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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2024, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/08/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Lorenzo Magnarelli, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4232 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31/08/2023, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di PA AL avverso l'ordinanza emessa in data 24/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con la quale era stata disattesa l'istanza di revoca/sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (applicata nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. 2, 5, 8 d.lgs 74/2000, con ordinanza del 2.12.2022 dallo stesso Tribunale del riesame di Roma, a seguito di appello del PM avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Latina). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PA AL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 292, comma 2, 310, comma 2, 274, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Argomenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, legittimano la formulazione di un'istanza ex art. 299 cod.proc.pen. non solo i fatti nuovi sopravvenuti ma anche gli elementi preesistenti ma non presi in considerazione, le violazioni della legge sostanziale ed anche quelli acquisiti al procedimento ma non oggetto di specifica valutazione;
il Tribunale del riesame non si era confrontato con le nuove questioni ed i nuovi elementi veicolati mediante l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. (la circostanza che dal mese di febbraio 2022 il ricorrente aveva definitivamente interrotto i rapporti con DO NI, con conseguente vizio di motivazione;
epoca di commissione dei reati, documentazione rinvenuta in sede di perquisizione); inoltre, non era stata considerata la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale in relazione alla vicinanza dei fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ed anche sotto tale profilo era evidente il vizio di motivazione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della permanenza del pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale, richiamando e confermando la valutazione già effettuata in sede di applicazione dell'ordinanza genetica, di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere del ricorrente in relazione alle modalità del fatto ed al ruolo svolto nella vicenda illecita (il ricorrente era l'amministratore di fatto delle società cartiere coinvolte nella frode fiscale, società che era lui stesso a costituire e alle quali preponeva prestanomi di sua fiducia e da lui diretti;
svolgeva, pertanto, un ruolo essenziale, essendo preposto ad un settore fondamentale dell'organizzazione criminale, quale la creazione e la gestione delle società cartiere, ruolo che dirigeva e gestiva con ampi margini di autonomia). Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013), secondo cui, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell'art. 274 lett c) cod.proc.pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47. Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto e valutato come irrilevanti ai fini della valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione criminosa, gli elementi nuovi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (interruzione dei rapporti con il coindagato NI, documentazione rinvenuta in sede di perquisizione, decorso del tempo dai fatti contestati). In particolare, i Giudici cautelari hanno ritenuto l'irrilevanza della prospetta interruzione dei rapporti con il NI in considerazione del ruolo svolto in maniera autonoma dal ricorrente nel settore della creazione e gestione delle società cartiere coinvolte nella frode fiscale;
hanno, poi, evidenziato che la documentazione rinvenuta a seguito delle perquisizioni disposte dal Pm erano stati rinvenuti numerosi documenti e file non solo relativi alle predette società cartiere ma anche di ulteriori e numerose società in collegamento con le società già coinvolte nella frode carosello;
hanno, quindi, rilevato che le condotte illecite si erano protratte anche dopo il 2021 e durante tutto il 2022 e che dagli atti di indagine emergeva che il ricorrente aveva continuato ad operare secondo i consolidati meccanismi criminali anche nel 2022 e sino a tempi recentissimi. 3 Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569). Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01). 3. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 4 inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 19/12/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Lorenzo Magnarelli, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4232 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31/08/2023, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto nell'interesse di PA AL avverso l'ordinanza emessa in data 24/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con la quale era stata disattesa l'istanza di revoca/sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (applicata nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. 2, 5, 8 d.lgs 74/2000, con ordinanza del 2.12.2022 dallo stesso Tribunale del riesame di Roma, a seguito di appello del PM avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Latina). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PA AL, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 292, comma 2, 310, comma 2, 274, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Argomenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, legittimano la formulazione di un'istanza ex art. 299 cod.proc.pen. non solo i fatti nuovi sopravvenuti ma anche gli elementi preesistenti ma non presi in considerazione, le violazioni della legge sostanziale ed anche quelli acquisiti al procedimento ma non oggetto di specifica valutazione;
il Tribunale del riesame non si era confrontato con le nuove questioni ed i nuovi elementi veicolati mediante l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. (la circostanza che dal mese di febbraio 2022 il ricorrente aveva definitivamente interrotto i rapporti con DO NI, con conseguente vizio di motivazione;
epoca di commissione dei reati, documentazione rinvenuta in sede di perquisizione); inoltre, non era stata considerata la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale in relazione alla vicinanza dei fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ed anche sotto tale profilo era evidente il vizio di motivazione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della permanenza del pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale, richiamando e confermando la valutazione già effettuata in sede di applicazione dell'ordinanza genetica, di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere del ricorrente in relazione alle modalità del fatto ed al ruolo svolto nella vicenda illecita (il ricorrente era l'amministratore di fatto delle società cartiere coinvolte nella frode fiscale, società che era lui stesso a costituire e alle quali preponeva prestanomi di sua fiducia e da lui diretti;
svolgeva, pertanto, un ruolo essenziale, essendo preposto ad un settore fondamentale dell'organizzazione criminale, quale la creazione e la gestione delle società cartiere, ruolo che dirigeva e gestiva con ampi margini di autonomia). Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013), secondo cui, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell'art. 274 lett c) cod.proc.pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47. Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto e valutato come irrilevanti ai fini della valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione criminosa, gli elementi nuovi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (interruzione dei rapporti con il coindagato NI, documentazione rinvenuta in sede di perquisizione, decorso del tempo dai fatti contestati). In particolare, i Giudici cautelari hanno ritenuto l'irrilevanza della prospetta interruzione dei rapporti con il NI in considerazione del ruolo svolto in maniera autonoma dal ricorrente nel settore della creazione e gestione delle società cartiere coinvolte nella frode fiscale;
hanno, poi, evidenziato che la documentazione rinvenuta a seguito delle perquisizioni disposte dal Pm erano stati rinvenuti numerosi documenti e file non solo relativi alle predette società cartiere ma anche di ulteriori e numerose società in collegamento con le società già coinvolte nella frode carosello;
hanno, quindi, rilevato che le condotte illecite si erano protratte anche dopo il 2021 e durante tutto il 2022 e che dagli atti di indagine emergeva che il ricorrente aveva continuato ad operare secondo i consolidati meccanismi criminali anche nel 2022 e sino a tempi recentissimi. 3 Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569). Costituisce, inoltre, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 - 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 - 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 - 01). 3. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 4 inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 19/12/2023