Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 5357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5357 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via A. Omodeo n. 124, presso lo studio dell'avvocato Laura Serpico, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia CP_1 C.F._2
(NA) alla via Emilio Merone n. 57, presso lo studio dell'avvocato Angela Auriemma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 26.06.2024, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Pozzuoli (NA) in data 10.09.2010 con e che dalla loro CP_1
unione è nato un figlio – (nato a [...] il [...]) -, per le ragioni indicate nell'atto Per_1
1
introduttivo ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi specificamente indicate.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione ed avanzando ulteriori richieste accessorie.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. ed in seguito ad un rinvio, all'udienza dell'11.03.2025, le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, riportato a verbale, sicché il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere provvedimenti urgenti, ha rimesso la causa in decisione al
Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
Il PM, in data 14.03.2025, con il proprio visto, ha espresso parere favorevole.
2. Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., in assenza di domande di addebito.
3. Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo trascritto nel verbale d'udienza dell'11.03.2025, di seguito trascritte: “1. I coniugi chiedono la pronuncia della separazione personale ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c. e di essere autorizzati a vivere separatamente;
2. I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Giugliano in Campania alla via Masseria Canosa 6/B, venga assegnata alla sig.ra in quanto collocataria del figlio Parte_1 minore (nato a [...] il [...]);
3. i coniugi concordano l'affido condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione principale del minore presso quella della Per_1
madre, nella casa coniugale sita in Giugliano in Campania alla via Masseria Canosa 6/B;
4. I coniugi concordano che il sig. vedrà e terrà con sé il figlio , salvo diverso CP_1 Per_1
accordo delle parti, nella giornata del martedì dall'uscita di scuola/nuoto sino alle ore 20:30 e ne1 pomeriggio del venerdì dalle ore 17:30 alle ore 20:30, nonché a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
nel periodo natalizio, alternativamente dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, dal venerdì santo al lunedì in Albis;
nel periodo estivo per
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almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la sig.ra entro il 30 maggio Parte_1
di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo;
5. i coniugi concordano che il sig. versi alla sig.ra per il mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
un assegno mensile pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, con bonifico sulla postepay revolution intestato alla , i cui Parte_1 estremi saranno comunicati all'obbligato a mezzo avvocato”;
6- i coniugi concordano che le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e Per_1 saranno regolamentate secondo quanto indicato nel protocollo di intesa tra il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli Nord ed il Tribunale;
7. i coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio sarà percepito nella misura del 100% integralmente dalla sig.ra ;
8. la Per_1 Parte_1 sig.ra si impegna a versare al sig. entro il giorno 15 di ogni mese, euro 163,00 Parte_1 CP_1 quale somma necessaria al pagamento da parte del del rateizzo assunto per l'acquisto CP_1 della Volksvagen Up Tg. GK111PJ intestata alla fino all'integrale pagamento del prezzo;
Parte_1
9. La sig.ra si impegna a restituire al sig. la carta di credito a lui intestata e la Parte_1 CP_1 carta “dedicata a te” a lui intestata;
10. si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., alle condizioni concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 295, parte II,
Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 25.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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