CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1990/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CA ON Presidente dr. RI NA TA Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1990/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPIZZICO NICOLÒ e dell'avv. Parte_1 Parte_1
( ) VIA FONTANA 25 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FONTANA 25 20122 MILANO presso il difensore avv. SPIZZICO NICOLÒ
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Via Santa Sofia 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Controparte_1
che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette: in totale riforma della impugnata pronuncia, accertata e riconosciuta la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il suo accoglimento, per i motivi tutti esplicitati in atti, condannare l'avv. al risarcimento dei danni conseguenza, di Controparte_1
natura non patrimoniale, nella misura da determinarsi in via equitativa in base anche ai criteri indicati in atti, con ricorso alla prova principe presuntiva relativamente sia all'an che al quantum, rigettando l'appello incidentale proposto, siccome infondato e travolto dall'accoglimento dell'appello principale, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari e anticipatari che formalmente dichiarano di nulla aver ricevuto.
Sollecitato il potere d'ufficio del giudice che ci legge ex art. 96 penultimo e ultimo comma cpc per avere l'appellato richiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria come stabilito dall'art. 96 primo comma cpc.
Per Controparte_1
pagina 2 di 18 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così giudicare: In via principale Respingere siccome infondato in fatto ed in diritto l'Appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Milano, n. 4635/2025, con conferma integrale della stessa con la sola eccezione della operata compensazione delle spese di causa e con ogni conseguente provvedimento, con condanna dell'Appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di Giustizia ove se ne ravvisino i presupposti. Appello Incidentale In parziale riforma della Sentenza impugnata condannare l'Appellante al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c., l'avv. Parte_1
, difeso da sé stesso e dall'avv. Nicolò Spizzico, impugna la sentenza n.
[...]
4635/2025 del Tribunale di Milano (decima sezione civile), che ha rigettato la domanda risarcitoria per danni non patrimoniali derivanti da una lettera del 13 luglio 2022 inviata dall'avv. Tale lettera, indirizzata anche a terzi e al Consiglio dell'Ordine, CP_1
censurava il comportamento professionale dell'avv. , accusandolo di Parte_1
violazioni deontologiche e di condotte penalmente rilevanti (artt. 368 e 595 c.p.), in relazione a precedenti diffide inviate dal medesimo, nell'interesse di un condominio, per lavori ritenuti illeciti.
L'appellante sostiene che la sentenza gravata sia erronea e iniqua per aver qualificato tali espressioni come rientranti nella “normale dialettica tra avvocati”, escludendo la lesione del diritto all'onore, al decoro e alla reputazione, in violazione degli artt. 2 e 3
Cost., 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 19 e 42 del Codice Deontologico Forense.
L'appellante richiama giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 479/1987) e di pagina 3 di 18 legittimità (Cass. SS.UU. n. 7501/2022) per affermare la natura giuridica dei doveri deontologici e il diritto soggettivo alla reputazione. Contesta il richiamo del Tribunale a precedenti penali (Cass. n. 4672/2016 e n. 11294/2019), ritenuti inconferenti, e ribadisce che mai è lecito denigrare il collega avversario, accusandolo di reati e violazioni deontologiche, comunicando tali accuse a più soggetti, inclusi il cliente e l'Ordine degli avvocati.
L'appello evidenzia che le accuse da parte dell'avv. sono state archiviate per CP_1
manifesta infondatezza dall'organo disciplinare e che le tesi difensive dello stesso sono state smentite da provvedimenti cautelari e collegiali che hanno accolto le istanze del
, rappresentato dall'appellante. Da quanto sopra lamentato, l'avv. Parte_2
deduce la sussistenza di un danno non patrimoniale, consistente nella lesione Parte_1
della reputazione e nel vilipendio alla “toga immacolata” dell'appellante, con richiamo alla giurisprudenza sul danno da lesione di diritti inviolabili (Cass. SS.UU. 11 novembre
2008; Cass. 27 aprile 2016 n. 8397).
L'avv. sottolinea, poi, che il comportamento dell'avv. non è Parte_1 CP_1
scriminato dall'art. 51 c.p., non essendo funzionale alla difesa dei propri assistiti, ma costituendo violazione dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (artt. 19 e 42
CDF).
Conclusivamente, l'appellante chiede la riforma integrale della sentenza, il riconoscimento della responsabilità dell'avv. e la condanna di quest'ultimo al CP_1
risarcimento dei danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appello evidenzia anche il rilievo etico e istituzionale della controversia, affermando che non può passare in giudicato una pronuncia che legittimi condotte contrarie ai principi di correttezza e lealtà tra avvocati.
L'avv. si costituisce nel presente grado chiedendo la conferma integrale della CP_1
sentenza del Tribunale nel merito, contestando tutte le deduzioni dell'appellante e pagina 4 di 18 proponendo appello incidentale limitatamente alla compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata. L'avv. ricostruisce il giudizio di primo grado, evidenziando che CP_1
aveva agito ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. per ottenere il Parte_1
risarcimento di un danno asseritamente derivante dalla comunicazione del 13 luglio
2022, inviata dall'appellato a vari destinatari in risposta a un “esposto” dell'11 luglio
2022, con cui aveva segnalato una questione condominiale (apertura non Parte_1
autorizzata di una finestra) alla Procura, al Comune, all'Ordine degli Architetti e ad altri soggetti, prospettando responsabilità penali, civili e disciplinari. L'avv. CP_1
sostiene che la propria lettera costituiva un atto dovuto nell'interesse dei propri assistiti, volto a chiarire il contenuto dell'esposto e a replicare alle accuse infondate, senza alcuna finalità diffamatoria.
L'atto di costituzione in appello ribadisce che la sentenza impugnata appare condivisibile, avendo escluso la lesione dell'onore e della reputazione dell'appellante, collocando le espressioni contestate nel contesto di una dialettica difensiva tra avvocati.
Si richiama il principio per cui la diffamazione presuppone volontà di offendere mediante affermazioni false e gratuite, elementi assenti nella comunicazione del 13 luglio 2022.
L'avv. sottolinea, altresì, che le scuse rese in udienza non costituiscono CP_1
confessione, essendo state formulate su invito del giudice per favorire la conciliazione.
Evidenzia inoltre che la procedura di mediazione si è conclusa negativamente per rifiuto di di discutere il merito, comportamento che l'appellato qualifica come Parte_1
abuso del processo.
Quanto alla domanda risarcitoria, osserva che l'appellante non ha fornito CP_1
alcuna prova di un danno concreto né del nesso causale, limitandosi a richieste generiche di liquidazione equitativa, prive di criteri e fondate su enunciazioni apodittiche.
Richiama giurisprudenza (Cass. n. 12408/2011) sul principio di proporzionalità nella pagina 5 di 18 liquidazione equitativa e contesta la pretesa iniziale di € 20.000, mai riproposta nelle conclusioni. Conclude che l'assenza di elementi probatori esclude qualsiasi risarcimento e giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In via principale, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, CP_1
con condanna di al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; in via incidentale, chiede la Parte_1
riforma sul punto delle spese, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado e di appello.
La causa veniva decisa ex art. 350 bis all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento delle proprie domande il ricorrente in primo grado, odierno appellante, sostanzialmente, aveva dedotto di aver subito un danno non patrimoniale a seguito della diffamazione a suo dire derivante dalla comunicazione datata 13 luglio 2022 (v. allegato
3 del fascicolo di primo grado appellante) con la quale l'avv. aveva risposto ad CP_1
un c.d. “esposto” presentato nei giorni precedenti (l'11 luglio 2022, v. allegato 2 del fascicolo di primo grado appellante) dall'avv. , avente ad oggetto una Parte_1
questione relativa al , del quale lo stesso avv. fa parte, costituita Parte_2 Parte_1
dalla apertura ritenuta illegittima di una finestra su un cortile interno, come fatto da altri
Condomini.
L' avv. , infatti, su incarico del di Milano Parte_1 Parte_3
aveva inviato “all'arch. , direttore dei lavori in data 8 luglio 2022 e per CP_2
conoscenza all'amministratrice del condominio, un atto di intimazione e diffida stragiudiziale con il quale si intimava e diffidava di voler procedere all'immediato ripristino, entro 12 ore, della situazione quo ante per essere stato sfondato il muro perimetrale comune in mattoni pieni in violazione, tra l'altro, dell'art. 8 secondo comma del regolamento condominiale pattizio che tale attività escludeva (doc. 1)”.
pagina 6 di 18 Non avendo ricevuto “riscontro immediato come richiesto”, l'appellante con lettera 11 luglio 2022 (doc. 2), inviava un “esposto”.
L'oggetto di tale lettera era: << Oggetto: formale esposto alle autorità in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, relativamente a quanto accaduto in data 7 luglio 2022 durante l'esecuzione dei lavori asseritamente in relazione alla SCIA identificativo SUE
900280 presentata dalla … con unico socio Controparte_3
quotista la … professionista Controparte_4
incaricato arch. ... anche direttore lavori - Impresa esecutrice indicata in CP_2
… Reale esecutrice dei lavori Atto di Controparte_5 CP_6
intimazione e diffida stragiudiziale ai responsabili degli illeciti >>
Nella più volte citata lettera il professionista, odierno appellante, chiedeva ai soggetti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, di intervenire intimando e diffidando la proprietà, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, a cessare ogni attività illecita e all'immediato rispristino integrale della situazione quo ante nell'indilato termine di 24 ore.
L'odierno appellato, con lettera 13 luglio 2022, che conteneva -secondo tesi dell'avv.
“affermazioni diffamatorie” rispondeva (per conto della medesima, in Parte_1 Pt_4
forza di mandato della sua cliente) indirizzandola “via pec, allo stesso appellante, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, allo Sportello Unico Edilizia e
Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, all'Ordine degli Architetti di Milano, al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, all alla rag. CP_7 [...]
amministratrice del Condominio, all'arch. condomino del Pt_5 Persona_1
condominio ”, come segue: << Preliminarmente non ci si può astenere Parte_3
dal censurare il comportamento dell'esponente (n.d.r.: dell'appellante) che non si è fatto scrupolo di attribuire ai miei assistiti azioni asseritamente illegittime (peraltro senza comprendere da quale punto di vista con particolare riferimento ad una eventuale quanto pagina 7 di 18 inesistente rilevanza penale), evidentemente senza averle preventivamente accertate e verificate con la dovuta attenzione, iniziativa censurabile ai sensi degli artt. 368 e 595 codice penale, in particolare posta in essere da un avvocato, disattendendo di conseguenza anche i più elementari doveri sanciti dal codice deontologico forense, motivo per il quale la presente viene inviata anche al competente Consiglio dell'Ordine, affinché vengano assunti i provvedimenti disciplinari eventualmente ritenuti necessari>>; la lettera di risposta dell' avv. così conclude: << In relazione a CP_1
tutto quanto precede, si confida che il cd. "formale esposto'" resti senza conseguenza alcuna, essendo icto oculi totalmente infondato sia in fatto che in diritto, chiedendo invece gli Enti destinatari della presente, per quanto di competenza di ognuno di loro, di valutare se la iniziativa dell'Avv. sia censurabile ai sensi degli artt. 368 / 595 Parte_1
Cod. Pen., ovvero degli artt. 9, 12 e 14 del Codice Deontologico Forense approvato dal
Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, riservandosi comunque la e l'arch. ogni azione a tutela dei propri diritti >> Pt_4 CP_2
PRIMA QUESTIONE
Questa Corte è chiamata a valutare le singole parole o frasi di cui è causa, per accertare se costituiscano o meno offesa all'onore e alla reputazione dell'appellante. La chiave di lettura delle espressioni oggetto di causa (tutte contenute nella lettera) sarà quella di verificare se le espressioni ritenute “oltraggiose” siano offensive o lesive della reputazione.
Solo laddove l'(allegato) insulto sia una parola che ha generato un'offesa alla persona dell'appellante, ovvero deve ritenersi abbia provocato emozioni quali: senso di umiliazione;
imbarazzo; risentimento;
angoscia; lo stesso potrà essere ritenuto ingiuria e/o diffamazione degna di (eventuale) risarcimento.
In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam pagina 8 di 18 suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati
(Cass. 12813/2016). Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che la parte che si ritiene offesa non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (Cass. n. 21740/2010).
L'appellante omette di precisare su quali fatti specifici, controversi e decisivi per l'esito della lite, il giudice di merito avrebbe omesso di motivare, nel respingere la domanda fondata sulla pretesa violazione della onorabilità, discendente dalla valenza delle parole proferite e dal loro contesto.
Come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo statuito che: “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21
Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione” (Cass. 2357/18).
Nell'affrontare la fattispecie questa Corte ritiene, in primo luogo, necessario analizzare le allegate “frasi ingiuriose”, per escludere quelle che con assoluta evidenza non hanno alcun valore diffamatorio per poi valutare quelle ulteriori parole, di indubbia aggressività, se -secondo il sentimento etico comune- abbiano valenza volutamente denigratoria e costituiscano ingiuria e/o diffamazione.
Quindi “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente pagina 9 di 18 all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. 25420/17 ord.).
La Corte di Cassazione ha statuito che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della
Carta costituzionale e dall'articolo10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'articolo 51 del Codice penale, rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
In particolare, la nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'articolo 2 della
Costituzione, onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
Il giudizio, di questa Corte, esula dalla valutazione morale dei comportamenti tenuti dall' appellato e deve limitarsi a valutare se l'onore o il decoro dell'appellante,
pagina 10 di 18 Avvocato di lunga esperienza, in concreto, possano essere state lese, nel preciso contesto dello scambio di corrispondenza che ci occupa.
La dimensione civilistica della lesione dell'onore è differente da quella dominante nel campo penale, non fosse altro perché la tipicità della disposizione penali fissa in misura più rigida la consistenza del bene tutelato. La concezione civilistica invece è svincolata da parametri “medi” di onorabilità e rispettabilità e si caratterizza per una maggiore ampiezza poiché ricomprende molteplici aspetti della personalità.
Come evidenziato correttamente dal Tribunale, se la “diffida” inviata venerdì 8 luglio
2022 dall'avv. , con termine di dodici ore per ottemperarvi, fu inviata Parte_1
soltanto a tre destinatari, non così può dirsi della lettera immediatamente successiva dell'11.7.2022, della quale la lettera per cui è causa costituisce riscontro. La lettera dell'11.7.2022 (doc. 2) fu infatti inviata dal ricorrente in primo grado a molteplici destinatari, compresi la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e l'Ordine degli Architetti, e nell'oggetto indicava espressamente la sua natura di “formale esposto alle autorità in indirizzo” mentre nel suo corpo conteneva l'altrettanto espressa seguente richiesta del ricorrente: << CHIEDO che le autorità in indirizzo procedano, per quanto di rispettiva competenza, nei confronti della proprietà, del professionista incaricato, direttore dei lavori, nonché nei confronti dell'impresa esecutrice, soggetti specificatamente indicati in oggetto, con espressa riserva di agire nei confronti dei responsabili per l'immediata cessazione dell'attività illegittima, per la messa in sicurezza dell' edifìcio, per l'integrale assoluto ripristino della situazione quo ante, con richiesta di conoscere le decisioni adottande >> .
Il fatto che la lettera 11.7.2022 sia stata indirizzata anche al Pubblico ministero e all'Ordine degli architetti, chiedendo espressamente che (anche) costoro procedessero per quanto di rispettiva competenza, implica la formulazione, da parte dell'avv.
di addebiti penali e disciplinari (anche) agli assistiti dell'odierno resistente. Parte_1
pagina 11 di 18 Ne segue che la risposta oggetto di causa, a tale lettera, data dall'avv. con la CP_1
missiva del 13.7.2024 (doc. 3 appellante), indirizzata anch'essa a molteplici destinatari
(compresa la Procura della Repubblica e l'Ordine degli Architetti, il cui intervento era stato appunto invocato proprio dall'appellante) costituiva una risposta alle accuse formulate da parte dell'avv. . Il fatto poi che tale riscontro sia stato inviato Parte_1
anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e allo stesso ricorrente, trova giustificazione nel fatto che l'avv. ritenne che il ricorrente in primo grado CP_1
avesse travalicato i limiti della continenza.
Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta dell'avv. può, dunque, CP_1
essere valutato -ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie- al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica.
Al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, è necessario il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante. Conseguentemente, questi non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o ignoranza, ed essendo invece richiesta, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante. La restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa è giustificata in primo luogo dall'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dal potenziale rischio di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate.
Nella fattispecie che ci occupa entrambi i professionisti hanno, seppure con modalità peculiari (“generiche” quella dell'avv. che non ha indicato particolari Parte_1
fattispecie di reato e “astratte” quelle dell'avv. che richiama il reato di CP_1
pagina 12 di 18 calunnia e diffamazione a carico dell'appellante per ciò che quest'ultimo ha scritto), coinvolto la Procura della Repubblica, organismi professionali e molti altri soggetti.
Sebbene l'odierno appellante non abbia formalmente dedotto la sussistenza di fattispecie penali né di illeciti deontologici, la circostanza che, con la propria missiva dell'11 luglio
2022, egli abbia indirizzato le proprie doglianze anche al Pubblico Ministero e all'Ordine degli Architetti, sollecitando espressamente l'intervento di tali autorità per quanto di rispettiva competenza, comporta che, in via implicita, siano stati formulati addebiti di natura penale e disciplinare anche nei confronti degli assistiti dell'odierno appellato.
Ne consegue che la risposta contestata, resa dal resistente in primo grado con la lettera del 13 luglio 2022 (doc. 3 dell'appellante), anch'essa indirizzata a una pluralità di destinatari – tra cui la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e l'Ordine degli
Architetti, il cui coinvolgimento era stato espressamente invocato dal ricorrente – deve essere qualificata come risposta alle accuse, seppur genericamente prospettate, dall'appellante medesimo.
La circostanza che tale replica sia stata trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e allo stesso ricorrente trova giustificazione nella percezione, da parte dell'avv.
Abertini, che l'appellante avesse oltrepassato i limiti della continenza espressiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto di difesa, pur costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., non è illimitato, dovendo essere esercitato nel rispetto dei canoni di verità, pertinenza e continenza. Quest'ultima implica che le espressioni, pur se aspre o polemiche, siano correlate alla materia del contendere e non si traducano in attacchi personali gratuiti (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2025, n.
22341; Cass. pen., sez. V, 21 agosto 2025, n. 24274).
In ogni caso, le espressioni utilizzate dall'avv. nella lettera del 13 luglio 2022 CP_1
devono essere valutate nel peculiare contesto delle contrapposte posizioni giuridiche dei pagina 13 di 18 rispettivi assistiti e considerate alla luce del vivace fervore, anche sul piano lessicale, con cui l'appellante aveva inteso sostenere le proprie argomentazioni a tutela del
, spingendosi sino a sollecitare l'intervento del Pubblico Ministero e, per Parte_2
ragioni non del tutto chiare, dell'Ordine degli Architetti, creando così una situazione suscettibile di generare conseguenze giudiziarie, cui il resistente in primo grado ritenne doveroso replicare con pari intensità.
Attribuendo, pertanto, il corretto significato alle espressioni impiegate dall'avv.
– sostanzialmente simmetriche a quelle contenute nella missiva cui si CP_1
riferivano – deve escludersi che il richiamo agli artt. 368 e 595 c.p. (le medesime disposizioni che il ricorrente oggi invoca nei confronti del resistente) possa integrare il delitto di calunnia o, anche solo, quello di diffamazione. La Suprema Corte ha precisato che la calunnia richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2022, n. 21632; Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 2009, n. 36861), elemento che non emerge nel caso di specie.
Quanto alla diffamazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le offese contenute in scritti difensivi non siano punibili se concernono l'oggetto della causa, ai sensi dell'art. 598 c.p., anche se prive di verità o di stretta necessità, purché funzionali alla difesa (Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520).
In ogni caso, quand'anche nel tenore letterale della missiva del 13 luglio 2022 fossero ravvisabili gli elementi oggettivi delle fattispecie di calunnia o diffamazione, la vicenda sarebbe comunque sussumibile nell'ambito della scriminante di cui all'art. 51 c.p., atteso che la reazione dell'appellato si configura, quale adempimento del dovere di difesa, normativamente previsto. L'art. 51 c.p. dispone che “l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità”, e la Cassazione ha chiarito che tale pagina 14 di 18 esimente opera quando la condotta sia proporzionata e funzionale alla tutela dell'interesse difensivo (Cass. pen., sez. II, 11 giugno 1996, n. 5889).
Inoltre, «La causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. tutela la libertà di difesa nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, rendendo non punibili le offese che riguardino l'oggetto della causa e siano funzionalmente connesse alle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata, anche se prive di un contenuto minimo di verità» (Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2024, n. 20520).
In conclusione, la lettera oggetto di causa vede le espressioni usate -seppure molto aggressive- strumentali alla difesa, proporzionate e necessarie all'esposizione dei fatti e delle ragioni del proprio cliente. In altri termini l'allegata ”offesa” è inserita strettamente nel contesto difensivo e risponde a esigenze di tutela del cliente, non trattandosi semplicemente di gratuita offesa personale al professionista avv. . Parte_1
Per questi motivi
l'appello non merita accoglimento.
Sull'appello incidentale.
Il Tribunale ha compensato integralmente le spese di causa tra le parti “in quanto entrambi gli avvocati, pur non travalicando la continenza né l'oggetto della controversia fra i loro assistiti, non ritennero di circoscrivere l'anelito alle rispettive ragioni di questi ultimi e agli effettivi interessati, ma coinvolsero nella vicenda anche soggetti sostanzialmente estranei alla vicenda che aveva richiesto il loro intervento professionale”.
L'avv. impugna tale statuizione non condividendola e invocando il principio CP_1
della soccombenza.
Questa Corte ritiene di confermare la compensazione delle spese di causa per il primo grado, tenuto conto di quanto segue.
pagina 15 di 18 È stato espressamente precisato che (ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla
Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77) la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), “soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative
a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5,
18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez.
Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass.,
Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass.,
Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
La Corte, rileva in primo luogo che il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese giudiziali, con motivazione non apparente richiamando, in fatto, la vicenda
“professionale” che aveva coinvolto entrambe le parti che si sono trovate a contrapporsi per difendere le posizioni dei loro clienti. In particolare, la compensazione è giustificata dalla “complessità della vicenda”, che ha visto prima l'appellante e successivamente l'appellato coinvolgere istituzioni (quali la Procura della Repubblica e l'Ordine professionale), adombrando illeciti anche di natura penale, in risposta alle accuse della controparte.
La controversia che ci occupa ha riguardato questioni di fatto e di diritto complesse, con profili interpretativi (con particolare riferimento alla scriminante di cui all'art. 51 c.p.) non pacifici in giurisprudenza, tali da rendere la proposizione della domanda non manifestamente infondata. Inoltre, la natura personale-professionale della vicenda e pagina 16 di 18 l'interesse delle parti alla tutela della propria reputazione, giustificano la compensazione, atteso che la soccombenza non può dirsi frutto di lite temeraria o di abuso del processo.
Le spese del presente procedimento, vista la reciproca soccombenza (per il rigetto di entrambi gli appelli), possono essere ugualmente compensate.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e incidentale proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e da Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano, n. Controparte_1
4635/2025, che per l'effetto conferma;
2. Compensa integralmente le spese del presente grado.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e incidentale proposta.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
pagina 17 di 18 Il Consigliere est.
RI NA TA
Il Presidente
CA ON
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CA ON Presidente dr. RI NA TA Consigliere rel. dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1990/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPIZZICO NICOLÒ e dell'avv. Parte_1 Parte_1
( ) VIA FONTANA 25 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
FONTANA 25 20122 MILANO presso il difensore avv. SPIZZICO NICOLÒ
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Via Santa Sofia 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Controparte_1
che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette: in totale riforma della impugnata pronuncia, accertata e riconosciuta la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il suo accoglimento, per i motivi tutti esplicitati in atti, condannare l'avv. al risarcimento dei danni conseguenza, di Controparte_1
natura non patrimoniale, nella misura da determinarsi in via equitativa in base anche ai criteri indicati in atti, con ricorso alla prova principe presuntiva relativamente sia all'an che al quantum, rigettando l'appello incidentale proposto, siccome infondato e travolto dall'accoglimento dell'appello principale, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari e anticipatari che formalmente dichiarano di nulla aver ricevuto.
Sollecitato il potere d'ufficio del giudice che ci legge ex art. 96 penultimo e ultimo comma cpc per avere l'appellato richiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria come stabilito dall'art. 96 primo comma cpc.
Per Controparte_1
pagina 2 di 18 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così giudicare: In via principale Respingere siccome infondato in fatto ed in diritto l'Appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1
Sentenza del Tribunale di Milano, n. 4635/2025, con conferma integrale della stessa con la sola eccezione della operata compensazione delle spese di causa e con ogni conseguente provvedimento, con condanna dell'Appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di Giustizia ove se ne ravvisino i presupposti. Appello Incidentale In parziale riforma della Sentenza impugnata condannare l'Appellante al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c., l'avv. Parte_1
, difeso da sé stesso e dall'avv. Nicolò Spizzico, impugna la sentenza n.
[...]
4635/2025 del Tribunale di Milano (decima sezione civile), che ha rigettato la domanda risarcitoria per danni non patrimoniali derivanti da una lettera del 13 luglio 2022 inviata dall'avv. Tale lettera, indirizzata anche a terzi e al Consiglio dell'Ordine, CP_1
censurava il comportamento professionale dell'avv. , accusandolo di Parte_1
violazioni deontologiche e di condotte penalmente rilevanti (artt. 368 e 595 c.p.), in relazione a precedenti diffide inviate dal medesimo, nell'interesse di un condominio, per lavori ritenuti illeciti.
L'appellante sostiene che la sentenza gravata sia erronea e iniqua per aver qualificato tali espressioni come rientranti nella “normale dialettica tra avvocati”, escludendo la lesione del diritto all'onore, al decoro e alla reputazione, in violazione degli artt. 2 e 3
Cost., 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 19 e 42 del Codice Deontologico Forense.
L'appellante richiama giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 479/1987) e di pagina 3 di 18 legittimità (Cass. SS.UU. n. 7501/2022) per affermare la natura giuridica dei doveri deontologici e il diritto soggettivo alla reputazione. Contesta il richiamo del Tribunale a precedenti penali (Cass. n. 4672/2016 e n. 11294/2019), ritenuti inconferenti, e ribadisce che mai è lecito denigrare il collega avversario, accusandolo di reati e violazioni deontologiche, comunicando tali accuse a più soggetti, inclusi il cliente e l'Ordine degli avvocati.
L'appello evidenzia che le accuse da parte dell'avv. sono state archiviate per CP_1
manifesta infondatezza dall'organo disciplinare e che le tesi difensive dello stesso sono state smentite da provvedimenti cautelari e collegiali che hanno accolto le istanze del
, rappresentato dall'appellante. Da quanto sopra lamentato, l'avv. Parte_2
deduce la sussistenza di un danno non patrimoniale, consistente nella lesione Parte_1
della reputazione e nel vilipendio alla “toga immacolata” dell'appellante, con richiamo alla giurisprudenza sul danno da lesione di diritti inviolabili (Cass. SS.UU. 11 novembre
2008; Cass. 27 aprile 2016 n. 8397).
L'avv. sottolinea, poi, che il comportamento dell'avv. non è Parte_1 CP_1
scriminato dall'art. 51 c.p., non essendo funzionale alla difesa dei propri assistiti, ma costituendo violazione dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi (artt. 19 e 42
CDF).
Conclusivamente, l'appellante chiede la riforma integrale della sentenza, il riconoscimento della responsabilità dell'avv. e la condanna di quest'ultimo al CP_1
risarcimento dei danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appello evidenzia anche il rilievo etico e istituzionale della controversia, affermando che non può passare in giudicato una pronuncia che legittimi condotte contrarie ai principi di correttezza e lealtà tra avvocati.
L'avv. si costituisce nel presente grado chiedendo la conferma integrale della CP_1
sentenza del Tribunale nel merito, contestando tutte le deduzioni dell'appellante e pagina 4 di 18 proponendo appello incidentale limitatamente alla compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata. L'avv. ricostruisce il giudizio di primo grado, evidenziando che CP_1
aveva agito ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. per ottenere il Parte_1
risarcimento di un danno asseritamente derivante dalla comunicazione del 13 luglio
2022, inviata dall'appellato a vari destinatari in risposta a un “esposto” dell'11 luglio
2022, con cui aveva segnalato una questione condominiale (apertura non Parte_1
autorizzata di una finestra) alla Procura, al Comune, all'Ordine degli Architetti e ad altri soggetti, prospettando responsabilità penali, civili e disciplinari. L'avv. CP_1
sostiene che la propria lettera costituiva un atto dovuto nell'interesse dei propri assistiti, volto a chiarire il contenuto dell'esposto e a replicare alle accuse infondate, senza alcuna finalità diffamatoria.
L'atto di costituzione in appello ribadisce che la sentenza impugnata appare condivisibile, avendo escluso la lesione dell'onore e della reputazione dell'appellante, collocando le espressioni contestate nel contesto di una dialettica difensiva tra avvocati.
Si richiama il principio per cui la diffamazione presuppone volontà di offendere mediante affermazioni false e gratuite, elementi assenti nella comunicazione del 13 luglio 2022.
L'avv. sottolinea, altresì, che le scuse rese in udienza non costituiscono CP_1
confessione, essendo state formulate su invito del giudice per favorire la conciliazione.
Evidenzia inoltre che la procedura di mediazione si è conclusa negativamente per rifiuto di di discutere il merito, comportamento che l'appellato qualifica come Parte_1
abuso del processo.
Quanto alla domanda risarcitoria, osserva che l'appellante non ha fornito CP_1
alcuna prova di un danno concreto né del nesso causale, limitandosi a richieste generiche di liquidazione equitativa, prive di criteri e fondate su enunciazioni apodittiche.
Richiama giurisprudenza (Cass. n. 12408/2011) sul principio di proporzionalità nella pagina 5 di 18 liquidazione equitativa e contesta la pretesa iniziale di € 20.000, mai riproposta nelle conclusioni. Conclude che l'assenza di elementi probatori esclude qualsiasi risarcimento e giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In via principale, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, CP_1
con condanna di al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; in via incidentale, chiede la Parte_1
riforma sul punto delle spese, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di primo grado e di appello.
La causa veniva decisa ex art. 350 bis all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento delle proprie domande il ricorrente in primo grado, odierno appellante, sostanzialmente, aveva dedotto di aver subito un danno non patrimoniale a seguito della diffamazione a suo dire derivante dalla comunicazione datata 13 luglio 2022 (v. allegato
3 del fascicolo di primo grado appellante) con la quale l'avv. aveva risposto ad CP_1
un c.d. “esposto” presentato nei giorni precedenti (l'11 luglio 2022, v. allegato 2 del fascicolo di primo grado appellante) dall'avv. , avente ad oggetto una Parte_1
questione relativa al , del quale lo stesso avv. fa parte, costituita Parte_2 Parte_1
dalla apertura ritenuta illegittima di una finestra su un cortile interno, come fatto da altri
Condomini.
L' avv. , infatti, su incarico del di Milano Parte_1 Parte_3
aveva inviato “all'arch. , direttore dei lavori in data 8 luglio 2022 e per CP_2
conoscenza all'amministratrice del condominio, un atto di intimazione e diffida stragiudiziale con il quale si intimava e diffidava di voler procedere all'immediato ripristino, entro 12 ore, della situazione quo ante per essere stato sfondato il muro perimetrale comune in mattoni pieni in violazione, tra l'altro, dell'art. 8 secondo comma del regolamento condominiale pattizio che tale attività escludeva (doc. 1)”.
pagina 6 di 18 Non avendo ricevuto “riscontro immediato come richiesto”, l'appellante con lettera 11 luglio 2022 (doc. 2), inviava un “esposto”.
L'oggetto di tale lettera era: << Oggetto: formale esposto alle autorità in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, relativamente a quanto accaduto in data 7 luglio 2022 durante l'esecuzione dei lavori asseritamente in relazione alla SCIA identificativo SUE
900280 presentata dalla … con unico socio Controparte_3
quotista la … professionista Controparte_4
incaricato arch. ... anche direttore lavori - Impresa esecutrice indicata in CP_2
… Reale esecutrice dei lavori Atto di Controparte_5 CP_6
intimazione e diffida stragiudiziale ai responsabili degli illeciti >>
Nella più volte citata lettera il professionista, odierno appellante, chiedeva ai soggetti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, di intervenire intimando e diffidando la proprietà, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, a cessare ogni attività illecita e all'immediato rispristino integrale della situazione quo ante nell'indilato termine di 24 ore.
L'odierno appellato, con lettera 13 luglio 2022, che conteneva -secondo tesi dell'avv.
“affermazioni diffamatorie” rispondeva (per conto della medesima, in Parte_1 Pt_4
forza di mandato della sua cliente) indirizzandola “via pec, allo stesso appellante, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, allo Sportello Unico Edilizia e
Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, all'Ordine degli Architetti di Milano, al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, all alla rag. CP_7 [...]
amministratrice del Condominio, all'arch. condomino del Pt_5 Persona_1
condominio ”, come segue: << Preliminarmente non ci si può astenere Parte_3
dal censurare il comportamento dell'esponente (n.d.r.: dell'appellante) che non si è fatto scrupolo di attribuire ai miei assistiti azioni asseritamente illegittime (peraltro senza comprendere da quale punto di vista con particolare riferimento ad una eventuale quanto pagina 7 di 18 inesistente rilevanza penale), evidentemente senza averle preventivamente accertate e verificate con la dovuta attenzione, iniziativa censurabile ai sensi degli artt. 368 e 595 codice penale, in particolare posta in essere da un avvocato, disattendendo di conseguenza anche i più elementari doveri sanciti dal codice deontologico forense, motivo per il quale la presente viene inviata anche al competente Consiglio dell'Ordine, affinché vengano assunti i provvedimenti disciplinari eventualmente ritenuti necessari>>; la lettera di risposta dell' avv. così conclude: << In relazione a CP_1
tutto quanto precede, si confida che il cd. "formale esposto'" resti senza conseguenza alcuna, essendo icto oculi totalmente infondato sia in fatto che in diritto, chiedendo invece gli Enti destinatari della presente, per quanto di competenza di ognuno di loro, di valutare se la iniziativa dell'Avv. sia censurabile ai sensi degli artt. 368 / 595 Parte_1
Cod. Pen., ovvero degli artt. 9, 12 e 14 del Codice Deontologico Forense approvato dal
Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, riservandosi comunque la e l'arch. ogni azione a tutela dei propri diritti >> Pt_4 CP_2
PRIMA QUESTIONE
Questa Corte è chiamata a valutare le singole parole o frasi di cui è causa, per accertare se costituiscano o meno offesa all'onore e alla reputazione dell'appellante. La chiave di lettura delle espressioni oggetto di causa (tutte contenute nella lettera) sarà quella di verificare se le espressioni ritenute “oltraggiose” siano offensive o lesive della reputazione.
Solo laddove l'(allegato) insulto sia una parola che ha generato un'offesa alla persona dell'appellante, ovvero deve ritenersi abbia provocato emozioni quali: senso di umiliazione;
imbarazzo; risentimento;
angoscia; lo stesso potrà essere ritenuto ingiuria e/o diffamazione degna di (eventuale) risarcimento.
In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam pagina 8 di 18 suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati
(Cass. 12813/2016). Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che la parte che si ritiene offesa non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (Cass. n. 21740/2010).
L'appellante omette di precisare su quali fatti specifici, controversi e decisivi per l'esito della lite, il giudice di merito avrebbe omesso di motivare, nel respingere la domanda fondata sulla pretesa violazione della onorabilità, discendente dalla valenza delle parole proferite e dal loro contesto.
Come è noto, il giudice di legittimità ha da tempo statuito che: “i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21
Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione” (Cass. 2357/18).
Nell'affrontare la fattispecie questa Corte ritiene, in primo luogo, necessario analizzare le allegate “frasi ingiuriose”, per escludere quelle che con assoluta evidenza non hanno alcun valore diffamatorio per poi valutare quelle ulteriori parole, di indubbia aggressività, se -secondo il sentimento etico comune- abbiano valenza volutamente denigratoria e costituiscano ingiuria e/o diffamazione.
Quindi “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente pagina 9 di 18 all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Cass. 25420/17 ord.).
La Corte di Cassazione ha statuito che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della
Carta costituzionale e dall'articolo10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'articolo 51 del Codice penale, rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
In particolare, la nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'articolo 2 della
Costituzione, onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
Il giudizio, di questa Corte, esula dalla valutazione morale dei comportamenti tenuti dall' appellato e deve limitarsi a valutare se l'onore o il decoro dell'appellante,
pagina 10 di 18 Avvocato di lunga esperienza, in concreto, possano essere state lese, nel preciso contesto dello scambio di corrispondenza che ci occupa.
La dimensione civilistica della lesione dell'onore è differente da quella dominante nel campo penale, non fosse altro perché la tipicità della disposizione penali fissa in misura più rigida la consistenza del bene tutelato. La concezione civilistica invece è svincolata da parametri “medi” di onorabilità e rispettabilità e si caratterizza per una maggiore ampiezza poiché ricomprende molteplici aspetti della personalità.
Come evidenziato correttamente dal Tribunale, se la “diffida” inviata venerdì 8 luglio
2022 dall'avv. , con termine di dodici ore per ottemperarvi, fu inviata Parte_1
soltanto a tre destinatari, non così può dirsi della lettera immediatamente successiva dell'11.7.2022, della quale la lettera per cui è causa costituisce riscontro. La lettera dell'11.7.2022 (doc. 2) fu infatti inviata dal ricorrente in primo grado a molteplici destinatari, compresi la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e l'Ordine degli Architetti, e nell'oggetto indicava espressamente la sua natura di “formale esposto alle autorità in indirizzo” mentre nel suo corpo conteneva l'altrettanto espressa seguente richiesta del ricorrente: << CHIEDO che le autorità in indirizzo procedano, per quanto di rispettiva competenza, nei confronti della proprietà, del professionista incaricato, direttore dei lavori, nonché nei confronti dell'impresa esecutrice, soggetti specificatamente indicati in oggetto, con espressa riserva di agire nei confronti dei responsabili per l'immediata cessazione dell'attività illegittima, per la messa in sicurezza dell' edifìcio, per l'integrale assoluto ripristino della situazione quo ante, con richiesta di conoscere le decisioni adottande >> .
Il fatto che la lettera 11.7.2022 sia stata indirizzata anche al Pubblico ministero e all'Ordine degli architetti, chiedendo espressamente che (anche) costoro procedessero per quanto di rispettiva competenza, implica la formulazione, da parte dell'avv.
di addebiti penali e disciplinari (anche) agli assistiti dell'odierno resistente. Parte_1
pagina 11 di 18 Ne segue che la risposta oggetto di causa, a tale lettera, data dall'avv. con la CP_1
missiva del 13.7.2024 (doc. 3 appellante), indirizzata anch'essa a molteplici destinatari
(compresa la Procura della Repubblica e l'Ordine degli Architetti, il cui intervento era stato appunto invocato proprio dall'appellante) costituiva una risposta alle accuse formulate da parte dell'avv. . Il fatto poi che tale riscontro sia stato inviato Parte_1
anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e allo stesso ricorrente, trova giustificazione nel fatto che l'avv. ritenne che il ricorrente in primo grado CP_1
avesse travalicato i limiti della continenza.
Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta dell'avv. può, dunque, CP_1
essere valutato -ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie- al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica.
Al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, è necessario il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante. Conseguentemente, questi non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o ignoranza, ed essendo invece richiesta, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante. La restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa è giustificata in primo luogo dall'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dal potenziale rischio di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate.
Nella fattispecie che ci occupa entrambi i professionisti hanno, seppure con modalità peculiari (“generiche” quella dell'avv. che non ha indicato particolari Parte_1
fattispecie di reato e “astratte” quelle dell'avv. che richiama il reato di CP_1
pagina 12 di 18 calunnia e diffamazione a carico dell'appellante per ciò che quest'ultimo ha scritto), coinvolto la Procura della Repubblica, organismi professionali e molti altri soggetti.
Sebbene l'odierno appellante non abbia formalmente dedotto la sussistenza di fattispecie penali né di illeciti deontologici, la circostanza che, con la propria missiva dell'11 luglio
2022, egli abbia indirizzato le proprie doglianze anche al Pubblico Ministero e all'Ordine degli Architetti, sollecitando espressamente l'intervento di tali autorità per quanto di rispettiva competenza, comporta che, in via implicita, siano stati formulati addebiti di natura penale e disciplinare anche nei confronti degli assistiti dell'odierno appellato.
Ne consegue che la risposta contestata, resa dal resistente in primo grado con la lettera del 13 luglio 2022 (doc. 3 dell'appellante), anch'essa indirizzata a una pluralità di destinatari – tra cui la Procura della Repubblica presso questo Tribunale e l'Ordine degli
Architetti, il cui coinvolgimento era stato espressamente invocato dal ricorrente – deve essere qualificata come risposta alle accuse, seppur genericamente prospettate, dall'appellante medesimo.
La circostanza che tale replica sia stata trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e allo stesso ricorrente trova giustificazione nella percezione, da parte dell'avv.
Abertini, che l'appellante avesse oltrepassato i limiti della continenza espressiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto di difesa, pur costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., non è illimitato, dovendo essere esercitato nel rispetto dei canoni di verità, pertinenza e continenza. Quest'ultima implica che le espressioni, pur se aspre o polemiche, siano correlate alla materia del contendere e non si traducano in attacchi personali gratuiti (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2025, n.
22341; Cass. pen., sez. V, 21 agosto 2025, n. 24274).
In ogni caso, le espressioni utilizzate dall'avv. nella lettera del 13 luglio 2022 CP_1
devono essere valutate nel peculiare contesto delle contrapposte posizioni giuridiche dei pagina 13 di 18 rispettivi assistiti e considerate alla luce del vivace fervore, anche sul piano lessicale, con cui l'appellante aveva inteso sostenere le proprie argomentazioni a tutela del
, spingendosi sino a sollecitare l'intervento del Pubblico Ministero e, per Parte_2
ragioni non del tutto chiare, dell'Ordine degli Architetti, creando così una situazione suscettibile di generare conseguenze giudiziarie, cui il resistente in primo grado ritenne doveroso replicare con pari intensità.
Attribuendo, pertanto, il corretto significato alle espressioni impiegate dall'avv.
– sostanzialmente simmetriche a quelle contenute nella missiva cui si CP_1
riferivano – deve escludersi che il richiamo agli artt. 368 e 595 c.p. (le medesime disposizioni che il ricorrente oggi invoca nei confronti del resistente) possa integrare il delitto di calunnia o, anche solo, quello di diffamazione. La Suprema Corte ha precisato che la calunnia richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2022, n. 21632; Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 2009, n. 36861), elemento che non emerge nel caso di specie.
Quanto alla diffamazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le offese contenute in scritti difensivi non siano punibili se concernono l'oggetto della causa, ai sensi dell'art. 598 c.p., anche se prive di verità o di stretta necessità, purché funzionali alla difesa (Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520).
In ogni caso, quand'anche nel tenore letterale della missiva del 13 luglio 2022 fossero ravvisabili gli elementi oggettivi delle fattispecie di calunnia o diffamazione, la vicenda sarebbe comunque sussumibile nell'ambito della scriminante di cui all'art. 51 c.p., atteso che la reazione dell'appellato si configura, quale adempimento del dovere di difesa, normativamente previsto. L'art. 51 c.p. dispone che “l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità”, e la Cassazione ha chiarito che tale pagina 14 di 18 esimente opera quando la condotta sia proporzionata e funzionale alla tutela dell'interesse difensivo (Cass. pen., sez. II, 11 giugno 1996, n. 5889).
Inoltre, «La causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. tutela la libertà di difesa nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, rendendo non punibili le offese che riguardino l'oggetto della causa e siano funzionalmente connesse alle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata, anche se prive di un contenuto minimo di verità» (Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2024, n. 20520).
In conclusione, la lettera oggetto di causa vede le espressioni usate -seppure molto aggressive- strumentali alla difesa, proporzionate e necessarie all'esposizione dei fatti e delle ragioni del proprio cliente. In altri termini l'allegata ”offesa” è inserita strettamente nel contesto difensivo e risponde a esigenze di tutela del cliente, non trattandosi semplicemente di gratuita offesa personale al professionista avv. . Parte_1
Per questi motivi
l'appello non merita accoglimento.
Sull'appello incidentale.
Il Tribunale ha compensato integralmente le spese di causa tra le parti “in quanto entrambi gli avvocati, pur non travalicando la continenza né l'oggetto della controversia fra i loro assistiti, non ritennero di circoscrivere l'anelito alle rispettive ragioni di questi ultimi e agli effettivi interessati, ma coinvolsero nella vicenda anche soggetti sostanzialmente estranei alla vicenda che aveva richiesto il loro intervento professionale”.
L'avv. impugna tale statuizione non condividendola e invocando il principio CP_1
della soccombenza.
Questa Corte ritiene di confermare la compensazione delle spese di causa per il primo grado, tenuto conto di quanto segue.
pagina 15 di 18 È stato espressamente precisato che (ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla
Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77) la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), “soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative
a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5,
18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez.
Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass.,
Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass.,
Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
La Corte, rileva in primo luogo che il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese giudiziali, con motivazione non apparente richiamando, in fatto, la vicenda
“professionale” che aveva coinvolto entrambe le parti che si sono trovate a contrapporsi per difendere le posizioni dei loro clienti. In particolare, la compensazione è giustificata dalla “complessità della vicenda”, che ha visto prima l'appellante e successivamente l'appellato coinvolgere istituzioni (quali la Procura della Repubblica e l'Ordine professionale), adombrando illeciti anche di natura penale, in risposta alle accuse della controparte.
La controversia che ci occupa ha riguardato questioni di fatto e di diritto complesse, con profili interpretativi (con particolare riferimento alla scriminante di cui all'art. 51 c.p.) non pacifici in giurisprudenza, tali da rendere la proposizione della domanda non manifestamente infondata. Inoltre, la natura personale-professionale della vicenda e pagina 16 di 18 l'interesse delle parti alla tutela della propria reputazione, giustificano la compensazione, atteso che la soccombenza non può dirsi frutto di lite temeraria o di abuso del processo.
Le spese del presente procedimento, vista la reciproca soccombenza (per il rigetto di entrambi gli appelli), possono essere ugualmente compensate.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e incidentale proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e da Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano, n. Controparte_1
4635/2025, che per l'effetto conferma;
2. Compensa integralmente le spese del presente grado.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e incidentale proposta.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
pagina 17 di 18 Il Consigliere est.
RI NA TA
Il Presidente
CA ON
pagina 18 di 18