Ordinanza cautelare 23 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 11 aprile 2022
Sentenza 15 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, ordinanza collegiale 11/04/2022, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 00292/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2022, proposto da
Mer Mec S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Yari Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EC Rail S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Giovanni Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- dell'aggiudicazione definitiva prot. 409 del 13/1/2022 dell'appalto proc. 536/2021 per la “Fornitura e posa di n. otto Train Scanner - CIG: 8687110DF1” disposta da NO S.r.l. in favore di EC Rail S.r.l. per l'importo di € 8.082.480, oltre oneri per la sicurezza e IVA, comunicata a MER MEC S.p.A. con nota prot. 414 del 13/1/2022 e di ogni altro atto, nota o provvedimento inerente l'aggiudicazione anche se non conosciuto;
- della relazione del RUP, citata nel provvedimento di aggiudicazione, non conosciuta;
- della nota prot. 15506 del 2/12/2021 con cui il RUP di gara ha chiesto alla EC Rail S.r.l. la presentazione della documentazione idonea a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di Gara;
- del verbale n. 9 del 26/11/2021 con cui la Commissione di gara ha ritenuto congrua l'offerta di EC Rail S.r.l.;
- del verbale n. 8 del 29/10/2021 nella parte in cui la Commissione ha redatto la graduatoria provvisoria in cui ha inserito e collocato al primo posto la EC Rail S.r.l.;
- del verbale n. 7 del 14/10/2021 per la parte in cui la Commissione ha valutato l'offerta tecnica di EC Rail S.r.l. assegnando il relativo punteggio;
- del verbale n. 6 del 27/09/2021 per la parte in cui la Commissione ha valutato l'offerta tecnica di EC Rail S.r.l.;
- del verbale n. 5 del 6/09/2021 per la parte in cui la Commissione ha ammesso alla gara EC Rail S.r.l. e valutato l'offerta tecnica;
- del verbale n. 4 del 31/08/2021 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che EC Rail S.r.l. avesse soddisfatto il soccorso istruttorio piuttosto che escluderla;
- della nota prot. 9781 del 29/07/2021 con cui NO S.r.l. ha disposto il soccorso istruttorio in favore di EC Rail S.r.l.;
- del verbale n. 3 del 26/07/2021 in cui la Commissione ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti di EC Rail S.r.l.;
- dei verbali n. 2 del 23/07/2021 e n. 1 del 12/07/2021 in cui la Commissione verificando la documentazione amministrativa dei concorrenti in gara ha disposto il soccorso istruttorio per la mancanza di sottoscrizione digitale della referenza bancaria presentata dalle concorrenti OM Ferroviaria S.p.A. e AF Italia S.r.l. e non nei confronti di EC Rail S.r.l. e, comunque, per non aver escluso quest'ultima;
- degli eventuali ulteriori atti inerenti la verifica sul possesso dei requisiti di EC Rail S.r.l., anche non conosciuti;
- delle eventuali ulteriori richieste di soccorso istruttorio o integrazione documentale rivolte a EC Rail S.r.l. e gli eventuali riscontri forniti, non conosciuti;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale con cui l'offerta di EC Rail S.r.l. è stata ammessa in gara, valutata, collocata in graduatoria e ritenuta aggiudicataria;
- in subordine, della lex di gara, laddove si dovesse ritenere che gli artt. IV.2 n. 4 e VI n. 4 del disciplinare non abbiano richiesto ai concorrenti di offrire, o meno, effettivamente e in concreto i quattro rilievi denominati “sviluppi superiori a quanto di specifica” ma che invece abbiano consentito ai concorrenti di limitarsi a indicare nell'offerta la mera capacità ad eseguire tali rilievi o la disponibilità futura ad offrire i medesimi, come opzione a pagamento extrabudget;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché, per quanto possa occorrere,
per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente a conseguire l'aggiudicazione e a stipulare il contratto d'appalto;
dell'efficacia del contratto, eventualmente sottoscritto da NO S.r.l. e dal controinteressato nelle more della definizione del giudizio ovvero per il diritto a subentrare nel contratto ove stipulato nelle more del giudizio;
II) con il ricorso incidentale presentato da EC Rail S.r.l. il 3/3/2022:
- di ogni atto e/o verbale con cui la stazione appaltante e/o il seggio di gara e/o la commissione hanno ammesso la ricorrente principale, Mer Mec s.p.a., al proseguo della gara indetta da NO per l'affidamento della “Fornitura e posa di n. otto Train Scanner - CIG: 8687110DF1”, valutandone l'offerta ai fini dell'aggiudicazione;
- nella specie, di tutti i verbali di gara e relativi allegati, con particolare riferimento al verbale n. 6 del 27.9.2021 nella parte in cui la commissione non ha disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente, Mer Mec S.p.A., pur rilevando che la stessa ha inserito un valore economico all'interno dell'offerta tecnica per il criterio 3) - sub.1 e 3) - sub. 2 sull'assunto che “gli atti di Gara non prevedevano esplicitamente una causa di esclusione legata all'inserimento nell'offerta tecnica di valori economici viene attribuito punteggio zero”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, limitatamente alla parte in cui non dispone l'esclusione di Mer Mec S.p.A. nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso nella parte in cui dispone l'ammissione di Mer Mec S.p.A. e la colloca utilmente nella graduatoria finale;
- di ogni altro atto o verbale presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente incidentale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NO S.r.l. e di EC Rail S.r.l.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I) Con bando pubblicato in data 14.04.2021 sulla GUUE, NO S.r.l. (in seguito anche solo “NO” o “Stazione appaltante”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di otto Train Scanner, inclusa la progettazione, la realizzazione, l'installazione e la messa in funzione dell'impianto”.
In base al capitolato speciale d’appalto (punto 1. Generalità) la fornitura doveva comprendere:
1. Un sistema di misura e acquisizione automatizzato per il rilievo dei parametri geometrici delle
ruote in condizioni di treno in marcia come descritto nell’allegato tecnico al presente Capitolato;
2. Un sistema di misura e acquisizione automatizzato per il rilievo dei parametri geometrici di guarnizioni freno in condizioni di treno in marcia come descritto nell'allegato tecnico al presente
Capitolato;
3. Un sistema di misura e acquisizione automatizzato per il rilievo dei parametri geometrici disco freno in condizioni di treno in marcia come descritto nell'allegato tecnico al presente Capitolato;
4. Un sistema di misura e acquisizione automatizzato per il rilievo dei parametri geometrici strisciante pantografo sua integrità con in condizioni di treno in marcia sia per il pantografo in presa che quello in riposo come descritto nell'allegato tecnico al presente Capitolato;
5. Sistema di immagini con memorizzazione dei rilievi avvenuti con data ed ora....
Il sistema software deve comprendere almeno: 1. Sinottico o Dashboard di primo livello che indichi lo stato del treno dopo il passaggio sotto il portale, che preveda la possibilità di approfondire lo stato del componente ritenuto Non Conforme con schermate di secondo livello partendo dal sinottico;...”.
L’importo posto a base di gara è pari a € 9.525.400, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Partecipavano alla gara, oltre alla ricorrente, la controinteressata EC Rail S.r.l. (da ora anche solo EC), OM Ferroviaria S.p.A. e AF Italia S.r.l.
Dopo l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa la Stazione appaltante ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti di AF e OM, relativamente alla referenza bancaria richiesta dalla lex di gara.
EC è stata invece sottoposta a soccorso istruttorio rispetto alle dichiarazioni di sopralluogo obbligatorio su tre siti di NO, in quanto detto sopralluogo sarebbe stato effettuato da un soggetto privo di poteri e non munito di procura speciale per detta operazione.
Dopo la valutazione delle offerte tecniche al primo posto si collocava la EC, con un punteggio tecnico di 68,40 su 70; nella graduatoria finale la EC si collocava al primo posto, con 98 punti e la ricorrente al secondo posto con 81,50 punti.
La verifica di congruità effettuata ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016, veniva superata.
Dopo l’esame da parte del RUP della documentazione per comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, la Stazione appaltante il 13.1.2022 ha disposto l’aggiudicazione della gara a favore della EC.
A seguito della domanda di accesso presentata in data 17.1.2022, la ricorrente, con il ricorso principale tempestivamente notificato e depositato, ha impugnato gli atti di gara, indicati in epigrafe, per i seguenti motivi:
1) Per l’esclusione di EC Rail dalla gara: violazione e falsa applicazione degli artt. III.1.3 lett. A), II.2.4 e VI.3 del bando e degli artt. IV.1.3.2 lett. A), II, V, VII, VIII e X del disciplinare; violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 86 e 80 d.lgs. 50/2016; falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione; eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione della par condicio competitorum e dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
L’art. IV.1.3.2 lett. a) del disciplinare e l’art. III.1.3 lett. a) del bando hanno previsto quale requisito di capacità tecnica-professionale aver “realizzato nel triennio 2017-2019 un fatturato specifico relativo a realizzazione di impianti di rilevamento misure in ambito trasportistico o ferroviario non inferiore a € 12.000.000 (euro dodicimilioni/00)”.
A comprova di detto requisito le partecipanti dovevano allegare l’elenco dei contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato.
Con la risposta al chiarimento n. 14 la stazione appaltante ha precisato che ai fini della comprova del requisito “sono accettate tutte le tipologie di impianti di misura in ambito ferroviario”.
La ricorrente contesta che l’aggiudicataria sia in possesso di detto requisito: la EC ha prodotto fatture per la fornitura di un prodotto definito “kit artico” per un importo complessivo pari a € 2.250.000 (€ 250.000+500.000+750.000+750.000). Secondo la tesi della ricorrente il kit artico sarebbe un sistema rompighiaccio, non equiparabile al sistema di controllo che viene richiesto.
E’ poi indicato un secondo contratto (con la società TEM Ferro CFO-004 del 23/07/2018, per un fatturato specifico di € 142.277,18), che ha come oggetto la fornitura di veicoli di manutenzione per il risanamento e la sostituzione del filo della trazione elettrica: si tratterebbe di una prestazione marginale e meramente opzionale prevista dal contratto di appalto inerente la “fornitura di sistemi di registrazione scanner 3D ostacoli”. Lo “scanner 3D ostacoli” non è un sistema di misura di veicoli ferroviari, in quanto viene normalmente utilizzato come semplice sistema da montare a bordo dei rotabili per la identificazione di eventuali ostacoli.
Secondo la tesi della ricorrente si tratterebbe di prestazioni che non attengono a impianti di rilevamento misure o similari.
Ne consegue che EC avrebbe anche falsamente dichiarato di possedere il requisito di ammissione previsto dall’art. IV.1.3.2 lett. a) del disciplinare, per cui andava esclusa ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. C bis e f bis, e co. 12 d.lgs. 50/2016;
2) Per l’esclusione di EC Rail dalla gara: violazione e falsa applicazione della lex di gara e in particolare degli artt. II.1, IV.1, IV.1.11, V, VII, VIII e X del disciplinare, degli artt. 3,10 e 12 del capitolato tecnico e delle istruzioni per il sopralluogo fornite da NO - violazione dell’art. 83 e dell’art. 80, co. 5 lett. c-bis d.lgs. 50/2016, dell’art. 97 della Cost., dei principi di imparzialità, par condicio, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo - violazione dei principi di unicità, univocità, linearità, immodificabilità, coerenza e determinatezza dell’offerta; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere e travisamento dei fatti:
in base alla lex specialis il concorrente doveva produrre “a pena di esclusione ...Copia del Certificato di avvenuto sopralluogo presso i siti di NO ” rilasciato dalla Stazione appaltante. Secondo la tesi della ricorrente, non vi sarebbe la prova che un dipendente o collaboratore della EC abbia effettuato il sopralluogo;
3) Per l’esclusione di EC Rail dalla gara: violazione e falsa applicazione degli artt. IV.2, IV.3, II.1, V, VII, VIII e X del disciplinare, degli artt. 1, 2, 3, 5, 11, 12 del capitolato tecnico, del chiarimento n. 22 e del documento tecnico di gara denominato “specifica rilievo misura geometria ruote” - violazione e falsa applicazione dell’art. 94 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016 - violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità, par condicio, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo - violazione dei principi di unicità, univocità, linearità, immodificabilità, coerenza e determinatezza dell’offerta. violazione del divieto di alternatività dell’offerta. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere e travisamento dei fatti.
L’offerta della vincitrice risulterebbe peggiorativa, rispetto alle prescrizioni del capitolato e ometterebbe elementi mandatori richiesti dalle prescrizioni capitolari.
In particolare:
- il sistema di rilevamento offerto da EC risulterebbe essere influenzato da fattori ambientali, contrariamente a quanto richiesto dal documento di gara “Specifica rilievo misura geometrica ruote”,
- l’offerta della EC non ha fornito il listino dei ricambi, nonostante sia stato richiesto dalla lex di gara;
- non ha fornito nessun disegno o layout specifico dei sei siti oggetto della gara.
Ritiene quindi la ricorrente che sia stata presentata una offerta peggiorativa e difforme rispetto alle prescrizioni tecniche previste dal capitolato di gara, per cui doveva essere esclusa, in quanto tutte le richieste di capitolato dovevano intendersi mandatorie;
4. Per l’esclusione di EC Rail dalla gara: violazione e falsa applicazione della lex di gara e in particolare degli artt. IV.2 punto 4, IV.3, VI punto 4, V, VII, VIII E X del disciplinare e del chiarimento n. 29 - violazione e falsa applicazione dell’art. 94, dell’art. 83, co. 9, dell’art. 80, co. 5, e degli artt. 95 e 97 d.lgs. 50/2016 - violazione dell’art. 97 della Cost., dei principi di imparzialità, par condicio, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo - violazione dei principi di unicità, univocità, linearità, immodificabilità, coerenza e determinatezza dell’offerta; violazione del divieto di alternatività dell’offerta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere e travisamento dei fatti: secondo la tesi di parte ricorrente l’offerta tecnica è contraddittoria e difforme dalle prescrizioni della lex specialis, rispetto alla voce “sviluppi superiori a quanto di specifica”.
Il disciplinare di gara al punto IV.2 n.4 prevede testualmente: “sviluppi superiori a quanto di Specifica - L’operatore economico dovrà dichiarare la capacità o meno di indicare i seguenti rilievi:
1) rilievo 3D del carrello completo di rodiggio;
2) rilievo sagoma limite del treno;
3) rilievo temperatura boccole;
4) rilievo rumorosità boccole”.
Per tale voce è prevista l’assegnazione di 16 punti tecnici (4 per ciascun rilievo).
Nella risposta al quesito n. 29, la stazione appaltante ha chiarito che “gli sviluppi superiori alla specifica che verranno proposti vanno intesi nel budget di gara”.
La aggiudicataria ha indicato nella voce “sviluppi superiori a quanto di specifica”, quattro tipologie di rilievo: “rilievo 3D del carrello completo di rodiggio; rilievo sagoma limite del treno; rilievo temperatura boccole; rilievo rumorosità boccole” che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, verrebbero forniti solo “se necessario”, come dichiarato nella relazione tecnica.
Pertanto gli “sviluppi superiori alla specifica” offerti non sarebbero compresi nel budget di gara, con la conseguenza che l’offerta sarebbe contraddittoria, condizionata e non migliorativa;
5. In via subordinata rispetto all’accoglimento degli altri motivi di ricorso: per l’annullamento della lex di gara ove interpretata nel senso di ritenere che NO, agli artt. IV.2 n. 4 e VI n. 4 del disciplinare rispetto la voce dell’offerta tecnica relativa ai 4 rilievi denominati “sviluppi superiori a quanto di specifica”, abbia richiesto ai concorrenti di indicare nell’offerta tecnica la mera capacità di effettuare tali rilievi e non, invece, di presentare un’offerta che effettivamente includa, o meno, tali prestazioni che una volta offerte debbano intendersi come comprese nel prezzo dell’appalto, per contraddizione a quanto affermato col chiarimento n. 29 e comunque per violazione e falsa applicazione dell’art. 94 e 95 d.lgs. 50/2016, violazione dell’art. 97 cost., nonché dei principi di imparzialità, par condicio, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo, sviamento di potere e travisamento dei fatti.
Parte ricorrente articola questo motivo in via subordinata, impugnando la lex specialis,
e quindi chiedendo l’annullamento dell’intera gara, nel caso in cui si dovesse ritenere che la lex di gara con gli artt. IV.2 n. 4 e VI n. 4 del disciplinare non abbiano imposto ai concorrenti di offrire in concreto i quattro rilievi denominati “sviluppi superiori a quanto di specifica” ma abbiano consentito ai concorrenti di limitarsi a indicare nell’offerta la mera capacità ad eseguirli o la disponibilità futura ad offrire tali rilievi, come opzione a pagamento.
In tal caso vi sarebbe contraddittorietà rispetto al chiarimento n. 29 in cui la stazione appaltante ha affermato che “gli sviluppi superiori alla specifica che verranno proposti vanno intesi nel budget di gara”: la ricorrente in base al chiarimento ha formulare un’offerta tecnica e economica che tenesse conto del costo di tali prestazioni, offrendo in tal modo un prezzo meno competitivo.
Tale interpretazione sarebbe illogica per violazione degli artt. 94 e 95 d.lgs. 50/2016 e per sviamento dell’azione amministrativa, laddove viene prevista l’assegnazione di 16 punti tecnici ad una voce dell’offerta che si limiti a richiedere al concorrente di dichiarare e non comprovare, la mera ipotetica capacità o disponibilità ad offrire eventualmente e in futuro le misurazioni in questione, ad un prezzo extra budget non definito.
In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto che venga disposta una CTU o una verificazione per accertare i seguenti profili:
- la riconducibilità o meno delle fatture prodotte da EC in sede di comprova dei requisiti a prestazioni inerenti la realizzazione e fornitura di impianti di misura in ambito ferroviario;
- la conformità dei disegni e layout presentati da EC alle richieste capitolari e alle specificità dei siti di NO;
- la sostenibilità economica ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 dell’offerta di EC anche rispetto alle prestazioni inerenti i rilievi di cui agli “sviluppi superiori a quanto di specifica” previsti dall’art. IV.2 punto 4 e VI punto 4 del disciplinare e tenuto conto della relazione di congruità prodotta da EC alla Stazione appaltante.
Si sono costituite in giudizio sia la stazione appaltante, sia la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 238 del 23.2.2022 il Collegio ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10 cod. proc. amm., l’udienza pubblica.
A seguito della notificazione del ricorso, EC Rail ha presentato istanza di accesso agli atti ex art. 53 d.lgs. 50/2016 al fine di acquisire copia dei verbali delle operazioni gara nonché copia integrale dell’offerta presentata dalla ricorrente principale.
Dopo aver acquisito gli atti di gara, la società EC, in data 3.3.2022 ha notificato ricorso incidentale, articolando le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 4, 30, 83. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione del divieto di commistione dell’offerta tecnica ed economica. Violazione del principio di segretezza delle offerte e segnatamente violazione del principio di segretezza dell’offerta economica. Violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Violazione del principio di imparzialità e par condicio. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.
Secondo la prospettazione della ricorrente incidentale l’offerta della Mer Mec doveva essere esclusa, in quanto sarebbe stato violato il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica.
Infatti Mer Mec avrebbe inserito nella propria offerta tecnica, per la voce “opzioni alla specifica tecnica” la quotazione economica delle prestazioni opzionali (voce misure da rilevare sul rodaggio e misure da rilevare sui dischi freno su asse in cartella ruota), violando in tal modo il principio di segretezza dell’offerta economica. Illegittimamente la commissione di gara si sarebbe limitata a non attribuire alcun punteggio alla suddetta voce “opziono alla specifica tecnica”, affermando che “gli atti di Gara non prevedevano esplicitamente una causa di esclusione legata all’inserimento nell’offerta tecnica di valori economici”. Secondo la ricorrente incidentale vi sarebbe una causa di esclusione.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie ex art 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in giudizio dal Collegio.
II) Il presente ricorso ha ad oggetto la gara per la realizzazione e la fornitura di c.d. “train scanner” ovvero strumenti diagnostici di sicurezza “ad elevata complessità” strutturati come dei “portali” con il compito di effettuare rilievi, misurazioni e diagnosi al passaggio dei veicoli ferroviari, per la sicurezza ferroviaria e dei passeggeri.
Il Collegio ritiene di dover approfondire la conoscenza delle questioni tecniche sottese a talune delle censure contenute nel ricorso principale, rispetto all’offerta di EC Rail e a tal fine dispone una verificazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., dispone quanto segue:
a) alla verificazione provvederà il Dirigente della Direzione Generale per la Sicurezza della Ferrovie dell’FI (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), con facoltà di delega ad un funzionario/tecnico esperto in materia (da nominare entro e non oltre il 15 aprile 2022, con immediata comunicazione al Tribunale);
b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:
- rispetto ai requisiti tecnici: se i prodotti forniti da EC in forza del contratto RFI n. 61/2017 avente ad oggetto la installazione del Kit artico e sistema diagnostico e i prodotti forniti in forza di contratto con la Società TEM Ferro del 23.7.2018 presentano le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale di appalto indicate al punto 1) Generalità. In particolare se i prodotti indicati da EC possano essere qualificati come impianti di rilevamento misure o di diagnostica in ambito ferroviario e presentano i requisiti tecnici richiesti dalla legge di gara;
- se i disegni e layout presentati da EC sono conformi alle richieste del capitolato e alle specificità dei siti di NO.
Per l’adempimento del mandato il Verificatore potrà accedere a tutti gli atti del fascicolo processuale.
c) la relazione conclusiva sarà depositata entro il 6 giugno 2022;
Detto termine deve intendersi così suddiviso:
- le parti nomineranno eventuali consulenti tecnici, da comunicare al verificatore, entro il 20 aprile 2022;
- in contraddittorio con le parti e/o loro consulenti il verificatore svolgerà gli accertamenti ritenuti necessari, redigendo verbale delle operazioni effettuate e delle eventuali osservazioni formulate dai presenti;
- prima di depositare la relazione finale (anche in formato digitale), il Verificatore, non oltre il 9 maggio 2022, dovrà sottoporre una bozza preliminare della relazione di verificazione agli stessi difensori, che potranno presentare osservazioni scritte sulle quali il Verificatore dovrà prendere posizione, replicando ad esse in modo puntuale ed analitico;
- le parti, o i rispettivi consulenti, dovranno trasmettere al verificatore le loro eventuali osservazioni entro il 16 maggio 2022;
- il verificatore provvederà a depositare entro il 6 giugno 2022, in via telematica nel fascicolo processuale e in copia cartacea presso la Segreteria della Sezione, la propria relazione conclusiva, nella quale dovrà prendere posizione sulle eventuali osservazioni delle parti, oltre a produrre una nota-spese utile alla liquidazione del compenso a lui spettante. La relazione finale dovrà contenere l’illustrazione delle operazioni effettuate, la specificazione delle conclusioni raggiunte affidate ad una risposta sintetica, ma completa, in ordine ai quesiti posti, e ogni altra informazione utile ai fini della definizione del presente giudizio, raccomandandosi altresì particolare chiarezza espositiva onde consentire la piena comprensione dei profili tecnici esaminati e delle valutazioni svolte.
Manda al verificatore designato di avvisare le parti del momento di inizio delle operazioni mediante comunicazione telematica agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dagli atti di costituzione delle parti nel giudizio, da inviare almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni.
La Segreteria autorizzerà il verificatore all’accesso telematico al fascicolo processuale, a sua richiesta e ai fini di consultazione, con facoltà di estrarre copia degli atti.
Rinvia l’ulteriore trattazione del ricorso all’udienza pubblica indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla prima udienza di luglio 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO