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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/06/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del GOT dott. ssa Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8197/2022 promossa da :
, (C.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
TORRI e dall'Avv.to Luca RAPETTI (come da atto di citazione) nonché dall'avv. Daniele
Attore
Contro
, (C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) ed (C.F. ) rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi dall'Avv. Federico GALANTE e dall'Avv. Domenico Griffo, come da mandato in atti
Convenuti
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Genova
nel merito
- accertata la responsabilità dei convenuti Sig.ri , e Controparte_4 Controparte_1 [...]
nella causazione dei danni l'attore Signor condannare , CP_2 Parte_1 Controparte_4
e a risarcire all'attore tutti i danni, diretti ed indiretti, meglio Controparte_1 CP_2
dedotti in narrativa per un importo pari ad Euro 47.531,47 o gli importi, maggiori o minori, che saranno equitativamente ritenuti idonei dal Giudice;
in via istruttoria
- si insiste per l'ammissione di tutte le prove ed istanze di prove di cui alle memorie ex art. 186
c.p.c., da intendersi qui integralmente ritrascritte;
in ogni caso
- si chiede venga valutata la condotta processuale di controparte, anche relativa al rifiuto di far accedere parte convenuta e il Giudice alla proprietà oggetto del presente giudizio per impedire la verifica dello stato dei luoghi, ex art. 96 c.p.c., condannando i convenuti al risarcimento in favore di parte attrice della somma di Euro 20.000 o alla minore o maggiore somma, anche equitativamente meglio ritenuta dal Tribunale;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Gli scriventi difensori si dichiarano antistatari di spese e onorari”.
Parte convenuta:
“Voglia codesto Giudice Ill.mo ogni contraria istanza reietta
In via principale accertare e dichiarare come nulla sia dovuto ad alcun titolo dai Signori P_
e al Sig. per i danni subiti dal proprio
[...] CP_2 Controparte_1 Parte_1
immobile e per gli effetti rigettare tutte le domande attoree così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Sulle domande proposte da si osserva quanto segue. Parte_1
Più specificamente, con l'odierno procedimento assume: Parte_1
- di essere proprietario dell'appartamento sito in Genova, via Pozzo 24/1;
- che tale appartamento si trova in una villa di tre piani, nella quale abitano, altresì, P_
(ved. ) e i figli e
[...] CP_1 Controparte_1 Controparte_2
Parte
- che l'appartamento di proprietà del SI. è composto di una parte interna alla Villa al piano primo ammezzato, un terrazzo e due ulteriori vani esterni al corpo della Villa e sottostanti al terrazzo di proprietà dei SI.ri ; CP_1
- che dal mese di ottobre 2019 nei locali di sua proprietà, sottostanti al terrazzo dei SI.ri
, hanno cominciato a manifestarsi importanti infiltrazioni che hanno causato CP_1
ammaloramenti al soffitto;
- di aver contattato infruttuosamente sia l'amministratore di sia la SI.ra Parte_2 CP_1 per lamentare l'accaduto; - di aver portato il tema all'assemblea di Condominio del 04.12.2019 e che, in tale sede, CP_4
si è opposta alla trattazione del punto dicendo che non era di competenza del
[...]
Condominio e rassicurando di avere già preso accordi con l'attore (cfr. produzione n.1 attore);
- che le infiltrazioni peggioravano comportando persino il crollo del controsoffitto interno dei vani sotto il terrazzo, rendendoli del tutto inutilizzabili;
- che, a seguito di tale evento, l'attore si rivolgeva al proprio legale e faceva inviare una diffida in data 10.12.2019, chiedendo alla SI.ra di provvedere a rimediare a tale CP_1 situazione ed offrendosi di pagare la metà dell'importo delle spese (cfr. produzione n.2 attore);
- che tale raccomandata non è stata ritirata dalla SI.ra e che, pertanto, l'attore CP_1 incaricava l'Ing. di indagare tecnicamente quanto accaduto e di indicarne le CP_5
cause;
Parte
- che l'Ing. esaminava i vani del SI. ed il terrazzo di proprietà dei SI.ri CP_5
ed evidenziava: “le conseguenti possibili cause di infiltrazioni d'acqua meteorica (e CP_1
non), più specificatamente:
a. foto 4.2.3: le due caditoie di smaltimento delle acque superficiali predisposte ai lati del corridoio di accesso alla zona Gazebo intercettanti, quella a monte l'acqua superficiale del vialetto superiore
e quella a valle l'aqua dall'area del Gazebo;
b. foto 4.1.1 - 4.2.1- 4.2.2: le aiuole perimetrali e non che hanno al loro interno una vegetazione con radici più o meno profonde;
c. foto 4.2.3: l'adduzione di acqua nella zona della caditoia posta sul perimetro;
d. foto 4.2.2 – 4.2.3: la pavimentazione delle zona gazebo a vista è priva di crepe e non presenta tracce di ristagni (corrette pendenze);
e. foto 4.1.2: il vialetto superiore di collegamento ad altra proprietà e posto a monte del gazebo presenta crepe e fessurazioni che non consentono un corretto smaltimento delle acque superficiali.”
- che l'Ing. concludeva la propria relazione affermando che, per verificare le cause CP_5
delle infiltrazioni, occorreva promuovere un accertamento tecnico preventivo;
- che, all'epoca dei fatti, l'appartamento di sua proprietà era in vendita e che l'attore aveva necessità di rimediare a tale situazione il prima possibile, dato che la stessa influiva sul prezzo di vendita (cfr. produzione n.4 attore);
- di aver depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. produzione n.5 attore) nei confronti di , la quale si costitutiva contestando l'ammissibilità della Controparte_6
c.t.u., nonché l'esistenza delle infiltrazioni (cfr. produzione n.6 attore);
- che il consulente tecnico incaricato nell'ambito del procedimento di atp affermava che:
“internamente il locale, che sembrava ristrutturato di recente, era interessato da fenomeni infiltrativi la cui manifestazione era maggiormente evidente sui controsoffitti e la parte alta di alcune pareti. Di conseguenza le suddette infiltrazioni interessavano l'impianto di illuminazione costituito da faretti incassati nel controsoffitto (foto da 1 a 7 e da 15 a 19). L'immobile era arredato e dotato di un condizionatore e di una televisione a schermo piatto appesa ad una parete.
Da quanto sopra lo scrivente può affermare che il danno da infiltrazione ha riguardato il controsoffitto in cartongesso e l'impianto elettrico che a causa della persistente umidità poteva essere soggetto a momentanei malfunzionamenti e corto circuiti” (cfr. pagina 4 della consulenza tecnica d'ufficio, produzione n.7 attore);
- che il perito incaricato nell'ambito di tale procedimento individuava le cause delle infiltrazioni (cfr. pagina 7 della produzione n.7 attore) e descriveva i lavori necessari per eliminare le infiltrazioni all'interno della proprietà resistente, ipotizzando una spesa pari ad €
4.341,40 (cfr. pagina 9 della produzione n.7 attore);
- che, a seguito dello svolgimento della procedura di atp, gli odierni convenuti facevano eseguire i lavori di impermeabilizzazione;
- che, tuttavia, gli odierni convenuti non provvedevano a rimborsare all'attore i danni dallo stesso subiti e quantificati come di seguito:
a) Fattura Euro 3.976,7 per i compensi del Geom. nominato dal Tribunale, anticipati dal Sig. Per_1
Parte (cfr. produzione n.8 attore);
b) Fattura Euro 1.227 per le operazioni richieste dall'ATP ed eseguite dalla Ditta Egea, anticipate Parte dal Sig. (cfr. produzione n.9 attore);
c) Fattura Euro 170 per le operazioni richieste dall'ATP ed eseguite dalla Ditta Egea, anticipate dal Parte Sig. (cfr. produzione n.10 attore); d) Fattura Euro 1.045 per le operazioni richieste dall'ATP ed eseguite dalla Ditta Egea, anticipate Parte dal Sig. (cfr. produzione n.11 attore);
e) Fattura Euro 1.320 per le operazioni richieste dall'ATP ed eseguite dalla Ditta Zena Costruzioni, Parte anche queste anticipate dal Sig. (cfr. produzione n. 12 attore);
Parte f) Fattura Euro 3.406 per i compensi dell'Ing. , consulente nominato da parte (cfr. Persona_2
produzione n.13 attore).
g) Euro 4.341,40 per i costi dei lavori per rifacimento interni dell'immobile, come stimati dal CTU
(cfr. produzione n.7 attore);
Parte h) Euro 12.810 per i lavori effettuati nel 2018 da parte nell'immobile e totalmente distrutti dalle infiltrazioni;
i) Euro 12.795,90 per il compenso dello scrivente legale, come da preventivo ai sensi del DM
Parte 55/2014 accettato da parte (cfr. produzione n.14 attore);
j) Euro 5.478 per gli arredi ed elettrodomestici danneggiati ed in particolare:
o Euro 1399 per televisore schermo piatto marchio Samsung;
o Euro 729 per condizionatore marchio Samsung;
o Euro 1600 per mobile consolle in legno;
o Euro 1200 per n. 3 quadri appesi in parete;
o Euro 550 per impianto stereo.
Sulla base di tali argomentazioni, l'attore ha chiesto che venga accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni dallo stesso subiti e che gli stessi siano condannati a risarcire tali danni, quantificati nella somma pari ad € 46.480,00 o eventualmente per la somma gli accertata in misura maggiore o minore, equitativamente ritenuta idonea dal Giudice.
2)Si sono costituiti in giudizio , ed (vedova Controparte_1 CP_2 Controparte_3
) esponendo: CP_1 - che la SI.ra è attualmente comproprietaria, unitamente ai figli, e P_ CP_2
, dell'appartamento di via Pozzo 24/4; Controparte_1
- che i titoli di provenienza consistono nell'atto di compravendita a rogito Notaio del Per_3
3.7.1978 (cfr. produzione n.2 convenuti), mediante il quale la Sig.ra insieme al P_
marito hanno acquistato tale cespite e nella successione di;
CP_7 CP_7
- che all'abitazione è annesso un “appezzamento di terreno ad uso giardino, con CP_1 accesso tramite passerella aerea” il quale confina (sovrastandolo) con il giardino Parte dell'interno 1 di proprietà (all'epoca dei fatti) del Sig.
Parte
- che il manufatto “grotta” del SI. colpito dalle infiltrazioni, è ricavato nel sottosuolo del giardino di proprietà , in quanto il fondo risulta posizionato a livello CP_1 CP_1
superiore ed il fondo Wax a livello inferiore;
- che tale circostanza è rilevante, atteso che la da cui è stato ricavato il condominio è un CP_8 immobile risalente agli anni '20, posizionato al di sotto dei giardini di Villa Paradiso;
- che tale grotta aveva una funzione decorativa della e di parziale canalizzazione delle CP_8
acque e che tale funzione si desume dal fatto che, perpendicolarmente al di sotto della stessa, sorge un ninfeo (cfr. produzione n. 3 convenuti);
- che la è stata oggetto di frazionamento con atto del 25.11.1974 a rogito Notaio CP_8 Per_3
(cfr. produzione n.4 convenuti);
- che, in tale atto, il notaio aveva rappresentato agli acquirenti che, all'esito del frazionamento dell'originaria proprietà, sarebbero nate servitù per destinazione del padre di famiglia, pesi sui diritti di proprietà ed oneri: “le parti acquirenti manlevano parte venditrice…nonché per le eventuali servitù, oneri, pesi che possano sorgere a carico delle singole unità immobiliari in dipendenza dei frazionamenti di cui al presente atto.”
- che, essendosi scissa l'unitarietà della proprietà del fondo superiore e di quello inferiore appare applicabile al caso di specie, l'art. 913 del c.c., rubricato “scolo delle acque”, che stabilisce che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente;
- che, nel caso di specie, un tale peso è sorto per effetto del frazionamento della proprietà; - che, per tali motivi, la “grotta” è un bene deputato ad essere oggetto di infiltrazioni naturali sia per l'originaria funzione impressa alla stessa dall'unitario proprietario della , sia CP_8 successivamente al frazionamento di quest'ultima;
- che l'attore è proprietario di un “giardino con grotta”, come risulta riportato dai titoli di provenienza del cespite di Via Pozzo 24/1 (cfr. produzione n.5 e produzione n.6 convenuti);
- che tale bene è da sempre stato una grotta artificiale aperta sul fronte ed avente esclusivamente le tre pareti interrate, come risulta documentato dalle planimetrie allegate sia all'atto del notaio rep. 5825 (cfr. produzione n.5 convenuti), sia all'atto del Notaio Per_4
el 2005, rep. 78922 (cfr. produzione n.6 convenuti); Per_5
- che nel periodo intercorrente tra il 2016 ed il 2022 è stata realizzata una chiusura sul fronte di tale grotta;
- che tale circostanza è emersa nel corso della consulenza effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo;
- che, nel corso del procedimento di atp, è stata modificata anche la planimetria depositata al
Catasto Fabbricati ed è stata presentata anche una pratica edilizia (CILA 1925/2021 del
19/02/21 – cfr. produzione n.8 convenuti);
- che, il consulente tecnico d'ufficio, incaricato in sede di atp, ha evidenziato che la grotta era completamente diversa dalla sua attuale conformazione;
- che la grotta, come risulta attualmente, appare carente sotto l'aspetto edilizio-urbanistico posto che la presentata ha dato per presupposta la previa esistenza del muro di Pt_3
chiusura sul fronte;
- che tale bene, risultando sprovvisto dei titoli edilizi idonei e comunque utilizzato in maniera difforme rispetto alla destinazione d'uso, deve ritenersi abusivo nella sua attuale conformazione con le conseguenze di cui agli artt. 31, 33, 37, 41 e 44 TUE;
- che, per tali ragioni, la richiesta risarcitoria di parte attrice deve ritenersi priva di pregio, dal momento che l'attore ha realizzato opere e finiture all'interno di una semplice grotta onde poterne mutare la destinazione d'uso da locale all'aperto a locale ad uso abitativo;
- che, per tali motivi, le opere murarie ed impiantistiche non possono essere risarcite all'attore, dato che risultano funzionalmente collegate ad un cambio di destinazione d'uso del bene oltre ad essere realizzate all'interno di un bene abusivo;
- che la richiesta di risarcimento danni, formulata in relazione ai beni mobili danneggiati,
risulta infondata dal momento che è stato lo stesso attore, con la propria condotta imprudente, a cagionare tali danni a sé stesso;
- che le voci di danno, analiticamente indicate a pagina 10 e 11 dell'atto di citazione, non sono dovute sulla base delle argomentazioni sviluppate da pagina 18 a pagina 20 della comparsa di costituzione e risposta.
Sulla base di tali motivi, i convenuti hanno chiesto che sia accertato e dichiarato che nulla è dovuto ad alcun titolo da e all'attore per i danni dallo Controparte_3 CP_2 CP_1 stesso subiti al proprio immobile e, per l'effetto, hanno chiesto che siano rigettate tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3)Durante il giudizio si è svolta ispezione giudiziale dei luoghi di causa e all'esito della stessa, il
Giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Peraltro, a seguito di istanza di sospensione ex art 295 c.p.c., formulata dai convenuti a fronte dell'intervenuta instaurazione di giudizio davanti al TAR Liguria al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento del Comune di Genova prot. 136954 del 13/03/2024 recante diniego d'esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia relativi all'immobile in Genova Via F. Pozzo 24 int. 1
(prodd. 10/11 convenuti), la causa è stata rimessa su ruolo per sentire i difensori nel contraddittorio.
Espletato detto incombente ed ascoltate le posizioni delle parti, la causa e stata poi rifissata per precisazione delle conclusioni e in quella sede trattenuta in decisione con concessione di nuovi termini ex art 190 c.p.c.
4)Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale e passando ad esaminare la domanda attorea si osserva quanto segue.
a)Si richiama in primo luogo quanto emerso nel corso dell'ATP affidato al CTU Geom. e di Per_1 cui all'elaborato in data 29.9.2021 il quale ha accertato la sussistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati. Evidenzia il CTU (pag 4 ctu): “Internamente il locale, che sembrava ristrutturato di recente, era interessato da fenomeni infiltrativi la cui manifestazione era maggiormente evidente sui controsoffitti e la parte alta di alcune pareti. Di conseguenza le suddette infiltrazioni interessavano
l'impianto di illuminazione costituito da faretti incassati nel controsoffitto (foto da 1 a 7 e da 15 a
19).
L'immobile era arredato e dotato di un condizionatore e di una televisione a schermo piatto appesa ad una parete.
Da quanto sopra lo scrivente può affermare che il danno da infiltrazione ha riguardato il controsoffitto in cartongesso e l'impianto elettrico che a causa della persistente umidità poteva essere soggetto a momentanei malfunzionamenti e corto circuiti”.
Il CTU poi, a seguito di prove di allagamento, è giunto alla conclusione che “le infiltrazioni lamentate provengono dall'aiuola posta sul bordo del terrapieno al di sotto del quale si trova il locale del ricorrente”.
In particolare con riferimento alle cause dei fenomeni infiltrativi accertati a pag 7 atp il Geom.
chiarisce “la responsabilità delle infiltrazioni è da attribuire alla presenza di piante, Per_1 all'interno dell'aiuola della parte resistente, non idonee all'attuale collocazione a causa delle caratteristiche degli apparati radicali a fittoni che si sviluppano in profondità, insinuandosi negli interstizi della struttura e consentendo così all'acqua di percolare verso il basso.
Altro apporto alle infiltrazioni può essere causato, con ragionevole certezza, dall'assenza di impermeabilizzazione all'interno dell'aiuola.
Come accennato è inoltre possibile che una ulteriore quantità d'acqua possa infiltrarsi al livello sottostante a causa della discontinuità della pavimentazione di cui alle foto 21-22”.
Il CTU poi individua i danni subiti dall'immobile attoreo a seguito delle infiltrazioni provenienti dall'aiuola dei convenuti evidenziando (pag 7 CTU): “l'immobile ha subito danneggiamenti principalmente ai controsoffitti, tali da richiederne la rimozione ed il completo rifacimento.
Vista anche l'abbondante presenza di umidità lo scrivente reputa necessario anche provvedere alla tinteggiatura delle pareti.
Tutto ciò ovviamente dopo avere eseguito i lavori di adeguamento dell'aiuola al livello soprastante.
Per quanto riguarda l'impianto elettrico sarà possibile esprimersi sulla sua funzionalità solo dopo avere eliminato le infiltrazioni ed essersi accertati della completa asciugatura. Per esperienza dello scrivente gli impianti elettrici che hanno subìto infiltrazioni d'acqua possono tornare perfettamente efficienti una volta asciutti. Ovviamente ciò non vale per le eventuali lampadine bruciate a causa di possibili corto circuiti che dovranno essere per forza sostituite”.
Quanto poi agli asseriti danni agli arredi il CTU (pag 8 ctu) precisa: “All'interno del locale, al momento dei sopralluoghi, erano presenti anche due cassettiere, un divano ed una poltrona ed una
TV a schermo piatto fissata al muro, sui quali possono essere caduti frammenti di parti del controsoffitto degradato a causa delle infiltrazioni.”
E così Il CTU conclude “Per quanto riguarda le conseguenze economiche derivate dalle infiltrazioni lo scrivente ritiene che possano essere quelle negative riconducibili alla realizzazione dei lavori, mentre per quelle che deriveranno dal persistere dei fenomeni si può solo ipotizzare un graduale degrado delle finiture superficiali con successivo interessamento degli strati anche più profondi delle parti murarie oltre al possibile danneggiamento definitivo dell'impianto elettrico.”
Nessun altro pregiudizio economico viene pertanto riscontrato dal CTU in sede di atp.
Di talchè, nell'individuare le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni (pagg.9-
10ctu) e a risanare l'immobile attoreo con i relativi costi, il CTU, quanto a quest'ultimo aspetto, quantifica i lavori necessari nella misura di € 4.341,40 (pag 9 atp).
Ne consegue che, alla luce delle indagini espletate ha trovato adeguato conforto probatorio:
Parte a)sia l'esistenza dei fenomeni infiltrativi nell'immobile già di proprietà (e poi ceduto in corso di causa a definito “grotta”; Pt_4
b)sia la provenienza degli stessi dall'aiuola soprastante di proprietà dei convenuti,;
c)sia la quantificazione dei danni subiti dall'immobile attoreo nella misura di € 4341, 40.
Risulta pertanto adeguatamente provata la responsabilità dei convenuti ex art 2051 c.c.
Come è ben noto, infatti l'art. 2051 c.c. riconosce al danneggiato un onere probatorio agevolato, pur tuttavia richiedendo che l'attore provi la sussistenza del danno e del nesso di causa.
Si richiama, ex plurimis, Cass. 29/07/2016, n. 15761 a mente della quale “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”).
b) I convenuti osservano, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che la cd grotta sarebbe un bene naturalmente deputato ad essere oggetto di infiltrazioni naturali.
In particolare affermano (pag 5 comparsa costituzione dei convenuti) come “l'originario proprietario avesse in buona sostanza impresso al vano esterno “grotta” una funzione decorativa non essendo in alcun modo da destinarsi ad un uso abitativo o similare “ e invocano (pag 6)
l'applicazione dell'art. 913 c.c., trattandosi di acque piovane che scolano naturalmente e non per effetto dell'intervento umano.
Inoltre lamentano come detta grotta abbia subito una modifica della destinazione d'uso ad opera Parte del SI e come l'originaria destinazione d'uso sia assolutamente incompatibile con quella abitativa, come evidenziato anche dal ctu nella fase di ATP (pagg 9-10 comparsa ).
Inoltre, in sede di memoria n 1 ex art 183 VI comma cpc, i convenuti ribadiscono che “l'immobile in parola non può avere destinazione abitativa ma al massimo di cantina, grotta con la conseguenza che i parametri di umidità relativa ed assoluta non possono essere i medesimi di un locale residenziale.
In forza di tali argomentazioni i convenuti ritengono che la richiesta risarcitoria di parte attrice sia Parte priva di pregio, avendo lo stesso Sig. provocato il danno con il proprio comportamento colpevole, avendo “ realizzato opere e finiture all'interno di quello che in realtà non è nemmeno un magazzino ma una semplice Grotta onde poterne mutare, di fatto, la destinazione d'uso da locale all'aperto (paragonabile ad una tettoia) e quindi naturalmente destinato a subire le intemperie oltreché gli scoli ex art. 913 c.c. di cui sub (a) ad una abitativa”(pag. 11 comparsa). Parte In buona sostanza in tesi dei convenuti il Sig. ha voluto utilizzare il bene in modo difforme rispetto a quello che per natura e per origini storiche ne è la destinazione d'uso, ovvero prettamente decorativa e pertanto in oggi non avrebbe diritto ad alcun ristoro per le lamentate infiltrazioni.
Tale assunto non appare condivisibile.
Si osserva in primo luogo che l'immobile oggetto di causa, sin dal primo atto di alienazione
(coincidente con il rogito del 1974: v nota di trascrizione prod 4 attore), risulta denominato grotta e ceduto come volume già esistente, unitamente all'appartamento, alla cantina e al giardino, integrando così una vera e propria pertinenza ex art 817 cpc con conseguente diritto dell'acquirente e dei suoi aventi causa di godere in modo pieno e pacifico anche Persona_6
di questo bene accessorio.
L'alienazione di tale grotta come pertinenza/accessorio dell'appartamento compravenduto emerge pertanto dalla prima alienazione, effettuata dall'originario unico proprietario dell'intero edificio
Segalerba ai SIg.ri nel 1974 e risulta ribadita nel rogito di vendita del 2005, Per_7 Pt_5
intercorso tra i e (prod 6 convenuti) laddove si legge che sono annessi Per_7 Pt_5 CP_9 all'appartamento e compresi nella vendita anche un giardino con annessa grotta posta allo stesso livello.
Si evidenzia poi come, nel corso dell' ispezione giudiziale espletata nel presente giudizio in data
3.10.2023, si sia potuto visionare solo l'immobile attoreo ma non l'aiuola oggetto di causa in assenza di tutti i convenuti e come in tale sede si sia constatata sia la suddivisione del locale in tre piccoli ambienti, sia la persistenza dei fenomeni infiltrativi nei soffitti.
Nella suddetta occasione il difensore di parte attrice ha ribadito come la destinazione originaria del locale grotta fosse quella di cantina inserita nel finto grottesco, richiamando il verbale in data
28.4.2021 prodotto in atti e nella stessa occasione il difensore di parte convenuta, nell'osservare il volume de quo nella planimetria del 2005/2006 allegata agli atti e la grotta nell'atto di acquisto Parte
sottolinea come la stessa sia rappresentata senza tamponatura esterna (ovvero la pietra visibile) non contestando peraltro l'eventuale destinazione originaria a cantina.
Lo stesso funzionario comunale poi, nella Relazione di accertamento relativo ad opere in via F
Pozzo civ 24 int 1, (prod 18 attore) richiamata da entrambe le parti, così afferma: “I locali seminterrati posti nel giardino, in origine destinati a cantina ed inseriti nel finto grottesco retrostante l'abitazione sono stati indicati nell'elaborato grafico allegato alla tardiva CILA n. 1925/2021 con destinazione “grotta”; gli stessi, aventi una superfice di circa mq. 27 ed altezza interna di circa 2,25 al controsoffitto, al momento rimosso sono dotati di una porta di accesso e tre finestre protette con griglie antintrusione.
I locali in argomento, secondo quanto rilevato dall'atto di compravendita del 1974 – allegato in copia – sono stati ricavati da un preesistente sotterraneo già destinata a rifugio antiaereo”.
Il CTU Geom. , inoltre, in sede di atp (pag 13 atp) precisa: “Dal punto di vista amministrativo Per_1
e di fatto il locale non può essere considerato abitativo, poiché privo di bagno, cucina e con altezze inferiori al minimo previsto dai regolamenti vigenti. Lo scrivente non ha inoltre individuato
l'intercapedine che di norma dovrebbe essere realizzata per rendere i locali controterra conformi alle disposizioni in materia di igiene edilizia. Ciò non impedisce che comunque possa essere utilizzato per altri scopi”.
Ed infine con sentenza del 29.1.2025 il TAR Liguria ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni convenuti di impugnazione del provvedimento prot. 136954 del 13/03/2024 e ha riconosciuto la legittimità del provvedimento comunale che ha negato l'esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia relativi all'immobile in Genova via F. Pozzo 24 int. 1.
Afferma il giudice amministrativo che “la trasformazione del mediante la chiusura Pt_6 dell'entrata con infissi, non avendo mutato la destinazione d'uso, era effettivamente realizzabile con un intervento di manutenzione straordinaria ( , nel caso di specie in sanatoria): donde la Pt_3 legittimità del provvedimento comunale, che ha negato l'esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia invocati dai ricorrenti”.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte non pare revocabile in dubbio che la circostanza che detto volume avesse in origine funzione decorativa e /o destinazione a cantina ma non abitativa, come del resto non l'ha ad oggi, in assenza dei requisiti indispensabili sul punto (altezze di legge e presenza di bagno/cucina) non ne esclude ma ne comprende a buon diritto anche la possibilità di utilizzare detta pertinenza per momenti di svago, di cui godere in modo sereno e pacifico senza dover subire infiltrazioni provenienti da immobili di terzi.
Di talchè, fermo restando quanto evidenziato dal CTU in merito, da un lato, alla mancanza di altezze di legge e di bagno/cucina ai fini dell'abitabilità dell'immobile attoreo in oggetto e, dall'altro, della possibilità che lo stesso venga comunque legittimamente sfruttato in maniera piena e pacifica dall'attore quale legittima pertinenza dell'abitazione nei termini sopra evidenziati, non pare revocabile in dubbio che sussista il diritto dell'attore di vedersi risarcito il danno causato al pacifico e legittimo godimento della suddetta pertinenza a seguito del comportamento di terzi , in assenza di adeguata prova dell'esistenza di una servitù di stillicidio e con le precisazioni che seguono in merito all'invocato art 913 c.c. da parte dei convenuti.
In particolare i convenuti in comparsa di costituzione invocano l'art 913 c.c., ritenendo che dette acque scolino naturalmente e non per intervento umano: e cio' per previsione dell'originario unico proprietario Segalerba.
Come è ben noto, ai sensi dell'art 913 c.c. il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
In particolare, in tema di scolo delle acque deve affermarsi che ai sensi degli art. 908 e 913 c.c. il fondo inferiore non può essere assoggettato, salvo diversa ed espressa convenzione (o per servitù per destinazione del padre di famiglia oppure per usucapione), allo scolo di acque diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi e che l'art. 913 c.c. impone al proprietario del fondo superiore il divieto di realizzare ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e, correlativamente, legittima il proprietario e il titolare di altri diritti sul fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi.
Nel caso di specie, alla luce delle indagini peritali espletate in sede di atp, è emerso che le infiltrazioni sono riconducibili non ad uno scolo naturale delle acque ma ad interventi comunque posti in essere dall'uomo, ovvero ad esempio alla presenza di piante, all'interno dell'aiuola della parte resistente, non idonee all'attuale collocazione a causa delle caratteristiche degli apparati radicali a fittoni che si sviluppano in profondità, insinuandosi negli interstizi della struttura e consentendo così all'acqua di percolare verso il basso nonché alla discontinuità della pavimentazione, oltre che all'assenza di impermeabilizzazione all'interno dell'aiuola.
Ai fini della configurabilità di una servitù per destinazione del padre di famiglia, poi non pare adeguatamente provato dai convenuti che dette opere fossero state realizzate già prima del frazionamento dell'edificio ad opera dell'originario unico proprietario Segalerba, a fronte della contestazione dell'attore, formulata in memoria ex art 183 VI comma cpc n 1, in merito alla realizzazione dell'aiuola e alla collocazione delle piante sul terrazzo superiore, originalmente solo in cemento e privo di aiuole, ad opera dei convenuti, Alla luce delle argomentazioni sopra svolte non appare pertanto adeguatamente provato l'assunto dei convenuti in merito all'esistenza di una servitù di stillicidio per destinazione del padre di famiglia e /o comunque in merito all'applicabilità alla vicenda in esame dell'art 913 c.c.
c)Parte attrice ha poi dedotto capitoli di prova aventi ad oggetto la conferma della presenza di alcuni beni ricoverati nell'immobile de quo e il loro asserito danneggiamento a seguito delle infiltrazioni.
Si osserva in primo luogo che la suddetta capitolazione non appare ammissibile e rilevante in quanto sfornita di qualsiasi conforto fotografico in merito agli arredi asseritamente lesionati a seguito delle infiltrazioni, nonché in assenza di pezze giustificative dei costi dei beni elencati, sui quale poter sentire i testimoni.
Né esiste agli atti perizia di parte attestante l'esistenza di tali specifici danni.
Si aggiunga poi che lo stesso CTU, come si è detto, non pare aver individuato in maniera inequivocabile l'esistenza di ulteriori danni agli arredi, essendosi limitato sul punto ad affermare
(pag 8 atp): “All'interno del locale, al momento dei sopralluoghi, erano presenti anche due cassettiere, un divano ed una poltrona ed una TV a schermo piatto fissata al muro, sui quali possono essere caduti frammenti di parti del controsoffitto degradato a causa delle infiltrazioni”.
Risulta inoltre sfornito di adeguato conforto documentale l'asserito danno per € 12.810,00 consistente nelle opere di ristrutturazione effettuate nel 2018 e asseritamente danneggiate dalle infiltrazioni e comunque da ritenersi già ristorabili con la somma riconosciuta dal CTU e di cui si è già detto.
Sussiste pertanto il diritto dell'attore di sentir dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento della somma di € 4.341,40 a titolo di risarcimento del danno.
4)Con riferimento poi alle spese di ATP, a fronte della sussistenza delle infiltrazioni e della loro
Parte ascrivibilità all'aiuola di proprietà dei convenuti, sussiste il diritto del SI di vedersi rimborsate le spese della fase di ATP, nei limiti di cui in appresso, a fronte dell'accoglimento dello stesso nei confronti dei convenuti ed il fatto che l'instaurazione del presente giudizio si è reso necessario al fine di ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni causati dalle suddette infiltrazioni. Si richiama sul punto giurisprudenza consolidata della Suprema Corte a mente della quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. 26478/2024 e Cass. n.18918/2020 per tutte).
Sotto questo profilo le spese legali della fase di ATP sono liquidate in € 350,00 per esborsi ed €
3056,00 per compensi oltre accessori di legge mentre quelle di CTU, come già liquidate devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
Quanto alle spese di CTP attoreo e delle altre fatture prodotte la relativa domanda non può essere accolta in assenza di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento sul punto (cfr. Cass.
24188/2021 ex plurimis).
5) Con riferimento poi alla domanda ex art 96 cpc formulata dall'attore, la stessa non appare fondata e non può essere accolta, non risultando adeguatamente provati i relativi presupposti.
6) In merito infine alle spese di lite di questo procedimento le stesse, liquidate alla luce del DM
10.3.2014 come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico dei convenuti soccombenti
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Onorario di Tribunale Dott.ssa
Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra la il SI
[...]
(attore) ed i SIg.ri , ed Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
(convenuti) disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza, Controparte_3
- dichiara tenuti e per l'effetto condanna i convenuti a corrispondere all'attore la somma di
€4.341,40 a titolo di risarcimento dei danni, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti a corrispondere all'attore la somma di € 350,00 per esborsi ed €
3.056,00 per compensi del procedimento di ATP per le ragioni di cui in parte motiva;
-pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU della fase di ATP come già liquidate: -rigetta le altre domande proposte, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti a corrispondere all'attore le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva, con distrazione a favore degli avv.ti Alessandro
TORRI e Luca RAPETTI che si dichiarano antistatari.
Genova, 08/06/2025
Il GOT
Dott..ssa Chiara Daniela Fioravanti