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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1343/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 992/2023 dell'11.04.2023
TRA
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cerignola alla via Masaniello n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmela Sforza che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'avv. Giuliana Nitti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.06.2015 e , Parte_1 Parte_4 entrambi esercenti la potestà genitoriale sulla minore , convenivano in giudizio, Parte_3 dinanzi al Tribunale di Foggia, il in persona del Sindaco p.t., al fine di Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c., la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore , per complessivi € 83.009,33 (per danni fisici, Parte_3 morali e spese mediche), ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese e competenze.
1 A fondamento della domanda gli attori deducevano che: - in data 22.03.2011, ore 19,00 circa, in
Cerignola, via Pavoncelli, di fronte alle Cantine del Conte, mentre la piccola era Parte_3 intenta a salire il marciapiede, cadeva rovinosamente urtando violentemente l'addome contro il marciapiede;
- nello specifico, urtava contro il secondo gradino posto sul marciapiede che, coperto da un foglio di giornale, nascondeva un punto sconnesso, in nessun modo segnalato, che le cagionava danni tali da richiedere l'immediato trasporto al Pronto Soccorso di Cerignola, ove la bimba veniva ricoverata con la diagnosi di “ematoma pericapsulare renale sx” e poi sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza di splenectomia;
- a seguito del sinistro residuavano postumi invalidanti del 12%, giusta consulenza medico-legale di parte.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, la riduzione della misura del danno risarcibile in considerazione del concorso di colpa della minore nella causazione del danno.
Istruita la causa con prova orale e CTU, con sentenza n. 992/2023 dell'11.04.2023 il Tribunale di
Foggia rigettava la domanda e compensava integralmente le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico degli attori il pagamento delle spese di CTU.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto tempestivo appello
, e , formulando le seguenti conclusioni: “
1. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore per complessivi Parte_3
€ 83.009,33 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia e/o accertata nella
Consulenza tecnica di ufficio agli atti del primo grado di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) Con vittoria di spese (ivi inclusi i costi della CTU) e competenze del doppio grado di giudizio.”
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma Controparte_1 del gravato atto e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e richiamati i principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio - secondo cui grava sul danneggiato della prova dell'evento, del danno e del nesso di causalità, mentre sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava la prova del fortuito, che può essere integrato anche dal comportamento anomalo del danneggiato – ha ritenuto infondata la domanda, osservando che: - i testimoni avevano riferito della caduta sul marciapiede, con urto dell'addome contro il gradone, senza però null'altro specificare in ordine alla dinamica della caduta;
- i reperti fotografici allegati attestavano un evidente e noto cattivo stato di manutenzione della strada, che avrebbe dovuto
2 indurre la minore ed i suoi genitori ad utilizzare la normale diligenza per evitare l'eventuale pericolo;
-i genitori seguivano solo a distanza la minore, che avevano lasciato incautamente attraversare la strada in compagnia dell'amichetta, mentre correva;
– le condizioni della strada, oltre che noti, erano facilmente avvistabili sia dalla bambina che dai genitori, con conseguente irrilevanza del foglio di giornale, che sarebbe stato scansato ove fosse stata prestata la dovuta attenzione;
- l'evento dannoso era quindi frutto di un'autonoma condotta della minore, sotto la responsabilità dei genitori presenti;
- la recisione del nesso causale rispetto all'asserita responsabilità da cosa in custodia determinava la totale superfluità ed irrilevanza della CTU medica.
II.Con un unico motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado erra quando asserisce che i reperti fotografici allegati “attestano un evidente e noto cattivo stato di manutenzione della strada”.
Deducono che la strada era in perfetto stato di manutenzione, tanto che la minore la attraversava in compagnia dell'amichetta, seguita dai genitori, e che la minore è caduta quando ha posizionato il piede sul primo gradino del marciapiede ove, nascosto da un foglio di giornale, vi era un unico punto danneggiato (vedesi foto n.3). Che anche il marciapiede, come la strada, non fosse in cattivo stato di manutenzione emerge dalla foto n 4. Pertanto, alla luce della documentazione fotografica, il punto danneggiato non poteva essere prevedibile in alcun modo, né dai genitori, né dalla minore.
Deducono inoltre che gli oneri di manutenzione, gestione e pulizia, delle strade sono conseguenza naturale della titolarità del bene e possono essere attribuiti ad un soggetto diverso dal proprietario solo in forza di una esplicita previsione derogatoria. La responsabilità della
Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade discende da disposizioni normative (art. 28 dell'Allegato F della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - codice della strada) che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse. Nel caso di specie, il luogo ove si è verificato l'evento è centrale, ma nessuno poteva prevedere il punto sconnesso sotto il giornale, poichè la restante parte del marciapiede era perfettamente integra;
quindi né la minore, né i suoi accompagnatori avrebbero potuto prevedere che sotto il foglio di giornale vi fosse una insidia, che la P.A. avrebbe dovuto segnalare. Rilevano che il convenuto non ha fornito la prova del fortuito, che CP_1 consente di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, e che la pretesa risarcitoria sarebbe fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
III.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dal poiché la lettura complessiva dell'atto CP_1 di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342
c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U.,
27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di
3 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
IV.Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno, di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149).
La Suprema Corte ha da ultimo ribadito che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. Ord.16 settembre 2024 n.
24799)
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto
4 dato, sicchè una cosa inerte in tanto può dirsi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. Civ. III,
21.3.2013 n. 7125).
La sequenza causale che conduce all'evento dannoso deve essere prevedibile non dal punto di vista soggettivo dell'agente, ma sulla scorta delle regole statistiche o scientifiche comunemente accettate, che oggettivizzano un giudizio di non improbabilità dell'evento in base a criteri di ragionevolezza e regolarità causale: l'id quod plerumque accidit, rapportato ad una valutazione postuma ex ante, diviene, dunque, la misura della relazione probabilistica in astratto tra evento generatore del danno ed evento dannoso.
Pertanto, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017). Segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ. n. 30775/2017, n. 11526/17,
n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
In definitiva, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il pedone danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi al pedone la massima attenzione (cfr. Cass. civ. VI, 6.12.2021 n.
38584)
Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie, correttamente il primo
Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata.
Dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa e, più precisamente, dalle foto n. 3 e
4, che riproducono lo stato dei luoghi al momento del sinistro, si evince chiaramente che il cattivo stato di manutenzione, al quale il primo Giudice ha fatto riferimento, sia pur parlando di strada, riguarda il marciapiede e, più precisamente un gradino del marciapiede, vistosamente danneggiato in ampia parte, mancando del tutto un pezzo del lastrone formante il gradino;
né potrebbe essere altrimenti, visto che le foto 3-4 (fasc. attoreo I grado ) riproducono solo una limitata parte del marciapiede ed un piccolissimo tratto di strada antistante, e non anche la strada.
Né può condividersi l'assunto degli appellanti, circa la non prevedibilità ed evitabilità della sconnessione, sia da parte della minore che dei genitori.
Il sinistro si verificava infatti all'imbrunire, intorno alle ore 19,00, con la pubblica illuminazione funzionante, su di un tratto di strada conosciuto dalle parti (il teste , zio di Testimone_1
, riferiva di passare in quella zona spesso) ed ove le condizioni del marciapiede, Parte_3
5 come si evince dalla documentazione fotografica in atti, riconosciuta anche dai testi escussi, erano comunque visibili sia dalla minore che dai suoi accompagnatori.
Peraltro, nelle foto riproducenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro, non si apprezza la presenza del foglio di giornale (che avrebbe addirittura coperto integralmente l'estesa sconnessione del marciapiede), né delle cartacce, la cui asserita presenza, comunque, avrebbe dovuto indurre la minore o i suoi accompagnatori ad avere un comportamento diligente, deviando la traiettoria, proprio per evitare il possibile pericolo derivante dalla presenza del foglio di giornale, celante il sottostante marciapiede.
A fondamento della decisione, il primo giudice ha altresì rilevato la genericità delle dichiarazioni dei testi escussi (i testimoni hanno riferito della caduta della minore sul marciapiede con urto dell'addome contro il gradone senza però null'altro specificare in ordine alla dinamica della caduta), e tale ulteriore ratio decidendi non è stata oggetto di censura da parte degli appellanti.
I testi e , zii di , con riferimento alla dinamica del Testimone_1 Testimone_2 Parte_3 sinistro, non hanno fornito dettagli circa le modalità della caduta, il punto in cui esattamente la bambina impattava, come cadeva (se di ginocchia, di faccia, di lato, davanti, se poneva le mani davanti per attutire la caduta ecc.), quale precisa parte del corpo impattava e con quale parte del marciapiede, essendosi limitati a riferire che “mentre saliva sul marciapiedi cadeva Pt_3 immediatamente a terra urtando l'addome contro il gradone posto un po' più in alto del marciapiede.
Verificavamo che il marciapiede dove aveva posto il piede la piccola si muoveva ed era sconnesso dal resto della pavimentazione” e che “..Eravamo proprio dietro a quando questa è caduta mentre saliva il Pt_3 gradino del marciapiede e ha sbattuto contro il gradino posto un po' più in alto facendosi male all'addome…il punto del marciapiedi dove è caduta era sconnesso ed era coperto da un foglio di Pt_3 giornale ed immondizia”.
Attraverso l'espletata prova testimoniale non è stata quindi dimostrata l'esatta dinamica del sinistro e l'esistenza del nesso di causalità tra il punto sconnesso presente sul gradino e le lesioni riportate.
Al riguardo deve osservarsi che, in controversie quali quella che ci occupa, in cui l'ente comunale, per evidenti ragioni, non ha la possibilità di constatare de visu la verificazione del sinistro e le sue modalità e, perciò, di contrastare la domanda con propri mezzi di prova, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali - ancor più ove, come nel caso che ci occupa, provengano esclusivamente da soggetti legati alla parte attrice da vincoli di parentela – deve essere particolarmente rigorosa.
Da tanto discende che le generiche dichiarazioni dei due testi escussi, zii della minore, non paiono sufficiente probanti ed idonee, da sole, a supportare la fondatezza della domanda.
A ciò aggiungasi che, alla luce del rapporto di Pronto soccorso delle ore 20:49 del 22.03.2011, ove si legge che “La bimba riferisce di essere caduta battendo con l'addome sul marciapiede di essersi alzata da sola con l'aiuto di qualche amichetta, lamenta dolore addominale. Non riferisce trauma cranico nè contusione o trauma di altra zona del corpo la mamma della bimba riferisce microcitemia”, risulta che la
6 bambina, a seguito della caduta, non riportava nessun'altra lesione e non recava altri segni della caduta o dell'impatto con il marciapiede. Appare poco verosimile che la bambina, nel cadere con le modalità descritte dagli attori, prima di sbattere contro il gradino non abbia istintivamente portato avanti le mani nel tentativo di evitare l'impatto, o comunque non abbia urtato altre parti del corpo. Sotto altro profilo, appare poco verosimile che una caduta mentre si sale un gradino di marciapiede, di altezza limitata (come si apprezza dalle foto), possa provocare un urto violento, tanto da provocare poi l'asportazione della milza.
Il CTU nominato in primo grado, dopo aver premesso che le lesioni della milza possono verificarsi anche per contraccolpo come nelle cadute dall'alto, ha affermato la riconducibilità delle lesioni diagnosticate presso il P.S. del presidio ospedaliero di Cerignola a una lesività traumatica di natura contusiva esercitata a livello addominale….. la lesione splenica e l'ematoma renale sono senza dubbio espressione di un trauma di tipo contusivo, quale potrebbe anche essere stato un impatto violento nella regione del fianco sinistro contro un ostacolo fisso”. Nell'affermare quindi l'astratta riconducibilità delle lesioni riportate da alla caduta per cui è causa, il CTU ha osservato che Parte_3
l'impatto sarebbe avvenuto nella regione del fianco sinistro (circostanza, questa, non emersa dalla prova per testi espletata che, come già detto, a causa della sua genericità, non ha consentito di ricostruire le precise modalità della caduta) e ha fatto riferimento, quale causa delle lesioni, ad una ipotetica caduta dall'alto e ad un impatto violento. Dette circostanze non appaiono però compatibili con la dinamica allegata dagli attori, ovvero con la salita su un gradino del marciapiede, dal quale difficilmente sarebbe potuto derivare un impatto violento.
Dubbi sulla riconducibilità delle lesioni riportate da alla caduta per cui è causa, Parte_3 che questa Corte ritiene fondati, sono stati sollevati dal consulente di parte del CP_1 convenuto, dott. , il quale nelle Considerazioni medico-legali depositate nel giudizio di Per_1 primo grado, ha osservato che “Qualche dubbio, invece, sussiste a mio avviso sul nesso di causalità tra evento riferito e lesioni riportate. Infatti, ricordando che si è trattato di un trauma contusivo di notevole entità, non si comprende come i sanitari dell'Ospedale di Cerignola, dove era trasportata nelle immediatezze dell'evento, non abbiano riscontrato escoriazioni o ematomi a carico dell'addome o dell'emicostato sinistro.
Inoltre tali manifestazioni cutanee non sono state obiettivate neanche a carico di altri distretti corporei verosimilmente interessati nella riferita caduta, specialmente a livello degli arti superiori, che in tali circostanze vengono proiettati in avanti in atteggiamento di difesa”.
Conclusivamente, ritiene la Corte che, correttamente, il primo giudice abbia ritenuto infondata la domanda.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore del CP_1
, delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri
[...] minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, dell'attività effettivamente espletata, della natura della controversia e della semplicità delle questioni trattate.
7 Gli appellanti dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del avverso la sentenza n. 992/2023 emessa dal Tribunale di CP_1 CP_2
Foggia, pubblicata l'11.04.2023 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5 marzo
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1343/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 992/2023 dell'11.04.2023
TRA
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cerignola alla via Masaniello n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmela Sforza che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'avv. Giuliana Nitti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.06.2015 e , Parte_1 Parte_4 entrambi esercenti la potestà genitoriale sulla minore , convenivano in giudizio, Parte_3 dinanzi al Tribunale di Foggia, il in persona del Sindaco p.t., al fine di Controparte_1 sentirne accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c., la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore , per complessivi € 83.009,33 (per danni fisici, Parte_3 morali e spese mediche), ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese e competenze.
1 A fondamento della domanda gli attori deducevano che: - in data 22.03.2011, ore 19,00 circa, in
Cerignola, via Pavoncelli, di fronte alle Cantine del Conte, mentre la piccola era Parte_3 intenta a salire il marciapiede, cadeva rovinosamente urtando violentemente l'addome contro il marciapiede;
- nello specifico, urtava contro il secondo gradino posto sul marciapiede che, coperto da un foglio di giornale, nascondeva un punto sconnesso, in nessun modo segnalato, che le cagionava danni tali da richiedere l'immediato trasporto al Pronto Soccorso di Cerignola, ove la bimba veniva ricoverata con la diagnosi di “ematoma pericapsulare renale sx” e poi sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza di splenectomia;
- a seguito del sinistro residuavano postumi invalidanti del 12%, giusta consulenza medico-legale di parte.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, la riduzione della misura del danno risarcibile in considerazione del concorso di colpa della minore nella causazione del danno.
Istruita la causa con prova orale e CTU, con sentenza n. 992/2023 dell'11.04.2023 il Tribunale di
Foggia rigettava la domanda e compensava integralmente le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico degli attori il pagamento delle spese di CTU.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto tempestivo appello
, e , formulando le seguenti conclusioni: “
1. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore per complessivi Parte_3
€ 83.009,33 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia e/o accertata nella
Consulenza tecnica di ufficio agli atti del primo grado di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) Con vittoria di spese (ivi inclusi i costi della CTU) e competenze del doppio grado di giudizio.”
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma Controparte_1 del gravato atto e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I.Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e richiamati i principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio - secondo cui grava sul danneggiato della prova dell'evento, del danno e del nesso di causalità, mentre sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava la prova del fortuito, che può essere integrato anche dal comportamento anomalo del danneggiato – ha ritenuto infondata la domanda, osservando che: - i testimoni avevano riferito della caduta sul marciapiede, con urto dell'addome contro il gradone, senza però null'altro specificare in ordine alla dinamica della caduta;
- i reperti fotografici allegati attestavano un evidente e noto cattivo stato di manutenzione della strada, che avrebbe dovuto
2 indurre la minore ed i suoi genitori ad utilizzare la normale diligenza per evitare l'eventuale pericolo;
-i genitori seguivano solo a distanza la minore, che avevano lasciato incautamente attraversare la strada in compagnia dell'amichetta, mentre correva;
– le condizioni della strada, oltre che noti, erano facilmente avvistabili sia dalla bambina che dai genitori, con conseguente irrilevanza del foglio di giornale, che sarebbe stato scansato ove fosse stata prestata la dovuta attenzione;
- l'evento dannoso era quindi frutto di un'autonoma condotta della minore, sotto la responsabilità dei genitori presenti;
- la recisione del nesso causale rispetto all'asserita responsabilità da cosa in custodia determinava la totale superfluità ed irrilevanza della CTU medica.
II.Con un unico motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado erra quando asserisce che i reperti fotografici allegati “attestano un evidente e noto cattivo stato di manutenzione della strada”.
Deducono che la strada era in perfetto stato di manutenzione, tanto che la minore la attraversava in compagnia dell'amichetta, seguita dai genitori, e che la minore è caduta quando ha posizionato il piede sul primo gradino del marciapiede ove, nascosto da un foglio di giornale, vi era un unico punto danneggiato (vedesi foto n.3). Che anche il marciapiede, come la strada, non fosse in cattivo stato di manutenzione emerge dalla foto n 4. Pertanto, alla luce della documentazione fotografica, il punto danneggiato non poteva essere prevedibile in alcun modo, né dai genitori, né dalla minore.
Deducono inoltre che gli oneri di manutenzione, gestione e pulizia, delle strade sono conseguenza naturale della titolarità del bene e possono essere attribuiti ad un soggetto diverso dal proprietario solo in forza di una esplicita previsione derogatoria. La responsabilità della
Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade discende da disposizioni normative (art. 28 dell'Allegato F della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - codice della strada) che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse. Nel caso di specie, il luogo ove si è verificato l'evento è centrale, ma nessuno poteva prevedere il punto sconnesso sotto il giornale, poichè la restante parte del marciapiede era perfettamente integra;
quindi né la minore, né i suoi accompagnatori avrebbero potuto prevedere che sotto il foglio di giornale vi fosse una insidia, che la P.A. avrebbe dovuto segnalare. Rilevano che il convenuto non ha fornito la prova del fortuito, che CP_1 consente di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, e che la pretesa risarcitoria sarebbe fondata anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
III.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dal poiché la lettura complessiva dell'atto CP_1 di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342
c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U.,
27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di
3 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
IV.Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno, di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149).
La Suprema Corte ha da ultimo ribadito che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. Ord.16 settembre 2024 n.
24799)
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto
4 dato, sicchè una cosa inerte in tanto può dirsi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. Civ. III,
21.3.2013 n. 7125).
La sequenza causale che conduce all'evento dannoso deve essere prevedibile non dal punto di vista soggettivo dell'agente, ma sulla scorta delle regole statistiche o scientifiche comunemente accettate, che oggettivizzano un giudizio di non improbabilità dell'evento in base a criteri di ragionevolezza e regolarità causale: l'id quod plerumque accidit, rapportato ad una valutazione postuma ex ante, diviene, dunque, la misura della relazione probabilistica in astratto tra evento generatore del danno ed evento dannoso.
Pertanto, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017). Segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ. n. 30775/2017, n. 11526/17,
n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
In definitiva, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il pedone danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi al pedone la massima attenzione (cfr. Cass. civ. VI, 6.12.2021 n.
38584)
Sulla scorta dei suesposti principi, ed alla luce delle risultanze istruttorie, correttamente il primo
Giudice ha ritenuto infondata la pretesa azionata.
Dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa e, più precisamente, dalle foto n. 3 e
4, che riproducono lo stato dei luoghi al momento del sinistro, si evince chiaramente che il cattivo stato di manutenzione, al quale il primo Giudice ha fatto riferimento, sia pur parlando di strada, riguarda il marciapiede e, più precisamente un gradino del marciapiede, vistosamente danneggiato in ampia parte, mancando del tutto un pezzo del lastrone formante il gradino;
né potrebbe essere altrimenti, visto che le foto 3-4 (fasc. attoreo I grado ) riproducono solo una limitata parte del marciapiede ed un piccolissimo tratto di strada antistante, e non anche la strada.
Né può condividersi l'assunto degli appellanti, circa la non prevedibilità ed evitabilità della sconnessione, sia da parte della minore che dei genitori.
Il sinistro si verificava infatti all'imbrunire, intorno alle ore 19,00, con la pubblica illuminazione funzionante, su di un tratto di strada conosciuto dalle parti (il teste , zio di Testimone_1
, riferiva di passare in quella zona spesso) ed ove le condizioni del marciapiede, Parte_3
5 come si evince dalla documentazione fotografica in atti, riconosciuta anche dai testi escussi, erano comunque visibili sia dalla minore che dai suoi accompagnatori.
Peraltro, nelle foto riproducenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro, non si apprezza la presenza del foglio di giornale (che avrebbe addirittura coperto integralmente l'estesa sconnessione del marciapiede), né delle cartacce, la cui asserita presenza, comunque, avrebbe dovuto indurre la minore o i suoi accompagnatori ad avere un comportamento diligente, deviando la traiettoria, proprio per evitare il possibile pericolo derivante dalla presenza del foglio di giornale, celante il sottostante marciapiede.
A fondamento della decisione, il primo giudice ha altresì rilevato la genericità delle dichiarazioni dei testi escussi (i testimoni hanno riferito della caduta della minore sul marciapiede con urto dell'addome contro il gradone senza però null'altro specificare in ordine alla dinamica della caduta), e tale ulteriore ratio decidendi non è stata oggetto di censura da parte degli appellanti.
I testi e , zii di , con riferimento alla dinamica del Testimone_1 Testimone_2 Parte_3 sinistro, non hanno fornito dettagli circa le modalità della caduta, il punto in cui esattamente la bambina impattava, come cadeva (se di ginocchia, di faccia, di lato, davanti, se poneva le mani davanti per attutire la caduta ecc.), quale precisa parte del corpo impattava e con quale parte del marciapiede, essendosi limitati a riferire che “mentre saliva sul marciapiedi cadeva Pt_3 immediatamente a terra urtando l'addome contro il gradone posto un po' più in alto del marciapiede.
Verificavamo che il marciapiede dove aveva posto il piede la piccola si muoveva ed era sconnesso dal resto della pavimentazione” e che “..Eravamo proprio dietro a quando questa è caduta mentre saliva il Pt_3 gradino del marciapiede e ha sbattuto contro il gradino posto un po' più in alto facendosi male all'addome…il punto del marciapiedi dove è caduta era sconnesso ed era coperto da un foglio di Pt_3 giornale ed immondizia”.
Attraverso l'espletata prova testimoniale non è stata quindi dimostrata l'esatta dinamica del sinistro e l'esistenza del nesso di causalità tra il punto sconnesso presente sul gradino e le lesioni riportate.
Al riguardo deve osservarsi che, in controversie quali quella che ci occupa, in cui l'ente comunale, per evidenti ragioni, non ha la possibilità di constatare de visu la verificazione del sinistro e le sue modalità e, perciò, di contrastare la domanda con propri mezzi di prova, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali - ancor più ove, come nel caso che ci occupa, provengano esclusivamente da soggetti legati alla parte attrice da vincoli di parentela – deve essere particolarmente rigorosa.
Da tanto discende che le generiche dichiarazioni dei due testi escussi, zii della minore, non paiono sufficiente probanti ed idonee, da sole, a supportare la fondatezza della domanda.
A ciò aggiungasi che, alla luce del rapporto di Pronto soccorso delle ore 20:49 del 22.03.2011, ove si legge che “La bimba riferisce di essere caduta battendo con l'addome sul marciapiede di essersi alzata da sola con l'aiuto di qualche amichetta, lamenta dolore addominale. Non riferisce trauma cranico nè contusione o trauma di altra zona del corpo la mamma della bimba riferisce microcitemia”, risulta che la
6 bambina, a seguito della caduta, non riportava nessun'altra lesione e non recava altri segni della caduta o dell'impatto con il marciapiede. Appare poco verosimile che la bambina, nel cadere con le modalità descritte dagli attori, prima di sbattere contro il gradino non abbia istintivamente portato avanti le mani nel tentativo di evitare l'impatto, o comunque non abbia urtato altre parti del corpo. Sotto altro profilo, appare poco verosimile che una caduta mentre si sale un gradino di marciapiede, di altezza limitata (come si apprezza dalle foto), possa provocare un urto violento, tanto da provocare poi l'asportazione della milza.
Il CTU nominato in primo grado, dopo aver premesso che le lesioni della milza possono verificarsi anche per contraccolpo come nelle cadute dall'alto, ha affermato la riconducibilità delle lesioni diagnosticate presso il P.S. del presidio ospedaliero di Cerignola a una lesività traumatica di natura contusiva esercitata a livello addominale….. la lesione splenica e l'ematoma renale sono senza dubbio espressione di un trauma di tipo contusivo, quale potrebbe anche essere stato un impatto violento nella regione del fianco sinistro contro un ostacolo fisso”. Nell'affermare quindi l'astratta riconducibilità delle lesioni riportate da alla caduta per cui è causa, il CTU ha osservato che Parte_3
l'impatto sarebbe avvenuto nella regione del fianco sinistro (circostanza, questa, non emersa dalla prova per testi espletata che, come già detto, a causa della sua genericità, non ha consentito di ricostruire le precise modalità della caduta) e ha fatto riferimento, quale causa delle lesioni, ad una ipotetica caduta dall'alto e ad un impatto violento. Dette circostanze non appaiono però compatibili con la dinamica allegata dagli attori, ovvero con la salita su un gradino del marciapiede, dal quale difficilmente sarebbe potuto derivare un impatto violento.
Dubbi sulla riconducibilità delle lesioni riportate da alla caduta per cui è causa, Parte_3 che questa Corte ritiene fondati, sono stati sollevati dal consulente di parte del CP_1 convenuto, dott. , il quale nelle Considerazioni medico-legali depositate nel giudizio di Per_1 primo grado, ha osservato che “Qualche dubbio, invece, sussiste a mio avviso sul nesso di causalità tra evento riferito e lesioni riportate. Infatti, ricordando che si è trattato di un trauma contusivo di notevole entità, non si comprende come i sanitari dell'Ospedale di Cerignola, dove era trasportata nelle immediatezze dell'evento, non abbiano riscontrato escoriazioni o ematomi a carico dell'addome o dell'emicostato sinistro.
Inoltre tali manifestazioni cutanee non sono state obiettivate neanche a carico di altri distretti corporei verosimilmente interessati nella riferita caduta, specialmente a livello degli arti superiori, che in tali circostanze vengono proiettati in avanti in atteggiamento di difesa”.
Conclusivamente, ritiene la Corte che, correttamente, il primo giudice abbia ritenuto infondata la domanda.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore del CP_1
, delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri
[...] minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, dell'attività effettivamente espletata, della natura della controversia e della semplicità delle questioni trattate.
7 Gli appellanti dovranno, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del avverso la sentenza n. 992/2023 emessa dal Tribunale di CP_1 CP_2
Foggia, pubblicata l'11.04.2023 ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5 marzo
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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