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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 17/02/2026, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2673/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18089/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Gennaro Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55622500000264 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 860/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1.10.2025 alla Publiservizi s.r.l. (concessionaria delle entrate tributarie del
Comune di Gragnano), Ricorrente_1 CO ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 7.7.2025, con la quale le è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 2.349,85, in ragione dell'omesso versamento dell'imu relativa agli anni 2014 e 2018. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione dell'intimazione, in cui non sarebbe stato spiegato il motivo per cui sussisterebbe l'invocato rapporto di garanzia rispetto alla contribuente Nominativo_1. Si è costituita la Publiservizi s.r.l., che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, osservando che l'intimazione di pagamento gravata è stata emessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, al fine di sollecitare il pagamento di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 40402400000101 notificato in data 02/03/2024, e di cui all'ingiunzione fiscale n. 55542300000078 notificata in data 27/12/2023, relativa ad avvisi di accertamento imu anno 2014 non evasi né opposti nei termini. Ancora, è stato sollecitato il versamento del dovuto attraverso l'emissione dei solleciti n. 5573240000370 e n. 3723, rimasti anch'essi inevasi.
Con memoria illustrativa del 7 gennaio 2026, la contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando di risiedere dal 15 dicembre 1984 stabilmente in Gragnano (NA) alla Indirizzo_1
(cfr certificato di residenza storico), luogo peraltro presso il quale è stata correttamente eseguita la notifica dell'intimazione qui impugnata, mentre dall'esame delle relate di notifica prodotte dalla controparte si evince invece che entrambi gli atti presupposti (annualità 2014 e 2018) sono stati indirizzati in Indirizzo_2
, a Gragnano, ossia in un luogo dove la ricorrente non ha né la residenza, né il domicilio, né la dimora;
inoltre, gli avvisi di ricevimento recano una sottoscrizione illeggibile di un soggetto non identificato, certamente estraneo alla ricorrente. A ciò si aggiunge che l'intimazione di pagamento è stata notificata alla ricorrente nella presunta qualità di «Garante del Contribuente Nominativo_1», senza tuttavia che sia specificato, né richiamato, il titolo giuridico da cui trarrebbe origine tale inesistente vincolo di garanzia. Peraltro, dai documenti depositati dal Concessionario solo in sede di costituzione — atti mai ricevuti in precedenza dalla ricorrente — si evince che gli stessi sono genericamente intestati agli «eredi di Nominativo_1». Ma al riguardo si precisa che la Ricorrente_1 non è erede della sig.ra Nominativo_1, non avendo ella mai accettato l'eredità, né espressamente né tacitamente, non essendo altresì nel possesso di beni ereditari.
All'udienza del 20 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è stato notificato all'odierna ricorrente, nel presupposto che costei sia “garante della contribuente Nominativo_1”, dizione questa effettivamente generica rispetto all'indicazione del presupposto costitutivo della pretesa azionata: in realtà, dagli atti prodromici prodotti dalla parte resistente
(che invero, pur se validamente notificati, non risultano tuttavia ricevuti dalla ricorrente), si evince che la pretesa impositiva per cui si procede si fonda sulla qualità di erede attribuita alla Ricorrente_1, la quale però contesta tale affermazione, negando di ricoprire la veste di erede, non avendo ella mai accettato, neanche tacitamente, l'eredità di Nominativo_1. Orbene, tale affermazione non ha trovato adeguata smentita, non solo nell'intimazione impugnata, ma anche nelle controdeduzioni, il che, stante la mancata prova del presupposto costitutivo della pretesa azionata, impone l'accoglimento del ricorso, dovendosi richiamare al riguardo il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib., sentenza n. 19030 del 6.6.2018, dep. il 17.7.2018), secondo cui spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. Peraltro, l'onere di provare che vi sia stata in concreto l'accettazione della eredità non comporta una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno della eredità da parte del chiamato (cfr. anche, in termini, Sez. 5, n. 8053 del 29/03/2017, Rv. 643603). Alla stregua di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, l'atto impugnato deve essere quindi annullato, sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione dell'oggettiva peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18089/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Gennaro Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55622500000264 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 860/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1.10.2025 alla Publiservizi s.r.l. (concessionaria delle entrate tributarie del
Comune di Gragnano), Ricorrente_1 CO ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 7.7.2025, con la quale le è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 2.349,85, in ragione dell'omesso versamento dell'imu relativa agli anni 2014 e 2018. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione dell'intimazione, in cui non sarebbe stato spiegato il motivo per cui sussisterebbe l'invocato rapporto di garanzia rispetto alla contribuente Nominativo_1. Si è costituita la Publiservizi s.r.l., che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, osservando che l'intimazione di pagamento gravata è stata emessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, al fine di sollecitare il pagamento di cui all'avviso di accertamento esecutivo n. 40402400000101 notificato in data 02/03/2024, e di cui all'ingiunzione fiscale n. 55542300000078 notificata in data 27/12/2023, relativa ad avvisi di accertamento imu anno 2014 non evasi né opposti nei termini. Ancora, è stato sollecitato il versamento del dovuto attraverso l'emissione dei solleciti n. 5573240000370 e n. 3723, rimasti anch'essi inevasi.
Con memoria illustrativa del 7 gennaio 2026, la contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando di risiedere dal 15 dicembre 1984 stabilmente in Gragnano (NA) alla Indirizzo_1
(cfr certificato di residenza storico), luogo peraltro presso il quale è stata correttamente eseguita la notifica dell'intimazione qui impugnata, mentre dall'esame delle relate di notifica prodotte dalla controparte si evince invece che entrambi gli atti presupposti (annualità 2014 e 2018) sono stati indirizzati in Indirizzo_2
, a Gragnano, ossia in un luogo dove la ricorrente non ha né la residenza, né il domicilio, né la dimora;
inoltre, gli avvisi di ricevimento recano una sottoscrizione illeggibile di un soggetto non identificato, certamente estraneo alla ricorrente. A ciò si aggiunge che l'intimazione di pagamento è stata notificata alla ricorrente nella presunta qualità di «Garante del Contribuente Nominativo_1», senza tuttavia che sia specificato, né richiamato, il titolo giuridico da cui trarrebbe origine tale inesistente vincolo di garanzia. Peraltro, dai documenti depositati dal Concessionario solo in sede di costituzione — atti mai ricevuti in precedenza dalla ricorrente — si evince che gli stessi sono genericamente intestati agli «eredi di Nominativo_1». Ma al riguardo si precisa che la Ricorrente_1 non è erede della sig.ra Nominativo_1, non avendo ella mai accettato l'eredità, né espressamente né tacitamente, non essendo altresì nel possesso di beni ereditari.
All'udienza del 20 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è stato notificato all'odierna ricorrente, nel presupposto che costei sia “garante della contribuente Nominativo_1”, dizione questa effettivamente generica rispetto all'indicazione del presupposto costitutivo della pretesa azionata: in realtà, dagli atti prodromici prodotti dalla parte resistente
(che invero, pur se validamente notificati, non risultano tuttavia ricevuti dalla ricorrente), si evince che la pretesa impositiva per cui si procede si fonda sulla qualità di erede attribuita alla Ricorrente_1, la quale però contesta tale affermazione, negando di ricoprire la veste di erede, non avendo ella mai accettato, neanche tacitamente, l'eredità di Nominativo_1. Orbene, tale affermazione non ha trovato adeguata smentita, non solo nell'intimazione impugnata, ma anche nelle controdeduzioni, il che, stante la mancata prova del presupposto costitutivo della pretesa azionata, impone l'accoglimento del ricorso, dovendosi richiamare al riguardo il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib., sentenza n. 19030 del 6.6.2018, dep. il 17.7.2018), secondo cui spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. Peraltro, l'onere di provare che vi sia stata in concreto l'accettazione della eredità non comporta una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno della eredità da parte del chiamato (cfr. anche, in termini, Sez. 5, n. 8053 del 29/03/2017, Rv. 643603). Alla stregua di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, l'atto impugnato deve essere quindi annullato, sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione dell'oggettiva peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.