CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180019692759000 INPS 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia Entrate – Riscossione, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella esattoriale n. 04720180019692759000, notificata il 12/12/2018, avente quale ente impositore Multiente, come meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la nullità della pretesa per intervenuta prescrizione.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare gli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate – Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio rispettivo operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La Corte osserva quanto segue.
Si evidenzia che la domanda proposta da parte ricorrente è inammissibile per intempestività dell'impugnazione.
Invero, ai sensi dell'art. 21, c. l , D. lgs. 546/1992 e succ. mod. e int., «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo».
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, ma esse, come risulta dalla documentazione depositata in atti (vedi produzione parte resistente), sono state ritualmente notificate.
Da tanto deriva che il ricorso, relativamente a ciascuna delle cartelle di pagamento impugnate, è stato proposto abbondantemente oltre il termine di legge e, pertanto, lo stesso è inammissibile.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, le eccezioni sollevate da parte ricorrente appaiono infondate ed inammissibili ed il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione liquidandole in complessivi € 6.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180019692759000 INPS 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia Entrate – Riscossione, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella esattoriale n. 04720180019692759000, notificata il 12/12/2018, avente quale ente impositore Multiente, come meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la nullità della pretesa per intervenuta prescrizione.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare gli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate – Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio rispettivo operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
La Corte osserva quanto segue.
Si evidenzia che la domanda proposta da parte ricorrente è inammissibile per intempestività dell'impugnazione.
Invero, ai sensi dell'art. 21, c. l , D. lgs. 546/1992 e succ. mod. e int., «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo».
Nel caso di specie, parte ricorrente contesta l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, ma esse, come risulta dalla documentazione depositata in atti (vedi produzione parte resistente), sono state ritualmente notificate.
Da tanto deriva che il ricorso, relativamente a ciascuna delle cartelle di pagamento impugnate, è stato proposto abbondantemente oltre il termine di legge e, pertanto, lo stesso è inammissibile.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, le eccezioni sollevate da parte ricorrente appaiono infondate ed inammissibili ed il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione liquidandole in complessivi € 6.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli