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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione specializzata in materia di Imprese sezione civile
R.G. 7529 / 2024
Il Giudice, dott.ssa Assunta Napoliello, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.1.2025; letti gli atti e le difese svolte;
richiamati il decreto, emesso inaudita altera parte, in data 23.7.2024 e l'ordinanza emessa in data 6.11.2024;
[...]
premesso di essere una società attiva nella produzione e Parte_1 commercializzazione di accessori e parti di ricambio per veicoli commerciali, ha presentato ricorso cautelare ex art. 129 cpi in danno di lamentando il compimento di atti CP_1 di violazione di segreti aziendali e commerciali e atti di concorrenza sleale, invocando l'emissione di provvedimenti di descrizione, inibitoria e sequestro ai sensi della normativa contenuta nel c.p.i.
In particolare, evidenziava di avere promosso in danno del suo ex dipendente P_
, passato nel frattempo alle dipendenze della concorrente giudizio
[...] Parte_1 cautelare, e che durante le operazioni di descrizione, svolte presso l'abitazione di e sul pc aziendale dato in dotazione a questi, era stato riscontrato che era in CP_3 possesso i) della chiavetta usb utilizzata per sottrarre le informazioni aziendali di;
ii) Pt_1 del file denominato “COMM_Analisi fine anno commerciali 2019”; iii) di un file word denominato “Daken Facts”, operazioni di descrizione, svolte nella stessa data presso sui dispositivi riferibili al L' . Poiché durante tali operazioni, era stato CP_1 P_ riscontrato che il dispositivo usb contenente il file “COMM_Analisi commerciali fine anno 2019” era stato utilizzato sul pc di in dotazione al Sig. , pc dove il file CP_1 CP_3
“Daken facts” era stato salvato (doc. 18) e che il ctu informatico incaricato dal giudice, nella relazione peritale (doc. 19), rilevava che: “il supporto di archiviazione USB oggetto di indagine … è stato precedentemente utilizzato e/o collegato alla postazione in esame” (ovvero il pc aziendale presso e che “il file di word denominato “DAKEN CP_1
FACTS.docx” viene poi anche riscontrato nelle posizioni locali della postazione in esame”, sulla base di tali premesse chiedeva di disporsi la descrizione giudiziale dei file contenuti all'interno dei dispositivi del personale di che svolgeva le funzioni CP_1 amministrative ovvero presso il personale impiegato nella Direzione/Presidenza, Ufficio Commerciale, Ufficio Acquisti e Ufficio Amministrazione di CP_1
Concessa con decreto la misura della descrizione e nominato ctu, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si è costituito il resistente, contestando la domanda cautelare.
All'esito del deposito dei verbali di descrizione e della relazione tecnica, è stata disposta un'integrazione della consulenza tecnica.
All'udienza 16.1.2025, celebrata in trattazione scritta e col deposito di note difensive delle parti, il procedimento è stato riservato per la decisione.
Lo scopo della descrizione giudiziale è, in generale, quello di acquisire la prova sia dei denunciati illeciti, che della loro dimensione, e, in quanto tale, essa è strumentale rispetto al successivo giudizio di merito volto all'accertamento degli stessi. Essa, quindi, rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva (in quanto, come detto, rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale), sia di natura cautelare, essendo la sua concessione, comunque, subordinata, da un lato, alla allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.
Nella specie, è pacifico che l'esito della descrizione e della consulenza ivi disposta (anche in sede di integrazione) sia stata del tutto negativa, non essendo emersi elementi dell'asserita sottrazione/utilizzo di dati sensibili di appartenenza della ricorrente da parte di nonostante le approfondite operazioni peritali di verifica del materiale CP_1 prelevato presso non è stata individuata alcuna prova o indizio dell'illecito CP_1 lamentato, cioè della asserita violazione del preteso proprio know-how, o anche solo del
“materiale rilevante” sotto questo profilo. Tanto è vero che parte ricorrente ha, considerato l'esito del provvedimento di descrizione nonché delle perizie del CTU riversate in atti in data 11 agosto e 16 dicembre, rinunciato alle domande formulate nel ricorso cautelare del 17 luglio 2024.
Sulla richiesta di conferma delle operazioni di descrizione: Condivide questo Giudicante l'orientamento per cui “la conferma di una misura cautelare non può poggiare sull'esito del procedimento di descrizione svolto antecedentemente all'attivazione del contraddittorio, bensì sull'esistenza - prima e a prescindere dai risultati della descrizione - dei presupposti per la concessione della misura…” e questo perché la descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo volto a contrastare il rischio che il dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o comunque utili ai fini dell'assolvimento in sede di giudizio di merito dell'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda. I presupposti ai fini della concessione, della conferma o della revoca vanno valutati, quindi, in relazione al diritto processuale alla prova e non, quantomeno in via immediata e diretta, in relazione al diritto sostanziale sotteso.
Nella specie, al momento della presentazione del ricorso cautelare, alla luce della documentazione allegata ed, in particolare, di quanto già era emerso nel parallelo procedimento instaurato nei confronti di (conclusosi, nelle more, con la CP_3 conferma delle operazioni di descrizione, inibitoria e sequestro del materiale ritrovato, all. fasc. ricorrente), appariva sussistente il fumus boni iuris tale da giustificare, in quella fase, il provvedimento di descrizione e procedere alla verifica dell'utilizzo da parte della società concorrente dei dati sensibili sottratti dall'ex dipendente.
Pertanto, le operazioni di descrizione vanno confermate: tuttavia, proprio in ragione dell'esito negativo delle indagini svolte, discende la inutilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto e la restituzione in favore di dei 4 hard-disk predisposti dal CTU CP_1 contenenti i dati e le informazioni di prelevati in occasione della descrizione del 31 CP_1 luglio 2024 presso così come anche richiesto dalla resistente. CP_1
Sul regime delle spese, il giudicante non ritiene si possa discostare dal generale principio della soccombenza: a tal proposito, si deve, rivolgere lo sguardo agli esiti dell'esecuzione del provvedimento cautelare, da leggersi unitamente agli elementi prospettati nel ricorso e ai documenti di parte ricorrente. In tale prospettiva, se è pur vero che, al momento della presentazione del ricorso ex art. 129 cpi, per quanto detto, sussistevano entrambi i presupposti per la concessione della misura, non può tuttavia tralasciarsi l'esito negativo delle ricerche, anche quelle reiterate ed integrative svolte su richiesta di parte ricorrente.
Inconferente appare il richiamo all'art. 2049 cc mancando da un lato alcun elemento, anche indiziario, sul coinvolgimento del datore di lavoro nella condotta posta in essere dal dipendente e, dall'altro, che, come è stato accertato sia in questo che nel CP_3 parallelo giudizio intrapreso in danno dell , la pretesa sottrazione illecita di CP_4 know- è avvenuta prima della sua assunzione da parte di che nulla sapeva o CP_1 poteva sapere (né sono stati acquisiti elementi contrari in tale senso) della condotta del atteso che, come affermato nell'ordinanza conclusiva del procedimento nei CP_3 confronti del , il documento “COMM_Analisi fine anno commerciali_2019.xlsm” CP_3
“riporta come data di ultima modifica la data del 01/12/2021 e la data di ultimo accesso la data del 31/01/2024”, ed il file “daken facts.docx” riporta “come data di ultima modifica la data del 29/11/2023, ossia in epoca antecedente l'assunzione da parte di del CP_5
. CP_3
Alla luce di quanto dedotto, il provvedimento di descrizione concesso col decreto del 23.7.2024 ed integrato con ordinanza emessa in data 6.11.2024, va confermato;
va disposta la inutilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto e la restituzione in favore di dei 4 hard-disk predisposti dal CTU contenenti i dati e le informazioni di CP_1 CP_1 prelevati in occasione della descrizione del 31 luglio 2024 presso così come CP_1 anche richiesto dalla resistente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicati i parametri previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità media. Le spese di ctu poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
Pqm
Conferma la descrizione come disposta con decreto del 23.7.2024 ed integrato con ordinanza emessa in data 6.11.2024; dispone l' inutilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto e la restituzione in favore di dei 4 hard-disk predisposti dal CTU contenenti i dati e le informazioni di CP_1 CP_1 prelevati in occasione della descrizione del 31 luglio 2024 presso così come CP_1 anche richiesto dalla resistente;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 6637,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva come per legge.
Spese di ctu poste definitivamente a carico di Parte_1
Si comunichi
Bari, 07/02/2025
Il Giudice
Assunta Napoliello
Sezione specializzata in materia di Imprese sezione civile
R.G. 7529 / 2024
Il Giudice, dott.ssa Assunta Napoliello, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.1.2025; letti gli atti e le difese svolte;
richiamati il decreto, emesso inaudita altera parte, in data 23.7.2024 e l'ordinanza emessa in data 6.11.2024;
[...]
premesso di essere una società attiva nella produzione e Parte_1 commercializzazione di accessori e parti di ricambio per veicoli commerciali, ha presentato ricorso cautelare ex art. 129 cpi in danno di lamentando il compimento di atti CP_1 di violazione di segreti aziendali e commerciali e atti di concorrenza sleale, invocando l'emissione di provvedimenti di descrizione, inibitoria e sequestro ai sensi della normativa contenuta nel c.p.i.
In particolare, evidenziava di avere promosso in danno del suo ex dipendente P_
, passato nel frattempo alle dipendenze della concorrente giudizio
[...] Parte_1 cautelare, e che durante le operazioni di descrizione, svolte presso l'abitazione di e sul pc aziendale dato in dotazione a questi, era stato riscontrato che era in CP_3 possesso i) della chiavetta usb utilizzata per sottrarre le informazioni aziendali di;
ii) Pt_1 del file denominato “COMM_Analisi fine anno commerciali 2019”; iii) di un file word denominato “Daken Facts”, operazioni di descrizione, svolte nella stessa data presso sui dispositivi riferibili al L' . Poiché durante tali operazioni, era stato CP_1 P_ riscontrato che il dispositivo usb contenente il file “COMM_Analisi commerciali fine anno 2019” era stato utilizzato sul pc di in dotazione al Sig. , pc dove il file CP_1 CP_3
“Daken facts” era stato salvato (doc. 18) e che il ctu informatico incaricato dal giudice, nella relazione peritale (doc. 19), rilevava che: “il supporto di archiviazione USB oggetto di indagine … è stato precedentemente utilizzato e/o collegato alla postazione in esame” (ovvero il pc aziendale presso e che “il file di word denominato “DAKEN CP_1
FACTS.docx” viene poi anche riscontrato nelle posizioni locali della postazione in esame”, sulla base di tali premesse chiedeva di disporsi la descrizione giudiziale dei file contenuti all'interno dei dispositivi del personale di che svolgeva le funzioni CP_1 amministrative ovvero presso il personale impiegato nella Direzione/Presidenza, Ufficio Commerciale, Ufficio Acquisti e Ufficio Amministrazione di CP_1
Concessa con decreto la misura della descrizione e nominato ctu, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si è costituito il resistente, contestando la domanda cautelare.
All'esito del deposito dei verbali di descrizione e della relazione tecnica, è stata disposta un'integrazione della consulenza tecnica.
All'udienza 16.1.2025, celebrata in trattazione scritta e col deposito di note difensive delle parti, il procedimento è stato riservato per la decisione.
Lo scopo della descrizione giudiziale è, in generale, quello di acquisire la prova sia dei denunciati illeciti, che della loro dimensione, e, in quanto tale, essa è strumentale rispetto al successivo giudizio di merito volto all'accertamento degli stessi. Essa, quindi, rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva (in quanto, come detto, rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale), sia di natura cautelare, essendo la sua concessione, comunque, subordinata, da un lato, alla allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.
Nella specie, è pacifico che l'esito della descrizione e della consulenza ivi disposta (anche in sede di integrazione) sia stata del tutto negativa, non essendo emersi elementi dell'asserita sottrazione/utilizzo di dati sensibili di appartenenza della ricorrente da parte di nonostante le approfondite operazioni peritali di verifica del materiale CP_1 prelevato presso non è stata individuata alcuna prova o indizio dell'illecito CP_1 lamentato, cioè della asserita violazione del preteso proprio know-how, o anche solo del
“materiale rilevante” sotto questo profilo. Tanto è vero che parte ricorrente ha, considerato l'esito del provvedimento di descrizione nonché delle perizie del CTU riversate in atti in data 11 agosto e 16 dicembre, rinunciato alle domande formulate nel ricorso cautelare del 17 luglio 2024.
Sulla richiesta di conferma delle operazioni di descrizione: Condivide questo Giudicante l'orientamento per cui “la conferma di una misura cautelare non può poggiare sull'esito del procedimento di descrizione svolto antecedentemente all'attivazione del contraddittorio, bensì sull'esistenza - prima e a prescindere dai risultati della descrizione - dei presupposti per la concessione della misura…” e questo perché la descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo volto a contrastare il rischio che il dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o comunque utili ai fini dell'assolvimento in sede di giudizio di merito dell'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda. I presupposti ai fini della concessione, della conferma o della revoca vanno valutati, quindi, in relazione al diritto processuale alla prova e non, quantomeno in via immediata e diretta, in relazione al diritto sostanziale sotteso.
Nella specie, al momento della presentazione del ricorso cautelare, alla luce della documentazione allegata ed, in particolare, di quanto già era emerso nel parallelo procedimento instaurato nei confronti di (conclusosi, nelle more, con la CP_3 conferma delle operazioni di descrizione, inibitoria e sequestro del materiale ritrovato, all. fasc. ricorrente), appariva sussistente il fumus boni iuris tale da giustificare, in quella fase, il provvedimento di descrizione e procedere alla verifica dell'utilizzo da parte della società concorrente dei dati sensibili sottratti dall'ex dipendente.
Pertanto, le operazioni di descrizione vanno confermate: tuttavia, proprio in ragione dell'esito negativo delle indagini svolte, discende la inutilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto e la restituzione in favore di dei 4 hard-disk predisposti dal CTU CP_1 contenenti i dati e le informazioni di prelevati in occasione della descrizione del 31 CP_1 luglio 2024 presso così come anche richiesto dalla resistente. CP_1
Sul regime delle spese, il giudicante non ritiene si possa discostare dal generale principio della soccombenza: a tal proposito, si deve, rivolgere lo sguardo agli esiti dell'esecuzione del provvedimento cautelare, da leggersi unitamente agli elementi prospettati nel ricorso e ai documenti di parte ricorrente. In tale prospettiva, se è pur vero che, al momento della presentazione del ricorso ex art. 129 cpi, per quanto detto, sussistevano entrambi i presupposti per la concessione della misura, non può tuttavia tralasciarsi l'esito negativo delle ricerche, anche quelle reiterate ed integrative svolte su richiesta di parte ricorrente.
Inconferente appare il richiamo all'art. 2049 cc mancando da un lato alcun elemento, anche indiziario, sul coinvolgimento del datore di lavoro nella condotta posta in essere dal dipendente e, dall'altro, che, come è stato accertato sia in questo che nel CP_3 parallelo giudizio intrapreso in danno dell , la pretesa sottrazione illecita di CP_4 know- è avvenuta prima della sua assunzione da parte di che nulla sapeva o CP_1 poteva sapere (né sono stati acquisiti elementi contrari in tale senso) della condotta del atteso che, come affermato nell'ordinanza conclusiva del procedimento nei CP_3 confronti del , il documento “COMM_Analisi fine anno commerciali_2019.xlsm” CP_3
“riporta come data di ultima modifica la data del 01/12/2021 e la data di ultimo accesso la data del 31/01/2024”, ed il file “daken facts.docx” riporta “come data di ultima modifica la data del 29/11/2023, ossia in epoca antecedente l'assunzione da parte di del CP_5
. CP_3
Alla luce di quanto dedotto, il provvedimento di descrizione concesso col decreto del 23.7.2024 ed integrato con ordinanza emessa in data 6.11.2024, va confermato;
va disposta la inutilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto e la restituzione in favore di dei 4 hard-disk predisposti dal CTU contenenti i dati e le informazioni di CP_1 CP_1 prelevati in occasione della descrizione del 31 luglio 2024 presso così come CP_1 anche richiesto dalla resistente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicati i parametri previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità media. Le spese di ctu poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
Pqm
Conferma la descrizione come disposta con decreto del 23.7.2024 ed integrato con ordinanza emessa in data 6.11.2024; dispone l' inutilizzabilità del materiale probatorio ivi raccolto e la restituzione in favore di dei 4 hard-disk predisposti dal CTU contenenti i dati e le informazioni di CP_1 CP_1 prelevati in occasione della descrizione del 31 luglio 2024 presso così come CP_1 anche richiesto dalla resistente;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 6637,00 oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva come per legge.
Spese di ctu poste definitivamente a carico di Parte_1
Si comunichi
Bari, 07/02/2025
Il Giudice
Assunta Napoliello