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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa NC Patrizia Sicari, nella causa n. RG 724 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa NC Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/02/2024 ed iscritto al n 724 - 2024 RG , vertente tra
- ( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentato e difeso, anche unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti dagli Avv.ti Giovanni Gurnari (CF
) e NC GA (CF C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
Contro
- , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14 (P.IVA: , che agisce P.IVA_1 quale società subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi della società
in virtù del DL 22.10.16 n. 193, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Borsani, c.f.
, del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo Studio sito a Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13;
- Parte_2
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_2 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore per la Parte_3
Calabria dott. ssa , elettivamente domiciliato in Locri, Via Parte_4
1 Margherita di Savoia 54, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF
e dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. C.F._5
) che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._6 procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Persona_1
Aprile 2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente propone azione di accertamento negativo del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420239003082256000 limitatamente alle seguenti sottese cartelle esattoriali: 1) cartella di pagamento n. 09420170009451357000 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2016 e 2017 con a ruolo l'importo di Pt_2
Euro 689,09 2) cartella di pagamento n. 09420170017218978000 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro Pt_2
655,53; 3) cartella di pagamento n. 094201700102663235001 mai notificata relativa a contributi rate premio sanzioni anno 2016 e 2017 con a ruolo Pt_2
l'importo di Euro 1.187,09; 4) cartella di pagamento n. 09420170017953779501 mai notificata relativa a contributi rate premio sanzioni anno 2017 con a ruolo l'importo di Pt_2
Euro 1.155,73; 5) cartella di pagamento n. 09420190000785854000 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro Pt_2
583,94; 6) cartella di pagamento n. 09420190001819558501 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro Pt_2
1.018,89. Il ricorrente chiede annullare e dichiarare estinto il credito contributivo per intervenuta prescrizione ed anche perché non ha svolto attività di impresa in quegli anni.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti e . Pt_2 Controparte_1
La difesa dell' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del Pt_2 contendere in considerazione del discarico effettuato di ufficio, con compensazione delle spese atteso che la lite è stata determinata dalla mancata
2 denuncia di parte ricorrente della cessazione dell'attività, per come richiesto dalla legge, ai sensi dell'art. 12 dpr 1124/65.
§ 3. Con le ultime note di trattazione scritta, l' anche in risposta ai Pt_2 chiarimenti chiesti sull'integrale cessazione della materia del contendere, ha ribadito: “L stante il disposto di legge, ha sgravato quando è venuta Pt_2
a conoscenza con il ricorso della cancellazione della ditta con provvedimento del 24/05/2024 i premi delle annualità 2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023. Si allega nuovamente lo sgravio già depositato al fascicolo di parte telematico. In altro giudizio rg. 5958/2023 avente ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo Documento n.09480202300007724000 notificata a mezzo raccomandata il 10.11.2023 di cui alle medesime cartelle di pagamento, il contenzioso è definito con sentenza n. 544/2025 del 29/03/2025, che si allega.” Conclude chiedendo: “chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese motivate dalla mancata comunicazione di cessazione dell'attività all' per come Pt_2 dovuta per legge.”
§ 4. Deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire e della sopravvenuta sentenza n. 544/2025 che con riguardo a tutte le medesime cartelle oggetto del presente giudizio ha dichiarato cessata la materia del contendere “avendo le parti resistenti documentalmente provato l'avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento n. 09420170009451357000, n. 09420170010266323501, n. 09420170017218978000, n. 09420170017953779501, n. 09420190000785854000 e n. 09420190001819558501”. Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate avuto riguardo alla mancata comunicazione all' della Pt_2 cessazione dell'attività lavorativa in violazione dell'art. 12 del DPR n. 1224/65.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa NC Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa NC Patrizia Sicari, nella causa n. RG 724 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa NC Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/02/2024 ed iscritto al n 724 - 2024 RG , vertente tra
- ( ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentato e difeso, anche unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti dagli Avv.ti Giovanni Gurnari (CF
) e NC GA (CF C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
Contro
- , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14 (P.IVA: , che agisce P.IVA_1 quale società subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi della società
in virtù del DL 22.10.16 n. 193, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Borsani, c.f.
, del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo Studio sito a Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 9/13;
- Parte_2
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_2 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore per la Parte_3
Calabria dott. ssa , elettivamente domiciliato in Locri, Via Parte_4
1 Margherita di Savoia 54, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF
e dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. C.F._5
) che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._6 procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Persona_1
Aprile 2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta;
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente propone azione di accertamento negativo del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420239003082256000 limitatamente alle seguenti sottese cartelle esattoriali: 1) cartella di pagamento n. 09420170009451357000 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2016 e 2017 con a ruolo l'importo di Pt_2
Euro 689,09 2) cartella di pagamento n. 09420170017218978000 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2017 con a ruolo l'importo di Euro Pt_2
655,53; 3) cartella di pagamento n. 094201700102663235001 mai notificata relativa a contributi rate premio sanzioni anno 2016 e 2017 con a ruolo Pt_2
l'importo di Euro 1.187,09; 4) cartella di pagamento n. 09420170017953779501 mai notificata relativa a contributi rate premio sanzioni anno 2017 con a ruolo l'importo di Pt_2
Euro 1.155,73; 5) cartella di pagamento n. 09420190000785854000 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro Pt_2
583,94; 6) cartella di pagamento n. 09420190001819558501 mai notificata relativa a contributi rate premio anno 2018 con a ruolo l'importo di Euro Pt_2
1.018,89. Il ricorrente chiede annullare e dichiarare estinto il credito contributivo per intervenuta prescrizione ed anche perché non ha svolto attività di impresa in quegli anni.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti e . Pt_2 Controparte_1
La difesa dell' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del Pt_2 contendere in considerazione del discarico effettuato di ufficio, con compensazione delle spese atteso che la lite è stata determinata dalla mancata
2 denuncia di parte ricorrente della cessazione dell'attività, per come richiesto dalla legge, ai sensi dell'art. 12 dpr 1124/65.
§ 3. Con le ultime note di trattazione scritta, l' anche in risposta ai Pt_2 chiarimenti chiesti sull'integrale cessazione della materia del contendere, ha ribadito: “L stante il disposto di legge, ha sgravato quando è venuta Pt_2
a conoscenza con il ricorso della cancellazione della ditta con provvedimento del 24/05/2024 i premi delle annualità 2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023. Si allega nuovamente lo sgravio già depositato al fascicolo di parte telematico. In altro giudizio rg. 5958/2023 avente ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo Documento n.09480202300007724000 notificata a mezzo raccomandata il 10.11.2023 di cui alle medesime cartelle di pagamento, il contenzioso è definito con sentenza n. 544/2025 del 29/03/2025, che si allega.” Conclude chiedendo: “chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese motivate dalla mancata comunicazione di cessazione dell'attività all' per come Pt_2 dovuta per legge.”
§ 4. Deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire e della sopravvenuta sentenza n. 544/2025 che con riguardo a tutte le medesime cartelle oggetto del presente giudizio ha dichiarato cessata la materia del contendere “avendo le parti resistenti documentalmente provato l'avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento n. 09420170009451357000, n. 09420170010266323501, n. 09420170017218978000, n. 09420170017953779501, n. 09420190000785854000 e n. 09420190001819558501”. Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate avuto riguardo alla mancata comunicazione all' della Pt_2 cessazione dell'attività lavorativa in violazione dell'art. 12 del DPR n. 1224/65.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa NC Patrizia Sicari
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