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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 07 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 943/2021 R.G. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla via Pepe n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Scambia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato nell'Agenzia di Locri, alla Via Matteotti n. CP_1
28, rappresentata e difeso dall'avv. Pietro CAPURSO, giusta procura generale alle liti del
23.07.2015, a rogito del notaio in Roma, rep. 80974, pec: Persona_1
t Email_2
RESISTENTE
Oggetto: pensione anticipata di vecchiaia
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2021, , premesso di essere in Parte_1
possesso dei requisiti previsti dalla legge, ha esposto che in data 05.10.2020 ha presentato domanda per riconoscimento di pensione di vecchiaia;
che l' con nota del 15.10.2020 CP_2
Pag. 1 a 6 ha respinto la domanda per mancanza del requisito sanitario;
che avverso il rigetto della domanda ha proposto ricorso al Comitato Provinciale , rispetto al quale l non CP_1 CP_2
ha dato alcun riscontro;
che ella è affetta da multiple patologie, quali:tiroidectomia totale, diabete, poliartrosi, stato depressivo, ipertensione arteriosa, obesità ginoide, esiti di pregressa chirurgica per ernia iatale e splenectomia per angiomatosi, insufficienza venosa, carcinoma papillare alla tiroide in trattamento terapico, dislipidemia, epigastralgia, dispenea con disturbi del sonno, fegato debordante due dita, nonché da tutte le altre patologie di cui alla allegata documentazione medica;
che è iscritta quale bracciante agricolo al fondo gestione lavoratori autonomi Fondo Lavoratori Dipendenti Privati dal 1982 ed ha accreditati sulla propria CP_1
posizione assicurativa più di 20 anni di contributi, come da allegato estratto contributivo;
che invero ella si è sottoposta alla visita medica per l'invalidità civile in sede amministrativa in data 21.101.2020, all'esito della quale è stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%. Ha pertanto dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia con decorrenza da novembre 2020.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il convenuto
, che ha eccepito il difetto dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla CP_1
pensione di vecchiaia per carenza del requisito sanitario, essendo quello posto a fondamento dell'invalidità civile differente da quello necessario per l'accertamento dell'età pensionabile, ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.
Questo Giudice istruttore ha disposto, con ordinanza del 24.02.2023, CTU medicolegale, nominando a tal fine la dott.ssa che ha accettato Persona_2
l'incarico ed ha successivamente rinunciato in 13.04.2024. Pertanto, è stata successivamente sostituita con provvedimento dl 18.04.2024 con il dott. che ha accettato Persona_3
l'incarico ed ha depositato l'elaborato peritale in data 15.11.2024. All'esito dell'odierna udienza, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLE DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
La pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell' art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992 spetta ai lavoratori invalidi in presenza del requisito di 20 anni di contributi e del requisito sanitario, ovvero incapacità al proficuo lavoro nella misura dell' 80% determinata in base ai criteri di cui alla l.n. 222 del 1984.
Pag. 2 a 6 In tal senso, deve essere accolta l'eccezione sollevata dall' in ordine CP_1
all'inutilizzabilità, nel procedimento in esame, del grado di invalidità accertato in capo alla ricorrente in sede di visita medica svolta per l'accertamento dell'invalidità civile. Pertanto, le risultanze della visita del 21.10.2020 non possono essere utilmente invocate dalla parte ricorrente, poiché quel giudizio diagnostico è stato formulato secondo i differenti parametri di cui alla l.n. 118/1971. Nel caso di pensione anticipata, infatti, la legge richiama i criteri indicati dalla l.n.22/1984, con l'evidente risultato che non possono necessariamente invocarsi, quasi per osmosi, le risultanze mediche dell'invalidità civile in un giudizio incardinato per la pensione anticipata di vecchiaia, non sussistendo, in altre parole, equivalenza tra i relativi rispettivi requisiti sanitari. Conferma tale assunto il costante orientamento giurisprudenziale, per il quale: “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta”, (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 23 aprile 2019, n. 11185).
Nel caso di specie, la documentazione in atti e l'esito della consulenza espletata in corso di giudizio consentono di affermare la sussistenza di entrambi i requisiti di cui al d.lgs.
n. 503 del 1992.
Ed infatti, dalla documentazione in atti, non oggetto di contestazione da parte dell' , si apprende che la ricorrente ha svolto attività lavorativa dipendente privata e CP_2
risulta in possesso del requisito contributivo di oltre 20 anni in qualità di lavoratore agricolo.
Quanto al possesso del requisito sanitario, si deduce che esso sia sussistente secondo le risultanze peritali, che qui integralmente si richiamano, e si riportano, per quanto di maggior interesse, nelle sole conclusioni: “In considerazione di quanto sopra esposto, mediante
l'ausilio dell'esame obiettivo effettuato in sede di visita medica e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, ritengo di poter affermare secondo scienza e
Pag. 3 a 6 coscienza che la signora di anni 65 è affetta da uno stato invalidante Parte_1
quantificabile nella misura massima dell'ottantadue per cento (82 %)…con decorrenza dal
09 maggio 2024”.
Dall'esito dell'elaborato peritale, che non è stato oggetto di alcuna osservazione da parte dell' convenuto nella fase sub-procedimentale di cui all'art. 195 c.p.c., ne deriva CP_2
che il pieno possesso dei requisiti in esame si è formato nella data indicata, coincidendo tale momento con l'accertamento del grado di invalidità richiesto per accedere ai benefici di cui all'art. 1 del d.lgs. 503/1992.
Il momento perfezionativo non era dunque presente alla data della presentazione della domanda amministrativa, ma da quello successivo.
Rispetto alle risultanze di causa, la parte convenuta ha altresì invocato l'applicazione del cd. regime delle finestre di cui all'art. 12 comma 2 l. n. 122 del 2010 e chiede che la decorrenza del riconoscimento del diritto sia conseguentemente calcolata.
L'eccezione è fondata.
Va posto in premessa che hanno diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne,
a partire dalla cd. riforma Amato corretta poi dalla l. n. 335 del 1995), la contribuzione minima prevista (20 anni) e che abbiano cessato il rapporto lavorativo. Nel caso di soggetto invalido con grado di infermità non inferiore all'80%, tuttavia, il medesimo art.1 del d.lgs. n. 503 del
1992, al comma 8, ha sancito la conservazione della previgente età (60 anni per gli uomini e
55 per le donne).
Il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, ha disposto che a partire dal
2000 le pensioni di vecchiaia e di anzianità devono essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Tale regime c.d. delle finestre è da ritenersi applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, "come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo… in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia" (Cass. sez. lav. 1931/2021).
Pag. 4 a 6 In tal senso, la giurisprudenza afferma che “la disposizione dell'art comma 10- per motivi letterali, logici e sistematici - individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia…. E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili cd in via generale dall'art.1 comma 5 della legge 247/2007)”, includendo tra essi anche gli invalidi.
Si è pertanto ritenuto, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, che
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 2382 del 03/02/2020).
Non è forse inutile sottolineare, inoltre, che la scelta normativa non è stata ritenuta in contrasto con cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare le predette soluzioni normative, che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale.
Si è infatti osservato che si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art.1, comma 8 del decreto legislativo n.503/1992, che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini.
Pag. 5 a 6 Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, che ha raggiunto il 60 anno di età il
30.05.2019, è stata riconosciuta invalida in misura non inferiore al 80% solo dalla data della visita peritale, ovvero dal 09.05.2024.
Pertanto, in conformità al dettato di legge ed alla luce del regime normativo sopra delineato, la decorrenza della prestazione pensionistica va spostata in avanti di 12 mensilità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunte- con l'integrazione oltre che del requisito anagrafico anche di quello sanitario-le condizioni per il collocamento a riposo anticipato, e quindi, riscontrata la totale carenza di ulteriori deduzioni delle parti, a decorrere dal 1.06.2025. Ovviamente solo da questo stesso momento può farsi decorrere l'obbligo di corresponsione dei relativi ratei, ove eventualmente non versati, mentre gli interessi vanno calcolati a far data dal 121° giorno successivo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, vanno compensate tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' stante la valida e tempestiva CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che ha diritto al trattamento di pensione di Parte_1
vecchiaia anticipata ex art. 1 d.lgs. n. 503/1992 a decorrere dal 1.06.2025 e condanna l' CP_1
alla corresponsione dei relativi ratei da tale data, oltre interessi dal 121° giorno successivo;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU, come da separato decreto, in capo all' . CP_1
Locri, 6 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6