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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 307/18 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 307/18 R.G. di appello avverso la sentenza n. 275/2018 pubblicata il 7/6/2018 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1302/2013 R.G., notificata in data 18/6/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(P.I. ),, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Campobasso, Via Mazzini n. 112, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferri che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
( , P_ C.F._1
( , _2 CodiceFiscale_2
( ), Controparte_3 C.F._3
( Controparte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Tommaso David in Campobasso, alla via Mazzini n. 107,
APPELLATI
E
Pag. 1 a 12 , (C.F.: Controparte_5 C.F._5
, (C.F.: ) Parte_2 C.F._6
, (C.F.: ) Parte_3 C.F._7
, (C.F.: ) Parte_4 C.F._8
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Scuncio, elettivamente domiciliati in Campobasso alla P.zza Vittorio Emanuele II Campobasso presso l'avv. Nicola Crisciuoli
APPELLATI
E
, CP_6 C.F._9
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pacitti elettivamente domiciliato in Isernia al Corso Risorgimento n. 118, presso il difensore
APPELLATO
E
(C.F.: Controparte_7 C.F._10
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Castrataro, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Isernia alla Via Kennedy, 93,
APPELLATA
E
Controparte_8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/11/22, tenuta con trattazione scritta:
-l'Avv. Antonio Ferri, nell'interesse dell'appellante chiede che Parte_1 la Corte voglia così provvedere:
“- in via principale, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare integralmente la sentenza n. 275/2018 del Tribunale di Isernia e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si verificava per colpa esclusiva del sig. e, Parte_5 conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande proposte, a qualsiasi titolo, dagli attori sig.ri , , e , nonché dai chiamati P_ _2 Controparte_3 Controparte_4 in causa sig.ri , , , Parte_2 Parte_3 CP_6 Parte_6
e nei confronti della e del proprio assicurato,
[...] Parte_4 Parte_1 perché inammissibili, improponibili ed infondate;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa prevalente ovvero preponderante del sig. nella causazione dell'investimento pedonale verificatosi Parte_5 in data 29.12.2012 e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rideterminare e quantificare le somme eventualmente dovute agli aventi diritto a titolo di risarcimento del danno nella misura corrispondente al grado di colpa minimale attribuibile al conducente dell'autovettura assicurata, Fiat Stilo tg. BX943EW, e giudizialmente accertato;
Pag. 2 a 12 - disporre la restituzione, in tutto o in parte, delle somme pagate dalla Controparte_9 agli attori e ai chiamati in causa, ovvero agli odierni appellati, in ottemperanza alla sentenza di primo grado e all'ordinanza di sospensione parziale della suddetta sentenza emessa dalla Corte in data 20.02.2019;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese tutte e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
- gli Avv.ti Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio concludono chiedendo che la Corte voglia così provvedere:
“- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art 342 c.p.c., per l'omessa specifica indicazione, da parte dell'appellata, delle modifiche che richiedono alla sentenza gravata, del contenuto che, a suo parere, dovrebbe avere la sentenza denegatamente modificata;
- Stante l'evidente infondatezza del gravame che non ha ragionevoli probabilità di essere accolto, dichiararne l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 348 bis e segg. c.p.c.;
- In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda avversaria nella sua interezza perché illegittima, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 432/18 del 7.06.18 del Tribunale di Isernia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dei difensori dichiaratosi antistatari”.
- L'avv. Antonio Scuncio per , , Controparte_5 Parte_2 Parte_3
, conclude:
[...] Parte_4
“riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito con la comparsa di costituzione ed alla produzione documentale in atti, insistendo per l'integrale rigetto dello spiegato appello, non avendo ex adverso dimostrato rigorosamente, come era suo dovere, quantomeno di aver fatto di tutto per evitare il sinistro (sul punto l'orientamento della giurisprudenza, come quella degli
è chiara ed univoca), con consequenziale conferma della sentenza n. 275/2018 emessa il Parte_7
16.5.2018 dal Tribunale di Isernia, Sez. Civile nella persona del G.O.T Filippo Masotta e si chiede che la causa sia trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; in ogni caso con conseguente condanna dell'appellante in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_9 in solido con il sig. , al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese Controparte_8 quelle maturate per la fase di sospensiva, da distrarsi il tutto in favore dell'odierno difensore antistatario”.
- L'avv. Giampiero Castrataro per insiste per l'integrale rigetto Controparte_7 dell'appello proposto.
- L'Avv. Domenico Pacitti per insiste per il totale ed integrale accoglimento CP_6 delle seguenti conclusioni:
“1. Rigettare, in quanto infondati e inammissibili i motivi di appello proposti dalla
[...]
confermando in toto la sentenza n.75/18 emessa dal Tribunale di Isernia in data CP_9
16.05.2018;
2. Respingere, con la miglior formula, tutte le domande avanzate dalla Controparte_9 per i motivi esposti in narrativa;
[...]
Pag. 3 a 12
3. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione spedito per la notificazione in data 18/9/2013 i sig.ri , P_
, e , nella qualità di eredi legittimi del defunto _2 Controparte_3 Controparte_4
, nato l'[...] e deceduto il 29/12/2012 (rispettivamente moglie e figli), Parte_5 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Isernia, il sig. — proprietario e Controparte_8 conducente dell'autovettura Fiat Stilo tg. BX943EW — nonché la Parte_1
(Compagnia assicuratrice, per la r.c.a., del predetto veicolo), per accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione dell'investimento stradale Controparte_8 verificatosi in data 29.12.2012, verso le ore 14,20 circa, in Isernia, in corrispondenza dell'intersezione tra Via Occidentale e Via XXIV Maggio, mentre l'investito attraversava le strisce pedonali, a seguito del quale il pedone cadeva a terra battendo violentemente la testa e decedeva durante il tragitto in autoambulanza verso l'ospedale di Isernia;
chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale e il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della pensione di € 550,00 di cui godeva il deceduto.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la contestava sia la Parte_1 dinamica del sinistro — così come descritta e ricostruita dagli istanti in atto di citazione - che la asserita responsabilità del sig. , deducendo la colpa esclusiva dell'investito che era Controparte_8 in stato di ebbrezza alcolica, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, con nella mano sinistra una bottiglia di birra e sul braccio destro una stampella, andando ad impattare contro l'auto che procedeva a passo di uomo;
il procedimento penale a carico del conducente si era concluso con decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Isernia in data 26/8/2013, procedimento nel corso del quale era stato esperito incidente probatorio per la ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla base anche delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni nell'immediatezza del fatto.
La inoltre, al fine di evitare potenziali duplicazioni di giudizi Parte_1
e di estendere, quindi, gli effetti della sentenza conclusiva del giudizio di I grado anche nei confronti di tutti gli altri aventi diritto, chiamava in causa anche i fratelli del de cuius, sigg.ri
, , , , , _2 Parte_2 Parte_3 CP_6 Controparte_7 Controparte_5
e i quali, al pari dei componenti della famiglia nucleare, avevano Parte_4 Parte_8 formulato autonome richieste di risarcimento;
questi ultimi si costituivano e formulavano istanze risarcitorie nei confronti dei convenuti aderendo alla ricostruzione fattuale del sinistro prospettata dagli attori principali.
Il convenuto , conducente e proprietario dell'autoveicolo, veniva dichiarato Controparte_8 contumace.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 275/2018 depositata in data 07.06.2018, notificata in data 18/6/2018, in accoglimento delle domande proposte dagli attori e dai chiamati in causa, accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva del sig. , nella causazione Controparte_8 dell'investimento stradale e condannava in solido i convenuti al risarcimento in favore degli attori e dei chiamati in causa, del danno conseguente alla perdita del rapporto parentale con il de cuius, liquidando, previa detrazione di quanto già corrisposto in corso di giudizio a titolo di provvisionale, rispettivamente:
Pag. 4 a 12 - Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di P_
, moglie convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _2
figlia convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di CP
, figlio convivente del de cuius;
[...]
- Euro 178.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _4
, figlio non convivente del de cuius:
[...]
- Euro 15.520,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 8.500,00) in favore di CP_6
fratello non convivente del de cuius;
[...]
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Controparte_7
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Parte_9
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Controparte_5
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_2
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_3
- Euro 1.500,00 in favore di moglie e figli per spese funerarie. Il Tribunale di Isernia condannava, altresì, i convenuti al pagamento, in favore degli attori e dei chiamati in causa delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 17.07.18, la , ha spiegato Parte_1 appello avverso la detta sentenza chiedendo che la Corte volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito, in accoglimento dei suesposti motivi di gravame, riformare integralmente la sentenza n. 275/2018 del Tribunale di Isernia e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del sig. e, Parte_5 conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande proposte, a qualsiasi titolo, dagli attori sig.ri , , e , nonché dai chiamati P_ _2 Controparte_3 Controparte_4 in causa sig.ri , , , , Parte_2 Parte_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
e perché inammissibili, improponibili ed infondate;
[...] Parte_4
in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa prevalente ovvero preponderante del sig. nella causazione dell'investimento pedonale verificatosi Parte_5 in data 29.12.2012 e, per l'effetto, rideterminare le somme eventualmente dovute agli aventi diritto a titolo di risarcimento del danno nella misura corrispondente al grado di colpa minimale attribuibile al conducente dell'autovettura Fiat Stilo tg. BX943EW e giudizialmente accertato;
condannare gli appellati al pagamento delle spese tutte e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
Si costituivano gli appellati (prossimi congiunti e fratelli del deceduto) contestando l'Inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 20/2/2019 la Corte, pronunciando sulla richiesta ex artt. 283 e 351 co. 3 cpc proposta dalla , disponeva la sospensione parziale dell'esecutività o Controparte_9 dell'esecuzione della sentenza impugnata, limitatamente al 20% dell'importo di € 275.000 ciascuno per la moglie convivente e per i due figli conviventi e all'importo di € 200.000,00 in favore del figlio non convivente, restando esecutiva la stessa quanto agli importi residui dell'80%.
Pag. 5 a 12 All'udienza collegiale del 30.6.2021 la causa veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza in data a 8/6/2022 la causa veniva rimessa sul ruolo a seguito del rilievo della ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso tecnico, con l'obbligo di chiamare in causa il responsabile del danno, assegnando termine all'appellante per la notificazione al chiamato in causa.
All'udienza collegiale del 16.11.2022, tenuta con trattazione scritta, la causa, veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va dato atto della regolare notificazione effettuata nei confronti del litisconsorte necessario , non costituito, che deve essere conseguentemente Controparte_8 essere dichiarato contumace.
3. Sempre in via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
4. I motivi di appello principale riguardano:
I) Errata ricostruzione della dinamica del sinistro, omessa valutazione delle risultanze istruttorie, falsa applicazione dell'art. 2054 cc, nonché degli artt. 115,116 cpc e degli artt. 190, 191 CDS;
attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro a e mancanza Parte_5 assoluta di responsabilità in capo a;
in subordine accertamento del concorso di Controparte_8 colpa del danneggiato;
II) mancata prova del danno da lesione del rapporto parentale;
violazione dell'art. 2697 cc e degli artt. 1226, 2056 e 2059 cc e dell'art. 115 cpc;
III) Erronea liquidazione delle spese di lite.
5. In relazione al primo motivo l'appellante ha dedotto che fosse errata la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice ed erronea la valutazione delle prove;
si asserisce la colpa esclusiva del pedone, sig. nella causazione dell'incidente stradale;
il fondamento _2 della sentenza sarebbe nel rinvenimento del corpo sulle strisce pedonali e l'assunzione, quindi, che il travolgimento sarebbe avvenuto sulle strisce stesse, quando invece nel frenare l'auto, che ha percorso ulteriori metri nel fermarsi, non è nemmeno arrivata alle strisce;
nel precedente giudizio penale, concluso con archiviazione, si era dato valore alla circostanza per cui avrebbe _2 attraversato la strada, in evidente stato di ebrezza alcolica, fuori dalle strisce pedonali, con una bottiglia di birra in una mano e una stampella nell'altra, finendo per urtare l'auto del sig. CP_8 che procedeva a passo d'uomo; detta versione era confermata dai rilievi dei Carabinieri di Isernia,
Pag. 6 a 12 che erano arrivati sul posto poco dopo l'incidente, dalla CTU eseguita in incidente probatorio nel procedimento penale e in parte dalle prove testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo debba essere accolto per quanto di ragione.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato “È pacifico e risulta anche dai rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, allegati sia da parte attrice che convenuta, che il sinistro sia avvenuto sulle strisce pedonali di attraversamento e precisamente all'angolo tra Via XXIV Maggio e Corso Garibaldi nel territorio di Isernia. Ciò posto, il testimone
[...]
, qualificatosi come testimone oculare del sinistro ha dichiarato che il corpo del era Tes_1 _2 riverso a terra sule strisce pedonali….Tali deposizioni trovano riscontro negli elaborati fotografici dei Carabinieri e possiamo dire che ribaltano parzialmente gli esiti cui erano giunti gli accertatori. È emerso, pertanto, che da tutte le deposizioni testimoniali e soprattutto dai rilievi fotografici il corpo del giaceva sulle strisce pedonali di attraversamento pedonali perché investito dal _2 conducente dell'autovettura Dalla complessiva istruttoria espletata appare Controparte_10 evidente che il ha investito il malcapitato pedone sulle strisce pedonali”. CP_8
Osserva la Corte che la ricostruzione della dinamica del sinistro come effettuata dal Tribunale è smentita, pure a voler prescindere dalle dichiarazioni rese dagli informatori sentiti nell'immediatezza del fatto e dalle dichiarazioni degli stesso informatori come rese nell'ambito delle prove testimoniali assunte nel presente procedimento, dalla stessa documentazione fotografica (non oggetto di contestazione) dalla quale si evince che l'autoveicolo, nello stato di quiete, si trovava fermo prima delle strisce pedonali sulle quali andò a cadere il danneggiato, che impattava verosimilmente l'asfalto con il capo, lasciando sulle stesse strisce tracce di sangue (oltre che di birra e di frammenti di una bottiglia di birra).
Ne consegue che deve incontrovertibilmente desumersi che l'impatto tra macchina e pedone non sia avvenuto sulle strisce, ma nella parte di strada antecedente le strisce, mentre il pedone attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.
Detta ricostruzione, peraltro, è pienamente comprovata dal rapporto dei CC di Isernia in data 11.1.2013, con relativi allegati (vedi foto n. 10, lo schizzo planimetrico, le foto n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 che ritraggono l'autovettura nel suo stato di quiete, nonché il particolare della parte anteriore sinistra dell'autovettura, che non mostra segni evidenti di deformazioni, le fotografie 16 e 17, 18, 19, che mostrano le strisce pedonali con tracce di sangue e a poca distanza tracce di birra con frammenti di vetro di una bottiglia di birra).
Inoltre, il teste , che ha assistito alla dinamica del sinistro, pur dichiarando Testimone_2 di non ricordare bene le circostanze, per il tempo passato, ha dichiarato di confermare integralmente quanto riferito nel verbale di SIT rese il giorno del sinistro, alle ore 16,30, e cioè che il pedone, che camminava sul marciapiedi con una bottiglia di birra nella mano sinistra e una stampella sull'altro braccio, non attraversava la strada sulle strisce pedonali, ma impegnava l'incrocio “qualche metro prima della curva”.
Del tutto compatibile con gli elementi sopra indicati è la relazione di consulenza tecnica effettuata nel procedimento penale a firma dell'ing. che accertava che non vi erano segni o Per_1 ammaccature del cofano anteriore, che non erano state rilevate tracce di frenature sull'asfalto; il consulente ha ricostruito la dinamica del sinistro secondo la quale l'autoveicolo procedeva ad una velocità compresa tra i 6 e i 9 KM/H, e che l'impatto tra autoveicolo e pedone avveniva ad una distanza di 4,50 prima del punto ove veniva rinvenuto il corpo, sulle strisce pedonali;
la
Pag. 7 a 12 documentazione fotografica e le planimetrie allegate alla consulenza sono pienamente esplicative dello stato dei luoghi e della posizione e delle condizioni dell'autoveicolo.
Dalle SIT sottoscritte da , risulta che l'informatore ha dichiarato che, in Parte_10 quanto conducente di un autobus della ditta , verso le ore 14.10 circa del giorno Org_1
29.12.2012, trovandosi a transitare, alla guida del suddetto autobus, per Via Occidentale, aveva visto il sig. , noto in città perché spesso ubriaco, che, in evidente stato di Parte_5 alterazione alcolica, si sporgeva dal marciapiede sulla strada, barcollando vistosamente con le braccia sollevate, tenendo nella mano destra una bottiglia di birra, con il bastone appoggiato sul muro;
egli stesso, preoccupato dai movimenti a scatti del sig. , rallentava la Parte_5 marcia dell'autobus, fino ad arrestarla, appunto per evitare che il suddetto potesse gettarsi in mezzo la strada e farsi investire (doc. n. 4 del fascicolo di parte convenuta).
Deve pure essere confermato il fatto che l'esito mortale non sia avvenuto in conseguenza diretta dell'urto del pedone contro l'autovettura, quanto piuttosto a seguito della caduta sull'asfalto (decesso avvenuto alle ore 16,41 per frattura della base cranica come da referto medico n. 20120780- vedi comunicazione di notizia di reato dei CC di Isernia in data 30.12.12).
Ciò premesso, va rilevato che qualora sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, nella causa attinente all'accertamento della responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di delitti colposi, sia per quanto concerne l'individuazione del termine di prescrizione, sia per quanto concerne gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile Cass. n. 1346 del 20 gennaio 2009).
Secondo quanto statuito dalla Cassazione con la pronuncia n. 20137/2023 “La Corte ha già avuto modo di affermare, che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) … e la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass., sez. 3, 13/11/2014, n. 24204)”.
Ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto della eventuale colpa in concreto del pedone;
il conducente è onerato di una presunzione di colpa e pertanto, il giudice deve valutare e quantificare l'apporto causale di ciascuno dei due soggetti coinvolti secondo i criteri sopra indicati.
Pag. 8 a 12 È vero che il deceduto ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, contrariamente a quanto disposto dall'art. 190, co. 2, CdS, secondo quanto sopra motivato, e ciò è sufficiente ad integrare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dal momento che lo stesso ha attraversato la strada in prossimità di un incrocio, non servendosi delle strisce pedonali, nonostante queste si trovassero a pochi metri di distanza;
tale condotta presenta quelle caratteristiche di imprudenza e pericolosità idonee a costituire quel concorso colposo del danneggiato che, ex art. 1227 c.c., è idoneo a diminuire percentualmente il risarcimento del danno a carico dell'investitore; tanto più che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta del pedone medesimo assurge a concausa del sinistro (Cass. 2241/2019); tanto più per il fatto che il pedone aveva problemi di deambulazione e verosimilmente era in stato di ebbrezza alcolica.
Ciò posto, resta il fatto che non può ritenersi che il pedone si sia imprevedibilmente e repentinamente parato dinanzi alla traiettoria del veicolo, come allegato dall'appellante, rendendo impossibile per il conducente dell'auto una manovra per evitare l'investimento, proprio per il fatto che il danneggiato, oltre che ad avere problemi di deambulazione, era verosimilmente in stato di ebbrezza, come desumibile dalle dichiarazioni del conducente dell'autobus che era passato pochi istanti prima del sinistro.
L'automobilista è pur sempre gravato dalla presunzione di cui all'art. 2054, 1 c, c.c. il cui rapporto con l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata prevalentemente al conducente (Cass. 2020 n.5627); presunzione che, quindi, non può essere vinta dalla semplice dimostrazione che il pedone ha violato una delle norme del codice della strada, omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito e che comporta una responsabilità prevalente di chi conduce il mezzo meccanico, fonte potenziale di gravi danni nel contesto della circolazione.
È dunque configurabile una prevalente responsabilità del conducente del veicolo investitore, non avendo quest'ultimo né adeguato la velocità del mezzo alle circostanze di tempo o di luogo, né rallentato o arrestato la marcia del veicolo;
tanto più che l'attraversamento del pedone è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali (evidenziate da segnaletica stradale verticale ed orizzontale), le quali impongono un maggior grado di prudenza.
L'articolo 141 del codice della strada comunque impone a coloro che circolano nella pubblica via, i quali devono comunque e sempre uniformare la propria condotta ponendo in essere un comportamento di guida tale che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone (1 co art. 141 CdS). Inoltre stabilisce che "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile" (2 comma norma cit.) precisando al riguardo altresì che "In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata" (3 co art. cit.) e infine che " Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali " (4 co art. 141).
Ne consegue che deve pervenirsi alla conclusione che il conducente è responsabile del sinistro nella misura del 75%, per non aver tenuto una condotta di guida idonea, ad evitare l'incidente, mentre il pedone è corresponsabile nella misura del 25%, per aver attraversato la strada, in prossimità di incrocio, senza servirsi dell'attraversamento pedonale.
Pag. 9 a 12 Va infine rilevato che il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo una mera difesa (Cass. 25/09/2008, n. 24080; Cass. 23/01/2006, n. 1213); in conseguenza, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine riguardo al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato), e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico (Cass. 12/03/2004, n. 5127).
6. Con il secondo motivo si contesta la mancanza di prova circa il rapporto parentale affettivo che legava con i parenti appellati, al di là della prova anagrafica del rapporto di Parte_5 parentela, e la mancata allegazione e dimostrazione degli ulteriori presupposti sostanziali per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, come mutamenti delle condizioni di vita dei familiari superstiti, le abitudini di vita, la condivisione e la quotidianità dei rapporti.
Il motivo è infondato.
In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute;
tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto. (Sez. 3, Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019).
Tale pregiudizio va dai prossimi congiunti allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (v. Cass. n.26641/2013; Cass., 30/8/2022, n. 25541; Cass., 8/4/2020, n. 7748; Cass., 11/07/2017, n. 17058).
7. Con il terzo motivo di appello si contesta meramente il contrasto tra motivazione e dispositivo per il fatto che nella motivazione venivano riconosciuti “Euro 15.000,00, oltre Iva e Cap come per legge e se dovuti, per i difensori degli attori , , P_ Controparte_3 _2
e ; Euro 3.800,00 oltre iva e Cap come per legge e se dovuti, per i difensori
[...] Controparte_4 dei restanti convenuti in riconvenzionale”, mentre nel dispositivo venivano riconosciuti: “Euro 24.800,00 (di cui Euro 800,00 per spese ed Euro 24.000,00 per competenze), oltre Iva e Cap e se dovuti, per i difensori degli attori , , e P_ Controparte_3 _2 Controparte_4 in favore direttamente dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocati Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio;
-Euro 6.500,00 oltre Iva e Cap come per legge e se dovuti, per il difensore di
, , e in favore direttamente Parte_9 Controparte_5 Parte_2 Parte_3 dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocato Antonio Scuncio;
-Euro 4.500,00 oltre IVA e CPA come per legge all'Avv. Giampiero Castrataro antistatario quale difensore di;
- Controparte_7
Euro 4.500,00 oltre Iva e Cap come per legge all'Avv. Domenico Pacitti antistatario quale difensore di ”. CP_6
Il motivo è infondato, tenuto conto del fatto che, pur essendovi contrasto tra gli importi indicati in motivazione con quelli indicati in dispositivo (di questi ultimi viene contestato unicamente l'ammontare maggiore rispetto ai primi), gli importi indicati in motivazione risultano
Pag. 10 a 12 pienamente conformi ai compensi previsti dal DM. 55/14 in relazione al valore della controversia (come accertato all'esito della presente decisione), alle attività espletate e agli aumenti spettanti per la difesa di più parti, motivo per cui devono essere confermati gli importi come indicati nel dispositivo (per l'intero, salvo quanto si dirà appresso in ordine al regolamento delle spese di lite).
6. Avuto riguardo all'accoglimento parziale dell'appello e all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del motivo relativo al concorso di colpa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione di ¼ delle spese di primo grado (come liquidate per l'intero in dispositivo nella sentenza appellata), nonché di ¼ delle spese di grado di appello come liquidate in dispositivo per l'intero in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata con valori medi, con gli aumenti per la difesa di più parti, con compensazione del residuo quarto delle spese di primo grado e di grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 275/2018 pubblicata il Parte_1
7/6/2018 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1302/2013 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e a parziale modifica della sentenza impugnata, che viene confermata per il resto:
- ritenuta la concorrente responsabilità, nella determinazione del sinistro per cui è causa, di
, nella misura del 75%, e di , nella misura del 25%, condanna Controparte_8 Parte_5 la e in solido al pagamento in favore delle parti Parte_1 CP_8 appellate, a titolo di risarcimento danni, del 75% delle somme come riconosciute nella sentenza impugnata per l'intero e cioè:
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di P_
, moglie convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _2
figlia convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di CP
, figlio convivente del de cuius;
[...]
- Euro 178.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _4
, figlio non convivente del de cuius:
[...]
- Euro 15.520,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 8.500,00) in favore di CP_6
fratello non convivente del de cuius;
[...]
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Controparte_7
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Parte_9
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Controparte_5
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_2
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_3
- Euro 1.500,00 in favore di moglie e figli per spese funerarie;
- dispone la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso dalla
[...]
agli odierni appellati, in ottemperanza alla sentenza di primo grado e all'ordinanza di CP_9 sospensione parziale della suddetta sentenza emessa dalla Corte in data 20.02.2019, rispetto alle somme riconosciute con la presente sentenza;
-condanna la e in solido al pagamento di ¾ Parte_1 CP_8
Pag. 11 a 12 delle spese processuali come liquidate in primo grado in dispositivo (per l'intero) in favore delle parti appellate, con compensazione del residuo quarto e con le distrazioni come indicate nella sentenza impugnata;
- condanna la e in solido al pagamento di Parte_1 CP_8
¾ delle spese processuali di grado di appello che liquida per l'intero in:
€ 26.795,70 per compensi, in favore di , , e P_ Controparte_3 _2
, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in Controparte_4 favore dei difensori dichiaratosi antistatari, con compensazione di un quarto della somma indicata;
€ 9.646,30 per compensi in favore di , , Parte_9 Controparte_5 Parte_2
e oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in Parte_3 favore del difensore dichiaratosi antistatario, con compensazione di un quarto della somma indicata;
€ 5.077,00 per compensi in favore di , oltre rimborso forfetario del 15%, Controparte_7
IVA, CPA come per legge, con compensazione di un quarto della somma indicata;
€ 5.077,00 per compensi in favore , oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CP_6
CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con compensazione di un quarto della somma indicata.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/1/2024.
Il Presidente dott. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 307/18 R.G. di appello avverso la sentenza n. 275/2018 pubblicata il 7/6/2018 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1302/2013 R.G., notificata in data 18/6/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
(P.I. ),, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Campobasso, Via Mazzini n. 112, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferri che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
( , P_ C.F._1
( , _2 CodiceFiscale_2
( ), Controparte_3 C.F._3
( Controparte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Tommaso David in Campobasso, alla via Mazzini n. 107,
APPELLATI
E
Pag. 1 a 12 , (C.F.: Controparte_5 C.F._5
, (C.F.: ) Parte_2 C.F._6
, (C.F.: ) Parte_3 C.F._7
, (C.F.: ) Parte_4 C.F._8
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Scuncio, elettivamente domiciliati in Campobasso alla P.zza Vittorio Emanuele II Campobasso presso l'avv. Nicola Crisciuoli
APPELLATI
E
, CP_6 C.F._9
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pacitti elettivamente domiciliato in Isernia al Corso Risorgimento n. 118, presso il difensore
APPELLATO
E
(C.F.: Controparte_7 C.F._10
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Castrataro, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Isernia alla Via Kennedy, 93,
APPELLATA
E
Controparte_8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/11/22, tenuta con trattazione scritta:
-l'Avv. Antonio Ferri, nell'interesse dell'appellante chiede che Parte_1 la Corte voglia così provvedere:
“- in via principale, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare integralmente la sentenza n. 275/2018 del Tribunale di Isernia e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si verificava per colpa esclusiva del sig. e, Parte_5 conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande proposte, a qualsiasi titolo, dagli attori sig.ri , , e , nonché dai chiamati P_ _2 Controparte_3 Controparte_4 in causa sig.ri , , , Parte_2 Parte_3 CP_6 Parte_6
e nei confronti della e del proprio assicurato,
[...] Parte_4 Parte_1 perché inammissibili, improponibili ed infondate;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa prevalente ovvero preponderante del sig. nella causazione dell'investimento pedonale verificatosi Parte_5 in data 29.12.2012 e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rideterminare e quantificare le somme eventualmente dovute agli aventi diritto a titolo di risarcimento del danno nella misura corrispondente al grado di colpa minimale attribuibile al conducente dell'autovettura assicurata, Fiat Stilo tg. BX943EW, e giudizialmente accertato;
Pag. 2 a 12 - disporre la restituzione, in tutto o in parte, delle somme pagate dalla Controparte_9 agli attori e ai chiamati in causa, ovvero agli odierni appellati, in ottemperanza alla sentenza di primo grado e all'ordinanza di sospensione parziale della suddetta sentenza emessa dalla Corte in data 20.02.2019;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese tutte e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
- gli Avv.ti Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio concludono chiedendo che la Corte voglia così provvedere:
“- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art 342 c.p.c., per l'omessa specifica indicazione, da parte dell'appellata, delle modifiche che richiedono alla sentenza gravata, del contenuto che, a suo parere, dovrebbe avere la sentenza denegatamente modificata;
- Stante l'evidente infondatezza del gravame che non ha ragionevoli probabilità di essere accolto, dichiararne l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 348 bis e segg. c.p.c.;
- In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda avversaria nella sua interezza perché illegittima, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 432/18 del 7.06.18 del Tribunale di Isernia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dei difensori dichiaratosi antistatari”.
- L'avv. Antonio Scuncio per , , Controparte_5 Parte_2 Parte_3
, conclude:
[...] Parte_4
“riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito con la comparsa di costituzione ed alla produzione documentale in atti, insistendo per l'integrale rigetto dello spiegato appello, non avendo ex adverso dimostrato rigorosamente, come era suo dovere, quantomeno di aver fatto di tutto per evitare il sinistro (sul punto l'orientamento della giurisprudenza, come quella degli
è chiara ed univoca), con consequenziale conferma della sentenza n. 275/2018 emessa il Parte_7
16.5.2018 dal Tribunale di Isernia, Sez. Civile nella persona del G.O.T Filippo Masotta e si chiede che la causa sia trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; in ogni caso con conseguente condanna dell'appellante in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_9 in solido con il sig. , al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese Controparte_8 quelle maturate per la fase di sospensiva, da distrarsi il tutto in favore dell'odierno difensore antistatario”.
- L'avv. Giampiero Castrataro per insiste per l'integrale rigetto Controparte_7 dell'appello proposto.
- L'Avv. Domenico Pacitti per insiste per il totale ed integrale accoglimento CP_6 delle seguenti conclusioni:
“1. Rigettare, in quanto infondati e inammissibili i motivi di appello proposti dalla
[...]
confermando in toto la sentenza n.75/18 emessa dal Tribunale di Isernia in data CP_9
16.05.2018;
2. Respingere, con la miglior formula, tutte le domande avanzate dalla Controparte_9 per i motivi esposti in narrativa;
[...]
Pag. 3 a 12
3. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione spedito per la notificazione in data 18/9/2013 i sig.ri , P_
, e , nella qualità di eredi legittimi del defunto _2 Controparte_3 Controparte_4
, nato l'[...] e deceduto il 29/12/2012 (rispettivamente moglie e figli), Parte_5 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Isernia, il sig. — proprietario e Controparte_8 conducente dell'autovettura Fiat Stilo tg. BX943EW — nonché la Parte_1
(Compagnia assicuratrice, per la r.c.a., del predetto veicolo), per accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione dell'investimento stradale Controparte_8 verificatosi in data 29.12.2012, verso le ore 14,20 circa, in Isernia, in corrispondenza dell'intersezione tra Via Occidentale e Via XXIV Maggio, mentre l'investito attraversava le strisce pedonali, a seguito del quale il pedone cadeva a terra battendo violentemente la testa e decedeva durante il tragitto in autoambulanza verso l'ospedale di Isernia;
chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale e il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della pensione di € 550,00 di cui godeva il deceduto.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la contestava sia la Parte_1 dinamica del sinistro — così come descritta e ricostruita dagli istanti in atto di citazione - che la asserita responsabilità del sig. , deducendo la colpa esclusiva dell'investito che era Controparte_8 in stato di ebbrezza alcolica, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, con nella mano sinistra una bottiglia di birra e sul braccio destro una stampella, andando ad impattare contro l'auto che procedeva a passo di uomo;
il procedimento penale a carico del conducente si era concluso con decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Isernia in data 26/8/2013, procedimento nel corso del quale era stato esperito incidente probatorio per la ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla base anche delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni nell'immediatezza del fatto.
La inoltre, al fine di evitare potenziali duplicazioni di giudizi Parte_1
e di estendere, quindi, gli effetti della sentenza conclusiva del giudizio di I grado anche nei confronti di tutti gli altri aventi diritto, chiamava in causa anche i fratelli del de cuius, sigg.ri
, , , , , _2 Parte_2 Parte_3 CP_6 Controparte_7 Controparte_5
e i quali, al pari dei componenti della famiglia nucleare, avevano Parte_4 Parte_8 formulato autonome richieste di risarcimento;
questi ultimi si costituivano e formulavano istanze risarcitorie nei confronti dei convenuti aderendo alla ricostruzione fattuale del sinistro prospettata dagli attori principali.
Il convenuto , conducente e proprietario dell'autoveicolo, veniva dichiarato Controparte_8 contumace.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 275/2018 depositata in data 07.06.2018, notificata in data 18/6/2018, in accoglimento delle domande proposte dagli attori e dai chiamati in causa, accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva del sig. , nella causazione Controparte_8 dell'investimento stradale e condannava in solido i convenuti al risarcimento in favore degli attori e dei chiamati in causa, del danno conseguente alla perdita del rapporto parentale con il de cuius, liquidando, previa detrazione di quanto già corrisposto in corso di giudizio a titolo di provvisionale, rispettivamente:
Pag. 4 a 12 - Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di P_
, moglie convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _2
figlia convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di CP
, figlio convivente del de cuius;
[...]
- Euro 178.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _4
, figlio non convivente del de cuius:
[...]
- Euro 15.520,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 8.500,00) in favore di CP_6
fratello non convivente del de cuius;
[...]
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Controparte_7
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Parte_9
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Controparte_5
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_2
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_3
- Euro 1.500,00 in favore di moglie e figli per spese funerarie. Il Tribunale di Isernia condannava, altresì, i convenuti al pagamento, in favore degli attori e dei chiamati in causa delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 17.07.18, la , ha spiegato Parte_1 appello avverso la detta sentenza chiedendo che la Corte volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito, in accoglimento dei suesposti motivi di gravame, riformare integralmente la sentenza n. 275/2018 del Tribunale di Isernia e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del sig. e, Parte_5 conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande proposte, a qualsiasi titolo, dagli attori sig.ri , , e , nonché dai chiamati P_ _2 Controparte_3 Controparte_4 in causa sig.ri , , , , Parte_2 Parte_3 CP_6 Controparte_7 CP_5
e perché inammissibili, improponibili ed infondate;
[...] Parte_4
in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa prevalente ovvero preponderante del sig. nella causazione dell'investimento pedonale verificatosi Parte_5 in data 29.12.2012 e, per l'effetto, rideterminare le somme eventualmente dovute agli aventi diritto a titolo di risarcimento del danno nella misura corrispondente al grado di colpa minimale attribuibile al conducente dell'autovettura Fiat Stilo tg. BX943EW e giudizialmente accertato;
condannare gli appellati al pagamento delle spese tutte e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
Si costituivano gli appellati (prossimi congiunti e fratelli del deceduto) contestando l'Inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 20/2/2019 la Corte, pronunciando sulla richiesta ex artt. 283 e 351 co. 3 cpc proposta dalla , disponeva la sospensione parziale dell'esecutività o Controparte_9 dell'esecuzione della sentenza impugnata, limitatamente al 20% dell'importo di € 275.000 ciascuno per la moglie convivente e per i due figli conviventi e all'importo di € 200.000,00 in favore del figlio non convivente, restando esecutiva la stessa quanto agli importi residui dell'80%.
Pag. 5 a 12 All'udienza collegiale del 30.6.2021 la causa veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza in data a 8/6/2022 la causa veniva rimessa sul ruolo a seguito del rilievo della ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso tecnico, con l'obbligo di chiamare in causa il responsabile del danno, assegnando termine all'appellante per la notificazione al chiamato in causa.
All'udienza collegiale del 16.11.2022, tenuta con trattazione scritta, la causa, veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare va dato atto della regolare notificazione effettuata nei confronti del litisconsorte necessario , non costituito, che deve essere conseguentemente Controparte_8 essere dichiarato contumace.
3. Sempre in via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
4. I motivi di appello principale riguardano:
I) Errata ricostruzione della dinamica del sinistro, omessa valutazione delle risultanze istruttorie, falsa applicazione dell'art. 2054 cc, nonché degli artt. 115,116 cpc e degli artt. 190, 191 CDS;
attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro a e mancanza Parte_5 assoluta di responsabilità in capo a;
in subordine accertamento del concorso di Controparte_8 colpa del danneggiato;
II) mancata prova del danno da lesione del rapporto parentale;
violazione dell'art. 2697 cc e degli artt. 1226, 2056 e 2059 cc e dell'art. 115 cpc;
III) Erronea liquidazione delle spese di lite.
5. In relazione al primo motivo l'appellante ha dedotto che fosse errata la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal primo giudice ed erronea la valutazione delle prove;
si asserisce la colpa esclusiva del pedone, sig. nella causazione dell'incidente stradale;
il fondamento _2 della sentenza sarebbe nel rinvenimento del corpo sulle strisce pedonali e l'assunzione, quindi, che il travolgimento sarebbe avvenuto sulle strisce stesse, quando invece nel frenare l'auto, che ha percorso ulteriori metri nel fermarsi, non è nemmeno arrivata alle strisce;
nel precedente giudizio penale, concluso con archiviazione, si era dato valore alla circostanza per cui avrebbe _2 attraversato la strada, in evidente stato di ebrezza alcolica, fuori dalle strisce pedonali, con una bottiglia di birra in una mano e una stampella nell'altra, finendo per urtare l'auto del sig. CP_8 che procedeva a passo d'uomo; detta versione era confermata dai rilievi dei Carabinieri di Isernia,
Pag. 6 a 12 che erano arrivati sul posto poco dopo l'incidente, dalla CTU eseguita in incidente probatorio nel procedimento penale e in parte dalle prove testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado.
Ritiene la Corte che il motivo debba essere accolto per quanto di ragione.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato “È pacifico e risulta anche dai rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, allegati sia da parte attrice che convenuta, che il sinistro sia avvenuto sulle strisce pedonali di attraversamento e precisamente all'angolo tra Via XXIV Maggio e Corso Garibaldi nel territorio di Isernia. Ciò posto, il testimone
[...]
, qualificatosi come testimone oculare del sinistro ha dichiarato che il corpo del era Tes_1 _2 riverso a terra sule strisce pedonali….Tali deposizioni trovano riscontro negli elaborati fotografici dei Carabinieri e possiamo dire che ribaltano parzialmente gli esiti cui erano giunti gli accertatori. È emerso, pertanto, che da tutte le deposizioni testimoniali e soprattutto dai rilievi fotografici il corpo del giaceva sulle strisce pedonali di attraversamento pedonali perché investito dal _2 conducente dell'autovettura Dalla complessiva istruttoria espletata appare Controparte_10 evidente che il ha investito il malcapitato pedone sulle strisce pedonali”. CP_8
Osserva la Corte che la ricostruzione della dinamica del sinistro come effettuata dal Tribunale è smentita, pure a voler prescindere dalle dichiarazioni rese dagli informatori sentiti nell'immediatezza del fatto e dalle dichiarazioni degli stesso informatori come rese nell'ambito delle prove testimoniali assunte nel presente procedimento, dalla stessa documentazione fotografica (non oggetto di contestazione) dalla quale si evince che l'autoveicolo, nello stato di quiete, si trovava fermo prima delle strisce pedonali sulle quali andò a cadere il danneggiato, che impattava verosimilmente l'asfalto con il capo, lasciando sulle stesse strisce tracce di sangue (oltre che di birra e di frammenti di una bottiglia di birra).
Ne consegue che deve incontrovertibilmente desumersi che l'impatto tra macchina e pedone non sia avvenuto sulle strisce, ma nella parte di strada antecedente le strisce, mentre il pedone attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.
Detta ricostruzione, peraltro, è pienamente comprovata dal rapporto dei CC di Isernia in data 11.1.2013, con relativi allegati (vedi foto n. 10, lo schizzo planimetrico, le foto n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 che ritraggono l'autovettura nel suo stato di quiete, nonché il particolare della parte anteriore sinistra dell'autovettura, che non mostra segni evidenti di deformazioni, le fotografie 16 e 17, 18, 19, che mostrano le strisce pedonali con tracce di sangue e a poca distanza tracce di birra con frammenti di vetro di una bottiglia di birra).
Inoltre, il teste , che ha assistito alla dinamica del sinistro, pur dichiarando Testimone_2 di non ricordare bene le circostanze, per il tempo passato, ha dichiarato di confermare integralmente quanto riferito nel verbale di SIT rese il giorno del sinistro, alle ore 16,30, e cioè che il pedone, che camminava sul marciapiedi con una bottiglia di birra nella mano sinistra e una stampella sull'altro braccio, non attraversava la strada sulle strisce pedonali, ma impegnava l'incrocio “qualche metro prima della curva”.
Del tutto compatibile con gli elementi sopra indicati è la relazione di consulenza tecnica effettuata nel procedimento penale a firma dell'ing. che accertava che non vi erano segni o Per_1 ammaccature del cofano anteriore, che non erano state rilevate tracce di frenature sull'asfalto; il consulente ha ricostruito la dinamica del sinistro secondo la quale l'autoveicolo procedeva ad una velocità compresa tra i 6 e i 9 KM/H, e che l'impatto tra autoveicolo e pedone avveniva ad una distanza di 4,50 prima del punto ove veniva rinvenuto il corpo, sulle strisce pedonali;
la
Pag. 7 a 12 documentazione fotografica e le planimetrie allegate alla consulenza sono pienamente esplicative dello stato dei luoghi e della posizione e delle condizioni dell'autoveicolo.
Dalle SIT sottoscritte da , risulta che l'informatore ha dichiarato che, in Parte_10 quanto conducente di un autobus della ditta , verso le ore 14.10 circa del giorno Org_1
29.12.2012, trovandosi a transitare, alla guida del suddetto autobus, per Via Occidentale, aveva visto il sig. , noto in città perché spesso ubriaco, che, in evidente stato di Parte_5 alterazione alcolica, si sporgeva dal marciapiede sulla strada, barcollando vistosamente con le braccia sollevate, tenendo nella mano destra una bottiglia di birra, con il bastone appoggiato sul muro;
egli stesso, preoccupato dai movimenti a scatti del sig. , rallentava la Parte_5 marcia dell'autobus, fino ad arrestarla, appunto per evitare che il suddetto potesse gettarsi in mezzo la strada e farsi investire (doc. n. 4 del fascicolo di parte convenuta).
Deve pure essere confermato il fatto che l'esito mortale non sia avvenuto in conseguenza diretta dell'urto del pedone contro l'autovettura, quanto piuttosto a seguito della caduta sull'asfalto (decesso avvenuto alle ore 16,41 per frattura della base cranica come da referto medico n. 20120780- vedi comunicazione di notizia di reato dei CC di Isernia in data 30.12.12).
Ciò premesso, va rilevato che qualora sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, nella causa attinente all'accertamento della responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di delitti colposi, sia per quanto concerne l'individuazione del termine di prescrizione, sia per quanto concerne gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile Cass. n. 1346 del 20 gennaio 2009).
Secondo quanto statuito dalla Cassazione con la pronuncia n. 20137/2023 “La Corte ha già avuto modo di affermare, che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964) … e la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass., sez. 3, 13/11/2014, n. 24204)”.
Ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto della eventuale colpa in concreto del pedone;
il conducente è onerato di una presunzione di colpa e pertanto, il giudice deve valutare e quantificare l'apporto causale di ciascuno dei due soggetti coinvolti secondo i criteri sopra indicati.
Pag. 8 a 12 È vero che il deceduto ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, contrariamente a quanto disposto dall'art. 190, co. 2, CdS, secondo quanto sopra motivato, e ciò è sufficiente ad integrare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dal momento che lo stesso ha attraversato la strada in prossimità di un incrocio, non servendosi delle strisce pedonali, nonostante queste si trovassero a pochi metri di distanza;
tale condotta presenta quelle caratteristiche di imprudenza e pericolosità idonee a costituire quel concorso colposo del danneggiato che, ex art. 1227 c.c., è idoneo a diminuire percentualmente il risarcimento del danno a carico dell'investitore; tanto più che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, la condotta del pedone medesimo assurge a concausa del sinistro (Cass. 2241/2019); tanto più per il fatto che il pedone aveva problemi di deambulazione e verosimilmente era in stato di ebbrezza alcolica.
Ciò posto, resta il fatto che non può ritenersi che il pedone si sia imprevedibilmente e repentinamente parato dinanzi alla traiettoria del veicolo, come allegato dall'appellante, rendendo impossibile per il conducente dell'auto una manovra per evitare l'investimento, proprio per il fatto che il danneggiato, oltre che ad avere problemi di deambulazione, era verosimilmente in stato di ebbrezza, come desumibile dalle dichiarazioni del conducente dell'autobus che era passato pochi istanti prima del sinistro.
L'automobilista è pur sempre gravato dalla presunzione di cui all'art. 2054, 1 c, c.c. il cui rapporto con l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata prevalentemente al conducente (Cass. 2020 n.5627); presunzione che, quindi, non può essere vinta dalla semplice dimostrazione che il pedone ha violato una delle norme del codice della strada, omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito e che comporta una responsabilità prevalente di chi conduce il mezzo meccanico, fonte potenziale di gravi danni nel contesto della circolazione.
È dunque configurabile una prevalente responsabilità del conducente del veicolo investitore, non avendo quest'ultimo né adeguato la velocità del mezzo alle circostanze di tempo o di luogo, né rallentato o arrestato la marcia del veicolo;
tanto più che l'attraversamento del pedone è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali (evidenziate da segnaletica stradale verticale ed orizzontale), le quali impongono un maggior grado di prudenza.
L'articolo 141 del codice della strada comunque impone a coloro che circolano nella pubblica via, i quali devono comunque e sempre uniformare la propria condotta ponendo in essere un comportamento di guida tale che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone (1 co art. 141 CdS). Inoltre stabilisce che "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile" (2 comma norma cit.) precisando al riguardo altresì che "In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata" (3 co art. cit.) e infine che " Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali " (4 co art. 141).
Ne consegue che deve pervenirsi alla conclusione che il conducente è responsabile del sinistro nella misura del 75%, per non aver tenuto una condotta di guida idonea, ad evitare l'incidente, mentre il pedone è corresponsabile nella misura del 25%, per aver attraversato la strada, in prossimità di incrocio, senza servirsi dell'attraversamento pedonale.
Pag. 9 a 12 Va infine rilevato che il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo una mera difesa (Cass. 25/09/2008, n. 24080; Cass. 23/01/2006, n. 1213); in conseguenza, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine riguardo al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato), e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico (Cass. 12/03/2004, n. 5127).
6. Con il secondo motivo si contesta la mancanza di prova circa il rapporto parentale affettivo che legava con i parenti appellati, al di là della prova anagrafica del rapporto di Parte_5 parentela, e la mancata allegazione e dimostrazione degli ulteriori presupposti sostanziali per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, come mutamenti delle condizioni di vita dei familiari superstiti, le abitudini di vita, la condivisione e la quotidianità dei rapporti.
Il motivo è infondato.
In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute;
tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto. (Sez. 3, Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019).
Tale pregiudizio va dai prossimi congiunti allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (v. Cass. n.26641/2013; Cass., 30/8/2022, n. 25541; Cass., 8/4/2020, n. 7748; Cass., 11/07/2017, n. 17058).
7. Con il terzo motivo di appello si contesta meramente il contrasto tra motivazione e dispositivo per il fatto che nella motivazione venivano riconosciuti “Euro 15.000,00, oltre Iva e Cap come per legge e se dovuti, per i difensori degli attori , , P_ Controparte_3 _2
e ; Euro 3.800,00 oltre iva e Cap come per legge e se dovuti, per i difensori
[...] Controparte_4 dei restanti convenuti in riconvenzionale”, mentre nel dispositivo venivano riconosciuti: “Euro 24.800,00 (di cui Euro 800,00 per spese ed Euro 24.000,00 per competenze), oltre Iva e Cap e se dovuti, per i difensori degli attori , , e P_ Controparte_3 _2 Controparte_4 in favore direttamente dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocati Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio;
-Euro 6.500,00 oltre Iva e Cap come per legge e se dovuti, per il difensore di
, , e in favore direttamente Parte_9 Controparte_5 Parte_2 Parte_3 dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocato Antonio Scuncio;
-Euro 4.500,00 oltre IVA e CPA come per legge all'Avv. Giampiero Castrataro antistatario quale difensore di;
- Controparte_7
Euro 4.500,00 oltre Iva e Cap come per legge all'Avv. Domenico Pacitti antistatario quale difensore di ”. CP_6
Il motivo è infondato, tenuto conto del fatto che, pur essendovi contrasto tra gli importi indicati in motivazione con quelli indicati in dispositivo (di questi ultimi viene contestato unicamente l'ammontare maggiore rispetto ai primi), gli importi indicati in motivazione risultano
Pag. 10 a 12 pienamente conformi ai compensi previsti dal DM. 55/14 in relazione al valore della controversia (come accertato all'esito della presente decisione), alle attività espletate e agli aumenti spettanti per la difesa di più parti, motivo per cui devono essere confermati gli importi come indicati nel dispositivo (per l'intero, salvo quanto si dirà appresso in ordine al regolamento delle spese di lite).
6. Avuto riguardo all'accoglimento parziale dell'appello e all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento del motivo relativo al concorso di colpa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione di ¼ delle spese di primo grado (come liquidate per l'intero in dispositivo nella sentenza appellata), nonché di ¼ delle spese di grado di appello come liquidate in dispositivo per l'intero in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata con valori medi, con gli aumenti per la difesa di più parti, con compensazione del residuo quarto delle spese di primo grado e di grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 275/2018 pubblicata il Parte_1
7/6/2018 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1302/2013 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e a parziale modifica della sentenza impugnata, che viene confermata per il resto:
- ritenuta la concorrente responsabilità, nella determinazione del sinistro per cui è causa, di
, nella misura del 75%, e di , nella misura del 25%, condanna Controparte_8 Parte_5 la e in solido al pagamento in favore delle parti Parte_1 CP_8 appellate, a titolo di risarcimento danni, del 75% delle somme come riconosciute nella sentenza impugnata per l'intero e cioè:
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di P_
, moglie convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _2
figlia convivente del de cuius;
[...]
- Euro 253.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di CP
, figlio convivente del de cuius;
[...]
- Euro 178.000,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 22.000,00) in favore di _4
, figlio non convivente del de cuius:
[...]
- Euro 15.520,00 (detratta la provvisionale già percepita di € 8.500,00) in favore di CP_6
fratello non convivente del de cuius;
[...]
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Controparte_7
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Parte_9
- Euro 24.020,00 in favore di , fratello non convivente del de cuius;
Controparte_5
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_2
- Euro 24.020,00 in favore di , sorella non convivente del de cuius;
Parte_3
- Euro 1.500,00 in favore di moglie e figli per spese funerarie;
- dispone la restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso dalla
[...]
agli odierni appellati, in ottemperanza alla sentenza di primo grado e all'ordinanza di CP_9 sospensione parziale della suddetta sentenza emessa dalla Corte in data 20.02.2019, rispetto alle somme riconosciute con la presente sentenza;
-condanna la e in solido al pagamento di ¾ Parte_1 CP_8
Pag. 11 a 12 delle spese processuali come liquidate in primo grado in dispositivo (per l'intero) in favore delle parti appellate, con compensazione del residuo quarto e con le distrazioni come indicate nella sentenza impugnata;
- condanna la e in solido al pagamento di Parte_1 CP_8
¾ delle spese processuali di grado di appello che liquida per l'intero in:
€ 26.795,70 per compensi, in favore di , , e P_ Controparte_3 _2
, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in Controparte_4 favore dei difensori dichiaratosi antistatari, con compensazione di un quarto della somma indicata;
€ 9.646,30 per compensi in favore di , , Parte_9 Controparte_5 Parte_2
e oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in Parte_3 favore del difensore dichiaratosi antistatario, con compensazione di un quarto della somma indicata;
€ 5.077,00 per compensi in favore di , oltre rimborso forfetario del 15%, Controparte_7
IVA, CPA come per legge, con compensazione di un quarto della somma indicata;
€ 5.077,00 per compensi in favore , oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CP_6
CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con compensazione di un quarto della somma indicata.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/1/2024.
Il Presidente dott. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 12 a 12