pagina 8 di 52 -accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di cessione di quota sociale, per inadempimento del cessionario, proposta da parte attrice in via di ulteriore subordine, nonché della domanda di divisione dell'asse ereditario, per difetto di legittimazione attiva delle attrici, come meglio esposto nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta e, nel merito, comunque, rigettarle perché infondate in fatto e diritto.
Nel merito
- per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, procedendosi alla ricostruzione della massa ereditaria del defunto , si dovrà tener conto, secondo Persona_1 quanto previsto dall'art. 556 c.c., delle donazioni indirette fatte in vita dal de cuius alle attrici e, pertanto, dovrà accertarsi e dichiararsi - anche in via riconvenzionale – l'avvenuta donazione indiretta da parte del defunto in favore del moglie dell'immobile sito in Persona_1 Parte_1
AL ed ubicato nella via AL MO, n. 11, donazione indirettamente attuata con l'acquisto dell'immobile da parte di con denaro del marito . Parte_1 Persona_1
Per l'effetto, ritenere e dichiarare ed - in conseguenza della successiva donazione del Parte_1 predetto bene immobile da parte di quest'ultima alla figlia, che pure, quindi, ne ha beneficiato per la nuda proprietà - , non dispensate dalla riunione fittizia e tenute a rendere alla Parte_2 massa ereditaria l'immobile in questione, sito in AL, via AL MO, n. 11, in natura oppure ad imputarne il valore alle loro proprie porzioni, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile al tempo dell'aperta successione, con rivalutazione delle somme ed interessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
- in via subordinata, dichiarare e, per effetto della successiva donazione del predetto Parte_1 bene immobile da parte di quest'ultima alla figlia , anche quest'ultima, non Parte_2 dispensate dalla riunione fittizia e, quindi, tenute a rendere alla massa ereditaria la donazione diretta del denaro elargito dal de cuius alla , che ammonta ad € 260.000,00, oltre interessi Parte_1 dalla maturazione al soddisfo, somma utilizzata nell'acquisto dell'immobile sito in AL, via A.
MO, 11, di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta;
-condannare le attrici a rendere il conto della gestione dell'immobile sito in AL, via AL MO,
n.11, dalle medesime posseduto, goduto e fruito, acquistato interamente con denaro del de cuius, ed a corrispondere al de cuius ed oggi ai suoi eredi-convenuti i frutti maturati e maturandi.
Pertanto, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto dei debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 747 e 750 c.c. ed accertata la mancanza della lesione
pagina 9 di 52 della quota di eredità riservata alle attrici, rigettare le domande delle medesime perché assolutamente infondate in fatto e diritto.
-In ogni caso, condannare le attrici alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) in favore dei comparenti.
In via istruttoria
1) ammettersi prova per testimoni sul seguente capitolo:
“Vero è che il mutuo n. 08/61619555 del 18/11/2003, stipulato tra mutuante, e Controparte_8
, mutuataria, sulla base delle risultanze amministravo-contabili della Parte_1 CP_8
è stato estinto mediante pagamenti, mensili, effettuati dal fideiussore ”.
[...] Persona_1
Si indica a testimone: il Direttore pro-tempore della Filiale n. 50286 di CP_8 Controparte_4 con sede in 36078, AL (VI), Piazza del Comune, n. 9.
2) Si chiede disporre opportuna CTU al fine della determinazione dell'intero asse ereditario [relictum
–debiti donatum] e, pertanto, delle quote tutte con ogni opportuna riserva di mezzi istruttori, nonché di ulteriormente dedurre e produrre.
Sempre in via istruttoria si richiede che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla AN Intesa
San Paolo s.p.a. agenzia di AL, Piazza del Comune, n. 9, a cui è stata formulata, prima d'ora, apposita istanza ex art. 119 TUB, rimasta parzialmente inevasa [doc. 14], l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari n. 6153/10510031, filiale n. 50286, successivamente trasformato CP_8 nel n. 1000/00000004897, già intestato a , e c/c n. 0124-2450274 Persona_1 successivamente trasformato nel c/c n. 1000-00000003295 cointestato al medesimo ove Parte_8 risultano registrate le operazioni ed i pagamenti delle rate del mutuo ipotecario n. 08/61619555 del
18/11/2003, mensilmente effettuati dal fideiussore , per circa € 1.100,00 per Persona_1 singola mensilità, dal mese di Dicembre 2003 all'estinzione del citato mutuo;
ciò al fine di provare i pagamenti effettuati dal de cuius per l'estinzione del mutuo n. 08/61619555 del 18/11/2003, concesso da alla debitrice/mutuataria Controparte_8 Parte_1
***
I convenuti insistono nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate in Comparsa di costituzione e risposta, nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., nonché nei successivi atti del giudizio e non accolte.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici deducevano che:
- il 31.1.2023 decedeva a IC , rispettivamente marito e padre della e Persona_1 Pt_1
pagina 10 di 52 della;
Parte_2
- il de cuius, con testamento olografo in data 10.11.2021, pubblicato il 9.2.2023 dal Notaio Dott.ssa con atto rep. 6964 aveva disposto di tutti i suoi beni, nominando eredi universali i nipoti e attuali Per_2 convenuti, e escludendo totalmente la moglie e la figlia;
CP_1 CP_2
- le attrici deducevano che, per quanto avevano potuto appurare, i beni relitti erano costituiti:
(a) quanto agli immobili:
(i) di alcune unità site in AL (Vi) in piena proprietà per l'intero del de cuius, nel possesso dei convenuti, così censite al C.F. di detto Comune: fg. 5, m. n. 876, sub 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 piano T, R.C. euro 453,19, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 2, Cat. C/2, cl. 4, mq. 154, piano T, R.C. euro 342,00, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 3, Cat. C/2, cl. 4, piano S1, mq. 140, R.C. euro 310,91, Contrada Mari, 1/A;
(ii) dell'1/15 della proprietà un'altra unità pure sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 788, sub 5, Cat. D/7, piano ST-2, R.C. euro 294,38, Contrada Mari, 7;
(iii) dell'1/3 della proprietà di altra unità, sempre sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 823, sub 2, Cat. C/6, cl. 3, piano ST-1, mq. 23, R.C. euro 55,83, Contrada Mari, 1;
(iv) dei 4/60 della proprietà del terreno sito in AL, così censito al CT: fg. 5, m. n. 433, bosco ceduo di classe 2, mq. 6936, R.D. euro 10,75, R.A. euro 1,79;
(b) quanto ai valori mobiliari esponevano che:
(i) il de cuius fosse titolare di alcuni rapporti bancari presso AN MP (dapprima presso la filiale di
AL, quindi presso quelle di Maglio di Sopra e di Oltre Agno) e (presso la Controparte_4
Filiale di AL). Osservavano che MP avesse riscontrato le richieste di informazioni delle attrici chiarendo che il de cuius, alla morte, era titolare di un c./c con giacenza di ca. € 120,00/150,00; CP_4 avrebbe rifiutato di ostendere gli e/c del conto, trasmettendo una mera dichiarazione di consistenza;
(ii) ferme le ulteriori domande di cui si dirà, nell'asse dovesse intendersi compreso il credito pro quota derivante dalla cessione, conclusa giusta scrittura privata autenticata il 24.11.2021, registrata il
29.11.2021, con cui il de cuius aveva venduto a l'intera sua quota di partecipazione nella CP_2 società “ ” (ora pari al Controparte_3 Parte_5
50% del capitale sociale, del valore nominale di originarie Lire 10.000.000 pari ad € 5.164,57, per il corrispettivo di € 50.000,00, che le parti avrebbero convenuto di corrispondere, quanto ad € 1.900,00, con assegno bancario n. 4918737286-08 non trasferibile di pari importo tratto in data 24 novembre
2021 ed intestato al cedente;
per la rimanente somma di € 48.100,00 in 37 rate mensili di € 1.300,00 ciascuna, da saldarsi il 15 di ogni mese dal dicembre 2021 – e fino al dicembre 2024 – su uno dei tre c.c intestati al de cuius, menzionati nell'atto; pagina 11 di 52 - deducevano che la si sarebbe fatta carico integralmente delle spese funebri, per € 4.960,01, di Pt_1 cui € 4.410,00 per onoranze funebri, € 550,01 per composizioni floreali;
nel 2021 avrebbe pure acquistato mobili e arredi per l'immobile già di proprietà esclusiva del de cuius, caduto in successione e nel possesso dei convenuti, per € 3.051,36;
- avrebbero proposto mediazione con domanda in data 14.11.2023, ma al primo incontro il mediatore avrebbe rilevato che i convenuti erano stati intimati e che avrebbero dichiarato di non aderire all'incontro, pronunciando l'esito negativo del procedimento.
Ciò premesso in fatto, deducevano che il de cuius, con il testamento, le avrebbe totalmente pretermesse: agivano pertanto in riduzione contro la disposizione di ultima volontà, osservando, quanto alla misura della lesione, che la stessa coincidesse necessariamente con la misura della riserva da tutelare ex lege, ossia 1/3 per ciascuna attrice legittimaria;
assumevano comunque che, in quanto legittimarie totalmente pretermesse, avessero potuto individuare unicamente i predetti beni/crediti relitti e le spese su indicate;
chiedevano disporsi CTU al fine di ricostruire tutti i beni costituenti la massa ereditaria e le “eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate”.
Quanto alla cessione di quota societaria del 24.11.2021 articolavano delle domande qualificate in citazione come “subordinate”, deducendo che, nonostante la cessione fosse stata conclusa per il corrispettivo di € 50.000,00, si sarebbe reso inadempiente all'obbligo di versamento del CP_2 prezzo, versando ad ogni scadenza € 1.000,00 in luogo dei 1.300,00 concordati, già a partire dalla prima rata del 15.12.2021, senza che il de cuius opponesse alcuna reazione. Ciò premesso, chiedevano
“in via subordinata” dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di cessione, a loro avviso celante una donazione, assumendo la sussistenza di vari elementi sintomatici della simulazione ossia (i) la distanza di pochi giorni tra conclusione della cessione e redazione del testamento olografo;
(ii)
l'inadempimento di alla propria obbligazione di versamento del prezzo e la mancata attivazione CP_2 del de cuius per richiedere il saldo integrale;
(iii) le stesse modalità di versamento del prezzo, risultando anomala, nella prassi commerciale, il pagamento del prezzo di cessione in 37 rate mensili.
Esponevano altresì che “l'operazione sopra descritta fa sì che non si possa escludere che fra le medesime parti, già soci nella misura del 50% ciascuno della Controparte_3
fino all'atto di cessione, siano stati posti in essere altri atti o negozi
[...] CP_2 nell'esercizio dell'attività sociale, anche attraverso operazioni bancarie, la cui combinazione ha prodotto l'effetto di altre attribuzioni patrimoniali gratuite in favore quantomeno del convenuto
[...]
e che dovranno essere accertate al fine di ricostruire la massa ereditaria del de cuius.” (pag. CP_2
11) articolando istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della . Controparte_3
In via di ulteriore subordine, assumevano che il reiterato inadempimento di al versamento del CP_2
pagina 12 di 52 prezzo costituisse presupposto per la declaratoria di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di cessione “[…] che le attrici propongono in via di ulteriore subordine non appena ottenuta la legittimazione attiva quale conseguirà in effetto del richiesto riconoscimento e della declaratoria, anche con sentenza non definitiva che il Tribunale ritenesse di pronunciare, della loro qualità di eredi necessarie e di successori” del de cuius (pag. 12).
Le attrici chiedevano la reintegrazione delle quote di legittima “previa eventuale divisione della massa
[…] oltre ai frutti, siano essi canoni di locazione e/o indennità di occupazione, ed agli interessi di legge maturati e maturandi in ragione delle singole quote loro spettanti nei confronti dei convenuti
[…]” chiedendo, per il caso di accertata indivisibilità degli immobili relitti o di non comoda o antieconomica divisibilità la corresponsione dell'equivalente in denaro delle quote, con rivalutazione monetaria e interessi.
Concludevano, nel merito, come in epigrafe (salvo la richiesta di declaratoria di inefficacia dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario/dell'inventario stesso e di rigetto delle domande e eccezioni dei convenuti, consequenziale, come si dirà, alle difese degli . CP_2
2. Si costituivano tempestivamente i convenuti, con comparsa del 26.4.2024, premettendo di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, giusto atto a rogito Notaio in data 15.12.2023 e di Per_2 non esser mai stati nel possesso dei bei ereditari;
sul punto specificavano che l'inventario dei beni relitti sarebbe stato redatto dal medesimo Notaio in data 7.3.2024; i mobili inventariati sarebbero stati affidati in custodia a prima moglie divorziata del de cuius, che avrebbe anche dichiarato di Persona_7 essere nel possesso fiduciario delle chiavi degli immobili, consegnatele dal de cuius.
Preliminarmente eccepivano:
(i) l'improcedibilità della domanda per “l'omessa rituale instaurazione” della mediazione, censurando la procedura svolta ante causam sotto vari profili;
(ii) la nullità della citazione, ex art. 164, co. 4 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e/o della domanda, “nella parte in cui (pag. 17 dell'atto di citazione) viene chiesto “In ogni caso, ridurre, ex artt. 554 e 555 c.c., mediante declaratoria di inefficacia nei confronti delle attrici, le disposizioni testamentarie e le eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate compiute in vita dal de cuius in favore dei convenuti ed eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre fino alla quota disponibile
e nei limiti necessari a reintegrare le quote di riserva”, con ogni conseguente richiesta circa le modalità di attuazione e di divisione della massa ereditaria (pag. 18 dell'atto di citazione)” (pag. 8).
Nel merito contestavano la ricostruzione del patrimonio del de cuius, osservando che le attrici avrebbero ricostruito parzialmente il relictum, omettendo di considerare il donatum e in particolare le liberalità eseguite in vita in loro favore dal de cuius. pagina 13 di 52 I convenuti deducevano che, in base all'inventario, l'asse ereditario alla morte di Persona_1
sarebbe stato composto:
[...]
(a) quanto agli immobili, delle medesime unità indicate in citazione, di proprietà esclusiva o pro quota del de cuius;
(b) quanto alle disponibilità mobiliari osservava che in realtà alla morte il de cuius fosse:
(i) contitolare con la del c/c n. 1000/00000003295 presso Intesa San Paolo s.p.a., filiale n. 50286 Pt_1
- Piazza del Comune AL, con un saldo debitorio di € 2.626,34, di cui € 1.313,17 di competenza del de cuius;
(ii) titolare del c/c n. 1000/00000004897 presso Intesa San Paolo s.p.a., filiale n. 50286 - Piazza del
Comune AL, con un saldo debitorio di € 431,98;
(iii) titolare del rapporto titoli n. 1200/00000000050 presso Intesa San Paolo s.p.a., filiale n. 50286 -
Piazza del Comune AL, con saldo creditore alla morte di € 15,80;
(iv) vantasse un credito per residui € 29.800,00 verso quale corrispettivo residuo per la CP_2 cessione di quote menzionata dagli attori, per cui il convenuto alla morte del de cuius aveva corrisposto
€ 18.300,00;
(v) un credito per rimborso IMU di euro 390,00, come da istanza al Comune di AL in data 19 dicembre 2022;
(vi) fosse debitore di di € 2.000,00, derivante da prestito effettuato in data 10 gennaio 2022, CP_2 come risulta dalla contabile di bonifico eseguito presso Intesa San Paolo S.p.A. in data 10 gennaio
2022, TRN n. 0306933592735106486034063580IT;
(c) assumevano che il de cuius fosse poi proprietario dei mobili presenti nella sua ultima residenza, in
AL, Contrada Mari, 1/A (lettera C dell'inventario).
(d) deducevano che sussistessero ulteriori debiti ereditari, ossia € 6.900,00 sborsate da per le CP_2 spese dell'inventario e gli atti dipendenti dall'accettazione con beneficio (pubblicazione testament, registrazione e trascrizioni).
Deducevano che le attrici fossero state destinatarie, in vita, di donazioni indirette dal de cuius, da conferire alla massa e imputare alle quote.
Osservavano infatti che la al tempo priva di reddito, avrebbe acquistato con denaro del de cuius Pt_1 la piena proprietà dell'immobile (fabbricato e terreno) sito in AL (Vi), via A. MO, 11.
Deducevano nello specifico che la aveva comprato l'immobile giusto atto del 18.11.2003, per il Pt_1 prezzo di € 132.500,00 stipulato contestualmente all'atto di mutuo fondiario n. 08/61619555 per €
220.000,00, concluso dalla con e garantito da ipoteca iscritta sull'immobile stesso, fino Pt_1 CP_4 all'importo di € 330.000,00 e da fideiussione rilasciata dal de cuius. La somma mutuata sarebbe stata pagina 14 di 52 versata dalla mutuante sul c/c n. 6250041820/74, intestato alla mutuataria, con operazione anomala, giacché la somma di € 220.000,00 sarebbe stata concessa in rapporto al valore dei beni da ipotecare
(pure di importo dichiarato di € 132.500,00) sicché l'operazione commerciale sarebbe stata possibile solo per l'intervento diretto del de cuius, che non solo avrebbe prestato fideiussione, ma che avrebbe anche proceduto a saldare per intero le rate del mutuo, versando nel corso degli anni a la somma CP_4 di € 260.000,00, come emergente dagli e/c dei c/c n. 6153-10510031 e 1000-00000004897 – intestati al solo de cuius – e n. 0124-2450274, poi trasformato nel c/c n. 1000-00000003295, cointestato a de cuius
e alla Pt_1
Rappresentavano altresì che con atto del 23.3.2018 la avrebbe donato alla la Pt_1 Parte_2 nuda proprietà dell'immobile, riservandosi l'usufrutto.
Così ricostruita l'operazione posta in essere dal de cuius, i convenuti assumevano che la stessa integrasse una donazione indiretta, integrandosi per effetto dell'operazione una intestazione di beni in nome altrui “riscontrabile in tutti i casi in cui una parte fornisce il denaro necessario (in tutto o in parte) per l'acquisto di un immobile” (cfr. pagg. 12-13); richiamati alcuni precedenti di legittimità, assumeva che oggetto della donazione indiretta del in favore della da collazionare ex Per_1 Pt_1 art. 724 e 746 c.c. fosse proprio l'immobile e che anche la divenuta nuda Parte_2 proprietaria del bene a seguito della donazione della madre, dovesse ritenersi “del pari beneficiaria della donazione indiretta del de cuius in quanto, oggi, quest'ultima non ha sostenuto alcun onere economico per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile suddetto […]” (pag. 14).
Ciò premesso, assumevano che nel vagliare la fondatezza dell'azione di riduzione proposta le attrici avrebbero dovuto imputare alla loro quota il valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione (stimato in € 295.000,00) o comunque la somma di € 260.000,00, versata dal de cuius con il pagamento di tutte le rate del mutuo ipotecario, con interessi dai singoli pagamenti, con conseguente rigetto della domanda di riduzione.
In via gradata, deducevano l'infondatezza della domanda di simulazione della cessione di quote, assumendo che il prezzo fosse congruo, il rapporto di parentela tra de cuius e nipote non fosse significativo e che il prezzo sarebbe stato pagato, avendo saldato tutte le rate fino alla morte del CP_2 de cuius; da tale data il restante importo sarebbe risultato inesigibile ex art. 48, co. 3 d.lgs. 346/1990, non essendo stata presentata la dichiarazione di successione del de cuius.
Deducevano l'inammissibilità della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., per difetto di legittimazione attiva delle attrici per non essere, in quanto legittimarie pretermesse, eredi del Per_1
e, in ogni caso, l'inammissibilità e infondatezza della domanda di divisione, per non sussistere una comunione da dividere e perché le attrici assumerebbero la qualità di eredi solo in caso di positivo pagina 15 di 52 esercizio dell'azione di riduzione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 7.5.2024, rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo non pareva fondata, rilevato di dover invitare le parti a trattare la questione del rituale esperimento della mediazione, sollevata dai convenuti, la prima udienza veniva confermata per il 9.7.2024.
In prima memoria 171ter c.p.c. le attrici prendevano posizione sull'eccezione di improcedibilità e di nullità dell'atto introduttivo, contestandole. Assumevano – nel confutare l'eccezione di improcedibilità
– che in realtà gi dovessero considerarsi eredi già alla proposizione della mediazione, per CP_2 essersi qualificati tali agli istituti di credito, circostanza emergente dalla dichiarazione di sussistenza di debito in data 23.5.2023 emessa e inviata ai convenuti che ne avevano fatto richiesta come eredi.
Deducevano pertanto che l'accettazione con beneficio dovesse ritenersi improduttiva di effetto e che pure la dichiarazione resa da circa l'assenza di altri beni da inventariare dovesse CP_2 considerarsi priva di efficacia probatoria (pag. 11) dovendo inserirsi tra i debiti ereditari le spese sostenute dalla per il funerarl e per il menzionato acquisto degli arredi e chiedevano dichiararsi Pt_1 inefficace l'accettazione beneficiata e l'inventario.
Quanto alla dedotta donazione indiretta, contestavano la ricostruzione in fatto dei convenuti: in particolare assumevano che, diversamente da quanto dedotto dagli per l'acquisto CP_2 dell'appartamento la avrebbe versato la complessiva somma di € 215.000,00, risultante dalle Pt_1 matrici di quattro assegni circolari emessi il 16.10.2003 e 18.11.2003 in favore dei venditori;
quanto alla provvista di detti assegni (n. 4040616970-00, 4011454675, 4080070435-12 e 4080363161-04), si sarebbe servita dei denari che il padre, le avrebbe donato il 15.8.2003 per farle Persona_4 acquistare un appartamento in Italia.
La donazione sarebbe da contestualizzarsi nella situazione politica ed economica del paese di provenienza della famiglia della bosniaca;
in particolare, il denaro sarebbe stato consegnato in Pt_1 un pranzo di famiglia da nelle mani del de cuius alla presenza delle sorelle della Per_8 Pt_1
( , e e di due conoscenti, e – Testimone_1 Persona_5 Per_6 Tes_2 Tes_3 docc. 20-22), come da questi dichiarato per iscritto e confermato dal de cuius pure in una dichiarazione sottoscritta del 15.7.2020 – doc. 23.- che in pari data avrebbe, con distinta dichiarazione, riconosciuto di aver ricevuto dalla moglie l'ulteriore importo di € 43.000,00, frutto della vendita di un appartamento di proprietà di quest'ultima sito in Kutina, avvenuta nel 2004, somma usata per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato dalla Pt_1
Quale provvista a base degli ulteriori assegni consegnati ai venditori dell'immobile di via MO (n.
4080070435-12 dell'importo di €100.000,00 e n. 4080363161-04 dell'importo di € 93.000,00) l'attrice avrebbe usato la somma mutuatale dalla banca. pagina 16 di 52 Contestavano la tesi attorea per cui le rate di mutuo sarebbero state saldate via via dal de cuius, osservando la non utilità in tal senso degli e/c prodotti dal convenuto, perché relativi agli anni dal 2013 al 2023, mentre il mutuo veniva erogato dieci anni prima, nel 2003 (pag. 13); deducevano, di contro, che sarebbe stata la a fornire la provvista usata via via da Sante per saldare il mutuo, servendosi a Pt_1 tal fine della somma donatale dal padre, fatta confluire da essa attrice mediante singoli versamenti in contanti effettuati volta per volta sul conto cointestato o sul conto personale del de cuius, versamenti in quest'ultimo caso eseguiti direttamente dal . Il pagamento delle rate di mutuo con i soldi Per_1 donatole dal padre sarebbe stato confermato dal de cuius con dichiarazione sottoscritta in data
24.12.2021 (doc. 28).
Osservava peraltro di aver estinto il mutuo anticipatamente in data 25.5.2022, versando € 22.809,68, provvista fornitale dalla figlia.
Deduceva che tale ricostruzione sarebbe comprovata dalle contabili e dagli e/c da cui si ricavano versamenti per danaro o dalla figlia per complessivi € 135.338,69, fermo che graverebbe a carico dei convenuti provare il pagamento elle singole rate e che comunque “[…] laddove alcune rate fossero state versate dal mediante il conto personale, avrebbe pagato in quanto fideiussore Per_1 Per_1 in adempimento di un obbligo di pagamento proprio […]” (pag. 15).
Contestavano pertanto la sussistenza di una donazione indiretta e prendevano, per il resto, posizione sulle difese dei convenuti.
In seconda memoria i convenuti eccepivano l'inammissibilità della domanda diretta alla declaratoria di dichiarazione di inefficacia dell'accettazione dell'inventario/dell'inventario, anche per difetto di interesse dei convenuti ex art. 100 c.p.c. e reiteravano le eccezioni preliminari;
contestavano comunque che dalle comunicazioni con emergesse che essi convenuti si fossero qualificati come CP_8 eredi. Contestavano quindi tutta la ricostruzione attorea circa l'acquisizione della provvista per l'acquisto dell'immobile di via A. MO, 11. evidenziandone l'implausibilità/inattendibilità. In particolare, dichiaravano di non conoscere le scritture e sottoscrizioni del de cuius in riferimento alle dichiarazioni in data 15.7.2020 e 14.12.2021 (docc. 23, 24, 28 attorei). I convenuti producevano altresì documentazione attestante il pagamento, da parte di , verso , dei residui € 22.100,00 a saldo CP_2 CP_1 del prezzo della cessione delle quote (docc. 23).
Nella terza memoria 171ter c.p.c. le attrici formulavano, tra l'altro, istanza di verificazione delle scritture disconosciute.
Alla prima udienza del 9.7.2024 il difensore di parte convenuta osservava che il doc. 28, per il tenore della parte finale, potrebbe essere qualificato come testamento olografo, con conseguente cessazione della materia del contendere;
i difensori attorei chiarivano che in realtà di detto documento (come degli pagina 17 di 52 altri) sarebbe riferibile al de cuius la sola sottoscrizione. Con provvedimento reso alla stessa udienza il
Giudice, osservato che la mediazione svolta ante causam non potesse dirsi ritualmente esperita, assegnava a parte attrice termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa per consentire l'esperimento al 22.10.2024. In vista dell'udienza i difensori attorei producevano copia del verbale di mediazione, con esito negativo, attesa la mancata partecipazione dei convenuti. All'udienza del 22.10.2024 il difensore convenuto eccepiva l'improcedibilità, deducendo che anche la mediazione disposta dal Giudice non sarebbe risultata ritualmente esperita, per varie ragioni. I difensori attorei prendevano posizione sui rilievi e il Giudice si riservava.
Con provvedimento dell'11.11.2024, rilevato di poter valutare la questione di improcedibilità unitamente al merito, veniva rigettata la richiesta di prove orali attoree, ammessa e disposta la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. limitatamente agli estratti conto integrali dei conti correnti intestati/cointestati al de cuius per come risultanti dalla documentazione Persona_1 prodotta dalle parti, ossia i c/c n. 6153/10510031, c/c n. 1000-00000004897, c/c n. 0124-2450274, c/c n. 1000-00000003295 dal 31.1.2023 a ritroso, ammessa la richiesta di interrogatorio formale dell'attrice e di prova orale articolata dai convenuti, con riserva di provvedere sulle istanze di Pt_1
CTU/di verificazione, invitandosi parte attrice a meglio chiarire, anche sui documenti 23 e 24, se solo la sottoscrizione fosse riferibile al de cuius (come già chiarito quanto al doc. 28) o tutti i documenti.
Veniva assegnato a termine fino al 10.1.2025 per ottemperare all'ordine di esibizione, CP_8 rinviandosi la causa per interrogatorio formale della Matric e escussione dei testi all'udienza del
29.1.2025. A detta udienza i difensori attorei chiarivano che anche per i documenti 23/24 la sola sottoscrizione sarebbe riferibile al de cuius. Veniva quindi interrogata la e venivano ecussi i testi Pt_1
- autorizzato ad astenersi su una domanda - , Parte_6 Testimone_4 [...]
All'esito, rilevato che la non aveva ottemperato all'ordine di esibizione, i difensori Tes_5 CP_8 insistevano per reiterarsi lo stesso, ordine adottato a verbale, con termine all'Istituto fino al 7.3.2025 per trasmettere i documenti. La causa veniva rinviata al 16.3.2025; nelle more, la trasmetteva, il CP_8
14.3.2025, la documentazione. All'udienza del 26.3.2025 il difensore convenuto dava atto di aver proposto un procedimento di mediazione avendo interesse a impugnare, in separato giudizio, la scrittura sub. doc. 28 attorea;
il difensore dava tra l'altro atto che avesse trasmesso la CP_4 documentazione del decennio, chiedendo se del caso estendersi l'ordine al periodo pregresso. Con provvedimento del 30.4.2025, ritenuta l'istanza di verificazione inammissibile, perché irrilevante, alla luce di quanto emerso in corso di causa, osservato che pure non fosse necessario integrare l'ordine di esibizione, giacchè nel trasmettere la documentazione la aveva chiarito “A titolo informativo, in CP_8 via generale, segnaliamo che per quanto attiene a periodo ultradecennale, risultano decorsi i termini pagina 18 di 52 di conservazione documentazione previsti dalla legge (art 2220 c.c. e art.119 TUB);Vi preghiamo pertanto di prendere visione degli allegati inviati”.
La causa veniva rinviata per rimessione in decisione all'udienza del 5.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima di legge, depositati da entrambe le parti. A quest'ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Anche per prendere posizione sulle eccezioni preliminari dei convenuti (reiterate da ultimo negli scritti conclusivi: conclusionale: cfr. pag. 12 ove menzionano la nullità della citazione;
memoria di replica, pag. 1, quanto all'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
alle eccezioni già svolte in sede di costituzione, se ne è aggiunta un'altra di inammissibilità, come meglio si vedrà), è opportuno svolgere dei chiarimenti sull'onere probatorio in materia di azione di riduzione.
Tradizionalmente, è stato osservato che “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile
e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (Cass. Sez. II, sent. n. 1357 del 19/1/2017, tra le varie).
Come eccepito anche dagli attori (da ultimo memoria di replica, pag. 4), tale principio è stato tuttavia temperato dalla S.C., laddove ad agire in riduzione sia un soggetto totalmente pretermesso.
Ad esempio Cass. Sez. II, sent. n. 20535 del 30/7/2019 ha chiarito che il principio per cui il legittimario che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi per stabilire se e in che misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva “non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori né con atto inter vivos né a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum […]” (cfr.
Cass. 20535/2019, in parte motiva).
Ancora la S.C. ha chiarito che “La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la pagina 19 di 52 riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e
l'imputazione della quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti dell'azione di riduzione;
ne consegue che le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum", sia del "donatum", mediante l'inserimento di altri beni, non costituiscono domande, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione e, come tali, da ritenere implicitamente contenute nella domanda introduttiva.” (Cass. Sez. II, sent. n. 17926 del 26/8/2020). Va poi evidenziato che, in generale, la più recente giurisprudenza di legittimità non impone un'applicazione “formalistica” dell'onere probatorio a carico dell'attore in riduzione, essendo stato chiarito che “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione.” (Cass. Sez.
II, sent. n. 18199 del 2/9/2020; cfr. in tal senso, Cass. Sez. I, ord. n. 348 del 10/1/2023).
È pur sempre necessario che emergano delle vere e proprie donazioni o atti di liberalità, nel senso che laddove la parte intenda aggredire o chiedere imputarsi ex art. 564 c.c. un determinato atto, lo stesso deve essere formalmente qualificato come donazione, non essendo gli atti a titolo oneroso soggetti ad azione di riduzione o ad imputazione ex art. 564 c.c.: laddove l'attore in riduzione voglia, in sede di riunione fittizia, includere un dato atto qualificandolo come donazione e lo stesso invece formalmente sia un atto oneroso, è pur sempre necessario l'accertamento della natura simulata del relativo atto (il che presuppone la proposizione della domanda di simulazione), onere mitigato per il soggetto che resiste all'azione di riduzione, poiché “In tema di azione di riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuius" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto
a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.” (Cass. Sez. pagina 20 di 52 II, ord. n. 9813 del 13/4/2023).
4. Ciò chiarito, l'eccezione di nullità della citazione per genericità dell'oggetto/della causa petendi o per il mancato rispetto degli oneri di allegazione a carico dei legittimari pretermessi è infondata.
Le attrici, come meglio si dirà, sono eredi totalmente pretermessi di , avendo il Persona_1 de cuius nominato nel testamento come eredi universali unicamente i nipoti/convenuti (doc. 5), per cui l'onere di allegazione attoreo sarebbe comunque attenuato.
Ad ogni modo, l'onere di allegazione è stato rispettato, avendo le attrici anzitutto chiarito quale sarebbe stato il patrimonio relitto del de cuius, articolando anche delle istanze istruttorie al fine di provarne la più esatta consistenza. Le attrici hanno poi allegato che la cessione di quote dissimulerebbe una donazione (in via principale) o che comunque dovrebbe essere risolta, rientrando le quote per l'effetto nell'asse ereditario (in via subordinata), oltre a chiedere la riunione fittizia, con una formula di stile,
“delle eventuali donazioni dirette, indirette o dissimulate, anche in denaro, compiute in vita dal de cuius” (cfr. citazione, pag. 15).
Le attrici hanno in effetti impropriamente qualificato come domande “subordinate” quelle concernenti la cessione;
la prima domanda non è affatto subordinata, perché tesa a individuare o una componente del donatum. Sulla seconda si tornerà.
Al di là di tale errore terminologico, le attrici hanno quindi specificamente indicato detti atti al fine della loro inclusione nel donatum/relictum. Quanto alla domanda articolata con la formula di stile, di cui si è detto, essa non è causa di nullità dell'atto introduttivo;
al più la questione si sposta sotto il profilo di determinazione dell'asse, nel senso che laddove, dalle ulteriori risultanze istruttorie, non dovessero emergere ulteriori donazioni tipiche, verrà circoscritto il donatum da esaminare ai fini del vaglio dell'azione di riduzione.
5. Seguendo l'ordine logico, in memoria di replica i convenuti hanno reiterato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si è detto che in corso di causa è stato disposto il nuovo esperimento della mediazione, alla luce delle censure dei convenuti circa la mediazione svolta ante causam: i rilievi sul punto sono quindi superati, dovendosi esaminare unicamente le censure circa la mediazione esperita in corso di causa, reiterate in memoria di replica (pag. 2, ove i convenuti si riportano ai rilievi svolti dal difensore all'udienza del
22.10.2024).
A detta udienza il difensore aveva eccepito il non rituale svolgimento della mediazione (cui i suoi assistiti non hanno partecipato) in quanto la “i) la domanda di mediazione risulta dalla comunicazione presentata in forma cartacea recante firma analogica delle parti e priva di sottoscrizione da parte del difensore delle attrici, nonostante le attrici abbiano chiesto che la mediazione venisse svolta con pagina 21 di 52 collegamento con modalità telematica dichiarando di essere in possesso della firma digitale alla data del primo incontro. Ne risulta violato l'art. 8 bis del d.lgs. 28/2010 come novellato, per cui i documenti anche la domanda di mediazione devono essere firmati digitalmente e che la richiesta di svolgimento in maniera telematica è stata vincolativamente richiesta dalle parti. (ii) la domanda di mediazione non risulta sottoscritta dagli avvocati dell'attrice, nonostante l'art. 5 quater preveda l'obbligatorietà dell'assistenza degli avvocati anche in sede di mediazione;
(iii) manca l'indicazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni della pretesa, neppure esplicitati in forma sintetica avendo le parti fatto riferimento per relationem all'atto di citazione e alla prima memoria ex art. 171ter c.p.c. che si dichiara allegata alla mediazione allegati che non sono stati trasmessi alle parti invitate alla mediazione con la pec allegata alle note stralciate di cui si chiede l'acquisizione, pec con cui è stata inviata solo l'istanza di mediazione senza allegati, senza la procura alle liti e senza l'allegato provvedimento del Giudice che ha la disposto la mediazione, sicché ha violato gli obblighi informativi connessi alla mediazione impedendo a parte convenuta di comprendere quale fosse l'oggetto della mediazione e di verificare la simmetria tra domanda di mediazione e domanda processuale, in quanto la mediazione potrebbe far riferimento a una qualsiasi citazione o a qualsiasi memoria.” a cui si aggiunge l'ulteriore considerazione iv) per cui emergerebbe una ulteriore “irregolarità e violazione dal deposito del verbale con esito negativo della mediazione prodotto da parte attrice il 18.10.2024: osserva che la partecipazione delle parti è obbligatoria in mediazione, ma si dà atto che
[...]
non ha partecipato allegandosi un certificato medico, ma in tal caso l'organismo di Pt_2 mediazione avrebbe dovuto rifissare un'altra data e non chiudere la mediazione. In subordine laddove il procedimento non venisse dichiarato improcedibile insiste sulle istanze istruttorie e su quanto dedotto in atti”.
I rilievi, ispirati a un esasperato formalismo, ben lontano dalla finalità deflattiva che ispira le disposizioni in punto mediazione e quindi da considerare dell'interpretazione della relativa normativa
(come desumibile dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata, seppur sotto diversi profili, della mediazione, cfr. Cass. SU, sent. n. 3452 del 7/2/2024), sono infondati.
Le censure sub. i e ii) afferiscono a problematiche formali, non sanzionate dalle disposizioni in materia di mediazione da alcuna sanzione procedimentale (nullità etc) e non inficianti dunque la regolare instaurazione della procedura.
Come chiarito dai difensori attorei in udienza, peraltro, la domanda di mediazione risulta trasmessa con pec dal difensore delle attrici, previa sottoscrizione digitale della domanda, degli allegati obbligatori, delle procure autenticate e sottoscritte digitalmente unitamente all'atto di citazione e alla prima memoria 171 ter c.p.c. e al provvedimento con cui il Giudice aveva disposto la mediazione, come pagina 22 di 52 confermato dagli allegati eml allegati alla nota di deposita attorea del 21.10.2024, sicché le censure – comunque attinenti a profili irrilevanti, stante la mancata previsione a livello normativo, di vizi consequenziali a dette irregolarità – sono infondate.
La censura sub. iii) è infondata, posto che, per stessa ammissione del difensore convenuto, all'epoca tra le parti non pendevano altri giudizi, sicché mediante il richiamo nell'istanza al provvedimento dello
Scrivente con cui era stato delegato l'esperimento della mediazione, pure allegato all'istanza, le parti – peraltro anche presenti, per essersi collegate a distanza con il difensore, all'udienza del 9.7.2024 in cui fu emessa l'ordinanza con cui si disponeva nuova mediazione - ben potevano comprendere l'oggetto della mediazione.
Il rilievo sub. iv) è pure inconsistente, in quanto il mediatore ha chiuso la procedura sul rilievo per cui i convenuti “regolarmente convocati per il primo incontro di mediazione, da tenersi in data odierna alle ore 10:30, non hanno partecipato al procedimento di mediazione promosso da e Parte_1
e non hanno dato alcuna comunicazione in merito” (cfr. verbale Parte_2 mediazione, doc. 38 allegato a nota del 18.10.2024), sicché la mancata partecipazione dell'attrice
, per motivi di salute non contestati, sarebbe irrilevante, essendo stata la procedura Parte_9 chiusa con esito negativo stante la mancata adesione dei convenuti.
L'eccezione di improcedibilità è dunque infondata.
6. In conclusionale (pagg. 10-11), per la prima volta, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione di riduzione per due ragioni i) perché le attrici non avrebbero accettato l'eredità con beneficio d'inventario ex art. 564 c.c., a quanto è dato comprendere poiché esse non potrebbero essere qualificate come eredi totalmente pretermesse, perché, nella prospettazione degli sarebbero CP_2 risultate destinatarie di donazioni da parte del de cuius (cfr. conclusionale, pagg. 13-14); ii) per non aver le attrici soddisfatto gli oneri di allegazione e probatori, in particolare omettendo di menzionare le donazioni ricevute in vita.
Le eccezioni – ammissibili, nonostante la tardività, concernendo la sussistenza di due condizioni dell'azione – sono infondate.
Anzitutto, deve osservarsi che un legittimario può dirsi totalmente pretermesso laddove il testatore abbia disposto a titolo universale dell'intero asse ereditario (ipotesi cui la giurisprudenza assimila, nel caso di successione regolata ab intestato, anche il caso in cui il de cuis abbia disposto di tutti i propri beni, in vita, mediante donazioni: cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. 19527 del
7/10/2005; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 2914 del 7/2/2020), essendo irrilevante, nella qualificazione come legittimario totalmente pretermesso, la circostanza che il de cuius abbia eseguito nei suoi confronti delle donazioni (non rilevando le stesse nella chiamata all'eredità di un pagina 23 di 52 soggetto, pur dovendo essere imputate alla quota del legittimario che agisca in riduzione).
Nel caso di specie le attrici devono essere senz'altro qualificate come legittimarie totalmente pretermesse, trattandosi di moglie e figlia del de cuius, il quale, con il testamento olografo, ha nominato suoi eredi universali unicamente gli eredi/convenuti. L'eventuale accertamento di donazioni in favore delle attrici è dunque in sé insignificante nel qualificarle come legittimari totalmente pretermessi, potendo al più rilevare nel vagliare la fondatezza dell'azione di riduzione o la misura in cui operare la riduzione stessa.
Ciò chiarito, l'eccezione sub. i) è infondata, anzitutto in quanto la condizione prevista dall'art. 564, co.
1 c.c. per l'esperimento dell'azione di riduzione non vale per i legittimari totalmente pretermessi, quali le attrici (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. 28632 del 23/12/2011; Cass. Sez. II, sent. n.
30079 del 19/11/2019); anche a voler prescindere da tale considerazione, l'eccezione non sarebbe comunque fondata, in quanto l'accettazione con beneficio d'inventario è condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, ex art. 564, co. 1 c.c., solamente quanto oggetto dell'azione di riduzione siano i legati o la donazione;
nel caso di specie le attrici hanno invece chiesto la riduzione delle sole disposizioni lesive contenute nel testamento.
L'eccezione sub. ii) è infondata, perché quelle indicate dai convenuti come donazioni devono essere anzitutto qualificate come tali, sicché le attrici non erano tenuti ad imputare ex art. 564 c.c., ferma la possibilità di valutarne l'esatta natura, sempre ai fini dell'imputazione, stante le eccezioni degli
CP_2
7. Sempre in via preliminare, in seconda memoria 171ter c.p.c. i convenuti hanno dedotto l'inammissibilità delle domande con cui gli attori hanno chiesto di “Dichiarare inefficace la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario di e CP_1 CP_2 in data 14 dicembre 2023 Rep. n. 7403 Racc. n. 3761 Notaio Dott. trascritta in data 15 Per_3 dicembre 2023 ai n.ri 28010 RG/20546 RP e l'inventario di eredità Rep. n. 7555 Racc. n. 3847 Notaio
Dott. in data 7 marzo 2024 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto”, perché Per_3 proposte ad avviso dei convenuti tardivamente e comunque per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
7.1. È infondata l'eccezione di inammissibilità per tardività, in quanto dette domande conseguono, la prima alla formulazione dell'eccezione di improcedibilità per irrituale esperimento della mediazione ante causam, articolata in comparsa di risposta, la seconda (perché consequenziale alla produzione, sempre con comparsa, dell'inventario, da parte dei convenuti.
7.2. Quanto alla domanda tesa alla declaratoria di inefficacia dell'accettazione con beneficio, difetta in effetti l'interesse degli attori alla sua proposizione: l'eccezione era stata infatti svolta a seguito dell'eccezione di improcedibilità svolta dai convenuti in comparsa, anche sull'assunto che la pagina 24 di 52 mediazione ante causam fosse stata proposta nei loro confronti quando (asseritamente) non ancora eredi. Essendo stata detta eccezione superata dall'ordine del Giudice di eseguire nuova mediazione, le attrici non hanno più alcun interesse all'accoglimento della domanda (né lo hanno meglio delineato).
7.3. Difetta l'interesse anche con riferimento all'ulteriore domanda.
Si rammenta infatti che “Il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare.” (Cass. Sez. II, ord. n. 9063 del
5/4/2024; cfr. in tal senso, Cass. Sez. II sent. n. 6551 del 16/3/2018)
Dall'esame per esteso dei precedenti, emerge tuttavia che detti principi sono stati resi in ipotesi in cui un soggetto intendesse contestare l'inclusione di determinati beni nell'inventario
Dalla lettura della prima memoria attorea (cfr. pag. 11) emerge che le attrici abbiano inteso censurare l'inventario circa l'asserita non veridicità della dichiarazione, resa al notaio dal convenuto
[...]
circa l'assenza di altri beni da inventariare, e per la mancata inclusione degli asseriti debiti CP_2 ereditari, esposti in citazione (spese per onoranze funebri per mobilio).
Tuttavia, come chiarito dai predetti precedenti, è ammissibile la prova contraria, nel senso che nella ricostruzione dell'asse (relictum e debiti) propedeutica all'esame dell'azione di riduzione chi agisce in riduzione ben può fornire la prova dell'esistenza di beni relitti o debiti non inventariati. In sé per sé, dunque, gli attori non hanno alcun interesse alla declaratoria di inefficacia dell'inventario, ben potendo fornire, anche in assenza di siffatta declaratoria, la prova dell'esistenza di ulteriori beni relitti/debiti.
8. Sempre in via preliminare, deve essere confermato il rigetto delle istanze istruttorie delle parti disattese in corso di causa, per le ragioni meglio espresse nei provvedimenti istruttori emessi nel corso del procedimento e che verranno meglio indicate nell'esaminare le domande/difese cui le varie istanze erano propedeutiche.
Deve infine chiarirsi, quanto al cap. reiterato sub. 1 dai convenuti nelle conclusioni da riportate in epigrafe, originariamente articolato sub. b) in comparsa di risposta (pag. 23) che nell'ordinanza istruttoria dell'11.11.2024 si dichiarava non ammissibile, per un refuso materiale, “la richiesta sui cap.
a della comparsa di risposta (documentale/da provarsi per documenti)”; in realtà, il riferimento era al cap. b, riportato a p.c. sub. 1, inammissibile per le predette ragioni.
9. Si può dunque esaminare il merito, premettendo ex art. 456 c.c. la dichiarazione di apertura della successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in AL Persona_1
pagina 25 di 52 (Vi) il 31 gennaio 2023. Può altresì accertarsi la qualità di legittimarie, aventi diritto alla quota di riserva, ex art. 542, co. 1 c.c., di 1/3 del patrimonio ereditario di e Parte_1 Parte_2
[...]
10. La risoluzione della controversia presuppone, in primo luogo, l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui le attrici lamentano la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e poi fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione beni che vanno quindi anzitutto individuati, per poi procedere alla stima del loro valore, al momento della morte del de cuius.
11. In ordine al relictum, può osservarsi quanto segue.
11.1. Quanto agli immobili, i convenuti non hanno contestato la ricostruzione attorea suriportata, che trova anche supporto nel verbale di inventario (doc. 3) sicché deve accertarsi che il de cuius era titolare:
(i) di alcune unità site in AL (Vi) in piena proprietà per l'intero del de cuius, così censite al C.F. di detto Comune: fg. 5, m. n. 876, sub 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 piano T, R.C. euro 453,19, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 2, Cat. C/2, cl. 4, mq. 154, piano T, R.C. euro 342,00, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 3, Cat. C/2, cl. 4, piano S1, mq. 140, R.C. euro 310,91, Contrada Mari, 1/A;
(ii) dell'1/15 della proprietà un'altra unità pure sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 788, sub 5, Cat. D/7, piano ST-2, R.C. euro 294,38, Contrada Mari, 7;
(iii) dell'1/3 della proprietà di altra unità, sempre sita in AL e così censita al CF: fg. 5, m. n. 823, sub 2, Cat. C/6, cl. 3, piano ST-1, mq. 23, R.C. euro 55,83, Contrada Mari, 1;
(iv) dei 4/60 della proprietà del terreno sito in AL, così censito al CT: fg. 5, m. n. 433, bosco ceduo di classe 2, mq. 6936, R.D. euro 10,75, R.A. euro 1,79;
11.2. Dalle risultanze istruttorie può poi dirsi dimostrato che il de cuius fosse anzitutto titolare di alcuni conti correnti presso . CP_8
11.2.1. Le attrici nell'introdurre il giudizio hanno menzionato l'esistenza degli stessi, riferendo che ante causam non avesse ottemperato alla richiesta di ostensione dei medesimi. Nel costituirsi i CP_8 convenuti avevano dedotto (in questo, rinviando all'inventario, formato tuttavia sulla base delle dichiarazioni dei comparenti (doc. 3, pag. 3) - ossia e CP_2 Persona_7 [...]
, commercialista del de cuius – trattarsi del c/c n. 1000/00000003295 cointestato a Parte_6 de cuius e alla con un saldo debitorio di € 2.626,34 alla morte del , di cui dunque € Pt_1 Per_1
1.313,17 di competenza del de cuius, del c/c n. 1000/00000004897, sempre presso CP_8 intestato al solo de cuius, con un saldo negativo, alla morte del de cuius, di € 431,98; del rapporto titoli pagina 26 di 52 n. 1200/00000000050, sempre presso , del valore di € 15,80 alla morte del de cuius. CP_8
In corso di causa, a fronte delle censure degli attori circa l'asserita incompletezza dell'inventario, è stato emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. verso , circoscrivendo l'ordine1 rispetto CP_8 alla formula ancora più ampia utilizzata dalle attrici (cfr. ordinanze dell'11.11.2024 e a verbale del
29.1.2025).
Deve infatti ribadirsi il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione (reiterata dalle attrici nelle conclusioni da ultimo reiterate: n. 1 e 2 dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riportata in epigrafe) avente ad oggetto altri ipotetici conti correnti del de cuius, cointestati tra questi e i convenuti o la
[...]
eventualmente intestate al de cuius, non avendo parte attrice fornito alcun elemento Controparte_9
a sostegno della possibile esistenza di detti conti cointestati/polizze /ne essendo la stessa emersa dai conti correnti poi acquisiti in corso di causa)/di essersi attivate nei confronti dell'Istituto di credito per richiedere le predette informazioni.
Quanto invece alla richiesta di esibizione dei conti intestati alla o della Parte_5 documentazione di detta società, deve essere ribadito il rigetto della richiesta, trattandosi di istanza non connessa ad alcune delle domande svolte nella presente sede, anche in ragione del mancato accoglimento delle domande connesse alla cessione della quota, di cui si dirà.
Deve peraltro osservarsi che, a seguito della ricezione dell'ordine, ha trasmesso “[…] la CP_8 seguente documentazione: prospetto dei rapporti riconducibili al nominativo richiesto emersi dalle verifiche effettuate tramite gli strumenti informatici a disposizione dello scrivente Ufficio per il periodo di Vostro interesse
01/12/2014 - 31/01/2023; estratti dei predetti rapporti per il periodo di cui sopra e/o per il periodo di esistenza in vita degli stessi.
A titolo informativo, in via generale, segnaliamo che per quanto attiene a periodo ultradecennale, risultano decorsi i termini di conservazione documentazione previsti dalla legge (art 2220 c.c. e art.119 TUB); Vi preghiamo pertanto di prendere visione degli allegati inviati.” (cfr. nota del
12.12.2024, versata nel fascicolo di causa con il predetto prospetto e l'ulteriore documentazione menzionata nella nota il 14.3.2025).
Dal tenore della nota, emerge che non ha circoscritto la produzione ai soli conti correnti CP_8 richiesti nelle ordinanze emesse dallo scrivente ma a tutti i “rapporti riconducibili al nominativo” ossia 1 Questo il contenuto dell'ordine ex art. 210 c.p.c. emesso in corso di causa (cfr. ord. 11.11.2024): “[…] limitatamente agli estratti conto integrali dei conti correnti intestati/cointestati al de cuius per come risultanti dalla Persona_1 documentazione prodotta dalle parti, ossia i c/c n. 6153/10510031, c/c n. 1000-00000004897, c/c n. 0124-2450274, c/c n. 1000-00000003295 dal 31.1.2023 a ritroso, nei limiti di quanto sia stato conservato in ottemperanza agli obblighi legali di conservazione”. pagina 27 di 52 il de cuius. Deve dunque ritenersi, in base all'inciso conclusivo della nota, che la abbia CP_8 trasmesso tutta la documentazione nella sua disponibilità.
Tanto chiarito, dalla documentazione prodotta dalla AN emerge che, alla morte, il de cuius era unico intestatario del conto corrente n. 1000/4897 (riveniente da 0 c c 01839 Controparte_10
6 153 1 0510031 e 06225-CASSA c c 00922 6153 1 0510031) e co- Controparte_11 intestatario, con la del conto 1000/3295 (rapporto riveniente da 6225 Pt_1 Controparte_12
(risVN) cc 00922/0124/02450274I (cfr. prospetto versato il 14.3.2025, sub. doc. 1).
[...]
La ha poi versato gli e/c integrali di detti conti (e dei conti correnti precedentemente accesi CP_8 presso , poi confluiti nei conti intesa) nei limiti di quanto rinvenuto nel Controparte_12 rispetto degli obblighi di conservazione (e, dunque, considerata la ricezione dell'ordinanza contenente il provvedimento ex art. 210 c.p.c., dall'1.10.2014 in poi).
Trattasi di documenti in massima parte coincidente con la documentazione già prodotta dai convenuti, sub. doc. 13; i convenuti hanno tuttavia prodotto anche gli estratti dall'1.1.2013, compreso.
I documenti informatici contenenti gli e/c sono stati versati dalla senza un ordine. Per una più CP_8 rapida consultazione dei documenti, si può osservare che l'ordine cronologico degli e/c è il seguente: gli e/c del conto cointestato coincidono con i docc. 4, 5, 2, 3 – di cui il 4 contiene gli e/c più risalenti, a partire dall'1.10.2014; seguono nell'ordine riportato le annualità in ordine cronologico;
quelli del conto intestato al solo de cuius con i docc. 9, 6, 7, 8 - di cui il 9 contiene gli e/c più risalenti, a partire dall'1.10.2014; seguono nell'ordine riportato le annualità in ordine cronologico.
Per il 2013 e per i primi 9 mesi del 2014 può farsi riferimento ai documenti prodotti dai convenuti
(docc. 13.1, 13.2, 13.11 e 13.12).
Per quanto qui rileva, alla morte del de cuius (31.1.2023) il c/c 1000/00000003295 riportava un saldo negativo di € 2.581,52 (inferiore di circa 45 € rispetto a quanto riferito, in sede di inventario, dai comparenti – cfr. estratto, doc. 3 versato il 14.3.2025, pag. 76 del file).
Si ricorda che “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art.
1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in pagina 28 di 52 relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. II, sent. n.
77 del 4/1/2018; Cass. Sez. II, ord. n. 29324 del 21/10/2021).
È comunque onere del cointestatario (o del suo erede) superare la presunzione legale “juris tantum” introdotta dall'art. 1298, co. 2 c.c. che dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti e che, per essere vinta, implicante la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che essa abbia avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (cfr. Cass. Sez. II, ord. n. 27069 del 14/9/2022).
Tanto premesso, nel costituirsi i convenuti non hanno contestato che il saldo del c/c fosse riferibile a entrambi i cointestatari (assumendo che la metà del saldo, negativo fosse riferibile al de cuius). Anche le attrici non hanno fornito elementi utili a superare la presunzione.
Può pertanto accertarsi che metà del saldo (negativo) del conto, per € 1.290,21 (2.581,82/2) fosse riferibile al de cuius. Trattandosi di un saldo negativo e, dunque, di un debito, la relativa voce, ai fini della riunione fittizia, non va in evidenza inserita nel relictum, ma tra i debiti.
11.2.2. Alla morte del de cuius il c/c 1000/4897 riportava un saldo negativo di € 431,98 (tanto emerge sommando al saldo al 31.12.2022 accreditti e decurtando addebiti del mese di gennaio 2023 – cfr. estratto, doc. 8 versato il 14.3.2025, pag. 2 del file), con conferma, in questo caso, di quanto riportato nell'inventario.
Trattandosi di un saldo negativo e, dunque, di un debito, la relativa voce, ai fini della riunione fittizia, va inserita non nel relictum, ma tra i debiti.
11.2.3. In citazione le attrici deducevano che il de cuius sarebbe risultato titolare di alcuni conti correnti accesi presso AN Monte Paschi di Siena;
detto istituto avrebbe dato atto che alla data dell'apertura della successione sarebbe risultato esistente, all'apertura della successione, un rapporto intestato al de cuius con giacenza di € 120,00/150,00. Le attrici non hanno tuttavia prodotto copia di detta asserita dichiarazione, né hanno articolato istanze tese all'acquisizione di detti e/c. In assenza di elementi sul punto, i saldi degli stessi non possono essere inseriti nel relictum.
11.2.4. Le attrici non hanno contestato specificamente una ulteriore indicazione riportata nell'inventario, ossia che il de cuius fosse titolare del rapporto titoli n. 1200/00000000050 presso Intesa
San Paolo s.p.a., con saldo creditore alla morte di € 15,80. Pur non avendo la dato atto di detto CP_8 rapporto, nell'evadere l'ordine di esibizione, per effetto della mancata contestazione può in effetti darsi atto che gli stessi fossero nella titolarità del de cuius, e gli stessi vanno pertanto inclusi nel relictum.
11.2.5. Pure non contestata un'altra dichiarazione riportata nell'inventario, ossia che Persona_1
fosse creditore verso il di un credito per rimborso IMU di euro 390,00.
[...] Controparte_7
pagina 29 di 52 11.2.6. Le attrici non hanno contestato che il de cuius fosse titolare dei vari mobili presenti nella sua ultima residenza, sita in AL, Contrada Mari, 1/A (immobile di proprietà esclusiva del de cuius) e meglio elencati nell'inventario (doc. 3 convenuto, lettera C); anzi, come accennato le attrici hanno assunto che detti mobili sarebbero stati acquistati con provviste della da includersi pertanto tra i Pt_1 debiti;
su quest'ultima prospettazione, si tornerà nel ricostruire i debiti.
11.3. Nell'esaminare la composizione del relictum possono essere quindi essere esaminate le domande concernenti la cessione delle quote, impropriamente indicate dalle attrici come proposte “in via subordinata” e in “via ulteriormente subordinata” perché in realtà tese a ricomprendere la prima le quote come componente del donatum, la seconda, quale conseguenza della risoluzione, le stesse nel relictum, anche se al solo fine di ottenerne la divisione, come meglio si dirà.
11.3.1. Si procede anzitutto all'esame della prima domanda, tesoaall'accertamento della natura simulata della cessione di quote del 24.11.2021, che le attrici assumono essere relativamente simulata, nel senso che l'atto dissimulerebbe una donazione.
Anzitutto – giacché in conclusionale i convenuti hanno dedotto (anche) la carenza di interesse/di legittimazione delle attrici – deve precisarsi che sussiste la legittimazione delle attrici a proporre detta domanda, trattandosi di eredi totalmente pretermesse e di azione promossa a tutela del proprio diritto alla reintegra della legittima (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 20971 del 22/8/2018;
Cass. Sez. II, sent. n. 4400 del 23/2/2011); si è del resto detto che è inconsistente la tesi dei convenuti, per cui le attrici non potrebbero essere qualificate come legittimarie totalmente pretermesse, per avere in ipotesi ricevuto delle donazioni dal de cuius, rilevando, al fine della predetta qualificazione, unicamente la circostanza che le abbia effettivamente totalmente pretermesse, Persona_1 nominando suoi eredi universali gli odierni convenuti.
Quanto all'onere probatorio gravante sulle attrici, si rammenta che lo stesso è sostanzialmente quello che graverebbe su un terzo, perché il legittimario attore in riduzione agisce a tutela di un suo diritto personale, la riserva, potendo quindi provare la simulazione con ogni mezzo, ivi inclusi testimoni o presunzioni (cfr. tra le innumerevoli Cass. Sez. II, sent. n. 41132 del 21/12/2021).
Ciò premesso, con l'atto impugnato (doc. 9 attoreo) il de cuius ha ceduto le quote di cui era titolare della , di Lire 10.000.000 pari al 50% del Controparte_3 CP_2 capitale sociale al nipote e socio, , per il corrispettivo di € 50.000,00 (corrisposta, quanto ad € CP_2
1.900,00 con assegno bancario non trasferibile, tratto la stessa data della cessione;
quanto ai residui €
48.100,00 in 37 rate dell'importo di € 1.300,00 ciascuna, con scadenza il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal dicembre 2021).
A sostegno della natura simulata dell'atto in citazione (pag. 10) e da ultimo in conclusionale (pagg. 20- pagina 30 di 52 21) le attrici allegavano alcuni asseriti elementi sintomatici (i) il fatto che la cessione, formalizzata il
24.11.2021, seguirebbe di pochi giorni il testamento, datato 10.11.2021, con cui Persona_1 avrebbe pretermesso moglie e figlia, a conferma che anche con la cessione il de cuius avrebbe inteso beneficiare l' CP_2
(ii) la circostanza che, sin dal primo rateo, si sarebbe reso (parzialmente) inadempiente, CP_2 versando mese per mese, in luogo dei 1.300,00 € concordati, la minor somma di € 1.000,00, senza che il dante causa si attivasse per recuperare la differenza, inerzia da cui dovrebbe desumersi “[…]
l'attribuzione patrimoniale gratuita a favore dell'obbligato nella misura corrispondente alla differenza del prezzo non versata […]” sintomo dell'intento liberale del de cuius; (iii) le stesse modalità concordate di versamento del prezzo, risultando anomala, nella prassi commerciale, la concessione di una così ampia rateizzazione.
Nel costituirsi, i convenuti hanno contestato la domanda pur dando atto che, alla morte del de cuius,
avesse pagato 14 rate per complessivi € 18.300,00, producendo sub. doc. 7 le contabili bancarie, CP_2 risultando non pagati residui € 29.800,00 (cfr. comparsa, pag. 9), assumendo i convenuti che CP_2 avrebbe saldato tutte le rate, fino alla morte di , cessando di farlo solamente dopo il decesso di Per_1 quest'ultimo, in ipotesi perché non sarebbe stato in grado di individuare i soggetti legittimati a ricevere il pagamento/perché lo stesso sarebbe risultato inesigibile, per non esser stata presentata la dichiarazione di successione (pag. 16).
In corso di causa i convenuti hanno poi prodotti un documento (23) denominato “distinta di pagamento integrale dei ratei del prezzo, da Febbraio 2023 a Giugno 2024, per la cessione della quota della
effettuati da in favore della coerede ”, Controparte_3 CP_2 CP_1 asseritamente attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo residuo (deve tuttavia evidenziarsi che il doc. 23 costituisce una mera ricevuta di bonifico, per la minor somma di € 22.100,00, diversa dalla parte del corrispettivo ancora non corrisposta, nella stessa prospettazione dei convenuti o, in ipotesi, dalla quota riferibile al solo . CP_2
Dall'esame degli e/c emerge che ha corrisposto, sul c/c cointestato tra de cuius e la CP_2 Pt_1
(n. 1000/00000003295) € 1.000,00 il 15.12.2021 (altri € 400,00, per come emerge dalle contabili prodotte dai convenuti, non specificamente contestate dalle attrici, risultano corrisposti sul conto MP, in pari data, cfr. doc. 7 convenuto, pag. 3 del file); € 1.000,00 il 14.1.2022 sul conto intestato esclusivamente al de cuius (1000/4897), altri € 300,00 in pari data, sul conto MP (doc. 7 convenuto, pag. 5); € 1.000,00 sul conto cointestato, in data 14/15.2.2022, altri € 300,00 in pari data sul conto
MP; € 1.000, sul conto cointestato, il 15.3.2022 e altri € 300,00, il 14.3.2022, sul conto MP (doc. 7, pag. 10), € 1.000,00 sul conto cointestato, il 15.4.2022 e altri 300, il 14.4.2022, sul conto MP (doc. 7, pagina 31 di 52 pag. 14); € 1.000 sul conto cointestato, il 13.5.2022 e 300 il 16.5.2022 sul conto MP (doc. 7, pag.18);
€ 1.000 sul c/c cointestato, il 15.6.2022 e € 300 su MP in pari data;
€ 1.300,00 sul c/c intesa intestato al solo de cuius (1000/4897) l'8.7.2022; da tale data seguono bonifici solo su detto conto: l'8.8.2022, per altri € 1.300,00, l'8.9.2022, per altri € 1.300,00, il 7.10.2022, per altri 1.300,00, l'8.11.2022, per altri 1.300,00, l'8.12.2022 per altri 1.300,00, infine € 1.300,00, l'11.1.2023. Interviene quindi la morte di e cessano i pagamenti rateali. Persona_1
Risulta quindi dimostrato che, prima della morte del de cuius, avesse saldato tutte le rate CP_2 concordate nei termini previsti nel contratto, per € 18.300,00, cui si aggiungono gli € 1.900,00, corrisposti tramite assegno in concomitanza della stipula della cessione, avendo quindi saldato €
20.200,00 del complessivo prezzo prima della morte del de cuius.
Tanto chiarito sulle risultanze istruttorie, le attrici non hanno provato l'allegata simulazione.
Anzitutto, non sussistono gli elementi sintomatici prospettati dalle attrici. Seguendo l'ordine prospettato dalle attrici, la circostanza che la cessione sia intervenuta a breve distanza dal testamento olografo in sé non è dimostrativa dell'intento liberale, non avendo le attrici meglio provato l'asserito disegno del de cuius (; non è affatto vero che si sia reso inadempiente, avendo saldato CP_2 integralmente quanto concordato.
Le modalità di pagamento rateali concordate pure in sé per sé non dimostrano la natura liberale dell'operazione, potendo essere giustificate anche dal rapporto parentela tra de cuius e il suo già socio,
CP_2
Sussistono poi vari elementi a dimostrazione della natura genuina della cessione ossia (a) l'effettiva previsione del prezzo e la sua corresponsione (le attrici non hanno peraltro contestato, se non genericamente, la congruità del prezzo;
è appena il caso di osservare che una contestazione sulla congruità del prezzo avrebbe al più potuto rilevare nell'accertamento della sussistenza di un negotium mixtum cum donatione, neanche delineato dalle parti) e (b) la circostanza che, mentre fino alla cessione sul c.c. 1000/4897 risultavano accrediti in favore del de cuius dalla (coerenti con la Controparte_3 sua qualità di socio) questi si interrompono dopo la cessione, a conferma del venir meno di ogni diritto derivante dalla titolarità delle quote in capo al de cuius.
La domanda proposta in via subordinata, diretta ad accertare la simulazione relativa della cessione, dovrà pertanto essere rigettata.
11.3.2. Le attrici hanno chiesto dichiararsi “in via ulteriormente subordinata” la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., per inadempimento di CP_2
Deve evidenziarsi che, dal complesso delle difese attoree, le attrici non hanno proposto detta domanda alla fine della ricostruzione del relictum (e, quindi, in ottica comunque propedeutica all'azione di pagina 32 di 52 riduzione, nel senso che per effetto dell'azione dovrebbe ritenersi ricomprese nel relictum ai fini della riunione fittizia le quote, non il corrispettivo non saldato), ma al fine di ottenere, una volta esperita con successo l'azione di riduzione, per effetto della risoluzione e nell'ambito di questo stesso giudizio, la ricomprensione nella massa da dividere anche di dette quote. Tanto emerge dalla citazione, ove le attrici affermano “Laddove il Tribunale non ritenesse integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione, rimane che il reiterato inadempimento di rappresenta CP_2
l'elemento fattuale per la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. che le attrici propongono in via di ulteriore subordine non appena ottenuta la legittimazione attiva quale conseguirà in effetto del richiesto riconoscimento e della declaratoria, anche con sentenza non definitiva che il Tribunale ritenesse di pronunciare, della loro qualità di eredi necessarie e di successori di .” (cfr. citazione, pag. 12). Persona_1
I convenuti hanno dedotto (comparsa di risposta, pag. 17) l'inammissibilità della domanda, per carenza di legittimazione attiva delle attrici, trattandosi non di eredi, ma di legittimarie totalmente pretermesse, al che le attrici hanno dedotto (da ultimo conclusionale, pag. 21) che in realtà potrebbero acquistare la carenza di eredi necessarie e la loro conseguente legittimazione attiva per effetto di una sentenza, anche non definitiva, sicché hanno insistito sulla domanda.
I rilievi dei convenuti sono condivisibili, nel senso che segue.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legittimario totalmente pretermesso acquista la qualità di chiamato (rectius, delato) all'eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili (cfr., in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 27556 del 20/11/2008; Cass. Sez. II, sent. n. 368 del 13/1/2010; Cass. Sez.
VI, ord. n. 25441 del 26/10/2017). Ed invero, il legittimario completamente pretermesso, pur essendo chiamato ex lege all'eredità, non si può considerare, a differenza del legittimario solamente leso, delato, non potendovi essere due delazioni diverse ed incompatibili in ordine agli stessi beni. È per questa ragione che in questo caso la devoluzione dell'eredità è subordinata al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
In base a questo principio (espresso più volte, anche in relazione al rapporto tra azione di riduzione e di divisione, con riferimento al quale la S.C. ha affermato che “In materia di successione ereditaria,
l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione;
ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono
l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario.” - Cass. Sez. II, sent. pagina 33 di 52 n. 368 del 13/1/2010) taluni interpreti hanno avuto modo di affermare che, laddove venga proposta un'azione di riduzione da un erede totalmente pretermesso, in caso di accoglimento della stessa non sarebbe comunque possibile procedere con l'esame dell'azione di riduzione posto che per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione il pretermesso, mero delato, dovrebbe comunque accettare formalmente accertare l'eredità, frutto del positivo esperimento dell'azione di riduzione (il che presupporrebbe comunque il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione), potendo al più agire per la divisione in separata sede.
A detto orientamento se ne contrappone un altro, per cui, anche nel caso di totale pretermissione, sarebbe possibile proporre, nell'ambito dello stesso giudizio, azione di riduzione e divisione, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, di natura pregiudiziale (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. II, sent. n. 31125 dell'8/11/2023, che richiama, in parte motiva, le più risalenti Cass.
n. 1206/1962; Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 160/1970; Cass. n. 2367/1970).
Ciò premesso, la domanda attorea è inammissibile, non solo perché – allo stato – difetta la legittimazione attiva delle attrici (per ora mere legittimarie, ma non ancora eredi, non pronunciandosi il presente provvedimento, ancora, sulla domanda di riduzione), difetto che potrebbe in ipotesi venir meno nel corso del giudizio, una volta definita la domanda di riduzione, ma perché le attrici, proprio in ragione dell'accertamento in itinere circa la loro qualità e circa il momento in cui potrebbero far valere la riduzione, hanno omesso di delineare in alcun modo la consistenza e le caratteristiche dell'inadempimento (insussistente al momento della morte del de cuius; quanto al periodo successivo, le attrici non hanno meglio chiarito in che misura e a chi l' avrebbe dovuto corrispondere il CP_2 saldo del corrispettivo, pendendo una controversia su chi siano gli eredi), omissione che in alcun modo potrebbe essere sanata, nel corso del giudizio.
11.4. Al fine, tuttavia, dell'esame della domanda di riduzione, deve accertarsi che, alla morte del
, quest'ultimo era ancora creditore di dell'importo di € 29.800,00 (50.000- Per_1 CP_2
20.200).
È infatti irrilevante – ai fini dell'azione di riduzione – che in un secondo momento abbia CP_2 saldato parte del corrispettivo ancora dovuto all'altra convenuta.
12. Così ricostruito il relictum, si procede all'accertamento dei debiti.
12.1. Si è detto che dall'istruttoria svolta era debitore di € 1.290,21, verso Persona_1
, quale quota del saldo negativo del c/c 1000/00000003295 cointestato con la e, CP_8 Pt_1 sempre verso , di € 431,98, quale saldo negativo del c/c 1000/4897. CP_4
12.2. La ha allegato e documentato di aver sostenuto le spese funebri, per complessivi € 4.960,01 Pt_1
(4.410,00 per onoranze funebri ed € 550,01 per composizioni floreali, docc. 10 e 11 attorei). L'esborso pagina 34 di 52 non è stato contestato dai convenuti ed è occasionato dalla morte del de cuius, sicché, oltre a poter eventualmente rilevare in sede divisionale, integra un debito del de cuius sicché va considerato ex art. 556 c.c.
12.3. La ha poi indicato un altro debito – del de cuius nei propri confronti – per aver l'attrice Pt_1 acquistato arredi e mobili poi posti nell'abitazione di esclusiva proprietà del de cuius, producendo una proposta d'acquisto e una fattura per complessivi € 3.051,36 (doc. 12 attoreo).
I convenuti hanno contestato “proposta di acquisto e fattura n. 871594 del 20.4.2021 perché non dimostra la proprietà delle attrici sui beni mobili staggiti nell'ultima residenza del de cuius ed inventariati dal Notaio in data 7.3.2024. La fattura, infatti, è un mero documento contabile e Per_3 non costituisce atto scritto avente natura contrattuale, dalla quale non risulta l'oggetto dell'acquisto, né il contenuto del diritto trasferito.” (comparsa, pag. 20).
I rilievi non sono del tutto centrati, posto che con detta documentazione l'attrice non ha inteso rivendicare la proprietà dei beni, ma ha piuttosto inteso dimostrare di aver pagato i beni per conto del marito, verso cui vanterebbe un credito.
Ad ogni modo, a fronte delle difese dei convenuti, l'attrice non ha formulato istanze istruttorie tese a dimostrare che i beni descritti nella documentazione siano in effetti stati utilizzati per arredare l'immobile di proprietà esclusiva del de cuius (né l'inventario è d'ausilio a dimostrare tale possibile coincidenza), né di aver effettivamente sostenuto l'esborso. Le spese non possono quindi essere incluse tra i debiti.
12.4. Nel costituirsi ha allegato e documentato di aver sostenuto le spese per la CP_2 pubblicazione del testamento, per la redazione dell'inventario e per l'accettazione dell'eredità (doc. 9 convenuto) per complessivi € 6.900,00.
Gli esborsi non sono stati contestati e dette spese (oltre a poter eventualmente rilevare in sede divisionale) integrano anche dei debiti del de cuius (Cass. Sez. II, sent. n. 2023 del 23/7/1966).
12.5. Sempre nel costituirsi ha allegato di esser creditore verso il de cuius per avergli CP_2 prestato € 2.000,00 il 10.1.2022, versati sul conto cointestato con la Dall'e/c risulta in CP_4 Pt_1 effetti il versamento della somma con causale “prestito” e l'operazione non è stata specificamente contestata dalle attrici. Anche in questo caso il debito (oltre a poter eventualmente rilevare in sede divisionale) integra anche un debito del de cuius, da considerare ai fini della riduzione.
13. I convenuti hanno poi dedotto che il de cuius avrebbe beneficiato la costituendosi Pt_1 fideiussore in occasione dell'acquisto, da parte dell'attrice, dell'abitazione sita in AL, via MO,
11 e provvedendo, in vita, a saldare per intero le rate del mutuo ipotecario contratto dalla Pt_1 nell'occasione con . CP_8
pagina 35 di 52 Hanno quindi dedotto che con detta complessa operazione avrebbe donato Persona_1 indirettamente l'immobile alla sicché lo stesso, secondo il valore all'epoca dell'apertura della Pt_1 successione, dovrebbe essere imputato alla quota dell'attrice (e della figlia, cui l'attrice nel 2018 avrebbe poi donato il bene) o sottoposto a collazione in sede di divisione;
in subordine, hanno dedotto che oggetto di donazione sarebbe il “denaro elargito dal de cuius alla , che ammonta ad Parte_1
€ 260.000,00” (così le conclusioni), o, più esattamente, la somma versata dal de cuius alla in CP_8 adempimento del mutuo contratto dalla (pari ad € 260.000,00). Pt_1
Le attrici hanno quindi contrapposto la loro versione su come la si sarebbe dotata della provvista. Pt_1
Come su chiarito le attrici, in prima memoria 171ter c.p.c., hanno dedotto che la avrebbe versato Pt_1 la complessiva somma di € 215.000,00, risultante dalle matrici di quattro assegni circolari emessi il
16.10.2003 e 18.11.2003 in favore dei venditori;
quanto alla provvista di detti assegni (n. 4040616970-
00, 4011454675, 4080070435-12 e 4080363161-04), si sarebbe servita del danaro che il padre, Per_4
le avrebbe donato il 15.8.2003 per farle acquistare un appartamento in Italia.
[...]
Il denaro sarebbe stato consegnato in un pranzo di famiglia da nelle mani del de cuius alla Per_8 presenza delle sorelle della ( , e e di due conoscenti, Pt_1 Testimone_1 Persona_5 Per_6
e ), come da questi dichiarato per iscritto e confermato dal de cuius pure in Tes_2 Tes_3 una dichiarazione sottoscritta del 15.7.2020 che in pari data avrebbe, con distinta dichiarazione, riconosciuto di aver ricevuto dalla moglie l'importo di € 43.000,00, frutto della vendita di un appartamento di proprietà di quest'ultima sito in Kutina, avvenuta nel 2004, somma usata per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato dalla Pt_1
Quale provvista a base degli ulteriori assegni consegnati ai venditori dell'immobile di via MO (n.
4080070435-12 dell'importo di €100.000,00 e n. 4080363161-04 dell'importo di € 93.000,00) l'attrice avrebbe usato la somma mutuatale contestualmente dalla banca.
Nel corso degli anni, la avrebbe via via fornito la provvista a per saldare il mutuo, facendo Pt_1 Per_1 confluire la somma donatale dal padre, mediante singoli versamenti in contanti effettuati volta per volta sul conto cointestato o sul conto personale del de cuius, versamenti in quest'ultimo caso eseguiti direttamente dal . Il pagamento delle rate di mutuo con i soldi donatole dal padre sarebbe stato Per_1 confermato dal de cuius con dichiarazione sottoscritta in data 24.12.2021.
La allegava di aver quindi estinto il mutuo anticipatamente in data 25.5.2022, versando € Pt_1
22.809,68, provvista fornitale dalla figlia
In sede di interrogatorio libero (cfr. udienza del 29.1.2025) la ha dettagliato ulteriormente la Pt_1 propria ricostruzione: “Quanto ai soldi che mio papà diede a mio marito, mio marito dalla Croazia li portò in contanti con lo zaino. I soldi erano già in euro quando mio papà li diede a mio marito, perché pagina 36 di 52 in Jugoslavia c'era l'usanza, durante il comunismo, di cambiare i soldi in marchi tedeschi quindi mio padre ad un certo punto aveva una consistente somma in marchi;
poi caduto il comunismo, dopo la guerra, mio padre che prima viveva in Bosnia tornò in Croazia, poi via via li cambiò in euro e li mise da parte e poi li diede a mio marito;
non so come li cambiò o quando, so che lo fece in Bosnia dove ritornò nuovamente dopo la fine della guerra… lo fece dopo il 2001 ma non so concretamente come.
Mio marito quando siamo tornati in dopo che papà gli diede i soli, li mise in cassaforte da sua CP_11 madre, perché non avevamo una cassaforte, poi piano piano ci ha pagato il mutuo della casa Adr: non so come facesse, forse andava a ritirare via via i soldi e andava in banca pagando le rate in contanti oppure lui metteva sul conto. Io mi limitavo a chiedere se lui avesse pagato la rata con i soldi di mio padre e lui mi diceva di sì, e lui a volte mi dava anche le ricevute.”
Al di là dei dettagli circa la donazione sul danaro, la prospettazione della è parzialmente diversa Pt_1 da quella riportata in prima memoria: in tale sede, l'attrice aveva rappresentato che, una volta portati i soldi in contanti in Italia “[…]al pagamento delle rate di mutuo ha provveduto Parte_1 utilizzando i denari donati dal padre in data 15 agosto 2003 mediante singoli versamenti in contanti che erano effettuati volta per volta sul conto cointestato o sul conto personale del de cuius (in questo caso) direttamente dal ” (pagg. 13-14), mentre in sede di interrogatorio la ha allegato Per_1 Pt_1 che fosse sempre il , che custodiva materialmente il denaro, a farlo confluire, in qualche modo, Per_1 sui conti correnti.
Così ricostruita la prospettazione delle parti, i convenuti deducono che il de cuius avrebbe posto in essere una donazione indiretta, o dell'abitazione di via MO, o comunque del denaro via via versato per saldare il conto.
Stante la qualificazione operata dai convenuti, deve ricordarsi che per donazione “diretta” più correttamente deve intendersi la donazione “tipica” disciplinata ex art. 769 c.c. ss. c.c. Per donazione indiretta si intende invece ogni negozio (anche oneroso) che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (cfr. Cass.
Sez. II, ord. n. 9379 del 21/5/2020): in questa figura viene anche ricondotta l'ipotesi in cui il donante fornisca al soggetto che intende beneficiare la provvista in denaro per consentirgli l'acquisto di un dato bene (immobile o altro) che costituisce quindi l'effettivo oggetto della donazione.
Alla donazione indiretta non sono applicabili i limiti alla prova testimoniale che varrebbero normalmente per il negozio tipico utilizzato allo scopo (sicché la donazione indiretta può anche essere dimostrata tramite presunzioni: cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 19400 del 18/7/2019): dovrà comunque essere allegato e provato l'intento liberale, nel senso che dovrà essere dimostrato che la dazione del denaro sia finalizzata allo specifico acquisto del bene, dovendosi diversamente ravvisare pagina 37 di 52 una donazione diretta (o tipica) del denaro (Cass. Sez. VI, sent. n. 18541 del 2/9/2014; cfr. in tal senso, con riferimento all'ipotesi di pagamento di parte del prezzo, Cass. Sez. II, ord. n. 10759 del 17/4/2019, in parte motiva, laddove chiarisce che deve comunque esser pur sempre dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme).
Ulteriore, distinta, ipotesi è quella del pagamento di debito con rinuncia all'azione di regresso, fattispecie questa che pure può essere qualificata come donazione indiretta (Cass. Sez. II, ord. n. 23260 del 18/9/2019, per cui “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento”.
13.1. Tanto premesso, pare opportuno riassumere il contenuto delle risultanze istruttorie, partendo da quelle documentali.
13.1.1. È provato che la acquistò l'immobile di Via MO con atto del 18.11.2003, da Pt_1 Tes_6
e (doc. 10 convenuto) per il prezzo di € 132.500,00 “somma che la parte
[...] Persona_9 venditrice dichiara di avere già ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale” (doc. 10, art. 2).
Pure è documentale che lo stesso giorno la contrasse un mutuo con (doc. 11 convenuti), Pt_1 CP_13 ricevendo, su conto aperto dalla banca, la somma di € 220.000,00 (doc. 11, art. 1), mutuo ventennale
(docc. 11, art. 4), a tasso variabile garantito da ipoteca fino all'importo di € 330.000 (art. 7); per le obbligazioni discendenti in capo alla dal mutuo, il de cuius rilasciò fideiussione (doc. 12 Pt_1 convenuti).
13.1.2. Sempre da un punto di vista documentale, in base agli e/c prodotti dai convenuti, confermati dall'ostensione degli e/c da parte di , è stato possibile ricostruire (almeno in parte, per il periodo CP_4 successivo all'1.1.2013) che le rate di mutuo furono saldate con bonifici provenienti dai due c/c originariamente accesi presso , quindi da intestati e Controparte_12 CP_8 cointestati al de cuius.
In particolare, la parte più consistente delle rate risulta saldata mediante bonifici in uscita dal c/c intestato unicamente al de cuius (n. 1000/4897 e precedente c/c ). Controparte_12
Dall'1.1.2013 da questo conto risultano bonifici in uscita con cadenza pressoché mensile, in favore di
, per una prima fase (sino al 28.2.2013), quindi con causale “MANDATO: - CP_4 C.F._12
NOME: INTESA ”. Che si tratti di bonifici con cui veniva rimborsata le rate del mutuo lo si CP_4 comprende, oltre che dalla cadenza, costanza e dal graduale incremento del corrispettivo via via pagina 38 di 52 bonificato – in linea con la natura variabile del mutuo – anche dal predetto codice numerico
Che questa causale coincida con mutuo lo si può dire perché il numero finale del codice, coincide, nelle cifre finali, con il numero di pratica del piano di ammortamento allegato al mutuo (doc. 11 convenuto, pag. 12 del file); la causale si ripete fino al bonifico del 30.11.2018, da lì viene inserita un'altra causale, il più delle volte “Pagamento Rata Mutuo domiciliato 08/61619555” – trattasi del numero del CP_14 contratto di mutuo contratto per l'acquisto di via MO;
al di là di ciò, la circostanza che si tratta del mutuo per cui è causa è confermato dalla circostanza che, come si vedrà, l'ultimo pagamento per estinguere il mutuo fu eseguito dalla usando provviste fornitele dalla figlia: nell'eseguire Pt_1
l'ultimo pagamento, dal conto cointestato, la ha inserito la medesima causale. Pt_1
A) Seguendo l'ordine cronologico, e ricapitolando le somme versate anno per anno per chiarezza emerge che dai c/c intestati unicamente al de cuius furono disposti i seguenti bonifici, per saldare le rate del mutuo (cfr. per le annate 2013-2014, docc. 13.1 e 13.2 convenuti e per quelle successive 2014-
2016, il doc. 9 della produzione del 14.3.2025; per il 2017 fino al 30.6.2018 il doc. 10; per il CP_4 periodo dall'1.7.2018 al 31.12.2020, doc. 6; per il periodo successivo, doc. 7)
2013: 4.1.2013, per € 1.129,14; 31.1.2013, per € 1.059,17; 28.2.2013, per € 1.060,27; 2.4.2013, per €
1.061,38; 15.5.2013, per € 1.062,49; 31.5.2013, per € 1.063,61; 1.7.2013, per € 1.064,72; 31.7.2013, per € 1.068,03; 2.9.2013, per € 1.069,13; 30.9.2013, per € 1.070,25; 31.10.2013, per € 1.071,36;
2.12.2013, per € 1.072,48
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2013; € 12.852,03;
2014: 11.2.2014, per € 1.078,92; 28.2.2014 per € 1.080,01; 10.4.2014, per € 1.081,11; 12.5.2014, per €
1.082,21; 2.6.2014, per € 1.083,32; 2.7.2014, per € 1,084,42; 7.8.2014, per € 1.077,49; 5.9.2014, per €
1.078,67; 1.10.2014, per € 1.079,84; 31.10.2014, per € 1.081,02; 2.12.2014, per € 1.082,20;
31.12.2014, per € 1.083,38.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2014: € 12.972,59;
2015: 2.2.2015, per € 1.071,16; 2.3.2015, per € 1.072,46; 31.3.2015, per € 1.073,76; 30.4.2015, per €
1.075,07; 1.6.2015, per € 1.076,38; 30.6.2015, per € 1.077,70; 31.7.2015, per € 1.068,08; 31.8.2015, per € 1.069,49; 30.9.2015, per € 1.070,91; 2.11.2015, per € 1.072,34; 30.11.2015, per € 1.073,77;
31.12.2015, per € 1.075,19.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2015: € 12.876,31.
2016: 1.2.2016, per € 1.067,99; 29.2.2016, per € 1.069,51; 31.3.2016, per € 1.071,03; 2.5.2016 per €
1.072,56; 31.5.2016, per € 1.074,09; 30.6.2016, per € 1.075,62; 1.8.2016, per € 1.067,38; 31.8.2016, per € 1.069,01; 30.9.2016, per € 1.070,66; 31.10.2016, per € 1.072,31; 30.11. 2016 per € 1.073,96;
30.12.2016 per € 1.075,62. pagina 39 di 52 Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2016: € 12.859,74
2017: 1.2.2017, per € 1.072,68; 1.3.2017per € 1.074,40; 3.4.2017, per € 1.076,11; 2.5.2017, per €
1.077,84; 1.6.2017 per € 1.079,57; 3.7.2017 per € 1.081,31; 1.8.2017per € 1.080,18; 1.9.2017 per €
1.081,95; 2.10.2017, per € 1.083,73; 2.11.2017, per € 1.085,51; 1.12.2017, per € 1.087,31; 29.12.2017, per € 1.089,09.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2017: € 12.969,68
2018: 1.2.2018, per € 1.090,89; 1.3.2018, per € 1.092,69; 3.4.2018, per € 1.094,51; 2.5.2018, per €
1.096,32; 1.6.2018, per € 1.098,13; 2.7.2018, per € 1.099,95; 1.8.2018, per € 1.101,77; 3.9.2018, per €
1.103,60; 1.10.2018, per € 1.105,44; 2.11.2018, per € 1.107,28, 30.11.2018 per € 1.109,12; 31.12.2018 per € 1.110,98
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2018: € 13.210,68
2019: 31.1.2019, per € 1.115,08; 28.2.2019, per € 1.116,90; 1.4.2019 per € 1.118,73; 30.4.2019, per €
1.120,56; 31.5.2019, per €1.122,40; 1.7.2019, per € 1.124,24; 31.7.2019, per € 1.122,03; 2.9.2019 per €
1.123,95; 30.9.2019 per € 1.125,89; 31.10.2019 per € 1.127,81; 2.12.2019 per €1.129,76; 31.12.2019, per €1.131,70
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2019: € 13.479,05
2020: 31.1.2020 per € 1.132,74; 2.3.2020 per € 1.134,71; 31.3.2020, per € 1.136,69; 30.4.2020 per €
1.138,68; 29.5.2020 per € 1.140,66; 31.7.2020 per € 1.147,05; 31.8.2020 per € 1.148,99; 30.9.2020 per
€ 1.150.95; 2.11.2020 per € 1.152,90; 30.11.2020 per €1.154,86; 31.12.2020 per € 1.156,83.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2020: € 12.595,06
2021: 1.2.2021 per € 1.149,88; 1.3.2021, per € 1.152,11; 31.3.2021, per € 1.154,33; 30.4.3021, per €
1.156,56; 31.5.2021, per € 1.158,80; 30.6.2021 per € 1.161,05; 2.8.2021per €1.163,30; 31.8.2021 per €
1.165,56; 30.9.2021per € 1.167,82; 2.11.2021 per € 1.170,09: 30.11.2021per € 1.172,36.
Totale di bonifici a saldo del mutuo per il 2021: € 12.771,86
Con il bonifico del 30.11.2021 cessano i bonifici destinati al pagamento del mutuo, dal c/c intestato esclusivamente al de cuius. Ciò perché, come si vedrà a breve, da allora i bonifici per pagare il mutuo venivano eseguiti solo dal c/c cointestato tra de cuius e la Pt_1
In totale quindi, per le annualità che è stato possibile acquisire in corso di causa, risulta che dai c/c intestati unicamente al de cuius furono eseguiti complessivamente bonifici, a saldo delle rate di mutuo per € 116.587 (12.852,03 nel 2013; 12.972,59 nel 2014; € 12.876,31 nel 2015; 12.859,74 nel 2016;
12.969,68 nel 2017; € 13.210,68 nel 2018; 13.479,05 nel 2019; € 12.595,06 nel 2020; €12.771,86 nel
2021);
B) venendo al c/c cointestato tra de cuius e la per il periodo dall'1.1.2013 fino alla fine del 2021 Pt_1
pagina 40 di 52 non emergono bonifici a saldo del mutuo (cfr. doc. convenuti, e documenti prodotti da , CP_15 CP_4 doc. da 4, 5, 2, 3).
Il primo bonifico diretto a (nella cui causale si fa riferimento al mutuo) è del 31.12.2021 (cfr. CP_4 doc. 3, pag. 37 del file), da € 1.174,65.
Nel 2022 risultano i seguenti bonifici: 31.1.2022, per € 1.176,47; 28.2.2022, per € 1.178,78; 31.3.2022, per € 1.181,10; 2.5.2022, per € 1.183,42
Il 16.5.2022 risulta un accredito per € 22.850,00 derivante da bonifico eseguito da Parte_2 con la seguente causale “Estinzione mutuo numero 61619555” indicandosi come beneficiaria
[...] la sola Pt_1
Segue quindi un bonifico in uscita, da € 22.809,69, con causale “Rimborso anticipato finanziamento rateale”.
I bonifici eseguiti per saldare le rate di mutuo dal c/c cointestato sono pari a complessivi € 5.894,42 (di cui € 1.174,65 per il 2021, il residuo 4.719,77 per il 2022), cui si aggiungono i 22.809,69 per l'estinzione del mutuo.
Giacché la aveva (almeno inizialmente) dedotto che la provvista per il versamento delle rate di Pt_1 mutuo sarebbe derivata dalle somme donatele dal padre, via via versate in contati sui predetti conti, dall'esame degli stessi emerge che:
C) quanto al c/c intestato solo al de cuius emergono i seguenti versamenti di contanti:
Per il 2014: 10.12.2014, per € 1.050,00.
Per il 2015: 27.11.2015, per € 3.000,00.
Per il 2016, non risulta alcun versamento in contante.
Per il 2017, 12.6.2017 per € 600, 2.10.2017per € 200, per complessivi € 800.
Per il 2018 e a seguire non risultano versamenti in contanti che quindi ammontano a complessivi €
5.050,00, considerando tutte le annualità.
D) quanto al c/c cointestato emergono i seguenti versamenti di contanti:
2013: 20.11.2013, per € 450,00, 23.12.2013, per € 1.600,00.
Totale versamenti contanti nel 2013: 2.050,00
2014: 16.10.2014, per € 8,00; € 23.12.2014, per € 2.000.
Totale versamenti contanti nel 2014: 2.008,00;
2015: 8.1.2015, per € 200,00; 3.6.2015, per € 750,00; 29.10.2015 per € 1.350,00; 18.11.2015 per €
1.000
Totale versamenti contanti nel 2015: € 3.300,00
2016: 7.3.2016 per € 2.805,00; 14.4.2016, per € 1.061,00; 7.10.2016, per € 400,00; 20.12.2016 per € pagina 41 di 52 500,00
Totale versamenti contanti nel 2016: € 4.766,00
Nel 2017 non risultano versamenti di contanti,
Nel 2018 unicamente il 5.7.2018, per € 600,00
Non risulta alcun versamento di contanti anche nel 2019, 2020 e 2021.
Nel complesso, per le annualità di riferimento risultano versamenti in contanti per complessivi €
12.724,00.
Può osservarsi che la maggior parte degli accrediti sia sul conto cointestato, sia sul conto intestato al de cuius è riferibile a bonifici dalla (fino alla cessione delle quote) a pensioni o altre Controparte_3 fonti tracciabili, tra cui anche alcuni versamenti di assegni.
Sempre a livello documentale, può osservarsi che anche se in corso di causa i convenuti hanno dedotto che la non lavorasse, tale prospettazione è stata contrasta dalle attrici che hanno dedotto che la
Pt_1 lavorasse come impiegata;
gli stessi convenuti hanno in effetti prodotto una busta paga del 2006,
Pt_1 il CUD (docc. 24-25) della e le sue dimissioni risalenti al 2020 (doc. 26) da cui emerge che la
Pt_1 ritraeva dalla uno stipendio annuale di ca. € 10.500,00 (doc. 25) e ciò, si deve
Pt_1 Controparte_3 ritenere, fino al 2020.
13.3. Sempre con riferimento alle risultanze documentali, le attrici hanno prodotto alcuni documenti a sostegno della loro ricostruzione.
Sub. doc. 27, hanno prodotto delle contabili che attesterebbero del versamento di denaro contante sul conto cointestato e sul conto personale del de cuius; dette contabili non sono tuttavia utili a confortare la prospettazione attorea, perché non dimostrano di per sé da dove il contante provenisse e, in assenza degli estratti conti, non dimostrano che il versamento avvenisse in corrispondenza/a copertura di un bonifico a saldo delle rate di mutuo, specialmente considerando che dagli e/c acquisiti in corso di causa e riferibili al periodo successivo all'1.1.2013 non emerge che i (ridotti) versamenti in contanti furono eseguiti per garantire la provvista per il mutuo, essendo destinati principalmente al c/c cointestato da cui, per la maggior parte del tempo, non furono eseguiti bonifici, venendo la provvista del c/c esclusivo del de cuius (da cui provenivano i bonifici a saldo del mutuo) per lo più da fonti tracciabili, come detto.
Le attrici hanno poi prodotto le matrici degli assegni, asseritamente utilizzati per saldare i venditori
(doc. 19)
Trattasi di 4 assegni, due da € 4.750,00 e 37.500,00, emessi il 13.10.2003 (nella prospettazione dell'attrice, emessi utilizzando la provvista fornita dal padre al marito, cfr. prima 171ter, pag. 12), gli altri due da 100.000,00 € e 93.000,00 € emessi il 18.11.2003 (nella prospettazione della Pt_1 utilizzati con parte della somma mutuata). pagina 42 di 52 Detti documenti non sono tuttavia utili a dimostrare la prospettazione dell'attrice, ossia che il denaro asseritamente donatole dal padre sarebbe in parte stato utilizzato per l'emissione degli assegni e anche che gli stessi furono effettivamente utilizzati per saldare il prezzo. Quanto al primo profilo, con riferimento ai primi due assegni l'attrice non ha fornito prova che l'asserita somma donatale sarebbe stata versata sui c/c da cui furono tratti gli assegni (le contabili sub. doc. 27 si riferirebbero a un periodo successivo eppure, per i primi due assegni, dovrebbe risultare un versamento di contanti, prima del 2003, corrispondente;
unico elemento da cui l'attrice vorrebbe trarre la prova sono le dichiarazioni del de cuius, su cui si tornerà).
In secondo luogo, come pure dedotto dai convenuti (seconda 171ter, pag. 12) la matrice dell'assegno in sé non è idonea a provare il versamento, costituendo una mera annotazione da parte del potenziale emittente (nel caso di specie, il de cuius - cfr. in tal senso, Cass. Sez. VI, ord.n. 15709 del 4 giugno
2021). Al di là di tale considerazione, di carattere generale, può evidenziarsi che nel caso di specie gli assegni non sono idonei a provare il pagamento, perché recanti un importo complessivo di €
235.250,00 (addirittura superiore al pagamento del prezzo: se effettivamente il prezzo fosse stato saldato con le modalità descritte dalla nell'atto di acquisto si sarebbe dovuto verosimilmente Pt_1 indicare che il prezzo era stato in parte saldato prima dell'acquisto, in parte con assegni consegnati contestualmente al rogito).
13.4. Le attrici hanno poi prodotto, a sostegno della prospettazione delle delle dichiarazioni Pt_1 scritte di , e (sorelle della e di e Testimone_1 Persona_5 Per_6 Pt_1 Tes_2 [...]
(amici di famiglia, cfr. docc. 20-22) dal contenuto sostanzialmente identico: con le stesse i Tes_3 predetti hanno dichiarato che erano presenti il 15.8.2003 a un pranzo organizzato dal padre della Pt_1 nella casa di in Croazia, per festeggiare il compleanno della , occasione in cui il padre Tes_1 Per_1 avrebbe “dato-regalato” alla € 200.000,00 in contanti come donazione ereditaria, avendo già Pt_1 donato altri beni agli altri figli, da destinare all'acquisto di un immobile in AL;
nelle dichiarazioni si riferisce che il padre avrebbe consegnato il danaro nelle mani del de cuius, insistendo che l'immobile da acquistare rimanesse nella disponibilità della cosa cui il avrebbe Pt_1 Per_1 acconsentito.
Le attrici hanno chiesto chiamarsi a confermare dette dichiarazioni i medesimi soggetti, articolando l'istanza di prova testimoniale su riportata e rigettata in corso di causa.
Le attrici hanno poi prodotto tre dichiarazioni – che in corso di causa, la ha dichiarato essere Pt_1 state da essa vergate e solo sottoscritte dal marito: nella prima, apparentemente resa il 15.7.2020 in
AL (doc. 23) il de cuius dichiara “che ho ricevuto da mio suocero la somma CP_16
200.000.00 € (duecentomila euro) in data 15.8.2003. ER presenti come testimoni e Tes_2
pagina 43 di 52 e le mie tre cognate e . I soldi mi sono stati Tes_3 Per_6 Persona_5 Testimone_1 dati per acquistare di un appartamento a AL da intestare a mia moglie ”; nella Parte_1 seconda (doc. 24) resa in pari data, il de cuius dichiara “che ho ricevuto da mia moglie Parte_1 la somma 43.000,00 € (quarantatremilla euro) ricavati dalla vendita del suo appartamento comune di
Kutina, via K.P. Krestimira Centar 1 n. 11 in Croatia. La vendita è stata effettuata 19.6.2004 e soldi io utilizzato per completare ristrutturazione e arredamento dell'appartamento acquistato in Valdagna via
AL MO 11 intestato a mia moglie . Parte_1
La terza (doc. 28) apparentemente resa in AL dal de cuius il 24.12.2021 così recita “[…] confermo che pago le rate del mutuo in banca Intesa AL l'appartamento di mia moglie
[...]
, nata […] esclusivamente con i soldi ricevuti da mio suocero in data 15.8.2003 Pt_1 Persona_4 pari all'importo 200.000,00 € (duecentomila euro). Ho ricevuto personalmente l'importo indicato in
Lipovlijani, via Ante Starcevic 8 (Croazia) alla presenza dei testimoni , Tes_2 Testimone_3
, e Testimone_1 Persona_5 Per_6
Confermo che citato appartamento dove abita mia moglie in via AL MO 11, AL, deve rimanere di sua proprietà, perché le rate di mutuo pago con il soldi ricevuti da suo padre
[...]
e per questo l'appartamento e esclusivamente intestato a perché così ha CP_16 Parte_1 richiesto mio suocero al momento della consegna dei soldi, anche pagare le rate regolare.
Io sottoscritto nel pieno posseso e capacità voglio-desidero che tutti i miei beni Persona_1 presenti e futuri rimane a mia legittima moglie e mia figlia , nata 8-03- Parte_1 Parte_2
1986 […]”.
All'udienza del 29.1.2025 la ha chiarito che il marito avrebbe sottoscritto i documenti, redatti a Pt_1 mano da essa attrice: i primi due in totale autonomia, quello del 24.12.2021, fino alle parole “rate regolare” in autonomia dalla per le ultime righe sotto dettatura del marito. Pt_1
I convenuti hanno disconosciuto integralmente detti documenti e le attrici hanno richiesto la verificazione;
all'udienza del 26.3.2025 i convenuti hanno anticipato di stare valutando di impugnare in separata sede il documento datato 24.12.2021 per privarlo “del possibile contenuto di testamento ed anche per accertare la non veridicità e anche laddove possa essere qualificato come testamento per accertare l'indegnità a succedere dell'attrice” (sul punto, può osservarsi che nella presente sede le attrici non hanno tuttavia inteso far valere come testamento detto scritto, che per inciso si osserva difetterebbe in ogni caso delle caratteristiche per valere come olografo, ex art. 602 co. 1 c.c., non essendo, per stessa ammissione della stato redatto “per intero” dal de cuius.). Pt_1
13.5. I convenuti, di contro, hanno chiesto sentirsi alcuni testi. , che si è descritto come Testimone_4 amico di vecchia data del de cuius – pur non ricordando quando sarebbe morto e pur avendo ammesso pagina 44 di 52 di non averlo visto dal 2007 al 2011 e di aver avuto una frequentazione sporadica col dopo tal Per_1 data - in risposta al cap. 2 articolato in terza 171ter2 ha dichiarato “Sì confermo, me lo disse verso fine novembre o dicembre proprio del 2003, perché eravamo ancora in buoni rapporti. Mi ha detto che aveva fatto un mutuo per acquistare la casa e lo pagava lui, non so se il conto era suo o di sua moglie
o di tutti e due. Adr: intendo eravamo ancora in buone rapporti, ma non abbiamo mai litigato, dopo che si sposò con la me la presentò siamo anche andati a cena un paio di volte tutte insieme, son Pt_1 venuti a casa mia ma da quando si sono sposati lui non vedeva più i vecchi amici, io non so perché. Poi Per_ una volta la c'era anche a casa loro che aveva piacere che io non vedessi più , mi Pt_1 Per_10 girai verso , gli chiesi se era d'accordo e lui rimase in silenzio e quindi per non guastare la Per_10 famiglia non discussi e smisi frequentarlo al di là delle singole occasioni in cui ci incrociavamo.”
È stato poi escusso ex-collega del , con cui tuttavia ha dichiarato di aver Testimone_5 Per_1 avuto una frequentazione unicamente lavorativa “[…] nel tempo libero non ci si vedeva. Siamo stati colleghi di lavoro da almeno metà anni '70 e ho smesso di lavorare nel 2013, dal 2013 con ci Per_1 sentivamo telefonicamente, lui ha continuato a lavorare, occasionalmente ci si incrociava a AL, il paese è piccolo;
poi quando smise di lavorare lo chiamai al telefono e gli dissi “finalmente hai smesso, andiamo a far colazione insieme […]”.
Sentito sul menzionato cap. 2 il teste ha dichiarato “Era implicito, nel senso che la moglie non ha mai lavorato, lui mi aveva raccontato di aver contratto un mutuo per questa casa, ero convinto che fosse sua poi non gli ho mai chiesto chi ci mettesse i soldi, immaginavo che fosse lui perché era l'unico che lavorava e immaginavo che la casa fosse intestata a lui”.
14. Così riassunte le risultanze istruttorie, gravava sui convenuti - che hanno sostenuto che il de cuius avrebbe donato indirettamente l'immobile di via MO, 11 alla perché sin dal 2003 avrebbe Pt_1 inteso coprire integralmente il rimborso del mutuo o che comunque avrebbe saldato via via il mutuo, sicché oggetto della donazione sarebbero le somme via via versate - l'onere di provare la donazione indiretta e l'intento liberale del . Per_1
14.1. Per come è formulata la prima prospettazione dei convenuti (ossia che il de cuius sin dall'acquisto dell'immobile e dalla stipula del mutuo da parte della moglie avrebbe inteso via via rimborsarlo) gli avrebbero dovuto provare la sussistenza dell'intento liberale già nel 2003. CP_2
Tale prova non è però stata fornita. La documentazione acquisita in corso di causa consente di dimostrare che in effetti dal gennaio 2013 e fino al novembre 2021 le rate del mutuo furono saldate con bonifici provenienti dal conto corrente di titolarità esclusiva del de cuius sicché, posto che de cuius e 2“ Vero è che mi aveva comunicato di aver contratto, nell'anno 2003, un mutuo bancario per Persona_1 consentire alla moglie l'acquisto di un immobile in AL, via A. MO, 11 e che provvedeva al pagamento, con proprie disponibilità finanziarie, delle rate di mutuo mensili?” pagina 45 di 52 erano sposati in regime di separazione dei beni, provenendo i pagamenti unicamente dal conto Pt_1 del de cuius, per i principi su richiamati e non essendo stato provato – come già accennato e meglio si dirà – che tale conto sia stato alimentato da provviste della può effettivamente ritenersi provato Pt_1 che per tale periodo abbia via via pagato il debito verso la banca dell'attrice. Per_1
Dalla fine di novembre 2021 e fino al 2022 il pagamento proveniva dal conto cointestato, sicché per tale periodo al più può ritenersi (salvo il pagamento finale ad estinzione del mutuo, eseguito con fondi forniti alla madre dalla figlia) che abbia estinto il debito della moglie per la metà (non avendo Per_1
i convenuti articolato istanze dirette a superare la presunzione derivante dalla cointestazione).
Non sono sufficienti a fornire la prova che già dal 2003 il de cuius intendesse rimborsare integralmente le rate del mutuo le dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, perché poco attendibili in ragione dei rapporti rarefatti con il de cuius e perché i testi non hanno meglio ricostruito il complessivo disegno del (entrambi i testi hanno dichiarato che il de cuius avrebbe contratto un mutuo, mentre lo Per_1 stesso era stato pacificamente contratto dall'attrice); le dichiarazioni del integrano poi una Tes_5 mera deduzione del teste, basata sul fatto che la non lavorasse: eppure è stato dimostrato che la Pt_1 in effetti percepiva uno stipendio dalla , pur modesto, dal 2006 al 2020 in Pt_1 Controparte_3 ipotesi comunque idoneo a coprire (almeno in parte) le rate di mutuo.
Non essendo dimostrata la prima prospettazione dei convenuti (originario intento liberale del de cuius, già all'acquisto nel 2003 e alla stipula del mutuo e specificamente avente ad oggetto la donazione indiretta dell'immobile), in sé per sé perde di rilevanza la ricostruzione alternativa delle attrici e in particolare il fatto che la provvista per acquistare l'immobile sarebbe stata fornita, in contanti, dal padre della Pt_1
Può osservarsi che tale prospettazione è già in parte contrastata dai documenti acquisiti, posto che per il periodo dal 2013 al 2022 l'originaria ricostruzione dell'attrice (svolta in seconda memoria 171ter
c.p.c.) per cui il danaro donatole dal padre sarebbe stato via via versato sul conto cointestato a sé e al o sul conto di quest'ultimo, da cui venivano saldate le rate di mutuo trova una netta smentita Per_1 negli e/c acquisiti ex art. 210 c.p.c. da cui emergono per tale periodo sporadici versamenti in contanti, peraltro per lo più sul conto cointestato (da cui solo per gli ultimi mesi di contratto furono eseguiti i bonifici a saldo delle rate) dunque non correlati al saldo del bonifico, eseguito fino al novembre 2021 con bonifici dall'altro conto.
In altri termini, nella prospettazione attorea viene rappresentato che il defunto padre avrebbe donato detti contanti alla figlia (consegnandoli però, non è dato comprendere il perché, al ) al fine di Per_1 acquistare l'abitazione in AL: anche a voler ritenere che ciò sia avvenuto e che questo fosse il programma di non vi è comunque prova che lo stesso sia stato poi effettivamente Persona_4
pagina 46 di 52 seguito dai contrastando la ricostruzione attorea con la documentazione acquisita, con CP_17 riferimento al periodo 2013-2022 e non essendo utile a supportare la ricostruzione la documentazione già prodotta dalla (le contabili, gli assegni), per le ragioni di cui si è detto, per il periodo Pt_1 precedente.
Per tali ragioni – ossia perché la prospettazione della era già contraddetta dai documenti – non è Pt_1 stata ammessa la richiesta di prova orale attorea (con cui si sarebbero volute confermare le dichiarazioni scritte dei terzi, in riferimento alla consegna di denaro da ). Per_8
Non sono utili a supportare la ricostruzione dell'attrice le dichiarazioni asseritamente sottoscritte dal marito. Al di là dell'effettiva veridicità della sottoscrizione del de cuius, si osserva che tali dichiarazioni sarebbero state formate ex post dal de cuius, nel senso che questi avrebbe svolto una ricognizione, confermando che il denaro donato dal padre della sarebbe stato utilizzato per Pt_1
l'acquisto dell'immobile di via MO o meglio (doc. 28) per pagare le rate di mutuo, solo a distanza di circa 17/18 anni dal fatto.
Anche a voler ammettere la veridicità della sottoscrizione dei docc. 23,24, 28 attorei, le dichiarazioni sarebbero comunque liberamente valutabili dal giudice perché rese non prima dell'esecuzione dell'operazione (versamento del denaro sui conti, a saldo del mutuo) ma dopo oltre 17/18 anni, nell'ambito di una mera ricognizione: nel caso di specie le stesse, pur se in ipotesi rese dal de cuius, dovrebbero comunque dirsi non veritiere perché dall'esame degli e/c per il periodo 2013/2022 e dal raffronto tra somme in uscita (per il pagamento delle rate di mutuo) e versamenti in contanti non emerge affatto che il de cuius si sia avvalso di denaro contante per dotarsi della provvista per il saldo del mutuo, provenendo la stessa per la quasi totalità da fonti tracciabili: si è detto che dal 2013 al novembre 2021 emerge che dal c/c intestato al solo de cuius furono eseguiti bonifici a saldo del mutuo per € 116.587,00, a fronte di versamenti in contanti per € 5.050,00.
Dal conto cointestato, dalla fine del 2021 al 2022 (senza considerare la disposizione a estinzione del mutuo), bonifici per € 5.894,42 a fronte di versamenti per € 12.724,00.
Trovando comunque smentita le dichiarazioni asseritamente rese per iscritto dal de cuius dalla documentazione acquisita, è dunque irrilevante comprendere se le stesse siano effettivamente riconducibili al . Per tale ragione, deve ribadirsi il rigetto della richiesta di verificazione e delle Per_1 connesse istanze istruttorie.
Ad ogni modo, come detto, dalle risultanze acquisite non è stata dimostrata la prima prospettazione dei convenuti (originario intento liberale, già all'acquisto nel 2003 e alla conclusione del mutuo, del de cuius, avente ad oggetto la donazione indiretta dell'immobile), sicché la richiesta di includere nel donatum l'immobile di via MO deve essere disattesa. pagina 47 di 52 14.2. I convenuti hanno dedotto, in subordine, che oggetto di donazione dovrebbero considerarsi i vari pagamenti ad estinzione del mutuo, eseguiti dal de cuius, quantificati in complessivi € 260.000,00 (i convenuti considerano tutto il periodo, a decorrere dal 2003).
Non è stata tuttavia fornita prova del fatto che il de cuius saldò con provviste proprie il mutuo per il periodo fino al gennaio 2013, non essendo stato possibile acquisire documentazione per il periodo pregresso.
Né tale prova può essere desunta dal fatto che, invece, il grosso delle rate per il periodo successivo furono estinte dal de cuius: e ciò sia perché, per il periodo successivo all'1.1.2013, seppur in parte minima, parte del mutuo fu saldato dal conto cointestato (sicché non può escludersi che parte dei pagamenti precedenti potessero provenire anche da detto conto corrente, riferibile a de cuius e , Pt_1 sia perché la (al di là dell'asserita esistenza della somma in contanti di cui si è detto) godeva Pt_1 comunque di redditi propri che le avrebbero potuto consentire di contribuire al versamento.
Per il periodo successivo, è invece dimostrato che il de cuius provvide a saldare le rate del mutuo, per €
116.587,00 (bonificati dal conto intestato al solo de cuius) ed € 5.894,42 (dal conto cointestato, dovendosi escludere i 22.809,69 per l'estinzione, documentalmente forniti dalla figlia alla madre): non essendo superata la presunzione di contitolarità delle somme versate su detto conto, la metà, per €
2.947,21 deve ritenersi saldata dal de cuius, che ha quindi pagato debiti della moglie per complessivi €
119.534,21 (116.587,00 + 2.947,21).
Avendo con detti pagamenti il de cuius contribuito all'estinzione del debito della gli stessi Pt_1 possono essere qualificati come donazione indirette, potendosi ritenere provato l'intento liberale dal mancato regresso/surroga del (cfr. la menzionata Cass. Sez. II, ord. n. 23260 del 18/9/2019). Per_1
Le attrici hanno contestato i rilievi dei convenuti tesi ad accertare la donazione indiretta del danaro osservando (i) che comunque dovrebbe escludersi l'intento liberale del , perché questi avrebbe Per_1 pagato comunque come fideiussore (prima 171ter c.p.c., pag. 15) e (ii) per la prima volta, in memoria di replica (pagg. 4-5), che comunque i pagamenti non potrebbero costituire donazione indiretta, perché integranti un adempimento dell'obbligo di contribuire alle esigenze familiari ex art. 143 c.c. sicché i
“pagamenti eseguiti da un coniuge in favore dell'altro, quindi, non possono mai costituire donazione ovvero essere fonte di credito” (sul punto, le attrici hanno menzionato Cass. 864/2023).
Il primo rilievo non è condivisibile perché “[…] allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l'attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile. A nulla rileva l'esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all'adempimento, sia perché il requisito di liberalità dell'atto presuppone un posterius rispetto al solo pagamento, sia in quanto il carattere indiretto della donazione pagina 48 di 52 postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti […]” (la menzionata Cass. 23260/2019, in parte motiva).
Nel caso di specie, il fatto che sarebbe comunque stato interessato a saldare, in quanto Per_1 fideiussore, è irrilevante, giacché dopo l'estinzione del mutuo, comunque, il de cuius non ha proceduto a ripetere le somme versate per conto della di talché deve ritenersi che il versamento delle Pt_1 singole rate costituisse una liberalità;
(ii) il secondo rilievo, oltre che tardivo, è infondato.
Non può dirsi sic et simpliciter che tra i coniugi non possano sussistere donazioni, perché ogni pagamento costituirebbe obbligo del dover3 prescritto dall'art. 143, co. 2 c.c. Il precedente menzionato dagli attori si è limitato a esporre il principio per cui “[…] i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale […] (Cass. 864/2023, in parte motiva).
Ciò non vuol dire affatto che non possano sussistere donazioni tra coniugi ma che, tenuto conto delle rispettive disponibilità patrimoniali/reddituali, anche determinati esborsi, pur rilevanti nell'ammontare
(nel caso sottoposto all'attenzione della S.C., l'estinzione di un mutuo contratto con riferimento alla casa familiare di due coniugi sposati in regime di comunioni dei beni, per € 50.000,00) non necessariamente devono essere ricondotti a donazioni.
Deve comunque tenersi conto delle condizioni patrimoniali dei coniugi e dell'oggetto dell'esborso: non a caso, la S.C. ha osservato, ad esempio, che l'attività con cui il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile ad una donazione indiretta
(Cass. Sez. III, ord. n. 24160 del 4/10/2018).
Nel caso di specie, le attrici non hanno fornito prova che le condizioni della o del (nel Pt_1 Per_1 periodo in cui il marito pagò le rate del mutuo, 2013-2021) fossero tali da ritenere il pagamento di €
119.534,21 potesse integrare adempimento dei doveri ex art. 143, co. 2 c.c. Non vi è poi prova dell'asserzione della per cui quella di via AL MO fosse la casa familiare. Pt_1
Deve dunque accertarsi e dichiararsi che il de cuius donò indirettamente, saldando le rate di mutuo per il periodo tra gennaio 2013 -maggio 2022 - € 119.534,21 alla importo che deve pertanto Pt_1 includersi nel donatum (dovendosi far riferimento al valore nominale, ex art. 751 c.c.) e che la Pt_1 deve imputare alla sua porzione, ex art. 564 co. 2 c.c. pagina 49 di 52 14.3. Non sono fondate le difese dei convenuti, tesi ad accertare la sussistenza di donazioni in favore dell'altra attrice, . Parte_2
Inconsistente è il rilievo per cui anch'essa sarebbe destinataria della donazione indiretta dell'immobile di via MO;
anzitutto perché, come chiarito, deve escludersi che il de cuius abbia indirettamente donato l'immobile. A parte ciò, beneficiaria di detta non dimostrata donazione sarebbe solo la Pt_1
(l'immobile è poi stato donato da quest'ultima alla figlia nel 2018, cfr. doc. 16, ma ciò è irrilevante nel ricostruire il donatum di ). Persona_1
14.4. In seconda 171ter c.p.c. i convenuti hanno dedotto che dall'esame dell'e/c personale del de cuius
e del conto cointestato emergerebbero bonifici in uscita per € 13.750,00 in favore di Parte_2
(pag. 13). L'inciso è del tutto generico;
si osserva che in effetti, nel corso degli anni, risultano taluni bonifici per importi ridotti (per lo più inferiori ad € 1.000,00). In assenza di specifiche allegazioni dei convenuti, stante l'ammontare ridotto dei bonifici e la loro cadenza isolata non può dirsi provato l'intento liberale.
15. Così identificate le componenti di relictum, debiti e donatum, la causa dovrà dunque essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine dell'esatta quantificazione del valore di relictum, debiti e donatum al momento dell'apertura della successione (ex art. 556, ult. parte, c.c. giusto il rinvio ai criteri di valutazione stabiliti dagli artt. 747 e 750 c.c.), necessaria per l'esame della domanda di riduzione.
16. Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di IC, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari di e CP_1 CP_2
2) dichiara inammissibili, per carenza di interesse, le domande con cui gli attori hanno chiesto di
“Dichiarare inefficace la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario di CP_1
e in data 14 dicembre 2023 Rep. n. 7403 Racc. n. 3761 Notaio Dott.
[...] CP_2 Per_3 trascritta in data 15 dicembre 2023 ai n.ri 28010 RG/20546 RP e l'inventario di eredità Rep. n. 7555
Racc. n. 3847 Notaio Dott. in data 7 marzo 2024”; Per_3
3) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in AL(Vi) il 31 gennaio 2023;
4) accerta la qualità di legittimarie di e , aventi diritto alla Parte_1 Parte_2 quota di riserva, ex art. 542, comma 1, c.c., di 1/3 del patrimonio ereditario;
5) in parziale accoglimento delle eccezioni dei convenuti, dichiara che ha Persona_1 donato indirettamente a l'importo di € 119.534,21, pagando tra l'1.1.2013 e il maggio Parte_1
pagina 50 di 52 2022 il debito della verso per il rimborso del mutuo da questa contratto nel 2003; Pt_1 CP_4
6) rigetta per il resto le domande di attori e convenuti dirette ad accertare la sussistenza di donazioni o altre liberalità, eseguite in vita da in favore di e Persona_1 Parte_1 Parte_2
o dei convenuti;
[...]
7) rigetta la domanda articolata “in via subordinata” dalle attrici, diretta ad accertare la simulazione relativa del contratto di cessione della quota;
8) dichiara inammissibile la domanda articolata “in via ulteriormente subordinata” dalle attrici, diretta alla risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di cessione della quota;
9) accerta e dichiara che: i) il relictum di alla sua morte era costituito A) dai Persona_1 seguenti beni immobili, tutti siti nel Comune di AL (Vi):
a) per la piena proprietà, così censiti al C.F. di detto Comune: fg. 5, m. n. 876, sub 1, Cat. A/3, cl. 2, vani 6,5 piano T, R.C. euro 453,19, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 2, Cat. C/2, cl. 4, mq. 154, piano T, R.C. euro 342,00, Contrada Mari, 1/A; fg. 5, m. n. 876, sub 3, Cat. C/2, cl. 4, piano S1, mq. 140, R.C. euro 310,91, Contrada Mari, 1/A;
b) dell'1/15 della proprietà dell'immobile così censito al CF: fg. 5, m. n. 788, sub 5, Cat. D/7, piano ST-2, R.C. euro 294,38, Contrada Mari, 7;
c) dell'1/3 della proprietà del seguente immobile, così censita al CF: fg. 5, m. n. 823, sub 2, Cat. C/6, cl. 3, piano ST-1, mq. 23, R.C. euro 55,83, Contrada Mari, 1;
d) dei 4/60 della proprietà del terreno censito al CT: fg. 5, m. n. 433, bosco ceduo di classe 2, mq. 6936, R.D. euro 10,75, R.A. euro 1,79;
B) dai seguenti beni mobili/crediti:
a) i titoli di cui al rapporto n. 1200/00000000050 presso Intesa San Paolo s.p.a.;
b) il credito verso il per il rimborso dell'IMU, per € 390,00; Controparte_7
c) i beni mobili siti nell'immobile di AL, Contrada Mari, 1/A e meglio indicati nell'inventario sub. doc. 3 dei convenuti, alla lettera C);
d) dal credito residuo nei confronti di per il corrispettivo per la cessione delle quote di CP_2
, pari ad € 29.800,00; Controparte_3
ii) i debiti erano così costituiti:
a) € 1.290,21, dovuti a , quale quota di competenza del de cuius del saldo negativo del c/c CP_8
1000/00000003295 cointestato con la Pt_1
b) € 431,98, dovuti a , quale saldo negativo del c/c 1000/4897; CP_8
c) € 4.960,01 per spese funebri, sostenute dalla Pt_1
d) € 6.900,00 per spese per pubblicazione testamento, accettazione beneficiata ed inventario, sostenute pagina 51 di 52 da CP_2
e) € 2.000,00 dovuti a in restituzione del prestito in data 10.1.2022; CP_2
iii) il donatum era costituito dalle somme indirettamente donate a meglio indicate al Parte_1 precedente punto 5), per € 119.534,21;
10) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza, riservando la pronuncia delle spese di giudizio alla sentenza definitiva.
IC, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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