Versione
1 novembre 1990
1 novembre 1990
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Versione
28 novembre 2002
28 novembre 2002
Art. 1. Beneficiari 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1)) 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1)) 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
Commentari • 16
- 1. Compensi nei giudizi previdenziali, liquidazioni ridotteRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 28 settembre 2026 · 18.180601
[…] Il caso e la questione delle spese La decisione – resa ex art. 445 bis n. 6 c.p.c. dal Tribunale di Velletri con sentenza 24.9.2026 n. 1587 in commento ha deciso una controversia in ordine ai requisiti sanitari per l'indennità di frequenza ex art. 1 legge 289/1990 nei confronti di un minore- offre l'occasione per tornare su un tema che continua a rappresentare uno dei punti più critici del contenzioso previdenziale e assistenziale: la liquidazione delle spese di lite. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9358Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.4.2025 i ricorrenti chiedevano il riconoscimento della sussistenza in capo al proprio figlio minore Persona_1 del requisito sanitario dell'indennità di frequenza di cui all'art.1 legge 289/1990 e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dalla visita di revisione, […] chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza in capo al figlio minore dei requisiti di cui all'art.1 legge 289/1990 ed all'art.3 com- ma 1 legge 104/92 e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei ed alla re- fusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.Leggi di più...
- disabilità art.3 comma 1 legge 104/1992·
- spese irripetibili·
- art.445 bis cpc·
- opposizione ATP·
- valutazione medico-legale·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- contestazioni CTU·
- art.1 legge 289/1990·
- indennità di frequenza