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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 11944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11944 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 36691-2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei Magistrati:
- Cecilia Pratesi Presidente
- MO SS DI
- NO AL DI relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 36691 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto DIVORZIO CONTENZIOSO e vertente TRA
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1984, con il patrocinio dell'avvocato LUDOVICA DE FALCO, con elezione di domicilio in VIA ULPIANO 29 IN ROMA, presso il difensore RICORRENTE (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/01/1979, con il patrocinio dell'avvocato ALESSANDRA ADAMINI con elezione di domicilio in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 IN ROMA, presso il difensore RESISTENTE; Avv. MASSIMO ORLANDO, in qualità di curatore speciale dei minori e elettivamente domiciliato presso lo studio Persona_1 Persona_2 dellʼAvv. Massimo Orlando, in Roma al Viale Angelico n. 38 INTERVENTORE; e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso “riportandosi alle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni
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versate in atti chiedendone l'integrale accoglimento. In particolare, la
ricorrente insiste anche nella richiesta di decadenza del dalla CP_1
responsabilità genitoriale per le ragioni già esplicitate in corso di causa e alle
quali si riporta. La Difesa del resistente si oppone a tale richiesta ritenendo
che non sussistano i presupposti per la decadenza del dalla CP_1
responsabilità genitoriale. Il curatore speciale rappresenta che ad oggi la
pronuncia di decadenza presupporrebbe un accertamento sulle capacità
genitoriali del ancora non completo e maturo”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSA
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 20 settembre Parte_1 Controparte_1
2013 in Anzio, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati il 29 marzo 2016 i fratelli gemelli Per_1
tuttora minorenni;
[...] Persona_2
- i coniugi si sono separati con sentenza n. 5084/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 6 marzo 2019;
- nel presente giudizio di divorzio, il 3 maggio 2021 è stata pubblicata la sentenza n. 7617/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
L'oggetto del presente giudizio riguarda dunque i provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di divorzio, e, in particolare, le seguenti questioni: 1) la
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titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) le statuizioni economiche relative ai minori.
L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
In proposito, va subito posto in rilievo che, nel corso del giudizio, e precisamente il 13 dicembre 2023, ha lasciato Roma e si Controparte_1
è diretto presso la comunità terapeutica “Incontro” con sede in IA (Terni),
“per seguire un percorso riabilitativo a carattere residenziale” (cfr. attestazione della Comunità Incontro del 18 dicembre 2023), ossia per disintossicarsi dalla propria dipendenza da sostanze stupefacenti, e in particolare dalla cocaina;
dipendenza da abuso di cocaina certificata anche dal Serd dell'Asl Pt_2
(cfr. certificato del 28 novembre 2023). SO, per quanto risulta dagli atti,
dimora tuttora nella comunità Incontro (cfr. relazione della Comunità Incontro
del 7 maggio 2025). La collocazione presso la comunità Incontro è stata preceduta da un accesso del resso la struttura riabilitativa Villa Maraini CP_1
operante in Roma e, per un breve periodo, dalla frequentazione del . Pt_3
Proprio la dipendenza del SO dalla cocaina spiega le condotte gravemente scorrette, disfunzionali e diseducative tenute dal predetto,
durante il giudizio, verso la ex moglie, verso i soggetti con cui si è dovuto relazionare nel corso del giudizio e, soprattutto, verso i figli minori. Le
principali condotte di tal segno saranno ora sinteticamente descritte.
Si procederà per punti:
1)Nel corso del giudizio erano stati disposti incontri protetti tra il e i CP_1
figli, alla presenza dei servizi sociali. Durante tali incontri, o durante alcuni di essi, il ha tenuto comportamenti incivili, fuori controllo e CP_1
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irragionevolmente aggressivi proprio nei confronti degli operatori dei servizi sociali, per di più alla presenza dei minori. Più in dettaglio, durante l'incontro del 7 gennaio 2022 il arrivato in ritardo e “visibilmente sconvolto, con CP_1
gli occhi socchiusi e assorto nei suoi pensieri”, alla presenza dei figli ha dato il via a una plateale polemica contro la e contro la decisione di attivare Pt_1
gli incontri protetti, coinvolgendo i figli in tale discussione e rimbrottando aspramente l'operatrice dei servizi sociali che l'aveva interrotto (“… io dico
quello che mi pare. Sono figli miei io gli dico quello che mi pare … Quello che
pensi tu non conta niente, è come quello che pensa un passante per me”).
Nel mentre, i figli giocavano ma non ha partecipato al gioco e, al CP_1
contrario, ha insistito nel volere coinvolgere i figli, allora di soli sei anni, nelle proprie rivendicazioni polemiche contro la , riferendosi apertamente Pt_1
alla denuncia per violenza sessuale;
i bambini, però, “non vogliono parlare,
continuano a giocare tra loro facendo finta di non ascoltarlo, mentre il padre a
questo punto si ritira, guarda il telefono e continua a non giocare con i figli”,
rifiutandosi anzi di farsi coinvolgere nel gioco, nonostante espressa richiesta in tal senso sia di sia di . Dinanzi a successiva Per_2 Per_1
interlocuzione da parte dell'operatore presente, il SO, “sempre con tono
aggressivo”, ha così detto: “io durante l'incontro con i miei figli posso fare
quello che voglio, non me ne frega minimamente di quello che dite, tanto
quello che dite voi non conta niente”. Nella nota dei servizi sociali così si è
concluso: “… neanche l'intervento degli operatori ha potuto contenere il
comportamento e le intenzioni del padre, che si sente al di sopra di tutti e solo
lui [è] capace di comprendere cosa è giusto per i suoi figli. Per tutta la durata
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dell'incontro ci si è sentiti in ostaggio di una persona fuori controllo che quando
veniva posto di fronti a dei limiti o a delle regole reagiva aggressivamente e
con la chiara sensazione che qualsiasi altro intervento avrebbe potuto
scatenare in lui una reazione violenta alla presenza dei figli …”. Similare
atteggiamento era stato tenuto dal nel precedente incontro del 24 CP_1
dicembre 2021, nel corso del quale il predetto aveva anche rivolto delle gravi minacce alla (“io posso salutare i bambini quando mi pare … la sig.ra Pt_1
deve ringraziare che non sta ancora su una sedia a rotelle … è la sig.ra che
deve cambiare atteggiamento, se le cose stanno così io provocherò ancora di
più”).
A questo Collegio appare altamente probabile che tali condotte del CP_1
così come quelle che di séguito saranno descritte, siano state determinate, o comunque ampiamente acuite, dall'uso di sostanze stupefacenti, e in particolare della cocaina, che notoriamente suscita negli assuntori reazioni aggressive come quelle appena descritte;
2) sempre nel corso del giudizio, e precisamente con ordinanza del 24
marzo 2021, il giudice istruttore aveva sospeso i pernottamenti dei minori presso il padre e aveva disposto che gli incontri pomeridiani tra il SO e i bambini dovessero avvenire “alla necessaria presenza di persona di fiducia
della madre”. A tal fine, la si è inizialmente rivolta alla sig.ra Pt_1 [...]
, la quale è entrata in casa del insieme con i Controparte_2 CP_1
bambini ma è stata poi maltrattata dal con urla e frasi maleducate e CP_1
irrispettose (cfr. dichiarazioni della ), tenute anche alla presenza dei CP_2
minori, tant'è che la stessa ha poi desistito dall'incarico. La De Liso, CP_2
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a quel punto, ha ingaggiato la sig.ra e anche verso la predetta, Parte_4
nonostante la presenza dei bambini, il a tenuto un atteggiamento oltre CP_1
modo protervo e aggressivo, impedendole di uscire dall'abitazione se non gli avesse consegnato subito una copia del proprio documento mentre la
[...]
gli ha risposto che gli poteva dare soltanto gli estremi di un proprio Pt_4
documento d'identità, per poi valutare con un avvocato se dargliene anche la copia;
ma tale controproposta della non è stata accettata dal Parte_4 CP_1
soltanto con l'arrivo dei Carabinieri la è riuscita a uscire Parte_4
dall'abitazione del Durante la discussione, ha apostrofato la CP_1 CP_1 [...]
con le seguenti parole: … Non esci da qua forse non hai capito … te Pt_1
becchi una denuncia, ho più soldi e più tempo di te per fare una guerra …”,
aggiungendo poi le ulteriori seguenti frasi dopo che la gli aveva Parte_4
rammentato che stava tenendo le suddette condotte diseducative alla presenza anche dei bambini: “… ma tu non ti devi permettere mai di dire cosa
sto facendo con i figli miei, sei una piscia a letto … devi stare zitta sul rapporto
con i miei bambini, devi stare zitta … se muori adesso io sono contento…”;
provocando così una reazione di pianto della (cfr. dichiarazione del Parte_4
26 aprile 2021 sottoscritta dalla ); Parte_4
3) Nel corso della procedura esecutiva relativa all'appartamento di via
Tuscolana n. 1020, già di proprietà del ma poi pignoratogli e quindi CP_1
espropriatogli coattivamente, il custode giudiziario, avv. Anna Lanza, ha avuto modo di verificare che l'appartamento era “in precarie condizioni igieniche
caratterizzato dalla presenza di numerosi letti per ogni stanza, tale da
ospitare, a detta dell'esecutato che in seguito ha rettificato quanto detto, circa
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12 persone, delle quali, a richiesta del custode giudiziario, si è detto non in
grado di fornire le generalità” (così nella denuncia sottoscritta dall'avv. Lanza).
L'avv. Lanza ha quindi parlato con uno degli inquilini, di nazionalità bengalese,
e gli ha detto che avrebbe dovuto pagare l'affitto non già al bensì alla CP_1
procedura esecutiva;
a quel punto il “ha allontanato l'affittuario CP_1
impedendogli di firmare il verbale, ed ha assunto un atteggiamento aggressivo
e minaccioso nei confronti degli ausiliari, impedendo la prosecuzione delle
operazioni peritali e rendendo opportuno chiedere l'intervento della forza
pubblica a tutela della incolumità degli ausiliari stessi” (cfr. allegato n. 78).
Soltanto all'arrivo dei Carabinieri il ha acconsentito alla prosecuzione CP_1
delle operazioni.
4) Anche nel corso delle operazioni peritali, e particolarmente in occasione dei colloqui del 7 gennaio 2022 e del 30 giugno 2022, il ha perso le CP_1
staffe e si è rapportato in maniera collerica e fuori controllo con un c.t.p. e con la c.t.u. (cfr. pagine 12 e seguenti del supplemento peritale);
5) sempre nel corso del giudizio, anche all'esito della predetta c.t.u. e dell'archiviazione della denuncia penale per violenza sessuale, erano poi ripresi i pernottamenti dei minori presso il domicilio paterno, inizialmente sospesi. In quelle occasioni sono avvenuti, da parte del comportamenti CP_1
ancora più gravi di quelli fino a ora descritti. Tali comportamenti sono stati riferiti dai vicini di casa del presso l'abitazione del predetto sita in Roma CP_1
alla via Volsinio 28 scala C (si tratta di una via parallela a Corso Trieste, nel territorio del II Municipio del Comune di Roma); gli stessi comportamenti risultano anche da più di un'annotazione di p.g..
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Più in dettaglio, risulta dall'allegato n. 95 in atti di parte ricorrente che la sig.ra , vicina di casa del ha riferito di aver ascoltato Controparte_3 CP_1
“frequenti episodi di lite” tra il e la convivente del predetto, CP_1 Per_3
indicando in particolare due episodi, purtroppo avvenuti anche alla
[...]
presenza dei figli del della : il 13 settembre 2023, verso le ore CP_1 Pt_1
6:00, a casa di un furibondo litigio tra il e la avvenuto alla CP_1 Per_3
presenza dei due minori, sono dovuti intervenire sia i Carabinieri sia
“personale medico”; nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2023, dopo che la aveva sentito forti rumori “e il pianto dei bambini” provenire dalla CP_3
casa del sono dovuti nuovamente intervenire i Carabinieri. La CP_1
ha aggiunto che nel mese di settembre del 2023 il e aveva CP_3 CP_1
chiesto in prestito dei soldi, “adducendo come scusa la smagnetizzazione
delle carte di credito”, senza poi restituirglieli.
Quanto detto dalla è riscontrato dall'annotazione di p.g. del 13 CP_3
settembre 2023, nella quale si attesta che la verso le ore 5:40 di Per_3
mattina, era per strada accusando “dolori alla spalla, alla testa e al petto dovuti
a delle percosse ricevute dal compagno”; il tutto mentre erano presenti nell'abitazione anche i due figli del i quali hanno dovuto assistere al CP_1
litigio, ai pestaggi e agli insulti del erso la oltre che all'accorrere CP_1 Per_3
dei Carabinieri.
Dall'annotazione di p.g. del 28 settembre 2023 risulta poi che su segnalazione di un altro condomino del , sempre a CP_1 Parte_5
causa di un violento alterco verificatosi in orario notturno tra il e la CP_1
erano dovuti intervenire anche in quell'occasione i Carabinieri, i quali, Per_3
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quando finalmente è stata loro aperta la porta dal dalla hanno CP_1 Per_3
constatato le “condizioni igieniche pessime” dell'appartamento e sono stati destinatari di un atteggiamento arrogante del più precisamente il CP_1 CP_1
dando “in escadescenza”, se l'era presa sia con i vicini (che non si facevano
“i cazzi loro”) sia con gli stessi Carabinieri, che voleva cacciare di casa “con
tono molto elevato e collerico”.
6) risulta dall'allegato n. 97 in atti di parte ricorrente che il padre della
[...]
, all'epoca in cattivi rapporti con quest'ultima e invece in migliori rapporti Pt_1
con il ha riferito di essere stato chiamato per telefono nella prima CP_1
mattina del 20 ottobre 2023 da , la quale gli aveva riferito che Persona_3
il era in preda a una crisi acuta di astinenza da sostanze stupefacenti”; CP_1
aveva fatto séguito l'accompagnamento del presso la clinica Villa CP_1
Maraini, specializzata nel supporto ai tossicodipendenti. Degli scatti di violenza, dei gravi e inquietanti sintomi della dipendenza dalla cocaina del nonché dell'accompagnamento del predetto presso Villa Maraini, ha CP_1
riferito anche convivente della (cfr. allegato n. 96); del Persona_4 Pt_1
ricovero attesta l'allegato n. 102.
7) È in questo contesto che va inquadrato il gravissimo episodio verificatosi nell'ottobre del 2023, quando il si è recato alla stazione Termini in CP_1
compagnia dei due bambini, acquistando da un ignoto venditore della sostanza stupefacente e consumandola sul posto, in presenza dei ragazzi.
Tale episodio risulta da denuncia sporta dalla e da dichiarazioni Pt_1
registrate, rese da entrambi i minori in presenza sia della sia del Pt_1
In proposito, pur dovendosi sempre valutare con estrema cautela le Per_4
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dichiarazioni rese dai minori alla presenza di uno dei genitori e da questi registrate, si deve considerare che dall'ascolto emerge che le predette circostanze sono state riferite da entrambi i minori sicché è piuttosto difficile immaginare che entrambi siano stati plagiati o imboccati dalla madre e dal compagno di lei. Inoltre, su un piano logico, quanto riferito dai minori è
purtroppo pienamente compatibile con quanto è generalmente emerso in ordine alla dipendenza dagli stupefacenti e agli ingravescenti comportamenti tenuti dal specie nel corso dell'anno 2023. D'altronde, tale episodio non CP_1
è stato contestato dal (cfr. verbale dell'udienza del 21 dicembre 2023 CP_1
nonché la comparsa conclusionale e le memorie di replica).
Traendo ora le redini del discorso, sulla base di tali complessivi e convergenti elementi di fatto si devono ritenere ampiamente superate le valutazioni e le conclusioni contenute nella c.t.u. a firma della dott.ssa
, del resto già superate dall'ordinanza emessa all'udienza del 21 Per_5
dicembre 2023 e nella quale si è così scritto: “Il DI … considerata la
dipendenza del SO da sostanze stupefacenti, come dallo stesso ammessa,
con ricovero in struttura residenziale diretta alla disintossicazione, affida i figli
minori e nati i data 29/03/16, in modo esclusivo alla Per_2 Persona_1
madre, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future
decisioni di maggior importanza per i minori afferenti l'educazione, l'istruzione,
la salute e la scelta della residenza abituale;
dispone che siano sospese, allo
stato, le visite padre-figli, salva la possibilità di videochiamate del padre ai figli
ove compatibili con il programma di recupero del sig. secondo le CP_1
indicazioni dettate dalla struttura che lo ospita”).
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Visto quanto verificatosi, non possono che essere esclusi incontri diretti e liberi tra il e i minori, e non soltanto per ragioni logistiche legate CP_1
all'attuale dimora del in IA presso la Comunità Incontro, bensì CP_1
perché non v'è garanzia che, in caso di incontri liberi, possano ripetersi episodi diseducativi e traumatizzanti per i minori.
Ritiene poi questo Collegio, in accoglimento di richiesta di parte ricorrente,
che il ebba essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1
per avere gravemente violato e trascurato i doveri che si impongono a un genitore.
Infatti, il ha colpevolmente esposto i minori a proprie aggressioni CP_1
verbali e condotte violente, poste in essere contro il personale dei servizi sociali e contro la propria convivente, persino in orario notturno: i minori sono stati costretti ad assistere, in più di un'occasione, a disturbanti scene del genere, con le accompagnatrici indicate dalla madre maltrattate, insultate e vilipese;
con, in altre occasioni, la casa messa a soqquadro;
con le urla sentite pure dai vicini e proferite in orario notturno quando i bambini dovrebbero dormire;
con la che è dovuta fuggire per strada;
con la Polizia o i Per_3
Carabinieri che sono dovuti accorrere. In aggiunta a ciò, risulta gravemente lesivo dei doveri genitoriali di cura ed educazione dei minori, l'avere trascinato questi ultimi a un appuntamento con un pusher, facendoli assistere persino all'assunzione della sostanza stupefacente acquistata, consumata dal CP_1
poca distanza dai figli, i quali si sono comprensibilmente messi a piangere.
La condizione di tossicodipendenza non può in proposito costituire una scusante per il né sul piano giuridico (cfr. artt. 91, 92 e 93 c.p., CP_1
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esprimenti un principio generale dell'ordinamento) né sul piano fattuale, dato che il predetto, facendo un passo indietro nelle frequentazioni con i figli,
avrebbe potuto e dovuto tenerli indenni da un coinvolgimento nelle relative e descritte vicende, dirette o indirette;
cosa che invece non è accaduta e deve essere valutata ex art. 330 c.c. (arg. Cass. civ. sent. n. 11241 del 7.11.1998).
Al contrario, il a ostacolato, se non boicottato, i provvedimenti emessi CP_1
in corso di causa che limitavano la propria libera frequentazione con i figli,
come gli incontri protetti con i servizi sociali o gli incontri alla presenza di persona di fiducia della . Pt_1
Per effetto della declaratoria di decadenza del dalla responsabilità CP_1
genitoriale, diviene l'unica titolare della responsabilità Parte_1
genitoriale sui minori.
Preme precisare, per completezza, che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità non è senza ritorno visto che, ai sensi dell'art. 332 c.c., “il
giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è
decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata
pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”. Nel caso di specie, se il SO riuscirà, in maniera certa e conclamata, a disintossicarsi dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti, e in particolare dalla cocaina,
potrà, dando costanti prove di buona condotta, riacquisire la responsabilità
genitoriale.
Allo stato, dalle relazioni in atti del 13 agosto 2024 e del 7 maggio 2025,
si deve ritenere che tale auspicato approdo di completa disintossicazione del sia piuttosto lontano visto che nel maggio del 2024, all'esito di un CP_1
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“permesso per motivi familiari”, lo stesso ha “riferito l'avvenuto utilizzo CP_1
di sostanze”. Non emergono poi da tali relazioni, né erano invero dovute, le ragioni di fondo del disagio psicologico, valoriale e comportamentale del le quali lo hanno poi condotto all'uso e all'abuso della cocaina;
ed è CP_1
evidente che una completa disintossicazione, prodromica a un eventuale e successivo provvedimento ex art. 332 c.c., deve e dovrà passare per una rivisitazione da parte del roprio di tali vissuti. CP_1
LE FREQUENTAZIONI TRA IL E I MINORI Pt_6
Nel frattempo, nonostante la declaratoria di decadenza, non vanno del tutto recisi i contatti tra il genitore e i figli minori dato che una tale recisione sarebbe pregiudizievole anzitutto per i due minori.
In proposito, va considerato che, con ordinanza emessa il 16 gennaio
2025, è stato stabilito che il “alla presenza degli operatori della CP_1
Comunità, in collaborazione con i servizi Sociali, possa sentire
telefonicamente con continuità i figli minori, secondo le modalità e la
tempistica suggerita dai Servizi Sociali. I medesimi servizi dovranno
coordinarsi con la Comunità Incontro Onlus, salva la tenuta del programma di
disintossicazione del SO, anche per la programmazione di incontri protetti
tra il padre e i figli, relazionando al presente Tribunale con cadenza trimestrale
a far data dalla comunicazione del presente provvedimento”.
Sul punto, nella già citata relazione del 7 maggio 2025 della Comunità
Incontro è scritto che “i contatti telefonici con i minori sono stati riattivati dal
20l02l2025 con cadenza quindicinale e sotto supervisione di un operatore.
Durante tali telefonate, il paziente ha mostrato un atteggiamento accogliente,
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empatico e rispettoso dei tempi dei bambini, che a loro volta si sono mostrati
loquaci e contenti di ristabilire un contatto con il padre. Questi momenti
rappresentano, ad oggi, un passaggio significativo e motivante all'interno del
suo processo di recupero”. Si scrive altresì nella medesima relazione che,
“alla luce di quanto osservato, l'équipe multidisciplinare della Comunità
Incontro Onlus si dichiara disponibile alla ripresa degli incontri protetti tra il
Sig. e i figli minori, qualora ritenuto opportuno, nonché a un'eventuale CP_1
intensificazione della frequenza dei contatti telefonici, anche in modalità
audiovisiva, rispetto all'attuale cadenza quindicinale”. Non risultano comunicazioni dei servizi sociali successive al 16 gennaio 2025. L'ultima relazione dei servizi sociali del II Municipio del Comune di Roma risale all'8
gennaio 2025 e in essa si scriveva che sarebbe stato opportuno “valutare il
ripristino delle telefonate tra il sig. e i minori e che ciò avvenga con CP_1
cautela e gradualità nel rispetto dei tempi dei bambini, ma anche dello stato
di benessere del sig. La disponibilità della comunità di far partecipare, CP_1
come avveniva già in passato, lo psicologo agli interventi di ripresa dei contatti
tra genitore e figli è di fondamentale importanza in quanto è da considerarsi
sia come un monitoraggio della relazione della triade sia come elemento di
supporto delle emozioni dei componenti stessi. Relativamente la
frequentazione in presenza, sarebbe opportuno che tale intervento avvenga
in una fase successiva e in uno spazio più adeguato alle esigenze dei bambini,
quale il Centro per la famiglia del territorio”.
La tematica dei contatti telefonici e delle eventuali frequentazioni de visu
tra padre e figli è stata discussa all'udienza di precisazione delle conclusioni
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del 15 maggio 2025, nella quale la difesa del ricorrente ha rappresentato che la “non ha in alcun modo ostacolato le comunicazioni tra padre e figli Pt_1
sebbene non risulti in atti nessuna certificazione tossicologica”. Parte_1
ha poi così dichiarato, a quella stessa udienza: “sono disponibile a
[...]
ripristinare le videochiamate, acconsentite che però non intendono dare a tali
videochiamate una cadenza troppo riavvicinata perché devono rielaborare il
trauma subito dai recenti avvenimenti”. La difesa del a sua volta, ha CP_1
sottolineato che “tali comunicazioni telefoniche non avvengono con la regolare
frequenza”. Il curatore speciale si è dichiarato “assolutamente favorevole alla
ripresa di contatti telefonici e video chiamate tra padre e minori”.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene opportuno confermare l'ordinanza del 16 gennaio 2025, precisando però, per dare maggiori elementi di certezza a tutti i soggetti interessati, che le telefonate dovranno avvenire con cadenza quindicinale, ossia due volte al mese, in orari e tempistiche saranno individuati dalla Comunità Incontro e dai servizi sociali del Comune di Roma, per essere poi comunicati alla e quindi ai minori. Pt_1
Quanto ad incontri in presenza tra il SO e i minori, allo stato prematuri,
essi dovranno avvenire comunque sotto la diretta supervisione dei servizi sociali, ai quali, sentito il personale della comunità Incontro, si demanda la valutazione circa il momento in cui, vista la condizione dei minori e l'evoluzione del percorso seguìto dal SO, essi potranno avvenire. In ogni modo, sempre per dare elementi di certezza, appare inopportuno che tali incontri possano avvenire nel corso del corrente anno 2025, mentre una concreta valutazione a tal fine dovrà essere presa nei primi mesi dell'anno
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2026. Qualora, per ragioni terapeutiche del SO, potrà risultare inopportuno che lo stesso si sposti da IA, i primi incontri potranno avvenire anche in
IA, con cadenza mensile, nel rispetto degli impegni scolastici dei minori e con il supporto, oltre che del personale della Comunità Incontro, dei servizi sociali del , allertati dai servizi sociali del II Municipio del Controparte_4
Comune di Roma.
L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI MINORI
Venendo ora all'assetto patrimoniale, appare evidente che l'assetto indicato dall'ordinanza del 27 ottobre 2019 sia da ritenersi ampiamente superato, quanto meno dopo il collocamento del n IA. CP_1
Infatti, l'importo di euro 300,00 per ciascun figlio dell'assegno di mantenimento si basava sullo svolgimento, da parte del di attività CP_1
lavorativa autonoma, come agente immobiliare, e sulla disponibilità, in capo al predetto, di un immobile alla via Tuscolana, dal quale – come accertato nei termini di cui in premessa – lo stesso traeva un beneficio ben maggiore del canone ufficiale di 300 euro mensili indicato nella comparsa di costituzione e risposta e all'udienza di prima comparizione.
Tale quadro è oggi completamente cambiato perché l'immobile di via
CO è stato espropriato coattivamente, e non è quindi più nelle disponibilità del e, soprattutto, il predetto, collocato nella Comunità CP_1
Incontro in IA, non può svolgere il lavoro di agente immobiliare in Roma
né risulta che svolga altra attività lavorativa. In sede di espropriazione, e di distribuzione del ricavato della vendita coattiva, la ha ricevuto Pt_1
25.032,32, frutto di crediti derivanti assegni di mantenimento non pagati nel
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corso degli anni dal in tale importo risulta compresa anche la somma CP_1
già oggetto di sequestro ex art. 156 c.c. nel corso del presente procedimento sicché, rispetto ad essa, non si deve più provvedere altrimenti.
Quanto alle condizioni economiche della , si rimanda a quanto Pt_1
scritto nell'ordinanza del 27 ottobre 2019. All'attualità le condizioni reddituali e patrimoniali della predetta risultano nella sostanza confermate dalla dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del 12 maggio 2025. Preme aggiungere che certamente il attuale convivente della , la supporta nelle Per_4 Pt_1
spese per il menage quotidiano e per la casa, ché altrimenti la rata di mutuo di 1.049 euro mensili apparirebbe difficilmente sostenibilee compatibile con la retribuzione di euro 28.409 lordi indicata nel cud relativo ai redditi dell'anno
2024 della stessa . Pt_1
Se ne deve quindi concludere, in relazione ai parametri posti dall'art. 337
ter, comma 4, c.c., che l'assegno di mantenimento per i figli deve essere ridotto ad euro 150,00 per ciascun figlio con decorrenza dal mese di dicembre del 2023, ossia da quando il ha iniziato a dimorare presso la comunità CP_1
Incontro. Sempre con decorrenza dal mese di dicembre 2023, le spese straordinarie devono essere poste per il 70% a carico della e per il Pt_1
30% a carico del CP_1
Non si tratta, come sostenuto dalla difesa della , di un “premio” e Pt_1
di un “immeritato aiuto” al SO, bensì dell'obiettiva presa d'atto delle attuali condizioni patrimoniali e reddituali del predetto. Le circostanze indicate a pag.
14 della comparsa conclusionale della , per quanto utili a ricostruire gli Pt_1
accadimenti intercorsi in corso di causa, non riflettono la situazione attuale.
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
R.G. n. 36691/2019 18
Né risulta che il dispone di significativi importi liquidi diversi dai circa CP_1
10.000 euro ricevuti in sede di distribuzione del danaro per la vendita coattiva dell'immobile di via Tuscolana.
Il predetto importo di euro 150,00 mensili tiene conto del dovere, di rilievo costituzionale, di mantenimento dei figli e della necessità che il SO trovi in qualche modo, ovviamente in maniera lecita, le minime risorse per contribuire al mantenimento dei figli. Per prevenire ulteriore contenzioso, e per ragioni di certezza, appare opportuno indicare che quando il ascerà la comunità CP_1
di IA, l'assegno di mantenimento dovrà elevarsi ad euro 225,00 mensili con ripartizione in misura di metà delle spese straordinarie.
Per il periodo corrente fino al dicembre del 2023 vanno invece confermate le statuizioni assunte con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 27 ottobre 2019.
LE SPESE DELLA LITE
In ragione della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale,
motivata dalle condotte diseducative sopra indicate, si deve ritenere che il sia prevalentemente soccombente nel presente giudizio sicché deve CP_1
essere condannato al pagamento delle spese della lite.
La liquidazione avverrà come da dispositivo secondo i parametri posti del d.m. n. 147 del 13.8.2022 per le prestazioni professionali compiute successivamente alla sua entrata in vigore, applicandosi invece il d.m. n. 55
del 10.3.2014 per le prestazioni compiute antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto d.m. n. 147/2022. Ai sensi dell'art.
5.6 del d.m. n. 55/2014,
si applicherà uno scaglione intermedio tra quello di valore tra euro 26.000,01
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
R.G. n. 36691/2019 19
ed euro 52.000,00 e quello di valore tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Si devono tenere presenti anche le attività processuali svolte nei procedimenti incidentali.
In ragione del suo oggetto, appare invece equa la compensazione integrale delle spese di c.t.u. tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1
iscritto a ruolo in Cancelleria in data 6 giugno 2019, nonché sulle altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 7617/2021 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
sui figli minori Persona_1 Persona_2
- dispone che, per l'effetto, la responsabilità genitoriale su Per_1
e su sia esercitata in modo esclusivo dalla madre
[...] Persona_2
, presso la quale i minori dimoreranno stabilmente;
Parte_1
- dispone che alla presenza degli operatori della Controparte_1
Comunità Incontro di IA, in collaborazione con i servizi sociali del
II Municipio del Comune di Roma, senta telefonicamente i figli minori due volte al mese, secondo orari e tempistiche che saranno individuati dalla Comunità Incontro e dai servizi sociali del di Roma, per CP_4
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
R.G. n. 36691/2019 20
essere poi comunicati a e, tramite la predetta, ai Parte_1
minori;
- dispone che, a decorrere dall'anno 2026, i servizi sociali del II
Municipio del Comune di Roma, sentiti i responsabili della Comunità
Incontro di IA, valutino l'opportunità di incontri protetti tra i minori e il padre, se del caso con il supporto dei servizi sociali del CP_4
e nei termini più dettagliati di cui in motivazione;
[...]
- conferma fino al mese di dicembre del 2023, quanto al mantenimento dei figli, le decisioni assunte con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 27
ottobre 2019;
- dispone che, con decorrenza dal mese di dicembre del 2023,
versi a , per il mantenimento dei Controparte_1 Parte_1
figli e assegno di mantenimento Persona_1 Persona_2
dell'importo di euro 150,00 per ciascun figlio;
assegno di mantenimento da corrispondersi nelle modalità comunicate da , Parte_1
preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5
di ogni mese;
importo da adeguarsi automaticamente in via annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che, a decorrere dal mese di dicembre del 2023, le spese straordinarie per i minori siano poste per il 70% a carico di Parte_1
e per il 30% a carico di
[...] Controparte_1
- dispone che, quando avrà stabilmente lasciato la Controparte_1
Comunità Incontro di IA o altra struttura residenziale, l'assegno di
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mantenimento sia elevato ad euro 225,00 per ciascun figlio e le spese straordinarie siano ripartite per metà ciascuno;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, quantificate d'ufficio in complessivi euro
[...]
9.000,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- compensa interamente le spese della c.t.u.
Si comunichi anche ai servizi sociali del II Municipio del Comune di Roma.
Così deciso in Roma il 21 agosto 2025.
Il DI estensore
NO AL
Il Presidente
Cecilia Pratesi
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
R.G. n. 36691/2019
R.G. n. 36691-2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei Magistrati:
- Cecilia Pratesi Presidente
- MO SS DI
- NO AL DI relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 36691 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto DIVORZIO CONTENZIOSO e vertente TRA
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1984, con il patrocinio dell'avvocato LUDOVICA DE FALCO, con elezione di domicilio in VIA ULPIANO 29 IN ROMA, presso il difensore RICORRENTE (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/01/1979, con il patrocinio dell'avvocato ALESSANDRA ADAMINI con elezione di domicilio in VIA G.P. DA PALESTRINA 19 IN ROMA, presso il difensore RESISTENTE; Avv. MASSIMO ORLANDO, in qualità di curatore speciale dei minori e elettivamente domiciliato presso lo studio Persona_1 Persona_2 dellʼAvv. Massimo Orlando, in Roma al Viale Angelico n. 38 INTERVENTORE; e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso “riportandosi alle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni
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versate in atti chiedendone l'integrale accoglimento. In particolare, la
ricorrente insiste anche nella richiesta di decadenza del dalla CP_1
responsabilità genitoriale per le ragioni già esplicitate in corso di causa e alle
quali si riporta. La Difesa del resistente si oppone a tale richiesta ritenendo
che non sussistano i presupposti per la decadenza del dalla CP_1
responsabilità genitoriale. Il curatore speciale rappresenta che ad oggi la
pronuncia di decadenza presupporrebbe un accertamento sulle capacità
genitoriali del ancora non completo e maturo”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSA
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 20 settembre Parte_1 Controparte_1
2013 in Anzio, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati il 29 marzo 2016 i fratelli gemelli Per_1
tuttora minorenni;
[...] Persona_2
- i coniugi si sono separati con sentenza n. 5084/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 6 marzo 2019;
- nel presente giudizio di divorzio, il 3 maggio 2021 è stata pubblicata la sentenza n. 7617/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
L'oggetto del presente giudizio riguarda dunque i provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di divorzio, e, in particolare, le seguenti questioni: 1) la
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titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) le statuizioni economiche relative ai minori.
L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
In proposito, va subito posto in rilievo che, nel corso del giudizio, e precisamente il 13 dicembre 2023, ha lasciato Roma e si Controparte_1
è diretto presso la comunità terapeutica “Incontro” con sede in IA (Terni),
“per seguire un percorso riabilitativo a carattere residenziale” (cfr. attestazione della Comunità Incontro del 18 dicembre 2023), ossia per disintossicarsi dalla propria dipendenza da sostanze stupefacenti, e in particolare dalla cocaina;
dipendenza da abuso di cocaina certificata anche dal Serd dell'Asl Pt_2
(cfr. certificato del 28 novembre 2023). SO, per quanto risulta dagli atti,
dimora tuttora nella comunità Incontro (cfr. relazione della Comunità Incontro
del 7 maggio 2025). La collocazione presso la comunità Incontro è stata preceduta da un accesso del resso la struttura riabilitativa Villa Maraini CP_1
operante in Roma e, per un breve periodo, dalla frequentazione del . Pt_3
Proprio la dipendenza del SO dalla cocaina spiega le condotte gravemente scorrette, disfunzionali e diseducative tenute dal predetto,
durante il giudizio, verso la ex moglie, verso i soggetti con cui si è dovuto relazionare nel corso del giudizio e, soprattutto, verso i figli minori. Le
principali condotte di tal segno saranno ora sinteticamente descritte.
Si procederà per punti:
1)Nel corso del giudizio erano stati disposti incontri protetti tra il e i CP_1
figli, alla presenza dei servizi sociali. Durante tali incontri, o durante alcuni di essi, il ha tenuto comportamenti incivili, fuori controllo e CP_1
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irragionevolmente aggressivi proprio nei confronti degli operatori dei servizi sociali, per di più alla presenza dei minori. Più in dettaglio, durante l'incontro del 7 gennaio 2022 il arrivato in ritardo e “visibilmente sconvolto, con CP_1
gli occhi socchiusi e assorto nei suoi pensieri”, alla presenza dei figli ha dato il via a una plateale polemica contro la e contro la decisione di attivare Pt_1
gli incontri protetti, coinvolgendo i figli in tale discussione e rimbrottando aspramente l'operatrice dei servizi sociali che l'aveva interrotto (“… io dico
quello che mi pare. Sono figli miei io gli dico quello che mi pare … Quello che
pensi tu non conta niente, è come quello che pensa un passante per me”).
Nel mentre, i figli giocavano ma non ha partecipato al gioco e, al CP_1
contrario, ha insistito nel volere coinvolgere i figli, allora di soli sei anni, nelle proprie rivendicazioni polemiche contro la , riferendosi apertamente Pt_1
alla denuncia per violenza sessuale;
i bambini, però, “non vogliono parlare,
continuano a giocare tra loro facendo finta di non ascoltarlo, mentre il padre a
questo punto si ritira, guarda il telefono e continua a non giocare con i figli”,
rifiutandosi anzi di farsi coinvolgere nel gioco, nonostante espressa richiesta in tal senso sia di sia di . Dinanzi a successiva Per_2 Per_1
interlocuzione da parte dell'operatore presente, il SO, “sempre con tono
aggressivo”, ha così detto: “io durante l'incontro con i miei figli posso fare
quello che voglio, non me ne frega minimamente di quello che dite, tanto
quello che dite voi non conta niente”. Nella nota dei servizi sociali così si è
concluso: “… neanche l'intervento degli operatori ha potuto contenere il
comportamento e le intenzioni del padre, che si sente al di sopra di tutti e solo
lui [è] capace di comprendere cosa è giusto per i suoi figli. Per tutta la durata
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dell'incontro ci si è sentiti in ostaggio di una persona fuori controllo che quando
veniva posto di fronti a dei limiti o a delle regole reagiva aggressivamente e
con la chiara sensazione che qualsiasi altro intervento avrebbe potuto
scatenare in lui una reazione violenta alla presenza dei figli …”. Similare
atteggiamento era stato tenuto dal nel precedente incontro del 24 CP_1
dicembre 2021, nel corso del quale il predetto aveva anche rivolto delle gravi minacce alla (“io posso salutare i bambini quando mi pare … la sig.ra Pt_1
deve ringraziare che non sta ancora su una sedia a rotelle … è la sig.ra che
deve cambiare atteggiamento, se le cose stanno così io provocherò ancora di
più”).
A questo Collegio appare altamente probabile che tali condotte del CP_1
così come quelle che di séguito saranno descritte, siano state determinate, o comunque ampiamente acuite, dall'uso di sostanze stupefacenti, e in particolare della cocaina, che notoriamente suscita negli assuntori reazioni aggressive come quelle appena descritte;
2) sempre nel corso del giudizio, e precisamente con ordinanza del 24
marzo 2021, il giudice istruttore aveva sospeso i pernottamenti dei minori presso il padre e aveva disposto che gli incontri pomeridiani tra il SO e i bambini dovessero avvenire “alla necessaria presenza di persona di fiducia
della madre”. A tal fine, la si è inizialmente rivolta alla sig.ra Pt_1 [...]
, la quale è entrata in casa del insieme con i Controparte_2 CP_1
bambini ma è stata poi maltrattata dal con urla e frasi maleducate e CP_1
irrispettose (cfr. dichiarazioni della ), tenute anche alla presenza dei CP_2
minori, tant'è che la stessa ha poi desistito dall'incarico. La De Liso, CP_2
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a quel punto, ha ingaggiato la sig.ra e anche verso la predetta, Parte_4
nonostante la presenza dei bambini, il a tenuto un atteggiamento oltre CP_1
modo protervo e aggressivo, impedendole di uscire dall'abitazione se non gli avesse consegnato subito una copia del proprio documento mentre la
[...]
gli ha risposto che gli poteva dare soltanto gli estremi di un proprio Pt_4
documento d'identità, per poi valutare con un avvocato se dargliene anche la copia;
ma tale controproposta della non è stata accettata dal Parte_4 CP_1
soltanto con l'arrivo dei Carabinieri la è riuscita a uscire Parte_4
dall'abitazione del Durante la discussione, ha apostrofato la CP_1 CP_1 [...]
con le seguenti parole: … Non esci da qua forse non hai capito … te Pt_1
becchi una denuncia, ho più soldi e più tempo di te per fare una guerra …”,
aggiungendo poi le ulteriori seguenti frasi dopo che la gli aveva Parte_4
rammentato che stava tenendo le suddette condotte diseducative alla presenza anche dei bambini: “… ma tu non ti devi permettere mai di dire cosa
sto facendo con i figli miei, sei una piscia a letto … devi stare zitta sul rapporto
con i miei bambini, devi stare zitta … se muori adesso io sono contento…”;
provocando così una reazione di pianto della (cfr. dichiarazione del Parte_4
26 aprile 2021 sottoscritta dalla ); Parte_4
3) Nel corso della procedura esecutiva relativa all'appartamento di via
Tuscolana n. 1020, già di proprietà del ma poi pignoratogli e quindi CP_1
espropriatogli coattivamente, il custode giudiziario, avv. Anna Lanza, ha avuto modo di verificare che l'appartamento era “in precarie condizioni igieniche
caratterizzato dalla presenza di numerosi letti per ogni stanza, tale da
ospitare, a detta dell'esecutato che in seguito ha rettificato quanto detto, circa
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12 persone, delle quali, a richiesta del custode giudiziario, si è detto non in
grado di fornire le generalità” (così nella denuncia sottoscritta dall'avv. Lanza).
L'avv. Lanza ha quindi parlato con uno degli inquilini, di nazionalità bengalese,
e gli ha detto che avrebbe dovuto pagare l'affitto non già al bensì alla CP_1
procedura esecutiva;
a quel punto il “ha allontanato l'affittuario CP_1
impedendogli di firmare il verbale, ed ha assunto un atteggiamento aggressivo
e minaccioso nei confronti degli ausiliari, impedendo la prosecuzione delle
operazioni peritali e rendendo opportuno chiedere l'intervento della forza
pubblica a tutela della incolumità degli ausiliari stessi” (cfr. allegato n. 78).
Soltanto all'arrivo dei Carabinieri il ha acconsentito alla prosecuzione CP_1
delle operazioni.
4) Anche nel corso delle operazioni peritali, e particolarmente in occasione dei colloqui del 7 gennaio 2022 e del 30 giugno 2022, il ha perso le CP_1
staffe e si è rapportato in maniera collerica e fuori controllo con un c.t.p. e con la c.t.u. (cfr. pagine 12 e seguenti del supplemento peritale);
5) sempre nel corso del giudizio, anche all'esito della predetta c.t.u. e dell'archiviazione della denuncia penale per violenza sessuale, erano poi ripresi i pernottamenti dei minori presso il domicilio paterno, inizialmente sospesi. In quelle occasioni sono avvenuti, da parte del comportamenti CP_1
ancora più gravi di quelli fino a ora descritti. Tali comportamenti sono stati riferiti dai vicini di casa del presso l'abitazione del predetto sita in Roma CP_1
alla via Volsinio 28 scala C (si tratta di una via parallela a Corso Trieste, nel territorio del II Municipio del Comune di Roma); gli stessi comportamenti risultano anche da più di un'annotazione di p.g..
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R.G. n. 36691/2019 8
Più in dettaglio, risulta dall'allegato n. 95 in atti di parte ricorrente che la sig.ra , vicina di casa del ha riferito di aver ascoltato Controparte_3 CP_1
“frequenti episodi di lite” tra il e la convivente del predetto, CP_1 Per_3
indicando in particolare due episodi, purtroppo avvenuti anche alla
[...]
presenza dei figli del della : il 13 settembre 2023, verso le ore CP_1 Pt_1
6:00, a casa di un furibondo litigio tra il e la avvenuto alla CP_1 Per_3
presenza dei due minori, sono dovuti intervenire sia i Carabinieri sia
“personale medico”; nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2023, dopo che la aveva sentito forti rumori “e il pianto dei bambini” provenire dalla CP_3
casa del sono dovuti nuovamente intervenire i Carabinieri. La CP_1
ha aggiunto che nel mese di settembre del 2023 il e aveva CP_3 CP_1
chiesto in prestito dei soldi, “adducendo come scusa la smagnetizzazione
delle carte di credito”, senza poi restituirglieli.
Quanto detto dalla è riscontrato dall'annotazione di p.g. del 13 CP_3
settembre 2023, nella quale si attesta che la verso le ore 5:40 di Per_3
mattina, era per strada accusando “dolori alla spalla, alla testa e al petto dovuti
a delle percosse ricevute dal compagno”; il tutto mentre erano presenti nell'abitazione anche i due figli del i quali hanno dovuto assistere al CP_1
litigio, ai pestaggi e agli insulti del erso la oltre che all'accorrere CP_1 Per_3
dei Carabinieri.
Dall'annotazione di p.g. del 28 settembre 2023 risulta poi che su segnalazione di un altro condomino del , sempre a CP_1 Parte_5
causa di un violento alterco verificatosi in orario notturno tra il e la CP_1
erano dovuti intervenire anche in quell'occasione i Carabinieri, i quali, Per_3
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quando finalmente è stata loro aperta la porta dal dalla hanno CP_1 Per_3
constatato le “condizioni igieniche pessime” dell'appartamento e sono stati destinatari di un atteggiamento arrogante del più precisamente il CP_1 CP_1
dando “in escadescenza”, se l'era presa sia con i vicini (che non si facevano
“i cazzi loro”) sia con gli stessi Carabinieri, che voleva cacciare di casa “con
tono molto elevato e collerico”.
6) risulta dall'allegato n. 97 in atti di parte ricorrente che il padre della
[...]
, all'epoca in cattivi rapporti con quest'ultima e invece in migliori rapporti Pt_1
con il ha riferito di essere stato chiamato per telefono nella prima CP_1
mattina del 20 ottobre 2023 da , la quale gli aveva riferito che Persona_3
il era in preda a una crisi acuta di astinenza da sostanze stupefacenti”; CP_1
aveva fatto séguito l'accompagnamento del presso la clinica Villa CP_1
Maraini, specializzata nel supporto ai tossicodipendenti. Degli scatti di violenza, dei gravi e inquietanti sintomi della dipendenza dalla cocaina del nonché dell'accompagnamento del predetto presso Villa Maraini, ha CP_1
riferito anche convivente della (cfr. allegato n. 96); del Persona_4 Pt_1
ricovero attesta l'allegato n. 102.
7) È in questo contesto che va inquadrato il gravissimo episodio verificatosi nell'ottobre del 2023, quando il si è recato alla stazione Termini in CP_1
compagnia dei due bambini, acquistando da un ignoto venditore della sostanza stupefacente e consumandola sul posto, in presenza dei ragazzi.
Tale episodio risulta da denuncia sporta dalla e da dichiarazioni Pt_1
registrate, rese da entrambi i minori in presenza sia della sia del Pt_1
In proposito, pur dovendosi sempre valutare con estrema cautela le Per_4
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dichiarazioni rese dai minori alla presenza di uno dei genitori e da questi registrate, si deve considerare che dall'ascolto emerge che le predette circostanze sono state riferite da entrambi i minori sicché è piuttosto difficile immaginare che entrambi siano stati plagiati o imboccati dalla madre e dal compagno di lei. Inoltre, su un piano logico, quanto riferito dai minori è
purtroppo pienamente compatibile con quanto è generalmente emerso in ordine alla dipendenza dagli stupefacenti e agli ingravescenti comportamenti tenuti dal specie nel corso dell'anno 2023. D'altronde, tale episodio non CP_1
è stato contestato dal (cfr. verbale dell'udienza del 21 dicembre 2023 CP_1
nonché la comparsa conclusionale e le memorie di replica).
Traendo ora le redini del discorso, sulla base di tali complessivi e convergenti elementi di fatto si devono ritenere ampiamente superate le valutazioni e le conclusioni contenute nella c.t.u. a firma della dott.ssa
, del resto già superate dall'ordinanza emessa all'udienza del 21 Per_5
dicembre 2023 e nella quale si è così scritto: “Il DI … considerata la
dipendenza del SO da sostanze stupefacenti, come dallo stesso ammessa,
con ricovero in struttura residenziale diretta alla disintossicazione, affida i figli
minori e nati i data 29/03/16, in modo esclusivo alla Per_2 Persona_1
madre, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future
decisioni di maggior importanza per i minori afferenti l'educazione, l'istruzione,
la salute e la scelta della residenza abituale;
dispone che siano sospese, allo
stato, le visite padre-figli, salva la possibilità di videochiamate del padre ai figli
ove compatibili con il programma di recupero del sig. secondo le CP_1
indicazioni dettate dalla struttura che lo ospita”).
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Visto quanto verificatosi, non possono che essere esclusi incontri diretti e liberi tra il e i minori, e non soltanto per ragioni logistiche legate CP_1
all'attuale dimora del in IA presso la Comunità Incontro, bensì CP_1
perché non v'è garanzia che, in caso di incontri liberi, possano ripetersi episodi diseducativi e traumatizzanti per i minori.
Ritiene poi questo Collegio, in accoglimento di richiesta di parte ricorrente,
che il ebba essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1
per avere gravemente violato e trascurato i doveri che si impongono a un genitore.
Infatti, il ha colpevolmente esposto i minori a proprie aggressioni CP_1
verbali e condotte violente, poste in essere contro il personale dei servizi sociali e contro la propria convivente, persino in orario notturno: i minori sono stati costretti ad assistere, in più di un'occasione, a disturbanti scene del genere, con le accompagnatrici indicate dalla madre maltrattate, insultate e vilipese;
con, in altre occasioni, la casa messa a soqquadro;
con le urla sentite pure dai vicini e proferite in orario notturno quando i bambini dovrebbero dormire;
con la che è dovuta fuggire per strada;
con la Polizia o i Per_3
Carabinieri che sono dovuti accorrere. In aggiunta a ciò, risulta gravemente lesivo dei doveri genitoriali di cura ed educazione dei minori, l'avere trascinato questi ultimi a un appuntamento con un pusher, facendoli assistere persino all'assunzione della sostanza stupefacente acquistata, consumata dal CP_1
poca distanza dai figli, i quali si sono comprensibilmente messi a piangere.
La condizione di tossicodipendenza non può in proposito costituire una scusante per il né sul piano giuridico (cfr. artt. 91, 92 e 93 c.p., CP_1
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esprimenti un principio generale dell'ordinamento) né sul piano fattuale, dato che il predetto, facendo un passo indietro nelle frequentazioni con i figli,
avrebbe potuto e dovuto tenerli indenni da un coinvolgimento nelle relative e descritte vicende, dirette o indirette;
cosa che invece non è accaduta e deve essere valutata ex art. 330 c.c. (arg. Cass. civ. sent. n. 11241 del 7.11.1998).
Al contrario, il a ostacolato, se non boicottato, i provvedimenti emessi CP_1
in corso di causa che limitavano la propria libera frequentazione con i figli,
come gli incontri protetti con i servizi sociali o gli incontri alla presenza di persona di fiducia della . Pt_1
Per effetto della declaratoria di decadenza del dalla responsabilità CP_1
genitoriale, diviene l'unica titolare della responsabilità Parte_1
genitoriale sui minori.
Preme precisare, per completezza, che la declaratoria di decadenza dalla responsabilità non è senza ritorno visto che, ai sensi dell'art. 332 c.c., “il
giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è
decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata
pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”. Nel caso di specie, se il SO riuscirà, in maniera certa e conclamata, a disintossicarsi dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti, e in particolare dalla cocaina,
potrà, dando costanti prove di buona condotta, riacquisire la responsabilità
genitoriale.
Allo stato, dalle relazioni in atti del 13 agosto 2024 e del 7 maggio 2025,
si deve ritenere che tale auspicato approdo di completa disintossicazione del sia piuttosto lontano visto che nel maggio del 2024, all'esito di un CP_1
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“permesso per motivi familiari”, lo stesso ha “riferito l'avvenuto utilizzo CP_1
di sostanze”. Non emergono poi da tali relazioni, né erano invero dovute, le ragioni di fondo del disagio psicologico, valoriale e comportamentale del le quali lo hanno poi condotto all'uso e all'abuso della cocaina;
ed è CP_1
evidente che una completa disintossicazione, prodromica a un eventuale e successivo provvedimento ex art. 332 c.c., deve e dovrà passare per una rivisitazione da parte del roprio di tali vissuti. CP_1
LE FREQUENTAZIONI TRA IL E I MINORI Pt_6
Nel frattempo, nonostante la declaratoria di decadenza, non vanno del tutto recisi i contatti tra il genitore e i figli minori dato che una tale recisione sarebbe pregiudizievole anzitutto per i due minori.
In proposito, va considerato che, con ordinanza emessa il 16 gennaio
2025, è stato stabilito che il “alla presenza degli operatori della CP_1
Comunità, in collaborazione con i servizi Sociali, possa sentire
telefonicamente con continuità i figli minori, secondo le modalità e la
tempistica suggerita dai Servizi Sociali. I medesimi servizi dovranno
coordinarsi con la Comunità Incontro Onlus, salva la tenuta del programma di
disintossicazione del SO, anche per la programmazione di incontri protetti
tra il padre e i figli, relazionando al presente Tribunale con cadenza trimestrale
a far data dalla comunicazione del presente provvedimento”.
Sul punto, nella già citata relazione del 7 maggio 2025 della Comunità
Incontro è scritto che “i contatti telefonici con i minori sono stati riattivati dal
20l02l2025 con cadenza quindicinale e sotto supervisione di un operatore.
Durante tali telefonate, il paziente ha mostrato un atteggiamento accogliente,
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empatico e rispettoso dei tempi dei bambini, che a loro volta si sono mostrati
loquaci e contenti di ristabilire un contatto con il padre. Questi momenti
rappresentano, ad oggi, un passaggio significativo e motivante all'interno del
suo processo di recupero”. Si scrive altresì nella medesima relazione che,
“alla luce di quanto osservato, l'équipe multidisciplinare della Comunità
Incontro Onlus si dichiara disponibile alla ripresa degli incontri protetti tra il
Sig. e i figli minori, qualora ritenuto opportuno, nonché a un'eventuale CP_1
intensificazione della frequenza dei contatti telefonici, anche in modalità
audiovisiva, rispetto all'attuale cadenza quindicinale”. Non risultano comunicazioni dei servizi sociali successive al 16 gennaio 2025. L'ultima relazione dei servizi sociali del II Municipio del Comune di Roma risale all'8
gennaio 2025 e in essa si scriveva che sarebbe stato opportuno “valutare il
ripristino delle telefonate tra il sig. e i minori e che ciò avvenga con CP_1
cautela e gradualità nel rispetto dei tempi dei bambini, ma anche dello stato
di benessere del sig. La disponibilità della comunità di far partecipare, CP_1
come avveniva già in passato, lo psicologo agli interventi di ripresa dei contatti
tra genitore e figli è di fondamentale importanza in quanto è da considerarsi
sia come un monitoraggio della relazione della triade sia come elemento di
supporto delle emozioni dei componenti stessi. Relativamente la
frequentazione in presenza, sarebbe opportuno che tale intervento avvenga
in una fase successiva e in uno spazio più adeguato alle esigenze dei bambini,
quale il Centro per la famiglia del territorio”.
La tematica dei contatti telefonici e delle eventuali frequentazioni de visu
tra padre e figli è stata discussa all'udienza di precisazione delle conclusioni
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R.G. n. 36691/2019 15
del 15 maggio 2025, nella quale la difesa del ricorrente ha rappresentato che la “non ha in alcun modo ostacolato le comunicazioni tra padre e figli Pt_1
sebbene non risulti in atti nessuna certificazione tossicologica”. Parte_1
ha poi così dichiarato, a quella stessa udienza: “sono disponibile a
[...]
ripristinare le videochiamate, acconsentite che però non intendono dare a tali
videochiamate una cadenza troppo riavvicinata perché devono rielaborare il
trauma subito dai recenti avvenimenti”. La difesa del a sua volta, ha CP_1
sottolineato che “tali comunicazioni telefoniche non avvengono con la regolare
frequenza”. Il curatore speciale si è dichiarato “assolutamente favorevole alla
ripresa di contatti telefonici e video chiamate tra padre e minori”.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene opportuno confermare l'ordinanza del 16 gennaio 2025, precisando però, per dare maggiori elementi di certezza a tutti i soggetti interessati, che le telefonate dovranno avvenire con cadenza quindicinale, ossia due volte al mese, in orari e tempistiche saranno individuati dalla Comunità Incontro e dai servizi sociali del Comune di Roma, per essere poi comunicati alla e quindi ai minori. Pt_1
Quanto ad incontri in presenza tra il SO e i minori, allo stato prematuri,
essi dovranno avvenire comunque sotto la diretta supervisione dei servizi sociali, ai quali, sentito il personale della comunità Incontro, si demanda la valutazione circa il momento in cui, vista la condizione dei minori e l'evoluzione del percorso seguìto dal SO, essi potranno avvenire. In ogni modo, sempre per dare elementi di certezza, appare inopportuno che tali incontri possano avvenire nel corso del corrente anno 2025, mentre una concreta valutazione a tal fine dovrà essere presa nei primi mesi dell'anno
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2026. Qualora, per ragioni terapeutiche del SO, potrà risultare inopportuno che lo stesso si sposti da IA, i primi incontri potranno avvenire anche in
IA, con cadenza mensile, nel rispetto degli impegni scolastici dei minori e con il supporto, oltre che del personale della Comunità Incontro, dei servizi sociali del , allertati dai servizi sociali del II Municipio del Controparte_4
Comune di Roma.
L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI MINORI
Venendo ora all'assetto patrimoniale, appare evidente che l'assetto indicato dall'ordinanza del 27 ottobre 2019 sia da ritenersi ampiamente superato, quanto meno dopo il collocamento del n IA. CP_1
Infatti, l'importo di euro 300,00 per ciascun figlio dell'assegno di mantenimento si basava sullo svolgimento, da parte del di attività CP_1
lavorativa autonoma, come agente immobiliare, e sulla disponibilità, in capo al predetto, di un immobile alla via Tuscolana, dal quale – come accertato nei termini di cui in premessa – lo stesso traeva un beneficio ben maggiore del canone ufficiale di 300 euro mensili indicato nella comparsa di costituzione e risposta e all'udienza di prima comparizione.
Tale quadro è oggi completamente cambiato perché l'immobile di via
CO è stato espropriato coattivamente, e non è quindi più nelle disponibilità del e, soprattutto, il predetto, collocato nella Comunità CP_1
Incontro in IA, non può svolgere il lavoro di agente immobiliare in Roma
né risulta che svolga altra attività lavorativa. In sede di espropriazione, e di distribuzione del ricavato della vendita coattiva, la ha ricevuto Pt_1
25.032,32, frutto di crediti derivanti assegni di mantenimento non pagati nel
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corso degli anni dal in tale importo risulta compresa anche la somma CP_1
già oggetto di sequestro ex art. 156 c.c. nel corso del presente procedimento sicché, rispetto ad essa, non si deve più provvedere altrimenti.
Quanto alle condizioni economiche della , si rimanda a quanto Pt_1
scritto nell'ordinanza del 27 ottobre 2019. All'attualità le condizioni reddituali e patrimoniali della predetta risultano nella sostanza confermate dalla dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del 12 maggio 2025. Preme aggiungere che certamente il attuale convivente della , la supporta nelle Per_4 Pt_1
spese per il menage quotidiano e per la casa, ché altrimenti la rata di mutuo di 1.049 euro mensili apparirebbe difficilmente sostenibilee compatibile con la retribuzione di euro 28.409 lordi indicata nel cud relativo ai redditi dell'anno
2024 della stessa . Pt_1
Se ne deve quindi concludere, in relazione ai parametri posti dall'art. 337
ter, comma 4, c.c., che l'assegno di mantenimento per i figli deve essere ridotto ad euro 150,00 per ciascun figlio con decorrenza dal mese di dicembre del 2023, ossia da quando il ha iniziato a dimorare presso la comunità CP_1
Incontro. Sempre con decorrenza dal mese di dicembre 2023, le spese straordinarie devono essere poste per il 70% a carico della e per il Pt_1
30% a carico del CP_1
Non si tratta, come sostenuto dalla difesa della , di un “premio” e Pt_1
di un “immeritato aiuto” al SO, bensì dell'obiettiva presa d'atto delle attuali condizioni patrimoniali e reddituali del predetto. Le circostanze indicate a pag.
14 della comparsa conclusionale della , per quanto utili a ricostruire gli Pt_1
accadimenti intercorsi in corso di causa, non riflettono la situazione attuale.
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Né risulta che il dispone di significativi importi liquidi diversi dai circa CP_1
10.000 euro ricevuti in sede di distribuzione del danaro per la vendita coattiva dell'immobile di via Tuscolana.
Il predetto importo di euro 150,00 mensili tiene conto del dovere, di rilievo costituzionale, di mantenimento dei figli e della necessità che il SO trovi in qualche modo, ovviamente in maniera lecita, le minime risorse per contribuire al mantenimento dei figli. Per prevenire ulteriore contenzioso, e per ragioni di certezza, appare opportuno indicare che quando il ascerà la comunità CP_1
di IA, l'assegno di mantenimento dovrà elevarsi ad euro 225,00 mensili con ripartizione in misura di metà delle spese straordinarie.
Per il periodo corrente fino al dicembre del 2023 vanno invece confermate le statuizioni assunte con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 27 ottobre 2019.
LE SPESE DELLA LITE
In ragione della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale,
motivata dalle condotte diseducative sopra indicate, si deve ritenere che il sia prevalentemente soccombente nel presente giudizio sicché deve CP_1
essere condannato al pagamento delle spese della lite.
La liquidazione avverrà come da dispositivo secondo i parametri posti del d.m. n. 147 del 13.8.2022 per le prestazioni professionali compiute successivamente alla sua entrata in vigore, applicandosi invece il d.m. n. 55
del 10.3.2014 per le prestazioni compiute antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto d.m. n. 147/2022. Ai sensi dell'art.
5.6 del d.m. n. 55/2014,
si applicherà uno scaglione intermedio tra quello di valore tra euro 26.000,01
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ed euro 52.000,00 e quello di valore tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Si devono tenere presenti anche le attività processuali svolte nei procedimenti incidentali.
In ragione del suo oggetto, appare invece equa la compensazione integrale delle spese di c.t.u. tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1
iscritto a ruolo in Cancelleria in data 6 giugno 2019, nonché sulle altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 7617/2021 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
sui figli minori Persona_1 Persona_2
- dispone che, per l'effetto, la responsabilità genitoriale su Per_1
e su sia esercitata in modo esclusivo dalla madre
[...] Persona_2
, presso la quale i minori dimoreranno stabilmente;
Parte_1
- dispone che alla presenza degli operatori della Controparte_1
Comunità Incontro di IA, in collaborazione con i servizi sociali del
II Municipio del Comune di Roma, senta telefonicamente i figli minori due volte al mese, secondo orari e tempistiche che saranno individuati dalla Comunità Incontro e dai servizi sociali del di Roma, per CP_4
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essere poi comunicati a e, tramite la predetta, ai Parte_1
minori;
- dispone che, a decorrere dall'anno 2026, i servizi sociali del II
Municipio del Comune di Roma, sentiti i responsabili della Comunità
Incontro di IA, valutino l'opportunità di incontri protetti tra i minori e il padre, se del caso con il supporto dei servizi sociali del CP_4
e nei termini più dettagliati di cui in motivazione;
[...]
- conferma fino al mese di dicembre del 2023, quanto al mantenimento dei figli, le decisioni assunte con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 27
ottobre 2019;
- dispone che, con decorrenza dal mese di dicembre del 2023,
versi a , per il mantenimento dei Controparte_1 Parte_1
figli e assegno di mantenimento Persona_1 Persona_2
dell'importo di euro 150,00 per ciascun figlio;
assegno di mantenimento da corrispondersi nelle modalità comunicate da , Parte_1
preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5
di ogni mese;
importo da adeguarsi automaticamente in via annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che, a decorrere dal mese di dicembre del 2023, le spese straordinarie per i minori siano poste per il 70% a carico di Parte_1
e per il 30% a carico di
[...] Controparte_1
- dispone che, quando avrà stabilmente lasciato la Controparte_1
Comunità Incontro di IA o altra struttura residenziale, l'assegno di
Tribunale di Roma, prima sezione civile;
R.G. n. 36691/2019 21
mantenimento sia elevato ad euro 225,00 per ciascun figlio e le spese straordinarie siano ripartite per metà ciascuno;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, quantificate d'ufficio in complessivi euro
[...]
9.000,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- compensa interamente le spese della c.t.u.
Si comunichi anche ai servizi sociali del II Municipio del Comune di Roma.
Così deciso in Roma il 21 agosto 2025.
Il DI estensore
NO AL
Il Presidente
Cecilia Pratesi
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