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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1559/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritto promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Parte_1
.
[...] Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola , dall'anno 2013 al 2016, per un numero Controparte_2
complessivo di 102 giornate annue, lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per i predetti anni, adiva l'intestato Tribunale per ottenere previo riconoscimento dei rapporti di lavoro come descritti in ricorso, la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni di causa.
L' costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità delle domande CP_3
per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970 e l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricolo vantato dal ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide all'esito della trattazione cartolare con la presente sentenza.
****
La domanda attorea finalizzata ad ottenere la rei-scrizione nel registro dei braccianti agricoli
è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente difatti, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente con riferimento alla sussistenza degli elementi costituivi delle prestazioni invocate, laddove è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per il riconoscimento di un diritto - nella fattispecie, la rei-scrizione nel registro dei braccianti agricoli - deve provarne il fondamento.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014, in base alla quale, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_3
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa". Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nel caso per cui è processo, difatti, la parte ricorrente non ha coltivato il giudizio e non ha offerto la prova di quanto preteso.
Nonostante la durata di questo processo, difatti, la cui iscrizione risale all'anno 2020,
l'ammessa prova testimoniale non è stata assunta, in quanto non si è riusciti a procedere all'escussione di alcuno dei testimoni indicati in ricorso, che sono risultati, di fatto, irreperibili.
Infine, all'udienza del 8.3.2024 parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova.
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente, in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di due accertamenti ispettivi dell' , dettagliati e circostanziati, che ne hanno affermato la CP_3
fittizietà.
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto ad essere iscritta nel registro dei braccianti agricoli per gli anni di causa.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Spese compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 6.4.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritto promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Parte_1
.
[...] Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola , dall'anno 2013 al 2016, per un numero Controparte_2
complessivo di 102 giornate annue, lamentando l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per i predetti anni, adiva l'intestato Tribunale per ottenere previo riconoscimento dei rapporti di lavoro come descritti in ricorso, la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni di causa.
L' costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità delle domande CP_3
per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970 e l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricolo vantato dal ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide all'esito della trattazione cartolare con la presente sentenza.
****
La domanda attorea finalizzata ad ottenere la rei-scrizione nel registro dei braccianti agricoli
è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente difatti, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente con riferimento alla sussistenza degli elementi costituivi delle prestazioni invocate, laddove è appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per il riconoscimento di un diritto - nella fattispecie, la rei-scrizione nel registro dei braccianti agricoli - deve provarne il fondamento.
Nello specifico contenzioso sottoposto all'odierno vaglio, difatti, l'onere di provare il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata temporale corrispondente a quella richiesta dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni previdenziali, grava in via esclusiva sul prestatore di lavoro (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav.
2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014).
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Tale principio ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014, in base alla quale, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_3
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa". Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nel caso per cui è processo, difatti, la parte ricorrente non ha coltivato il giudizio e non ha offerto la prova di quanto preteso.
Nonostante la durata di questo processo, difatti, la cui iscrizione risale all'anno 2020,
l'ammessa prova testimoniale non è stata assunta, in quanto non si è riusciti a procedere all'escussione di alcuno dei testimoni indicati in ricorso, che sono risultati, di fatto, irreperibili.
Infine, all'udienza del 8.3.2024 parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova.
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente, in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di due accertamenti ispettivi dell' , dettagliati e circostanziati, che ne hanno affermato la CP_3
fittizietà.
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di prova dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura, la parte ricorrente non ha diritto ad essere iscritta nel registro dei braccianti agricoli per gli anni di causa.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Spese compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 6.4.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.