Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00597/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2025, proposto da
Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ballero e Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponte di Legno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Stella Alpina Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 771/2023 e all’ordinanza cautelare n. 346/2023 del TAR Lombardia, Sezione Staccata di RE, nonché, in via cumulativa e subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ponte di Legno sulla richiesta della ricorrente, e per la condanna del Comune a provvedere su tale richiesta entro un termine perentorio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte di Legno;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 771 del 20.10.2023, passata in giudicato, che, su ricorso da essa promosso, ha annullato l’aggiudicazione, disposta dal Comune di Ponte di Legno in favore della Stella Alpina Società Cooperativa Sociale, dell’appalto – riservato alle cooperative sociali di tipo B – per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per la durata di un anno, e ha disposto l’esclusione dalla gara del predetto operatore economico, perché non aveva indicato i costi della manodopera nella propria offerta.
La sentenza ha altresì rigettato l’ulteriore domanda della ricorrente di disporre l’aggiudicazione in suo favore, essendo la sola altra partecipante alla gara, con questa motivazione: « L’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016, infatti, prevede che “ Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito ”.
Effettivamente il bando della gara in questione indica espressamente tale facoltà all’art. 5.2: “ L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto … di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016 ”.
Ne consegue che l’aggiudicazione della gara alla ricorrente, ancorché unica offerente rimasta, è rimessa alla valutazione del Comune, e non può essere disposta da questo Giudice.
Tuttavia va rimarcato che, nel compiere questa valutazione, il Comune può pervenire alla decisione di non aggiudicare la gara alla ricorrente solo se ricorrono i presupposti di cui all’art. 95, comma 12, sui quali il Comune è tenuto a fornire un’adeguata motivazione nel relativo provvedimento ».
Infine la sentenza ha condannato il Comune e la Stella Alpina Società Cooperativa Sociale a rifondere alla ricorrente le spese di lite.
2.- La ricorrente, con ricorso per ottemperanza notificato il 17.4.2025 e depositato il girono seguente, ha lamentato che il Comune non abbia provveduto né a emettere un nuovo provvedimento sulla gara, né a pagare le spese legali.
3.- Il Comune si è costituito e ha documentato che:
a) già in data 28.2.2024 era stato emesso il mandato di pagamento in favore della ricorrente per le spese legali;
b) con deliberazione n. 32/2024 del 29.4.2024, dunque circa un anno prima della notifica del ricorso per ottemperanza, la Giunta comunale aveva ravvisato “ la preferibilità dell'opzione di concludere senza aggiudicazione all'unica offerta valida la procedura di gara precedentemente indetta e di addivenire all'indizione di una nuova gara ;” perché “la comparazione dell’offerta della Società Cooperativa Sociale Ali integrazione con quella concorrente esclusa manifesta una significativa disparità economica (euro 131.650,00 contro euro 109.194,75), unita ad una altrettanto significativa differenza di punteggio (58 contro 49) riferita agli aspetti del merito tecnico-organizzativo ed alla qualità del servizio, dai quali complessivamente emerge l’opportunità amministrativa dell’espletamento di una nuova procedura di gara, stante l’ampio grado di probabilità che un nuovo confronto concorrenziale possa sortire un’offerta economicamente ben più vantaggiosa di quella dell’unica offerta valida nella gara esperita” ;
c) il responsabile del servizio tecnologico del Comune, con determina n. 51/2024, dando esecuzione all’indirizzo espresso con la citata delibera di giunta, ha indetto una nuova gara, sempre riservata alle cooperative sociali di tipo B, da esperire ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e, d.lgs. 36/2023, e quindi mediante procedura negoziata senza bando, previo avviso di indagine di mercato pubblicato sulla piattaforma Sintel per individuare gli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte;
d) hanno chiesto di essere invitati alla procedura negoziata la Cooperativa Stella Alpina e una società a responsabilità limitata, ma non la ricorrente;
e) essendo l’appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B, è stata invitata soltanto la Cooperativa Stella Alpina, alla quale è stata aggiudicata la gara con determina del responsabile del servizio tecnologico n. 69 del 19.6.2024, per il prezzo di euro 123.412,75 più IVA (mentre nella prima gara il medesimo operatore economico aveva offerto euro 109.194,75 più IVA), e per il periodo dal 19.6.2024 fino al 18.6.2025.
4.- Alla luce di quanto dedotto e documentato dal Comune, la ricorrente, nella memoria depositata il 26.5.2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di cui chiede l’ottemperanza, riconoscendo che le relative somme le sono già state corrisposte.
Quanto alla nuova gara indetta dal Comune e ormai conclusa, la ricorrente afferma di averne avuto notizia solo con la costituzione in giudizio del Comune, avvenuta il 21 maggio 2025, sostiene che essa costituisca un’elusione del giudicato, e ritiene di trovarsi “ in una intollerabile situazione di incertezza processuale, ossia quella di dover valutare l'opportunità di gravare con ulteriori medi giurisdizionali degli atti (non essendo proponibili, e comunque del tutto inusuali, i motivi aggiunti in un ricorso per ottemperanza) che, in una corretta logica di ottemperanza) dovrebbero essere semplicemente dichiarati elusivi ictu oculi e quindi inefficaci ”: ha chiesto pertanto che il Tribunale accerti l’elusione del giudicato e adotti le conseguenti misure ripristinatorie richieste.
5.- All’udienza dell’11.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato per il pagamento delle spese legali, che è avvenuto prima della sua proposizione: non si tratta, dunque, di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, né di sopravvenuta carenza di interesse desumibile dalla rinuncia non notificata alla domanda ai sensi dell’art. 84, 4° comma, c.p.a., ma di originaria infondatezza della domanda, perché su tale aspetto il Comune aveva già ottemperato alla sentenza di questo Tribunale prima dell’avvio del presente giudizio.
2.- Quanto alla prima gara, la ricorrente ha chiesto di “ ordinare l’adozione dei provvedimenti esecutivi richiesti ed, in particolare, la conclusione della procedura di aggiudicazione o, in alternativa, un atto di revoca motivato ”: in altre parole, ha chiesto di ordinare al Comune di provvedere o nel senso dell’aggiudicazione ad essa della prima gara, o nel senso di non procedere all’aggiudicazione di quella gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016.
2.1.- Pure questa domanda è infondata perché, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, il Comune aveva provveduto in merito già da quasi un anno, decidendo di non aggiudicare la prima gara e di indirne una nuova: il provvedimento è stato adottato con la deliberazione di giunta del 29.4.2024.
La circostanza che tale provvedimento non sia stato comunicato alla ricorrente, in violazione dell’art. 76, comma 5, lett. c, d.lgs. 50/2016, rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo, ma non impedisce a quel provvedimento di dispiegare la propria efficacia, che è quella di concludere la prima procedura di gara.
È stato dunque rispettato il primo obbligo conformativo imposto dalla sentenza cui ottemperare, cioè quello di determinarsi, in un senso o nell’altro, sull’aggiudicazione della prima gara alla ricorrente.
3.- V’è poi da considerare il secondo obbligo conformativo imposto dalla sentenza, e cioè, per il caso di non aggiudicazione della prima gara alla ricorrente, di motivare la scelta spiegando perché l’unica offerta rimasta non fosse ritenuta “ conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale ”, ai sensi dell’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 5.2 del bando di gara.
3.1.- Va premesso che “ I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono … configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (ancora Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449) ” (Cons. Stato, sez. VII, 16.10.2024, n. 8307).
3.2.- Nel caso in esame, per l’appunto, il Comune di Ponte di Legno era libero, nella sua discrezionalità, di non aggiudicare la gara alla ricorrente, e doveva rispettare solo l’obbligo conformativo di motivare, in caso di scelta di non aggiudicazione, sulla sussistenza del necessario presupposto della non convenienza o dell’inidoneità dell’offerta della ricorrente.
3.3.- Il provvedimento fornisce una motivazione della decisione di non aggiudicare la gara alla ricorrente, basata sul fatto che l’offerta di quest’ultima, rispetto a quella della Stella Alpina esclusa dalla gara, era da un lato notevolmente più costosa per il Comune (circa € 20.000 oltre IVA in più, a fronte di un’offerta della ricorrente di circa € 131.000 più IVA), e dall’altro lato di qualità notevolmente inferiore (avendo la ricorrente conseguito solo 49 punti su un totale di 70, rispetto ai 58 punti della Stella Alpina). Si tratta dunque di un giudizio di non convenienza dell’offerta della ricorrente, piuttosto che di inidoneità della stessa.
Non è una motivazione meramente apparente o fittizia, che denoti in modo inequivoco la volontà del Comune di non aggiudicare comunque la prima gara alla ricorrente, senza alcuna giustificazione: il Comune infatti adduce delle ragioni sostanziali a fondamento della sua decisione, e dunque motiva in modo reale, e non solo apparente, sulla non convenienza dell’offerta della ricorrente.
Il giudizio di non convenienza di tale offerta, poi, non è in contraddizione con precedenti prese di posizione in senso contrario del Comune, che non si era mai espresso in proposito prima che fosse annullata l’aggiudicazione alla Stella Alpina; peraltro non va dimenticato che “ anche un'offerta giudicata positivamente dalla commissione di gara, perché rispondente a criteri di valutazione stabiliti nel bando, può essere ritenuta dall'amministrazione aggiudicatrice non conveniente o idonea rispetto alle esigenze che la stessa si propone di realizzare attraverso l'affidamento del contratto ” (Cons. Stato, sez. V, 27.11.2019, n. 8091).
In sostanza non vi sono elementi per ritenere che la decisione del Comune di non aggiudicare la prima gara sia stata assunta al solo scopo di vanificare l’utilità ottenuta dalla ricorrente nel precedente giudizio di annullamento dell’aggiudicazione della prima gara alla Stella Alpina.
3.4.- Pertanto anche il secondo obbligo conformativo imposto dalla sentenza è stato rispettato, e la decisione di non aggiudicare la gara alla ricorrente non è violativa né elusiva del giudicato.
3.5.- Resta impregiudicata naturalmente l’eventuale impugnazione della delibera di giunta per ragioni diverse dalla nullità ex art. 114, comma 4, lett. b, c.p.a., come pure è impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità e sulla tempestività di una tale azione, se esercitata.
4.- Nell’epigrafe e nelle conclusioni del ricorso la ricorrente chiede anche l’ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale che aveva sospeso l’aggiudicazione della prima gara alla Stella Alpina, poi annullata con la sentenza 771/2023. La domanda però non è illustrata nel ricorso, e comunque l’ordinanza cautelare di sospensione temporanea è stata assorbita dalla successiva sentenza di annullamento definitivo del medesimo provvedimento, sicché la pronuncia cui prestare ottemperanza era la sentenza di annullamento, e non l’ordinanza cautelare che l’ha preceduta.
5.- Secondo la ricorrente, gli atti della nuova procedura di gara sarebbero nulli in via derivata in conseguenza della nullità della delibera di giunta che ha deciso per la non aggiudicazione della prima gara. Siccome però tale nullità non sussiste, per le ragioni già spiegate, anche la nuova gara non è nulla.
6.- La domanda subordinata di condanna a provvedere per silenzio-inadempimento, oltre ad essere inammissibile, perché l’obbligo di provvedere discendeva dagli effetti conformativi del giudicato, e dunque l’azione da esperire era quella di ottemperanza anziché quella avverso il silenzio, è comunque infondata, perché il Comune ha provveduto prima della notifica del ricorso, come già evidenziato.
7.- L’infondatezza del ricorso, sulla quale si è finora argomentato, consente di prescindere dalla questione della possibile improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, che si pone perché il nuovo affidamento del servizio alla Stella Alpina dovrebbe essere cessato il 18.6.2025.
8.- La ricorrente soccombente è tenuta rifondere le spese di lite, liquidate nel dispositivo, al Comune resistente, non invece alla controinteressata, che non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO