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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
n. 875/2024RG
La Corte di Appello di Bari, Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 875/2024RG
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Sabino Carpagnano
Appellante
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 anche per l' in persona del Direttore Controparte_2
Generale, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 ha chiesto la Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 851/2024 del Tribunale di Trani, sezione lavoro, pubblicata in data 17.04.2024 e non notificata, (con la quale era stata accolta la sua domanda limitatamente al riconoscimento del diritto ad ottenere la carta del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 e 2022/2023 secondo il sistema proprio di essa per un valore corrispondente a due annualità pari ad euro 1.000,00) nella parte in cui per un verso, considerando – in evidente errore - esser stata richiesta la Carta Elettronica Docente anche per l'anno scolastico 2020/2021, aveva rigettato tale richiesta sul presupposto che per l'anno in questione la ricorrente aveva svolto supplenze brevi e non incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ed aveva omesso, invece, di pronunciarsi su quella avanzata con riferimento al predetto anno scolastico, ossia il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docente pari ad € 587,48, e, per altro verso, nella parte in cui aveva liquidato a titolo di compenso professionale la somma di
€ 500,00, oltre accessori,.
2.In particolare, con il primo motivo l'appellante ha dedotto che, come emergeva dal contenuto del ricorso introduttivo del processo di primo grado, era stato chiesto - oltre al beneficio della carta docenti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - anche l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrisposta la “retribuzione professionale docenti” per l'anno 2020/2021, pari alla somma di € 587,48 come da specifico conteggio contenuto nel medesimo ricorso e la condanna dei convenuti al pagamento della suddetta somma, oltre accessori.
All'uopo parte appellante si è riportata a quanto già diffusamente dedotto nel ricorso introduttivo del processo di primo grado (alle pagine dalla n.11 alla n.16 riprodotte integralmente nell'atto di appello alle pagine dalla n.10 alla n.14), ribadendo che la questione doveva ormai ritenersi acclarata da tempo, considerato che la stessa era stata oggetto di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione già dal 2018 ( sentenza n.20015/18) e ad essa erano susseguite numerose unanimi pronunce dei giudici di merito.
Ha evidenziato che la circostanza che l'appellante non si fosse vista riconoscere la RPD era evincibile ictu oculi dalla disamina delle buste paga agli atti atteso che in nessuna delle stesse era riportata la predetta voce (doc. b.2).
Ha dunque insistito per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, quantificato nell'importo di € 587,48, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria evidenziando che il quantum richiesto non era stato in alcun modo contestato dalle controparti.
3. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. e del d.m.
n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
pag. 2/11 Sostiene che il giudice di prime cure, avendo omesso di pronunciarsi sulla RPD ed avendo erroneamente ritenuto che la Carta del Docente fosse stata richiesta anche per il
2020/2021, con conseguente rigetto di tale richiesta, ha liquidato le competenze legali applicando lo scaglione fino ad € 1.100,00 in quanto nella sentenza appellata, all'istante era stata riconosciuta, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la Carta del
Docente, di valore annuo pari ad € 500,00, per un totale di € 1.000,00.
Sostiene che ove il Giudice di prime cure si fosse pronunciato sulla richiesta di RPD per l'anno scolastico 2020/2021 pari ad € 587,48, il valore della controversia non sarebbe più stato pari ad € 1.000,00 ma pari ad € 1.587,48: con la conseguenza che il relativo scaglione, per il calcolo delle competenze legali, sarebbe stato quello da € 1.101,00 ad €
5.200,00 sicchè le spese ammonterebbero, a detta dell'appellante, ad un totale di €
2.059,00 (€ 888,00 per fase di studio della controversia, € 425,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre accessori, da cui detratte la somma di € 500,00 già liquidata con la sentenza appellata.
4.Si è costituito il e l' anche per l' Controparte_1 Controparte_3 [...]
, contestando i motivi di appello, e ha concluso Controparte_4 chiedendo “valutare secondo diritto l'appello proposto, in ogni caso rigettando il motivo sulle spese di lite di primo grado e compensando quelle del grado di appello”.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
****************
6. Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente al punto in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per l'anno 2020/2021 (erroneamente rigettando la domanda per tale anno scolastico con riferimento al beneficio della carta del docente estraneo alla domanda spiegata in primo grado) ed in relazione alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite.
Il gravame risulta, pertanto, circoscritto esclusivamente a detti capi della statuizione e solo in relazione agli aspetti evidenziati: entro tali limiti va, pertanto, esaminato, con esclusione di qualunque altra questione inerente la domanda originariamente proposta.
pag. 3/11 7. Fatta tale indispensabile premessa, ritiene la Corte che l'appello sia fondato per quanto di ragione dovendosi riformare in parte qua la decisione gravata nei termini di seguito indicati.
8. Con la sentenza di primo grado il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda relativa alla retribuzione professionale docenti per l'anno 2020/2021, rigettando per quella annualità scolastica una domanda relativa alla carta del docente, che in realtà non era mai stata proposta.
9. L'appello sul punto è fondato e va accolto.
10. La questione giuridica in esame ha ad oggetto l'individuazione dei destinatari ai quali va riconosciuto l'emolumento previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e cioè la
Retribuzione Professionale Docenti in relazione alla quale si registrano orientamenti ormai consolidati della Suprema Corte di cassazione espressi con l'ordinanza n.
20015/2018 e confermati dalla successiva pronuncia n. 6293/2020 che vanno senz'altro condivisi.
11. I giudici di legittimità hanno avuto modo di evidenziare che l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio pag. 4/11 effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto pag. 5/11 interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
pag. 6/11 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra enunciate ne consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che
è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Nel caso di specie, infatti, non risulta contestata la circostanza che la ricorrente abbia svolto nei periodi dei contratti indicati e allegati al ricorso le stesse mansioni dei docenti da essa di volta in volta sostituiti.
Deve ritenersi, quindi, in conformità con il principio affermato dai Giudici di
Legittimità, che il rinvio al citato articolo 25 del CCNI del 1999 assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del
28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020, Trib. Roma, sent. n.
1900/2020.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la
“retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell' anno scolastico dedotto in ricorso e, conseguentemente, il Controparte_1
va condannato al relativo pagamento, che va determinato nella misura di 1/30
[...] dell'importo di tale voce moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
12.Ciò posto deve allora osservarsi che fin dal ricorso di primo grado la ricorrente aveva quantificato l'importo spettante pari ad € 587,48 come di seguito determinato: € 174,50
pag. 7/11 (importo mensile RPD) / 30 giorni = € 5,816 x 101 (giorni lavorati) = euro 587,48
Il calcolo della somma va ritenuto corretto nell'importo, rettificato, di euro 587,416: in particolare, l'importo indicato risulta dividendo per 30 l'importo mensile della
“retribuzione professionale docenti”, come previsto dal CCNL di categoria, pari ad €
174,50, e moltiplicando il risultato per i giorni di servizio indicati in 101 senza specifica contestazione sul punto del . CP_1
Quest'ultimo, infatti, non ha in alcuna parte delle sue difese contestato il numero di giorni di effettivo servizio svolti dall'appellante con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, come dalla stessa specificati in ricorso, in 101 giorni che, comunque, sono stati documentati con la produzione di tutti i contratti di lavoro sottoscritti nel predetto anno scolastico (doc. n.1 del fascicolo di primo grado) e delle relative buste paga (doc. n.2 stesso fascicolo),
Parte appellata non ha neppure contestato nella propria memoria gli altri criteri di calcolo, ed in particolare l'importo giornaliero della RPD di € 5,816666 dalla stessa, anzi, indicato,.
Part Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale l'importo giornaliero della avrebbe dovuto essere riproporzionato in relazione alle ore di lavoro svolte giornalmente, contenuta nella memoria difensiva del convenuto, deve rilevarsi che l'appellante ha svolto l'orario settimanale completo (come risulta dai contratti allegati doc. n.1), avendo ricevuto incarichi per 24 ore settimanali per cui ha diritto all'importo
Parte pieno giornaliero della .
13. Il secondo motivo concernente la regolamentazione delle spese di lite di primo grado è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
In proposito, infatti, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass.
24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n. 6259).
Tanto premesso, dovendosi procedere, dunque, al regolamento delle spese del primo grado del giudizio deve comunque ritenersi esatta la tesi dell'appellante che ritiene che il valore della controversia deve essere ricompreso nello scaglione da euro 1.101,00 ad pag. 8/11 euro 5.200,00, dovendosi, appunto, avere riguardo al valore della controversia
(determinato dal riconoscimento di due annualità, 2021/2022 e 2022/2023, della carta del docente e dalla retribuzione professionale docenti per l'anno 2020/2021 pari, quindi ad un totale di € 1.587,416 oltre accessori.
Ciò posto, valutata l'indiscussa non complessità della questione trattata, - oggetto peraltro di chiarificatori interventi della giurisprudenza di legittimità - si può senz'altro tenere conto dei valori minimi previsti dal suddetto scaglione.
Ed infatti, si osserva che l'art. 4, comma 1, D.M. cit. (così come l'art. 19 comma 1) prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Peraltro, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis
Cass. 22151/18):
- nella vigenza del D.M. n.55 del 2014, il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione quando questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (v. Cass. 20289/15);
- i minimi e massimi di cui al D.M. n.55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (v. Cass. 3591/18);
- non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (v. Cass.
2386/17).
pag. 9/11 Ciò premesso, è bene dar conto che in relazione all'indicato scaglione di valore della controversia di lavoro in questione (da € 1.100,01 a € 5.200,00), il compenso liquidabile a carico del soccombente, nel minimo, a differenza di quanto opinato da parte appellante, va così quantificato:
- fase di studio della controversia, valore minimo: € 444,00;
- fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00;
-fase di trattazione/istruttoria € 284,00;
- fase decisionale, valore minimo: € 373,00;
- Compenso tabellare: valori minimi: € 1314,00
Con particolare riguardo alle fasi del giudizio contemplate nel calcolo, il Collegio rileva che la liquidazione va operata includendo le voci tabellarmente previste anche per la terza fase, in quanto nel giudizio di primo grado sono state redatte note accompagnate dal deposito di documenti anch'esse riconducibili alla “fase istruttoria” (la quale, ai sensi dell'art.4, comma 5, lett. c), D.M. n.55/14, rileva ai fini della liquidazione del compenso solo “quando effettivamente svolta”),
Va infatti ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le memorie illustrative ovvero di precisazione o integrazione delle domande già proposte. (cfr. ex multis, Cass. n. 4698 del 18.02.2019).
Per tal via si addiviene, dunque, alla determinazione dell'importo complessivo di euro
1314,00 a distrarsi in favore del difensore antistatario.
14. In conclusione, quindi, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta per l'anno scolastico 2020/2021 la retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001 e per l'effetto va condannato il al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_1
587,416 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994 oltre al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 1314,00.
15.Va nel resto confermata la impugnata sentenza.
pag. 10/11 16. Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza di parte appellata.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa (€ 1401,416, pari alla retribuzione professionale docenti oltre alla differenza delle spese riconosciute all'appellante), della non complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto espletata, limitata alla sola udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1
del Controparte_5
avverso la sentenza n. 851/2024 resa in data 17 aprile 2024 dal Tribunale di Trani
Sezione Lavoro, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta per l'anno scolastico 2020/2021 la retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001 e per l'effetto condanna il al pagamento, in suo favore Controparte_1 della somma di € 587,416 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi euro
[...]
1314,00 per il primo grado e in euro 962,00 per il presente grado oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
conferma nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso, in Bari in data 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
n. 875/2024RG
La Corte di Appello di Bari, Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 875/2024RG
TRA
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Sabino Carpagnano
Appellante
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 anche per l' in persona del Direttore Controparte_2
Generale, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 ha chiesto la Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 851/2024 del Tribunale di Trani, sezione lavoro, pubblicata in data 17.04.2024 e non notificata, (con la quale era stata accolta la sua domanda limitatamente al riconoscimento del diritto ad ottenere la carta del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 e 2022/2023 secondo il sistema proprio di essa per un valore corrispondente a due annualità pari ad euro 1.000,00) nella parte in cui per un verso, considerando – in evidente errore - esser stata richiesta la Carta Elettronica Docente anche per l'anno scolastico 2020/2021, aveva rigettato tale richiesta sul presupposto che per l'anno in questione la ricorrente aveva svolto supplenze brevi e non incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ed aveva omesso, invece, di pronunciarsi su quella avanzata con riferimento al predetto anno scolastico, ossia il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docente pari ad € 587,48, e, per altro verso, nella parte in cui aveva liquidato a titolo di compenso professionale la somma di
€ 500,00, oltre accessori,.
2.In particolare, con il primo motivo l'appellante ha dedotto che, come emergeva dal contenuto del ricorso introduttivo del processo di primo grado, era stato chiesto - oltre al beneficio della carta docenti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - anche l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrisposta la “retribuzione professionale docenti” per l'anno 2020/2021, pari alla somma di € 587,48 come da specifico conteggio contenuto nel medesimo ricorso e la condanna dei convenuti al pagamento della suddetta somma, oltre accessori.
All'uopo parte appellante si è riportata a quanto già diffusamente dedotto nel ricorso introduttivo del processo di primo grado (alle pagine dalla n.11 alla n.16 riprodotte integralmente nell'atto di appello alle pagine dalla n.10 alla n.14), ribadendo che la questione doveva ormai ritenersi acclarata da tempo, considerato che la stessa era stata oggetto di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione già dal 2018 ( sentenza n.20015/18) e ad essa erano susseguite numerose unanimi pronunce dei giudici di merito.
Ha evidenziato che la circostanza che l'appellante non si fosse vista riconoscere la RPD era evincibile ictu oculi dalla disamina delle buste paga agli atti atteso che in nessuna delle stesse era riportata la predetta voce (doc. b.2).
Ha dunque insistito per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, quantificato nell'importo di € 587,48, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria evidenziando che il quantum richiesto non era stato in alcun modo contestato dalle controparti.
3. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. e del d.m.
n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
pag. 2/11 Sostiene che il giudice di prime cure, avendo omesso di pronunciarsi sulla RPD ed avendo erroneamente ritenuto che la Carta del Docente fosse stata richiesta anche per il
2020/2021, con conseguente rigetto di tale richiesta, ha liquidato le competenze legali applicando lo scaglione fino ad € 1.100,00 in quanto nella sentenza appellata, all'istante era stata riconosciuta, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la Carta del
Docente, di valore annuo pari ad € 500,00, per un totale di € 1.000,00.
Sostiene che ove il Giudice di prime cure si fosse pronunciato sulla richiesta di RPD per l'anno scolastico 2020/2021 pari ad € 587,48, il valore della controversia non sarebbe più stato pari ad € 1.000,00 ma pari ad € 1.587,48: con la conseguenza che il relativo scaglione, per il calcolo delle competenze legali, sarebbe stato quello da € 1.101,00 ad €
5.200,00 sicchè le spese ammonterebbero, a detta dell'appellante, ad un totale di €
2.059,00 (€ 888,00 per fase di studio della controversia, € 425,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre accessori, da cui detratte la somma di € 500,00 già liquidata con la sentenza appellata.
4.Si è costituito il e l' anche per l' Controparte_1 Controparte_3 [...]
, contestando i motivi di appello, e ha concluso Controparte_4 chiedendo “valutare secondo diritto l'appello proposto, in ogni caso rigettando il motivo sulle spese di lite di primo grado e compensando quelle del grado di appello”.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
****************
6. Parte appellante ha impugnato la sentenza limitatamente al punto in cui ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per l'anno 2020/2021 (erroneamente rigettando la domanda per tale anno scolastico con riferimento al beneficio della carta del docente estraneo alla domanda spiegata in primo grado) ed in relazione alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite.
Il gravame risulta, pertanto, circoscritto esclusivamente a detti capi della statuizione e solo in relazione agli aspetti evidenziati: entro tali limiti va, pertanto, esaminato, con esclusione di qualunque altra questione inerente la domanda originariamente proposta.
pag. 3/11 7. Fatta tale indispensabile premessa, ritiene la Corte che l'appello sia fondato per quanto di ragione dovendosi riformare in parte qua la decisione gravata nei termini di seguito indicati.
8. Con la sentenza di primo grado il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda relativa alla retribuzione professionale docenti per l'anno 2020/2021, rigettando per quella annualità scolastica una domanda relativa alla carta del docente, che in realtà non era mai stata proposta.
9. L'appello sul punto è fondato e va accolto.
10. La questione giuridica in esame ha ad oggetto l'individuazione dei destinatari ai quali va riconosciuto l'emolumento previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e cioè la
Retribuzione Professionale Docenti in relazione alla quale si registrano orientamenti ormai consolidati della Suprema Corte di cassazione espressi con l'ordinanza n.
20015/2018 e confermati dalla successiva pronuncia n. 6293/2020 che vanno senz'altro condivisi.
11. I giudici di legittimità hanno avuto modo di evidenziare che l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio pag. 4/11 effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto pag. 5/11 interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
pag. 6/11 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra enunciate ne consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che
è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Nel caso di specie, infatti, non risulta contestata la circostanza che la ricorrente abbia svolto nei periodi dei contratti indicati e allegati al ricorso le stesse mansioni dei docenti da essa di volta in volta sostituiti.
Deve ritenersi, quindi, in conformità con il principio affermato dai Giudici di
Legittimità, che il rinvio al citato articolo 25 del CCNI del 1999 assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del
28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020, Trib. Roma, sent. n.
1900/2020.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la
“retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell' anno scolastico dedotto in ricorso e, conseguentemente, il Controparte_1
va condannato al relativo pagamento, che va determinato nella misura di 1/30
[...] dell'importo di tale voce moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
12.Ciò posto deve allora osservarsi che fin dal ricorso di primo grado la ricorrente aveva quantificato l'importo spettante pari ad € 587,48 come di seguito determinato: € 174,50
pag. 7/11 (importo mensile RPD) / 30 giorni = € 5,816 x 101 (giorni lavorati) = euro 587,48
Il calcolo della somma va ritenuto corretto nell'importo, rettificato, di euro 587,416: in particolare, l'importo indicato risulta dividendo per 30 l'importo mensile della
“retribuzione professionale docenti”, come previsto dal CCNL di categoria, pari ad €
174,50, e moltiplicando il risultato per i giorni di servizio indicati in 101 senza specifica contestazione sul punto del . CP_1
Quest'ultimo, infatti, non ha in alcuna parte delle sue difese contestato il numero di giorni di effettivo servizio svolti dall'appellante con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, come dalla stessa specificati in ricorso, in 101 giorni che, comunque, sono stati documentati con la produzione di tutti i contratti di lavoro sottoscritti nel predetto anno scolastico (doc. n.1 del fascicolo di primo grado) e delle relative buste paga (doc. n.2 stesso fascicolo),
Parte appellata non ha neppure contestato nella propria memoria gli altri criteri di calcolo, ed in particolare l'importo giornaliero della RPD di € 5,816666 dalla stessa, anzi, indicato,.
Part Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale l'importo giornaliero della avrebbe dovuto essere riproporzionato in relazione alle ore di lavoro svolte giornalmente, contenuta nella memoria difensiva del convenuto, deve rilevarsi che l'appellante ha svolto l'orario settimanale completo (come risulta dai contratti allegati doc. n.1), avendo ricevuto incarichi per 24 ore settimanali per cui ha diritto all'importo
Parte pieno giornaliero della .
13. Il secondo motivo concernente la regolamentazione delle spese di lite di primo grado è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
In proposito, infatti, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass.
24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n. 6259).
Tanto premesso, dovendosi procedere, dunque, al regolamento delle spese del primo grado del giudizio deve comunque ritenersi esatta la tesi dell'appellante che ritiene che il valore della controversia deve essere ricompreso nello scaglione da euro 1.101,00 ad pag. 8/11 euro 5.200,00, dovendosi, appunto, avere riguardo al valore della controversia
(determinato dal riconoscimento di due annualità, 2021/2022 e 2022/2023, della carta del docente e dalla retribuzione professionale docenti per l'anno 2020/2021 pari, quindi ad un totale di € 1.587,416 oltre accessori.
Ciò posto, valutata l'indiscussa non complessità della questione trattata, - oggetto peraltro di chiarificatori interventi della giurisprudenza di legittimità - si può senz'altro tenere conto dei valori minimi previsti dal suddetto scaglione.
Ed infatti, si osserva che l'art. 4, comma 1, D.M. cit. (così come l'art. 19 comma 1) prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Peraltro, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis
Cass. 22151/18):
- nella vigenza del D.M. n.55 del 2014, il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione quando questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (v. Cass. 20289/15);
- i minimi e massimi di cui al D.M. n.55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (v. Cass. 3591/18);
- non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (v. Cass.
2386/17).
pag. 9/11 Ciò premesso, è bene dar conto che in relazione all'indicato scaglione di valore della controversia di lavoro in questione (da € 1.100,01 a € 5.200,00), il compenso liquidabile a carico del soccombente, nel minimo, a differenza di quanto opinato da parte appellante, va così quantificato:
- fase di studio della controversia, valore minimo: € 444,00;
- fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00;
-fase di trattazione/istruttoria € 284,00;
- fase decisionale, valore minimo: € 373,00;
- Compenso tabellare: valori minimi: € 1314,00
Con particolare riguardo alle fasi del giudizio contemplate nel calcolo, il Collegio rileva che la liquidazione va operata includendo le voci tabellarmente previste anche per la terza fase, in quanto nel giudizio di primo grado sono state redatte note accompagnate dal deposito di documenti anch'esse riconducibili alla “fase istruttoria” (la quale, ai sensi dell'art.4, comma 5, lett. c), D.M. n.55/14, rileva ai fini della liquidazione del compenso solo “quando effettivamente svolta”),
Va infatti ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di CTU ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le memorie illustrative ovvero di precisazione o integrazione delle domande già proposte. (cfr. ex multis, Cass. n. 4698 del 18.02.2019).
Per tal via si addiviene, dunque, alla determinazione dell'importo complessivo di euro
1314,00 a distrarsi in favore del difensore antistatario.
14. In conclusione, quindi, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta per l'anno scolastico 2020/2021 la retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001 e per l'effetto va condannato il al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_1
587,416 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994 oltre al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 1314,00.
15.Va nel resto confermata la impugnata sentenza.
pag. 10/11 16. Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza di parte appellata.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa (€ 1401,416, pari alla retribuzione professionale docenti oltre alla differenza delle spese riconosciute all'appellante), della non complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto espletata, limitata alla sola udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 da nei confronti Parte_1
del Controparte_5
avverso la sentenza n. 851/2024 resa in data 17 aprile 2024 dal Tribunale di Trani
Sezione Lavoro, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta per l'anno scolastico 2020/2021 la retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001 e per l'effetto condanna il al pagamento, in suo favore Controparte_1 della somma di € 587,416 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi euro
[...]
1314,00 per il primo grado e in euro 962,00 per il presente grado oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario;
conferma nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso, in Bari in data 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 11/11