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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1740/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 07.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il giorno 21.02.1956, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Parte_1
Linares del foro di Trapani
RICORRENTE CONTRO in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Piro dell'avvocatura comunale
RESISTENTE
Conclusioni come da verbale
Con ricorso ex art.281 decies cpc il deduceva di aver sottoscritto in data 5.03.2013 con Pt_1
Controparte_1 il una convenzione avente ad oggetto la concessione dell'area all'interno della pineta comunale e la gestione di un prefabbricato da adibire a chiosco bar e relativi servizi;
tale convenzione veniva registrata il successivo giorno 11 marzo 2013 al
Tribunale di Trapani Sezione Civile
numero 1693 Vol. S /3. Risultava quindi vincitore dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un Operatore che, sulla scorta dei principi e criteri indicati nel bando, si impegnava per 25 anni alla gestione dell'area ed alla realizzazione di una struttura prefabbrica da adibire a chiosco e bar secondo i criteri ed alle condizioni descritte nell'avviso. Affermava, sulla base di tale bando, di aver formulato un'offerta per l'aggiudicazione contenente una proposta di gestione dell'area nonché di realizzazione a sua cura e spese di un chiosco prefabbricato meglio descritto nella relazione tecnica che allegava nell'istanza di partecipazione. Asseriva di aver rispettato rigorosamente gli obblighi derivanti dalla predetta convenzione di cui all'art.
4. in tema di apertura, pulizia, inserimento giochi per bambini nell'area ed ogni altra attività, in sintonia con le finalità di aggregazione sociale, attrazione turistica, svago e di promozione didattica;
in esecuzione dell'art. 5 della Convenzione, di aver svolto una solerte attività di vigilanza sulla perfetta efficienza e funzionalità degli impianti comunali segnalando sollecitamente al CP_1 eventuali danni, incidenti o anomalie, con numerose missive acquisite puntualmente al protocollo del Ciò nonostante, la convenzione poneva oneri eccessivamente CP_1 gravosi verso il il quale era obbligato, anche alla pulizia e ai controlli di vigilanza Pt_1 sull'area della pineta comunale. Deduceva altresì che più volte segnalava al CP_1 diverse problematiche inerenti alla custodia stessa della pineta comunale;
lamentava di essere onerato alla vigilanza dei divieti fondamentali per il decoro dell'area e per il regolare svolgimento dell'attività della ditta, utilizzata da terzi per attività non autorizzate senza un controllo dell'autorità comunale. Chiedeva l'istituzione di un tavolo tecnico, richiesto nel febbraio del 2023 con un riscontro negativo ricevuto solo nel successivo giugno del medesimo anno.
L'assenza di riscontro sulle criticità manifestate dal al convenuto Pt_1 CP_1 determinava nel patrimonio un ingente danno;
infatti, nel giugno del 2022 non riusciva neanche ad entrare nel proprio chiosco, stante la chiusura della pineta per i lavori di riqualificazione disposti dal comune di e non comunicata al ricorrente. CP_1
Tra i mesi di luglio e agosto 2023 gli veniva inoltre impedito la realizzazione di eventi culturali nella pineta in quanto il comune non dava seguito alle richieste di collaborazione per le realizzazioni degli stessi.
Pertanto, nel gennaio del 2024 si determinava nell'inviare una nota nella quale manifestava la volontà di risolvere la convenzione con il e cessare definitivamente la propria CP_1 attività, e ciò come consentito dagli artt.
6-7 della convenzione, con efficacia a far data dal
01.01.2024, per causa esclusivamente imputabile al Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Precisava, quindi che tale richiesta era scaturita per l'inadempimento del rispetto CP_1 alla convenzione, consistente nella mancata esecuzione del rapporto di partenariato con la ditta e nell'inerzia dell'ente rispetto alle numerose richieste di intervento avanzate dalla ditta stessa, ritenuta la fondamentalmente la causa che non ha consentito allo stesso di proseguire oltre l'attività; riservandosi a ad ogni effetto di legge, il diritto di agire verso il per il risarcimento del danno subito nonché il diritto di asportare dai locali tutti gli CP_1 accessori e gli arredi, incluso il prefabbricato chiosco bar di proprietà del signor in Pt_1 attesa di espressa comunicazione da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 7 della
Convenzione.
Concludeva chiedendo preliminarmente il sequestro conservativo del prefabbricato adibito a chiosco bar, sito all'interno della pineta comunale di , censito nel Catasto CP_1
Fabbricati del Comune di al Foglio 23, particella 747 e di nominare custode CP_1 giudiziario il signor , per le ragioni ampiamente esposte;
condannare il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma Controparte_1 omnicomprensiva di Euro 80.000,00, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore del ricorrente , a titolo Parte_1 di risarcimento del danno subito o alternativamente, accertata l'accessione del prefabbricato adibito a chiosco bar, censito in catasto al Foglio 23, particella 747, a titolo di ristoro dovuto Co al ricorrente dal Comune . CP_1
Parte ricorrente notificava regolarmente il decreto di fissazione udienza;
successivamente si costituiva il contestando eccependo l'improcedibilità dell'azione, per Controparte_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo il giudizio su diritti reali;
contestava che la chiesta risoluzione della convenzione fosse imputabile al CP_1 avendo parte ricorrente scelto autonomamente di recedere, al momento in cui cominciava a decorrere l'obbligo di pagare il canone dopo 8 anni;
evidenziava come il aveva Pt_1 liberamente partecipato al bando e presentato offerta migliorativa (giochi per bambini, internet point, eventi), assumendo obblighi aggiuntivi, per i quali ne lamentava la sproporzione. Precisava, altresì che tra gli obblighi assunti contrattualmente vi erano quelli relativi all'apertura, chiusura, custodia e pulizia della struttura;
mentre le asserite chiusure erano temporanee e necessarie per motivi di sicurezza pubblica, e comunque non tali da impedire in via definitiva l'attività; mentre la lamentata presenza di ambulanti abusivi erano stati episodi causali e non imputabili al quanto agli eventi non supportati CP_1 dal rappresentava che non vi era obbligo contrattuale di collaborare a tali CP_1 iniziative. Affermava che il prefabbricato chiosco bar alla scadenza del contratto sarebbero stati acquisiti al senza alcun diritto economico del concessionario, salvo quanto CP_1 previsto dall'art. 6 per cause di forza maggiore (con un massimo di €14.000, decurtati in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
base agli anni di attività). Ipotesi, comunque, non applicabile in quanto il aveva oggi Pt_1 chiesto la risoluzione.
Concludeva chiedendo che fosse dato atto che il Comune di a seguito della CP_1 risoluzione per volontà del signor della convenzione sottoscritta in data 5 Parte_1 marzo 2013 registrata all'Agenzia delle Entrate di Trapani al n 1693 volume S/3, è divenuto proprietario ex art. 953 c.c. o per devoluzione od in forza di altra ritenuta disposizione di legge o negoziale, del prefabbricato identificato in catasto al fg 23 particella 747 ,sito all'interno della pineta comunale del Comune di con ogni conseguenza di legge, e CP_1 che nulla era dovuto a parte resistente .
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è stato adempiuto all'obbligo dell'esperimento della condizione di procedibilità con il deposito del relativo verbale negativo di mediazione nel merito si osserva che parte ricorrente invoca la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto – convenzione stipulata tra le odierne parti.
Nel merito si osserva che per eccessiva onerosità sopravvenuta, si intende quella situazione che a mente dell'art.1467 cc, fa sorgere il diritto a chiedere la risoluzione del contratto. Si verifica quando, a causa di eventi straordinari ed imprevedibili, si produce una grave alterazione dell'equilibrio tra il valore della prestazione e quello della controprestazione, equilibrio che al momento della conclusione del contratto sussisteva. Le eventuali modifiche di quelle originarie condizioni che hanno indotto le parti a stipulare il contratto devono essere quindi gravi, e tali da far venir meno l'equilibrio proprio dei contratti sinallagmatici.
La parte che intende far valere questa causa di risoluzione contrattuale deve dimostrare sostanzialmente che la propria esecuzione richieda uno sforzo diverso da quello che essa richiedeva al momento dell'assunzione dell'obbligazione e la diversità si risolva in una eccessiva onerosità causata da avvenimenti straordinari ed imprevedibili.
Rese queste brevi considerazioni in ordine all'invocata risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, occorre verificare se nel caso prospettato ricorrono i presupposti per la sua applicazione.
Le parti nel marzo del 2012 hanno stipulato a seguito di un avviso pubblico per un affidamento con procedura negoziata volta alla realizzazione di una concessione gestionale di un fabbricato da adibire a chiosco-bar nella pineta comunale. È risultato vincitore l'odierno ricorrente, il quale ha evidentemente proposto l'offerta migliore nel rispetto del bando citato, stipulando così la convenzione di cui oggi il lamenta la risoluzione per Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
eccessiva onerosità. Al fine di verificarne l'applicabilità, necessita osservare brevemente quanto oggetto di accordo tra le parti, e specificatamente gli artt. 3, 6 e 7 della citata convenzione.
Ciò perché è compito del giudice di merito non solo verificare il contenuto letterale del contratto, ma anche offrire una interpretazione della volontà negoziali delle parti.
“Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo, nell'articolo 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo sia chiaro, ma incoerente;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico-sistematico, di cui all'articolo 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti”( Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2020, n. 12664).
Orbene all'art.3 della citata convezione è riconosciuto alla ditta cessionaria di trattenere il canone concessorio -€.1.750,00- per i primi otto anni di vigenza contrattuale;
tale somma, pari a €.14.000,00, ciò al fine di operare un ristorno forfettario al concessionario per le spese sostenute per la realizzazione del chiosco-bar oggetto di concessione. Per "ristoro" si deve quindi intendere ad un compenso o risarcimento per un danno o pregiudizio subito, che può avere natura risarcitoria o indennitaria. Può indicare anche il rimborso di costi, come nel caso del "ristoro dei costi" sostenuti per le prestazioni assunte con la stipula della convenzione.
I restanti articoli della convenzione citati, disciplinano, l'ipotesi della risoluzione e recesso della convenzione (art.6) e gli obblighi della ditta in caso di cessazione della convenzione
(art.7). L'art.6 nel penultimo capoverso riconosce la facoltà alla ditta concessionaria di recedere dal contratto solo per impossibilità sopravvenuta – ipotesi risolutoria diversa da quella chiesta in questa sede – ma solo prima del decorso dei primi otto anni, in tal caso stabilisce che “facendo carico al nuovo gestore di risarcire la precedente ditta concessionaria dell'importo massimo di €14.000,00 decurtato di €.1750,00 per ogni anno di attività svolta dalla ditta impossibilitata”. Ciò conferma che è stata riconosciuta alla ditta concessionaria, che era comunque consapevole che il chiosco-bar alla scadenza dell'atto concessorio ne avrebbe perso la titolarità, di avere un ristorno patrimoniale e quantificato preventivamente nella misura di €.14.000,00. L'ultimo articolo citato disciplina le conseguenze in caso di risoluzione del contratto.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Orbene il ricorrente non ha assunto l'obbligo probatorio richiesto non avendo offerto prova sull'eccessiva onerosità sopravvenuta in considerazione che era consapevole di aver sostenuto spese rilevanti, come lamentato in questa sede e già aveva scontato il ristorno pattuito nella misura di €.14.000,00.
Rigetta la domanda formulata dall'attore. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente andrà condannato a rifondere, alla parte resistente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo tre fasi del giudizio, in complessivi euro €.2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata dal ricorrente IN nei confronti del Controparte_1
- condanna il ricorrente alle spese di lite a favore del che si liquidano Controparte_1 in complessivi euro €.2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Trapani, in data 10/11/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.1740/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 07.11.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1740 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il giorno 21.02.1956, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Parte_1
Linares del foro di Trapani
RICORRENTE CONTRO in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Piro dell'avvocatura comunale
RESISTENTE
Conclusioni come da verbale
Con ricorso ex art.281 decies cpc il deduceva di aver sottoscritto in data 5.03.2013 con Pt_1
Controparte_1 il una convenzione avente ad oggetto la concessione dell'area all'interno della pineta comunale e la gestione di un prefabbricato da adibire a chiosco bar e relativi servizi;
tale convenzione veniva registrata il successivo giorno 11 marzo 2013 al
Tribunale di Trapani Sezione Civile
numero 1693 Vol. S /3. Risultava quindi vincitore dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un Operatore che, sulla scorta dei principi e criteri indicati nel bando, si impegnava per 25 anni alla gestione dell'area ed alla realizzazione di una struttura prefabbrica da adibire a chiosco e bar secondo i criteri ed alle condizioni descritte nell'avviso. Affermava, sulla base di tale bando, di aver formulato un'offerta per l'aggiudicazione contenente una proposta di gestione dell'area nonché di realizzazione a sua cura e spese di un chiosco prefabbricato meglio descritto nella relazione tecnica che allegava nell'istanza di partecipazione. Asseriva di aver rispettato rigorosamente gli obblighi derivanti dalla predetta convenzione di cui all'art.
4. in tema di apertura, pulizia, inserimento giochi per bambini nell'area ed ogni altra attività, in sintonia con le finalità di aggregazione sociale, attrazione turistica, svago e di promozione didattica;
in esecuzione dell'art. 5 della Convenzione, di aver svolto una solerte attività di vigilanza sulla perfetta efficienza e funzionalità degli impianti comunali segnalando sollecitamente al CP_1 eventuali danni, incidenti o anomalie, con numerose missive acquisite puntualmente al protocollo del Ciò nonostante, la convenzione poneva oneri eccessivamente CP_1 gravosi verso il il quale era obbligato, anche alla pulizia e ai controlli di vigilanza Pt_1 sull'area della pineta comunale. Deduceva altresì che più volte segnalava al CP_1 diverse problematiche inerenti alla custodia stessa della pineta comunale;
lamentava di essere onerato alla vigilanza dei divieti fondamentali per il decoro dell'area e per il regolare svolgimento dell'attività della ditta, utilizzata da terzi per attività non autorizzate senza un controllo dell'autorità comunale. Chiedeva l'istituzione di un tavolo tecnico, richiesto nel febbraio del 2023 con un riscontro negativo ricevuto solo nel successivo giugno del medesimo anno.
L'assenza di riscontro sulle criticità manifestate dal al convenuto Pt_1 CP_1 determinava nel patrimonio un ingente danno;
infatti, nel giugno del 2022 non riusciva neanche ad entrare nel proprio chiosco, stante la chiusura della pineta per i lavori di riqualificazione disposti dal comune di e non comunicata al ricorrente. CP_1
Tra i mesi di luglio e agosto 2023 gli veniva inoltre impedito la realizzazione di eventi culturali nella pineta in quanto il comune non dava seguito alle richieste di collaborazione per le realizzazioni degli stessi.
Pertanto, nel gennaio del 2024 si determinava nell'inviare una nota nella quale manifestava la volontà di risolvere la convenzione con il e cessare definitivamente la propria CP_1 attività, e ciò come consentito dagli artt.
6-7 della convenzione, con efficacia a far data dal
01.01.2024, per causa esclusivamente imputabile al Controparte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Precisava, quindi che tale richiesta era scaturita per l'inadempimento del rispetto CP_1 alla convenzione, consistente nella mancata esecuzione del rapporto di partenariato con la ditta e nell'inerzia dell'ente rispetto alle numerose richieste di intervento avanzate dalla ditta stessa, ritenuta la fondamentalmente la causa che non ha consentito allo stesso di proseguire oltre l'attività; riservandosi a ad ogni effetto di legge, il diritto di agire verso il per il risarcimento del danno subito nonché il diritto di asportare dai locali tutti gli CP_1 accessori e gli arredi, incluso il prefabbricato chiosco bar di proprietà del signor in Pt_1 attesa di espressa comunicazione da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 7 della
Convenzione.
Concludeva chiedendo preliminarmente il sequestro conservativo del prefabbricato adibito a chiosco bar, sito all'interno della pineta comunale di , censito nel Catasto CP_1
Fabbricati del Comune di al Foglio 23, particella 747 e di nominare custode CP_1 giudiziario il signor , per le ragioni ampiamente esposte;
condannare il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma Controparte_1 omnicomprensiva di Euro 80.000,00, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore del ricorrente , a titolo Parte_1 di risarcimento del danno subito o alternativamente, accertata l'accessione del prefabbricato adibito a chiosco bar, censito in catasto al Foglio 23, particella 747, a titolo di ristoro dovuto Co al ricorrente dal Comune . CP_1
Parte ricorrente notificava regolarmente il decreto di fissazione udienza;
successivamente si costituiva il contestando eccependo l'improcedibilità dell'azione, per Controparte_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo il giudizio su diritti reali;
contestava che la chiesta risoluzione della convenzione fosse imputabile al CP_1 avendo parte ricorrente scelto autonomamente di recedere, al momento in cui cominciava a decorrere l'obbligo di pagare il canone dopo 8 anni;
evidenziava come il aveva Pt_1 liberamente partecipato al bando e presentato offerta migliorativa (giochi per bambini, internet point, eventi), assumendo obblighi aggiuntivi, per i quali ne lamentava la sproporzione. Precisava, altresì che tra gli obblighi assunti contrattualmente vi erano quelli relativi all'apertura, chiusura, custodia e pulizia della struttura;
mentre le asserite chiusure erano temporanee e necessarie per motivi di sicurezza pubblica, e comunque non tali da impedire in via definitiva l'attività; mentre la lamentata presenza di ambulanti abusivi erano stati episodi causali e non imputabili al quanto agli eventi non supportati CP_1 dal rappresentava che non vi era obbligo contrattuale di collaborare a tali CP_1 iniziative. Affermava che il prefabbricato chiosco bar alla scadenza del contratto sarebbero stati acquisiti al senza alcun diritto economico del concessionario, salvo quanto CP_1 previsto dall'art. 6 per cause di forza maggiore (con un massimo di €14.000, decurtati in
Tribunale di Trapani Sezione Civile
base agli anni di attività). Ipotesi, comunque, non applicabile in quanto il aveva oggi Pt_1 chiesto la risoluzione.
Concludeva chiedendo che fosse dato atto che il Comune di a seguito della CP_1 risoluzione per volontà del signor della convenzione sottoscritta in data 5 Parte_1 marzo 2013 registrata all'Agenzia delle Entrate di Trapani al n 1693 volume S/3, è divenuto proprietario ex art. 953 c.c. o per devoluzione od in forza di altra ritenuta disposizione di legge o negoziale, del prefabbricato identificato in catasto al fg 23 particella 747 ,sito all'interno della pineta comunale del Comune di con ogni conseguenza di legge, e CP_1 che nulla era dovuto a parte resistente .
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è stato adempiuto all'obbligo dell'esperimento della condizione di procedibilità con il deposito del relativo verbale negativo di mediazione nel merito si osserva che parte ricorrente invoca la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto – convenzione stipulata tra le odierne parti.
Nel merito si osserva che per eccessiva onerosità sopravvenuta, si intende quella situazione che a mente dell'art.1467 cc, fa sorgere il diritto a chiedere la risoluzione del contratto. Si verifica quando, a causa di eventi straordinari ed imprevedibili, si produce una grave alterazione dell'equilibrio tra il valore della prestazione e quello della controprestazione, equilibrio che al momento della conclusione del contratto sussisteva. Le eventuali modifiche di quelle originarie condizioni che hanno indotto le parti a stipulare il contratto devono essere quindi gravi, e tali da far venir meno l'equilibrio proprio dei contratti sinallagmatici.
La parte che intende far valere questa causa di risoluzione contrattuale deve dimostrare sostanzialmente che la propria esecuzione richieda uno sforzo diverso da quello che essa richiedeva al momento dell'assunzione dell'obbligazione e la diversità si risolva in una eccessiva onerosità causata da avvenimenti straordinari ed imprevedibili.
Rese queste brevi considerazioni in ordine all'invocata risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, occorre verificare se nel caso prospettato ricorrono i presupposti per la sua applicazione.
Le parti nel marzo del 2012 hanno stipulato a seguito di un avviso pubblico per un affidamento con procedura negoziata volta alla realizzazione di una concessione gestionale di un fabbricato da adibire a chiosco-bar nella pineta comunale. È risultato vincitore l'odierno ricorrente, il quale ha evidentemente proposto l'offerta migliore nel rispetto del bando citato, stipulando così la convenzione di cui oggi il lamenta la risoluzione per Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
eccessiva onerosità. Al fine di verificarne l'applicabilità, necessita osservare brevemente quanto oggetto di accordo tra le parti, e specificatamente gli artt. 3, 6 e 7 della citata convenzione.
Ciò perché è compito del giudice di merito non solo verificare il contenuto letterale del contratto, ma anche offrire una interpretazione della volontà negoziali delle parti.
“Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo, nell'articolo 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo sia chiaro, ma incoerente;
pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico-sistematico, di cui all'articolo 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti”( Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2020, n. 12664).
Orbene all'art.3 della citata convezione è riconosciuto alla ditta cessionaria di trattenere il canone concessorio -€.1.750,00- per i primi otto anni di vigenza contrattuale;
tale somma, pari a €.14.000,00, ciò al fine di operare un ristorno forfettario al concessionario per le spese sostenute per la realizzazione del chiosco-bar oggetto di concessione. Per "ristoro" si deve quindi intendere ad un compenso o risarcimento per un danno o pregiudizio subito, che può avere natura risarcitoria o indennitaria. Può indicare anche il rimborso di costi, come nel caso del "ristoro dei costi" sostenuti per le prestazioni assunte con la stipula della convenzione.
I restanti articoli della convenzione citati, disciplinano, l'ipotesi della risoluzione e recesso della convenzione (art.6) e gli obblighi della ditta in caso di cessazione della convenzione
(art.7). L'art.6 nel penultimo capoverso riconosce la facoltà alla ditta concessionaria di recedere dal contratto solo per impossibilità sopravvenuta – ipotesi risolutoria diversa da quella chiesta in questa sede – ma solo prima del decorso dei primi otto anni, in tal caso stabilisce che “facendo carico al nuovo gestore di risarcire la precedente ditta concessionaria dell'importo massimo di €14.000,00 decurtato di €.1750,00 per ogni anno di attività svolta dalla ditta impossibilitata”. Ciò conferma che è stata riconosciuta alla ditta concessionaria, che era comunque consapevole che il chiosco-bar alla scadenza dell'atto concessorio ne avrebbe perso la titolarità, di avere un ristorno patrimoniale e quantificato preventivamente nella misura di €.14.000,00. L'ultimo articolo citato disciplina le conseguenze in caso di risoluzione del contratto.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Orbene il ricorrente non ha assunto l'obbligo probatorio richiesto non avendo offerto prova sull'eccessiva onerosità sopravvenuta in considerazione che era consapevole di aver sostenuto spese rilevanti, come lamentato in questa sede e già aveva scontato il ristorno pattuito nella misura di €.14.000,00.
Rigetta la domanda formulata dall'attore. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente andrà condannato a rifondere, alla parte resistente le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo tre fasi del giudizio, in complessivi euro €.2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata dal ricorrente IN nei confronti del Controparte_1
- condanna il ricorrente alle spese di lite a favore del che si liquidano Controparte_1 in complessivi euro €.2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario.
Così deciso in Trapani, in data 10/11/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile