CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026Sentenza n. 115/2026
Depositata il 12/01/2026Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3400/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259017536633000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4761/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la Ricorrente_1 ha impugnato presso questo giudice l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 9.278,34 notificatale sulla base della cartella n. 068 2024 0076426680001 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale DP I di Milano ex art. 36 ter DPR n. 600/73 per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico indebitamente detratte nell'anno d'imposta 2019.
Posto che la cartella aveva formato oggetto di impugnazione e che questa era stata parzialmente accolta dalla CGT di I° grado di Milano con la sentenza n. 4982/24, lamentava la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione predetta quanto alla parte annullata dal giudice tributario, e ne chiedeva l'annullamento.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l'Agenzia convenuta precisando di aver provveduto a sgravare in parte l'iscrizione a ruolo – e ciò con riferimento alla pretesa impositiva annullata dalla sentenza n. 4982/24, peraltro impugnata da esso Ufficio con giudizio di appello allo stato pendente – e chiedendo la conferma dell'intimazione nel resto.
Indi, all'udienza del 17-12-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano entrambe le parti – come, in via preliminare ed assorbente, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio operato dalla DP I (in atti documentato) nella misura complessiva di € 8.039,08, corrispondente alla porzione del ruolo annullata dalla CGT di Milano con la sentenza n. 4982/24.
Ne consegue l'estinzione del presente giudizio, a base del quale la Ricorrente_1 ha per l'appunto posto la predetta decisione n. 4982/24, che ha pronunciato il parziale accoglimento del ricorso n. 4357/24 dalla stessa proposto e di quello n. 4354/24 proposto dal marito Nominativo_1 (cfr. sentenza citata, in atti, mentre nell'odierno ricorso - se ne veda la pag.
3 - viene riportata la motivazione di altra decisione, emessa in esito ai diversi ricorsi nn. 4351 e 4355/24).
Risulta del resto eccepita in causa dalla contribuente l'illegittimità parziale dell'intimazione impugnata “con riferimento alla parte di pretesa contenuta nella cartella di pagamento n. 068 2024 0076426680001 ed annullata dal giudice di primo grado” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Ciò posto – e rilevato il contrasto fra le conclusioni (di totale annullamento dell'intimazione impugnata) rassegnate nel ricorso e l'oggetto della materia del contendere come sopra delimitato dalla Ricorrente_1 - deve pertanto dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, mentre le spese di lite, in considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Presidente est.
IA UR
Depositata il 12/01/2026Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3400/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259017536633000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4761/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la Ricorrente_1 ha impugnato presso questo giudice l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 9.278,34 notificatale sulla base della cartella n. 068 2024 0076426680001 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale DP I di Milano ex art. 36 ter DPR n. 600/73 per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico indebitamente detratte nell'anno d'imposta 2019.
Posto che la cartella aveva formato oggetto di impugnazione e che questa era stata parzialmente accolta dalla CGT di I° grado di Milano con la sentenza n. 4982/24, lamentava la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione predetta quanto alla parte annullata dal giudice tributario, e ne chiedeva l'annullamento.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l'Agenzia convenuta precisando di aver provveduto a sgravare in parte l'iscrizione a ruolo – e ciò con riferimento alla pretesa impositiva annullata dalla sentenza n. 4982/24, peraltro impugnata da esso Ufficio con giudizio di appello allo stato pendente – e chiedendo la conferma dell'intimazione nel resto.
Indi, all'udienza del 17-12-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziavano entrambe le parti – come, in via preliminare ed assorbente, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio operato dalla DP I (in atti documentato) nella misura complessiva di € 8.039,08, corrispondente alla porzione del ruolo annullata dalla CGT di Milano con la sentenza n. 4982/24.
Ne consegue l'estinzione del presente giudizio, a base del quale la Ricorrente_1 ha per l'appunto posto la predetta decisione n. 4982/24, che ha pronunciato il parziale accoglimento del ricorso n. 4357/24 dalla stessa proposto e di quello n. 4354/24 proposto dal marito Nominativo_1 (cfr. sentenza citata, in atti, mentre nell'odierno ricorso - se ne veda la pag.
3 - viene riportata la motivazione di altra decisione, emessa in esito ai diversi ricorsi nn. 4351 e 4355/24).
Risulta del resto eccepita in causa dalla contribuente l'illegittimità parziale dell'intimazione impugnata “con riferimento alla parte di pretesa contenuta nella cartella di pagamento n. 068 2024 0076426680001 ed annullata dal giudice di primo grado” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Ciò posto – e rilevato il contrasto fra le conclusioni (di totale annullamento dell'intimazione impugnata) rassegnate nel ricorso e l'oggetto della materia del contendere come sopra delimitato dalla Ricorrente_1 - deve pertanto dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, mentre le spese di lite, in considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Presidente est.
IA UR