Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/1964, n. 1556
CASS
Sentenza 18 giugno 1964

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Il principio dell'unita e contestualita della prova per testimoni non consente, ne concettualmente ne giuridicamente, di considerare 'nuova' agli effetti del disposto dell'art. 345, 2 comma, cod.proc. civ., una prova che si riconnetta a quella gia dedotta, ammessa e raccolta nel giudizio di primo grado. ( Conf. 1283-63' 1033-63).*

Il titolare di una impresa individuale con Sede in Italia, il quale agisca come rappresentante 'in loco' di una societa straniera, risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2508 cod.civ.) fino all'adempimento delle formalita di cui all'art. 2506 cod.civ.*

Il carattere di novita della prova testimoniale, ammissibile in appello a norma dell'art. 345, 2 comma, cod.proc.civ., non discende dallo aspetto soggettivo di essa, non ha riguardo, cioe, alla persona fisica di colui che sia indicato e chiamato come teste ma si ricollega, piuttosto, al contenuto intrinseco della prova medesima, ossia all'oggetto di essà non puo essere, quindi, considerata 'nuova' una prova che si riconnetta a quella raccolta nel giudizio di primo grado, soltanto per il fatto che un teste non escusso in quella Sede, benche indicato con gli altri, a causa di un impedimento di fatto o di legge, potrebbe essere sentito in secondo grado per essere venuto meno l'impedimento originario.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/1964, n. 1556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1556
    Data del deposito : 18 giugno 1964

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